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Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 (BUR n. 59/1997)

Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi

Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 (BUR n. 59/1997)

PROCEDURE PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE A PUBBLICI INCARICHI DI COMPETENZA REGIONALE E DISCIPLINA DELLA DURATA DEGLI ORGANI

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.

1. La presente legge disciplina il procedimento di nomina o designazione a pubblici incarichi attribuiti alla competenza della Regione in base a leggi e regolamenti statali o regionali, o in base a convenzioni.
2. La presente legge si applica altresì agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo degli enti pubblici, delle persone giuridiche e di altri organismi, quando alle nomine o designazioni dei componenti di tali organi concorre la Regione.
2 bis. È consentita la nomina o la designazione a pubblici incarichi regionali attribuiti alla competenza della Regione, di soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, anche a fronte di previsione di compenso per le cariche stesse, previa rinuncia espressa, in sede di presentazione della candidatura, al compenso previsto per la carica; la rinuncia produce gli effetti previsti dall’articolo 1236 del codice civile.( 1)
3. La presente legge non si applica nei casi di rappresentanza politica inerente alla carica di consigliere regionale, nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite, nonché nei casi di nomina o designazione dipendenti dallo svolgimento di rapporto di impiego o vincolate per disposizioni di legge.

Art. 2 - Competenza alle nomine e alle designazioni.

1. La competenza ordinaria in materia di nomine e designazioni è del Consiglio regionale.
2. Spettano al Presidente della Regione o alla Giunta regionale le nomine e designazioni espressamente attribuite a tali organi.

Art. 3 - Durata e scadenza degli organi.

1. Gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione durano in carica per l'intera legislatura. Gli organi scadono il centottantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio, ovvero il centoventesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del Presidente della Regione.

Art. 4 - Ricostituzione degli organi.

1. Gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione svolgono le loro funzioni sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine devono essere ricostituiti.
2. Gli organi non ricostituiti entro il termine di cui al comma 1 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dalla scadenza del termine medesimo.
3. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
4. Gli atti non rientranti tra quelli indicati nel comma 3, adottati nel periodo di proroga sono nulli.
5. Entro il periodo di proroga gli organi scaduti devono essere ricostituiti. Decorso il termine massimo di proroga di cui al comma 2, senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione gli organi decadono e gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
6. Nei casi previsti dall'articolo 1 comma 2 la Regione provvede al rinnovo delle nomine o designazioni di sua competenza entro il termine di durata previsto per ciascuna nomina o designazione.

Art. 5 - Pubblicazione delle nomine e delle designazioni.

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, a cura del Presidente della Regione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto:
a) l'elenco delle nomine e delle designazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, da effettuare nell'anno successivo;
b) il termine entro cui le nomine e le designazioni devono essere effettuate;
c) le fonti normative che prevedono la nomina e la designazione;
d) l'organo regionale a cui competono.
2. Il Presidente della Regione con le stesse modalità di cui al comma 1 provvede a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto elenchi integrativi per ulteriori nomine o designazioni, nonché per sostituzioni che si rendessero necessarie nel corso dell'anno, stabilendo, ove non previsto, il termine entro cui devono essere effettuate, nonché il termine entro cui devono essere presentate le proposte di candidatura.
3. Al fine di favorire la presentazione delle proposte di candidatura da parte dei soggetti interessati, il Presidente della Regione provvede attraverso forme dirette di pubblicità a dare adeguata informazione delle nomine e delle designazioni, di cui all'elenco pubblicato sul BUR ai sensi del comma 1, novanta giorni prima del termine entro cui devono essere fatte le nomine e designazioni e, nei casi di cui al comma 2, contestualmente alla pubblicazione dell'elenco nel BUR.

