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Legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 (BUR n. 53/1997)
Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere
Sommario
“Legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 (BUR n. 53/1997) - Testo vigente”
S O M M A R I O
DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Legge abrogata dall’articolo 130, comma 1, lettera f), della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
SOMMARIO
- Legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 (BUR n. 53/1997) (Abrogata)
- DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Sommario
“Legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 (BUR n. 53/1997) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 (BUR n. 53/1997)
- DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
- Art. 1- Finalità.
- Art. 2 - Delega alle Province.
- Art. 3 - Definizioni.
- Art. 4 - Tipologia.
- Art. 5 - Classificazione.
- Art. 6 - Procedure per la classificazione.
- Art. 7 - Disciplina per la classificazione a residenza d'epoca.
- Art. 8 - Notifica della classificazione e ricorsi.
- Art. 9 - Denominazione.
- Art. 10 - Autorizzazione all'esercizio.
- Art. 11 - Periodi di apertura.
- Art. 12 - Chiusura, sospensione, cessazione dell'attività e revoca dell’autorizzazione.
- Art. 13 - Disciplina dei prezzi.
- Art. 14 - Pubblicità dei prezzi.
- Art. 15 - Registrazione delle persone alloggiate.
- Art. 16 - Gestione e responsabilità.
- Art. 17 - Marchio di qualità.
- Art. 18 - Reclami e vigilanza.
- Art. 19 - Sanzioni amministrative pecuniarie.
- Art. 20 - Vincolo di destinazione e sua rimozione.
- Art. 21 - Abrogazione.
- Art. 22 - Disposizioni transitorie.
- Art. 23 - Norma finanziaria.
- Art. 24 - Dichiarazione d'urgenza.
DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Art. 1- Finalità.
1. Con la presente legge la Regione, in attuazione degli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina le strutture ricettive alberghiere e stabilisce i criteri per la loro classificazione.
Art. 2 - Delega alle Province.
1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge, ad esclusione di quelle espressamente riservate alla Regione, sono delegate alle Province.
2. Le Province nell'esercizio delle funzioni delegate osservano le direttive e gli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate.
4. La Giunta regionale, in caso di accertato inadempimento e previa formale diffida al Presidente della Provincia, propone al Consiglio regionale la revoca della delega.
2. Le Province nell'esercizio delle funzioni delegate osservano le direttive e gli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate.
4. La Giunta regionale, in caso di accertato inadempimento e previa formale diffida al Presidente della Provincia, propone al Consiglio regionale la revoca della delega.
Art. 3 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge sono considerate strutture ricettive alberghiere:
a) alberghi;
b) motel;
c) villaggi-albergo;
d) residenze turistico-alberghiere;
e) residenze d'epoca.
a) alberghi;
b) motel;
c) villaggi-albergo;
d) residenze turistico-alberghiere;
e) residenze d'epoca.
Art. 4 - Tipologia.
1. Sono alberghi le strutture ricettive aperte al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere, suite e unità abitative così come definite ai commi 13 e 14.
2. Sono motel gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburanti.
3. Sono villaggi-albergo le strutture ricettive che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.
4. Sono residenze turistico alberghiere le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative.
5. Sono considerate residenze d'epoca gli alberghi ubicati in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata.
6. Gli alberghi, i motel, i villaggi-albergo e le residenze turistico-alberghiere devono possedere i requisiti indicati negli allegati B) e C). Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina nel limite massimo del quaranta per cento della ricettività autorizzata in termini di camere o suite. Nelle residenze turistico alberghiere è consentita la presenza di unità abitative senza angolo cottura nel limite massimo del quaranta per cento della ricettività autorizzata in termini di unità abitative.
7. Le residenze d’epoca devono possedere i requisiti indicati nell’allegato B) riferiti alle strutture ad una stella.
8. Gli alberghi dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici, possono assumere dopo la denominazione della struttura, la dizione casa di bellezza o beauty-farm.
9. L'attività ricettiva può essere svolta oltreché nella sede principale anche in dipendenze che devono avere un minimo di sette stanze anche in locali con ingresso promiscuo con altre attività purché sia garantita l’indipendenza e la sicurezza dell’ospite.
10. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso immobile, quando ad essa si acceda da un diverso ingresso.
11. Le dipendenze devono essere ubicate a non più di metri 100 di distanza in linea d’aria o all’interno dell'area delimitata e recintata su cui insiste la sede principale.
12. Le dipendenze sono classificate in una delle categorie inferiori rispetto alla sede principale. Le dipendenze possono essere altresì classificate nella medesima categoria della sede principale qualora particolari circostanze di attrezzature, di ubicazione e arredamento delle stesse consentano di offrire alla clientela il medesimo trattamento della sede principale.
13. Le suite sono composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto ed uno a camera da letto e almeno un bagno. Le junior suite sono composte da un unico vano avente una parte allestita a salotto e un bagno privato.
14. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camere da letto, soggiorno e sono dotate di servizio autonomo di cucina e bagno privato.
2. Sono motel gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburanti.
3. Sono villaggi-albergo le strutture ricettive che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.
4. Sono residenze turistico alberghiere le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative.
5. Sono considerate residenze d'epoca gli alberghi ubicati in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata.
6. Gli alberghi, i motel, i villaggi-albergo e le residenze turistico-alberghiere devono possedere i requisiti indicati negli allegati B) e C). Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina nel limite massimo del quaranta per cento della ricettività autorizzata in termini di camere o suite. Nelle residenze turistico alberghiere è consentita la presenza di unità abitative senza angolo cottura nel limite massimo del quaranta per cento della ricettività autorizzata in termini di unità abitative.
7. Le residenze d’epoca devono possedere i requisiti indicati nell’allegato B) riferiti alle strutture ad una stella.
8. Gli alberghi dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici, possono assumere dopo la denominazione della struttura, la dizione casa di bellezza o beauty-farm.
9. L'attività ricettiva può essere svolta oltreché nella sede principale anche in dipendenze che devono avere un minimo di sette stanze anche in locali con ingresso promiscuo con altre attività purché sia garantita l’indipendenza e la sicurezza dell’ospite.
10. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso immobile, quando ad essa si acceda da un diverso ingresso.
11. Le dipendenze devono essere ubicate a non più di metri 100 di distanza in linea d’aria o all’interno dell'area delimitata e recintata su cui insiste la sede principale.
12. Le dipendenze sono classificate in una delle categorie inferiori rispetto alla sede principale. Le dipendenze possono essere altresì classificate nella medesima categoria della sede principale qualora particolari circostanze di attrezzature, di ubicazione e arredamento delle stesse consentano di offrire alla clientela il medesimo trattamento della sede principale.
13. Le suite sono composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto ed uno a camera da letto e almeno un bagno. Le junior suite sono composte da un unico vano avente una parte allestita a salotto e un bagno privato.
14. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camere da letto, soggiorno e sono dotate di servizio autonomo di cucina e bagno privato.
Art. 5 - Classificazione.
1. Gli alberghi, i motel e i villaggi-albergo sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con cinque, quattro, tre, due e una stella; le residenze turistico-alberghiere vengono contrassegnate con quattro, tre e due stelle; le residenze d'epoca sono classificate ai sensi dell'articolo 7.
2. Le residenze turistico-alberghiere sprovviste dei requisiti minimi prescritti per la classificazione a due stelle, anche se provviste di portierato, sono classificate tra gli alloggi turistici extra-alberghieri.
3. Gli alberghi classificati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva lusso quando hanno almeno cinque degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale di cui all’allegato A).
4. I requisiti minimi delle strutture ricettive ai fini della classificazione sono:
a) capacità ricettiva non inferiore a sette camere o sette unità abitative nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 6;
b) un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera, ove non sussista bagno privato;
c) un locale bagno completo ogni dieci posti letto non serviti da un locale bagno privato, con un minimo di un locale bagno completo;
d) attrezzature e servizi di cui agli allegati B) e C).
5. Per le strutture ricettive esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, e classificate nella categoria da due stelle a quattro stelle non sussiste l'obbligo di un bagno completo per piano, qualora tutte le stanze siano munite di servizi, fatta salva la presenza di un bagno comune completo in tutto l'esercizio.
6. Per le nuove strutture sussiste l'obbligo di un locale bagno completo per piano anche qualora tutte le stanze siano munite di servizi, fatta eccezione per gli esercizi classificati ad una stella, per i quali sussiste l'obbligo della presenza di almeno un bagno comune completo per l'intera struttura.
7. Le strutture ricettive classificate nelle categorie cinque stelle lusso, cinque stelle e quattro stelle, devono avere un direttore d'albergo, che può coincidere con il titolare o il gestore.
8. La classificazione è obbligatoria e ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio del quinquennio stesso.
9. È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno e all'interno di ciascuna struttura ricettiva, il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla Regione, corrispondente al numero delle stelle assegnato.
2. Le residenze turistico-alberghiere sprovviste dei requisiti minimi prescritti per la classificazione a due stelle, anche se provviste di portierato, sono classificate tra gli alloggi turistici extra-alberghieri.
