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Legge regionale 16 maggio 1997, n. 14 (BUR n. 41/1997)

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 'Disciplina per l'assegnazione e fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica'

Legge regionale 16 maggio 1997, n. 14 (BUR n. 41/1997) (Abrogata)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1996, n. 10 “DISCIPLINA PER L’ASSEGNAZIONE E FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”.

Legge abrogata da lettera c), comma 1, articolo 54 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della medesima legge.


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 14/1997
S O M M A R I O
Legge regionale 16 maggio 1997, n. 14 (BUR n. 41/1997) (Novellazione)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1996, n. 10 "DISCIPLINA PER L'ASSEGNAZIONE E FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"



Art. 1 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 .

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , le parole “per i quali il 4,5 per cento del valore catastale complessivo non sia superiore” sono sostituite dalle parole “per i quali il sei per cento del valore catastale complessivo sia superiore”.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 .

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 è aggiunto il seguente comma:
“3 bis. Il concorrente deve attestare l’eventuale iscrizione alla Camera di Commercio di qualsiasi componente il nucleo familiare e/o lo stato di disoccupazione.".
Art. 3 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 .

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. Ai componenti della Commissione spetta, con onere a carico dei Comuni, il compenso previsto dall'articolo 6 comma 5. Nella prima seduta i componenti della Commissione provvedono a nominare il Presidente. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza di due componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.".
Art. 4 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 .

1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , è sostituita dalla seguente:
“a) un magistrato ordinario o amministrativo, anche in quiescenza, con funzioni di Presidente, designato dal Presidente della Corte d’appello o del Tribunale amministrativo regionale competente per territorio;”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , è inserito il seguente:
“2 bis. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati i componenti supplenti che vengono convocati per le sedute della commissione nel solo caso di assenza o impedimento dei titolari. Ai componenti supplenti è dovuto il compenso di cui al comma 5.”.
Art. 5 - Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 .

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , dopo il numero 9), è inserito il seguente:
“9 bis) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva di cui all’articolo 8: punti 0,5 per anno fino ad un massimo di 5 punti;”.
Art. 6 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 .

1. Al comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , le parole “il corrispettivo delle quote a), b), c) e d), di cui all’articolo 19 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni” sono sostituite dalle parole “un corrispettivo pari al canone calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.”.
Art. 7 - Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 .

1. Alla lettera c), del comma 3, dell’articolo 13 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , dopo le parole “more-uxorio” aggiungere la parola “anche”.
2. Il comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , è sostituito dal seguente:
“4. L’ampliamento del nucleo familiare costituisce, per il nuovo componente autorizzato, diritto al subentro alle condizioni di cui all’articolo 12 con relativa applicazione della normativa per la gestione degli alloggi. L’eventuale variazione del canone decorre dal mese successivo alla richiesta di ampliamento, se autorizzata dal comune.”.
Art. 8 - Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 .

1. L'articolo 14 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 è così sostituito:
"Art. 14 - Ospitalità temporanea.
1. È ammessa l'ospitalità temporanea di terze persone per un periodo non superiore a quattro mesi. Qualora la ospitalità si protragga per un periodo superiore a quattro mesi anche non consecutivi nell'arco dell'anno solare, l'ospitalità è ammessa esclusivamente previa autorizzazione del comune e contestuale segnalazione dell'assegnatario all'ente gestore.
2. La mancata richiesta di autorizzazione entro quindici giorni dal superamento del termine di cui al comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al doppio del canone dovuto, il cui importo va versato nel fondo sociale di cui all'articolo 21.
3. Dal quarto mese di permanenza nell'alloggio, l'ente gestore provvede ad integrare il canone di locazione con una indennità di occupazione determinata in considerazione della capacità reddituale della persona ospitata.
4. L'ospitato non acquista la qualifica di assegnatario ne alcun diritto al subentro in nessun momento, sia nei confronti dell'assegnatario sia nei confronti dell'ente gestore.".
Art. 9 - Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 .

1. Al primo capoverso della lettera A) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , dopo le parole “e comunque non inferiore al quattro per cento di mezza pensione minima INPS” sono aggiunte le parole “; il canone non può comunque essere superiore al cinquanta per cento del canone calcolato ai sensi degli articoli da 12 a 22 e 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392:”.
2. Al secondo capoverso della lettera A) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , la parola “esclusivamente” è sostituita dalle parole “nella misura minima del settantacinque per cento,”.
3. La lettera B.1. del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , è sostituita dalla seguente:
“B.1. diminuito del venticinque per cento agli assegnatari con reddito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), non superiore al limite previsto per l’accesso.”.
4. Dopo la lettera B.3. del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , è aggiunto il seguente capoverso:
“In ogni caso per i nuclei familiari il cui reddito deriva prevalentemente, e quindi in misura superiore al settantacinque per cento da lavoro dipendente, il canone non può incidere sul reddito imponibile annuo del nucleo familiare per una aliquota superiore alle seguenti percentuali:
a) dieci per cento qualora il nucleo familiare sia composto da quattro o più persone;
b) undici per cento qualora il nucleo familiare sia composto da meno di quattro persone.".
5. La lettera C) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , è sostituita dalla seguente:
“C) Area di decadenza:
canone di locazione calcolato ai sensi degli articoli da 12 a 22 e 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392:
C.1. aumentato del cinquanta per cento agli assegnatari con reddito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), compreso tra il limite per l’accesso aumentato del settantacinque per cento e lo stesso limite aumentato del cento per cento; in ogni caso per i nuclei familiari il cui reddito deriva prevalentemente in misura superiore al settantacinque per cento da lavoro dipendente, il canone non può incidere sul reddito imponibile annuo del nucleo familiare per una aliquota superiore al quattordici per cento;
C.2. aumentato del cento per cento agli inquilini con reddito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) compreso tra il limite dell’accesso aumentato del cento per cento e lo stesso limite aumentato del duecento per cento;
C.3. aumentato del centocinquanta per cento agli assegnatari con reddito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) superiore al limite dell’accesso aumentato del duecento per cento.”.
6. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , è aggiunto il seguente comma:
"2. Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 18 della legge 27 luglio 1978, n. 392, i Consigli comunali provvedono all'aggiornamento della ripartizione del territorio comunale, conformemente alle norme contenute nella stessa legge, ogni due anni. Al primo aggiornamento si provvederà entro il 31 dicembre 1997.".
Art. 10 - Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 .

