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Legge regionale 9 dicembre 1997, n. 39 (BUR n. 104/1997)

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 'Marchio Vetro artistico di Murano'

Legge regionale 9 dicembre 1997, n. 39 (BUR n. 104/1997) (Novellazione)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1994, n. 70 “MARCHIO VETRO ARTISTICO DI MURANO”.

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 .


SOMMARIO
Legge regionale 9 dicembre 1997, n. 39 (BUR n. 104/1997) (Novellazione)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1994, n. 70 “MARCHIO VETRO ARTISTICO DI MURANO”

Art. 1 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 .
1. All’articolo 3, comma 1, dopo le parole “isola di Murano” sono aggiunte le parole “e al Consorzio da loro costituito per la promozione del marchio del vetro artistico di Murano al quale, a mezzo di apposita convenzione, è affidato l’esercizio dei compiti di cui all’articolo 5 bis”.
Art. 2 - Introduzione degli articoli 5 bis e 5 ter nella legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 .
1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 , è inserito il seguente articolo:
“Art. 5 bis - Consorzio per la promozione del marchio Vetro artistico di Murano.
1. La Regione promuove la costituzione di un Consorzio, anche di secondo grado, concessionario del marchio, costituito ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile tra le imprese che producono vetri artistici nel territorio dell’isola di Murano e le associazioni di categoria. Il Consorzio ha le seguenti finalità:
a) promuovere il marchio del Vetro artistico di Murano;
b) svolgere i compiti di cui al comma 3.
2. Lo statuto del Consorzio di cui al comma 1 deve prevedere la rappresentanza delle associazioni di categoria dei produttori interessati nella composizione degli organi del Consorzio medesimo.
3. Il Consorzio di cui al comma 1:
a) cura le attività connesse alla concessione d’uso del marchio nonché l’istruttoria per la formazione dell’elenco dei concessionari del marchio di cui all’articolo 5;
b) concorre con la Regione del Veneto all’attività di tutela del marchio, vigila sull’osservanza del regolamento d’uso di cui all’articolo 8, controlla l’utilizzo del marchio da parte delle imprese consorziate.”.
2. Dopo l’articolo 5 bis della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 , è inserito il seguente articolo:
“Art. 5 ter - Rapporti della Regione con il Consorzio.
1. Al fine di disciplinare i rapporti con il Consorzio la Regione, sentito il Comitato di tutela, stipula un’apposita convenzione. Nella convenzione deve, in particolare, essere previsto:
a) l’obbligo di depositare presso la Regione:
1) le variazioni dell’atto costitutivo, dello statuto e dell’elenco dei consorziati;
2) la copia autentica del bilancio consuntivo relativo all’anno precedente;
3) la relazione annuale del Presidente del Consiglio di amministrazione sottoscritta congiuntamente dal Presidente del Collegio sindacale, qualora costituito, redatta secondo i criteri stabiliti dal Comitato di tutela, dalla quale risulti l’attività del Consorzio in adempimento della presente legge;
b) l’obbligo del pareggio di bilancio nello svolgimento della propria attività a favore del marchio;
c) l’obbligo della sede legale in Venezia, preferibilmente presso una istituzione pubblica.
2. La Giunta regionale esercita, con la collaborazione del Comitato di tutela, la vigilanza sulle attività svolte dal Consorzio secondo i criteri e le modalità fissati dalla convenzione e dal regolamento d’uso.
3. Qualora il Consorzio non assuma le misure idonee alla prevenzione della contraffazione da parte di terzi o dell’utilizzazione del marchio in modo non conforme al regolamento d’uso da parte dei concessionari, od ometta di procedere ai controlli e di applicare le sanzioni previste nel proprio statuto, la Giunta regionale esercita l’attività di controllo e sanzionatoria sui singoli concessionari al fine di evitare la decadenza del marchio, nonché revoca la concessione data al Consorzio.”.
Art. 3 - Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 .
1. L’articolo 7 - “Compiti del Comitato di tutela” della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 , è così sostituito:
“Art. 7 - Compiti del Comitato di tutela.
1. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) predispone il progetto di regolamento d’uso di cui all’articolo 2 comma 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e cura la proposizione delle eventuali modifiche;
b) stabilisce i criteri con cui deve essere redatta la relazione annuale di cui all’articolo 5 ter, comma 1 lettera a), numero 3;
c) vigila sull’attività del Consorzio per la promozione e gestione del marchio ed esprime annualmente alla Giunta il proprio parere circa l’attività svolta dallo stesso nell’anno precedente;
d) esprime il proprio parere alla Giunta regionale nel procedimento di ricorso in opposizione previsto all’articolo 9 comma 2.”.
Art. 4 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 .
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 , dopo la parola “provvedimento” è aggiunta la seguente frase:
“La Giunta regionale decide, sentito il Comitato di tutela di cui all’articolo 7.”.
Art. 5 - Introduzione dell’articolo 9 bis nella legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 .
1. Dopo l’articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 , è inserito il seguente articolo:
“Art. 9 bis - Contributi.
1. Al Consorzio per la promozione del marchio del vetro artistico di Murano la Regione concede contributi nella misura massima del quaranta per cento della spesa ammissibile per la propria attività istituzionale.
2. La Giunta regionale, sulla base del regolamento d’uso del marchio, stabilisce annualmente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
3. Per ottenere i contributi di cui al comma 1 il Consorzio presenta al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno apposita domanda corredata dal programma delle attività e dal preventivo di spesa.
4. La Giunta regionale entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 3 provvede all’assegnazione dei contributi.
5. Entro il mese di marzo successivo il Consorzio deve presentare la documentazione della spesa effettivamente sostenuta, pena la revoca.
6. Qualora la spesa sostenuta risulti inferiore a quella presa a base per l’assegnazione del contributo, lo stesso è ridotto proporzionalmente alla spesa accertata.”.
Art. 6 - Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 .
1. L’articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 , è così sostituito:
“Art. 10 - Norma finanziaria.
1. Per le spese a carico della Regione e per eventuali contributi a favore del Consorzio previsto all’articolo 5 bis per lo svolgimento dell’attività di gestione, vigilanza e promozione del marchio si fa fronte con uno stanziamento di lire 50 milioni nel bilancio per l’anno 1997, per competenza e per cassa, nel capitolo n. 20600, già denominato “Spese per la richiesta di concessione e per la promozione e la gestione del marchio del vetro artistico di Murano” che assume la nuova definizione di “Spese per l’attività di gestione vigilanza e promozione del marchio del Vetro artistico di Murano”, mediante riduzione di pari importo per competenza e per cassa del capitolo n. 80020 “Fondo di riserva per le spese impreviste, del bilancio di previsione 1997”.
2. Per gli esercizi successivi si provvede ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.”.




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