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Legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 (BUR n. 46/1997)

Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali

Legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 (BUR n. 46/1997)

RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E PRINCIPI IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE E DI DELEGA AGLI ENTI LOCALI

TITOLO I
Riordino delle funzioni

Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge conformandosi agli articoli 48, 54 e 55 dello Statuto, ai principi di cui alle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 15 marzo 1997, n. 59 ed alla Carta europea dell'autonomia locale ratificata dalla legge 30 dicembre 1989, n. 439, con particolare riguardo al principio di sussidiarietà, detta i criteri e disciplina il procedimento per la legislazione regionale di riordino delle funzioni amministrative degli Enti del sistema delle autonomie, nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, in quelle delegate dallo Stato di cui all'articolo 118, comma 2 della Costituzione ed in quelle conferite in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 2 - Riordino delle funzioni.

1. La Regione entro tredici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e secondo i principi e i criteri in essa contenuti, provvede alla attribuzione o delega agli Enti locali delle funzioni amministrative regionali.
2. L'attribuzione e la delega avvengono secondo i seguenti principi:
a) concentrazione nell'ente locale della responsabilità gestionale, organizzativa e finanziaria della funzione trasferita o delegata;
b) contestuale trasferimento all'ente locale delle risorse umane e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite o delegate, da determinare con riferimento a parametri obiettivi.
3. Le leggi regionali di riordino delle funzioni amministrative escludono, in coerenza con il ruolo di governo della Regione, una configurazione di quest'ultima come centro ordinario di spesa.
4. Qualora non sia espressamente previsto da leggi o regolamenti, nessun servizio, sovvenzione, contributo, sussidio, ausilio finanziario o vantaggio economico di qualunque genere può essere reso direttamente dalla Regione, ad eccezione degli interventi a carattere unitario o a favore di enti locali e di organismi, associazioni e società a rilevanza regionale, provinciale o sovracomunale.
5. Gli Enti locali esercitano le funzioni attribuite o delegate secondo i criteri della presente legge, in pienezza di autonomia con i limiti derivanti dalla legge regionale di cui all' articolo 7.

Art. 3 - Funzioni amministrative della Regione.

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, di vigilanza, di indirizzo e di coordinamento.
2. La Regione esercita, inoltre, le sole funzioni amministrative corrispondenti a specifici interessi di carattere unitario tassativamente individuate dalla legge.

Art. 4 - Funzioni amministrative delle Province.

1. La Provincia, Ente locale intermedio tra Comune e Regione, esercita le funzioni amministrative di programmazione nella generalità delle materie e delle competenze proprie, attribuite o delegate.
2. Le Province esercitano, inoltre, in riferimento agli interessi provinciali funzioni amministrative di tipo gestionale nelle materie di cui all'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 5 - Funzioni amministrative dei Comuni.

1. Il Comune esercita, secondo i criteri della presente legge, la generalità delle funzioni amministrative di tipo gestionale.
2. Le leggi regionali di riordino delle funzioni individuano le modalità di esercizio delle funzioni attribuite o delegate ai Comuni nel rispetto dei principi di autonomia dell'ente, di economicità, di efficienza e di efficacia.
3. Le leggi regionali di cui al comma 2 possono stabilire per particolari materie che le funzioni amministrative attribuite o delegate siano esercitate dai Comuni che raggiungono una determinata dimensione demografica e che negli altri Comuni le funzioni suddette siano esercitate in forma associata.

Art. 6 - Decentramento amministrativo di funzioni della Regione e avvalimento di uffici di Enti locali.

1. L'esercizio di funzioni amministrative riservate alla competenza regionale può essere decentrato, in via amministrativa, ad Enti locali, nei casi in cui se ne ravvisi la concreta opportunità.
2. Il decentramento è disposto con deliberazione del Consiglio regionale, previa intesa con l'Ente locale o gli Enti locali interessati, ovvero con convenzione autorizzata dal Consiglio regionale.
3. Gli atti che dispongono il decentramento delle funzioni, ai sensi del presente articolo, stabiliscono i limiti, anche temporali, e le altre condizioni alle quali è di norma subordinato l'esercizio delle funzioni decentrate.
4. Per lo svolgimento di particolari attività di carattere istruttorio od esecutivo attinenti a funzioni amministrative riservate alla competenza della Regione, la Giunta regionale può avvalersi di uffici di Enti locali, previa intesa con gli Enti locali medesimi. Gli atti che dispongono l'avvalimento sono adottati nell'osservanza di quanto previsto dal comma 3.

