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Legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 (BUR n. 16/1996)

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996)

Sommario: Legge Regionale 6/1996
S O M M A R I O
Legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 (BUR n. 16/1996)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1996)

Art. 1 - Rifinanziamenti.

1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell' articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come introdotto dall'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , ( 1) sono determinati nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge. ( 2)

Art. 2 - Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (legge di contabilità regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.

omissis ( 3)

Art. 3 - Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (legge di contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni.

omissis ( 4)

Art. 4 - Modifica dell'articolo 52 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (legge di contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni.

omissis ( 5)

Art. 5 - Modifica degli articoli 42, 59, 61, 76 e 87 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (legge di contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni.

omissis ( 6)

Art. 6 - Interpretazione autentica dell'articolo 35 legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 , concernente "Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale di controllo" e successive modificazioni".

omissis ( 7)

Art. 7 - Modifica alla legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 "Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Veneto" e successive modificazioni e integrazioni.

omissis ( 8)

Art. 8 - Contributo straordinario alla società "Rocca di Monselice srl" (legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43 ).

1. Per gli interventi connessi alla manutenzione e conservazione dei beni siti sulla Rocca di Monselice, di proprietà della Regione, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla società "Rocca di Monselice Srl", costituita ai sensi della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43 , un contributo straordinario di lire 200 milioni per l'anno 1996 (capitolo n. 3392).

Art. 9 - Deleghe alle province (legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 ).

1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, il finanziamento da parte della Regione delle funzioni delegate alle province è effettuato, per l'anno 1996, con gli stessi criteri e modalità di cui all' articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (capitolo n. 4100).

Art. 10 - Modifica all'articolo 136 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni e integrazioni.

1. Dopo il comma 7 dell' articolo 136 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è aggiunto il seguente comma 7 bis:
omissis ( 9)

Art. 11 - Modifica dell'articolo 48 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 in materia di corsi e concorsi.

1. Nel comma 1 dell' articolo 48 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 le parole "collaboratore coordinatore amministrativo" sono sostituite dalle parole: "collaboratore amministrativo".

Art. 12 - Modifica dell'articolo 66 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 "Legge generale per gli interventi nel settore primario" e successive modifiche e integrazioni.

1. Il quarto comma dell' articolo 66 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 10)

Art. 13 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 17 dicembre 1985, n. 65 "Provvedimenti per agevolare finanziamenti diretti per attuare interventi integrati nel settore primario e per sostenere l'autofinanziamento della cooperazione agricola".

1. Dopo il primo comma dell' articolo 12 della legge regionale 17 dicembre 1985, n. 65 , è aggiunto il seguente secondo comma:
omissis ( 11)

Art. 14 - Interventi relativi ai Consorzi civili di solidarietà previsti dall'articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 e successive modificazioni.

omissis ( 12)

Art. 15 - Disposizione relative ad interventi a sostegno della cooperazione di cui alla legge regionale 7 settembre 1979, n. 74 .

1. Al fine di concludere i procedimenti di erogazione di contributi ancora pendenti previsti dalla legge regionale 7 settembre 1979, n. 74 "Istituzione della Consulta per la cooperazione e provvidenze per favorire lo sviluppo del movimento cooperativo", il termine ultimo per rendicontare le iniziative ammesse a contributo a tutto il 31 dicembre 1993, è fissato al 30 aprile 1996.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per i progetti che non sono stati realizzati e/o rendicontati e le relative somme sono poste in economia.
3. Nel caso di parziale realizzazione e/o rendicontazione dei progetti ammessi a contributo, il relativo contributo è proporzionalmente ridotto. ( 13)

Art. 16 - Partecipazioni azionarie.

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere per il tramite della Veneto Sviluppo spa partecipazioni azionarie al capitale della Aeroporto Catullo spa di Verona Villafranca fino a lire 1.000 milioni, ( 14) della Aer.Tre spa di Treviso fino a lire 312 milioni, ( 15) della società Mercato Agroalimentare di Verona fino a lire 1.000 milioni (capitolo n. 20004).

Art. 17 - Modifica agli articoli 2 e 9 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 "Marchio vetro artistico di Murano" e rifinanziamento per l'anno 1996.

1. Agli articoli 2 e 9 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 le parole "entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "entro il 30 giugno 1996".
2. Per l'attuazione della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 è autorizzata la spesa di 50 milioni di lire per l'anno 1996 (capitolo n. 20600).

Art. 18 - Modifica agli articoli 2 e 9 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 31 "Marchio del mobile d'arte in stile della pianura veronese prodotto nei Comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio" e rifinanziamento per l'anno 1996.

1. Agli articoli 2 e 9 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 31 le parole "entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 1996".
2. Per l'attuazione della legge regionale 18 aprile 1995, n. 31 è autorizzata la spesa di 30 milioni di lire per l'anno 1996 (capitolo n. 30022 di nuova istituzione).

Art. 19 - Disposizione in materia di rendicontazione e modifica della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 "Interventi in materia di tutela dei consumatori" e successive modificazioni.

omissis ( 16)

Art. 20 - Modifica della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione " e successive modifiche ed integrazioni.

omissis ( 17)

Art. 21 - Liquidazione contributi alle pro-loco legge regionale 31 agosto 1983, n. 45 "Nuova disciplina relativa all'albo regionale e all'attività delle associazioni pro-loco".

omissis ( 18)

Art. 22 - Contributo straordinario alle APT n. 7 e n. 12.

omissis ( 19)

Art. 23 - Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 22 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994".

1. La procedura definita dell' articolo 22 "Fondo di rotazione per sostenere e favorire l'edilizia residenziale" commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 , per la concessione di contributi in conto capitale, a rimborso in quote annuali costanti per la durata di dieci anni, ai comuni e loro consorzi per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 87 "Interventi regionali per sostenere e favorire l'edilizia residenziale", si intende applicata a partire dall'utilizzo delle risorse stanziate, al capitolo di spesa n. 40002, nel bilancio di previsione della spesa per l'anno 1994, in sostituzione di quella precedentemente dettata dall'articolo 7 della citata legge regionale 6 giugno 1980, n. 87 , espressamente abrogato dall'articolo 22, comma 5, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 .

Art. 24 - Contributo straordinario per opere di manutenzione, restauro e risanamento conservativo di edifici adibiti al culto di cui alla legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 .

1. Lo stanziamento iscritto al capitolo n. 43050 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996, è utilizzato con riferimento alle domande già presentate ai sensi dell' articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 , e non finanziate.

Art. 25 - Istituzione di un fondo di rotazione per il settore del trasporto impianti a fune adibiti a pubblico servizio di trasporto. (20)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare per l'anno 1996 la somma di lire 3.000 milioni alla Società Veneto Sviluppo spa per la costituzione di un fondo di rotazione a favore del settore degli impianti di risalita adibiti a pubblico servizio di trasporto, finalizzato alla realizzazione di investimenti o di operazioni finanziarie volte alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale, ad interventi di finanziamento della liquidità o di ristrutturazione finanziaria, nonché per interventi di partecipazione al capitale sociale delle società di trasporto funiviario ( 21) da utilizzarsi secondo modalità aggiornate di impiego del fondo, definite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione e nei limiti di quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato. ( 22)

Art. 26 - Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni e integrazioni.

