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Legge regionale 5 agosto 1997, n. 30 (BUR n. 64/1997)
Modifica della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 'Organizzazione turistica della Regione' e successive modifiche ed integrazioni'
Sommario
“Legge regionale 5 agosto 1997, n. 30 (BUR n. 64/1997) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 16 MARZO 1994, n. 13 “ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE” E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
Legge abrogata dall’articolo 130, comma 1, lettera d), numero 8, della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
SOMMARIO
- Legge regionale 5 agosto 1997, n. 30 (BUR n. 64/1997) (Abrogata)
- MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 16 MARZO 1994, n. 13 “ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE” E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
Sommario
“Legge regionale 5 agosto 1997, n. 30 (BUR n. 64/1997) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 5 agosto 1997, n. 30 (BUR n. 64/1997) (Novellazione)
- MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 16 MARZO 1994, N. 13 “ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE” E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”
- Art. 1 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 2 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 3 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 4 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 5 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 6 - Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e
- successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 7 - Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 8 - Modifica dell’articolo 19 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 9 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 10 - Modifica dell’articolo 24 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 11 - Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 12 - Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 13 - Norma transitoria.
- Art. 14 - Abrogazioni.
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 16 MARZO 1994, n. 13 “ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE” E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”
Art. 1 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della
legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 è così sostituita:
“c) promozione, sostegno e incentivazione dell’offerta turistica presente nel territorio, di norma attraverso le aziende di promozione turistica, le strutture associate di cui all’articolo 24 nonché mediante i progetti di promozione settoriale e intersettoriale”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 è aggiunto il seguente comma 3:
“3. La Regione può affidare il coordinamento dei progetti di promozione settoriale e intersettoriale di cui al comma 1, lettera c) all’azienda di promozione turistica maggiormente interessata.”.
“c) promozione, sostegno e incentivazione dell’offerta turistica presente nel territorio, di norma attraverso le aziende di promozione turistica, le strutture associate di cui all’articolo 24 nonché mediante i progetti di promozione settoriale e intersettoriale”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 è aggiunto il seguente comma 3:
“3. La Regione può affidare il coordinamento dei progetti di promozione settoriale e intersettoriale di cui al comma 1, lettera c) all’azienda di promozione turistica maggiormente interessata.”.
Art. 2 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.
1. Il comma 2 dell’articolo 5 della
legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 è così sostituito:
“2. Una quota dei fondi disponibili nel bilancio pluriennale destinata all’attività di promozione turistica è riservata:
a) in misura non inferiore al cinquanta per cento al finanziamento dei progetti presentati dalle strutture associate di cui all’articolo 24;
b) in misura non superiore al trenta per cento al finanziamento della promozione dell’immagine unitaria e complessiva del turismo regionale;
c) la quota rimanente è destinata a finanziare progetti di promozione settoriale, intersettoriale e locale, anche in compartecipazione con enti territoriali e funzionali.”.
“2. Una quota dei fondi disponibili nel bilancio pluriennale destinata all’attività di promozione turistica è riservata:
a) in misura non inferiore al cinquanta per cento al finanziamento dei progetti presentati dalle strutture associate di cui all’articolo 24;
b) in misura non superiore al trenta per cento al finanziamento della promozione dell’immagine unitaria e complessiva del turismo regionale;
c) la quota rimanente è destinata a finanziare progetti di promozione settoriale, intersettoriale e locale, anche in compartecipazione con enti territoriali e funzionali.”.
Art. 3 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.
1. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 6 della
legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 è aggiunto il seguente comma 1 quater:
“1 quater. In caso di rinuncia e/o mancata attuazione, anche parziale, delle iniziative per le quali è stato assegnato il finanziamento, la Giunta regionale ne dispone la revoca e destina lo stesso ad altri progetti già inclusi nel piano esecutivo annuale o ad altre iniziative straordinarie individuate ed approvate dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.”.
“1 quater. In caso di rinuncia e/o mancata attuazione, anche parziale, delle iniziative per le quali è stato assegnato il finanziamento, la Giunta regionale ne dispone la revoca e destina lo stesso ad altri progetti già inclusi nel piano esecutivo annuale o ad altre iniziative straordinarie individuate ed approvate dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.”.
Art. 4 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della
legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 , è abrogata.
Art. 5 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.
