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Legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 (BUR n. 43/1997)

Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche nate in ambiente domestico.

Legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 (BUR n. 43/1997)

ALLEVAMENTO PER FINI ESPOSITIVI ORNAMENTALI O AMATORIALI DI SPECIE ORNITICHE NATE IN AMBIENTE DOMESTICO. (1)

Art. 1 - Ambito di applicazione.

1. Gli allevamenti a scopo espositivo, amatoriale o ornamentale di uccelli nati in ambiente domestico appartenenti alla fauna selvatica di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono soggetti a preventiva autorizzazione rilasciata dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria. ( 2)
1 bis.Agli ibridi ed ai mutati non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge. ( 3)
1 ter. È mera detenzione il possesso di uno o più esemplari a fenotipo ancestrale di unico sesso ovvero di quelli cui la riproduzione venga impedita dalla separazione coatta dei soggetti di sesso diverso. La provenienza dei soggetti detenuti deve risultare legittima e documentata, fermo restando che la mera detenzione può essere esercitata senza alcuna autorizzazione. ( 4)

Art. 2 - Requisiti.

1. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che il richiedente dimostri la legittima provenienza dei soggetti di cui all'articolo 1.
2. La provenienza dei soggetti può essere attestata dal richiedente anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
2 bis. Qualora la normativa presente negli stati esteri non preveda il rilascio di certificazione da parte dell’allevatore circa la provenienza dell’avifauna nata in ambiente domestico, vale la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’acquirente prevista dal comma 2; gli esemplari devono essere muniti di anello chiuso inamovibile, rilasciato da una delle federazioni appartenenti alla Confederazione ornitologica mondiale (COM), riportante i dati dell’allevatore. ( 5)

Art. 3 - Presentazione delle domande.

1. Al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione, i richiedenti, nella domanda, devono:
a) indicare le generalità e la residenza, nonché l'indirizzo ove ha sede l'allevamento, qualora lo stesso sia dislocato in luogo diverso da quello di residenza;
b) allegare l'elenco delle specie che intendono allevare con possibilità di integrarle previa segnalazione all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 4 - Autorizzazione.

1. L'autorizzazione è rilasciata dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria ( 6) entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 5 - Inanellamento. (7)

1. I soggetti riproduttori devono essere inanellati con anello numerato inamovibile chiuso fornito dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria ( 8) o dalla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV) o dalla federazione italiana ornicoltori (FOI) o da altre associazioni aderenti alla Confederazione ornitologica mondiale (COM) oppure, infine, riconosciute dalla Regione. La Giunta regionale provvede alla definizione ed approvazione dei criteri per il riconoscimento.
2. I pulcini (pullus) devono essere inanellati a cura dell’allevatore entro il decimo giorno di vita, con anello inamovibile chiuso di diametro adeguato, riportante il numero progressivo del soggetto allevato e fornito dall’amministrazione provinciale o dalla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV) o dalla Federazione ornicoltori italiana (FOI) o da altra federazione riconosciuta dalla Regione ai sensi del comma 1.
3. La Giunta regionale definisce le caratteristiche degli anelli inamovibili da utilizzare.

Art. 6 - Cessioni. (9)

1. omissis ( 10)
2. omissis ( 11)
3. L'allevatore deve rilasciare all'eventuale acquirente una attestazione di provenienza su specifici moduli vidimati dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria ( 12) in cui sono riportati i seguenti dati:
a) specie a cui appartiene il soggetto;
b) estremi di identificazione dell'anello;
c) dati anagrafici dell'acquirente.
4. Il documento di cui al comma 3 attesta il legale possesso del soggetto ceduto e lo deve accompagnare in caso di eventuali nuove cessioni.

Art. 7 - Manifestazioni fieristiche.

1. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati, possono essere esposti e ceduti esclusivamente esemplari muniti di anello inamovibile chiuso così come previsto all'articolo 5, nonché provenienti da allevamenti autorizzati.

Art. 8 – Vigilanza e applicazione delle sanzioni. (13)

1. L’attività di controllo e di vigilanza sull’applicazione della presente legge spetta al Servizio regionale di vigilanza istituito dall’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.
2. Sono delegate ai Comuni le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni per violazioni accertate nel proprio territorio previste dalla presente legge, che vi provvedono ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

Art. 9 - Sanzioni.

1. Chiunque alleva le specie di cui all'articolo 1 senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire 300.000 a lire 900.000.
2. Per la violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 6 e 7, è prevista la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000.
3. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 8, si applicano le norme previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10 - Norma transitoria.

1. Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge detengono soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a darne comunicazione all'amministrazione provinciale competente entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge, al fine di ottenere l'autorizzazione all'allevamento.

Art. 11 - Norma finanziaria.

omissis ( 14)