Art. 6 - Presentazione delle proposte di candidatura. (2)

1. Entro il sessantesimo giorno antecedente il termine entro cui devono essere effettuate le nomine o le designazioni, le proposte di candidatura sono presentate:
a) al Presidente del Consiglio, per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale;
b) al Presidente della Regione, per le nomine o designazioni di competenza della Giunta regionale o del Presidente della Regione.
2. Nei casi di cui al comma 2 dell’articolo 5 le proposte di candidatura devono essere presentate entro il termine di presentazione stabilito dal medesimo comma 2.
3. Le proposte di candidatura devono indicare:
a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;
b) il titolo di studio;
c) un curriculum attestante la professione o l’occupazione abituale, il possesso di eventuali requisiti richiesti da leggi, regolamenti o convenzioni agli effetti della nomina o della designazione, nonché contenente l’elenco delle cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica ricoperte attualmente o precedentemente.
4. Alla proposta di candidatura è allegata, oltre alla dichiarazione di rinuncia al compenso, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 2bis dell’articolo 1, ( 3) la dichiarazione, sottoscritta dal candidato, di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modifiche e integrazioni o di ineleggibilità specifica all'incarico, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico; quest’ultima dichiarazione non è necessaria nel caso di candidature proposte direttamente da cittadini ai sensi del comma 7.
5. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono perentori; le proposte di candidatura pervenute dopo tali termini o prive dei dati e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 non sono prese in considerazione.
5 bis. In deroga a quanto previsto al comma 5 e limitatamente alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, i consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura corredate dai dati e dalla documentazione previsti ai commi 3 e 4 entro dieci giorni dalla data di trasmissione alla competente Commissione consiliare delle proposte di candidatura istruite ai sensi dell’articolo 7.
5 ter. La Commissione consiliare competente provvede ad istruire le proposte di candidatura presentate ai sensi del comma 5 bis. ( 4)
6. L'iniziativa per la presentazione delle proposte di candidatura spetta ad ogni consigliere regionale, alle associazioni di categoria, agli ordini professionali, alle organizzazioni per la tutela degli interessi diffusi, sempreché con sedi e operatività nel territorio regionale, alle associazioni riconosciute ai sensi delle vigenti leggi regionali, alle associazioni senza fine di lucro comunque costituite.
7. I cittadini in possesso dei necessari requisiti, possono proporre la propria candidatura.
8. Qualora non siano presentate proposte di candidatura nei termini di cui ai commi 1 e 2 o qualora siano presentate in numero inferiore al numero dei soggetti da nominare o designare, fatte salve comunque le candidature presentate, il Presidente del Consiglio regionale, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari, per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, e il Presidente della Regione, sentito l'assessore competente per materia, per le nomine e designazioni di competenza della Giunta regionale o del Presidente della Regione, provvedono a formularle corredate dalle indicazioni di cui ai commi 3 e 4.
8 bis. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato, nei limiti e con le prescrizioni previste dalla medesima legge, il trattamento dei dati personali indicati nel comma 1 del richiamato articolo 22 afferenti alle cariche di cui all’articolo 10, comma 1, della presente legge e comunque di ogni altro dato personale inerente al curriculum presentato ai sensi della lettera c) del comma 3 del presente articolo. ( 5)

Art. 6 bis - Riapertura dei termini. (6)

1. All’inizio della legislatura, limitatamente alle nomine e designazioni non effettuate entro la fine della legislatura precedente dal Consiglio regionale, i Consiglieri regionali possono presentare ulteriori proposte di candidatura, corredate dai dati e dalla documentazione previsti ai commi 3 e 4 dell’articolo 6, entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio della nuova legislatura.
2. Si applicano i commi 3 e seguenti dell’articolo 6.

Art. 7 - Procedura per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale.

1. La competente struttura della Segreteria Generale provvede a istruire le proposte, a verificare la regolarità della documentazione prodotta e, sulla base della documentazione stessa, l'esistenza dei requisiti richiesti per la nomina o la designazione; trasmette la documentazione con gli esiti dell'istruttoria alla Commissione consiliare competente, che formula la relativa proposta per il Consiglio regionale.
2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche per le proposte di candidatura formulate dal Presidente del Consiglio regionale ai sensi del comma 8 dell'articolo 6.
3. Nei casi previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo 4, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1, sulla base di eventuali proposte presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari.