1. Al primo comma dell' articolo 22 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , il limite "lire 50 milioni" è sostituito da "lire 100 milioni". ( 23)

Art. 27 - Proroga del termine di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modifiche e integrazioni.

1. Con riferimento ai progetti di opere acquedottistiche, finanziati ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 e della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12 , esercizio finanziario 1994, il termine di nove mesi di cui al quarto comma dell' articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è prorogato di ulteriori sei mesi. ( 24)

Art. 28 - Modifiche agli articoli 60, 61 e 62 del titolo VI della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modifiche e integrazioni.

omissis ( 25)

Art. 29 - Modifiche agli articoli 16 e 58 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modifiche ed integrazioni.

omissis ( 26)

Art. 30 - Modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile".

1. Al sesto comma dell' articolo 17 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 , il limite di spesa di "lire 50 milioni", è sostituito da "lire 100 milioni".

Art. 31 - Modifica della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dall'esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per radiotelecomunicazioni" e successive modificazioni e integrazioni.

1. Il termine previsto dall' articolo 7 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 , già modificato dall'articolo 7 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 e dall'articolo 32 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 , è stabilito al 31 dicembre 1997.

Art. 32 - Modifica dei tempi di applicazione della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti" e successive modificazioni e integrazioni.

1. Al fine di consentire un più adeguato, approfondito ed omogeneo quadro di riferimento sull'intero territorio nazionale in materia di tutela della salute dai danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti, la legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 , come modificata dall'articolo 18 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 , dall'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 7 e dall'articolo 43 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 , si applica a partire dal 1° gennaio 1997.

Art. 33 - Modifiche agli articoli 17 e 21 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville venete (IRVV)" e successive modificazioni e integrazioni.

1. All' articolo 17, primo comma, lettera b) della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , è soppressa l'espressione "in misura non superiore al dieci per cento".
2. L' articolo 21 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 è sostituito dal seguente:
“Articolo 21
omissis ( 27)

Art. 34 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 "Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio".

1. Dopo il secondo comma dell' articolo 12 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 , è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 28)

Art. 35 - Modifica della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università" e successive modificazioni e integrazioni.

omissis ( 29)

Art. 36 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 "Mense universitarie" e successive modificazioni e integrazioni.

omissis ( 30)

Art. 37 - Modifica della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modificazioni.

omissis ( 31)

Art. 38 - Modifica della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modificazioni e integrazioni.

omissis ( 32)

Art. 39 - Promozione dell'insegnamento complementare degli apprendisti artigiani.

1. In conformità con quanto disposto dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dall'articolo 8 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, la Giunta regionale stabilisce annualmente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio, sulla base dello stanziamento di bilancio (capitolo n. 72070), il monte ore di insegnamento complementare a favore degli apprendisti dipendenti da aziende artigiane, per il quale la Regione intende assumere a proprio carico l'onere dei contributi assicurativi.

Art. 40- Modifica della legge 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina nell'attività di estetista".

1. Il comma 1 dell' articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 , è così sostituito:
omissis ( 33)
2. Il comma 4 dell'articolo 5 è abrogato.

Art. 41 - Fondo di rotazione per l’ulteriore finanziamento di programmi comunitari.

1. Al fine del completo utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla Comunità Europea, è istituito un Fondo di rotazione per l’attivazione di ulteriori interventi aventi le caratteristiche di ammissibilità ai finanziamenti comunitari in aggiunta a quelli già previsti nei documenti di programmazione approvati dalla Comunità Europea (capitolo n. 84747).
2. La Giunta regionale destina le somme presenti nel Fondo al finanziamento di "Sottoprogrammi", "Assi" o "Misure" in proporzione alla dimensione complessiva delle risorse pubbliche previste per i singoli programmi ed in considerazione che alcuni degli interventi programmati compresi nei documenti di programmazione vengano meno o si riducano nella loro entità.
3. Le somme utilizzate per le finalità di cui sopra, e per le quali si sia ottenuto il rimborso da parte della Comunità Europea o del Fondo di rotazione, sono riassegnate al medesimo capitolo. Per questo fine la struttura di monitoraggio sugli interventi comunitari tiene conto separatamente degli interventi finanziati con il capitolo in oggetto e dei rimborsi ottenuti.

Art. 42 - Modifica di leggi regionali.

1. Nelle disposizioni delle leggi regionali di seguito individuate le parole “Presidente della Giunta regionale” sono sostituite con le parole “Dirigente del dipartimento competente":
1) articolo 3, penultimo comma;
2) articolo 4, penultimo comma;
e) omissis ( 36)
articolo 4, comma 2;
1) articolo 104, commi 1 e 7;
2) articolo 106, commi 3 e 9;
2. Nelle disposizioni delle leggi regionali di seguito individuate le parole "Giunta regionale" sono sostituite con le parole "Dirigente del dipartimento competente":
1) articolo 3, primo comma;
2) articolo 14, primo comma;
3) articolo 18, primo, penultimo e ultimo comma;
5) articolo 21, primo comma;
b) legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 : articolo 16, terzo comma, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 61 ( 38);
c) legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 : articolo 14, comma 5; ( 39)
1) articolo 4, commi 6, 7 e 8;
2) articolo 12 comma 2.
3. omissis ( 40)
4. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è così sostituito
omissis ( 41)
5. Nel comma 1 dell’ articolo 105 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , le parole "Segretario generale della Programmazione" sono sostituite dalle parole "Dirigente del dipartimento per il Personale".
6. Nel comma 8 dell’ articolo 106 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , le parole "Presidente della Giunta regionale o del dirigente la segreteria generale della programmazione" sono sostituite dalle parole "Dirigente del dipartimento per il Personale in conformità agli indirizzi della Giunta regionale".
7. Nel comma 13 dell’ articolo 128 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , le parole "La Segreteria generale della programmazione" sono sostituite dalle parole "Dirigente del dipartimento per il Personale".
8. omissis ( 42)
9. Il secondo comma dell' articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , è così sostituito:
omissis ( 43)
10. Nel primo comma dell' articolo 42 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 15 , le parole "del Presidente della Regione o da un suo delegato" sono sostituite con le parole "del Dirigente del dipartimento competente".
11. Il comma 14 dell' articolo 104 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è così sostituito:
omissis ( 44)

Art. 43 - Modifica della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 "Interventi per la realizzazione, l’ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi".

omissis ( 45)

Art. 44 - Modifica della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 "Norme in materia di turismo di alta montagna" e successive modificazioni e integrazioni.

omissis ( 46)

Art. 45 - Modifica della legge regionale 2 aprile 1985, n. 29 "Disciplina dei laboratori privati di analisi cliniche e di analisi veterinaria".

