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Legge regionale 27 giugno 1997, n. 24 (BUR n. 53/1997)

Disposizioni particolari in materia di superfici minime delle camere delle strutture ricettive alberghiere

Legge regionale 27 giugno 1997, n. 24 (BUR n. 53/1997) (Abrogata)

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Legge abrogata dall’articolo 130, comma 1, lettera e), della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .


SOMMARIO
Legge regionale 27 giugno 1997, n. 24 (BUR n. 53/1997)

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE


Art. 1 - Riduzione della superficie e della cubatura delle camere.

1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, per le strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore di detta legge, è consentita una riduzione della superficie e della cubatura delle camere ad un letto e delle camere a due o più letti, rispetto a quanto previsto dal RD 24 maggio 1925, n. 1102 modificato dal DPR 30 dicembre 1970, n. 1437 fino al venticinque per cento per le strutture alberghiere classificate ad una stella, due stelle, tre stelle, e fino al venti per cento nelle strutture alberghiere classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso.

Art. 2 - Abrogazione.

1. Sono abrogati i commi 8 e 9 dell’articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 così come modificato dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 19 .

Art. 3 - Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.





Struttura amministrativa regionale competente:
Dipartimento per il turismo



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