Art. 8 - Maggioranza prescritta per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale procede alle nomine e alle designazioni a maggioranza semplice, con voto limitato ai due terzi dei soggetti da nominare o designare, quando siano in numero superiore a due.
2. In caso di parità di voto tra due o più candidati si procede al ballottaggio tra gli stessi ed è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
3. Il Difensore civico, di cui alla legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 e il titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori, di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 sono nominati con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. ( 7)

Art. 9 - Procedura per le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale e del Presidente della Regione.

1. Le competenti strutture della Giunta regionale provvedono a istruire le proposte, a verificare la regolarità della documentazione prodotta e, sulla base della documentazione stessa, l'esistenza dei requisiti richiesti per la nomina o designazione.
2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche per le proposte di candidatura formulate dal Presidente della Regione ai sensi del comma 8 dell'articolo 6.
3. Il Presidente della Regione e la Giunta regionale provvedono alle nomine e alle designazioni di propria competenza entro i termini previsti.
4. Nei casi previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo 4, qualora la Giunta regionale non proceda alle nomine o alle designazioni ad essa spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente della Giunta regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo.

Art. 9 bis - Cessazioni dalla carica e sostituzioni in corso di mandato. (8)

1. Le candidature ritenute idonee per le nomine e designazioni di cui alla presente legge restano valide fino alla scadenza del mandato per il quale sono state istruite, ma comunque non oltre la fine della legislatura, solo per sostituzioni che dovessero rendersi necessarie.
2. In mancanza di un numero sufficiente di candidature idonee, si provvede con avviso ai sensi del comma 2 dell’articolo 5.”.

Art. 10 - Incompatibilità.

1. Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi statali, non possono ricoprire gli incarichi di cui all'articolo 1 coloro che ricoprono la carica di tesoriere e/o segretario amministrativo a livello locale, provinciale, regionale, nazionale in partiti politici, movimenti politici, associazioni e sindacati.
2. Nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1, la nomina o la designazione è inefficace se il nominato o il designato, al momento dell'accettazione non ha fatto cessare la situazione medesima.
3. Il sopravvenire delle situazioni di incompatibilità nel corso degli incarichi comporta la decadenza dagli incarichi stessi qualora entro il termine di venti giorni non sia rimossa la causa delle incompatibilità. La decadenza è pronunciata dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale secondo le rispettive competenze nella nomina o designazione.
4. Fatta salva la possibilità di nomina o designazione, per un terzo mandato, dei componenti dell’organo di amministrazione di una società di capitali, nessuno può essere nominato o designato nel medesimo incarico per più di due mandati. E’ consentito un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per cause diverse dalle dimissioni. ( 9)
5. Al Difensore civico, di cui alla legge regionale n. 28/1988 e al titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori di cui alla legge regionale n. 42/1988 si applica la disciplina stabilita rispettivamente dall' articolo 5 della legge regionale n. 28/1988 come sostituito dall'articolo 51 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 e dall' articolo 5 della legge regionale n. 42/1988 come sostituito dall'articolo 52 della legge regionale n. 6/1996 . Sono abrogati il comma 5 dell’ articolo 4 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 e il comma 4 dell’ articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 . ( 10) ( 11)

Art. 11 - Comunicazione della nomina o designazione.

1. Il Presidente del Consiglio regionale ovvero il Presidente della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, danno comunicazione immediata dell'avvenuta nomina o designazione all'interessato.