1. L’ultimo comma dell’ articolo 21 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 29 , è così sostituito:
omissis ( 47)

Art. 46 - Modifica della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero" e successive modificazioni.

omissis ( 48)

Art. 47 - Modifica della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero" e successive modificazioni e integrazioni.

omissis ( 49)

Art. 48 - Disposizioni in materia di servizi per la gestione di chiuse.

1. I servizi di gestione, garantiti dalla Regione, per l'apertura delle chiuse lungo i canali e le linee di navigazione per l'utenza turistica e commerciale, vengono resi previo corrispettivo, il cui ammontare e modalità di riscossione sono determinati dalla Giunta regionale. (Capitolo n. 6066/entrata)

Art. 49 - Contributo straordinario al Comune di Gallio.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gallio (VI) un contributo straordinario di lire 500 milioni (capitolo n. 73026) per l'adeguamento strutturale del trampolino per il salto con gli sci.
2. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 si applica quanto disposto dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni. ( 50)

Art. 50 - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 46 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli Organi”.

omissis ( 51)

Art. 51 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 1988, n. 42 "Istituzione dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori". (52)

1. L' articolo 5 della legge regionale 6 agosto 1988, n. 42 , è così sostituito:
"Art. 5 - Requisiti, cause di incompatibilità, decadenza.
omissis ( 53)

Art. 52 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 "Istituzione del difensore civico". (54)

1. L' articolo 5 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 , è così sostituito:
"Art. 5 - Incompatibilità
omissis ( 55)

Art. 53 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale" e successive modificazioni.

1. Dopo l' articolo 4 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 , è aggiunto il seguente
"Art. 4 bis - Interventi di formazione.
omissis ( 56)

Art. 54 - Riapertura dei termini della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" e successive modificazioni e integrazioni.

1. Le domande di contributo presentate nel corso del 1995 alla Giunta regionale, riguardo agli interventi di cui all' articolo 4, comma 1, lettera a), risultate inammissibili per documentazione incompleta, possono essere validamente integrate entro il termine del 31 marzo 1996.

Art. 55 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
SI OMETTE ALLEGATO


Note

( 1) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 2) Si omette la Tabella A segnalando che la tabella è stata sostituita dal comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 .
( 3) Articolo abrogato da art. 62 comma 1 legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 dal 1 gennaio 2002.
( 4) Articolo abrogato da art. 62 comma 1 legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 dal 1 gennaio 2002.
( 5) Articolo abrogato da art. 62 comma 1 legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 dal 1 gennaio 2002.
( 6) Articolo abrogato da art. 62 comma 1 legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 dal 1 gennaio 2002.
( 7) Articolo abrogato da art. 29 comma 1 lettera b) della legge regionale 12 aprile 1999, n. 18 , abrogata dall'art. 4 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 che ha soppresso i comitati regionali di controllo.
( 8) Articolo abrogato da lett. e), comma 1, articolo 16, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29 .
( 9) Il testo è riportato nell’art. 136 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
( 10) L’art. 66 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 è stato abrogato dall’art. 1, comma 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 con la decorrenza ivi prevista.
( 11) La legge regionale 17 dicembre 1985, n. 65 è stata abrogata dall’art. 1, comma 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 con la decorrenza ivi prevista.
( 12) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 13) La legge regionale 7 settembre 1979, n. 74 è stata abrogata dall’art. 14, della legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 con le modalità e la decorrenza ivi previste.
( 14) Ai sensi del comma 5 dell’art. 8 legge regionale 3 dicembre 1998 la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere, per il tramite della Veneto Sviluppo SpA, l’aumento del capitale sociale della Società Aeroportuale “Valerio Catullo SpA” di Verona Villafranca, per un importo complessivo di lire 29.487.500 di cui lire 21.062.500 a titolo di sovrapprezzo.
( 15) Importo elevato da 300 milioni a 312 milioni da art. 8 comma 3 legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 .
( 16) Articolo abrogato da lett. c) comma 1 art. 11 legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 .
( 17) Articolo abrogato da n. 6) lett. d) comma 1 art. 130 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , che ha ridisciplinato la materia.
( 18) Articolo abrogato da n. 1) lett. a) comma 1 art. 130 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
( 19) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dalla lett. d), comma 1, art. 130 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia.
( 20) Vedi anche quanto disposto dall’art. 4 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 .
( 21) Comma così modificato da comma 1 art. 14 legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 che ha inserito dopo le parole “e al riequilibrio finanziario aziendale” le parole “, ad interventi di finanziamento della liquidità o di ristrutturazione finanziaria, nonché per interventi di partecipazione al capitale sociale delle società di trasporto funiviario”; in precedenza comma modificato da comma 1 art. 34 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 che ha inserito dopo le parole “di investimenti” le parole “o di operazioni finanziarie volte alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale”.
( 22) Comma così modificato da comma 1 art. 14 legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 che ha sostituito le parole “da utilizzarsi secondo i criteri e le modalità che verranno stabilite con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente (capitolo n. 458000)” con le parole “da utilizzarsi secondo modalità aggiornate di impiego del fondo, definite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione e nei limiti di quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato”; in precedenza comma modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 che sostituisce le parole "impianti di trasporto a fune adibiti a pubblico servizio di trasporto" con le parole "impianti di risalita adibiti a pubblico servizio di trasporto". Vedi altresì quanto disposto dai commi 2 e 3 dell’art. 14 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 ai sensi dei quali rispettivamente, è definito entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge il provvedimento della Giunta regionale che stabilisce le modalità aggiornate di impiego del fondo, sentita la competente Commissione consiliare e sono utilizzate le risorse del fondo di rotazione di cui all’art. 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , disponibili presso Veneto Sviluppo S.p.A..
( 23) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 24) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 25) Articolo abrogato per effetto della abrogazione della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 operata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 26) Articolo abrogato per effetto della abrogazione della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 operata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 27) Il testo è riportato nella legge regionale 24 agosto 1979, n. 63
( 28) Il testo è riportato nell’art. 12 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 .
( 29) Articolo che modificava l’art. 37 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 abrogato per effetto dell’abrogazione della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 operata da art. 39 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 , che ha ridisciplinato la materia.
( 30) Articolo abrogato per effetto dell’abrogazione della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 operata da art. 39 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 , che ha ridisciplinato la materia.
( 31) Articolo abrogato da lett. e) comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 .
( 32) Articolo abrogato da lett. e) comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 .
( 33) Il testo è riportato nell’art. 5 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 .
( 35) La legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 è stata abrogata dall’art. 1, comma 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 , con la decorrenza ivi prevista.
( 36) Lettera abrogata da lett. a) comma 1 art. 59 legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 .
( 38) La legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 è stata abrogata dall'art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
( 39) La legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 è stata abrogata dalla lett. a) comma 1 dell'art. 13 legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 .
( 40) Comma abrogato da lett. h) comma 4 dell’articolo 36 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .
( 41) Articolo abrogato dall'art. 36 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 con la decorrenza ivi prevista in precedenza il testo era stato riportato nell’art. 6 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
( 42) Comma abrogato da lett. a) comma 1 art. 59 legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 .
( 43) Il testo è riportato nell’art. 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 .
( 44) Il testo è riportato nell’art. 104 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
( 45) Articolo da considerarsi tacitamente abrogato per effetto dell’abrogazione della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 operata dalla legge regionale 30 settembre 2011, n. 18 .
( 46) Articolo abrogato da n. 4) lett. b) comma 1 art. 130 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
( 47) Il testo è riportato nell’art. 21 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 29 .
( 48) Articolo abrogato da comma 1, lettera f), articolo 29 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
( 49) Articolo abrogato da lettera f), comma 1, articolo 29 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
( 50) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall’art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 51) Articolo abrogato da art. 14 legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 .
( 52) Articolo abrogato da lett. c) comma 1 art. 17 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 , con decorrenza di effetti dalla X° legislatura regionale.
( 53) Il testo è riportato nella legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 .
( 54) Articolo abrogato da lett. c) comma 1 art. 17 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 , con decorrenza di effetti dalla X° legislatura regionale.
( 55) Il testo è riportato nella legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 .
( 56) Il testo è riportato nella legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 6/1996
S O M M A R I O
Legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 (BUR n. 16/1996)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1996)



