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Legge regionale 29 aprile 1997, n. 11 (BUR n. 36/1997)

Disciplina dell'esercizio delle funzioni regionali in materia di programmazione e di autorizzazione delle grandi strutture di vendita

Legge regionale 29 aprile 1997, n. 11 (BUR n. 36/1997) (Abrogata)

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E DI AUTORIZZAZIONE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Legge abrogata dall’articolo 36, comma 1, della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 .


SOMMARIO
Legge regionale 29 aprile 1997, n. 11 (BUR n. 36/1997)

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E DI AUTORIZZAZIONE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA


Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge stabilisce le norme di attuazione in materia di programmazione regionale e di concessione dei nulla osta per le grandi strutture di vendita, ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
2. Gli obiettivi della programmazione regionale sono:
a) favorire un'equilibrata realizzazione di una rete distributiva;
b) rendere compatibili gli insediamenti commerciali con il territorio e valorizzare la funzione commerciale anche al fine di una riqualificazione del tessuto urbano;
c) garantire al consumatore, attraverso una presenza equilibrata delle diverse forme distributive, una possibilità di scelta in un ambito concorrenziale, favorendo inoltre un corretto equilibrio tra attività di diverse dimensioni;
d) agevolare gli insediamenti atti ad inserire le piccole e medie imprese, già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali delle relative aree;
e) assicurare un sistema di monitoraggio riferito alla entità ed efficienza della rete distributiva insediata sul territorio.
Art. 2 - Rilascio del nulla osta.

1. In attuazione degli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426 sono soggetti a nulla osta:
a) le autorizzazioni all’apertura di esercizi di vendita al dettaglio singoli, o aggregati in centri commerciali, che trattino generi di largo e generale consumo in modo esclusivo o unitamente ad altri prodotti anche non contingentati, con superficie di vendita complessiva superiore a 400 metri quadrati, nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000;
b) le autorizzazioni all’apertura di centri commerciali al dettaglio e di esercizi singoli che per dimensioni e collocazione geografica siano destinati a servire vaste aree di attrazione eccedenti il territorio comunale, quando la superficie di vendita sia superiore a 1.500 metri quadrati;
c) gli ampliamenti dimensionali, che comportino il superamento della soglia dei 400 metri quadrati per esercizi o centri commerciali che pongano in vendita prodotti di largo e generale consumo in modo esclusivo o congiuntamente ad altri prodotti, in comuni con popolazione residente inferiore a 10.000, ovvero che comportino il superamento della soglia dei 1.500 metri quadrati in tutti gli altri casi;
d) gli ampliamenti merceologici relativi a generi di largo e generale consumo in esercizi o centri commerciali con superficie di vendita compresa tra i 400 e i 1.500 metri quadrati localizzati in comuni con popolazione residente inferiore a 10.000;
e) gli ampliamenti merceologici di qualsiasi tipo per esercizi e centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati;
f) la concentrazione in comuni con popolazione residente inferiore a 10.000, in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 600 metri quadrati, di almeno quattro esercizi dello stesso settore merceologico operanti nello stesso comune da non meno di tre anni, ai sensi della legge 27 marzo 1987, n. 121 e successive modificazioni;
g) la concentrazione in un nuovo punto di vendita o l’aggregazione in un centro commerciale, senza ampliamento merceologico o dimensionale, con superficie di vendita fino al massimo di 2.000 metri quadrati, di almeno quattro esercizi operanti nello stesso comune da non meno di tre anni;
h) ogni altra modifica di esercizi o strutture di vendita soggette a nulla osta regionale, esclusi i trasferimenti all’interno del territorio comunale, senza aggregazioni di superficie; in questo ultimo caso il nulla osta non è necessario a condizione che vengano rispettate le caratteristiche dimensionali e merceologiche della struttura di vendita e vengano mantenuti gli standards minimi ed i requisiti di accessibilità previsti dal nulla osta originario.
2. Sulla base di quanto previsto dall’articolo 3 del DPR 18 aprile 1994, n. 384, anche la comunicazione al Sindaco prevista dal comma 90 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è subordinata al rilascio del nulla osta regionale di cui al presente articolo per la superficie richiesta, nei limiti consentiti dalla disponibilità di contingente o dagli indici specificati nell’allegato C.

Art. 3 - Centri commerciali.

1. Ai fini della presente legge sono centri commerciali soggetti a nulla osta regionale le strutture di vendita costituite da almeno due esercizi commerciali la cui superficie di vendita complessiva superi quella indicata dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, inseriti in una struttura unitaria o articolata in più edifici a destinazione specifica, provvisti di spazi di servizio comuni gestiti unitariamente.
2. I centri commerciali di cui al comma 1 possono essere integrati da esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e da esercizi di vendita di quotidiani e periodici le cui superfici non sono computate nel contingente previsto nella specifica programmazione comunale e non contribuiscono a formare la superficie massima di vendita dei centri.
3. Le caratteristiche e le dimensioni massime degli esercizi singoli e dei centri commerciali sono individuate nell’allegato A della presente legge.

Art. 4 - Rivitalizzazione dei centri storici.

1. In attuazione delle finalità di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 e al fine di rivitalizzare il sistema distributivo nei centri storici dei poli regionali e dei poli urbani intermedi, così come definiti dall’articolo 39 delle norme d’attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del 24 settembre 1992, supplemento al n. 93, possono essere realizzati centri commerciali in strutture edilizie esistenti, anche soggette a recupero edilizio con superficie di vendita non superiore a 2.000 metri quadrati, di cui il cinquanta per cento riservata all’insediamento di esercizi del dettaglio tradizionale di cui alla lettera A) dell’allegato A già operanti da almeno tre anni nel comune.
2. Nel rilascio dei nulla osta per i centri commerciali di cui al comma 1 la Giunta regionale può derogare ai requisiti previsti negli allegati A, B e C e prevedere che le localizzazioni dei parcheggi siano individuate in aree situate entro una distanza di 300 metri dal perimetro dell’immobile interessato dall’iniziativa.