1. Il comma 3 dell'articolo 11 della
legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 , è così sostituito:
“3. L'Azienda in particolare:
a) esercita attività di informazione, accoglienza ed assistenza turistica; nonché quelle di promozione attraverso l'elaborazione, la produzione, la distribuzione di materiale di tipo informativo, comunicazionale e promo-pubblicitario relativo alle risorse turistiche locali e realizzato per segmenti omogenei e/o itinerari tematici della domanda e dell'offerta turistica locale;
b) favorisce la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche, delle risorse paesaggistiche e storico-artistiche dell'area in cui opera;
c) effettua, anche in collaborazione con i Comuni, la rilevazione dei dati relativi alla ricettività, al movimento turistico e alle iniziative che valorizzano le risorse turistiche locali;
d) partecipa alle strutture associate di cui all'articolo 24;
e) diffonde e veicola le manifestazioni, le iniziative e gli eventi locali a spiccata valenza promozionale nei mass-media, anche tramite supporto dei mezzi informatici e telematici;
f) assicura l'assistenza e l'informazione alle imprese turistiche con specifico riguardo alle normative dell'Unione europea, dello Stato e della Regione e alla possibilità di accesso ai finanziamenti pubblici.”.
“3. L'Azienda in particolare:
a) esercita attività di informazione, accoglienza ed assistenza turistica; nonché quelle di promozione attraverso l'elaborazione, la produzione, la distribuzione di materiale di tipo informativo, comunicazionale e promo-pubblicitario relativo alle risorse turistiche locali e realizzato per segmenti omogenei e/o itinerari tematici della domanda e dell'offerta turistica locale;
b) favorisce la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche, delle risorse paesaggistiche e storico-artistiche dell'area in cui opera;
c) effettua, anche in collaborazione con i Comuni, la rilevazione dei dati relativi alla ricettività, al movimento turistico e alle iniziative che valorizzano le risorse turistiche locali;
d) partecipa alle strutture associate di cui all'articolo 24;
e) diffonde e veicola le manifestazioni, le iniziative e gli eventi locali a spiccata valenza promozionale nei mass-media, anche tramite supporto dei mezzi informatici e telematici;
f) assicura l'assistenza e l'informazione alle imprese turistiche con specifico riguardo alle normative dell'Unione europea, dello Stato e della Regione e alla possibilità di accesso ai finanziamenti pubblici.”.
Art. 6 - Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e
successive modifiche ed integrazioni.
1. L’articolo 17 della
legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 è così sostituito:
“Art. 17 - Conferenza permanente del turismo.
1. Al fine di assicurare la partecipazione ed il collegamento funzionale con gli enti locali e le rappresentanze economiche, sociali ed imprenditoriali delle attività turistiche nell'ambito territoriale di competenza, presso ogni azienda è istituita la conferenza permanente del turismo.
2. La conferenza è composta da:
a) due consiglieri comunali in rappresentanza delle amministrazioni comunali presenti nel territorio di competenza dell'azienda designati dalla assemblea dei Sindaci convocati dal Sindaco del Comune dove ha sede l'azienda;
b) un rappresentante della Comunità montana operante nel territorio di competenza o, qualora si tratti di più Comunità, un rappresentante designato dall'assemblea dei presidenti delle Comunità montane interessate, convocata dal Presidente della comunità ove ha sede l'azienda. Nel caso non sia operante alcuna Comunità si provvede alla designazione di un'ulteriore rappresentante dei Comuni;
c) un rappresentante designato dalla Provincia;
d) due rappresentanti concordati fra le associazioni degli operatori turistici delle strutture ricettive presenti nel territorio di competenza dell'azienda;
e) un rappresentante concordato fra le associazioni degli operatori turistici delle attività complementari o professionali, operanti nel territorio dell'azienda;
f) un rappresentante concordato fra le organizzazioni sindacali operanti nel territorio di competenza dell'azienda;
g) un rappresentante concordato fra le organizzazioni cooperative operanti nel territorio di competenza dell'azienda;
h) un rappresentante concordato fra le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 , aventi come finalità statutaria prevalente, anche se non esclusiva, l’attività turistica;
i) un rappresentante designato dalle associazioni pro loco operanti nel territorio;
l) un rappresentante designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
m) un rappresentante dell'ente fiera, se esistente nell'ambito territoriale dell'azienda;
n) un rappresentante degli enti teatrali e/o lirici, se esistenti nell'ambito territoriale dell'azienda;
o) un rappresentante designato dalle associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. I rappresentanti degli organismi di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), l), o) sono scelti fra esperti del settore turistico.