Art. 1 - Rifinanziamenti.

1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come introdotto dall'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , sono determinati nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge.
Art. 2 - Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (legge di contabilità regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.

1. Al secondo comma dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , le parole "articolo 24" sono sostituite da "articolo 23".
Art. 3 - Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (legge di contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni.

1. Al primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , le parole "da parte della Regione" sono sostituite dall'espressione "con oneri a carico del bilancio regionale".
2. Al quarto comma dell'articolo 25 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , l'espressione "rideterminata in sede di assestamento ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 22", è sostituita dalla seguente: "determinata dalla mancata stipulazione di mutui già autorizzati dalla legge di bilancio di quell'esercizio".
3. Dopo il settimo comma dell'articolo 25 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , è aggiunto il seguente ottavo comma:
"La Giunta regionale provvede all'assunzione dei mutui a destinazione vincolata, con oneri a carico dello Stato, direttamente sulla base delle relative leggi statali di autorizzazione.".
Art. 4 - Modifica dell'articolo 52 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (legge di contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni.

1. Dopo il sesto comma dell'articolo 52 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , è inserito il seguente comma:
"Decorsi i termini di impegnabilità, di cui al quinto comma dell'articolo 13 bis, gli stanziamenti da iscriversi a carico del bilancio degli esercizi successivi saranno determinati in relazione alle effettive annualità da pagare.".
Art. 5 - Modifica degli articoli 42, 59, 61, 76 e 87 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (legge di contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni.

1. Al primo comma dell’articolo 42 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificato dall’articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 32 , sono soppresse le parole: "dal Presidente della Giunta o da un suo delegato,".
2. Al terzo comma dell’articolo 42 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificato dall’articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 32 , sono soppresse le parole: "dal Presidente della Giunta o da un suo delegato e".
3. Al primo comma dell’articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificato dall’articolo 22 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , sono soppresse le parole: "a firma congiunta dal Segretario competente per funzione o materia e".
4. Al quarto comma dell’articolo 61 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificato dalla legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 , sono soppresse le parole: "dal Presidente della Giunta o dal funzionario all’uopo delegato e controfirmato".
5. Al secondo comma dell’articolo 76 della legge 9 settembre 1977, n. 72, come modificato dall’articolo 18 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 , sono soppresse le parole: ", dal Presidente o dal funzionario all’uopo delegato e controfirmati".
6. Al sesto comma dell’articolo 87 della legge 9 settembre 1977, n. 72, come modificato dall’articolo 18 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 , sono soppresse le parole: "dal Presidente o dal funzionario all’uopo delegato e controfirmati".
Art. 6 - Interpretazione autentica dell'articolo 35 legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 , concernente "Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale di controllo" e successive modificazioni".

1. Il comma 7 dell'articolo 35 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 , come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 59 , va interpretato nel senso che tra i componenti della Sezione è ricompreso il Presidente.
Art. 7 - Modifica alla legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 "Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Veneto" e successive modificazioni e integrazioni.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 , sono aggiunti i seguenti commi:
"4 bis. Il rilascio di copie degli atti amministrativi richiesto, per motivi di ufficio, da altre amministrazioni pubbliche ed enti pubblici, è esente dal rimborso del costo di produzione.
4 ter.Il rilascio di copie degli Atti amministrativi richiesto da parte di privati che ne abbiano interesse è esente dal rimborso del costo di produzione se relativo a un numero di pagine non superiore a otto.".
Art. 8 - Contributo straordinario alla società "Rocca di Monselice srl" (legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43 ).

1. Per gli interventi connessi alla manutenzione e conservazione dei beni siti sulla Rocca di Monselice, di proprietà della Regione, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla società "Rocca di Monselice Srl", costituita ai sensi della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43 , un contributo straordinario di lire 200 milioni per l'anno 1996 (capitolo n. 3392).
Art. 9 - Deleghe alle province (legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 ).

1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, il finanziamento da parte della Regione delle funzioni delegate alle province è effettuato, per l'anno 1996, con gli stessi criteri e modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (capitolo n. 4100).
Art. 10 - Modifica all'articolo 136 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni e integrazioni.

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 136 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è aggiunto il seguente comma 7 bis:
"7 bis. Per esigenze specialistiche del settore socio-sanitario è consentito il comando, presso l'Amministrazione regionale, di dipendenti delle Aziende ULSS o delle Aziende ospedaliere, anche a periodi alternati, per alcuni giorni la settimana o per alcune settimane al mese. La Regione, corrispondentemente al periodo di utilizzo, rimborserà all'Amministrazione di appartenenza il trattamento economico complessivo in godimento, in conformità alle vigenti disposizioni contrattuali del comparto sanità. La Regione rimborsa altresì il trattamento economico connesso all'espletamento di ulteriori missioni svolte, nell'interesse della Regione stessa, al di fuori dell'abituale sede di servizio.".
Art. 11 - Modifica dell'articolo 48 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 in materia di corsi e concorsi.

1. Nel comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 le parole "collaboratore coordinatore amministrativo" sono sostituite dalle parole: "collaboratore amministrativo".
Art. 12 - Modifica dell'articolo 66 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 "Legge generale per gli interventi nel settore primario" e successive modifiche e integrazioni.

1. Il quarto comma dell'articolo 66 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , è sostituito dal seguente:
"Per gli interventi di cui agli articoli 49 e 50, la Giunta regionale, con il provvedimento di definizione del concorso regionale negli interessi e delle modalità di presentazione delle domande, quantifica l'ammontare complessivo della spesa per l'esercizio di competenza, nonché gli eventuali oneri a carico degli esercizi futuri, prevedendo, sentita la competente commissione consiliare, i criteri di priorità e preferenza stabiliti dalla vigente normativa di settore. Il provvedimento è previamente comunicato al Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria per gli adempimenti di cui all'articolo 54 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modifiche ed integrazioni.".
Art. 13 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 17 dicembre 1985, n. 65 "Provvedimenti per agevolare finanziamenti diretti per attuare interventi integrati nel settore primario e per sostenere l'autofinanziamento della cooperazione agricola".