Art. 12 - Comunicazione dell'accettazione. (12)

1. Coloro che sono nominati o designati con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono tenuti, a pena di decadenza, a comunicare per iscritto entro quindici giorni dalla ricezione dell’avviso dell’avvenuta nomina o designazione, al Presidente del Consiglio regionale o al Presidente della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, la propria accettazione, dichiarando nel contempo:
a) l’inesistenza o la cessazione delle condizioni ostative di cui all’articolo 10;
b) l’inesistenza di conflitti d’interesse in relazione all’incarico da assumere;
c) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina o designazione e le entrate proprie e del nucleo familiare, quali risultanti dall’ultima denuncia dei redditi soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Qualora, successivamente, le persone nominate o designate vengano a trovarsi in una delle situazioni ostative o di conflitto d’interesse di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenute, a pena di decadenza, a dare immediata comunicazione al Presidente del Consiglio o della Giunta regionale.
3. Comunicazione analoga a quella prevista dalla lettera c) del comma 1, dev’essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.
4. L’infedeltà delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, in qualsiasi momento accertata in contraddittorio con l’interessato, comporta la decadenza dalla nomina o designazione, salva la validità degli atti compiuti. La decadenza è pronunciata dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale secondo le rispettive competenze sulla nomina o designazione.

Art. 13 - Pubblicazione dell'elenco delle nomine effettuate.

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a cura del Presidente della Regione, è pubblicato in un apposito supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle nomine e delle designazioni effettuate nell'anno precedente con le seguenti indicazioni per ciascun nominato o designato:
a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;
b) il titolo di studio;
c) la professione o l'occupazione abituale.

Art. 14 - Abrogazione. (13)

1. Sono abrogati:
c) l’articolo 50 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 26 .

Art. 15 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’ articolo 5, comma 3 si fa fronte con i fondi annualmente stanziati dalla legge di bilancio nel capitolo n. 5192 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997 e successivi.

Art. 16 - Norma finale e transitoria.

1. A modifica di quanto previsto dalle singole leggi regionali le disposizioni di cui al comma 1 dell’ articolo 3 si applicano anche agli organi, la cui durata è diversa da quella della legislatura, in carica o in corso di nomina alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In fase di prima applicazione della presente legge, a modifica di quanto previsto dalle singole leggi regionali, agli organi di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:
a) gli organi che vengono a scadenza nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della presente legge e la fine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno rinnovati fino alla fine della stessa legislatura, con applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell’ articolo 3;
b) gli organi la cui scadenza è prevista in epoca successiva alla fine della legislatura in corso all’entrata in vigore della presente legge durano in carica fino alla fine della medesima legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell’ articolo 3. ( 14)
3. L'incompatibilità derivante dalla carica di tesoriere e/o segretario amministrativo in associazioni e sindacati non si applica alle nomine e alle designazioni già effettuate alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 .
4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge cessano le funzioni del Collegio dei garanti istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 46 .
5. L’attestazione da parte del Collegio dei garanti, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 46 effettuata alla data di entrata in vigore della presente legge, sulle proposte di candidatura e di autocandidatura, sostituisce l’istruttoria prevista dagli articoli 7 e 9.

Art. 17 - Nomine presso le Aziende di Promozione turistica e l’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto.

1. Per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del Presidente delle Aziende di promozione turistica (APT), di cui alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 , è confermata la procedura prevista dagli articoli 13, 14 e 15 della medesima legge regionale, intendendosi il riferimento al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale n. 46/1993 , contenuto nell'articolo 15 comma 3 della legge regionale n. 13/1994 , sostituito con il riferimento all'articolo 6 comma 8 della presente legge. ( 15)
2. Per la nomina del direttore generale e del collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) è confermata la procedura prevista rispettivamente dall’ articolo 10 comma 3 e dall’ articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 .