4. La conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto il consiglio di amministrazione.
5. Per la costituzione della conferenza, il Presidente della Giunta regionale invita gli enti, le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 2, a concordare le designazioni di rispettiva competenza e a comunicarle nei sessanta giorni successivi. La conferenza è comunque validamente costituita con la designazione di almeno la metà dei componenti previsti. La prima seduta della conferenza è convocata dal Presidente della Giunta regionale o dall’assessore delegato che ne insedia i componenti.
6. La conferenza delibera validamente con almeno la metà più uno dei componenti nominati e a maggioranza semplice dei presenti.
7. La conferenza nella prima seduta elegge il presidente tra i suoi componenti.
8. Ai componenti della conferenza competono il rimborso spese e il trattamento di missione disciplinati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 , e successive modifiche ed integrazioni.
9. La conferenza si riunisce almeno una volta all'anno e formula:
a) proposte inerenti la programmazione delle attività e delle iniziative a valenza turistica territoriale, indicando al consiglio di amministrazione le finalità prioritarie in ordine ai programmi annuali e triennali posti in essere dalla azienda;
b) parere sull’attività promozionale e sulla istituzione degli uffici di informazione e di accoglienza turistica.”.
“Art. 17 - Conferenza permanente del turismo.
1. Al fine di assicurare la partecipazione ed il collegamento funzionale con gli enti locali e le rappresentanze economiche, sociali ed imprenditoriali delle attività turistiche nell'ambito territoriale di competenza, presso ogni azienda è istituita la conferenza permanente del turismo.
2. La conferenza è composta da:
a) due consiglieri comunali in rappresentanza delle amministrazioni comunali presenti nel territorio di competenza dell'azienda designati dalla assemblea dei Sindaci convocati dal Sindaco del Comune dove ha sede l'azienda;
b) un rappresentante della Comunità montana operante nel territorio di competenza o, qualora si tratti di più Comunità, un rappresentante designato dall'assemblea dei presidenti delle Comunità montane interessate, convocata dal Presidente della comunità ove ha sede l'azienda. Nel caso non sia operante alcuna Comunità si provvede alla designazione di un'ulteriore rappresentante dei Comuni;
c) un rappresentante designato dalla Provincia;
d) due rappresentanti concordati fra le associazioni degli operatori turistici delle strutture ricettive presenti nel territorio di competenza dell'azienda;
e) un rappresentante concordato fra le associazioni degli operatori turistici delle attività complementari o professionali, operanti nel territorio dell'azienda;
f) un rappresentante concordato fra le organizzazioni sindacali operanti nel territorio di competenza dell'azienda;
g) un rappresentante concordato fra le organizzazioni cooperative operanti nel territorio di competenza dell'azienda;
h) un rappresentante concordato fra le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 , aventi come finalità statutaria prevalente, anche se non esclusiva, l’attività turistica;
i) un rappresentante designato dalle associazioni pro loco operanti nel territorio;
l) un rappresentante designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
m) un rappresentante dell'ente fiera, se esistente nell'ambito territoriale dell'azienda;
n) un rappresentante degli enti teatrali e/o lirici, se esistenti nell'ambito territoriale dell'azienda;
o) un rappresentante designato dalle associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. I rappresentanti degli organismi di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), l), o) sono scelti fra esperti del settore turistico.
4. La conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto il consiglio di amministrazione.
5. Per la costituzione della conferenza, il Presidente della Giunta regionale invita gli enti, le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 2, a concordare le designazioni di rispettiva competenza e a comunicarle nei sessanta giorni successivi. La conferenza è comunque validamente costituita con la designazione di almeno la metà dei componenti previsti. La prima seduta della conferenza è convocata dal Presidente della Giunta regionale o dall’assessore delegato che ne insedia i componenti.
6. La conferenza delibera validamente con almeno la metà più uno dei componenti nominati e a maggioranza semplice dei presenti.
7. La conferenza nella prima seduta elegge il presidente tra i suoi componenti.
8. Ai componenti della conferenza competono il rimborso spese e il trattamento di missione disciplinati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 , e successive modifiche ed integrazioni.