1. Dopo il primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 17 dicembre 1985, n. 65 , è aggiunto il seguente secondo comma:
"La Giunta regionale, con il provvedimento di definizione del concorso regionale negli interessi e nelle modalità di presentazione delle domande, quantifica l'ammontare complessivo della spesa per l'esercizio di competenza, nonché gli eventuali oneri a carico degli esercizi futuri, prevedendo, sentita la competente commissione consiliare, i criteri di priorità e preferenza stabiliti dalla vigente normativa di settore. Il provvedimento è previamente comunicato al Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria per gli adempimenti di cui all'articolo 54 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modifiche ed integrazioni.".
Art. 14 - Interventi relativi ai Consorzi civili di solidarietà previsti dall'articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 e successive modificazioni.

1. Per gli interventi di cui al punto 3), lettera d) dell'articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 , come modificato dalla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 26 , la Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'importo massimo di lire 5.000 milioni, un concorso finanziario per la formazione del patrimonio o fondo sociale per la costituzione di consorzi civili di solidarietà, costituiti a norma del codice civile e regolati da propri statuti, che abbiano per scolpo interventi a favore di imprese cooperative zootecniche e loro consorzi, nonché dei soci garanti o prestatori di tali imprese, nei procedimenti di liquidazione coatta amministrativa o volontaria e di concordato giudiziale od extragiudiziale. La misura di tale concorso potrà essere ragguagliata fino ad un importo pari a venti volte l'entità del patrimonio o fondo sociale versato dai soci (capitolo n. 11498).
Art. 15 - Disposizione relative ad interventi a sostegno della cooperazione di cui alla legge regionale 7 settembre 1979, n. 74 .

1. Al fine di concludere i procedimenti di erogazione di contributi ancora pendenti previsti dalla legge regionale 7 settembre 1979, n. 74 "Istituzione della Consulta per la cooperazione e provvidenze per favorire lo sviluppo del movimento cooperativo", il termine ultimo per rendicontare le iniziative ammesse a contributo a tutto il 31 dicembre 1993, è fissato al 30 aprile 1996.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per i progetti che non sono stati realizzati e/o rendicontati e le relative somme sono poste in economia.
3. Nel caso di parziale realizzazione e/o rendicontazione dei progetti ammessi a contributo, il relativo contributo è proporzionalmente ridotto.
Art. 16 - Partecipazioni azionarie.

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere per il tramite della Veneto Sviluppo spa partecipazioni azionarie al capitale della Aeroporto Catullo spa di Verona Villafranca fino a lire 1.000 milioni, della Aer.Tre spa di Treviso fino a lire 300 milioni, della società Mercato Agroalimentare di Verona fino a lire 1.000 milioni (capitolo n. 20004).
Art. 17 - Modifica agli articoli 2 e 9 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 "Marchio vetro artistico di Murano" e rifinanziamento per l'anno 1996.

1. Agli articoli 2 e 9 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 le parole "entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "entro il 30 giugno 1996".
2. Per l'attuazione della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 è autorizzata la spesa di 50 milioni di lire per l'anno 1996 (capitolo n. 20600).
Art. 18 - Modifica agli articoli 2 e 9 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 31 "Marchio del mobile d'arte in stile della pianura veronese prodotto nei Comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio" e rifinanziamento per l'anno 1996.

1. Agli articoli 2 e 9 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 31 le parole "entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 1996".
2. Per l'attuazione della legge regionale 18 aprile 1995, n. 31 è autorizzata la spesa di 30 milioni di lire per l'anno 1996 (capitolo n. 30022 di nuova istituzione).
Art. 19 - Disposizione in materia di rendicontazione e modifica della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 "Interventi in materia di tutela dei consumatori" e successive modificazioni.

1. Dopo il sesto comma dell'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 , è aggiunto il seguente comma:
"La realizzazione e la rendicontazione dei programmi approvati dalla Giunta dovrà essere completata entro 12 mesi dalla comunicazione della concessione del contributo. Le spese per l'organizzazione e il funzionamento delle Associazioni dovranno essere documentate entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.".
2. Al fine di concludere i procedimenti di erogazione di tutti i contributi ancora pendenti, relativi agli anni 1989 - 1990 - 1991, si stabilisce che il termine perentorio per la rendicontazione delle spese è fissato al 30 giugno 1996. Alla scadenza del termine indicato, qualora non siano state rendicontate le relative spese, la Giunta regionale procederà alla revoca dei contributi assegnati, le somme saranno poste in economia e si procederà al recupero di quanto eventualmente già erogato.
Art. 20 - Modifica della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione " e successive modifiche ed integrazioni.

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 , come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 , è introdotto il seguente comma 1 ter:
"1 ter. Le somme assegnate a ciascuna APT sono liquidate alle stesse con deliberazione della Giunta regionale negli importi stabiliti nel piano esecutivo annuale. Le Aziende trasmettono al dipartimento regionale per il turismo, entro trenta giorni dalla conclusione del complesso delle iniziative, una relazione dettagliata, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Azienda e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, sulla attuazione degli interventi, sulla utilizzazione dei finanziamenti e sui risultati ottenuti. In caso di mancata o parziale attuazione delle iniziative per le quali è stato assegnato il finanziamento, la Giunta regionale dispone la revoca del finanziamento e procede al recupero delle somme erogate.".
Art. 21 - Liquidazione contributi alle pro-loco legge regionale 31 agosto 1983, n. 45 "Nuova disciplina relativa all'albo regionale e all'attività delle associazioni pro-loco".

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 31 agosto 1983, n. 45 , è aggiunto il seguente:
"Art. 8 bis
1. I contributi concessi a decorrere dall'anno 1996 di cui agli articoli 6 e 7 sono liquidati dal Dirigente del dipartimento per il Turismo sulla base di una relazione dell'attività svolta, corredata dai documenti giustificativi delle spese sostenute per un importo pari al doppio dell'ammontare dei singoli contributi concessi.". (Capitolo n. 31010)
Art. 22 - Contributo straordinario alle APT n. 7 e n. 12.

1. Nell'ambito delle finalità della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale concede un contributo straordinario di lire 1.500 milioni all'APT n. 7 - Chioggia - e di lire 1.000 milioni all'APT n. 12 - Garda - (capitolo n. 31048).
2. L'assegnazione del contributo di lire 1.500 milioni all'APT n. 7 è finalizzato al completamento della struttura polifunzionale a carattere turistico in Sottomarina, già parzialmente finanziato nel quadro della legge n. 424/1989.
3. L'assegnazione del contributo di lire 1.000 milioni all'APT n. 12 è finalizzato al concorso nella spesa per l'acquisto di un immobile da destinare a sede dell'Azienda stessa, ed è subordinato all'avvio delle procedure di alienazione di parte del patrimonio immobiliare di proprietà dell'azienda medesima ed è successivamente erogato sulla base della presentazione della stipula del contratto di acquisto dell'immobile.
Art. 23 - Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 22 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994".

