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Legge regionale 5 settembre 1997, n. 33 (BUR n. 73/1997)

Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 'Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali' e successive modifiche e integrazioni

Legge regionale 5 settembre 1997, n. 33 (BUR n. 73/1997) (Novellazione)

MODIFICA DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE 10 MARZO 1973, n. 9 “ISTITUZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA, DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI E DELLA CASSA DI PREVIDENZA IN FAVORE DEI CONSIGLIERI REGIONALI” E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .


SOMMARIO
Legge regionale 5 settembre 1997, n. 33 (BUR n. 73/1997) (Novellazione)

MODIFICA DELL’ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE 10 MARZO 1973, n. 9 “ISTITUZIONE DELL’ASSISTENZA SANITARIA, DELL’ASSICURAZIONE INFORTUNI E DELLA CASSA DI PREVIDENZA IN FAVORE DEI CONSIGLIERI REGIONALI” E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Art. 1 - Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.
1. All’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 45 è aggiunto il seguente comma:
“L’assegno vitalizio è inoltre sospeso se il titolare viene eletto alla carica di Difensore civico o di titolare dell’ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori di cui rispettivamente alle leggi regionali 6 giugno 1988, n. 28 e 9 agosto 1988, n. 42; ovvero qualora assuma incarico di Segretario generale della programmazione, di Segretario generale del Consiglio regionale, di Segretario regionale, di Direttore di ente dipendente dalla Regione, di Direttore generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, di Direttore generale di Unità locale socio-sanitaria o di Azienda ospedaliera. L’assegno è ripristinato con la cessazione dall’incarico.”.
Art. 2 - Decorrenza.
1. La disposizione di cui al quarto comma dell’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , aggiunto dall’articolo 1 della presente legge, ha effetto, per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi ivi previsti, dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della medesima legge.





Struttura amministrativa regionale competente:
Direzione regionale amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale


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