9. La conferenza si riunisce almeno una volta all'anno e formula:
a) proposte inerenti la programmazione delle attività e delle iniziative a valenza turistica territoriale, indicando al consiglio di amministrazione le finalità prioritarie in ordine ai programmi annuali e triennali posti in essere dalla azienda;
b) parere sull’attività promozionale e sulla istituzione degli uffici di informazione e di accoglienza turistica.”.
Art. 7 - Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.
1. L’articolo 18 della
legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 è così sostituito:
“Art. 18 - Ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT).
1. Le funzioni di informazione, accoglienza turistica, rilevazione e trasmissione dei dati statistici, secondo procedure stabilite dalla Giunta regionale, sono svolte dall'azienda, di norma, attraverso l'istituzione degli uffici IAT.
2. Gli IAT istituiti ai sensi del comma 1 svolgono in particolare le seguenti funzioni:
a) attività di informazione turistica con l'utilizzazione di personale qualificato e in possesso di adeguata preparazione linguistica, anche con produzione di materiale informativo e promozionale;
b) attività di accoglienza turistica anche mediante l'organizzazione in forma diretta o in collaborazione con organismi pubblici e privati di manifestazioni e spettacoli di interesse turistico;
c) assistenza ed accoglienza di operatori turistici, giornalisti ed addetti alle attività di comunicazione;
d) gestione di servizi rivolti all'utenza turistica e realizzati a migliorare la qualità dell'ospitalità;
e) collaborazione con gli enti locali e con gli organismi rappresentativi degli imprenditori nella organizzazione di altre attività di interesse turistico.
3. Gli IAT, a seconda del numero di giornate di apertura all'utenza turistica, sono qualificati annuali o stagionali. Si definiscono stagionali quelli che garantiscono una apertura del servizio a partire da un minimo di trenta fino ad un massimo di duecentosettanta giorni consecutivi per anno solare.
4. La Giunta regionale, predispone uno schema-tipo per le diverse modalità di gestione degli IAT, anche al fine di garantire condizioni di omogeneità nel territorio regionale, in riferimento ai requisiti e alle prestazioni dei servizi da rendere alla pubblica utenza ed alle imprese turistiche.
5. L'istituzione di nuovi IAT di tipo stagionale può essere proposta, nell'osservanza dello schema-tipo di cui al comma 4, da parte:
a) dei Comuni interessati;
b) di imprese turistiche associate e/o loro associazioni di categoria;
c) delle associazioni pro-loco iscritte nell'albo di cui alla legge regionale 31 agosto 1983, n. 45 ;
d) delle associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 aventi come finalità statutaria prevalente, anche se non esclusiva, le attività di informazione, accoglienza e assistenza turistica.
6. La proposta è inviata, per il tramite della azienda di promozione turistica competente per territorio e corredata dalla documentazione comprovante l'autonomia organizzativa e finanziaria, alla Regione.
7. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di nuovo servizio IAT, formulata da uno dei soggetti titolati dai commi precedenti, rilascia il nullaosta e autorizza l'uso della denominazione Ufficio di Informazione ed accoglienza turistica IAT, prescrivendo l'apposito segno distintivo. In caso di mancata risposta nei termini la stessa è non accolta.
8. Le aziende di promozione turistica possono affidare la gestione degli IAT a uno dei soggetti titolati dalla presente legge, nel rispetto delle modalità e delle condizioni di cui ai commi 4 e 6.
9. La Giunta regionale verifica, con cadenza biennale, gli IAT istituiti ed effettivamente attivati nel territorio regionale, con particolare riguardo a quelli gestiti dalle aziende di promozione turistica, allo scopo di definire una rete ottimale di dislocazione degli IAT nel territorio, privilegiando i maggiori punti di accesso del traffico turistico alle singole località interessate.”.
“Art. 18 - Ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT).
1. Le funzioni di informazione, accoglienza turistica, rilevazione e trasmissione dei dati statistici, secondo procedure stabilite dalla Giunta regionale, sono svolte dall'azienda, di norma, attraverso l'istituzione degli uffici IAT.
