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Legge regionale 3 giugno 1997, n. 21 (BUR n. 46/1997)

Modifica alla disposizione prevista all’articolo 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia” e successive modificazioni

Legge regionale 3 giugno 1997, n. 21 (BUR n. 46/1997) (Novellazione)

MODIFICA ALLA DISPOSIZIONE PREVISTA ALL’ARTICOLO 44 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, n. 63 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTA’ DI VENEZIA" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Legge di novellazione: vedi modifiche e proroghe apportate alla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .















SOMMARIO
Legge regionale 3 giugno 1997, n. 21 (BUR n. 46/1997) (Novellazione)

MODIFICA ALLA DISPOSIZIONE PREVISTA ALL’ARTICOLO 44 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, n. 63 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTA’ DI VENEZIA" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI



Art. 1 - Modifica alla disposizione prevista all’articolo 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia" e successive modificazioni.

1. Limitatamente alla navigazione nel comune di Venezia e al trasporto in servizio pubblico non di linea di cui al titolo II della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 , per i soli soggetti in possesso di tutti i requisiti prescritti per ottenere la licenza o l’autorizzazione, iscritti entro il 31 maggio 1995 al ruolo provinciale dei conducenti di cui all’articolo 13 della legge regionale n. 63/1993 e che abbiano conseguito alla data di entrata in vigore della presente legge un periodo di lavoro di almeno due anni al comando di imbarcazioni adibite al trasporto di passeggeri con portata fino a venti persone con l’osservanza delle vigenti norme per la navigazione marittima, nonché limitatamente alle imprese individuali cooperative o societarie che, avendo iniziato l’attività entro e non oltre il 30 dicembre 1993 acquisiscono, con imbarcazioni di portata superiore alle venti persone (granturismo) servizi di noleggio ove consentito dalle norme del traffico, nei canali lagunari di navigazione interna, la sanzione amministrativa accessoria di cui all’articolo 44, comma 1, della legge n. 63/1993, si applica a decorrere dal 1° aprile 1998.
Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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