1. La procedura definita dell'articolo 22 "Fondo di rotazione per sostenere e favorire l'edilizia residenziale" commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 , per la concessione di contributi in conto capitale, a rimborso in quote annuali costanti per la durata di dieci anni, ai comuni e loro consorzi per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 87 "Interventi regionali per sostenere e favorire l'edilizia residenziale", si intende applicata a partire dall'utilizzo delle risorse stanziate, al capitolo di spesa n. 40002, nel bilancio di previsione della spesa per l'anno 1994, in sostituzione di quella precedentemente dettata dall'articolo 7 della citata legge regionale 6 giugno 1980, n. 87 , espressamente abrogato dall'articolo 22, comma 5, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 .
Art. 24 - Contributo straordinario per opere di manutenzione, restauro e risanamento conservativo di edifici adibiti al culto di cui alla legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 .

1. Lo stanziamento iscritto al capitolo n. 43050 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996, è utilizzato con riferimento alle domande già presentate ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 , e non finanziate.
Art. 25 - Istituzione di un fondo di rotazione per il settore del trasporto impianti a fune adibiti a pubblico servizio di trasporto.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare per l'anno 1996 la somma di lire 3.000 milioni alla Società Veneto Sviluppo spa per la costituzione di un fondo di rotazione a favore del settore degli impianti di trasporto a fune adibiti a pubblico servizio di trasporto, finalizzato alla realizzazione di investimenti da utilizzarsi secondo i criteri e le modalità che verranno stabilite con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente (capitolo n. 45800).
Art. 26 - Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni e integrazioni.

1. Al primo comma dell'articolo 22 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , il limite "lire 50 milioni" è sostituito da "lire 100 milioni".
Art. 27 - Proroga del termine di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modifiche e integrazioni.

1. Con riferimento ai progetti di opere acquedottistiche, finanziati ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 e della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12 , esercizio finanziario 1994, il termine di nove mesi di cui al quarto comma dell'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è prorogato di ulteriori sei mesi.
Art. 28 - Modifiche agli articoli 60, 61 e 62 del titolo VI della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modifiche e integrazioni.

1. Il secondo comma dell'articolo 60 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è abrogato.
2. L'articolo 61 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , è così sostituito:
"Art. 61 Autorizzazione all'inizio dei lavori.
1. Il genio Civile regionale rilascia l'attestazione dell'avvenuto deposito del progetto di cui al comma 1 dell'articolo precedente e restituisce copia vistata degli elaborati.
2. L'attestazione dell'avvenuto deposito costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n.64.
3. Il deposito del progetto costituisce altresì denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica, ai sensi della legge 8 novembre 1971, n. 1086.
4. I dirigenti degli Uffici regionali del Genio civile provvedono entro i mesi di gennaio e di luglio di ogni anno ad effettuare il controllo dei progetti con il metodo a campione, previo sorteggio, in misura non inferiore al dieci per cento dei progetti depositati nel semestre precedente.".
3. L'articolo 62 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , è così sostituito:
"Art. 62 Certificato di rispondenza alle norme sismiche.
1. Il certificato di collaudo statico ovvero, qualora non sia richiesta l'effettuazione del collaudo statico, la specifica dichiarazione di conformità sottoscritta dal direttore dei lavori, con il visto del Genio Civile regionale costituiscono, a tutti gli effetti, la certificazione di rispondenza alle norme sismiche prevista dall'articolo 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.".
4. Le norme del presente articolo entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale dei criteri e delle modalità attuative per l'effettuazione del controllo dei progetti con il metodo a campione, stabilite dalla Giunta regionale, di cui al comma 4 dell'articolo 61 della legge regionale n. 42/1984 come sostituito dal comma 2 del presente articolo.
Art. 29 - Modifiche agli articoli 16 e 58 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modifiche ed integrazioni.

1. Il quarto comma dell'articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , viene così sostituito:
"L'accreditamento dei primi due acconti può essere disposto in un'unica soluzione pari al novanta per cento sulla base della richiesta del legale rappresentante dell'Ente beneficiario comprovante l'avvenuta consegna dei lavori all'impresa esecutrice dei medesimi, qualora il Dipartimento ritenga, in ragione dell'ammontare non elevato dei lavori e dei tempi di esecuzione assegnati, che la somma possa essere utilizzata in tempi brevi. Il contributo definitivo sarà accertato con il provvedimento di cui all'articolo 58.".
2. L'articolo 58 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , viene così sostituito:
"Art. 58 - Determinazione del contributo definitivo.
1. Per opere fruenti di contributi regionali in conto capitale e/o in conto interessi, ancorché affidate in concessione ad enti locali a norma dell'articolo 41, la determinazione del contributo definitivo e la relativa liquidazione è disposta con decreto del Dipartimento interessato sulla base della deliberazione esecutiva con la quale l'ente appaltante ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e/o regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, ammissibile a contributo ai sensi dell'articolo 6.".
Art. 30 - Modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile".

1. Al sesto comma dell'articolo 17 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 , il limite di spesa di "lire 50 milioni", è sostituito da "lire 100 milioni".
Art. 31 - Modifica della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dall'esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per radiotelecomunicazioni" e successive modificazioni e integrazioni.

1. Il termine previsto dall'articolo 7 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 , già modificato dall'articolo 7 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 e dall'articolo 32 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 , è stabilito al 31 dicembre 1997.
Art. 32 - Modifica dei tempi di applicazione della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti" e successive modificazioni e integrazioni.

1. Al fine di consentire un più adeguato, approfondito ed omogeneo quadro di riferimento sull'intero territorio nazionale in materia di tutela della salute dai danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti, la legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 , come modificata dall'articolo 18 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 , dall'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 7 e dall'articolo 43 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 , si applica a partire dal 1° gennaio 1997.
Art. 33 - Modifiche agli articoli 17 e 21 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville venete (IRVV)" e successive modificazioni e integrazioni.

1. All'articolo 17, primo comma, lettera b) della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , è soppressa l'espressione "in misura non superiore al dieci per cento".
2. L'articolo 21 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 è sostituito dal seguente:
“Articolo 21
1. L’iscrizione ipotecaria a favore dell’Istituto può essere sostituita da altra garanzia reale o da fidejussione prestata da un Istituto di credito per i mutui, di cui all'articolo 20, assunti da Enti pubblici oppure da privati qualora l’importo del mutuo non superi 50 milioni di lire.”.
Art. 34 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 "Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio".

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 , è aggiunto il seguente comma:
"Possono essere concessi contributi a favore di istituti scolastici per concorrere nei costi di trasporto sostenuti direttamente dagli istituti medesimi per agevolare, con mezzi di trasporto propri, gli studenti disagiati a raggiungere la sede. A tal fine i soggetti interessati possono presentare domanda entro il 30 giugno di ogni anno e la Giunta regionale formula, entro il 30 settembre successivo, il piano di riparto dei contributi sulla base dei criteri stabiliti con proprio provvedimento.". (Capitolo n. 71230)
Art. 35 - Modifica della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università" e successive modificazioni e integrazioni.