2. Gli IAT istituiti ai sensi del comma 1 svolgono in particolare le seguenti funzioni:
a) attività di informazione turistica con l'utilizzazione di personale qualificato e in possesso di adeguata preparazione linguistica, anche con produzione di materiale informativo e promozionale;
b) attività di accoglienza turistica anche mediante l'organizzazione in forma diretta o in collaborazione con organismi pubblici e privati di manifestazioni e spettacoli di interesse turistico;
c) assistenza ed accoglienza di operatori turistici, giornalisti ed addetti alle attività di comunicazione;
d) gestione di servizi rivolti all'utenza turistica e realizzati a migliorare la qualità dell'ospitalità;
e) collaborazione con gli enti locali e con gli organismi rappresentativi degli imprenditori nella organizzazione di altre attività di interesse turistico.
3. Gli IAT, a seconda del numero di giornate di apertura all'utenza turistica, sono qualificati annuali o stagionali. Si definiscono stagionali quelli che garantiscono una apertura del servizio a partire da un minimo di trenta fino ad un massimo di duecentosettanta giorni consecutivi per anno solare.
4. La Giunta regionale, predispone uno schema-tipo per le diverse modalità di gestione degli IAT, anche al fine di garantire condizioni di omogeneità nel territorio regionale, in riferimento ai requisiti e alle prestazioni dei servizi da rendere alla pubblica utenza ed alle imprese turistiche.
5. L'istituzione di nuovi IAT di tipo stagionale può essere proposta, nell'osservanza dello schema-tipo di cui al comma 4, da parte:
a) dei Comuni interessati;
b) di imprese turistiche associate e/o loro associazioni di categoria;
c) delle associazioni pro-loco iscritte nell'albo di cui alla legge regionale 31 agosto 1983, n. 45 ;
d) delle associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 aventi come finalità statutaria prevalente, anche se non esclusiva, le attività di informazione, accoglienza e assistenza turistica.
6. La proposta è inviata, per il tramite della azienda di promozione turistica competente per territorio e corredata dalla documentazione comprovante l'autonomia organizzativa e finanziaria, alla Regione.
7. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di nuovo servizio IAT, formulata da uno dei soggetti titolati dai commi precedenti, rilascia il nullaosta e autorizza l'uso della denominazione Ufficio di Informazione ed accoglienza turistica IAT, prescrivendo l'apposito segno distintivo. In caso di mancata risposta nei termini la stessa è non accolta.
8. Le aziende di promozione turistica possono affidare la gestione degli IAT a uno dei soggetti titolati dalla presente legge, nel rispetto delle modalità e delle condizioni di cui ai commi 4 e 6.
9. La Giunta regionale verifica, con cadenza biennale, gli IAT istituiti ed effettivamente attivati nel territorio regionale, con particolare riguardo a quelli gestiti dalle aziende di promozione turistica, allo scopo di definire una rete ottimale di dislocazione degli IAT nel territorio, privilegiando i maggiori punti di accesso del traffico turistico alle singole località interessate.”.
Art. 8 - Modifica dell’articolo 19 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 9 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.
1. L’articolo 23 della
legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 è così sostituito:
“Art. 23 - Fondi per il finanziamento delle aziende di promozione turistica.
1. Sono istituiti nel bilancio regionale due fondi:
a) fondo per il funzionamento della rete APT-IAT regionali;
b) fondo per concorrere al finanziamento dell’attività di promozione APT.
2. Nel fondo di cui al comma 1, lettera a) confluiscono i proventi da tributi erariali, comprese le somme sostitutive della imposta di soggiorno soppressa con il decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144. L’ammontare dei finanziamenti regionali da destinare alle aziende è determinato, per ogni esercizio, con la legge di bilancio.
3. La ripartizione dei fondi tra le singole aziende è così definita:
a) per il fondo di cui alla lettera a) del comma 1 in relazione ai carichi di lavoro accertati e alla pianta organica, al numero di IAT presenti e ai servizi eventualmente gestiti;
b) per il fondo di cui alla lettera b) del comma 1:
1) per il cinquanta per cento in relazione alle presenze ed agli arrivi registrati nell’area di competenza al 31 dicembre dell’anno precedente;
2) per il restante cinquanta per cento su progetti specifici di promozione e d’immagine inclusi nel piano di attività annuale di promozione acquisita l’intesa con la struttura associata di riferimento territoriale.
4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, eroga un primo acconto dei fondi, nella misura del cinquanta per cento e, successivamente, il saldo con la procedura di cui al comma 3.
