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Legge regionale 5 settembre 1997, n. 34 (BUR n. 73/1997)

Modifiche della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 'Norme per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti' e successive modificazioni

Legge regionale 5 settembre 1997, n. 34 (BUR n. 73/1997) (Abrogata)

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1988, n. 33 “NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Legge abrogata dall’articolo 22, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 34/1997
S O M M A R I O
Legge regionale 5 settembre 1997, n. 34 (BUR n. 73/1997) (Novellazione)

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1988, n. 33 “NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 bis della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 , come introdotto dall’articolo 2 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2 .
1. All’articolo 2 bis vengono aggiunte le seguenti lettere:
“d) distributori di carburante di gasolio ubicati all'interno di stabilimenti per la lavorazione di oli minerali o di depositi commerciali di prodotti petroliferi soggetti a concessione o ad autorizzazione della Amministrazione statale purché siano destinati esclusivamente al rifornimento degli automezzi dell'impresa;
e) contenitori-distributori mobili di gasolio ad uso privato installati all'interno di aziende agricole e cave utilizzati esclusivamente per il rifornimento delle macchine e degli automezzi dell'impresa;
f) distributori industriali usati esclusivamente per banchi prova motori o per altre attività dirette alla produzione.”.
Art. 2 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 28 gennaio 1988, n. 33 , come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2 .
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 è aggiunta la seguente lettera a bis):
“a bis) carburanti:
i vari tipi di prodotti petroliferi suddivisi nelle seguenti categorie:
1) la benzina con piombo, la benzina senza piombo, le miscele di benzine e olio lubrificante;
2) il gasolio per autotrazione;
3) i gas di petrolio liquefatti per autotrazione (GPL);
4) il gas metano per autotrazione;
5) ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione nell'autoveicolo (CUNA) approvate dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;”.
2. Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 3, la parola “B) impianto:” è sostituita con le parole: “B) impianto stradale di carburante:”.
3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3, è così sostituita:
“c) le tipologie di impianto:
i vari tipi di impianto costituenti la rete e convenzionalmente classificati nel modo seguente:
1) stazione di servizio: costituita da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi e comprendente attrezzature per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo; fornita, inoltre, di servizi igienici per il pubblico ed eventualmente di altri servizi accessori;
2) stazione di rifornimento: costituita da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi che dispone, oltre che di servizi igienici, anche di attrezzature per servizi accessori vari, esclusi locali per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo;
3) chiosco: costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, ed eventualmente da locali adibiti al ricovero e servizi igienici del personale nonché all'esposizione di lubrificanti o di altri prodotti e accessori per autoveicoli;
4) punto isolato: costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria;”.
4. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3, è aggiunta la seguente lettera c bis):
“c bis) impianto ad uso privato:
un autonomo complesso unitario costituito da uno o più apparecchi fissi di erogazione di carburante per autotrazione con le relative attrezzature ed accessori stabilmente installato all’interno di aziende industriali e/o commerciali nonché all’interno di cantieri o di magazzini di proprietà di imprese private o consorzi e/o cooperative di autotrasportatori ed utilizzate per il rifornimento esclusivo degli automezzi di proprietà delle imprese stesse. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori sono considerati automezzi dell’impresa anche quelli dei soci, con esclusione degli automezzi adibiti ad uso personale. Si considerano inoltre impianti ad uso privato quelli situati all’interno di aree di pertinenza delle pubbliche amministrazioni non statali ad uso esclusivo dei mezzi delle stesse;”.
5. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 3, è così sostituita:
“h) modifica dell'impianto:
1) la sostituzione di distributori a semplice e/o doppia erogazione con altri con doppia e/o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati;
2) diminuzione del numero di colonnine per prodotti già autorizzati;
3) l’installazione di nuovi serbatoi per prodotti già autorizzati o la sostituzione con altri di maggiore capacità;
4) l'inserimento dell'olio lubrificante o l'aumento della capacità di stoccaggio;
5) erogazione di benzina senza piombo mediante strutture già installate per l'erogazione di altre benzine;
6) cambio di destinazione degli erogatori e dei serbatoi nell'ambito dei prodotti già autorizzati;
7) l'installazione di un miscelatore tra prodotti già autorizzati nonché la sostituzione dei miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici e/o carrellati;
8) l'installazione di apparecchiature self-service post pagamento nonché di apparecchi accettatori di carta di credito;
9) estensione delle esistenti apparecchiature self-service pre pagamento ad altri prodotti già autorizzati;
10) la variazione dell'assetto o della posizione degli organi di convogliamento e di intercettazione di prodotti fra serbatoi ed erogatori;”.
6. La lettera l) del comma 1 dell’articolo 3, è così sostituita:
“l) trasferimento dell'impianto:
lo spostamento di un impianto dal luogo in cui si trova in un altro nell'ambito dello stesso comune;”.