3. Gli alberghi classificati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva lusso quando hanno almeno cinque degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale di cui all’allegato A).
4. I requisiti minimi delle strutture ricettive ai fini della classificazione sono:
a) capacità ricettiva non inferiore a sette camere o sette unità abitative nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 6;
b) un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera, ove non sussista bagno privato;
c) un locale bagno completo ogni dieci posti letto non serviti da un locale bagno privato, con un minimo di un locale bagno completo;
d) attrezzature e servizi di cui agli allegati B) e C).
5. Per le strutture ricettive esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, e classificate nella categoria da due stelle a quattro stelle non sussiste l'obbligo di un bagno completo per piano, qualora tutte le stanze siano munite di servizi, fatta salva la presenza di un bagno comune completo in tutto l'esercizio.
6. Per le nuove strutture sussiste l'obbligo di un locale bagno completo per piano anche qualora tutte le stanze siano munite di servizi, fatta eccezione per gli esercizi classificati ad una stella, per i quali sussiste l'obbligo della presenza di almeno un bagno comune completo per l'intera struttura.
7. Le strutture ricettive classificate nelle categorie cinque stelle lusso, cinque stelle e quattro stelle, devono avere un direttore d'albergo, che può coincidere con il titolare o il gestore.
8. La classificazione è obbligatoria e ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio del quinquennio stesso.
9. È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno e all'interno di ciascuna struttura ricettiva, il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla Regione, corrispondente al numero delle stelle assegnato.
Art. 6 - Procedure per la classificazione.
1. La classificazione è effettuata dalla Provincia competente per territorio e ha validità quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1998.
2. Per le nuove strutture, aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validità dal momento dell'attribuzione e per la frazione di quinquennio rimanente.
3. La domanda di classificazione è presentata alla Provincia, corredata della seguente documentazione:
a) certificato di agibilità;
b) autorizzazione prescritta dalle leggi sanitarie vigenti, con indicazione del numero di letti autorizzati per ciascuna camera, suite e unità abitativa;
c) relazione tecnico descrittiva sulla tipologia e qualità dei servizi offerti, sulle dotazioni degli impianti, arredi e attrezzature e sul personale;
d) planimetrie, prospetti e sezioni quotate del complesso in scala 1:100;
e) denuncia dell'attrezzatura su modulo predisposto e fornito dalle Province conforme al modello regionale.
4. Qualora, per qualsiasi causa, le strutture ricettive vengano a possedere i requisiti di una classificazione diversa da quella attribuita, la Provincia procede in ogni momento, su domanda, a una nuova classificazione o, d’ufficio, solo per i casi di declassamento.
5. La classificazione è assegnata dalla Provincia sulla base degli elementi denunciati di cui al comma 3, a seguito di verifica e sentito il parere dell'Amministrazione comunale, dell'Azienda di promozione turistica competente per territorio e delle associazioni territoriali di categoria maggiormente rappresentative. Il parere richiesto dalla Provincia deve essere fornito entro trenta giorni. Nel caso in cui i pareri non vengano forniti entro i termini previsti, la Provincia può provvedere alla classificazione, senza ulteriori dilazioni e non oltre il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
6. Entro il mese di aprile dell'ultimo anno di ogni quinquennio, il titolare dell’autorizzazione all’esercizio della struttura ricettiva riceve dalla Provincia copia della denuncia dell'attrezzatura, da restituire entro il mese di giugno, con la conferma o la modifica dei dati in essa contenuti. La dichiarazione del titolare di non intervenuta modificazione delle caratteristiche di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 sostituisce la documentazione prevista dal medesimo comma. La ripresentazione di tutta la documentazione è invece obbligatoria in caso di modifiche strutturali.
2. Per le nuove strutture, aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validità dal momento dell'attribuzione e per la frazione di quinquennio rimanente.
3. La domanda di classificazione è presentata alla Provincia, corredata della seguente documentazione:
a) certificato di agibilità;
b) autorizzazione prescritta dalle leggi sanitarie vigenti, con indicazione del numero di letti autorizzati per ciascuna camera, suite e unità abitativa;
c) relazione tecnico descrittiva sulla tipologia e qualità dei servizi offerti, sulle dotazioni degli impianti, arredi e attrezzature e sul personale;
d) planimetrie, prospetti e sezioni quotate del complesso in scala 1:100;
e) denuncia dell'attrezzatura su modulo predisposto e fornito dalle Province conforme al modello regionale.
4. Qualora, per qualsiasi causa, le strutture ricettive vengano a possedere i requisiti di una classificazione diversa da quella attribuita, la Provincia procede in ogni momento, su domanda, a una nuova classificazione o, d’ufficio, solo per i casi di declassamento.
5. La classificazione è assegnata dalla Provincia sulla base degli elementi denunciati di cui al comma 3, a seguito di verifica e sentito il parere dell'Amministrazione comunale, dell'Azienda di promozione turistica competente per territorio e delle associazioni territoriali di categoria maggiormente rappresentative. Il parere richiesto dalla Provincia deve essere fornito entro trenta giorni. Nel caso in cui i pareri non vengano forniti entro i termini previsti, la Provincia può provvedere alla classificazione, senza ulteriori dilazioni e non oltre il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
6. Entro il mese di aprile dell'ultimo anno di ogni quinquennio, il titolare dell’autorizzazione all’esercizio della struttura ricettiva riceve dalla Provincia copia della denuncia dell'attrezzatura, da restituire entro il mese di giugno, con la conferma o la modifica dei dati in essa contenuti. La dichiarazione del titolare di non intervenuta modificazione delle caratteristiche di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 sostituisce la documentazione prevista dal medesimo comma. La ripresentazione di tutta la documentazione è invece obbligatoria in caso di modifiche strutturali.
Art. 7 - Disciplina per la classificazione a residenza d'epoca.
1. I castelli, le ville e gli altri complessi immobiliari in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 4, da destinare in tutto o in parte alla ricettività turistica devono essere complessi monumentali in ottimo stato di conservazione, che non abbiano subito interventi lesivi della loro destinazione e i cui interventi di restauro, consolidamento e conservazione, non ne abbiano alterato, sia all'esterno che all'interno, l'originaria fisionomia architettonica e strutturale, ferme restando, per i beni soggetti al vincolo monumentale, le prescrizioni dei competenti organi statali.
2. Alla classificazione delle strutture nella tipologia speciale di residenza d’epoca provvede la Provincia, competente per territorio, sulla base del parere vincolante della Commissione regionale di cui al comma 3.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nomina la Commissione regionale per la classificazione delle residenze d’epoca che è composta da:
a) un dirigente regionale del Dipartimento per il turismo che la presiede;
b) un esperto di storia dell'arte designato dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto;
c) un esperto di storia dell'arte concordato tra le associazioni più rappresentative a livello regionale degli operatori delle strutture ricettive alberghiere;
d) un dipendente della Provincia competente per territorio.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale con qualifica non inferiore al sesto livello.
5. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio regionale.
6. Ai componenti e al segretario della Commissione è corrisposto un compenso e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi dell'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
7. La domanda di classificazione a residenza d’epoca, corredata dalla documentazione di cui all’articolo 6, comma 3, va presentata alla Provincia competente per territorio che provvede alla classificazione entro i successivi novanta giorni.
8. L'esercizio dell'attività delle residenze d'epoca è subordinato al rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune, che ne dà immediata comunicazione alla Provincia e all’Azienda di promozione turistica competenti.
9. Le residenze d'epoca sono assoggettate agli obblighi amministrativi previsti per gli alberghi.
2. Alla classificazione delle strutture nella tipologia speciale di residenza d’epoca provvede la Provincia, competente per territorio, sulla base del parere vincolante della Commissione regionale di cui al comma 3.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nomina la Commissione regionale per la classificazione delle residenze d’epoca che è composta da:
a) un dirigente regionale del Dipartimento per il turismo che la presiede;
b) un esperto di storia dell'arte designato dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto;
c) un esperto di storia dell'arte concordato tra le associazioni più rappresentative a livello regionale degli operatori delle strutture ricettive alberghiere;
d) un dipendente della Provincia competente per territorio.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale con qualifica non inferiore al sesto livello.
5. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio regionale.
6. Ai componenti e al segretario della Commissione è corrisposto un compenso e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi dell'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
7. La domanda di classificazione a residenza d’epoca, corredata dalla documentazione di cui all’articolo 6, comma 3, va presentata alla Provincia competente per territorio che provvede alla classificazione entro i successivi novanta giorni.
8. L'esercizio dell'attività delle residenze d'epoca è subordinato al rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune, che ne dà immediata comunicazione alla Provincia e all’Azienda di promozione turistica competenti.
9. Le residenze d'epoca sono assoggettate agli obblighi amministrativi previsti per gli alberghi.
Art. 8 - Notifica della classificazione e ricorsi.
1. Il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive è notificato all'interessato, al Comune in cui è ubicato l'esercizio e comunicato alla Giunta regionale e all'Azienda di promozione turistica competente per territorio.
2. Avverso il provvedimento di classificazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica, al Presidente della Giunta regionale, che decide entro il termine perentorio di novanta giorni dalla sua presentazione.