Art. 5 - Procedura per le domande di nulla osta.

1. La domanda di rilascio del nulla osta, indirizzata al Presidente della Giunta regionale è presentata al Sindaco contestualmente alla domanda di autorizzazione amministrativa.
2. La documentazione da allegare alla domanda di nulla osta, a pena di inammissibilità, è la seguente:
a) dichiarazione di iscrizione al registro degli esercenti il commercio, per iniziative riguardanti esercizi singoli;
b) codice fiscale dei richiedenti;
c) relazione illustrativa contenente gli elementi idonei a consentire la valutazione della conformità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e la valutazione della accessibilità agli esercizi di vendita;
d) progetto di massima dell'intervento comprendente piante e sezioni del fabbricato con indicazione delle superfici e della destinazione d'uso dei locali; planimetrie con indicazione delle superfici delle aree a parcheggio e delle aree libere, degli accessi e dei percorsi veicolari;
e) dichiarazione del richiedente con l’indicazione del tempo presunto necessario per attivare la struttura commerciale soggetta a nulla osta, nonché del numero presunto di addetti;
f) altri documenti atti a dimostrare l’esistenza di ragioni di priorità come specificato dall’articolo 30 della legge 11 giugno 1971, n. 426, o in applicazione di specifiche norme contenute in leggi regionali o statali;
g) in caso di nulla osta per ampliamento, formale dichiarazione del Sindaco che ne evidenzi la dimensione e copia delle autorizzazioni amministrative rilasciate;
h) per i centri commerciali maggiori, come definiti nell’allegato A, autorizzabili ai sensi della presente legge, uno studio dell'impatto sulla rete commerciale esistente, con riferimento al dettaglio tradizionale e moderno e specificazioni rispetto ai settori interessati, nonché uno studio di compatibilità ambientale del progetto da assentirsi ai sensi del comma 3 dell’articolo 29 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come introdotto dall’articolo 17 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 ; a tal fine il richiedente trasmette la documentazione alla struttura regionale competente in materia di commercio che attiverà la procedura relativa.
3. Il Sindaco, ricevuta la domanda di nulla osta, verifica la completezza della documentazione, e richiede l’eventuale integrazione della stessa; attesta inoltre la conformità urbanistica dell’iniziativa e certifica l’idoneità in relazione all’accessibilità al centro ed all’impatto sulla rete viaria circostante esistente o proposta dal richiedente.

Art. 6 - Nulla osta regionale.

1. Il nulla osta regionale indica:
a) la titolarità del provvedimento;
b) la tipologia e l’ubicazione specifica dell’esercizio o del centro commerciale;
c) la superficie di vendita per gli esercizi singoli ripartita per le tabelle merceologiche e per i centri commerciali la superficie di vendita globale, la ripartizione della superficie in esercizi e l’articolazione della stessa in tabelle merceologiche;
d) la superficie complessiva destinata alle altre finalità commerciali quali magazzini, depositi delle merci, uffici e servizi ed aree coperte comuni;
e) la dotazione minima di standards di area libera e parcheggio;
f) il tempo di validità del nulla osta nel limite previsto dall’articolo 10.
2. Il nulla osta può inoltre contenere eventuali prescrizioni che l’amministrazione regionale ritiene necessarie per la realizzazione dell’iniziativa.
3. In caso di inottemperanza a quanto disposto dalle lettere b), c), d), e) del comma 1 e di mancata osservanza alle prescrizioni di cui al comma 2 la Giunta regionale, su segnalazione del Sindaco, revoca il nulla osta.

Art. 7 - Domande concorrenti.

1. Sono concorrenti fra loro le richieste di nulla osta, formulate per la medesima area operativa come definita nell’allegato C e stessa tipologia commerciale, pervenute in Regione, entro i sessanta giorni dalla data di presentazione della prima di esse.
2. In caso di istruttoria congiunta per domande concorrenti vanno applicati i criteri dell’articolo 30 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 8 - Criteri di ammissibilità settoriale.

1. I nulla osta regionali sono rilasciati solo per esercizi e centri commerciali con i requisiti previsti dalla presente legge e dagli allegati A e B.
2. Nella procedura di rilascio del nulla osta devono essere verificate le seguenti condizioni:
a) per gli esercizi o le strutture commerciali che pongono in vendita generi contingentati in modo esclusivo o congiuntamente ad altri prodotti non contingentati, la disponibilità della superficie richiesta nel contingente stabilito nella programmazione regionale relativamente alla quantità di superficie da assegnare ai generi contingentati, come riportato nell’allegato C;
b) per gli esercizi o le strutture commerciali che pongono in vendita generi non contingentati, la verifica dell’indice specificato nell’allegato C.
3. La Giunta regionale individua annualmente i valori da utilizzare ai fini del calcolo degli indici e li pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione; tali valori vengono aggiornati con l'inserimento delle quantità di superficie concesse dalla Giunta regionale nel corso dell'anno.
4. Nei casi previsti dall'articolo 5 è richiesta la positiva verifica dell'impatto dell'iniziativa sulla rete commerciale esistente, nonché la compatibilità ambientale.
5. Fatte salve le ipotesi espressamente previste dalla legge 27 marzo 1987, n. 121 e successive modificazioni, e, per le forme associative, dall’articolo 29, comma 2 della legge 11 giugno 1971, n. 426, la Giunta regionale può concedere nulla osta per la concentrazione di esercizi o centri commerciali già oggetto di nulla osta esistenti nello stesso comune, con l’osservanza di quanto disposto negli allegati A, B e C, per documentate esigenze di completamento o razionalizzazione delle funzioni di vendita anche nell’interesse del consumo. Nel caso di nulla osta rilasciati ai sensi della precedente programmazione, i limiti di superficie precisati nell’allegato A possono essere superati, per una sola volta, fino al venti per cento purché non si superi la somma delle superfici già concesse.