7. Il numero 1) della lettera p) del comma 1 dell’articolo 3 è così sostituito:
“1) quando il più vicino impianto si collochi ad una distanza superiore a 5 km dal punto in cui si trova l'impianto che si intende chiudere;”.
Art. 3 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 , come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2 .
1. All’articolo 5 dopo il comma 1 viene aggiunto il seguente comma 1 bis:
“1 bis. Le province nell’ambito delle proprie competenze, devono curare l’aggiornamento relativo alla situazione della rete, sia per quanto riguarda la localizzazione che le caratteristiche degli impianti e provvedono alla realizzazione di un aggiornamento annuale dello stato della rete evidenziando le variazioni intercorse nel periodo. Tale aggiornamento deve essere inviato alla Regione entro il 28 febbraio di ogni anno al fine di consentire l’adempimento di cui all’articolo 11 del DPCM 11 settembre 1989.”.
Art. 4 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 , come sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2 .
1. All’articolo 6, comma 1, dopo la lettera u) viene aggiunta la seguente lettera:
“u bis) trasmissione alla provincia, entro il 31 gennaio, dei dati tecnici riguardanti gli impianti stradali e ad uso privato in essere, le condizioni di servizio e le eventuali modifiche intervenute.”.
Art. 5 - Modifica dell’articolo 13 bis della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 , come introdotto dall’articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2 .
1. Il comma 2 dell’articolo 13 bis è così sostituito:
“2. Per gli impianti di solo GPL, che non possono superare il sei per cento del totale dei punti vendita di carburante della Regione, il piano regionale prevede specifiche disposizioni riguardanti la dislocazione dei nuovi impianti.”.
Art. 6 - Modifica dell’articolo 13 ter della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 , come introdotto dall’articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2 .
1. All’articolo 13 ter è aggiunto il seguente comma:
“4 bis. In caso di rinuncia della concessione finalizzata a future operazioni di modifica, potenziamento e/o concentrazione, il comune autorizza l’utilizzo di tale concessione anche oltre i dodici mesi dalla chiusura secondo le modalità fissate dal piano regionale carburanti.”.
Art. 7 - Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 , come sostituito dall’articolo 8 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2 .
1. L'articolo 14 è così sostituito:
“Art. 14 - Procedure.
1. Le domande per il rilascio e il rinnovo delle concessioni, nonché le autorizzazioni al potenziamento, alle concentrazioni e al trasferimento di impianti stradali di carburante devono essere presentate al comune competente per territorio.
2. Le domande, prive dei documenti e dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6 e 7 del DPR 27 ottobre 1971, n. 1269 ovvero in contrasto con la presente legge o con i piani regionale e provinciali di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti, vengono respinte dal comune, entro trenta giorni dal ricevimento, con motivato provvedimento.
3. In ordine alle domande regolarmente presentate esprimono il loro parere, su espressa richiesta del comune:
a) i vigili del fuoco, in merito alla sicurezza degli impianti;
b) l’ente proprietario della strada, in merito agli accessi stradali;
c) l’ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in merito agli aspetti tecnico-fiscali;
d) la commissione edilizia integrata, ovvero la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici secondo le rispettive competenze, in merito agli aspetti ambientali, paesaggistici e monumentali, solo qualora l’impianto sia situato in località sottoposta a vincolo ai sensi delle vigenti leggi in materia.
4. Alle domande per il rilascio di autorizzazioni per l'installazione, il potenziamento e il trasferimento di impianti ad uso privato e per l'installazione di apparecchiature self-service pre pagamento, vanno allegati i soli pareri dei vigili del fuoco e dell'Utf; per gli impianti per natanti le domande di rilascio delle rispettive autorizzazioni oltre tali documentazioni vanno corredate dal parere della competente autorità demaniale.
5. Non sono soggette ad autorizzazione le modifiche previste dall’articolo 3, comma 1, lettera h). Tali modifiche devono essere preventivamente comunicate al comune dove ha sede l'impianto, ai vigili del fuoco competenti per territorio, all’UTIF e alla commissione provinciale carburanti e devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali. La corretta realizzazione delle modifiche va asseverata da una attestazione rilasciata da tecnici abilitati, con esclusione delle fattispecie previste ai numeri 1 e 3 della lettera h), dell’articolo 3.
6. Per le fattispecie di cui ai numeri 1 e 3 della lettera h) dell’articolo 3, è necessario il collaudo da parte della commissione di cui all’articolo 17.
7. Il comune sulla base delle attestazioni o del verbale di collaudo di cui ai commi 5 e 6, aggiorna la concessione e la trasmette agli enti di cui al comma 3.
8. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del DPCM 11 settembre 1989 la richiesta di potenziamento specificato all’articolo 3, comma 1, lettera i) punto 1) della presente legge deve ritenersi assentita qualora il comune non formuli un espresso diniego adeguatamente motivato entro sessanta giorni dalla richiesta.
9. Tutte le domande, ad eccezione di quelle di cui al comma 5, corredate dei relativi pareri, vengono trasmesse, alla commissione consultiva provinciale carburanti competente per territorio per il prescritto parere che va espresso entro i successivi quarantacinque giorni. Trascorso inutilmente tale termine si prescinde dallo stesso.
10. Il rinnovo delle concessioni è subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto. Tale idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui al comma 1 dell'articolo 17.