2. Avverso il provvedimento di classificazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica, al Presidente della Giunta regionale, che decide entro il termine perentorio di novanta giorni dalla sua presentazione.
Art. 9 - Denominazione.
1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva deve evitare omonimie nell'ambito territoriale dello stesso comune ed è approvata dalla Provincia.
2. In alternativa alla dizione di albergo può essere usata quella di Hotel; l'indicazione di Grand Hotel spetta solamente agli esercizi classificati con almeno cinque stelle; la dicitura Palace Hotel spetta soltanto agli esercizi classificati con almeno quattro stelle.
3. Per le strutture ricettive sprovviste di ristorante, in alternativa o in aggiunta alla dizione albergo, è consentita la denominazione di Garnì o Meublè.
2. In alternativa alla dizione di albergo può essere usata quella di Hotel; l'indicazione di Grand Hotel spetta solamente agli esercizi classificati con almeno cinque stelle; la dicitura Palace Hotel spetta soltanto agli esercizi classificati con almeno quattro stelle.
3. Per le strutture ricettive sprovviste di ristorante, in alternativa o in aggiunta alla dizione albergo, è consentita la denominazione di Garnì o Meublè.
Art. 10 - Autorizzazione all'esercizio.
1. L'autorizzazione all'esercizio di una struttura ricettiva è rilasciata dal Comune in cui l'immobile è situato.
2. L'autorizzazione deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, alla capacità ricettiva, al periodo d'apertura e all'ubicazione della struttura e deve essere comunicata alla Provincia e all'Azienda di promozione turistica competenti per territorio.
2. L'autorizzazione deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, alla capacità ricettiva, al periodo d'apertura e all'ubicazione della struttura e deve essere comunicata alla Provincia e all'Azienda di promozione turistica competenti per territorio.
Art. 11 - Periodi di apertura.
1. Le strutture ricettive possono avere autorizzazione di esercizio annuale o stagionale. Le autorizzazioni stagionali non possono avere durata inferiore a tre mesi consecutivi e sono rilasciate dal Comune nell'ambito temporale della stagionalità fissato dalla stessa amministrazione, sentite l'Azienda di promozione turistica competente e le associazioni di categoria.
Art. 12 - Chiusura, sospensione, cessazione dell'attività e revoca dell’autorizzazione.
1. Le strutture ricettive ad autorizzazione annuale possono chiudere per ferie per non più di sessanta giorni, distribuiti in uno o più periodi nell'anno solare; possono altresì chiudere per altri motivi e per non più di ulteriori novanta giorni nell’arco dell’anno solare. In entrambi i casi è fatto obbligo di comunicare preventivamente i periodi di chiusura al Comune, alla Provincia e all’Azienda di promozione turistica competenti.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, la chiusura delle strutture ricettive, ad apertura annuale o stagionale, è autorizzata dal Comune, su motivata richiesta per un periodo non superiore a sei mesi e nel caso di ristrutturazione dell'immobile per un periodo sino a dodici mesi, prorogabile di altri dodici, per accertate gravi circostanze.
3. La chiusura temporanea delle strutture, non conforme a quanto stabilito nei commi 1 e 2, determina l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal comma 6 dell'articolo 19.
4. La chiusura per cessazione dell'attività prima della scadenza dell'autorizzazione all'esercizio va comunicata al Comune, alla Provincia e all'Azienda di promozione turistica almeno tre mesi prima della data di cessazione, salvo cause di forza maggiore e imprevedibili per le quali viene data comunicazione immediatamente dopo l'evento.
5. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi previsti e quando comunque l'attività del complesso sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta o abbia dato luogo a irregolarità tecnico-amministrative, il Comune sospende l'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva per un periodo non superiore a sei mesi se, a seguito di diffida, non si ottemperi, entro trenta giorni, alle prescrizioni previste.
6. L'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva è revocata dal Comune:
a) qualora la chiusura di cui al comma 3 abbia durata superiore a dodici mesi e nel caso di chiusura per cessazione di attività di cui al comma 4;
b) qualora il titolare dell'autorizzazione alla scadenza della sospensione di cui al comma 5, non abbia ottemperato alle prescrizioni ivi previste;
c) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per il titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive e in presenza di rifiuto di accoglienza, illegittimamente discriminante, da parte del gestore;
d) nelle ipotesi previste dall'articolo 100 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche;
e) in caso di recidivo comportamento di cui al comma 7 dell'articolo 19.
7. Ogni provvedimento relativo all'autorizzazione deve essere comunicato alla Provincia e all'Azienda di promozione turistica competenti per territorio.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, la chiusura delle strutture ricettive, ad apertura annuale o stagionale, è autorizzata dal Comune, su motivata richiesta per un periodo non superiore a sei mesi e nel caso di ristrutturazione dell'immobile per un periodo sino a dodici mesi, prorogabile di altri dodici, per accertate gravi circostanze.
3. La chiusura temporanea delle strutture, non conforme a quanto stabilito nei commi 1 e 2, determina l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal comma 6 dell'articolo 19.
4. La chiusura per cessazione dell'attività prima della scadenza dell'autorizzazione all'esercizio va comunicata al Comune, alla Provincia e all'Azienda di promozione turistica almeno tre mesi prima della data di cessazione, salvo cause di forza maggiore e imprevedibili per le quali viene data comunicazione immediatamente dopo l'evento.
5. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi previsti e quando comunque l'attività del complesso sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta o abbia dato luogo a irregolarità tecnico-amministrative, il Comune sospende l'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva per un periodo non superiore a sei mesi se, a seguito di diffida, non si ottemperi, entro trenta giorni, alle prescrizioni previste.
6. L'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva è revocata dal Comune:
a) qualora la chiusura di cui al comma 3 abbia durata superiore a dodici mesi e nel caso di chiusura per cessazione di attività di cui al comma 4;
b) qualora il titolare dell'autorizzazione alla scadenza della sospensione di cui al comma 5, non abbia ottemperato alle prescrizioni ivi previste;
c) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per il titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive e in presenza di rifiuto di accoglienza, illegittimamente discriminante, da parte del gestore;
d) nelle ipotesi previste dall'articolo 100 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche;
e) in caso di recidivo comportamento di cui al comma 7 dell'articolo 19.
7. Ogni provvedimento relativo all'autorizzazione deve essere comunicato alla Provincia e all'Azienda di promozione turistica competenti per territorio.
Art. 13 - Disciplina dei prezzi.
1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive di cui all’articolo 4, comunicano alla Provincia competente i prezzi minimi e massimi di vitto e alloggio. Tale comunicazione, redatta su apposito modulo predisposto e fornito dalla Provincia su modello regionale, contenente altresì la comunicazione delle attrezzature, deve essere inviata entro il 1° ottobre di ogni anno con validità dal 1° gennaio dell’anno successivo. È consentita una ulteriore comunicazione entro il 1° marzo dell’anno successivo, per la variazione di prezzi e servizi che si intendono applicare e fornire a valere dal 1° giugno dello stesso anno. Per le zone montane i prezzi, comunicati entro il 1° ottobre, hanno validità dal 1° dicembre successivo.
2. La Provincia, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1, provvede alla vidimazione e alla verifica delle comunicazioni pervenute. Copia della comunicazione è inviata alla Regione e all'ENIT.
3. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.
4. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione e la sanzione prevista all'articolo 19, comma 8.
5. Per le nuove strutture ricettive o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.
6. La pensione completa comprende l'alloggio, la prima colazione, la colazione e il pranzo. La mezza pensione comprende l'alloggio, la prima colazione e un pasto.
7. Il prezzo della camera, della suite e dell'unità abitativa si intende riferito anche ad un soggiorno inferiore alle ventiquattro ore.
8. I prezzi di pensione completa e di mezza pensione si possono applicare solo per soggiorni non inferiori a tre giorni.
9. I titolari o i gestori delle strutture ricettive non possono applicare prezzi superiori ai massimi regolarmente comunicati. Possono essere applicati prezzi inferiori ai minimi nei seguenti casi:
a) gruppi organizzati composti da almeno dieci persone;
b) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a quindici giorni;
c) bambini al di sotto dei sei anni;
d) guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati;
e) convenzioni con soggetti pubblici, società, enti o associazioni.
10. I prezzi devono essere comprensivi di riscaldamento, di condizionamento e IVA.
11. È facoltà dell'albergatore determinare l'ora entro cui il cliente deve lasciare disponibile la camera, comunque non prima delle ore 10.
2. La Provincia, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1, provvede alla vidimazione e alla verifica delle comunicazioni pervenute. Copia della comunicazione è inviata alla Regione e all'ENIT.
3. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.
4. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione e la sanzione prevista all'articolo 19, comma 8.
5. Per le nuove strutture ricettive o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.
6. La pensione completa comprende l'alloggio, la prima colazione, la colazione e il pranzo. La mezza pensione comprende l'alloggio, la prima colazione e un pasto.
7. Il prezzo della camera, della suite e dell'unità abitativa si intende riferito anche ad un soggiorno inferiore alle ventiquattro ore.