Art. 9 - Criteri di ammissibilità territoriale.

1. La localizzazione di esercizi e centri commerciali con superficie di vendita superiore a 2.000 metri quadrati ed il loro eventuale ampliamento dimensionale o merceologico che comporti un aumento di almeno il cinquanta per cento degli standards urbanistici richiesti, sono proposti con uno strumento urbanistico attuativo. Gli standards urbanistici non possono essere monetizzati; la viabilità di accesso deve tenere conto di un’indagine sui flussi di traffico indotto e le modalità di realizzazione e gestione delle opere di urbanizzazione sono determinate con convenzioni.
2. La localizzazione degli esercizi e dei centri commerciali di cui alla presente legge in zone omogenee diverse da quelle classificate come D va specificamente prevista nello strumento urbanistico generale.

Art. 10 - Concessione e validità di nulla osta.

1. La Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, entro centocinquanta giorni dal ricevimento della completa documentazione inviata dall’amministrazione comunale, delibera sul rilascio del nulla osta sentito il parere della commissione regionale per il commercio e ne dà comunicazione al Sindaco e al soggetto che ha presentato la domanda.
2. Il nulla osta regionale è seguito dalla accettazione scritta del contenuto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 6, da parte del soggetto che ha presentato la domanda. L’efficacia del nulla osta è sospesa fino alla comunicazione, effettuata per il tramite del Sindaco, dell’accettazione alla Regione.
3. La validità del nulla osta non deve superare il termine di trentasei mesi dalla data del rilascio; la Giunta regionale può concedere una sola proroga, fino ad un massimo di dodici mesi, nei casi di comprovata necessità per ritardi comunque non imputabili al soggetto che ha presentato la domanda; la proroga non può essere concessa per nulla osta già prorogati ai sensi di previgenti disposizioni.
4. La richiesta di proroga deve essere presentata al Sindaco per l’inoltro al Presidente della Giunta regionale, nel termine perentorio di sessanta giorni precedenti la scadenza del nulla osta, salvo il caso in cui il motivo del ritardo intervenga successivamente a tale termine e comunque entro il periodo di vigenza del nulla osta.
5. I termini di validità del nulla osta vengono sospesi, in pendenza del procedimento giurisdizionale, fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato; la Giunta regionale, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, sospende i termini, sulla base della sola verifica dei presupposti.
6. In caso di mancata attivazione ovvero di attivazione inferiore ai due terzi della superficie concessa, la Giunta regionale informata dal Sindaco che dispone adeguate verifiche, provvede a dichiarare la decadenza del nulla osta per la parte non attivata.
7. Le superfici relative a nulla osta decaduti o revocati non rientrano nelle disponibilità di cui all’allegato C per il periodo di validità della programmazione.

Art. 11 - Adempimenti procedurali dell’Amministrazione comunale.

1. L’amministrazione comunale:
a) inoltra alla Giunta regionale le domande di nulla osta complete della documentazione richiesta e di quanto previsto dalle lettere b), c) e d);
b) certifica la conformità urbanistica e l’idoneità della rete viaria;
c) certifica l’entità dimensionale nell’ipotesi di richiesta del nulla osta per ampliamenti;
d) limitatamente per gli esercizi e i centri commerciali con superficie di vendita superiore a 4.000 metri quadrati, acquisisce e trasmette alla Regione il motivato parere dei comuni contermini in relazione alla viabilità; il parere deve essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso inutilmente il quale, si intende favorevole;
e) verifica l’ottemperanza di tutte le prescrizioni contenute nel nulla osta prima del rilascio della autorizzazione;
f) comunica alla Giunta regionale, previo accertamento, l'attivazione di esercizi o centri commerciali e trasmette copia dei provvedimenti di autorizzazione commerciale ovvero segnala la mancata attivazione nei termini previsti, oppure la cessazione di quelli in attività;
g) comunica ai comuni insistenti nella stessa area operativa come definita nell’allegato C, l’avvenuto rilascio del nulla osta regionale;
h) esercita la vigilanza in ordine alla corretta attuazione del contenuto dei nulla osta concessi informandone la Giunta regionale.

Art. 12 - Programmazione regionale.

1. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 30 del DM 4 agosto 1988, n. 375, la Regione, con cadenza biennale, detta disposizioni di programmazione degli esercizi e dei centri commerciali di cui alla presente legge.
2. Le disposizioni di programmazione di cui al comma 1 restano in vigore fino alla approvazione delle disposizioni per il periodo successivo.
3. Le disposizioni di programmazione contenute negli allegati A, B e C della presente legge sono vigenti fino all’entrata in vigore delle disposizioni di programmazione di cui al comma 4.
4. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 1998, presenta al Consiglio una proposta di programmazione basata sui seguenti elementi:
a) stato di attuazione della presente legge;
b) dinamica demografica;
c) evoluzione dell’offerta distributiva;
d) stima dell’andamento dei consumi.

Art. 13 - Indicazioni programmatiche ai comuni e alle province.

1. I comuni e le province, nell’ambito delle loro rispettive competenze, adeguano i propri strumenti urbanistici e di programmazione alle previsioni contenute nella presente normativa ed ai criteri di programmazione regionale. I piani comunali e provinciali devono tendere:
a) ad armonizzare i contenuti del piano del commercio con quelli degli strumenti urbanistici;
b) a favorire l'insediamento di punti vendita nei centri storici e nei vecchi nuclei abitativi;
c) a consentire nei centri storici e nelle aree urbane centrali, compatibilmente con la tutela dei valori architettonici e ambientali, un adeguato livello di rinnovamento, qualificazione ed integrazione funzionale delle attività commerciali, al fine di evitare una riduzione della loro capacità attrattiva dovuta alla creazione di centri commerciali periferici;
d) alla concentrazione territoriale degli esercizi con individuazione di zone commerciali integrate evitando insediamenti isolati di singole unità di vendita.