Art. 18 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Comma inserito da comma 1 art. 7 legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 .
( 2) L’art. 2 della legge regionale 9 dicembre 2005, n. 25 detta disposizioni transitorie nel senso che: “In fase di prima applicazione i consiglieri regionali possono presentare, entro il termine perentorio di tre giorni dall’entrata in vigore della presente legge, proposte di candidatura, corredate dai dati e dalla documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 , come modificato dall’art. 1 della presente legge, al Presidente del Consiglio regionale per l’integrazione delle proposte di candidatura per le nomine che non sono ancora state effettuate dal Consiglio regionale alla data del 31 ottobre 2005.
La Commissione consiliare competente provvede ad istruire le proposte di candidatura presentate ai sensi del comma 1.”
( 3) Comma così modificato da comma 1 art. 8 legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 che ha inserito dopo le parole “Alla proposta di candidatura è allegata” le parole “, oltre alla dichiarazione di rinuncia al compenso, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 2bis dell’articolo 1,”.
( 4) Commi 5 bis e 5 ter inseriti da comma 1 art. 1 legge regionale 9 dicembre 2005, n. 25 .
( 5) Comma aggiunto da art. 1 della legge regionale 1 giugno 1999, n. 26 .
( 6) Articolo sostituito da comma 1 art. 9 legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 ; in precedenza articolo inserito da comma 1 art. 1 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 20 che così disponeva “Art. 6 bis - Riapertura dei termini.
1. All’inizio della legislatura, limitatamente alle nomine e designazioni non effettuate entro la fine della legislatura precedente dal Consiglio regionale, possono essere presentate ulteriori proposte di candidatura, corredate dai dati e dalla documentazione previsti ai commi 3 e 4 dell’articolo 6, entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio della nuova legislatura.
2. Al fine di favorire la presentazione delle proposte di candidatura da parte dei soggetti interessati, il Presidente della Regione provvede attraverso forme dirette di pubblicità a dare adeguata informazione delle nomine e delle designazioni, di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio della nuova legislatura.
3. Si applicano i commi 3 e seguenti dell’articolo 6.”.
L’art. 2 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 20 dettava disposizioni transitorie prevedendo che “In fase di prima applicazione le ulteriori proposte di candidatura di cui all’articolo 6 bis, così come introdotto dall’articolo 1, della presente legge possono essere presentate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.”.
( 7) Comma abrogato da lett. e) comma 1 art. 17 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 , con decorrenza di effetti dalla X° legislatura regionale.
( 8) Articolo inserito da comma 1 art. 10 legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 .
( 9) Comma modificato da comma 1 art. 3 legge regionale 15 marzo 2022, n. 6 che all’inizio ha inserito le parole: “Fatta salva la possibilità di nomina o designazione, per un terzo mandato, dei componenti dell’organo di amministrazione di una società di capitali,”. In precedenza comma sostituito da lett. a) comma 1 art. 25 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .
( 10) Periodo aggiunto da lett. b) comma 1 art. 25 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .
( 11) Comma abrogato da lett. e) comma 1 art. 17 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 , con decorrenza di effetti dalla X° legislatura regionale.
( 12) Articolo sostituito da comma 1 art. 11 legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 ; in precedenza articolo sostituito da comma 2 art. 25 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .
( 13) Articolo così sostituito da comma 3 art. 25 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 , che ha aggiunto l’abrogazione della legge regionale 31 agosto 1993, n. 46 .
( 14) Il comma 4 dell’art. 25 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 ha stabilito che: “In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 , gli organi, la cui scadenza è prevista tra il 1° dicembre 1999 e la fine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo, scadono alla fine della stessa legislatura, con applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 3 della medesima legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 .".
( 15) La legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 è stata abrogata dall'art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia.


SOMMARIO
Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 (BUR n. 59/1997)

PROCEDURE PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE A PUBBLICI INCARICHI DI COMPETENZA REGIONALE E DISCIPLINA DELLA DURATA DEGLI ORGANI

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.

1. La presente legge disciplina il procedimento di nomina o designazione a pubblici incarichi attribuiti alla competenza della Regione in base a leggi e regolamenti statali o regionali, o in base a convenzioni.
2. La presente legge si applica altresì agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo degli enti pubblici, delle persone giuridiche e di altri organismi, quando alle nomine o designazioni dei componenti di tali organi concorre la Regione.
3. La presente legge non si applica nei casi di rappresentanza politica inerente alla carica di consigliere regionale, nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite, nonché nei casi di nomina o designazione dipendenti dallo svolgimento di rapporto di impiego o vincolate per disposizioni di legge.
Art. 2 - Competenza alle nomine e alle designazioni.