8. I prezzi di pensione completa e di mezza pensione si possono applicare solo per soggiorni non inferiori a tre giorni.
9. I titolari o i gestori delle strutture ricettive non possono applicare prezzi superiori ai massimi regolarmente comunicati. Possono essere applicati prezzi inferiori ai minimi nei seguenti casi:
a) gruppi organizzati composti da almeno dieci persone;
b) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a quindici giorni;
c) bambini al di sotto dei sei anni;
d) guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati;
e) convenzioni con soggetti pubblici, società, enti o associazioni.
10. I prezzi devono essere comprensivi di riscaldamento, di condizionamento e IVA.
11. È facoltà dell'albergatore determinare l'ora entro cui il cliente deve lasciare disponibile la camera, comunque non prima delle ore 10.
Art. 14 - Pubblicità dei prezzi.
1. È fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile al pubblico, nella zona di ricevimento degli ospiti, una tabella con i prezzi conformi all’ultima regolare comunicazione di cui all'articolo 13 e praticati per l'anno solare in corso.
2. È fatto obbligo di esporre in ogni camera, unità abitativa e suite, in luogo ben visibile, un cartellino contenente i seguenti dati, aggiornati all'anno solare in corso:
a) la denominazione dell'esercizio;
b) la classificazione;
c) il numero assegnato alla camera, alla suite o all'unità abitativa;
d) il numero dei letti autorizzati;
e) il prezzo giornaliero della camera, della suite o dell'unità abitativa, della prima colazione, della pensione, dell'eventuale mezza pensione per persona, come da comunicazione inviata e vidimata dall'amministrazione provinciale;
f) l'ora entro cui deve essere lasciata libera la camera, la suite o l'unità abitativa, ai sensi dell'articolo 13;
g) l’autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i termini previsti dalla presente normativa.
3. È fatto altresì obbligo di esporre in ogni stanza un apposito cartello indicante il percorso di emergenza antincendio.
4. La tabella e il cartellino di cui ai commi 1 e 2, sono predisposti e forniti dalle Province su modello regionale.
2. È fatto obbligo di esporre in ogni camera, unità abitativa e suite, in luogo ben visibile, un cartellino contenente i seguenti dati, aggiornati all'anno solare in corso:
a) la denominazione dell'esercizio;
b) la classificazione;
c) il numero assegnato alla camera, alla suite o all'unità abitativa;
d) il numero dei letti autorizzati;
e) il prezzo giornaliero della camera, della suite o dell'unità abitativa, della prima colazione, della pensione, dell'eventuale mezza pensione per persona, come da comunicazione inviata e vidimata dall'amministrazione provinciale;
f) l'ora entro cui deve essere lasciata libera la camera, la suite o l'unità abitativa, ai sensi dell'articolo 13;
g) l’autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i termini previsti dalla presente normativa.
3. È fatto altresì obbligo di esporre in ogni stanza un apposito cartello indicante il percorso di emergenza antincendio.
4. La tabella e il cartellino di cui ai commi 1 e 2, sono predisposti e forniti dalle Province su modello regionale.
Art. 15 - Registrazione delle persone alloggiate.
1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a comunicare giornalmente all’Azienda di promozione turistica competente, su apposito modello predisposto dall’ISTAT, il movimento degli ospiti ai fini delle rilevazioni statistiche.
Art. 16 - Gestione e responsabilità.
1. Responsabile delle strutture ricettive di cui all'articolo 4 è il titolare dell'autorizzazione all'esercizio o il gestore.
2. Il titolare o l'eventuale rappresentante, la cui nomina deve risultare dall'autorizzazione, è responsabile dell'osservanza della presente legge e risponde in solido del pagamento delle sanzioni amministrative.
2. Il titolare o l'eventuale rappresentante, la cui nomina deve risultare dall'autorizzazione, è responsabile dell'osservanza della presente legge e risponde in solido del pagamento delle sanzioni amministrative.
Art. 17 - Marchio di qualità.
1. La Regione, al fine di stimolare il processo di crescita e di riqualificazione dell’offerta turistica e del patrimonio ricettivo alberghiero e di mantenere, nonché migliorare, la capacità di attrarre e competere attraverso proposte di mercato chiare e affidabili, promuove l’introduzione di metodologie e strumenti finalizzati a rappresentare ed assicurare la qualità.
2. A tali scopi la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede alla nomina di una Commissione che ha il compito, entro i successivi sei mesi:
a) di individuare e definire criteri, modalità e strumenti ritenuti più idonei per i marchi e la certificazione di qualità nonchè marchi di prodotto, guide ed altre iniziative di mercato;
b) di ricercare e proporre adeguate forme di sostegno ed incentivo, anche economico, per la nascita e lo sviluppo di tale processo di qualificazione dell’offerta alberghiera da recepire e adottare con successivi provvedimenti della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
3. La Commissione è così composta:
a) l’assessore al turismo che la presiede;
b) un dirigente regionale del Dipartimento turismo;
c) un esperto in gestione di impresa nominato dalla Università degli studi di Venezia;
d) due esperti in gestione di impresa concordati tra le associazioni degli operatori delle strutture ricettive alberghiere più rappresentative a livello regionale.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a sesto livello.
2. A tali scopi la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede alla nomina di una Commissione che ha il compito, entro i successivi sei mesi:
a) di individuare e definire criteri, modalità e strumenti ritenuti più idonei per i marchi e la certificazione di qualità nonchè marchi di prodotto, guide ed altre iniziative di mercato;
b) di ricercare e proporre adeguate forme di sostegno ed incentivo, anche economico, per la nascita e lo sviluppo di tale processo di qualificazione dell’offerta alberghiera da recepire e adottare con successivi provvedimenti della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
3. La Commissione è così composta:
a) l’assessore al turismo che la presiede;
b) un dirigente regionale del Dipartimento turismo;
c) un esperto in gestione di impresa nominato dalla Università degli studi di Venezia;
d) due esperti in gestione di impresa concordati tra le associazioni degli operatori delle strutture ricettive alberghiere più rappresentative a livello regionale.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a sesto livello.
Art. 18 - Reclami e vigilanza.
1. La vigilanza sull’osservanza delle norme della presente legge è esercitata dalla Provincia che può esperire accertamenti, anche in collaborazione con dipendenti della Regione.
2. I clienti delle strutture ricettive, ai quali siano stati richiesti prezzi non conformi a quelli indicati nella prescritta tabella o che riscontrino carenze nella gestione e nelle strutture, possono presentare documentato reclamo al Presidente della Giunta provinciale entro trenta giorni dall'evento.
3. Il Presidente della Giunta provinciale, entro trenta giorni informa del reclamo il titolare della struttura ricettiva, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando trenta giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni e si pronuncia sul reclamo stesso entro i successivi trenta giorni.
4. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, il Presidente della Giunta provinciale comunica, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al reclamante e al titolare o al gestore, il prezzo e il servizio conformi a quanto previsto dall’articolo 13, dando corso al procedimento relativo all'applicazione della rispettiva sanzione amministrativa prevista all'articolo 19.
5. Se il reclamo è accolto e riguarda l'applicazione di tariffe, il titolare o il gestore, indipendentemente dalla sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in eccedenza, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 e contemporaneamente a comunicare gli estremi dell'avvenuto pagamento alla Provincia.
6. Se il reclamo accolto riguarda carenze nella gestione e nelle strutture, fermo restando quanto previsto dal comma 4, il Presidente della Giunta provinciale ne dà comunicazione alle autorità competenti per i successivi adempimenti.
2. I clienti delle strutture ricettive, ai quali siano stati richiesti prezzi non conformi a quelli indicati nella prescritta tabella o che riscontrino carenze nella gestione e nelle strutture, possono presentare documentato reclamo al Presidente della Giunta provinciale entro trenta giorni dall'evento.
3. Il Presidente della Giunta provinciale, entro trenta giorni informa del reclamo il titolare della struttura ricettiva, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando trenta giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni e si pronuncia sul reclamo stesso entro i successivi trenta giorni.
4. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, il Presidente della Giunta provinciale comunica, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al reclamante e al titolare o al gestore, il prezzo e il servizio conformi a quanto previsto dall’articolo 13, dando corso al procedimento relativo all'applicazione della rispettiva sanzione amministrativa prevista all'articolo 19.
5. Se il reclamo è accolto e riguarda l'applicazione di tariffe, il titolare o il gestore, indipendentemente dalla sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in eccedenza, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 e contemporaneamente a comunicare gli estremi dell'avvenuto pagamento alla Provincia.
6. Se il reclamo accolto riguarda carenze nella gestione e nelle strutture, fermo restando quanto previsto dal comma 4, il Presidente della Giunta provinciale ne dà comunicazione alle autorità competenti per i successivi adempimenti.
Art. 19 - Sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Chiunque esercita una attività ricettiva di cui alla presente legge, anche in modo occasionale, senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, è soggetto a sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni e all'immediata chiusura dell'esercizio.
2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione comporta la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni, fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'articolo 12.
3. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione all'esercizio o delle tabelle prezzi aggiornate comporta la sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 2 milioni.