Art. 14 - Norme transitorie e finali.

1. La Giunta regionale per le richieste di nulla osta per nuove aperture, concentrazioni, ampliamenti dimensionali e merceologici o modifiche di nulla osta rilasciati, e relative proroghe di validità temporale, pervenute entro la data di entrata in vigore della presente legge, dichiara la improcedibilità alla ulteriore istruttoria qualora non siano compatibili con le disposizioni della presente legge e degli allegati A, B e C; qualora siano compatibili, la Giunta regionale assegna un termine di centoventi giorni entro il quale il richiedente può presentare le eventuali integrazioni.
2. Dall’entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia i seguenti provvedimenti:
a) PCR 15 marzo 1979, n. 789 e ogni atto modificativo e attuativo;
b) PCR 29 giugno 1989, n. 915 (prov. BL) e ogni atto modificativo e attuativo;
c) PCR 29 giugno 1989, n. 916 (prov. TV) e ogni atto modificativo e attuativo;
d) PCR 30 giugno 1989, n. 917 (prov. VE) e ogni atto modificativo e attuativo;
e) PCR 30 giugno 1989, n. 918 (prov. VI) e ogni atto modificativo e attuativo;
f) PCR 4-5 agosto 1994, n. 987 (prov. RO) e ogni atto modificativo e attuativo;
g) PCR 6 marzo 1995, n. 1085 (prov. VR) e ogni atto modificativo e attuativo;
h) PCR 7 marzo 1995, n. 1108 (prov. PD) e ogni atto modificativo e attuativo.

Art. 15 - Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.






Struttura amministrativa regionale competente:
Dipartimento per le politiche e la promozione dei diritti civili


ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 29 APRILE 1997, n. 11 RELATIVA A:


DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E DI AUTORIZZAZIONE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA












ALLEGATI
A - B - C



ALLEGATO A
Strutture commerciali - Tipologie


ESERCIZI SINGOLI


A) “Dettaglio tradizionale”, caratteristiche:
dotazione merceologica: ogni tabella;
superficie di vendita: fino a 200 metri quadrati per prodotti contingentati; fino a 400 metri quadrati per prodotti non contingentati.

B) “Medio dettaglio”, caratteristiche:
dotazione merceologica: ogni tabella;
superficie di vendita: fino a 1.600 metri quadrati.

C) “Grande dettaglio”, caratteristiche:
dotazione merceologica: ogni tabella;
superficie di vendita: fino a 4.000 metri quadrati.

D) “Grande dettaglio specializzato”, caratteristiche:
dotazione merceologica: non contingentato, prevalentemente tabelle XII, XIV;
superficie di vendita: fino a 8.000 metri quadrati con prevalenza tabella XII; fino a 12.000 metri quadrati con prevalenza tabella XIV.

CENTRI COMMERCIALI


E) “Centro commerciale di Medio dettaglio”, caratteristiche:
superficie complessiva di vendita fino a 4.000 metri quadrati;
dotazione commerciale - esercizi di vendita:
e.1) un esercizio del medio dettaglio (tipo B); merceologia alimentare: tabella VIII ovvero prevalentemente tabella I o Ia;
e.2) uno o più esercizi del medio dettaglio (tipo B); merceologia abbigliamento: prevalentemente tabella IX;
e.3) un esercizio medio dettaglio (tipo B); merceologia arredamento o “brico”: prevalentemente tabelle XII o XIV;
e.4) esercizi del dettaglio tradizionale (tipo A); superficie di vendita complessiva: a completamento della superficie massima del centro.

F) “Centro commerciale Maggiore”, caratteristiche:
superficie complessiva di vendita fino a 12.000 metri quadrati;
dotazione commerciale - esercizi di vendita:
f.1) esercizio del grande dettaglio (tipo C); merceologia alimentare: tabella VIII ovvero prevalentemente tabella I o Ia;
f.2) uno o più esercizi del medio dettaglio (tipo B); merceologia abbigliamento: prevalentemente tabella IX;
f.3) un esercizio del medio dettaglio (tipo B); merceologia arredamento: tabelle X, XII, XIV;
f.4) un esercizio del grande dettaglio (tipo C); merceologia arredamento o “brico”: prevalentemente tabelle XII o XIV;
f.5) esercizi del dettaglio tradizionale (tipo A); superficie di vendita complessiva: a completamento della superficie massima del centro.
ALLEGATO B
Requisiti per le strutture commerciali


La concessione dei nulla osta per gli esercizi e le strutture commerciali oggetto della presente normativa è subordinata alla sussistenza dei requisiti stabiliti di seguito:

I. Per gli esercizi e le strutture commerciali con superficie di vendita superiore a 1.600 metri quadrati, in cui siano presenti merceologie dell’alimentare o dell’abbigliamento:
A. area libera: non inferiore al 250 per cento della superficie di vendita;
B. area destinata a parcheggio per i clienti (parte dell’area libera): non inferiore al 180 per cento della superficie di vendita e non inferiore al 100 per cento della superficie a destinazione commerciale;
C. percorsi veicolari e aree di parcheggio e stazionamento differenziati per i clienti e per gli approvvigionamenti, limitatamente a esercizi dotati di tabella I, Ia, VIII;