Art. 7 - Programmazione.

1. La legge regionale stabilisce le tipologie, i criteri e le procedure per la formazione e attuazione degli atti della programmazione e della pianificazione territoriale dei Comuni e delle Province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.
2. Ai Comuni sono riconosciuti autonomi poteri di promozione e di proposta anche nelle materie e per le funzioni amministrative non rientranti nella loro diretta competenza.

Art. 8 - Proposte di riordino.

omissis ( 1)

TITOLO II
Conferenza permanente

Art. 9 - Conferenza permanente.

omissis ( 2)

Art. 10 - Composizione.

omissis ( 3)

Art. 11 - Nomina e durata in carica.

omissis ( 4)

Art. 12 - Funzioni.

omissis ( 5)

Art. 12 bis - Contributi.

1. La Regione Veneto eroga un contributo annuale al Coordinamento delle Autonomie locali per favorirne l’unità d’azione, la formazione di uffici di rappresentanza per lo svolgimento di attività riguardanti in particolare l’informazione, i servizi e la formazione.
2. Il contributo è unitario e viene erogato dalla Giunta regionale sulla base di un programma annuale coerente con le intese sottoscritte tra Regione e Associazioni delle autonomie locali.
3. La determinazione del contributo è effettuata annualmente con legge di bilancio. ( 6)

Art. 13 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dal titolo II della presente legge, previsti in lire 25 milioni annui, si farà fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 3002 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese" del bilancio di previsione del corrente esercizio.
2. Per gli esercizi successivi la relativa spesa farà carico al corrispondente capitolo di bilancio.


Note

( 1) L’articolo è espressamente abrogato ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 , a decorrere dall’11 gennaio 2020, primo giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del Regolamento del Consiglio delle Autonomie locali.
( 2) L’articolo è espressamente abrogato ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 , a decorrere dall’11 gennaio 2020, primo giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del Regolamento del Consiglio delle Autonomie locali.
( 3) L’articolo è espressamente abrogato ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 , a decorrere dall’11 gennaio 2020, primo giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del Regolamento del Consiglio delle Autonomie locali.
( 4) L’articolo è espressamente abrogato ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 , a decorrere dall’11 gennaio 2020, primo giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del Regolamento del Consiglio delle Autonomie locali.
( 5) L’articolo è espressamente abrogato ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 , a decorrere dall’11 gennaio 2020, primo giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del Regolamento del Consiglio delle Autonomie locali. Si ritiene di riportare l’art. 12 che da ultimo così disponeva:
“Art. 12 – Funzioni.
1. La Conferenza è organo concertativo, consultivo e di raccordo della Regione con gli enti locali. Formula proposte ed esprime pareri sulle questioni relative all’attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreti legislativi di attuazione della stessa, e ai rapporti con il sistema regionale delle autonomie locali.
2. La Conferenza esprime parere sugli schemi di disegni di legge e sulle proposte di legge di delega e attribuzione di funzioni amministrative agli enti locali.
3. La Conferenza concerta inoltre:
a) sui criteri per la ripartizione dei fondi regionali tra gli enti locali per l’esercizio delle funzioni trasferite o delegate;
b) sugli schemi delle direttive per l’esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 2.
4. La Conferenza esprime i pareri di cui ai commi 1, 2 e 3 nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine si procede indipendentemente dall’acquisizione del parere.
5. La Conferenza può formulare proposte sulle normative regionali da semplificare e razionalizzare e sugli atti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
6. La Conferenza, inoltre, può formulare, alla Giunta regionale, proposte relative alle autonomie locali da trasmettere alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome e alla Conferenza Stato-città ed Autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed al Comitato delle Regioni, di cui agli articoli 263, 264, 265 del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam.
7. Le proposte di cui ai commi 5 e 6 sono comunicate al Consiglio regionale.
8. La Conferenza sottopone semestralmente al Consiglio regionale un rapporto sullo stato di attuazione del decentramento amministrativo.”.
( 6) Articolo aggiunto da art. 2 legge regionale 7 aprile 1998, n. 9 .


