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Legge regionale 12 settembre 1997, n. 38 (BUR n. 76/1997)

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1997

Legge regionale 12 settembre 1997, n. 38 (BUR n. 76/1997) (Bilancio) (Abrogata)

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1997.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 12 settembre 1997, n. 38 (BUR n. 76/1997) (Bilancio)

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

Articolo 1
1. A norma dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , e successive modificazioni, il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli stanziamenti attivi e passivi in conto residui, iscritti in via presuntiva nel bilancio di previsione per l'esercizio 1997, sono aggiornati negli ammontari singoli e complessivi indicati nell'allegata Tabella A in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1996.
Articolo 2
1. Il saldo finanziario positivo presunto di lire 1.746.954.823.000 applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 1997, elevato dalla legge regionale 3 giugno 1997, n. 18 recante "Variazione al bilancio 1997" di lire 27.211.931.000, è definitivamente accertato in lire 1.917.575.582.514 ed analiticamente esposto nell'elenco 1 allegato alla presente legge.
2. La differenza positiva di lire 143.408.828.514 è riportata nel bilancio di previsione 1997 per la copertura delle seguenti spese:
a) quanto a complessive lire 27.537.408.221 per il trasferimento all’esercizio finanziario 1997 di spese vincolate (assegnazioni statali, riproposizione di residui perenti eliminati a seguito di ricognizione straordinaria) a seguito del loro mancato impegno, a norma di legge, nell’esercizio 1996 (punti 1, 2 e 7 dell'elenco 1);
b) quanto a lire 18.649.537.303 per la riproposizione di specifici interventi (punto 4 dell'elenco 1);
c) quanto a lire 9.000.000.000 per il finanziamento della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 approvata dal Consiglio regionale entro il termine dell'esercizio 1996 ma entrata in vigore nell'esercizio 1997 che, ai sensi dell'articolo 19 - primo e quinto comma - della vigente legge regionale di contabilità, trova riscontro di copertura nel fondo globale iscritto al capitolo n. 80210 del bilancio dell'esercizio 1996;
d) quanto a lire 46.972.370.728 per la restituzione del fondo comune relativo all’esercizio 1995 (capitolo n. 80360);
e) quanto alla rimanente quota positiva di lire 41.249.512.262 per la copertura di spese non specificatamente individuate.

Articolo 3
1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 7 , sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella B:

Competenza
Cassa
Variazioni in aumento:
424.740.828.514
2.781.412.731.770
Variazioni in diminuzione:
369.000.000
159.564.323.294
Variazione netta:
424.371.828.514
2.621.848.408.476



Articolo 4
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 7 , sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella C:

Competenza
Cassa
Variazioni in aumento:
553.470.679.033
3.177.607.604.426
Variazioni in diminuzione:
138.098.850.519
555.759.195.950
Variazione netta:
415.371.828.514
2.621.848.408.476

2. Resta determinata in lire 9.000.000.000 l'eccedenza della variazione netta di competenza dello stato di previsione dell'entrata, rispetto a quella dello stato di previsione della spesa, per effetto di quanto disposto alla lettera c) dell'articolo 2 della presente legge.
Articolo 5
1. Le denominazioni dei capitoli di spesa nn. 11550 e 60920 sono modificate come segue:
- capitolo n. 11550 "Prestiti agevolati per gli operatori del settore olivicolo ai sensi dell'articolo 43, lettera a), punto 3, della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 ";
- capitolo n. 60920 “Interventi di prevenzione in materia di ambienti di lavoro e di ambiente esterno e di vita” (articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758).
Articolo 6
1. Per far fronte al disavanzo di parte corrente del servizio sanitario nazionale degli esercizi 1995 e 1996, è autorizzata, secondo quanto disposto dall’articolo 2 del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630 convertito in legge 11 febbraio 1997, n. 21, la contrazione di un mutuo nell’esercizio 1997 per un importo massimo di lire 250 miliardi (capitolo n. 9637 di entrata).
2. A norma dell’articolo 9, lettera h), dello Statuto della Regione, la contrazione dei mutui di cui al primo comma è autorizzata ad un tasso effettivo massimo annuo non superiore a quello fissato semestralmente dal Ministero del tesoro per i mutui degli enti locali, in applicazione del decreto del Ministro del tesoro 25 marzo 1991.
3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all’assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
4. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.
5. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
6. L'ammortamento dei mutui, da contrarre nel 1997, di cui al presente articolo, non potrà decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1998.
7. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 29.000.000.000 a partire dall'esercizio 1998 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 1997-1999 ( capitoli n. 86107 e n. 86607).
Articolo 7
1. Al bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999, approvato dall’articolo 19 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 7 , sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione della spesa
1998
1999

Variazioni in aumento (in milioni):

Cap. 45322
Contributi in conto capitale per l’eliminazione di passaggi a livello e per l’adeguamento di sottopassi ferroviari a norma dell’articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 e articolo 7 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6
4.000
4.000
Cap. 86107
Interessi passivi su mutui contratti dalla Regione a ripiano del disavanzo 1995 e 1996 delle ULSS (articolo 2 della legge 11 febbraio 1997, n. 21)
19.000
19.000
Cap. 86607
Quota capitale per rimborso mutui contratti dalla Regione a ripiano del disavanzo 1995 e 1996 delle ULSS (articolo 2 della legge 11 febbraio 1997, n. 21)
10.000

______
10.000

______


33.000
33.000


Variazioni in diminuzione (in milioni):

Cap. 86100
"Interessi passivi su mutui contratti dalla Regione per finanziamento di interventi diversi"
22.000
22.000
Cap. 86600
"Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento di mutui per il finanziamento di interventi diversi"
11.000

______
11.000

______


33.000
33.000
Articolo 8
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 7 dopo le parole “la Giunta regionale” sono aggiunte le parole “previo parere della competente Commissione consiliare”.
2. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 7 è soppresso.
Articolo 9
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




ALLEGATI OMESSI


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