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Legge regionale 5 agosto 1997, n. 28 (BUR n. 64/1997)

Modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 'Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari'

Legge regionale 5 agosto 1997, n. 28 (BUR n. 64/1997) (Novellazione)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, n. 56 “NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI”

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 .


SOMMARIO
Legge regionale 5 agosto 1997, n. 28 (BUR n. 64/1997) (Novellazione)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, n. 56 “NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI”

Art. 1 - Sostituzione del primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 .
1. Il primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1989, n. 12 , è così sostituito:
“Per le spese organizzative, di funzionamento, di aggiornamento, studio e documentazione, comprese l’acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, e per far conoscere l’attività dei Gruppi consiliari è assegnato a ciascun Gruppo un contributo mensile a carico dei fondi a disposizione dl Consiglio regionale costituito:
a) da una quota di lire 2.000.000 per ognuno dei primi sette consiglieri iscritti al Gruppo;
b) da una quota di lire 1.500.000 per ognuno dei consiglieri dall’ottavo al quindicesimo;
c) da una quota di lire 1.000.000 per ognuno dei consiglieri oltre il quindicesimo.”.
Art. 2 - Aggiunta di comma nell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 .
1. Dopo il primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 è aggiunto il seguente comma:
Durante il semestre conclusivo di ogni legislatura della Regione Veneto l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale aggiorna l’ammontare del contributo mensile di cui al primo comma sulla base della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel corso della legislatura medesima.”.
Art. 3 - Norma transitoria.

1. Le disposizioni del primo comma dell’articolo 3 della legge regionale n. 56/1984 , come modificato dall’articolo 1 della presente legge, hanno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell’entrata in vigore della medesima legge.
2. Il primo aggiornamento, ai sensi del secondo comma dell’articolo 3 della legge regionale n. 56/1984 come introdotto dall’articolo 2 della presente legge, è determinato con riferimento al periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4 - Norma finanziaria.

1. Al maggior onere di lire 280 milioni derivante dall’applicazione della presente legge per l’anno 1997, da iscriversi al capitolo n. 30 del bilancio regionale per competenza e per cassa, si fa fronte mediante corrispondente aumento, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 8220 “Restituzione dell’avanzo di amministrazione della gestione autonoma del Consiglio” dell’entrata dello stesso bilancio in conseguenza degli effettivi importi già accertati a chiusura della medesima.
2. Per gli oneri successivi al 1997 si provvederà con legge di bilancio.





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