Art. 12 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Titolo così sostituito da comma 1 art. 62 legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
( 2) Comma così modificato da comma 1 art. 4 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “dall’Amministrazione provinciale territorialmente competente” con le parole “dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”; in precedenza modificato da comma 2 art. 62 legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
( 3) Comma aggiunto da comma 1 art. 1 legge regionale 9 agosto 1999, n. 33 .
( 4) Comma aggiunto da comma 3 art. 62 legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
( 5) Comma aggiunto da comma 1 art. 63 legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
( 6) Comma così modificato da comma 2 art. 4 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “dalla Provincia territorialmente competente” con le parole “dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.
( 7) Articolo sostituito da comma 1 art. 98 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 . Il testo precedente così disponeva:
“Art. 5 - Inanellamento.
1. I soggetti riproduttori devono essere inanellati con anello numerato inamovibile chiuso fornito dalla Provincia o dalla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV) o dalla Federazione italiana ornicoltori (FOI) o da altre associazioni aderenti alla Confederazione ornitologica mondiale (COM).
2. I pulcini (pullus) devono essere inanellati a cura dell'allevatore entro il decimo giorno di vita, con anello inamovibile chiuso di diametro adeguato, riportante il numero progressivo del soggetto allevato, e fornito dall'amministrazione provinciale o dalla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV) o dalla Federazione ornicoltori italiana (FOI).
3. L'anello inamovibile corrisponde:
a) qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV), a quello previsto dalla associazione e riporterà nello stesso, quale numero di matricola, quello assegnatogli dall'autorizzazione provinciale;
b) qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione ornicoltori italiana (FOI), a quello previsto dalla associazione e il numero di matricola assegnato all'allevamento della provincia si identifica con il relativo Registro Nazionale Allevatori (RNA).”.
Tale testo era stato oggetto da ultimo di modifica apportata da comma 1 art. 64 legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 che al comma 1 aggiungeva alla fine le parole “o dalla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV) o dalla Federazione italiana ornicoltori (FOI) o da altre associazioni aderenti alla Confederazione ornitologica mondiale (COM)”; articolo precedentemente modificato anche da art. 1 legge regionale 3 agosto 2001, n. 14 .
( 8) Comma così modificato da comma 3 art. 4 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “dalla Provincia” con le parole “dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.
( 9) Rubrica così sostituita da comma 1 art. 65 legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 , che sostituisce la parola “Registro” con “Cessioni”.
( 10) Comma abrogato da comma 2 art. 65 legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
( 11) Comma abrogato da comma 2 art. 65 legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
( 12) Comma così modificato da comma 4 art. 4 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “dall’amministrazione provinciale” con le parole “dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.
( 13) Articolo sostituito da comma 5 art. 4 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 .
( 14) Articolo abrogato da comma 6 art. 4 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 .


SOMMARIO
Legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 (BUR n. 43/1997)

ALLEVAMENTO PER FINI ESPOSITIVI ORNAMENTALI O AMATORIALI DI SPECIE ORNITICHE NON CACCIABILI NATE IN CATTIVITA’



Art. 1 - Ambito di applicazione.
1. Gli allevamenti a scopo espositivo, amatoriale o ornamentale di uccelli nati in cattività appartenenti alla fauna selvatica di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, non oggetto di caccia, sono soggetti a preventiva autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione provinciale territorialmente competente.
Art. 2 - Requisiti.
1. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che il richiedente dimostri la legittima provenienza dei soggetti di cui all'articolo 1.
2. La provenienza dei soggetti può essere attestata dal richiedente anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Art. 3 - Presentazione delle domande.
1. Al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione, i richiedenti, nella domanda, devono:
a) indicare le generalità e la residenza, nonché l'indirizzo ove ha sede l'allevamento, qualora lo stesso sia dislocato in luogo diverso da quello di residenza;
b) allegare l'elenco delle specie che intendono allevare con possibilità di integrarle previa segnalazione all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione.
Art. 4 - Autorizzazione.
1. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia territorialmente competente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
Art. 5 - Inanellamento.
1. I soggetti riproduttori devono essere inanellati con anello numerato inamovibile chiuso fornito dalla Provincia.
2. I pulcini (pullus) devono essere inanellati a cura dell'allevatore entro il decimo giorno di vita, con anello inamovibile chiuso di diametro adeguato, riportante il numero progressivo del soggetto allevato, e fornito dall'amministrazione provinciale o da associazioni riconosciute.
3. Qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione ornicoltori italiana (FOI) l'anello inamovibile corrisponde a quello previsto dall'associazione stessa e il numero di matricola assegnato all'allevamento della Provincia si identifica con il relativo Registro nazionale allevatori (RNA).
Art. 6 - Registro.
1. Presso ogni allevamento deve essere tenuto, a cura dell'allevatore, un apposito registro predisposto e vidimato dalla Amministrazione provinciale.
2. Nel registro di cui al comma 1 devono essere annotati il numero dei riproduttori, le relative natalità e mortalità, gli acquisti e le cessioni.
3. L'allevatore deve rilasciare all'eventuale acquirente una attestazione di provenienza su specifici moduli vidimati dall'amministrazione provinciale in cui sono riportati i seguenti dati:
a) specie a cui appartiene il soggetto;
b) estremi di identificazione dell'anello;
c) dati anagrafici dell'acquirente.
4. Il documento di cui al comma 3 attesta il legale possesso del soggetto ceduto e lo deve accompagnare in caso di eventuali nuove cessioni.
Art. 7 - Manifestazioni fieristiche.
1. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati, possono essere esposti e ceduti esclusivamente esemplari muniti di anello inamovibile chiuso così come previsto all'articolo 5, nonché provenienti da allevamenti autorizzati.
Art. 8 - Vigilanza.
1. La vigilanza e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge spettano alle Province.
Art. 9 - Sanzioni.
1. Chiunque alleva le specie di cui all'articolo 1 senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire 300.000 a lire 900.000.
2. Per la violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 6 e 7, è prevista la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000.
3. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 8, si applicano le norme previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 10 - Norma transitoria.
1. Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge detengono soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a darne comunicazione all'amministrazione provinciale competente entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge, al fine di ottenere l'autorizzazione all'allevamento.
Art. 11 - Norma finanziaria.
1. Per gli oneri relativi all'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge, le Province utilizzano quota parte dei proventi introitati ai sensi all'articolo 39, comma 1, lettera a) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
Art. 12 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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