II. Per gli esercizi e le strutture commerciali con superficie di vendita complessiva fino a 1.600 metri quadrati, in cui siano presenti merceologie dell’alimentare o dell’abbigliamento:
A. area libera: non inferiore al 180 per cento della superficie di vendita;
B. area destinata a parcheggio per i clienti (parte dell’area libera): non inferiore al 100 per cento della superficie di vendita e non inferiore all’80 per cento della superficie a destinazione commerciale;
C. percorsi veicolari e aree di parcheggio e stazionamento differenziati per i clienti e per gli approvvigionamenti, limitatamente a esercizi dotati di tabella I, Ia, VIII;

III. Per le strutture del non contingentato con dotazione merceologica delle tabelle X, XII, XIII, XIV:
area destinata a parcheggio per i clienti, non inferiore al 100 per cento della superficie di vendita complessiva e non inferiore all’80 per cento della superficie a destinazione commerciale.
ALLEGATO C


1) CONCENTRAZIONI
Attuazione degli interventi previsti dall’articolo 2 lettere F e G, articolo 4, articolo 8 comma 6, forme associative di cui all’articolo 29 2° comma della legge n. 426/1971.

2) PRODOTTI CONTINGENTATI

provincia di Belluno

anno 1997
nullaosta che non richiedano utilizzazione di superfici derivanti dal contingente;

anno 1998
nullaosta anche per nuove aperture:
contingente: alimentari: fino a 500 metri quadrati;
abbigliamento: fino a 2.000 metri quadrati;


provincia di Padova:

anno 1997
nullaosta esclusivamente per ampliamenti merceologici e dimensionali nei limiti delle tipologie dell’allegato A e del contingente di seguito specificato;
nessuna nuova apertura;
contingente: alimentari: fino a 1.000 metri quadrati;
abbigliamento: fino a 2.500 metri quadrati;

anno 1998
nullaosta anche per nuove aperture, nel limite del contingente residuo


provincia di Rovigo

anno 1997
nullaosta che non richiedano utilizzazione di superfici derivanti dal contingente;

anno 1998
nullaosta anche per nuove aperture:
contingente: alimentari: fino a 500 metri quadrati;
abbigliamento: fino a 2.000 metri quadrati;


provincia di Treviso

anno 1997
nullaosta esclusivamente per ampliamenti merceologici e dimensionali nei limiti delle tipologie dell’allegato A e del contingente di seguito specificato;
nessuna nuova apertura;
contingente: alimentari: fino a 1.500 metri quadrati;
abbigliamento: fino a 2.500 metri quadrati;

anno 1998
nullaosta anche per nuove aperture, nel limite del contingente residuo


provincia di Venezia

anno 1997
nullaosta esclusivamente per ampliamenti merceologici e dimensionali nei limiti delle tipologie dell’allegato A e del contingente di seguito specificato;
nessuna nuova apertura;
contingente: alimentari: fino a 1.500 metri quadrati;
abbigliamento: fino a 2.500 metri quadrati;

anno 1998
nullaosta anche per nuove aperture, nel limite del contingente residuo


provincia di Verona:

anno 1997
nullaosta esclusivamente per ampliamenti merceologici e dimensionali nei limiti delle tipologie dell’allegato A e del contingente di seguito specificato;
nessuna nuova apertura;
contingente: alimentari: fino a 1.000 metri quadrati;
abbigliamento: fino a 2.500 metri quadrati;

anno 1998
nullaosta anche per nuove aperture, nel limite del contingente residuo


provincia di Vicenza:

anno 1997
nullaosta esclusivamente per ampliamenti merceologici e dimensionali nei limiti delle tipologie dell’allegato A e del contingente di seguito specificato;
nessuna nuova apertura;
contingente: alimentari: fino a 1.000 metri quadrati;
abbigliamento: fino a 2.500 metri quadrati;

anno 1998
nullaosta anche per nuove aperture, nel limite del contingente residuo

3) PRODOTTI NON CONTINGENTATI

Calcolo dell’indice di sviluppo
Per i prodotti non contingentati l’indice di sviluppo N della rete di vendita riferito ad ogni singola area operativa è determinato dalla superficie di vendita esistente per ogni 1.000 abitanti.

N = superficie di vendita / popolazione x 1.000

In base ai dati disponibili, relativi alla situazione attuale delle grandi strutture di vendita per ciascuna area commerciale, il valore medio Nm dei metri quadrati di superficie per 1.000 abitanti, calcolato sulle aree che presentano valori significativi, risulta pari a 100 metri quadrati/1000 abitanti.

Gli incrementi di superficie sono concedibili se l’indice ricalcolato con l’aggiunta della nuova superficie richiesta nell’area, Nr , non risulti superiore al valore medio regionale Nm e pertanto se:

Nm - Nr > = 0.

LE AREE OPERATIVE

Sulla base di uno studio dell’Osservatorio regionale prezzi e consumi sono state individuate 39 aree operative.
Ogni area operative insiste all’interno di ogni provincia ed è individuata da un numero che caratterizza negli elenchi successivi tutti i comuni della provincia appartenenti a quell’area operativa.
L’area operativa corrisponde quindi all’insieme dei comuni caratterizzati dallo stesso numero.
Le aree, ed i relativi comuni, vengono di seguito elencate:
PROVINCIA DI BELLUNO
AREA n°
COMUNE