4. La mancata esposizione del segno distintivo di cui al comma 9 dell’articolo 5, ovvero la mancata esposizione dei cartellini di cui all'articolo 14, comma 2, comporta la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila.
5. La mancata esposizione del cartello di cui al comma 3 dell’articolo 14, comporta la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila.
6. La chiusura della struttura ricettiva nell'ipotesi prevista dall'articolo 12, comma 3, comporta la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni, fermo restando quanto previsto al comma 6 del medesimo articolo.
7. Chiunque attribuisca al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, un'attrezzatura non corrispondente a quella autorizzata o una denominazione o una classificazione diversa da quella approvata, è soggetto a sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 1 milione, fermo quanto previsto dall'articolo 12 comma 6 in caso di recidiva.
8. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione nei termini di cui all'articolo 13, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 1 milione.
9. Chiunque applichi prezzi difformi da quelli comunicati, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni.
10. Chiunque doti, in modo permanente le camere, le unità abitative e le suite, di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato è soggetto a una sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila per ogni posto letto in più.
11. Le sanzioni di cui ai commi 1, 3, 5, 6 e 10, sono comminate dal Sindaco competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.
12. Le sanzioni di cui ai commi 2, 4, 7, 8 e 9, sono comminate dall'amministrazione provinciale competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso Ente.
2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione comporta la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni, fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'articolo 12.
3. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione all'esercizio o delle tabelle prezzi aggiornate comporta la sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 2 milioni.
4. La mancata esposizione del segno distintivo di cui al comma 9 dell’articolo 5, ovvero la mancata esposizione dei cartellini di cui all'articolo 14, comma 2, comporta la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila.
5. La mancata esposizione del cartello di cui al comma 3 dell’articolo 14, comporta la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila.
6. La chiusura della struttura ricettiva nell'ipotesi prevista dall'articolo 12, comma 3, comporta la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni, fermo restando quanto previsto al comma 6 del medesimo articolo.
7. Chiunque attribuisca al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, un'attrezzatura non corrispondente a quella autorizzata o una denominazione o una classificazione diversa da quella approvata, è soggetto a sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 1 milione, fermo quanto previsto dall'articolo 12 comma 6 in caso di recidiva.
8. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione nei termini di cui all'articolo 13, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 1 milione.
9. Chiunque applichi prezzi difformi da quelli comunicati, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni.
10. Chiunque doti, in modo permanente le camere, le unità abitative e le suite, di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato è soggetto a una sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila per ogni posto letto in più.
11. Le sanzioni di cui ai commi 1, 3, 5, 6 e 10, sono comminate dal Sindaco competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.
12. Le sanzioni di cui ai commi 2, 4, 7, 8 e 9, sono comminate dall'amministrazione provinciale competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso Ente.
Art. 20 - Vincolo di destinazione e sua rimozione.
1. Ai sensi dell’articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, le strutture ricettive di cui all’articolo 3, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono vincolate alla specifica destinazione d’uso prevista dagli strumenti urbanistici.
2. Per le strutture ricettive alberghiere di nuova attivazione il vincolo alla specifica destinazione d’uso sorge al momento del rilascio del certificato di agibilità.
3. La rimozione del vincolo di destinazione prevista dal quinto comma dell’articolo 8 della legge n. 217/1983 è autorizzata dal Comune, previa restituzione di contributi ed agevolazioni pubbliche eventualmente percepite e opportunamente rivalutate, ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento stesso. Le conseguenti modifiche della destinazione d’uso degli immobili devono rispettare la vigente disciplina urbanistica.
4. Le domande di svincolo presentate alla Giunta regionale, prima dell’entrata in vigore della presente legge, devono essere trasmesse entro trenta giorni ai Comuni competenti per territorio per i provvedimenti di cui al comma 3.
2. Per le strutture ricettive alberghiere di nuova attivazione il vincolo alla specifica destinazione d’uso sorge al momento del rilascio del certificato di agibilità.
3. La rimozione del vincolo di destinazione prevista dal quinto comma dell’articolo 8 della legge n. 217/1983 è autorizzata dal Comune, previa restituzione di contributi ed agevolazioni pubbliche eventualmente percepite e opportunamente rivalutate, ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento stesso. Le conseguenti modifiche della destinazione d’uso degli immobili devono rispettare la vigente disciplina urbanistica.
4. Le domande di svincolo presentate alla Giunta regionale, prima dell’entrata in vigore della presente legge, devono essere trasmesse entro trenta giorni ai Comuni competenti per territorio per i provvedimenti di cui al comma 3.
Art. 21 - Abrogazione.
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 ad eccezione dei comma 8 e 9 dell’articolo 5 così come modificato dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 19 ;
b) la legge regionale 28 marzo 1989, n. 10 ;
c) la legge regionale 30 marzo 1990, n. 22 ;
d) la legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 ;
e) la legge regionale 14 settembre 1994, n. 38 ;
f) l'articolo 12, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 ;
g) la legge regionale 8 ottobre 1996, n. 31 .
a) la legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 ad eccezione dei comma 8 e 9 dell’articolo 5 così come modificato dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 19 ;
b) la legge regionale 28 marzo 1989, n. 10 ;
c) la legge regionale 30 marzo 1990, n. 22 ;
d) la legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 ;
e) la legge regionale 14 settembre 1994, n. 38 ;
f) l'articolo 12, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 ;
g) la legge regionale 8 ottobre 1996, n. 31 .
Art. 22 - Disposizioni transitorie.
1. L'amministrazione provinciale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla nuova classificazione delle strutture ricettive alberghiere, valevole per il quinquennio 1° gennaio 1998-31 dicembre 2002.
2. A tal fine i titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere sono tenuti a denunciare su appositi moduli predisposti e forniti dalle Province, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i dati necessari per la classificazione medesima.
3. Le strutture ricettive alberghiere esistenti che difettano di alcuni requisiti per ottenere una nuova classificazione a stelle, possono conservare provvisoriamente la classificazione precedente a condizione che provvedano, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a dotarsi dei requisiti mancanti.
4. Trascorso inutilmente tale termine la Provincia provvede alla nuova classificazione definitiva.
5. In fase di prima applicazione la classificazione a residenza d'epoca, di cui all'articolo 7, intervenuta durante il quinquennio valevole per la classificazione delle altre strutture ricettive alberghiere, ha validità dal momento dell'attribuzione e per la frazione di quinquennio rimanente.
2. A tal fine i titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere sono tenuti a denunciare su appositi moduli predisposti e forniti dalle Province, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i dati necessari per la classificazione medesima.
3. Le strutture ricettive alberghiere esistenti che difettano di alcuni requisiti per ottenere una nuova classificazione a stelle, possono conservare provvisoriamente la classificazione precedente a condizione che provvedano, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a dotarsi dei requisiti mancanti.
4. Trascorso inutilmente tale termine la Provincia provvede alla nuova classificazione definitiva.
5. In fase di prima applicazione la classificazione a residenza d'epoca, di cui all'articolo 7, intervenuta durante il quinquennio valevole per la classificazione delle altre strutture ricettive alberghiere, ha validità dal momento dell'attribuzione e per la frazione di quinquennio rimanente.
Art. 23 - Norma finanziaria.
1. Per il rimborso delle spese relative all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge la Giunta regionale ripartisce tra le Province un fondo la cui entità è stabilita annualmente con legge di bilancio.
2. A copertura degli oneri finanziari derivanti dall’applicazione dell’articolo 17 si provvede con lo stanziamento di lire 100.000.000 mediante utilizzo del fondo globale per le spese correnti (capitolo n. 80210) dell’esercizio finanziario 1997. Per gli anni successivi l’entità è stabilita annualmente con legge di bilancio.
2. A copertura degli oneri finanziari derivanti dall’applicazione dell’articolo 17 si provvede con lo stanziamento di lire 100.000.000 mediante utilizzo del fondo globale per le spese correnti (capitolo n. 80210) dell’esercizio finanziario 1997. Per gli anni successivi l’entità è stabilita annualmente con legge di bilancio.
Art. 24 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1997, n. 26 RELATIVA A:
DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
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ALLEGATI
A - B - C
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ALLEGATO A)
STANDARD TIPICI DEGLI ESERCIZI DI CLASSE INTERNAZIONALE
1) boutique;
2) gioielleria e orologeria;
3) tabaccheria;
4) negozi per oggettistica e souvenir;
5) negozi di lingeria;
6) parrucchiere per donna e/o uomo;
7) negozi di calzature;
8) prodotti tipici locali;
9) sala mostre e sfilate;
10) sala telecomunicazioni (telex, telefax, telefono);
11) farmacia;
12) servizio interno di baby sitting;
13) sala giochi bimbi;
14) casinò;
15) night club;
16) palestra;
17) solarium;
18) estetica;
19) bancomat.
L'ESERCIZIO DI TALI ATTIVITÀ È DISCIPLINATO DALLA LEGGE 11 GIUGNO 1974, N. 426 IN PARTICOLARE ALL'ARTICOLO 28.