1. L'articolo 19 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , è così sostituito:
"Art. 19 - Utilizzazione entrate canoni di locazione.
1. Le somme riscosse dagli enti proprietari o gestori per canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica devono essere impiegate per:
a) il versamento al Fondo regionale per l'edilizia residenziale pubblica dello 0,50 per cento annuo del valore locativo, di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, del patrimonio costruito, realizzato o recuperato a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, con esclusione degli alloggi collocati nell'area di protezione;
b) la manutenzione degli alloggi;
c) gli oneri di gestione compresi gli oneri fiscali;
d) il finanziamento di programmi di edilizia residenziale pubblica;
e) il fondo sociale di cui all'articolo 21.
2. Il versamento di cui al comma 1 lettera a) è effettuato dagli enti proprietari o gestori, in un apposito conto infruttifero regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1, lettera a) è definito dalla Giunta regionale per le finalità di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Gli enti proprietari o gestori provvedono a trasmettere annualmente alla Giunta regionale un prospetto dimostrativo del pareggio costi-ricavi di cui al comma 1, lettere a), b) e c).".
Art. 11 - Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 .

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , è così sostituito:
"1. L'ente gestore provvede annualmente:
a) alla verifica del reddito degli assegnatari degli alloggi, sulla base della dichiarazione fiscale inoltrata all'ente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa agli uffici imposte;
b) alla verifica della permanenza nel nucleo familiare dei requisiti di cui all'articolo 2.".
2. Il comma 5, dell’articolo 20, della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , è così sostituito:
“5. Il Sindaco, di concerto con l’ente gestore, procede almeno una volta ogni tre anni alla verifica del reddito complessivo del nucleo familiare dichiarato dagli assegnatari, inoltrando la richiesta al competente ufficio imposte.”.
Art. 12 - Aggiunta di articolo 20 bis nella legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 .

1. Dopo l’articolo 20 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , è inserito il seguente articolo 20 bis:
“Art. 20 bis - Pubblicazione del reddito.
1. Presso l’Albo Pretorio del comune, l’ente gestore provvede alla pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi degli assegnatari degli alloggi, per trenta giorni consecutivi dalla data di assegnazione.”.
Art. 13 - Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 .

1. L’articolo 21 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , è così sostituito:
“Art. 21 - Fondo sociale e servizi accessori.
1. È istituito presso i comuni un fondo sociale destinato agli assegnatari in gravi difficoltà economico-sociali, collocati nell'area di protezione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera A) e nell'area sociale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera B), numero 1, nonché ai concorrenti all'assegnazione di un alloggio, utilmente collocati in graduatoria.
2. Il fondo sociale è alimentato da:
a) una quota pari all'uno per cento dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, riscossi dagli enti gestori;
b) dai proventi delle sanzioni previste dall'articolo 14, comma 2 e dall'articolo 27, comma 3.
3. È in facoltà delle amministrazioni locali incrementare il suddetto fondo.
4. Gli assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese per i servizi accessori forniti, nella misura fissata dall'ente in relazione ai costi dei servizi medesimi.".
Art. 14 - Modifica dell’articolo 27 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 .

1. Al comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , le parole “lettera C)” sono sostituite dalle parole “area di decadenza lettera C.3 maggiorata da un minimo del venticinque ad un massimo del cinquanta per cento. La maggiorazione è versata nel fondo sociale di cui all'articolo 21”.
Art. 15 - Modifica dell’articolo 28 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 .

1. Il comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , è così sostituito:
“2. Ai fini della dichiarazione di decadenza il reddito dei figli dell’assegnatario non viene computato.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 28 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , le parole “lettera C), numero 2” sono sostituite dalle parole “Area di decadenza in relazione alla fascia di reddito di appartenenza.”.
Art. 16 - Modifica dell’articolo 35 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 .

1. Al comma 4 dell’articolo 35 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , sono aggiunte, in fine, le parole: “salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 28”.
Art. 17 - Disposizioni in materia di conguaglio di canoni.

1. Gli enti gestori provvedono al conguaglio tra i canoni dovuti ai sensi del comma 1 dell’articolo 35, della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 e quelli dovuti successivamente all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 18 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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