1. La competenza ordinaria in materia di nomine e designazioni è del Consiglio regionale.
2. Spettano al Presidente della Regione o alla Giunta regionale le nomine e designazioni espressamente attribuite a tali organi.
Art. 3 - Durata e scadenza degli organi.

1. Gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione durano in carica per l'intera legislatura. Gli organi scadono il centottantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio, ovvero il centoventesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del Presidente della Regione.
Art. 4 - Ricostituzione degli organi.

1. Gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione svolgono le loro funzioni sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine devono essere ricostituiti.
2. Gli organi non ricostituiti entro il termine di cui al comma 1 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dalla scadenza del termine medesimo.
3. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
4. Gli atti non rientranti tra quelli indicati nel comma 3, adottati nel periodo di proroga sono nulli.
5. Entro il periodo di proroga gli organi scaduti devono essere ricostituiti. Decorso il termine massimo di proroga di cui al comma 2, senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione gli organi decadono e gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
6. Nei casi previsti dall'articolo 1 comma 2 la Regione provvede al rinnovo delle nomine o designazioni di sua competenza entro il termine di durata previsto per ciascuna nomina o designazione.
Art. 5 - Pubblicazione delle nomine e delle designazioni.

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, a cura del Presidente della Regione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto:
a) l'elenco delle nomine e delle designazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, da effettuare nell'anno successivo;
b) il termine entro cui le nomine e le designazioni devono essere effettuate;
c) le fonti normative che prevedono la nomina e la designazione;
d) l'organo regionale a cui competono.
2. Il Presidente della Regione con le stesse modalità di cui al comma 1 provvede a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto elenchi integrativi per ulteriori nomine o designazioni, nonché per sostituzioni che si rendessero necessarie nel corso dell'anno, stabilendo, ove non previsto, il termine entro cui devono essere effettuate, nonché il termine entro cui devono essere presentate le proposte di candidatura.
3. Al fine di favorire la presentazione delle proposte di candidatura da parte dei soggetti interessati, il Presidente della Regione provvede attraverso forme dirette di pubblicità a dare adeguata informazione delle nomine e delle designazioni, di cui all'elenco pubblicato sul BUR ai sensi del comma 1, novanta giorni prima del termine entro cui devono essere fatte le nomine e designazioni e, nei casi di cui al comma 2, contestualmente alla pubblicazione dell'elenco nel BUR.
Art. 6 - Presentazione delle proposte di candidatura.

1. Entro il sessantesimo giorno antecedente il termine entro cui devono essere effettuate le nomine o le designazioni, le proposte di candidatura sono presentate:
a) al Presidente del Consiglio, per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale;
b) al Presidente della Regione, per le nomine o designazioni di competenza della Giunta regionale o del Presidente della Regione.
2. Nei casi di cui al comma 2 dell’articolo 5 le proposte di candidatura devono essere presentate entro il termine di presentazione stabilito dal medesimo comma 2.
3. Le proposte di candidatura devono indicare:
a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;
b) il titolo di studio;
c) un curriculum attestante la professione o l’occupazione abituale, il possesso di eventuali requisiti richiesti da leggi, regolamenti o convenzioni agli effetti della nomina o della designazione, nonché contenente l’elenco delle cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica ricoperte attualmente o precedentemente.
4. Alla proposta di candidatura è allegata la dichiarazione, sottoscritta dal candidato, di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modifiche e integrazioni o di ineleggibilità specifica all'incarico, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico; quest’ultima dichiarazione non è necessaria nel caso di candidature proposte direttamente da cittadini ai sensi del comma 7.
5. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono perentori; le proposte di candidatura pervenute dopo tali termini o prive dei dati e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 non sono prese in considerazione.
6. L'iniziativa per la presentazione delle proposte di candidatura spetta ad ogni consigliere regionale, alle associazioni di categoria, agli ordini professionali, alle organizzazioni per la tutela degli interessi diffusi, sempreché con sedi e operatività nel territorio regionale, alle associazioni riconosciute ai sensi delle vigenti leggi regionali, alle associazioni senza fine di lucro comunque costituite.
7. I cittadini in possesso dei necessari requisiti, possono proporre la propria candidatura.
8. Qualora non siano presentate proposte di candidatura nei termini di cui ai commi 1 e 2 o qualora siano presentate in numero inferiore al numero dei soggetti da nominare o designare, fatte salve comunque le candidature presentate, il Presidente del Consiglio regionale, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari, per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, e il Presidente della Regione, sentito l'assessore competente per materia, per le nomine e designazioni di competenza della Giunta regionale o del Presidente della Regione, provvedono a formularle corredate dalle indicazioni di cui ai commi 3 e 4.
Art. 7 - Procedura per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale.