ALLEGATO B)
|
REQUISITI OBBLIGATORI PER ALBERGHI,
MOTELS VILLAGGI-ALBERGO E RESIDENZE D’EPOCA |
STELLE
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1
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2
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3
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4
|
5
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1.00
|
PRESTAZIONE DI SERVIZIO
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.01
|
SERVIZI DI RICEVIMENTO E PORTINERIA - INFORMAZIONI
|
|
|
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|
|
1.01.01
|
assicurato 16/24 ore con almeno una unità addetta in via esclusiva per ciascun servizio
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|
|
|
|
X
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1.01.02
|
assicurato 16/24 ore con almeno una unità addetta in via esclusiva
|
|
|
|
X
|
|
1.01.03
|
assicurato 16/24 ore con un addetto
|
|
|
X
|
|
|
1.01.04
|
assicurato 12/24 ore da un addetto
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.02
|
SERVIZIO CUSTODIA VALORI
|
|
|
|
|
|
1.02.01
|
cassetta di sicurezza in tutte le camere/suite/unità abitative
|
|
|
|
|
X
|
1.02.02
|
in cassaforte dell'albergo e in cassette di sicurezza singole almeno nel 50% delle camere
|
|
|
|
X
|
|
1.02.03
|
in cassaforte dell'albergo
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.03
|
SERVIZIO DI NOTTE
|
|
|
|
|
|
1.03.01
|
portiere di notte e servizio di ricevimento notturno
|
|
|
|
|
X
|
1.03.02
|
portiere di notte
|
|
|
|
X
|
|
1.03.03
|
addetto disponibile a chiamata
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.04
|
ACCOGLIMENTO E TRASPORTO INTERNO DEI BAGAGLI
|
|
|
|
|
|
1.04.01
|
assicurato 24/24 ore con un addetto in via esclusiva
|
|
|
|
|
X
|
1.04.02
|
assicurato 16/24 ore con un addetto
|
|
|
|
X
|
|
1.04.03
|
assicurato 12/24 ore con un addetto
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.05
|
SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE
|
|
|
|
|
|
1.05.01
|
in sala apposita e/o ristorante
|
|
|
|
X
|
X
|
1.05.02
|
in sale comuni destinate anche ad altri usi
|
|
X
|
X
|
|
|
1.05.03
|
a richiesta del cliente, anche nelle camere/suite/unità abitative
|
|
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
1.06
|
SERVIZIO DI BAR NEL LOCALE OVE È UBICATO IL BANCO
|
|
|
|
|
|
1.06.01
|
assicurato 14/24 ore a cura del personale addetto
|
|
|
|
X
|
X
|
1.06.02
|
assicurato 12/24 ore
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.07
|
SERVIZIO DI BAR NEI LOCALI COMUNI
|
|
|
|
|
|
1.07.01
|
assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto
|
|
|
|
X
|
X
|
1.07.02
|
assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.08
|
SERVIZIO DI BAR NELLE CAMERE/SUITE/UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
1.08.01
|
assicurato 24/24 ore a cura di una unità addetta
|
|
|
|
|
X
|
1.08.02
|
assicurato 16/24 ore a cura di una unità addetta
|
|
|
|
X
|
|
1.08.03
|
assicurato 12/24 ore
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.09
|
FRIGO-BAR IN TUTTE LE CAMERE/SUITE/UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
1.09.01
|
frigo bar in tutte le camere/suite/unità abitative
|
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10
|
DIVISE
|
|
|
|
|
|
1.10.01
|
per il personale
|
|
|
|
X
|
X
|
1.10.02
|
per gli addetti al ricevimento, bar, ristorante, camere
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11
|
LINGUE ESTERE CORRENTEMENTE PARLATE
|
|
|
|
|
|
1.11.01
|
dal gestore o direttore (alberghi 5/4 stelle: 2 lingue; alberghi 3 stelle: 1 lingua )
|
|
|
X
|
X
|
X
|
1.11.02
|
dal personale di ricevimento portineria e informazioni (alberghi 5 stelle: 3 lingue; alberghi 4 stelle: 2 lingue; albergo 3 stelle : 1 lingua)
|
|
|
X
|
X
|
X
|
|
|
STELLE
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1.12
|
CAMBIO BIANCHERIA
|
|
|
|
|
|
1.12.01
|
lenzuola e federe: tutti i giorni
|
|
|
|
X
|
X
|
1.12.02
|
lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana
|
|
|
X
|
|
|
1.12.03
|
lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana
|
X
|
X
|
|
|
|
1.12.04
|
asciugamani nelle camere o nei bagni: tutti i giorni
|
|
|
X
|
X
|
X
|
1.12.05
|
asciugamani nelle camere o nei bagni: ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.13
|
ACCESSORI DEI LOCALI - BAGNO PRIVATI: (1 = vedi nota in calce)
|
|
|
|
|
|
1.13.01
|
cestino rifiuti
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
1.13.02
|
un asciugamano e una salvietta per persona
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
1.13.03
|
un accappatoio da bagno o telo a persona
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
1.13.04
|
carta igienica, sacchetti igienici e saponetta
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
1.13.05
|
sgabello
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
1.13.06
|
asciugacapelli
|
|
|
|
X
|
X
|
1.13.07
|
materiale per pulizia scarpe (in assenza di apparecchi automatici)
|
|
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
1.14
|
ACCESSORI NELLE CAMERE/SUITE/UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
1.14.01
|
documentazione sull'albergo
|
|
|
|
X
|
X
|
1.14.02
|
necessario per scrivere
|
|
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
1.15
|
LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA
|
|
|
|
|
|
1.15.01
|
resa entro le 24 ore
|
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
1.16
|
PULIZIA NELLE CAMERE/SUITE/UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
1.16.01
|
una volta al giorno con riassetto pomeridiano
|
|
|
|
X
|
X
|
1.16.02
|
una volta al giorno
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.00
|
DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.01
|
NUMERO LOCALI-BAGNO PRIVATI IN PERCENTUALE RISPETTO AL NUMERO DELLE CAMERE /SUITE/ UNITÀ ABITATIVE (2 = vedi nota in calce)
|
|
|
|
|
|
2.01.01
|
cento per cento
|
|
|
|
X
|
X
|
2.01.02
|
ottanta per cento
|
|
|
X
|
|
|
2.01.03
|
cinquanta per cento
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.02
|
CHIAMATA DI ALLARME IN TUTTI I BAGNI (PRIVATI E COMUNI)
|
|
|
|
|
|
2.02.01
|
chiamata di allarme in tutti i bagni (privati e comuni)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2.03
|
RISCALDAMENTO (3 = vedi nota in calce)
|
|
|
|
|
|
2.03.01
|
in tutto l'esercizio
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2.04
|
ARIA CONDIZIONATA O IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (4 = vedi nota in calce)
|
|
|
|
|
|
2.04.01
|
in tutto l'esercizio e regolabile dal cliente nelle camere/unità abitative
|
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2.05
|
ASCENSORE O SERVIZIO DI MONTACARICHI (5 = vedi nota in calce)
|
|
|
|
|
|
2.05.01
|
ascensore o servizio di montacarichi
|
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2.06
|
ASCENSORE PER CLIENTI (5 = vedi nota in calce)
|
|
|
|
|
|
2.06.01
|
qualunque sia il numero dei piani
|
|
|
|
X
|
X
|
2.06.02
|
per esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano della reception)
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.07
|
ATTREZZATURE DELLE CAMERE/SUITE/UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
2.07.01
|
letto/i, illuminazione generale, tavolino, armadio, comodino e sedia
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
2.07.02
|
lampade o applique da comodino
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
STELLE
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
2.07.03
|
impianto di illuminazione adeguato per leggere o scrivere
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
2.07.04
|
posabagagli
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
2.07.05
|
poltrona
|
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2.08
|
TELEVISIONE
|
|
|
|
|
|
2.08.01
|
TV a colori in tutte le camere/suite/unità abitative
|
|
|
|
X
|
X
|
2.08.02
|
cavo TV in tutte le camere/suite/unità abitative e fornitura gratuita apparecchio su richiesta per almeno il 50% delle camere/suite/unità abitative
|
|
|
X
|
|
|
2.08.03
|
TV a colori ad uso comune
|
X
|
X
|
X
|
|
|
2.08.04
|
antenna satellitare
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2.09
|
RADIO
|
|
|
|
|
|
2.09.01
|
in tutte le camere o unità abitative