AREA n°
COMUNE





13
AGORDO

15
BORCA DI CADORE
13
ALLEGHE

15
CORTINA D'AMPEZZO
13
CANALE D'AGORDO

15
LIVINALLONGO DEL COL DI LANA
13
CENCENIGHE AGORDINO

15
SAN VITO DI CADORE
13
COLLE SANTA LUCIA

15
VODO CADORE
13
FALCADE

16
ALANO DI PIAVE
13
GOSALDO

16
ARSIE'
13
LA VALLE AGORDINA

16
CESIOMAGGIORE
13
RIVAMONTE AGORDINO

16
FELTRE
13
ROCCA PIETORE

16
FONZASO
13
SAN TOMASO AGORDINO

16
LAMON
13
SELVA DI CADORE

16
LENTIAI
13
TAIBON AGORDINO

16
PEDAVENA
13
VALLADA AGORDINA

16
QUERO
13
VOLTAGO AGORDINO

16
SEREN DEL GRAPPA
14
BELLUNO

16
SOVRAMONTE
14
CASTELLO LAVAZZO

16
VAS
14
CHIES D'ALPAGO

17
AURONZO DI CADORE
14
FARRA D'ALPAGO

17
CALALZO DI CADORE
14
FORNO DI ZOLDO

17
CIBIANA DI CADORE
14
LIMANA

17
COMELICO SUPERIORE
14
LONGARONE

17
DANTA
14
MEL

17
DOMEGGE DI CADORE
14
PIEVE D'ALPAGO

17
LORENZAGO DI CADORE
14
PONTE NELLE ALPI

17
LOZZO DI CADORE
14
PUOS D'ALPAGO

17
OSPITALE DI CADORE
14
SAN GREGORIO NELLE ALPI

17
PERAROLO DI CADORE
14
SANTA GIUSTINA

17
PIEVE DI CADORE
14
SEDICO

17
SAN NICOLO' DI COMELICO
14
SOSPIROLO

17
SAN PIETRO DI CADORE
14
SOVERZENE

17
SANTO STEFANO DI CADORE
14
TAMBRE

17
SAPPADA
14
TRICHIANA

17
VALLE DI CADORE
14
ZOLDO ALTO

17
VIGO DI CADORE
14
ZOPPE' DI CADORE













PROVINCIA DI PADOVA
AREA n°
COMUNE

AREA n°
COMUNE





31
BORGORICCO

35
ABANO TERME
31
CAMPOSAMPIERO

35
AGNA
31
LOREGGIA

35
ALBIGNASEGO
31
MASSANZAGO

35
ANGUILLARA VENETA
31
PIOMBINO DESE

35
ARRE
31
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE

35
BAGNOLI DI SOPRA
31
SANTA GIUSTINA IN COLLE

35
BATTAGLIA TERME
31
TREBASELEGHE

35
BOVOLENTA
32
CARMIGNANO DI BRENTA

35
CADONEGHE
32
CITTADELLA

35
CAMPO SAN MARTINO
32
FONTANIVA

35
CAMPODARSEGO
32
GALLIERA VENETA

35
CAMPODORO
32
GAZZO

35
CANDIANA
32
GRANTORTO

35
CARTURA
32
SAN GIORGIO IN BOSCO

35
CASALSERUGO
32
SAN MARTINO DI LUPARI

35
CERVARESE SANTA CROCE
32
SAN PIETRO IN GU

35
CONSELVE
32
TOMBOLO

35
CURTAROLO
32
VILLA DEL CONTE

35
DUE CARRARE
33
BAONE

35
GALZIGNANO TERME
33
BARBONA

35
LEGNARO
33
CARCERI

35
LIMENA
33
CASALE DI SCODOSIA

35
MASERA' DI PADOVA
33
CASTELBALDO

35
MESTRINO
33
CINTO EUGANEO

35
MONTEGROTTO TERME
33
ESTE

35
NOVENTA PADOVANA
33
GRANZE

35
PADOVA
33
LOZZO ATESTINO

35
PIAZZOLA SUL BRENTA
33
MASI

35
POLVERARA
33
MEGLIADINO SAN FIDENZIO

35
PONTE SAN NICOLO'
33
MEGLIADINO SAN VITALE

35
ROVOLON
33
MERLARA

35
RUBANO
33
MONTAGNANA

35
SACCOLONGO
33
OSPEDALETTO EUGANEO

35
SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO
33
PIACENZA D'ADIGE

35
SAONARA
33
PONSO

35
SELVAZZANO DENTRO
33
SALETTO

35
TEOLO
33
SANT'ELENA

35
TERRASSA PADOVANA
33
SANT'URBANO

35
TORREGLIA
33
SANTA MARGHERITA D'ADIGE

35
VEGGIANO
33
URBANA

35
VIGODARZERE
33
VESCOVANA

35
VIGONZA
33
VIGHIZZOLO D'ESTE

35
VILLAFRANCA PADOVANA
33
VILLA ESTENSE

35
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
33
VO

36
ARZERGRANDE
34
ARQUA' PETRARCA

36
BRUGINE
34
BOARA PISANI

36
CODEVIGO
34
MONSELICE

36
CORREZZOLA
34
PERNUMIA

36
PIOVE DI SACCO
34
POZZONOVO

36
PONTELONGO
34
SAN PIETRO VIMINARIO



34
SOLESINO



34
STANGHELLA



34
TRIBANO








PROVINCIA DI ROVIGO
AREA n°
COMUNE

AREA n°
COMUNE





37
ADRIA

39
ARQUA' POLESINE
37
ARIANO NEL POLESINE

39
BOSARO
37
CORBOLA

39
CANARO
37
LOREO

39
CEREGNANO
37
PAPOZZE

39
COSTA DI ROVIGO
37
PETTORAZZAGRIMANI

39
CRESPINO
37
PORTO TOLLE

39
FIESSO UMBERTIANO
37
PORTOVIRO

39
FRASSINELLE POLESINE
37
ROSOLINA

39
FRATTA POLESINE
37
TAGLIO DI PO

39
GAIBA
38
BADIA POLESINE

39
GAVELLO
38
BAGNOLO DI PO

39
GUARDA VENETA
38
BERGANTINO

39
LENDINARA
38
CALTO

39
LUSIA
38
CANDA

39
OCCHIOBELLO
38
CASTELGUGLIELMO

39
PINCARA
38
CASTELMASSA

39
POLESELLA
38
CASTELNOVO BARIANO

39
PONTECCHIO POLESINE
38
CENESELLI

39
ROVIGO
38
FICAROLO

39
SAN BELLINO
38
GIACCIANO CON BARUCHELLA

39
SAN MARTINO DI VENEZZE
38
MELARA

39
STIENTA
38
SALARA

39
VILLADOSE
38
TRECENTA

39
VILLAMARZANA



39
VILLANOVA DEL GHEBBO



39
VILLANOVA MARCHESANA

PROVINCIA DI TREVISO
AREA n°
COMUNE

AREA n°
COMUNE





18
ASOLO

21
MANSUE'
18
CASTELFRANCO VENETO

21
MEDUNA DI LIVENZA
18
CASTELLO DI GODEGO

21
MOTTA DI LIVENZA
18
FONTE

21
ODERZO
18
LORIA

21
ORMELLE
18
RESANA

21
PONTE DI PIAVE
18
RIESE PIO X

21
PORTOBUFFOLE'
18
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI

21
SALGAREDA
18
VEDELAGO

21
SAN POLO DI PIAVE
19
CODOGNE'

22
FARRA DI SOLIGO
19
CONEGLIANO

22
FOLLINA
19
GAIARINE

22
MIANE
19
GODEGA DI SANT'URBANO

22
MORIAGO DELLA BATTAGLIA
19
MARENO DI PIAVE

22
PIEVE DI SOLIGO
19
ORSAGO

22
REFRONTOLO
19
SAN FIOR

22
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
19
SAN PIETRO DI FELETTO

