crv_sgo_leggi

Legge regionale 27 giugno 1997, n. 25 (BUR n. 53/1997)

Modifica della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 'Legge forestale regionale' e dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 in materia di vincolo idrogeologico

Legge regionale 27 giugno 1997, n. 25 (BUR n. 53/1997) (Novellazione)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1978, n. 52 “LEGGE FORESTALE REGIONALE” E DELL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1994, n. 58 IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO.

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , e alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 .


SOMMARIO
Legge regionale 27 giugno 1997, n. 25 (BUR n. 53/1997) (Novellazione)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1978, n. 52 “LEGGE FORESTALE REGIONALE” E DELL’ARTICOLO 20 DELLA LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1994, n. 58 IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO

Art. 1 - Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 .

1. L'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 29 luglio 1994, n. 34 , è sostituito dal seguente:
“Articolo 15
1. I boschi di cui all’articolo 14 sono tutelati in considerazione delle funzioni di interesse generale svolte dagli stessi.
2. É vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco oggetto della richiesta, mediante l’adozione di una delle seguenti misure:
a) destinazione a bosco di almeno altrettanta superficie;
b) miglioramento colturale di una superficie forestale di estensione doppia rispetto a quella ridotta;
c) previo versamento in un apposito fondo regionale afferente al capitolo n. 8310 denominato Rimborsi ed introiti diversi di un importo pari al costo del rimboschimento di una superficie uguale a quella di cui si chiede la riduzione.
3. Per la realizzazione di opere a servizio dei boschi, dei pascoli e dei prati-pascoli nonché per gli interventi di regimazione idraulica e per il recupero colturale di terreni agricoli abbandonati in territori classificati montani, l’autorizzazione di cui al comma 2, è concessa in deroga alle misure richieste alle lettere a), b) e c).
4. Sono vietate le costruzioni edilizie nei boschi salvo quelle espressamente previste dagli strumenti urbanistici.
5. Anche per i boschi non compresi nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico valgono le norme contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate ai sensi del RD 30 dicembre 1923, n. 3267.
6. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2, lettere a) e b) è subordinato al versamento di un deposito cauzionale nel fondo di cui al comma 2 lettera c) ovvero alla presentazione di una fideiussione vincolata a favore della Regione del Veneto, a garanzia della buona esecuzione dei lavori compensativi.”.

Art. 2 - Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 .

1. Al primo comma dell’articolo 22 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , le parole “lavori colturali” sono sostituite dalle parole “operazioni selvicolturali”.
2. Al secondo comma dell’articolo 22 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , le parole “i Comuni, gli altri Enti pubblici e le Comunioni familiari,” sono sostituite dalle parole “i Comuni e gli altri Enti pubblici”.

Art. 3 - Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 .

1. L'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 29 luglio 1994, n. 34 , è sostituito dal seguente:

“Articolo 23
1. Tutti i boschi devono essere gestiti e utilizzati in conformità ad un piano economico di riassetto forestale dei beni silvopastorali regolarmente approvato.
2. I Comuni, o gli Enti parco, per le aree di propria competenza territoriale, predispongono piani di riordino forestale per le superfici silvopastorali che per motivi tecnici non possono essere comprese nei piani di cui al comma 1.
3. I piani di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono le prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate ai sensi del RD 30 dicembre 1923, n. 3267.
4. Le utilizzazioni nei boschi avvengono sulla base di un progetto di taglio e del relativo verbale di assegno, previa martellata delle piante, approvato dal servizio forestale regionale competente per territorio.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle utilizzazioni di entità inferiore ai 100 mc. lordi di legname nei boschi d’altofusto e di superfici inferiori ai 2,5 ettari nei boschi cedui, per le quali la Giunta regionale detta norme specifiche.
6. La Giunta regionale concede un contributo nella misura massima del settantacinque per cento della spesa necessaria per la redazione dei piani di cui ai commi 1 e 2.
7. La Giunta regionale concede inoltre un contributo nella misura massima del cinquanta per cento della spesa necessaria per la redazione dei progetti di taglio e del relativo verbale di assegno previa martellata delle piante.
8. Nei casi di patrimoni di scarsa produttività, perché lontani dalla normalità, i piani economici di riassetto forestale di cui al comma 1 possono essere finanziati a totale carico della Regione.
9. La Giunta regionale, approva le direttive e norme concernenti la pianificazione forestale nonché lo schema del capitolato tecnico per le utilizzazioni dei boschi.
10. La Giunta regionale, approva e rende esecutivi i piani di cui ai commi 1 e 2 e vigila sulla loro esatta applicazione a mezzo dei servizi forestali regionali.”.

Art. 4 - Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 .

1. All’articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 , l'espressione “nelle zone classificate A, B, C e D” è soppressa e sostituita dall'espressione “nelle zone classificate A, B, C, D, E ed F”.
2. All’articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
“2. La commissione edilizia comunale, limitatamente ai pareri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, può essere integrata da un esperto in materia idrogeologica.”.

Art. 5 - Disposizioni d’attuazione e transitorie.

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 32, lettera g) dello Statuto, emana disposizioni esecutive di attuazione della stessa.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 1, resta sospesa l’applicazione degli articoli 1 e 3 della presente legge e continuano ad applicarsi le norme di cui agli articoli 15 e 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 come modificati dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 29 luglio 1994, n. 34 .

Art. 6 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dello stanziamento iscritto al capitolo n. 13050 del bilancio di previsione per l'anno 1997.





Struttura amministrativa regionale competente:
Dipartimento per le foreste e l’economia montana


SOMMARIO