|
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10
|
CHIAMATA PER IL PERSONALE
|
|
|
|
|
|
2.10.01
|
chiamata telefonica diretta
|
|
|
X
|
X
|
X
|
2.10.02
|
chiamata con citofono
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11
|
TELEFONO NELLE CAMERE/SUITE/UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
2.11.01
|
abilitato alla chiamata esterna diretta
|
|
|
X
|
X
|
X
|
2.11.02
|
non abilitato alla chiamata esterna diretta
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12
|
LINEE TELEFONICHE ESTERNE
|
|
|
|
|
|
2.12.01
|
due linee telefoniche con apparecchio ad uso comune
|
|
|
|
|
X
|
2.12.02
|
una linea telefonica con apparecchio per uso comune
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.13
|
TELEX E/O TELEFAX
|
|
|
|
|
|
2.13.01
|
telex e/o fax con linea dedicata
|
|
|
|
X
|
X
|
2.13.02
|
telex e/o fax
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.14
|
AREE AD USO COMUNE
|
|
|
|
|
|
2.14.01
|
una o più aree ad uso comune di superficie complessiva non inferiore a mq. 15 che può coincidere con la sala ristorante o piccola colazione
|
X
|
|
|
|
|
2.14.02
|
di superficie complessiva a mq. 2 per ognuno dei primi venti posti letto, mq. 0,75 per ognuno degli ulteriori posti letto fino al quarantesimo posto letto e di mq. 0,50 per ogni posto letto oltre il quarantesimo posto letto
|
|
X
|
|
|
|
2.14.03
|
come 2.14.02, maggiorata del venti per cento
|
|
|
X
|
|
|
2.14.04
|
come 2.14.02, maggiorata del trenta per cento
|
|
|
|
X
|
|
2.14.05
|
come 2.14.02, maggiorata del cinquanta per cento
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2.15
|
SERVIZIO RISTORANTE
|
|
|
|
|
|
2.15.01
|
in locale apposito
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2.16
|
BAR
|
|
|
|
|
|
2.16.01
|
in locale apposito
|
|
|
|
X
|
X
|
2.16.02
|
in locale comune
|
|
|
X
|
|
|
2.16.03
|
mobile bar in locale comune
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.17
|
SALA RISERVATA PER RIUNIONI
|
|
|
|
|
|
2.17.01
|
sala riservata per riunioni
|
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2.18
|
INGRESSO PROTETTO DA PORTICO O PENSILINA (5 = vedi nota in calce)
|
|
|
|
|
|
2.18.01
|
ingresso protetto da portico o pensilina
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2.19
|
INGRESSO SEPARATO PER BAGAGLI (6 = vedi nota in calce)
|
|
|
|
|
|
2.19.01
|
ingresso separato per bagagli
|
|
|
|
X
|
X
|
|
|
STELLE
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
2.20
|
LOCALE DI SERVIZIO AI PIANI CON EVENTUALE BAGNO COMUNE
|
|
|
|
|
|
2.20.01
|
locale di servizio ai piani
|
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2.21
|
SERVIZIO DI PARCHEGGIO RISERVATO/GARAGE
|
|
|
|
|
|
2.21.01
|
servizio di parcheggio custodito
|
|
|
|
|
X
|
2.21.02
|
servizio di parcheggio riservato per almeno il 50% delle camere
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.00
|
QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.01
|
SILENZIOSITÀ
|
|
|
|
|
|
3.01.01
|
insonorizzazione di tutte le camere o unità abitative
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
3.02
|
QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE
|
|
|
|
|
|
3.02.01
|
camere (dotazione da letto, arredi, tendaggi, pavimentazione e tappeti, pareti, illuminazione)
|
|
|
|
|
|
|
ottimo
|
|
|
|
X
|
X
|
|
buono
|
|
|
X
|
|
|
|
soddisfacente/ decoroso
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.02.02
|
bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari, rubinetteria)
|
|
|
|
|
|
|
ottimo
|
|
|
|
X
|
X
|
|
buono
|
|
|
X
|
|
|
|
soddisfacente/ decoroso
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.02.03
|
sale soggiorno e altri locali comuni (arredi, pavimentazione, tappeti, pareti, tendaggi, illuminazione)
|
|
|
|
|
|
|
ottimo
|
|
|
|
X
|
X
|
|
buono
|
|
|
X
|
|
|
|
soddisfacente/decoroso
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.02.04
|
aspetto esterno (facciata, balconi, serramenti e infissi)
|
|
|
|
|
|
|
ottimo
|
|
|
|
X
|
X
|
|
buono
|
|
|
X
|
|
|
|
soddisfacente/decoroso
|
X
|
X
|
|
|
|
NOTE
1) Le camere senza bagno privato devono avere i requisiti di cui ai punti:
1.13.01 - 1.13.02 - 1.13.04 - 1.13.05;
2) per locale bagno completo si intende quello dotato di lavabo, vaso all'inglese, vasca da bagno o doccia e bidet;
3) requisito non obbligatorio per strutture ricettive con sola apertura estiva;
4) requisito non obbligatorio per strutture ricettive in località montane;
5) tale requisito è obbligatorio per le nuove costruzioni; per gli immobili esistenti l'obbligo sussiste se tecnicamente realizzabile e ove consentito dalle normative vigenti;
6) requisito obbligatorio per le nuove costruzioni; per le strutture esistenti è obbligatorio solo qualora non esistano vincoli urbanistici, architettonici o ambientali.
ALLEGATO C)
|
REQUISITI OBBLIGATORI PER RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE
|
STELLE
|
|
|
2
|
3
|
4
|
1.00
|
PRESTAZIONE DI SERVIZI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.01
|
SERVIZI DI RICEVIMENTO E DI PORTINERIA-INFORMAZIONI
|
|
|
|
1.01.01
|
assicurati 16/24 ore da personale addetto
|
|
|
X
|
1.01.02
|
assicurati 14/24 ore da personale addetto
|
|
X
|
|
1.01.03
|
assicurati 12/24 ore
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
1.02
|
SERVIZIO DI CUSTODIA VALORI
|
|
|
|
1.02.01
|
cassette di sicurezza nelle unità abitative o cassaforte nella residenza turistica alberghiera
|
|
|
X
|
1.02.02
|
servizio custodia valori
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
1.03
|
SERVIZIO DI NOTTE
|
|
|
|
1.03.01
|
addetto al servizio di notte
|
|
|
X
|
1.03.02
|
addetto disponibile a chiamata
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
1.04
|
ACCOGLIMENTO E TRASPORTO INTERNO DEI BAGAGLI
|
|
|
|
1.04.01
|
assicurato 12/24 ore
|
|
|
X
|
1.04.02
|
assicurato 8/24 ore
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
1.05
|
SERVIZIO PRIMA COLAZIONE
|
|
|
|
1.05.01
|
in sala apposita e/o ristorante
|
|
|
X
|
1.05.02
|
in sale comuni destinate anche ad altri usi
|
X
|
X
|
|
1.05.03
|
a richiesta del cliente, anche nelle unità abitative
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
1.06
|
SERVIZIO DI BAR IN LOCALE COMUNE O NELLE UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
1.06.01
|
assicurato 14/24 ore
|
|
|
X
|
1.06.02
|
assicurato 12/24 ore
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
1.07
|
DIVISE
|
|
|
|
1.07.01
|
per il personale
|
|
X
|
X
|
1.07.02
|
per gli addetti al ricevimento, bar, ristorante, camere
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
1.08
|
LINGUE STRANIERE CORRENTEMENTE PARLATE
|
|
|
|
1.08.01
|
dal gestore e direttore (residenze a 4 stelle: 2 lingue - a 2 stelle: 1 lingua)
|
|
X
|
X
|
1.08.02
|
dal personale di ricevimento portineria e informazioni (residenze a 4 stelle:
3 lingue - a 3 stelle: 2 lingue - a 1 stella: 1 lingua) |
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
1.09
|
CAMBIO DI BIANCHERIA
|
|
|
|
1.09.01
|
lenzuola e federe: tutti i giorni
|
|
|
X
|
1.09.02
|
lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente ed almeno 3 volte la settimana
|
|
X
|
|
1.09.03
|
lenzuola e federe: ogni cambio di cliente ed almeno 2 volte la settimana
|
X
|
|
|
1.09.04
|
asciugamani nelle camere e nei bagni: tutti i giorni
|
|
|
X
|
1.09.05
|
asciugamani nelle camere e nei bagni: ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
1.10
|
ACCESSORI NELLE UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
1.10.01
|
documentazione sulla residenza e necessario per scrivere
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
1.11
|
SERVIZIO DI LAVATURA E STIRERIA BIANCHERIA DEGLI OSPITI
|
|
|
|
1.11.01
|
assicurato nelle 24 ore
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
1.12
|
PULIZIA NELLE UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
1.12.01
|
una volta al giorno
|
X
|
X
|
X
|
|
|
STELLE
|
|
|
2
|
3
|
4
|
2.00
|
DOTAZIONI IMPIANTI ATTREZZATURE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.01
|
COMPOSIZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
2.01.01
|
100% delle unità con vani distinti cucina/soggiorno/pernottamento
|
|
|
X
|
2.01.02
|
almeno 50% delle unità con vani distinti cucina/soggiorno/pernottamento
