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Legge regionale 29 aprile 1997, n. 13 (BUR n. 36/1997)

Istituzione della Consulta delle elette del Veneto

Legge regionale 29 aprile 1997, n. 13 (B.U.R. 36/1997)

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLE ELETTE DEL VENETO

Art. 1 - Istituzione della Consulta.

1. É istituita la Consulta delle elette del Veneto.
2. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale.

Art. 2 - Finalità.

1. La Consulta delle elette persegue in via prioritaria i seguenti compiti:
a) sviluppare in tutte le donne il senso della loro responsabilità verso la società attraverso una partecipazione attiva alla vita politica ed amministrativa;
b) creare occasioni permanenti di formazione e di aggiornamento, rivolte a tutte le donne, elette e non, per promuovere la preparazione e la presenza femminile nella amministrazione pubblica e nella vita politica;
c) rendere le elette nelle assemblee e negli organismi locali, nazionali ed europei, riferimento istituzionale per le tematiche afferenti alle donne;
d) favorire l’incremento della presenza delle donne nelle assemblee elettive;
e) realizzare iniziative per favorire l'informazione sul ruolo della donna nella società civile e nelle istituzioni;
f) determinare il coinvolgimento delle elette in tutte le iniziative comunali, provinciali, regionali, nazionali ed europee che si svolgono in Veneto;
g) promuovere la presenza femminile negli organismi in cui le nomine sono determinate dalle assemblee elettive;
h) agevolare i contatti con le istituzioni;
i) valorizzare ruolo ed iniziative delle elette.

Art. 3 - Componenti della Consulta.

1. La Consulta è costituita dalle donne elette e nominate negli organismi istituzionali a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo, dalle Presidenti delle consulte femminili, delle Commissioni pari opportunità e dalle consigliere di parità.
2. L’organizzazione e il funzionamento della Consulta sono demandati a successivo provvedimento del Consiglio regionale.
3. In sede di prima applicazione della presente legge la Consulta è convocata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 4 - Organizzazione.

1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce il necessario supporto organizzativo e finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti della Consulta.

Art. 5 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge quantificabili in lire 50.000.000 per l’anno 1997, si fa fronte mediante riduzione per pari importo, per competenza e cassa, dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 1997.
2. Nel medesimo stato di previsione della spesa è istituito il capitolo n. 3452 denominato “Spese per il funzionamento della Consulta delle elette del Veneto” con uno stanziamento di lire 50.000.000 per competenza e cassa.
3. Per gli esercizi finanziari successivi, all’onere della presente legge si provvederà con lo stanziamento stabilito ai sensi dell’ articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni. ( 1)


Note

( 1) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall’articolo 62, comma 1, lett. a) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 .


SOMMARIO
Legge regionale 29 aprile 1997, n. 13 (BUR n. 36/1997)

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLE ELETTE DEL VENETO


Art. 1 - Istituzione della Consulta.

1. É istituita la Consulta delle elette del Veneto.
2. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale.

Art. 2 - Finalità.

1. La Consulta delle elette persegue in via prioritaria i seguenti compiti:
a) sviluppare in tutte le donne il senso della loro responsabilità verso la società attraverso una partecipazione attiva alla vita politica ed amministrativa;
b) creare occasioni permanenti di formazione e di aggiornamento, rivolte a tutte le donne, elette e non, per promuovere la preparazione e la presenza femminile nella amministrazione pubblica e nella vita politica;
c) rendere le elette nelle assemblee e negli organismi locali, nazionali ed europei, riferimento istituzionale per le tematiche afferenti alle donne;
d) favorire l’incremento della presenza delle donne nelle assemblee elettive;
e) realizzare iniziative per favorire l'informazione sul ruolo della donna nella società civile e nelle istituzioni;
f) determinare il coinvolgimento delle elette in tutte le iniziative comunali, provinciali, regionali, nazionali ed europee che si svolgono in Veneto;
g) promuovere la presenza femminile negli organismi in cui le nomine sono determinate dalle assemblee elettive;
h) agevolare i contatti con le istituzioni;
i) valorizzare ruolo ed iniziative delle elette.

Art. 3 - Componenti della Consulta.

1. La Consulta è costituita dalle donne elette e nominate negli organismi istituzionali a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo, dalle Presidenti delle consulte femminili, delle Commissioni pari opportunità e dalle consigliere di parità.
2. L’organizzazione e il funzionamento della Consulta sono demandati a successivo provvedimento del Consiglio regionale.
3. In sede di prima applicazione della presente legge la Consulta è convocata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 4 - Organizzazione.

1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce il necessario supporto organizzativo e finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti della Consulta.

Art. 5 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge quantificabili in lire 50.000.000 per l’anno 1997, si fa fronte mediante riduzione per pari importo, per competenza e cassa, dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 1997.
2. Nel medesimo stato di previsione della spesa è istituito il capitolo n. 3452 denominato “Spese per il funzionamento della Consulta delle elette del Veneto” con uno stanziamento di lire 50.000.000 per competenza e cassa.
3. Per gli esercizi finanziari successivi, all’onere della presente legge si provvederà con lo stanziamento stabilito ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.






Struttura amministrativa regionale competente:
Dipartimento per le politiche e la promozione dei diritti civili


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