23
ARCADE
19
SAN VENDEMIANO

23
BREDA DI PIAVE
19
SANTA LUCIA DI PIAVE

23
CARBONERA
19
SUSEGANA

23
CASALE SUL SILE
19
VAZZOLA

23
CASIER
20
ALTIVOLE

23
ISTRANA
20
BORSO DEL GRAPPA

23
MASERADA SUL PIAVE
20
CAERANO DI SAN MARCO

23
MOGLIANO VENETO
20
CASTELCUCCO

23
MONASTIER DI TREVISO
20
CAVASO DEL TOMBA

23
MORGANO
20
CORNUDA

23
PAESE
20
CRESPANO DEL GRAPPA

23
PONZANO VENETO
20
CROCETTA DEL MONTELLO

23
POVEGLIANO
20
GIAVERA DEL MONTELLO

23
PREGANZIOL
20
MASER

23
QUINTO DI TREVISO
20
MONFUMO

23
RONCADE
20
MONTEBELLUNA

23
SAN BIAGIO DI CALLALTA
20
NERVESA DELLA BATTAGLIA

23
SILEA
20
PADERNO DEL GRAPPA

23
SPRESIANO
20
PEDEROBBA

23
TREVISO
20
POSSAGNO

23
VILLORBA
20
SEGUSINO

23
ZENSON DI PIAVE
20
TREVIGNANO

23
ZERO BRANCO
20
VALDOBBIADENE

24
CAPPELLA MAGGIORE
20
VIDOR

24
CISON DI VALMARINO
20
VOLPAGO DEL MONTELLO

24
COLLE UMBERTO
21
CESSALTO

24
CORDIGNANO
21
CHIARANO

24
FREGONA
21
CIMADOLMO

24
REVINE LAGO
21
FONTANELLE

24
SARMEDE
21
GORGO AL MONTICANO

24
TARZO



24
VITTORIO VENETO





PROVINCIA DI VENEZIA
AREA n°
COMUNE

AREA n°
COMUNE





25
CAVARZERE

29
CEGGIA
25
CHIOGGIA

29
ERACLEA
25
CONA

29
FOSSALTA DI PIAVE
26
CAMPOLONGO MAGGIORE

29
IESOLO
26
CAMPONOGARA

29
MEOLO
26
DOLO

29
MUSILE DI PIAVE
26
FIESSO D'ARTICO

29
NOVENTA DI PIAVE
26
FOSSO'

29
SAN DONA' DI PIAVE
26
PIANIGA

29
TORRE DI MOSTO
26
STRA

30
CAMPAGNA LUPIA
26
VIGONOVO

30
MARCON
27
NOALE

30
MARTELLAGO
27
SANTA MARIA DI SALA

30
MIRA
27
SCORZE'

30
MIRANO
28
ANNONE VENETO

30
QUARTO D'ALTINO
28
CAORLE

30
SALZANO
28
CINTO CAOMAGGIORE

30
SPINEA
28
CONCORDIA SAGITTARIA

30
VENEZIA
28
FOSSALTA DI PORTOGRUARO



28
GRUARO



28
PORTOGRUARO



28
PRAMAGGIORE



28
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO



28
SANTO STINO DI LIVENZA



28
TEGLIO VENETO








PROVINCIA DI VERONA
AREA n°
COMUNE

AREA n°
COMUNE





1
AFFI

4
CASTEL D'AZZANO
1
BRENZONE

4
CASTELNUOVO DEL GARDA
1
CAPRINO VERONESE

4
CERRO VERONESE
1
CAVAION VERONESE

4
COLOGNOLA AI COLLI
1
COSTERMANO

4
DOLCE'
1
FERRARA DI MONTE BALDO

4
ERBE'
1
GARDA

4
ERBEZZO
1
MALCESINE

4
FUMANE
1
RIVOLI VERONESE

4
GAZZO VERONESE
1
SAN ZENO DI MONTAGNA

4
GREZZANA
1
TORRI DEL BENACO

4
ILLASI
2
ANGIARI

4
ISOLA DELLA SCALA
2
BEVILACQUA

4
ISOLA RIZZA
2
BONAVIGO

4
LAVAGNO
2
BOSCHI SANT'ANNA

4
LAZISE
2
CASALEONE

4
MARANO DI VALPOLICELLA
2
CASTAGNARO

4
MEZZANE DI SOTTO
2
CEREA

4
NEGRAR
2
CONCAMARISE

4
NOGARA
2
LEGNAGO

4
OPPEANO
2
MINERBE

4
PALU'
2
ROVERCHIARA

4
PASTRENGO
2
SAN PIETRO DI MORUBIO

4
PESCANTINA
2
SANGUINETTO

4
PESCHIERA DEL GARDA
2
TERRAZZO

4
RONCO ALL'ADIGE
2
VILLA BARTOLOMEA

4
ROVERE' VERONESE
3
ALBAREDO D'ADIGE

4
SALIZZOLE
3
ARCOLE

4