SOMMARIO
Legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 (BUR n. 46/1997)

RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E PRINCIPI IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE E DI DELEGA AGLI ENTI LOCALI



TITOLO I
Riordino delle funzioni


Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge conformandosi agli articoli 48, 54 e 55 dello Statuto, ai principi di cui alle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 15 marzo 1997, n. 59 ed alla Carta europea dell'autonomia locale ratificata dalla legge 30 dicembre 1989, n. 439, con particolare riguardo al principio di sussidiarietà, detta i criteri e disciplina il procedimento per la legislazione regionale di riordino delle funzioni amministrative degli Enti del sistema delle autonomie, nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, in quelle delegate dallo Stato di cui all'articolo 118, comma 2 della Costituzione ed in quelle conferite in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 2 - Riordino delle funzioni.

1. La Regione entro tredici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e secondo i principi e i criteri in essa contenuti, provvede alla attribuzione o delega agli Enti locali delle funzioni amministrative regionali.
2. L'attribuzione e la delega avvengono secondo i seguenti principi:
a) concentrazione nell'ente locale della responsabilità gestionale, organizzativa e finanziaria della funzione trasferita o delegata;
b) contestuale trasferimento all'ente locale delle risorse umane e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite o delegate, da determinare con riferimento a parametri obiettivi.
3. Le leggi regionali di riordino delle funzioni amministrative escludono, in coerenza con il ruolo di governo della Regione, una configurazione di quest'ultima come centro ordinario di spesa.
4. Qualora non sia espressamente previsto da leggi o regolamenti, nessun servizio, sovvenzione, contributo, sussidio, ausilio finanziario o vantaggio economico di qualunque genere può essere reso direttamente dalla Regione, ad eccezione degli interventi a carattere unitario o a favore di enti locali e di organismi, associazioni e società a rilevanza regionale, provinciale o sovracomunale.
5. Gli Enti locali esercitano le funzioni attribuite o delegate secondo i criteri della presente legge, in pienezza di autonomia con i limiti derivanti dalla legge regionale di cui all'articolo 7.
Art. 3 - Funzioni amministrative della Regione.

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, di vigilanza, di indirizzo e di coordinamento.
2. La Regione esercita, inoltre, le sole funzioni amministrative corrispondenti a specifici interessi di carattere unitario tassativamente individuate dalla legge.
Art. 4 - Funzioni amministrative delle Province.

1. La Provincia, Ente locale intermedio tra Comune e Regione, esercita le funzioni amministrative di programmazione nella generalità delle materie e delle competenze proprie, attribuite o delegate.
2. Le Province esercitano, inoltre, in riferimento agli interessi provinciali funzioni amministrative di tipo gestionale nelle materie di cui all'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 5 - Funzioni amministrative dei Comuni.

1. Il Comune esercita, secondo i criteri della presente legge, la generalità delle funzioni amministrative di tipo gestionale.
2. Le leggi regionali di riordino delle funzioni individuano le modalità di esercizio delle funzioni attribuite o delegate ai Comuni nel rispetto dei principi di autonomia dell'ente, di economicità, di efficienza e di efficacia.
3. Le leggi regionali di cui al comma 2 possono stabilire per particolari materie che le funzioni amministrative attribuite o delegate siano esercitate dai Comuni che raggiungono una determinata dimensione demografica e che negli altri Comuni le funzioni suddette siano esercitate in forma associata.
Art. 6 - Decentramento amministrativo di funzioni della Regione e avvalimento di uffici di Enti locali.

1. L'esercizio di funzioni amministrative riservate alla competenza regionale può essere decentrato, in via amministrativa, ad Enti locali, nei casi in cui se ne ravvisi la concreta opportunità.
2. Il decentramento è disposto con deliberazione del Consiglio regionale, previa intesa con l'Ente locale o gli Enti locali interessati, ovvero con convenzione autorizzata dal Consiglio regionale.
3. Gli atti che dispongono il decentramento delle funzioni, ai sensi del presente articolo, stabiliscono i limiti, anche temporali, e le altre condizioni alle quali è di norma subordinato l'esercizio delle funzioni decentrate.
4. Per lo svolgimento di particolari attività di carattere istruttorio od esecutivo attinenti a funzioni amministrative riservate alla competenza della Regione, la Giunta regionale può avvalersi di uffici di Enti locali, previa intesa con gli Enti locali medesimi. Gli atti che dispongono l'avvalimento sono adottati nell'osservanza di quanto previsto dal comma 3.
Art. 7 - Programmazione.