5. L’azienda assicura il proprio funzionamento e l’attuazione del programma annuale di attività mediante gli stanziamenti di bilancio e ne risponde nei limiti del proprio patrimonio.”.
“Art. 23 - Fondi per il finanziamento delle aziende di promozione turistica.
1. Sono istituiti nel bilancio regionale due fondi:
a) fondo per il funzionamento della rete APT-IAT regionali;
b) fondo per concorrere al finanziamento dell’attività di promozione APT.
2. Nel fondo di cui al comma 1, lettera a) confluiscono i proventi da tributi erariali, comprese le somme sostitutive della imposta di soggiorno soppressa con il decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144. L’ammontare dei finanziamenti regionali da destinare alle aziende è determinato, per ogni esercizio, con la legge di bilancio.
3. La ripartizione dei fondi tra le singole aziende è così definita:
a) per il fondo di cui alla lettera a) del comma 1 in relazione ai carichi di lavoro accertati e alla pianta organica, al numero di IAT presenti e ai servizi eventualmente gestiti;
b) per il fondo di cui alla lettera b) del comma 1:
1) per il cinquanta per cento in relazione alle presenze ed agli arrivi registrati nell’area di competenza al 31 dicembre dell’anno precedente;
2) per il restante cinquanta per cento su progetti specifici di promozione e d’immagine inclusi nel piano di attività annuale di promozione acquisita l’intesa con la struttura associata di riferimento territoriale.
4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, eroga un primo acconto dei fondi, nella misura del cinquanta per cento e, successivamente, il saldo con la procedura di cui al comma 3.
5. L’azienda assicura il proprio funzionamento e l’attuazione del programma annuale di attività mediante gli stanziamenti di bilancio e ne risponde nei limiti del proprio patrimonio.”.
Art. 10 - Modifica dell’articolo 24 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.
1. Il comma 2 dell'articolo 24 della
legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 , è così sostituito:
“2. Alle strutture associate di cui al comma 1 possono altresì partecipare le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli enti fieristici, le aziende di promozione turistica, le società aeroportuali, i consorzi fra associazioni pro-loco, altri enti pubblici, associazioni imprenditoriali, imprese e soggetti privati interessati al settore.”.
“2. Alle strutture associate di cui al comma 1 possono altresì partecipare le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli enti fieristici, le aziende di promozione turistica, le società aeroportuali, i consorzi fra associazioni pro-loco, altri enti pubblici, associazioni imprenditoriali, imprese e soggetti privati interessati al settore.”.
Art. 11 - Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.
1. L'articolo 25 della
legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 , è così sostituito:
“Art. 25 - Contributi per la promozione turistica regionale.
1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 24, la Giunta regionale, nell'ambito della previsione del piano annuale di cui all'articolo 6, provvede alla concessione dei contributi ai soggetti di cui al medesimo articolo 24, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio regionale. I contributi sono concessi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. Sono ammissibili a contributo le spese inerenti a:
a) spazi fieristici ed espositivi;
b) incontri di lavoro tra rappresentanti qualificati della domanda e dell’offerta turistica (work-shop);
c) momenti di sperimentazione diretta dei diversi elementi dell’offerta turistica rivolti a chi può efficacemente influenzare la composizione dei pacchetti viaggio (educational-tour);
d) compartecipazione anche finanziaria alla predisposizione e all’inserimento dell’offerta turistica nei programmi di vendita degli operatori professionali anche tramite esplicite agevolazioni (incentive);
e) indagini di mercato;
f) pubbliche relazioni;
g) attività di comunicazione;
h) pubblicità e promozione commerciale;
i) servizi di traduzione;
l) interpretariato;
m) diffusione informatica e telematica.
3. Le domande di contributo di cui al comma 1 sono presentate al Presidente della Giunta regionale entro il termine perentorio del 15 giugno dell'anno antecedente a quello di riferimento, articolate per mercato d'intervento, segmento della domanda da privilegiare, azioni programmate e modalità di esecuzione, risultati attesi, previa intesa con l’azienda di promozione turistica di riferimento.
4. La Giunta regionale determina le modalità precisando la documentazione da allegare per la presentazione delle domande e la rendicontazione della spesa sostenuta.
5. La Giunta regionale, a cadenza triennale, verifica la possibilità di ammettere a contributo ulteriori voci di spesa in relazione alle domande presentate ed all'evolversi delle tecniche in materia di marketing turistico.
