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Legge regionale 23 gennaio 1997, n. 2 (BUR n. 8/1997)

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1995

Legge regionale 23 gennaio 1997, n. 2 (BUR n. 8/1997) (Bilancio) (Abrogata)

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1995.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 23 gennaio 1997, n. 2 (BUR n. 8/1997) (Bilancio)

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1995



Art. 1 - Conto finanziario.

1. Il conto finanziario della Regione del Veneto per l'esercizio 1995 è approvato secondo le risultanze indicate negli articoli seguenti.
Art. 2 - Entrate di competenza dell'esercizio 1995.

1. Le entrate derivanti:
a) da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote da esso devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del Fondo Comune di cui all'articolo 8 della legge 6 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni;
b) da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione;
c) da rendite patrimoniali, da utili di Enti o aziende regionali;
d) da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti;
e) da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;
f) da contabilità speciali;
accertate nell'esercizio finanziario 1995 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano complessivamente stabilite
in L. 33.626.043.335.434
delle quali sono state riscosse L. 30.556.799.288.962
e sono rimaste da riscuotere L. 3.069.244.046.472.
Art. 3 - Spese di competenza dell'esercizio 1995.

1. Le spese per:
a) gli organi, le strutture ed i servizi dell'amministrazione generale;
b) il sostegno del settore primario, secondario ed energetico;
c) la razionalizzazione del settore terziario;
d) interventi nel campo delle abitazioni;
e) il potenziamento delle strutture e delle attività a servizio del territorio;
f) la difesa del suolo e la tutela dell'ambiente;
g) la riqualificazione dei sistemi di protezione sociale e sanitaria dei cittadini;
h) le strutture ed i servizi per la cultura, la scuola, la formazione professionale ed il tempo libero;
i) gli oneri non ripartibili e per le contabilità speciali;
impegnate nell'esercizio finanziario 1995 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano complessivamente stabilite
in L. 33.614.148.249.443
delle quali sono state pagate L. 30.959.399.143.228
e sono rimaste da pagare L. 2.654.749.106.215.
Art. 4 - Residui attivi dell'esercizio 1994 e precedenti.

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1994 e precedenti risultavano stabiliti
in L. 4.517.611.977.656
dei quali nell'esercizio 1995 sono stati riscossi L. 2.505.197.380.298
sono stati riaccertati in meno L. 383.947.814.438
e sono rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1995 L. 1.628.466.782.920.

Art. 5 - Residui passivi dell'esercizio 1994 e precedenti.

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1994 e precedenti risultavano stabiliti
in L. 3.137.121.139.116
dei quali nell'esercizio 1995 sono stati pagati L. 2.103.309.599.915
sono stati eliminati L. 428.957.400.360
e sono rimasti da pagare al 31 dicembre 1995 L. 604.854.138.841.
Art. 6 - Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1995.

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
a)
somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1995 (articolo 2)
L.
3.069.244.046.472
b)
somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)
L.
1.628.466.782.920





Totale residui attivi al 31 dicembre 1995
L.
4.697.710.829.392.
Art. 7 - Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1995.

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
a)
somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1995 (articolo 3)
L.
2.654.749.106.215
b)
somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)
L.
604.854.138.841





Totale residui passivi al 31 dicembre 1995
L.
3.259.603.245.056.
Art. 8 - Situazione di cassa.

1. La situazione di cassa dell'esercizio 1995 è determinata come segue:
a) Fondo di cassa al 31 dicembre 1994 L. 45.341.405.556
b) Riscossioni dell'esercizio 1995:
in conto residui L. 2.505.197.380.298
in conto competenza L. 30.556.799.288.962 L. 33.061.996.669.260
sommano L. 33.107.338.074.816
c) Pagamenti dell'esercizio 1995:
in conto residui L. 2.103.309.599.915
in conto competenza L. 30.959.399.143.228 L. 33.062.708.743.143
Fondo di cassa al 31 dicembre 1995 L. 44.629.331.673.
Art. 9 - Situazione amministrativa.

1. É accertato nella somma di lire 1.482.736.916.009 il saldo finanziario positivo alla fine dell'esercizio 1995, come risulta dai seguenti dati:
ATTIVO
a) Saldo finanziario positivo accertato alla chiusura
dell'esercizio 1994 L. 1.425.832.244.096
b) Entrate accertate nell'esercizio 1995 L. 33.626.043.335.434
c) Diminuzione residui attivi provenienti dall'esercizio 1994 e precedenti:
1) accertati al 1° gennaio 1995 L. 4.517.611.977.656
2) accertati al 31 dicembre 1995 L. 4.133.664.163.218
in meno L. 383.947.814.438
Totale dell'Attivo L. 34.667.927.765.092

PASSIVO
d) Spese impegnate nell'esercizio 1995 L. 33.614.148.249.443
e) Diminuzione residui passivi provenienti dall'esercizio 1994 e precedenti:
1) accertati al 1° gennaio 1995 L. 3.137.121.139.116
2) accertati al 31 dicembre 1995 L. 2.708.163.738.756
in meno L. 428.957.400.360
Totale del Passivo L. 33.185.190.849.083
Saldo finanziario positivo L. 1.482.736.916.009
Totale a pareggio dell'Attivo L. 34.667.927.765.092.
Art. 10 - Variazioni di bilancio.

1. É approvata la variazione di cassa di lire 5.400.000.000 apportata in aumento allo stanziamento di cassa autorizzato al capitolo n. 60019 "Quota del fondo sanitario regionale in conto capitale per spese di investimento", mediante riduzione per pari importo dello stanziamento autorizzato al capitolo n. 80030 "Fondo di riserva di cassa" - che presenta la sufficiente disponibilità - al fine di consentire la regolazione contabile di somme corrisposte alle ULSS del Veneto, a titolo di quota regionale del Fondo sanitario nazionale in conto capitale per il secondo trimestre 1995.
2. É approvata la variazione di competenza e di cassa di lire 620.000.000.000 apportata nelle "Partite di giro" in aumento agli stanziamenti del capitolo di entrata n. 9817 "Prelievo somme dal c/c acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato - fondi sanitari" ed al corrispondente capitolo di spesa n. 91001 "Versamenti nel c/c acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato - sanità", al fine di consentire la regolazione contabile delle somme complessivamente versate e prelevate sul conto corrente n. 22942 - Contributi sanitari -, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, la cui entità eccedeva gli stanziamenti iscritti ai relativi capitoli di bilancio.
Art. 11 - Conto patrimoniale.

1. É approvato il conto generale del patrimonio per l'anno finanziario 1995 di cui all'articolo 104 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , e successive modificazioni ed integrazioni, allegato alla presente legge.
per le finanze, i tributi e la ragioneria



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