1. La competente struttura della Segreteria Generale provvede a istruire le proposte, a verificare la regolarità della documentazione prodotta e, sulla base della documentazione stessa, l'esistenza dei requisiti richiesti per la nomina o la designazione; trasmette la documentazione con gli esiti dell'istruttoria alla Commissione consiliare competente, che formula la relativa proposta per il Consiglio regionale.
2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche per le proposte di candidatura formulate dal Presidente del Consiglio regionale ai sensi del comma 8 dell'articolo 6.
3. Nei casi previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo 4, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1, sulla base di eventuali proposte presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari.
Art. 8 - Maggioranza prescritta per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale.
1. Il Consiglio regionale procede alle nomine e alle designazioni a maggioranza semplice, con voto limitato ai due terzi dei soggetti da nominare o designare, quando siano in numero superiore a due.
2. In caso di parità di voto tra due o più candidati si procede al ballottaggio tra gli stessi ed è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
3. Il Difensore civico, di cui alla legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 e il titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori, di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 sono nominati con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
Art. 9 - Procedura per le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale e del Presidente della Regione.
1. Le competenti strutture della Giunta regionale provvedono a istruire le proposte, a verificare la regolarità della documentazione prodotta e, sulla base della documentazione stessa, l'esistenza dei requisiti richiesti per la nomina o designazione.
2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche per le proposte di candidatura formulate dal Presidente della Regione ai sensi del comma 8 dell'articolo 6.
3. Il Presidente della Regione e la Giunta regionale provvedono alle nomine e alle designazioni di propria competenza entro i termini previsti.
4. Nei casi previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo 4, qualora la Giunta regionale non proceda alle nomine o alle designazioni ad essa spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente della Giunta regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo.
Art. 10 - Incompatibilità.

1. Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi statali, non possono ricoprire gli incarichi di cui all'articolo 1 coloro che ricoprono la carica di tesoriere e/o segretario amministrativo a livello locale, provinciale, regionale, nazionale in partiti politici, movimenti politici, associazioni e sindacati.
2. Nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1, la nomina o la designazione è inefficace se il nominato o il designato, al momento dell'accettazione non ha fatto cessare la situazione medesima.
3. Il sopravvenire delle situazioni di incompatibilità nel corso degli incarichi comporta la decadenza dagli incarichi stessi qualora entro il termine di venti giorni non sia rimossa la causa delle incompatibilità. La decadenza è pronunciata dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale secondo le rispettive competenze nella nomina o designazione.
4. Nessuno può essere nominato o designato nel medesimo incarico per più di due mandati.
5. Al Difensore civico, di cui alla legge regionale n. 28/1988 e al titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori di cui alla legge regionale n. 42/1988 si applica la disciplina stabilita rispettivamente dall'articolo 5 della legge regionale n. 28/1988 come sostituito dall'articolo 51 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 e dall'articolo 5 della legge regionale n. 42/1988 come sostituito dall'articolo 52 della legge regionale n. 6/1996 .
Art. 11 - Comunicazione della nomina o designazione.

1. Il Presidente del Consiglio regionale ovvero il Presidente della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, danno comunicazione immediata dell'avvenuta nomina o designazione all'interessato.
Art. 12 - Comunicazione dell'accettazione.