6. I contributi previsti non sono cumulabili con altri finanziamenti concessi per le spese di cui al comma 2 in base ad altre normative regionali, statali e comunitarie.
7. L'erogazione dei contributi avviene:
a) per la quota del sessanta per cento a seguito della presentazione della documentazione comprovante l'avvio dell'iniziativa;
b) per il saldo, su presentazione della seguente documentazione:
1) relazione sui risultati ottenuti dagli interventi previsti dal progetto ammesso al provvedimento;
2) rendiconto analitico delle voci di entrata e delle spese sostenute;
3) fatture in originale o in copia autenticata in bollo per un importo almeno pari al doppio del contributo concesso.
8. In caso di mancata attuazione di iniziative per le quali è stato assegnato il contributo, la Giunta regionale dispone la revoca del contributo stesso e procede al recupero delle somme eventualmente erogate.
9. Fatte salve eventuali carenze di cassa, il decreto di liquidazione è adottato entro quaranta giorni dal ricevimento dell'intera documentazione richiesta.
10. L'amministrazione regionale e i suoi dipendenti non sono responsabili, salvo dolo o colpa grave, per gli atti adottati sulla base di dichiarazioni e di altri documenti non corrispondenti a verità presentati dai soggetti interessati di cui ai commi precedenti.”.
“Art. 25 - Contributi per la promozione turistica regionale.
1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 24, la Giunta regionale, nell'ambito della previsione del piano annuale di cui all'articolo 6, provvede alla concessione dei contributi ai soggetti di cui al medesimo articolo 24, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio regionale. I contributi sono concessi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. Sono ammissibili a contributo le spese inerenti a:
a) spazi fieristici ed espositivi;
b) incontri di lavoro tra rappresentanti qualificati della domanda e dell’offerta turistica (work-shop);
c) momenti di sperimentazione diretta dei diversi elementi dell’offerta turistica rivolti a chi può efficacemente influenzare la composizione dei pacchetti viaggio (educational-tour);
d) compartecipazione anche finanziaria alla predisposizione e all’inserimento dell’offerta turistica nei programmi di vendita degli operatori professionali anche tramite esplicite agevolazioni (incentive);
e) indagini di mercato;
f) pubbliche relazioni;
g) attività di comunicazione;
h) pubblicità e promozione commerciale;
i) servizi di traduzione;
l) interpretariato;
m) diffusione informatica e telematica.
3. Le domande di contributo di cui al comma 1 sono presentate al Presidente della Giunta regionale entro il termine perentorio del 15 giugno dell'anno antecedente a quello di riferimento, articolate per mercato d'intervento, segmento della domanda da privilegiare, azioni programmate e modalità di esecuzione, risultati attesi, previa intesa con l’azienda di promozione turistica di riferimento.
4. La Giunta regionale determina le modalità precisando la documentazione da allegare per la presentazione delle domande e la rendicontazione della spesa sostenuta.
5. La Giunta regionale, a cadenza triennale, verifica la possibilità di ammettere a contributo ulteriori voci di spesa in relazione alle domande presentate ed all'evolversi delle tecniche in materia di marketing turistico.
6. I contributi previsti non sono cumulabili con altri finanziamenti concessi per le spese di cui al comma 2 in base ad altre normative regionali, statali e comunitarie.
7. L'erogazione dei contributi avviene:
a) per la quota del sessanta per cento a seguito della presentazione della documentazione comprovante l'avvio dell'iniziativa;
b) per il saldo, su presentazione della seguente documentazione:
1) relazione sui risultati ottenuti dagli interventi previsti dal progetto ammesso al provvedimento;
2) rendiconto analitico delle voci di entrata e delle spese sostenute;
3) fatture in originale o in copia autenticata in bollo per un importo almeno pari al doppio del contributo concesso.
8. In caso di mancata attuazione di iniziative per le quali è stato assegnato il contributo, la Giunta regionale dispone la revoca del contributo stesso e procede al recupero delle somme eventualmente erogate.
9. Fatte salve eventuali carenze di cassa, il decreto di liquidazione è adottato entro quaranta giorni dal ricevimento dell'intera documentazione richiesta.
10. L'amministrazione regionale e i suoi dipendenti non sono responsabili, salvo dolo o colpa grave, per gli atti adottati sulla base di dichiarazioni e di altri documenti non corrispondenti a verità presentati dai soggetti interessati di cui ai commi precedenti.”.
