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Legge regionale 5 agosto 1997, n. 29 (BUR n. 64/1997)

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 'Partecipazione azionaria della Regione alle Spa 'Edilvenezia' ed 'Edilchioggia', aziende a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia e Chioggia'

Legge regionale 5 agosto 1997, n. 29 (BUR n. 64/1997) (Novellazione)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 5 SETTEMBRE 1974, n. 47 “PARTECIPAZIONE AZIONARIA DELLA REGIONE ALLE SPA “EDILVENEZIA” ED “EDILCHIOGGIA”, AZIENDE A PREVALENTE PARTECIPAZIONE PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IN VENEZIA E CHIOGGIA”. (1)

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 .


Note

( 1) Abrogata da comma 3 art. 9 legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 a decorrere dall’alienazione delle partecipazioni azionarie di cui al comma 1 del medesimo articolo 9.


SOMMARIO
Legge regionale 5 agosto 1997, n. 29 (BUR n. 64/1997) (Novellazione)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 5 SETTEMBRE 1974, n. 47 “PARTECIPAZIONE AZIONARIA DELLA REGIONE ALLE SPA “EDILVENEZIA” ED “EDILCHIOGGIA”, AZIENDE A PREVALENTE PARTECIPAZIONE PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IN VENEZIA E CHIOGGIA”

Art. 1 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 .

1. L’articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 è sostituito dal seguente:
“Articolo 2
1. L’intesa con i Comuni, interessati alla costituzione delle Società di cui all’articolo precedente, dovrà essere ricercata, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’articolo 12 del DPR 20 settembre 1973, n. 791, sulla base dei seguenti indirizzi in modo che:
a) la partecipazione azionaria pubblica sia tendenzialmente determinata in misura non inferiore nel suo complesso al settanta per cento del capitale sociale di ciascuna società;
b) la partecipazione azionaria della Regione Veneto sia determinata in ciascuna società in modo tale da garantire le quote di partecipazione degli Enti locali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni statali;
c) la partecipazione della Regione possa essere effettuata anche a mezzo di società controllate dalla Regione;
d) la partecipazione dei comuni di Venezia e Chioggia alle rispettive società sia determinata in modo tale da renderla prevalente rispetto a quella degli altri enti locali;
e) la circolazione delle azioni di partecipazione pubblica sia consentita a condizione che sia rispettata la prevalenza indicata dalle lettere a) e d) del presente articolo;
f) il Consiglio di amministrazione delle società che gestiscono le aziende sia composto da non più di sette membri;
g) la nomina di almeno un membro del Consiglio di amministrazione di ciascuna società sia demandata alla Regione;
h) il Presidente di ciascuna società sia eletto dal Consiglio di amministrazione;
i) la designazione dei rappresentanti degli enti locali, in seno al Consiglio di amministrazione di ciascuna società, sia effettuata dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti.”.

Art. 2 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 .

1. L’articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 è sostituito dal seguente:
“Articolo 3
1. I rappresentanti della Regione nel Consiglio di Amministrazione sono eletti dal Consiglio regionale.”.

Art. 3 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 .

1. L’articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1978, n. 19 è sostituito dal seguente:
“Articolo 4
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere azioni delle due società di cui all’articolo 1 fino alla concorrenza della quota di cui alla lettera b) dell’articolo 2.”.

Art. 4 - Inserimento dell’articolo 5 bis.

1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 , è inserito il seguente articolo:
“Articolo 5 bis
1. La Giunta regionale può cedere la propria partecipazione azionaria a proprie società controllate, ai sensi della lettera c) dell’articolo 2.
2. Qualora la partecipazione regionale avvenga a mezzo di società controllate dalla Regione, la Giunta regionale autorizza la sottoscrizione delle azioni, nei limiti stabiliti dall’articolo 4, e definisce le modalità della propria partecipazione con specifiche direttive.”.




Struttura amministrativa regionale competente:
Segreteria generale della programmazione


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