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Legge regionale 24 dicembre 1996, n. 42 (BUR n. 115/1996)

Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 relativa ad interventi in favore delle imprese della provincia di Belluno, già modificata con legge regionale 14 settembre 1994, n. 54 e legge regionale 14 settembre 1994, n. 58

Legge regionale 24 dicembre 1996, n. 42 (BUR n. 115/1996) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 APRILE 1994, n. 18 RELATIVA AD INTERVENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO, GIÀ MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1994, n. 54 E LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1994, n. 58

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 .


SOMMARIO
Legge regionale 24 dicembre 1996, n. 42 (BUR n. 115/1996) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 APRILE 1994, n. 18 RELATIVA AD INTERVENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO, GIA’ MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1994, n. 54 E LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1994, n. 58



Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 .

1. L'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 , è sostituito dal seguente:
"Art. 2 - Soggetti destinatari.
1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge:
a) le imprese industriali, dei trasporti e spedizioni, dei servizi alle imprese, le imprese alberghiere in relazione a strutture ricettive classificabili con almeno 2 stelle ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 e successive modificazioni, le imprese artigiane iscritte al relativo albo, le imprese e loro consorzi in relazione ad impianti di trasporti a fune in servizio pubblico di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 e successive modificazioni, localizzate o che andranno a localizzarsi nei territori di cui all'articolo 1 ed aventi i requisiti di piccola o media impresa secondo la vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;
b) i consorzi e le società consortili, costituite anche in forma cooperativa tra le imprese di cui alla lettera a), aventi per scopo la prestazione di servizi alle imprese medesime per la diffusione dei processi di innovazione tecnologica e per la compatibilità ambientale delle attività produttive o la realizzazione di opere a servizio delle imprese stesse;
c) le società a capitale misto, pubblico-privato, aventi per scopo la prestazione di servizi alle imprese di cui alla lettera a), nonché la realizzazione di strutture al servizio delle imprese medesime;
d) gli enti pubblici che realizzano o partecipano ad iniziative e opere volte a migliorare la competitività delle imprese di cui alla lettera a).”.
Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 54 .

1. L'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 54 è sostituito dal seguente:
"Art. 3 - Tipologie degli interventi.
1. Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite mediante:
a) concessione di finanziamenti agevolati ai quali è applicato un tasso di interesse ridotto di non più di 5 punti percentuali rispetto al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione;
b) concessione di contributi in conto capitale.
2. Agli interventi di cui al comma 1, lettera a), attivati mediante la costituzione di un fondo di rotazione, è assegnata una quota pari a lire 53 miliardi dello stanziamento di cui all'articolo 7, destinata ai soggetti di cui all'articolo 2, lettera a).
3. Agli interventi di cui al comma 1, lettera b) è assegnata una quota pari a lire 5 miliardi e 800 milioni dello stanziamento di cui all'articolo 7, così destinata:
a) lire 2 miliardi e 800 milioni per sostenere le iniziative dei soggetti di cui all'articolo 2, lettere b), c) e d) nella misura massima di lire 500 milioni per ciascun soggetto;
b) lire 3 miliardi per sostenere interventi, disposti dalla Giunta regionale con specifici provvedimenti, per la realizzazione di un progetto di promozione e sviluppo dell'occhialeria, destinati ai soggetti di cui all'articolo 2.
4. I benefici di cui al presente articolo sono concessi in misura non superiore a quella massima consentita dalla disciplina comunitaria relativa agli aiuti di Stato alle imprese ed entro tali limiti sono cumulabili con eventuali altre agevolazioni pubbliche.
5. I benefici di cui al presente articolo, non sono concedibili per operazioni perfezionate anteriormente alla data del 1° gennaio 1993.
6. Le facilitazioni finanziarie di cui al presente articolo sono concesse per le seguenti iniziative:
a) acquisto di terreni e fabbricati nel limite massimo rispettivamente del dieci per cento e del venti per cento rispetto all'importo complessivo dell'investimento;
b) costruzione, ampliamento e ristrutturazione di fabbricati e relative pertinenze destinati alle attività imprenditoriali agevolate dalla presente legge;
c) realizzazione di strutture di servizio alle imprese;
d) realizzazione e sviluppo dei sistemi aziendali di qualità, nonché la relativa attività di autoformazione;
e) acquisto di arredi, di macchinari e di sistemi ed attrezzature di elevato contenuto tecnologico;
f) acquisizione di programmi e tecnologie per la informatizzazione delle attività di impresa;
g) attività di promozione e di commercializzazione dei prodotti con particolare riferimento all'organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche, allo svolgimento di azioni pubblicitarie, espletamento di studi di mercato e approntamento di cataloghi e schedari;
h) realizzazione di strutture e impianti con finalità di salvaguardia dell'ambiente in connessione con l'attività delle imprese;
i) consolidamento ed espansione della base produttiva ed occupazionale.".
Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 .

