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Legge regionale 3 giugno 1997, n. 18 (BUR n. 46/1997)

Variazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1997

Legge regionale 3 giugno 1997, n. 18 (BUR n. 46/1997) (Bilancio) (Abrogata)

VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 1997.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 3 giugno 1997, n. 18 (BUR n. 46/1997) (Bilancio)

VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1997



Articolo 1

1. Al bilancio di previsione per l'anno 1997 e al bilancio pluriennale 1997-1999 approvati con la legge regionale 30 gennaio 1997, n. 7 , sono apportate le variazioni di cui all'allegata tabella A.
Articolo 2

1. Il saldo finanziario presunto di lire 1.746.954.823.000 applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 1997 ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 7 , è elevato a lire 1.774.166.754.000 in conseguenza delle autorizzazioni di spesa analiticamente individuate nell'allegata tabella A, corrispondenti a lire 27.211.931.000 per assegnazioni statali a destinazione vincolata non impegnate nel corso del 1996.
Articolo 3

1. Il fondo di riserva di cassa iscritto al capitolo n. 80030 determinato in lire 561.773.959.000 ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 7 , è ridotto a lire 534.562.028.000 per effetto delle variazioni apportate nell'allegata tabella A.
Articolo 4

1. Per far fronte al finanziamento per la copertura dei disavanzi di esercizio del trasporto pubblico locale previsti dalla legge 30 maggio 1995, n. 204 e dalla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 41 , è autorizzata la contrazione di un mutuo, per la durata di sette anni, nell'esercizio 1997 per un importo di lire 167.273.000.000 (capitolo n. 9668).
2. A norma dell'articolo 9, lettera h) dello Statuto della Regione per i mutui di cui al comma 1 è autorizzata la contrazione a un tasso effettivo massimo annuo non superiore a quello fissato semestralmente dal Ministero del tesoro per i mutui degli enti locali in applicazione al decreto ministeriale del tesoro 25 marzo 1991.
3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
4. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
5. In via sussidiaria, la Regione può dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
6. L'ammortamento del mutuo di cui al presente articolo non potrà decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1998.
7. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 40.819.000.000 a partire dall'esercizio 1998 e trova riscontro in copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 1997-1999 (capitolo n. 86206).
8. (Comma censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
Articolo 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SI OMETTE ALLEGATO



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