1. All'articolo 37 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 , secondo comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:
"c) bis con l'accensione di mutui, previamente autorizzati dalla Giunta regionale nei limiti di cui al comma seguente.".
2. All'articolo 37 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 , dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi dei mutui in estinzione, di cui alla lettera c) bis del secondo comma, non può superare il dieci per cento dell'ammontare complessivo delle entrate correnti, di cui alle lettere a) e b) del primo comma del presente articolo.".
Art. 36 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 "Mense universitarie" e successive modificazioni e integrazioni.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 18 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 , è aggiunto il seguente comma:
"Ove siano istituiti dalle università venete corsi universitari in sedi decentrate e carenti di strutture eroganti il servizio di cui al primo comma, gli enti regionali per il diritto allo studio possono concedere in luogo del servizio ordinariamente previsto, contributi diversificati per fasce di reddito e di merito, nelle misure massime stabilite annualmente dalla Giunta regionale.".
Art. 37 - Modifica della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 , sono aggiunti i seguenti commi:
"4 bis. La Giunta regionale, per l'esame della documentazione contabile dei rendiconti di spesa relativi ai corsi di formazione professionale gestiti da enti terzi, può avvalersi di società di revisione iscritte all'albo speciale istituito presso la CONSOB.
4 ter. La Giunta regionale annualmente stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione dell'onere di cui al comma 4 bis.".
Art. 38 - Modifica della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modificazioni e integrazioni.

1. All'articolo 7, comma 1, lettera e) in fondo della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 , è aggiunta la seguente frase: "nonché azioni formative, anche brevi, intese a fornire a soggetti occupati e non, professionalità specifiche al fine di facilitarne la formazione sul lavoro o l'occupazione.".
Art. 39 - Promozione dell'insegnamento complementare degli apprendisti artigiani.

1. In conformità con quanto disposto dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dall'articolo 8 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, la Giunta regionale stabilisce annualmente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio, sulla base dello stanziamento di bilancio (capitolo n. 72070), il monte ore di insegnamento complementare a favore degli apprendisti dipendenti da aziende artigiane, per il quale la Regione intende assumere a proprio carico l'onere dei contributi assicurativi.
Art. 40- Modifica della legge 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina nell'attività di estetista".

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 , è così sostituito:
"1.La commissione d'esame di cui all'articolo 6 comma 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 è nominata in ogni Provincia per ciascuna sessione d'esame dal Responsabile del Dipartimento Servizi Formativi.".
2. Il comma 4 dell'articolo 5 è abrogato.
Art. 41 - Fondo di rotazione per l’ulteriore finanziamento di programmi comunitari.

1. Al fine del completo utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla Comunità Europea, è istituito un Fondo di rotazione per l’attivazione di ulteriori interventi aventi le caratteristiche di ammissibilità ai finanziamenti comunitari in aggiunta a quelli già previsti nei documenti di programmazione approvati dalla Comunità Europea (capitolo n. 84747).
2. La Giunta regionale destina le somme presenti nel Fondo al finanziamento di "Sottoprogrammi", "Assi" o "Misure" in proporzione alla dimensione complessiva delle risorse pubbliche previste per i singoli programmi ed in considerazione che alcuni degli interventi programmati compresi nei documenti di programmazione vengano meno o si riducano nella loro entità.
3. Le somme utilizzate per le finalità di cui sopra, e per le quali si sia ottenuto il rimborso da parte della Comunità Europea o del Fondo di rotazione, sono riassegnate al medesimo capitolo. Per questo fine la struttura di monitoraggio sugli interventi comunitari tiene conto separatamente degli interventi finanziati con il capitolo in oggetto e dei rimborsi ottenuti.
Art. 42 - Modifica di leggi regionali.

1. Nelle disposizioni delle leggi regionali di seguito individuate le parole “Presidente della Giunta regionale” sono sostituite con le parole “Dirigente del dipartimento competente":
a) legge regionale 14 marzo 1980, n. 17 : articolo 2, primo comma;
b) legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 : articolo 2, ultimo comma;
c) legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 : articolo 21, secondo comma;
d) legge regionale 2 aprile 1985, n. 29 :
1) articolo 3, penultimo comma;
2) articolo 4, penultimo comma;
e) legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 :
1) articolo 25, comma 2;
2) articolo 27, comma 1;
3) articolo 30, comma 2 ;
4) articolo 55, comma 5;
5) articolo 64, commi 1 e 2;
6) articolo 71, commi 1 e 4;
f) legge regionale 23 aprile 1990, n. 31 :
articolo 4, comma 2;
g) legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 :
1) articolo 104, commi 1 e 7;
2) articolo 106, commi 3 e 9;
h) legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 : articolo 5, comma 1.
2. Nelle disposizioni delle leggi regionali di seguito individuate le parole "Giunta regionale" sono sostituite con le parole "Dirigente del dipartimento competente":
a) legge regionale 2 aprile 1985, n. 29 :
1) articolo 3, primo comma;
2) articolo 14, primo comma;
3) articolo 18, primo, penultimo e ultimo comma;
4) articolo 20;
5) articolo 21, primo comma;
b) legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 : articolo 16, terzo comma, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 61 ;
c) legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 : articolo 14, comma 5;
d) legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 :
1) articolo 4, commi 6, 7 e 8;
2) articolo 12 comma 2.
3. Nel comma quarto dell’articolo 43 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , le parole "la Giunta regionale e il suo Presidente" sono sostituite con le parole "la Giunta regionale ed il Dirigente del Dipartimento competente".
4. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è così sostituito
"1. Le Segreterie regionali, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale, nell'ambito delle competenze rispettivamente determinate dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 11, sovraintendono l’istruttoria, la predisposizione e l'esecuzione dei provvedimenti della Giunta ed esercitano le funzioni amministrative ad esse delegate.”.
5. Nel comma 1 dell’articolo 105 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , le parole "Segretario generale della Programmazione" sono sostituite dalle parole "Dirigente del dipartimento per il Personale".
6. Nel comma 8 dell’articolo 106 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , le parole "Presidente della Giunta regionale o del dirigente la segreteria generale della programmazione" sono sostituite dalle parole "Dirigente del dipartimento per il Personale in conformità agli indirizzi della Giunta regionale".
7. Nel comma 13 dell’articolo 128 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , le parole "La Segreteria generale della programmazione" sono sostituite dalle parole "Dirigente del dipartimento per il Personale".
8. Al comma 1 dell’articolo 9 ed al comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 , le parole "la Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "il Dirigente generale del dipartimento per la viabilità e i trasporti".
9. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , è così sostituito:
"Le competenze di cui al primo comma sono esercitate dal Dirigente del dipartimento competente, che vi provvede con proprio decreto, su conforme parere della Giunta regionale.".
10. Nel primo comma dell'articolo 42 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 15 , le parole "del Presidente della Regione o da un suo delegato" sono sostituite con le parole "del Dirigente del dipartimento competente".
11. Il comma 14 dell'articolo 104 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è così sostituito:
"14. Alla liquidazione e al pagamento delle indennità di trasferta, nonché al rimborso delle spese di viaggio e delle altre spese derivanti dall'applicazione della normativa sulle missioni provvede con proprio decreto il Dirigente del dipartimento per il personale, in base agli atti prodotti dal dipendente interessato, vistati dal dirigente responsabile.".
Art. 43 - Modifica della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 "Interventi per la realizzazione, l’ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi".

