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Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4 (BUR n. 10/1997)

Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali

Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4 (BUR n. 10/1997) (Abrogata)

INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITÀ NATURALI

Legge abrogata da lett. e) comma 3, articolo 32 legge regionale 1 giugno 2022, n. 13 .

Vedi inoltre quanto disposto dall’articolo 30 della legge regionale 1 giugno 2022, n. 13 , che, recando disposizioni attuative e transitorie, dispone che “Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, anche in tempi differiti, i provvedimenti attuativi indicati nella stessa.” e “Fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dei provvedimenti di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti afferenti gli ambiti e le materie non ancora regolamentate.”.


SOMMARIO
Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4 (BUR n. 10/1997)

INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITA’ NATURALI



Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge disciplina la concessione di contributi a favore di privati che abbiano subito gravi danni a causa di fenomeni meteorologici rilevanti o di altri eventi calamitosi naturali.
2. I contributi sono concessi in ragione dell'entità dei danni subiti e della spesa complessivamente sostenuta per:
a) la riparazione o la ricostruzione di edifici destinati ad abitazione o ad attività produttive distrutti o danneggiati;
b) la riparazione o la sostituzione di impianti, di attrezzature o di arredi strettamente necessari all'attività produttiva distrutti o danneggiati;
c) la riparazione o la sostituzione di beni mobili registrati distrutti o danneggiati in modo da non poter essere utilizzati.
3. I contributi previsti dalla presente legge non possono essere concessi ad aziende agricole singole ed associate o a cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che abbiano subito danni ad impianti, attrezzature e arredi a causa degli eventi di cui al comma 1.
Art. 2 - Procedura d'accertamento dell'evento calamitoso.

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica può segnalare al Dipartimento per la protezione civile uno degli eventi di cui al comma 1 dell'articolo 1, entro il termine perentorio di trenta giorni dal verificarsi dei danni causati dall’evento, descrivendo sommariamente l’entità degli stessi.
2. Il dirigente regionale generale del Dipartimento per la protezione civile verifica l'attendibilità delle segnalazioni di cui al comma 1 e provvede entro il mese successivo al ricevimento della prima di esse ad accertare con proprio decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, la rilevanza dell'evento con specifico riferimento ai danni causati. Con lo stesso decreto provvede alla delimitazione provvisoria dell'estensione geografica dell'evento.
3. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2, possono essere presentate al Dipartimento per la protezione civile motivate richieste di ampliamento della provvisoria delimitazione dell'estensione geografica dell'evento.
4. Entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, la Giunta regionale adotta il provvedimento, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, di definitiva delimitazione dell'estensione geografica dell'evento calamitoso accertato. Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale, nei limiti della disponibilità di bilancio, determina l'ammontare complessivo dei fondi destinati ai contributi per i danni causati dall'evento accertato e ne dispone l'accreditamento presso l'ufficio del genio civile regionale competente per territorio.
Art. 3 - Termini e modalità di presentazione delle domande.

1. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 4 dell'articolo 2 i soggetti interessati possono presentare all'ufficio del genio civile regionale competente per territorio, domanda di contributo contenente, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente:
1) l'ubicazione dei beni danneggiati;
2) la natura e l'entità dei danni causati dall'evento accertato;
3) eventuali indennità assicurative per i danni per quali è richiesto il contributo;
b) relazione descrittiva dei danni;
c) preventivo di spesa complessiva d'importo minimo non inferiore a 2 milioni di lire per la riparazione, sostituzione o ricostruzione dei beni danneggiati o distrutti.
2. Per i beni mobili registrati distrutti a causa dell'evento, oltre agli altri documenti, i soggetti interessati devono allegare alla domanda di contributo anche il certificato di avvenuta demolizione rilasciato dal pubblico registro automobilistico.
3. Qualora i soggetti interessati abbiano presentato o intendano presentare ad altro ente pubblico ulteriori domande di contributo per i danni causati dal medesimo evento calamitoso, devono indicarlo nella dichiarazione di cui alla lettera a) del comma 1.
Art. 4 - Procedimento di concessione dei contributi.

1. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di contributo, l'ufficio del genio civile regionale competente per territorio compie i necessari accertamenti in ordine all'effettiva entità dei danni dichiarati e alla congruità dell'importo di spesa preventivato e trasmette al Dipartimento per la protezione civile l'elenco dei richiedenti con l'indicazione della spesa ritenuta ammissibile.
2. Entro due mesi dal ricevimento dell'elenco di cui al comma 1, il dirigente regionale generale del Dipartimento per la protezione civile provvede con proprio decreto, da comunicarsi ai soggetti interessati, alla concessione dei contributi ripartendo i fondi di cui al comma 4 dell'articolo 2.
3. I contributi sono assegnati nel rispetto dei seguenti limiti massimi:
a) settantacinque per cento dell'importo della spesa ammessa e comunque non oltre 150 milioni di lire per la riparazione o la ricostruzione di edifici destinati ad abitazione o ad attività produttiva;
b) cinquanta per cento dell'importo della spesa ammessa e comunque non oltre 50 milioni di lire per la riparazione o sostituzione di impianti, attrezzature o arredi strettamente destinati all'attività produttiva;
c) cinquanta per cento dell'importo della spesa ammessa e comunque non oltre 15 milioni di lire per la riparazione o la sostituzione di beni mobili registrati.
4. Per gli interventi di riparazione o ricostruzione non ancora iniziati o ultimati di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1, con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 2 sono fissati i termini per l'inizio e/o per l'ultimazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei beni danneggiati o distrutti.
5. Qualora si tratti dei beni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 1 è fissato il termine entro il quale provvedere, se non ancora provveduto, alla riparazione o alla sostituzione.
6. I termini entro i quali ultimare i lavori o provvedere alla riparazione o alla sostituzione possono essere prorogati con decreto motivato e su richiesta dell'interessato per non più di una volta.
Art. 5 - Liquidazione dei contributi.

1. Ai fini della liquidazione dei contributi i beneficiari devono presentare la documentazione attestante le spese effettivamente sostenute all'ufficio del genio civile regionale competente per territorio entro trenta giorni dalla scadenza dei termini fissati ai sensi dei commi 4 e 5 o 6 dell'articolo 4, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di cui al comma 2 dell’articolo 4.
2. Per eventuali lavori eseguiti in economia i beneficiari presentano una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
3. La mancata presentazione della documentazione entro il termine di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo.
4. Entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il dirigente responsabile dell'ufficio del genio civile regionale competente, sulla base della documentazione presentata dagli interessati, dispone con decreto motivato la liquidazione dei contributi. Con lo stesso decreto provvede ad eventuali revoche dei contributi stessi.
Art. 6 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge per il triennio 1997-1999 si fa fronte con le risorse stanziate al capitolo n. 53038, denominato "Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali", iscritto nello stato di previsione del bilancio annuale per l'anno finanziario 1997 e del bilancio pluriennale 1997-1999.
2. Per gli anni successivi si procederà con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (legge regionale di contabilità).
Art. 7 - Abrogazione.

1. La legge regionale 12 gennaio 1990, n. 3 è abrogata.
2. La legge regionale di cui al comma 1 continua ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alla legge regionale medesima.
Art. 8 - Norma transitoria.

1. Per gli eventi calamitosi verificatesi dal primo gennaio 1996 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a disporre la concessione di contributi secondo le modalità stabilite dalla presente legge. A tal fine il dirigente regionale generale del Dipartimento per la protezione civile provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa, agli adempimenti di cui all'articolo 2 della presente legge.
Art. 9 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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