1. L'articolo 4 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 è sostituito dal seguente:
"Art. 4 - Deleghe alla Provincia di Belluno.
1. La Provincia di Belluno è delegata ad esercitare tutte le funzioni amministrative relative alla concessione ed erogazione dei contributi, alla vigilanza sulla loro utilizzazione nonché alla riduzione o revoca degli stessi in caso di mancata realizzazione, anche parziale, degli interventi ammessi, sulla base dei seguenti principi:
a) snellezza e trasparenza delle procedure;
b) partecipazione ai procedimenti;
c) reddittività degli investimenti;
d) internazionalizzazione delle attività delle imprese.
2. La Giunta regionale, sentita la Provincia di Belluno, emana, ai sensi della lettera g) dell'articolo 32 dello Statuto disposizioni esecutive di attuazione della presente legge e provvede altresì ad assegnare alla stessa Provincia i fondi destinati agli interventi ed all'esercizio della delega.
3. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 3, comma 2, è costituito dalla società Veneto Sviluppo spa, previo accredito da parte della Regione dei relativi importi e viene utilizzato a seguito di apposite convenzioni della società con istituti bancari individuati dalla Provincia di Belluno.
4. La Provincia si avvale di un Comitato tecnico che formula parere obbligatorio circa la concessione dei finanziamenti agevolati e dei contributi in conto capitale, i cui componenti restano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.
5. Il comitato di cui al comma 4 è composto di sette membri nominati con decreto del Presidente della Provincia di Belluno:
a) un rappresentante della Provincia di Belluno con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante della Regione designato dalla Giunta regionale;
c) un rappresentate designato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno;
d) un rappresentante designato dalla società Veneto Sviluppo spa;
e) due rappresentanti delle categorie imprenditoriali designati congiuntamente dalle stesse;
f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designato congiuntamente dalle stesse.
6. Le domande di contributo o di finanziamento possono essere sottoposte alla Provincia direttamente oppure tramite cooperative o consorzi di garanzia che garantiscano le singole iniziative.".
Art. 4 - Norma transitoria.

1. Il comitato attualmente in carica svolge le sue funzioni sino a centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A partire da tale data entra in carica il comitato nella composizione prevista dal comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 18/1994 come sostituito dall'articolo 3 della presente legge.
Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 .

1. L'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 è sostituito dal seguente:
"Art. 7 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di lire 58,8 miliardi nel triennio 1994-1996 si provvede mediante utilizzo delle somme accantonate nella partita n. 8 del fondo globale per le spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo finanziario con assegnazioni statali di cui al capitolo n. 80251 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 e pluriennale 1994-1996, per lire 30 miliardi relativamente all'anno 1994, 19 miliardi 340 milioni relativamente all'anno 1995 e 9 miliardi 460 milioni relativamente all'anno 1996.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 e del bilancio pluriennale 1994-1996 è istituito il capitolo n. 20011 denominato "Interventi a favore di piccole e medie imprese industriali e artigianali e di imprese alberghiere ubicate nel territorio della provincia di Belluno (articolo 8, legge 9 gennaio 1991, n. 19, come modificato dalla legge 19 luglio 1993, n. 237)" con lo stanziamento di lire 30 miliardi per l'anno 1994, di lire 19 miliardi 340 milioni per l'anno 1995 e di lire 9 miliardi 460 milioni per l'anno 1996.".



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