1. Coloro che sono stati nominati o designati con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono tenuti, a pena di decadenza, a comunicare per iscritto entro dieci giorni dalla ricezione dell'avviso dell'avvenuta nomina o designazione, al Presidente del Consiglio regionale o al Presidente della Giunta, secondo le rispettive competenze, la propria accettazione, dichiarando nel contempo:
a) l'inesistenza o la cessazione delle condizioni ostative di cui all'articolo 10;
b) l'inesistenza di conflitti di interesse in relazione all'incarico da assumere.
2. Entro trenta giorni dalla accettazione dell’incarico i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina o designazione e le entrate proprie e del nucleo familiare, quale risultante dall'ultima denuncia dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
3. Qualora, successivamente, le persone nominate o designate vengano a trovarsi in una delle situazioni ostative o di conflitto di interesse di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenute a pena di decadenza a dare immediata comunicazione al Presidente del Consiglio o della Giunta regionale.
4. Analoga comunicazione, per quanto concerne il comma 2, deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.
5. L'infedeltà delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 3, in qualsiasi momento accertata in contraddittorio con l'interessato, comporta la decadenza dalla nomina o designazione, salva la validità degli atti compiuti. La decadenza è pronunciata dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale secondo le rispettive competenze nella nomina o designazione.
Art. 13 - Pubblicazione dell'elenco delle nomine effettuate.

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a cura del Presidente della Regione, è pubblicato in un apposito supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle nomine e delle designazioni effettuate nell'anno precedente con le seguenti indicazioni per ciascun nominato o designato:
a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;
b) il titolo di studio;
c) la professione o l'occupazione abituale.
Art. 14 - Abrogazione.
Art. 15 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, comma 3 si fa fronte con i fondi annualmente stanziati dalla legge di bilancio nel capitolo n. 5192 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997 e successivi.
Art. 16 - Norma finale e transitoria.

1. A modifica di quanto previsto dalle singole leggi regionali le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 3 si applicano anche agli organi, la cui durata è diversa da quella della legislatura, in carica o in corso di nomina alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In fase di prima applicazione della presente legge, a modifica di quanto previsto dalle singole leggi regionali, agli organi di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:
a) gli organi che vengono a scadenza nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della presente legge e la fine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno rinnovati fino alla fine della stessa legislatura, con applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 3;
b) gli organi la cui scadenza è prevista in epoca successiva alla fine della legislatura in corso all’entrata in vigore della presente legge durano in carica fino alla fine della medesima legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 3.
3. L'incompatibilità derivante dalla carica di tesoriere e/o segretario amministrativo in associazioni e sindacati non si applica alle nomine e alle designazioni già effettuate alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 .
4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge cessano le funzioni del Collegio dei garanti istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 46 .
5. L’attestazione da parte del Collegio dei garanti, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 46 effettuata alla data di entrata in vigore della presente legge, sulle proposte di candidatura e di autocandidatura, sostituisce l’istruttoria prevista dagli articoli 7 e 9.
Art. 17 - Nomine presso le Aziende di Promozione turistica e l’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto.

1. Per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del Presidente delle Aziende di promozione turistica (APT), di cui alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 , è confermata la procedura prevista dagli articoli 13, 14 e 15 della medesima legge regionale, intendendosi il riferimento al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale n. 46/1993 , contenuto nell'articolo 15 comma 3 della legge regionale n. 13/1994 , sostituito con il riferimento all'articolo 6 comma 8 della presente legge.
2. Per la nomina del direttore generale e del collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) è confermata la procedura prevista rispettivamente dall’articolo 10 comma 3 e dall’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 .
Art. 18 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Strutture amministrative regionali competenti:
Segreteria Generale del Consiglio regionale per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale
Direzioni regionali preposte a settore analogo a quello dell’ente od organismo presso cui dovranno essere effettuate le nomine o designazioni di competenza della Giunta regionale


SOMMARIO