Art. 12 - Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.
1. Il comma 3 dell'articolo 26 della
legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 , è così sostituito:
“3. Le domande, corredate dal programma dell'iniziativa e dal relativo preventivo di spesa, nonché dal parere dell'azienda di promozione turistica competente per territorio, devono pervenire alla Giunta regionale almeno novanta giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa. Il contributo regionale non può superare il cinquanta per cento della spesa ammessa e comunque l'importo di lire ottanta milioni.”.
“3. Le domande, corredate dal programma dell'iniziativa e dal relativo preventivo di spesa, nonché dal parere dell'azienda di promozione turistica competente per territorio, devono pervenire alla Giunta regionale almeno novanta giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa. Il contributo regionale non può superare il cinquanta per cento della spesa ammessa e comunque l'importo di lire ottanta milioni.”.
Art. 13 - Norma transitoria.
1. I termini per il programma di promozione turistica triennale (1998-2000) sono così stabiliti:
a) per la predisposizione da parte della Giunta regionale secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 3 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 , entro il 31 luglio 1997;
b) per l’approvazione da parte del Consiglio regionale, entro il 30 settembre 1997.
2. I termini per l’approvazione del piano esecutivo 1998 da parte della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, secondo quanto previsto dall’articolo 6, della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 , sono stabiliti al 30 novembre 1997.
3. I termini per la presentazione delle domande per i contributi previsti dall’articolo 25 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 , così come modificata dalla presente legge, sono stabiliti al 31 ottobre 1997, avendo come riferimento il programma di promozione turistica per il triennio 1998-2000.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede a predisporre lo schema tipo per le diverse modalità di gestione degli uffici IAT di cui all’articolo 18 comma 4 della legge regionale n. 13/1994 così come modificato dall’articolo 7.
5. In fase di prima applicazione della legge sono confermati gli IAT attivati dalle aziende di promozione turistica nei rispettivi ambiti con oneri direttamente a carico dei bilanci consuntivi dell’esercizio 1994 e tutt’ora esistenti.
6. Entro il 31 dicembre 1997 la Giunta regionale dà corso alla prima verifica degli IAT istituiti ed effettivamente attivati nel territorio regionale, ai fini di cui al comma 9 dell’articolo 18 della legge regionale n. 13/1994 così come modificato dall’articolo 7.
a) per la predisposizione da parte della Giunta regionale secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 3 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 , entro il 31 luglio 1997;
b) per l’approvazione da parte del Consiglio regionale, entro il 30 settembre 1997.
2. I termini per l’approvazione del piano esecutivo 1998 da parte della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, secondo quanto previsto dall’articolo 6, della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 , sono stabiliti al 30 novembre 1997.
3. I termini per la presentazione delle domande per i contributi previsti dall’articolo 25 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 , così come modificata dalla presente legge, sono stabiliti al 31 ottobre 1997, avendo come riferimento il programma di promozione turistica per il triennio 1998-2000.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede a predisporre lo schema tipo per le diverse modalità di gestione degli uffici IAT di cui all’articolo 18 comma 4 della legge regionale n. 13/1994 così come modificato dall’articolo 7.
5. In fase di prima applicazione della legge sono confermati gli IAT attivati dalle aziende di promozione turistica nei rispettivi ambiti con oneri direttamente a carico dei bilanci consuntivi dell’esercizio 1994 e tutt’ora esistenti.
6. Entro il 31 dicembre 1997 la Giunta regionale dà corso alla prima verifica degli IAT istituiti ed effettivamente attivati nel territorio regionale, ai fini di cui al comma 9 dell’articolo 18 della legge regionale n. 13/1994 così come modificato dall’articolo 7.
Art. 14 - Abrogazioni.
SOMMARIO
- Legge regionale 5 agosto 1997, n. 30 (BUR n. 64/1997) (Novellazione)
- MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 16 MARZO 1994, n. 13 “ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE” E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”
-
- Art. 1 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 2 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 3 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 4 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 5 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 6 - Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e
- successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 7 - Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 8 - Modifica dell’articolo 19 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 9 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 10 - Modifica dell’articolo 24 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 11 - Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 12 - Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 13 - Norma transitoria.
- Art. 14 - Abrogazioni.