1. La legge regionale stabilisce le tipologie, i criteri e le procedure per la formazione e attuazione degli atti della programmazione e della pianificazione territoriale dei Comuni e delle Province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.
2. Ai Comuni sono riconosciuti autonomi poteri di promozione e di proposta anche nelle materie e per le funzioni amministrative non rientranti nella loro diretta competenza.
Art. 8 - Proposte di riordino.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente titolo, la Conferenza permanente di cui al titolo II elabora, entro quattro mesi dall’insediamento e, per le funzioni e compiti conferiti in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro quattro mesi dalla emanazione di ciascun decreto legislativo di cui all’articolo 1 della legge medesima, proposte di riordino delle funzioni, previa loro organica ricognizione.
2. La Conferenza è assistita da una segreteria composta pariteticamente da funzionari della Giunta regionale e da soggetti designati dagli organismi di cui al comma 1, lettere d), e) e f) dell'articolo 10.

TITOLO II
Conferenza permanente


Art. 9 - Conferenza permanente.

1. È istituita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali quale strumento di razionalizzazione e coordinamento del rapporto di collaborazione con i Comuni, le Province e gli altri Enti locali.
2. La Conferenza ha sede presso la Giunta regionale.
Art. 10 - Composizione.

1. La Conferenza di cui all'articolo 9 è composta da:
a) il Presidente della Regione o l’assessore da lui delegato che la presiede;
b) l'assessore regionale competente nella materia oggetto dell'ordine del giorno;
c) due membri designati nel proprio seno dal Consiglio regionale;
d) due rappresentanti designati dall'Unione regionale delle province del Veneto (URPV);
e) cinque rappresentanti designati dalla Associazione regionale comuni del Veneto (ANCI) di cui uno scelto fra gli amministratori dei comuni capoluogo di provincia, tre fra gli amministratori dei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ed uno fra gli amministratori dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
f) un rappresentante designato dall'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani - Delegazione regionale del Veneto (UNCEM).
2. Ai componenti della Conferenza di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e degli oneri di parcheggio secondo quanto previsto dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 .
Art. 11 - Nomina e durata in carica.

1. I componenti della Conferenza sono nominati con decreto del Presidente della Regione all'inizio di ogni legislatura regionale.
2. A tal fine le designazioni devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta.
3. La Conferenza è convocata dal suo Presidente e ogniqualvolta ne faccia richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno un terzo dei suoi componenti.
4. In fase di prima applicazione della presente legge il Presidente della Regione provvede alla nomina dei componenti della Conferenza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.
Art. 12 - Funzioni.

1. La Conferenza è organo consultivo della Regione. Formula proposte ed esprime pareri sulle questioni relative all'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, e ai rapporti con il sistema regionale delle autonomie locali.
2. La Conferenza esprime parere sugli schemi di disegni di legge e sulle proposte di legge di delega e attribuzione di funzioni amministrative agli enti locali.
3. La Conferenza si esprime inoltre:
a) sui criteri per la ripartizione dei fondi regionali tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate;
b) sugli schemi delle direttive per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 2.
4. La Conferenza può formulare proposte sulle normative regionali da semplificare e razionalizzare e sugli atti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
5. La Conferenza, inoltre, può formulare, alla Giunta regionale, proposte relative alle autonomie locali da trasmettere alla Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 12 legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Conferenza Stato-Città di cui al DPCM 2 luglio 1996 e al Comitato delle Regioni, di cui agli articoli 198A, 198B, 198C del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, come modificato dal Trattato dell'Unione europea.
6. Le proposte di cui ai commi 4 e 5 sono comunicate al Consiglio regionale.
Art. 13 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dal titolo II della presente legge, previsti in lire 25 milioni annui, si farà fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 3002 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese" del bilancio di previsione del corrente esercizio.
2. Per gli esercizi successivi la relativa spesa farà carico al corrispondente capitolo di bilancio.



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