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Legge regionale 3 giugno 1997, n. 17 (BUR n. 46/1997)
Quinto centenario della scoperta del Canada da parte di Giovanni Caboto (1497-1997). Partecipazione della Regione del Veneto alle celebrazioni
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“Legge regionale 3 giugno 1997, n. 17 (BUR n. 46/1997) - Testo vigente”
QUINTO CENTENARIO DELLA SCOPERTA DEL CANADA DA PARTE DI GIOVANNI CABOTO (1497-1997). PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO ALLE CELEBRAZIONI.
Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .
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Sommario
“Legge regionale 3 giugno 1997, n. 17 (BUR n. 46/1997) - Testo storico”
S O M M A R I O
QUINTO CENTENARIO DELLA SCOPERTA DEL CANADA DA PARTE DI GIOVANNI CABOTO (1497-1997). PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO ALLE CELEBRAZIONI.
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nella ricorrenza del quinto centenario della scoperta del Canada da parte di Giovanni Caboto, intende commemorare degnamente l'evento, promuovendone la conoscenza e celebrandone l'importanza storica e culturale.
Art. 2 - Definizione degli interventi.
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione promuove forme di collaborazione anche con altre Regioni, nonché intese governative per gli aspetti di rilievo nazionale ed internazionale volti a valorizzare la figura e l'impresa del Caboto. In armonia con i programmi celebrativi nazionali, la Regione altresì promuove, direttamente o in collaborazione con enti locali, università e istituzioni culturali del Veneto, iniziative e azioni adeguate con particolare riferimento:
a) alla valorizzazione della partecipazione delle comunità venete del Canada;
b) alla produzione di materiale informativo, documentario e pubblicitario, relativo alle manifestazioni celebrative;
c) alla pubblicazione di ricerche, saggi e documentazione, anche audiovisiva e su supporto informatico, di carattere storico, scientifico e didattico attinenti alle celebrazioni.
2. Le iniziative di cui alle lettere b) e c) di cui al comma 1 possono essere affidate, ove opportuno per ragioni di economicità e funzionalità, ad istituti ed organismi specializzati, mediante apposita convenzione.
Art. 3 - Modalità di attuazione.
1. La Giunta regionale determina con propria deliberazione gli aspetti organizzativi e le modalità di attuazione della presente legge.
Art. 4 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificabili in lire 300.000.000 per l’anno 1997, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento, in termini di competenza e cassa, del capitolo n. 80210 denominato “Fondo globale spese correnti”, partita n. 9, iscritto nello stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione per l’esercizio 1997 e contemporanea istituzione del capitolo n. 70074, denominato “Spese per la partecipazione della Regione Veneto alle celebrazioni promosse per il quinto centenario della scoperta del Canada da parte di Giovanni Caboto”, nel medesimo stato di previsione della spesa, con lo stanziamento di lire 300.000.000, in termini di competenza e cassa.
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