11. La detenzione e/o l’aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per riscaldamento dei locali degli stessi impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico, non costituisce né potenziamento, né modifica, ma sottostà al rispetto delle norme di sicurezza. La loro consistenza comunque, deve essere comunicata al comune che provvederà a inserirla nell’autorizzazione e a darne comunicazione all’Utf competente per territorio.
12. Non è ammesso il trasferimento parziale di impianti anche quando singoli distributori di un unico impianto hanno formato oggetto di separate concessioni o autorizzazioni.
13. I provvedimenti di concessione o autorizzazione emanati dal comune sono resi pubblici mediante avviso affisso per quindici giorni all’albo pretorio con la specificazione del relativo titolare e dell’oggetto.
14. Contro il provvedimento comunale è ammesso il ricorso al Presidente della provincia nei termini e con le modalità di cui al DPR 24 novembre 1971, n. 1199.”.
Art. 8 - Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 , come modificato dall’articolo 12 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2 .
1. Nella rubrica dell’articolo 17 vengono aggiunte le seguenti parole: “ed esercizio provvisorio”.
2. All’articolo 17 vengono aggiunti i seguenti commi:
“6 bis. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la commissione di cui al comma 1 abbia effettuato il prescritto collaudo, il sindaco può autorizzare l’esercizio provvisorio del nuovo impianto di carburante o della parte oggetto di modifiche, senza pregiudizio alla validità della relativa concessione o autorizzazione.
6 ter. L’esercizio provvisorio può essere autorizzato per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili, previa presentazione della seguente documentazione:
a) attestazione asseverata rilasciata da tecnici abilitati comprovante il rispetto delle norme di sicurezza e la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato;
b) richiesta al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio da parte del concessionario del certificato di prevenzione incendi o del suo aggiornamento;
c) impegno da parte del concessionario all’osservanza delle prescrizioni e condizioni di esercizio imposte dal suddetto comando;
d) dichiarazione del concessionario attestante che la composizione finale dell’impianto a partire da quella dell’ultimo collaudo utilmente effettuato è conforme a quella risultante dai provvedimenti autorizzativi rilasciati e alle modifiche realizzate sulla base di comunicazione al comune, ai sensi della vigente normativa.
6 quater. Sono escluse dall’esercizio provvisorio le apparecchiature destinate al contenimento e all’erogazione del GPL e del metano.”.
Art. 9 - Modifica dell’articolo 19 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 .
1. All'articolo 19 vengono aggiunti i seguenti commi:
“1 bis. L'attività inerente all'installazione e all'esercizio dei distributori stradali di metano compresso per autotrazione costituisce pubblico servizio ed è soggetta a concessione.
1 ter. Agli impianti di distribuzione di metano si applicano le stesse norme vigenti in materia di impianti stradali di carburante.".
Art. 10 - Aggiunta di articolo.
1. Dopo l’articolo 26 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 26 bis - Sanzioni amministrative.
1. L’installazione o l’esercizio di impianti ad uso privato in assenza o in difformità dell’autorizzazione sono puniti, secondo le procedure di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 3.000.000 e con la confisca delle attrezzature costituenti l’impianto nonché del prodotto giacente.
2. L’applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 è di competenza del comune ove è installato l’impianto, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 .”.
Art. 11 - Modifica dell’articolo 27 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 , come modificato dall’articolo 13 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2 .
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 27 è così sostituita:
"c) due rappresentanti designati dall'Unione petrolifera di cui uno in rappresentanza del capitale pubblico (ENI).”.
2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 27 è abrogata.
3. Al comma 1 è aggiunta la seguente lettera:
“p bis) il segretario della Commissione consultiva regionale carburanti o un suo delegato”.
4. Al comma 3 dell’articolo 27 le parole: “del successivo articolo 33” sono sostituite con le parole “della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modificazioni”.
Art. 12 - Modifica dell’articolo 29 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 .
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 è così sostituita:
"c) dieci esperti dei problemi della distribuzione designati rispettivamente due dall'Unione petrolifera di cui uno in rappresentanza del capitale pubblico (ENI), uno dalle associazioni dei trasportatori e distributori di GPL, due dalle associazioni dei concessionari e/o trasportatori di metano più rappresentative e quattro dalle associazioni dei commercianti più rappresentative, dei quali due del commercio all'ingrosso dei prodotti petroliferi, e uno dal Consorzio grandi reti;".
Art. 13 - Norma transitoria.
1. Per i procedimenti relativi alle modifiche degli impianti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, della lettera h), comma 1, articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 , come modificato dall’articolo 2, in corso all’entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell’articolo 14 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 come modificato dall’articolo 7, della presente legge.
Art. 14 - Abrogazione norme.
1. Sono abrogati gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 nonché il comma 4 dell’articolo 28, così come sostituito dall’articolo 13 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2 e la lettera e) del comma 1 dell'articolo 30, della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 .





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