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Legge regionale 5 febbraio 1996, n. 7 (BUR n. 16/1996)

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998

Legge regionale 5 febbraio 1996, n. 7 (BUR n. 16/1996) (Bilancio) (Abrogata)

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1996 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1996-1998

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 5 febbraio 1996, n. 7 (BUR n. 16/1996) (Bilancio)

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1996 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1996/1998



Articolo 1

1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1996, annesso alla presente legge, è approvato in lire 36.389.503.197.000 in termini di competenza e in lire 37.065.230.793.000 in termini di cassa (tabella 1).
2. Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 1996.
Articolo 2

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1996, annesso alla presente legge, è approvato in lire 36.389.503.197.000 in termini di competenza e in lire 37.065.230.793.000 in termini di cassa (tabella 2).
2. É autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'anno finanziario 1996 entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al precedente comma, fatto salvo l'impegno delle disponibilità autorizzate sugli esercizi futuri a norma degli articoli 52 e 53 bis della vigente legge regionale di contabilità 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. É autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1996 entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al comma 1 del presente articolo.
Articolo 3

1. É approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1996, con i prospetti allegati di cui all'articolo 13 della legge regionale di contabilità.
Articolo 4

1. Sono considerate spese obbligatorie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge regionale di contabilità, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al capitolo n. 80010 e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.
Articolo 5

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 18 della legge regionale di contabilità è determinato in lire 384.917.618.000 e iscritto al capitolo 80030.
2. Il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cassa a favore di altri stanziamenti di cassa del bilancio è disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo, ai sensi dell'articolo 18, primo e secondo comma della stessa legge regionale di contabilità come modificata dalla legge regionale n. 42/1993 .
Articolo 6

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, il prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste (capitolo n. 80020) e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio o a nuovi capitoli di spesa ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 17 della legge regionale di contabilità.
Articolo 7

1. A norma del primo comma dell'articolo 20 della legge regionale di contabilità, la giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, la iscrizione negli stati di previsione della entrata e della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1996 dei capitoli e degli stanziamenti concernenti l'acquisizione al bilancio delle assegnazioni statali vincolate a scopi specifici e la relativa destinazione, quando questa sia tassativamente regolata dalla legge.
Articolo 8

1. A norma dell'articolo 20, terzo comma, della legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Articolo 9

1. Fra i capitoli di spesa n. 84742, n. 84744 e n. 84746, relativi al cofinanziamento regionale dei programmi comunitari finanziati rispettivamente con il FSE, con il FERS e con il FEOAG, la Giunta regionale è autorizzata a disporre storno di fondi in via di compensazione con gli stessi provvedimenti amministrativi con cui procede all'impegno di spesa, in relazione al diverso grado di attuazione dei corrispondenti programmi comunitari.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 dovranno essere comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.
Articolo 10

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della vigente legge regionale di contabilità, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1996, sono determinati in lire 39.600.000.000 per il fondo globale destinato alle spese correnti (capitolo n. 80210), in lire 3.200.000.000 per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale (capitolo n. 80230) e in lire 4.815.000.000 per le spese in conto capitale da finanziare con assegnazione dello Stato (capitolo n. 80251).
Articolo 11

1. Il fondo a disposizione della Presidenza della Giunta regionale, di cui al capitolo n. 2120 dello stato di previsione della spesa, è erogato, mediante apertura di credito in favore di un funzionario regionale con le modalità stabilite dagli articoli 85 e seguenti della legge regionale di contabilità.
Articolo 12

1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1996 derivante da leggi regionali e statali in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione.
2. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle stabilite dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli e dalla normativa in materia di gestione delle spese dettate dalla legge regionale di contabilità.
Articolo 13

1. É autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione 1996 dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 1995 per l'ammontare di lire 1.682.444.727.000.
2. L'avanzo di amministrazione presunto, di cui al comma precedente, è destinato alla copertura delle seguenti spese:
- quanto a lire 887.203.187.000 per spese iscritte nel bilancio per l'anno finanziario 1996 in corrispondenza del trasferimento allo stesso di autorizzazioni di spesa finanziate da assegnazioni dello Stato a destinazione vincolata già previste a carico degli esercizi precedenti a seguito del loro mancato impegno, di cui all'allegato 1 alla presente legge;
- quanto a lire 699.000.000.000, per spese relative ai residui perenti iscritte nei fondi di cui ai capitoli n. 84000 e n. 84100;
- quanto a lire 549.000.000, per spese relative a residui perenti già eliminati a seguito di ricognizione straordinaria;
- quanto a lire 95.692.540.000 alla copertura di altre spese non specificatamente individuate.
Articolo 14

1. Con provvedimenti di variazione del bilancio, da adottare in seguito all'entrata in vigore della legge finanziaria dello Stato per l'anno 1996 e dei provvedimenti legislativi alla medesima collegati, si procederà ad adeguare le entrate previste nell'annessa tabella numero 1 alle relative disposizioni in essi contenute.
2. L'assunzione degli impegni di spesa sugli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996 in corrispondenza dei capitoli di entrata n. 1501, n. 1520, n. 1701, n. 2389, n. 2785, n. 4530, n. 9265 elencati nell'allegato A alla presente legge, è subordinata al preventivo accertamento delle corrispondenti entrate.
Articolo 15

1. La descrizione del capitolo n. 50164 è sostituita dalla seguente: "Interventi regionali per favorire la minor produzione di rifiuti, nonché per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1984, n. 22 - somma finanziata con i proventi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti".
Articolo 16

1. A norma dell'articolo 11 della legge regionale di contabilità è approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998 della Regione Veneto nel testo allegato alla presente legge.
Articolo 17

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto con effetto dal 1° gennaio 1996.


SI OMETTE ALLEGATO


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