1. Alla lettera c) del primo comma dell’articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 , dopo la parola "destinata" è aggiunta l’espressione ", con la data di ultimazione dei lavori e/o il termine per l’acquisto".
2. Al secondo comma dell’articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6, le parole "del Segretario regionale competente per materia" sono sostituite con le parole "del Dirigente regionale competente per materia".
Art. 44 - Modifica della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 "Norme in materia di turismo di alta montagna" e successive modificazioni e integrazioni.

1. Il terzo ed il quarto comma dell’articolo 14 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 , sono sostituiti dal seguente comma:
"Il dirigente del dipartimento competente per materia, su proposta della Commissione di cui all’articolo 18, concede il contributo entro il 30 giugno successivo".
2. L’ultimo comma dell’articolo 18 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 , è così sostituito:
"Il dirigente del dipartimento per il turismo dispone la corresponsione ai componenti della commissione, non dipendenti regionali, dell'indennità di partecipazione, per ogni giornata di seduta, nonché del rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nei termini previsti dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 43 .".
Art. 45 - Modifica della legge regionale 2 aprile 1985, n. 29 "Disciplina dei laboratori privati di analisi cliniche e di analisi veterinaria".

1. L’ultimo comma dell’articolo 21 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 29 , è così sostituito:
"Il dirigente del dipartimento per i servizi veterinari dispone la corresponsione ai componenti della commissione, non dipendenti regionali, dell'indennità di partecipazione, per ogni giornata di seduta, nonché del rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nei termini previsti dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 43 .".
Art. 46 - Modifica della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero" e successive modificazioni.

1. Il comma 7 dell’articolo 10 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 è così sostituito:
"Il dirigente del dipartimento sport e tempo libero dispone la corresponsione ai componenti della commissione, non dipendenti regionali, dell'indennità di partecipazione, per ogni giornata di seduta, nonché del rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nei termini previsti dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 43 .".
Art. 47 - Modifica della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero" e successive modificazioni e integrazioni.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 , come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 , le parole "e la realizzazione delle aree attrezzate di cui alla lettera i)" sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 , è inserito il seguente comma:
"1 bis. Per l'erogazione dei contributi riguardanti la realizzazione delle aree attrezzate di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 2, si applica quanto previsto all'articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine i beneficiari devono presentare entro centoottanta giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo, a pena di decadenza, il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e di assunzione della spesa eccedente il contributo regionale concedibile, con indicazione del quadro economico di spesa.".
Art. 48 - Disposizioni in materia di servizi per la gestione di chiuse.

1. I servizi di gestione, garantiti dalla Regione, per l'apertura delle chiuse lungo i canali e le linee di navigazione per l'utenza turistica e commerciale, vengono resi previo corrispettivo, il cui ammontare e modalità di riscossione sono determinati dalla Giunta regionale. (Capitolo n. 6066/entrata)
Art. 49 - Contributo straordinario al Comune di Gallio.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gallio (VI) un contributo straordinario di lire 500 milioni (capitolo n. 73026) per l'adeguamento strutturale del trampolino per il salto con gli sci.
2. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 si applica quanto disposto dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 50 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 46 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli Organi".

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 46 , è così sostituito:
"1. Fatte salve le incompatibilità sancite per legge dello Stato, non possono ricoprire gli incarichi di cui all'articolo 1 coloro che ricoprono la carica di tesoriere e/o segretario amministrativo a livello locale, provinciale, regionale, nazionale in partiti politici, movimenti politici, associazioni e sindacati.".
2. L'incompatibilità derivante dalla carica di tesoriere e/o segretario amministrativo in associazioni e sindacati prevista dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 46 , come sostituito dal comma 1, non si applica alle nomine e alle designazioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 51 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 1988, n. 42 "Istituzione dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori".

1. L'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 1988, n. 42 , è così sostituito:
"Art. 5 - Requisiti, cause di incompatibilità, decadenza.
1. Per l'elezione a titolare dell'Ufficio sono richiesti i requisiti imposti dalla legge per l'elezione a consigliere regionale, la laurea in giurisprudenza o equipollenti, o in lettere, filosofia, pedagogia o equipollenti, adeguata esperienza nel campo minorile, accertata dal Consiglio regionale sulla base del curriculum presentato.
2. Non possono ricoprire l'Ufficio:
a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, gli amministratori di comuni o province;
b) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il coordinatore sociale delle unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere;
c) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali di partiti politici e di associazioni sindacali;
d) i componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;
e) i dipendenti regionali, degli enti locali e degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;
f) i funzionari pubblici che, per ragioni del loro ufficio, svolgono attività di controllo su atti o organi regionali o di enti locali.
3. L'Ufficio è comunque incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.
4. In caso di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali.".
Art. 52 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 "Istituzione del difensore civico".

1. L'articolo 5 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 , è così sostituito:
"Art. 5 - Incompatibilità
1. Non possono ricoprire l'Ufficio:
a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, gli amministratori di comuni o province;
b) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il coordinatore sociale delle unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere;
c) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali di partiti politici e di associazioni sindacali;
d) i componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;
e) i dipendenti regionali, degli enti locali e degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;
f) i funzionari pubblici che, per ragioni del loro ufficio, svolgono attività di controllo su atti o organi regionali o di enti locali;
g) gli amministratori di enti e imprese pubblici o a partecipazione pubblica nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolate con la Regione da contratti d'opera o di amministrazione ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
h) i consulenti legali, tecnici o amministrativi che prestano abitualmente la loro opera alla Regione o agli enti o imprese o aziende di cui ai punti d) ed f).
2. L'Ufficio del difensore civico è comunque incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.
3. In caso di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali.".
Art. 53 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale" e successive modificazioni.

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 , è aggiunto il seguente
"Art. 4 bis - Interventi di formazione.
1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite anche mediante contributi in favore delle sedi universitarie venete per l'avvio e lo svolgimento nell'ambito del Veneto orientale di attività didattiche e formative idonee a promuovere l'occupazione e a favorire un migliore equilibrio tra domanda ed offerta di lavoro. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale su presentazione di apposita domanda da parte del Rettore dell'Università; le domande devono essere adeguatamente documentate e corredate dalla descrizione degli interventi programmati e da un analitico piano di spesa. Ad ultimazione degli interventi finanziati, gli enti beneficiari sono tenuti a presentare una relazione consuntiva sull'attività svolta e sulle spese sostenute.".
Art. 54 - Riapertura dei termini della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" e successive modificazioni e integrazioni.

1. Le domande di contributo presentate nel corso del 1995 alla Giunta regionale, riguardo agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), risultate inammissibili per documentazione incompleta, possono essere validamente integrate entro il termine del 31 marzo 1996.
Art. 55 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


SI OMETTE ALLEGATO




SOMMARIO