|
|
X
|
|
2.01.03
|
100% delle unità monolocali attrezzati cucina/soggiorno/pernottamento
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2.02
|
CHIAMATA DI ALLARME IN TUTTI I BAGNI
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
2.03
|
RISCALDAMENTO (1 = vedi nota in calce)
|
|
|
|
2.03.01
|
in tutto l'esercizio
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
2.04
|
ARIA CONDIZIONATA O IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (2 =vedi nota in calce)
|
|
|
|
2.04.01
|
regolabile dal cliente nelle unità abitative
|
|
|
X
|
2.04.02
|
non regolabile dal cliente nelle unità abitative
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
2.05
|
ASCENSORE O SERVIZIO DI MONTACARICHI
|
|
|
|
2.05.01
|
ascensore o servizio di montacarichi
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
2.06
|
ASCENSORE PER CLIENTI (3 = vedi nota in calce)
|
|
|
|
2.06.01
|
qualunque sia il numero dei piani
|
|
|
X
|
2.06.02
|
per esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano reception)
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
2.07
|
TELEVISIONE
|
|
|
|
2.07.01
|
TV a colori in tutte le unità abitative
|
|
X
|
X
|
2.07.02
|
TV a colori ad uso comune
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2.08
|
RADIO
|
|
|
|
2.08.01
|
in tutte le unità abitative
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
2.09
|
CHIAMATA PER IL PERSONALE
|
|
|
|
2.09.01
|
chiamata telefonica diretta
|
|
X
|
X
|
2.09.02
|
chiamata con citofono
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10
|
LINEE TELEFONICHE ESTERNE
|
|
|
|
2.10.01
|
due linee telefoniche con apparecchio ad uso comune
|
|
|
X
|
2.10.02
|
una linea telefonica ad uso comune
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
2.11
|
TELEX O TELEFAX
|
|
|
|
2.11.01
|
telex o telefax con linea dedicata
|
|
|
X
|
2.11.02
|
telex o telefax
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
2.12
|
AREA USO COMUNE
|
|
|
|
2.12.01
|
una sala per uso comune (che può coincidere con il ristorante o il bar)
|
X
|
|
|
2.12.02
|
una sala di uso comune di superficie complessiva (esclusa l'eventuale sala ristorante o il bar qualora le somministrazioni vengano effettuate anche alla clientela di passaggio) non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime 10 unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità fino alla ventesima e di mq. 0,5 per ogni unità oltre la ventesima
|
|
X
|
|
2.12.03
|
come 2.12.02 maggiorata del 10%
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
2.13
|
BAR
|
|
|
|
2.13.01
|
in locale apposito
|
|
|
X
|
2.13.02
|
in locale comune
|
|
X
|
|
2.13.03
|
mobile bar in locale comune
|
X
|
|
|
|
|
STELLE
|
|
|
2
|
3
|
4
|
2.14
|
POSTO AUTO
|
|
|
|
2.14.01
|
assicurato e custodito per ciascuna unità abitativa
|
|
|
X
|
2.14.02
|
assicurato per ciascuna unità abitativa
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
3.00
|
DOTAZIONI MINIME DELLE UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.01
|
DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO ED IL PERNOTTAMENTO
|
|
|
|
3.01.01
|
letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili
|
X
|
X
|
X
|
3.01.02
|
armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani, illuminazione, lampade o applique
|
X
|
X
|
X
|
3.01.03
|
tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto
|
X
|
X
|
X
|
3.01.04
|
poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili
|
|
|
X
|
3.01.05
|
poltrone o divano nel soggiorno
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
3.02
|
DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI
|
|
|
|
3.02.01
|
cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione
|
X
|
X
|
X
|
3.02.02
|
frigorifero
|
X
|
X
|
X
|
3.02.03
|
lavello con scolapiatti
|
X
|
X
|
X
|
3.02.04
|
per ciascuna persona ospitabile
|
X
|
X
|
X
|
|
. 2 coltelli
|
|
|
|
|
. 2 forchette
|
|
|
|
|
. 2 cucchiai
|
|
|
|
|
. 2 piatti piani
|
|
|
|
|
. 1 piatto fondo
|
|
|
|
|
. 2 bicchieri
|
|
|
|
|
. 1 tazza
|
|
|
|
|
. 1 tazzina
|
|
|
|
3.02.05
|
per ciascuna unità abitativa
|
X
|
X
|
X
|
|
. 1 batteria da cucina
|
|
|
|
|
. 2 coltelli da cucina
|
|
|
|
|
. 1 zuccheriera
|
|
|
|
|
. 1 caffettiera
|
|
|
|
|
. 1 scolapasta
|
|
|
|
|
. 1 mestolo
|
|
|
|
|
. 1 insalatiera
|
|
|
|
|
. 1 grattugia
|
|
|
|
|
. 1 spremiagrumi
|
|
|
|
|
. 1 apribottiglie/cavatappi
|
|
|
|
|
. 1 bricco per il latte
|
|
|
|
|
. 1 pattumiera con sacchetti di plastica
|
|
|
|
3.02.06
|
cucina con forno (anche a microonde)
|
|
|
X
|
3.02.07
|
tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
3.03
|
DOTAZIONI BAGNO
|
|
|
|
3.03.01
|
lavandino, doccia o vasca, tazza, bidet
|
X
|
X
|
X
|
3.03.02
|
saponetta
|
X
|
X
|
X
|
3.03.03
|
telo da bagno per persona
|
X
|
X
|
X
|
3.03.04
|
asciugamano per persona
|
X
|
X
|
X
|
3.03.05
|
salvietta per persona
|
X
|
X
|
X
|
3.03.06
|
carta igienica con riserva
|
X
|
X
|
X
|
3.03.07
|
sacchetti igienici
|
X
|
X
|
X
|
3.03.08
|
cestino rifiuti
|
X
|
X
|
X
|
3.03.09
|
specchio e contigua presa per energia elettrica
|
X
|
X
|
X
|
3.03.10
|
mensola
|
X
|
X
|
X
|
3.03.11
|
scopettino
|
X
|
X
|
X
|
3.03.12
|
asciugacapelli
|
|
X
|
X
|
3.03.13
|
bagnoschiuma
|
|
X
|
X
|
|
|
STELLE
|
|
|
2
|
3
|
4
|
4.00
|
DOTAZIONI GENERALI DELLE UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.01.01
|
impianto di erogazione acqua calda e fredda
|
X
|
X
|
X
|
4.01.02
|
scopa, paletta, secchio, straccio per pavimenti
|
X
|
X
|
X
|
4.01.03
|
antenna satellitare
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
5.00
|
PRESTAZIONE DI SERVIZI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.01
|
ASSISTENZA DI MANUTENZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE E DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI ARREDI E DOTAZIONI.
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
6.00
|
QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.01
|
SILENZIOSITÀ
|
|
|
|
6.01.01
|
insonorizzazione di tutte le camere o unità abitative
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
6.02
|
QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE
|
|
|
|
6.02.01
|
camere (dotazione da letto, arredi, tendaggi, pavimentazione e tappeti, pareti, illuminazione)
|
|
|
|
|
ottimo
|
|
|
X
|
|
buono
|
|
X
|
|
|
soddisfacente/decoroso
|
X
|
|
|
6.02.02
|
bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari, rubinetteria)
|
|
|
|
|
ottimo
|
|
|
X
|
|
buono
|
|
X
|
|
|
soddisfacente/decoroso
|
X
|
|
|
6.02.03
|
sale soggiorno e altri locali comuni (arredi, pavimentazione, tappeti, tendaggi illuminazione)
|
|
|
|
|
ottimo
|
|
|
X
|
|
buono
|
|
X
|
|
|
soddisfacente/decoroso
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
6.03
|
ASPETTO ESTERNO
|
|
|
|
|
ottimo
|
|
|
X
|
|
buono
|
|
X
|
|
|
soddisfacente/decoroso
|
X
|
|
|
NOTE
1) requisito non obbligatorio per strutture ricettive con sola apertura estiva;
2) requisito non obbligatorio per strutture ricettive in località montane;
3) tale requisito è obbligatorio per le nuove costruzioni; per gli immobili esistenti l'obbligo sussiste se tecnicamente realizzabile e ove consentito dalle normative vigenti.
SOMMARIO
- Legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 (BUR n. 53/1997)
- DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
-
- Art. 1- Finalità.
- Art. 2 - Delega alle Province.
- Art. 3 - Definizioni.
- Art. 4 - Tipologia.
- Art. 5 - Classificazione.
- Art. 6 - Procedure per la classificazione.
- Art. 7 - Disciplina per la classificazione a residenza d'epoca.
- Art. 8 - Notifica della classificazione e ricorsi.
- Art. 9 - Denominazione.
- Art. 10 - Autorizzazione all'esercizio.
- Art. 11 - Periodi di apertura.
- Art. 12 - Chiusura, sospensione, cessazione dell'attività e revoca dell’autorizzazione.
- Art. 13 - Disciplina dei prezzi.
- Art. 14 - Pubblicità dei prezzi.
- Art. 15 - Registrazione delle persone alloggiate.
- Art. 16 - Gestione e responsabilità.
- Art. 17 - Marchio di qualità.
- Art. 18 - Reclami e vigilanza.
- Art. 19 - Sanzioni amministrative pecuniarie.
- Art. 20 - Vincolo di destinazione e sua rimozione.
- Art. 21 - Abrogazione.
- Art. 22 - Disposizioni transitorie.
- Art. 23 - Norma finanziaria.
- Art. 24 - Dichiarazione d'urgenza.