SAN GIOVANNI LUPATOTO
3
BELFIORE

4
SAN MARTINO BUON ALBERGO
3
CAZZANO DI TRAMIGNA

4
SAN MAURO DI SALINE
3
COLOGNA VENETA

4
SAN PIETRO IN CARIANO
3
MONTECCHIA DI CROSARA

4
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA
3
MONTEFORTE D'ALPONE

4
SANT'ANNA D'ALFAEDO
3
PRESSANA

4
SELVA DI PROGNO
3
RONCA'

4
SOMMACAMPAGNA
3
ROVEREDO DI GUA'

4
SONA
3
SAN BONIFACIO

4
SORGA'
3
SAN GIOVANNI ILARIONE

4
TREGNAGO
3
SOAVE

4
TREVENZUOLO
3
VERONELLA

4
VELO VERONESE
3
ZIMELLA

4
VERONA
4
BADIA CALAVENA

4
VESTENANOVA
4
BARDOLINO

4
VIGASIO
4
BOSCO CHIESANUOVA

4
ZEVIO
4
BOVOLONE

5
MOZZECANE
4
BRENTINO BELLUNO

5
NOGAROLE ROCCA
4
BUSSOLENGO

5
POVEGLIANO VERONESE
4
BUTTAPIETRA

5
VALEGGIO SUL MINCIO
4
CALDIERO

5
VILLAFRANCA DI VERONA










PROVINCIA DI VICENZA
AREA n°
COMUNE

AREA n°
COMUNE





6
ALTISSIMO

10
LASTEBASSE
6
ARZIGNANO

10
LUGO DI VICENZA
6
CHIAMPO

10
MARANO VICENTINO
6
CRESPADORO

10
MONTECCHIO PRECALCINO
6
GAMBELLARA

10
PEDEMONTE
6
MONTEBELLO VICENTINO

10
SALCEDO
6
MONTORSO VICENTINO

10
SARCEDO
6
NOGAROLE VICENTINO

10
THIENE
6
SAN PIETRO MUSSOLINO

10
VALDASTICO
6
TRISSINO

10
VILLAVERLA
6
ZERMEGHEDO

10
ZANE'
7
ASIAGO

10
ZUGLIANO
7
FOZA

11
BROGLIANO
7
GALLIO

11
CASTELGOMBERTO
7
ROANA

11
CORNEDO VICENTINO
7
ROTZO

11
RECOARO TERME
8
BASSANO DEL GRAPPA

11
VALDAGNO
8
CAMPOLONGO SUL BRENTA

12
AGUGLIARO
8
CARTIGLIANO

12
ALBETTONE
8
CASSOLA

12
ALONTE
8
CISMON DEL GRAPPA

12
ALTAVILLA VICENTINA
8
CONCO

12
ARCUGNANO
8
ENEGO

12
ASIGLIANO VENETO
8
LUSIANA

12
BARBARANO VICENTINO
8
MAROSTICA

12
BOLZANO VICENTINO
8
MASON VICENTINO

12
BRENDOLA
8
MOLVENA

12
BRESSANVIDO
8
MUSSOLENTE

12
CALDOGNO
8
NOVE

12
CAMISANO VICENTINO
8
PIANEZZE

12
CAMPIGLIA DEI BERICI
8
POVE DEL GRAPPA

12
CASTEGNERO
8
ROMANO D'EZZELINO

12
COSTABISSARA
8
ROSA'

12
CREAZZO
8
ROSSANO VENETO

12
DUEVILLE
8
SAN NAZARIO

12
GAMBUGLIANO
8
SCHIAVON

12
GRANCONA
8
SOLAGNA

12
GRISIGNANO DI ZOCCO
8
TEZZE SUL BRENTA

12
GRUMOLO DELLE ABBADESSE
8
VALSTAGNA

12
ISOLA VICENTINA
9
ARSIERO

12
LONGARE
9
LAGHI

12
LONIGO
9
MALO

12
MONTECCHIO MAGGIORE
9
MONTE DI MALO

12
MONTEGALDA
9
PIOVENE ROCCHETTE

12
MONTEGALDELLA
9
POSINA

12
MONTEVIALE
9
SAN VITO DI LEGUZZANO

12
MONTICELLO CONTE OTTO
9
SANTORSO

12
MOSSANO
9
SCHIO

12
NANTO
9
TONEZZA DEL CIMONE

12
NOVENTA VICENTINA
9
TORREBELVICINO

12
ORGIANO
9
VALLI DEL PASUBIO

12
POIANA MAGGIORE
9
VELO D'ASTICO

12
POZZOLEONE
10
BREGANZE

12
QUINTO VICENTINO
10
CALTRANO

12
SAN GERMANO DEI BERICI
10
CALVENE

12
SANDRIGO
10
CARRE'

12
SAREGO
10
CHIUPPANO

12
SOSSANO
10
COGOLLO DEL CENGIO

12
SOVIZZO
10
FARA VICENTINO

12
TORRI DI QUARTESOLO



12
VICENZA



12
VILLAGA



12
ZOVENCEDO








SOMMARIO