crv_sgo_leggi

Legge regionale 30 dicembre 1997, n. 44 (BUR n. 112/1997)

Nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri organismi operanti nella materia

Legge regionale 30 dicembre 1997, n. 44 (BUR n. 112/1997) (Abrogata)

NUOVE NORME SULLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E SUGLI ALTRI ORGANISMI OPERANTI NELLA MATERIA (1)

Legge abrogata dall’articolo 130, comma 1, lettera g), della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .


Note

( 1) Con sentenza n. 365/1997 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 2.


SOMMARIO
Legge regionale 30 dicembre 1997, n. 44 (BUR n. 112/1997)

NUOVE NORME SULLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E SUGLI ALTRI ORGANISMI OPERANTI NELLA MATERIA (1) (2)

TITOLO I
Delega alle Province

Art. 1 - Delega alle Province.
1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate alle Province.
2. Le Province nell'esercizio delle funzioni delegate osservano le direttive e gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate.
4. La Giunta regionale, in caso di accertato inadempimento e previa formale diffida al Presidente, propone al Consiglio la revoca della delega.

TITOLO II
Ambito della materia

Art. 2 - Le agenzie di viaggio e turismo.
1. Agli effetti della presente legge, sono considerate agenzie di viaggio e turismo sia le imprese che svolgono l'attività di cui all'articolo 3 mediante un'unica struttura operativa, sia le singole sedi operative di una stessa impresa, situate nel territorio regionale o distintamente organizzate per lo svolgimento dell'attività di cui al medesimo articolo sotto forma di filiale, di succursale o di rappresentanza.
2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le singole sedi operative di un'impresa esercitante in via principale l'attività del trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando siano situate nel territorio regionale e assumano direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto; sono escluse le imprese o le sedi operative, che provvedono solamente alla vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato.
3. L'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo è subordinato ad autorizzazione della Provincia competente per territorio. ( 3)
Art. 3 - Attività delle agenzie.
1. Le agenzie di viaggio e turismo esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggio e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.
2. In particolare rientrano nell'attività delle agenzie di viaggio e turismo:
a) la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre o di navigazione interna sia nazionale che estero, in tutte le forme d'uso;
b) la prenotazione di posti nelle carrozze ferroviarie e in ogni altro mezzo di trasporto;
c) la vendita di biglietti di passaggio e di cabine per conto di imprese nazionali o estere di navigazione marittima;
d) la vendita di biglietti di trasporto per le linee nazionali o estere di navigazione aerea;
e) l'organizzazione di viaggi isolati o in comitiva e di crociere, con o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno;
f) l'organizzazione di escursioni con o senza accompagnamento, per la visita della città e dei dintorni, e noleggio di autovettura;
g) l'esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico da parte del direttore tecnico e dei dipendenti qualificati dell'agenzia, esercitato esclusivamente per i clienti dell'agenzia stessa;
h) la spedizione e ritiro di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
i) l'emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni d'albergo emessi da organizzazioni nazionali o estere;
l) il rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per viaggiatori (traveller's cheques), di lettere di credito emesse da istituti bancari e cambio di valute, in quanto attinenti a servizi turistici e sempre che il titolare dell'azienda abbia ottenuto le prescritte autorizzazioni;
m) il rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio, a persone o cose, per conto di imprese autorizzate;
n) il servizio di informazioni in materia turistica;
o) la diffusione gratuita di materiale turistico di propaganda e vendita di guide, orari e simili;
p) la fornitura di speciali prestazioni, purché di interesse turistico anche indiretto (visti consolari ai passaporti, vendita di biglietti teatrali o per manifestazioni di pubblico interesse o convegni - simposi o lotterie);
q) organizzazioni di attività congressuali;
r) ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti.
Art. 4 - Associazioni e organismi senza scopo di lucro.
1. Le associazioni senza fini di lucro, che operano a livello nazionale con formale riconoscimento da parte degli organi centrali dello Stato il cui scopo statutario consiste in via prevalente nella promozione del turismo sociale ed aventi sede operativa in almeno tre Province del territorio regionale, sono iscritte a domanda nell'elenco speciale di cui all'articolo 15.
2. Le associazioni di cui al comma 1 possono promuovere le proprie iniziative turistico-sociali e raccogliere adesioni solo entro l'ambito dei propri associati che risultino iscritti da non meno di due mesi .
3. Le associazioni di cui al comma 1 stipulano una polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti ferme restando le disposizioni previste in materia dalla Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio e dal D.Lgs. n. 111/1995 e i programmi di viaggio devono essere redatti secondo le indicazioni di cui all'articolo 9.
4. Gli organismi aventi finalità politiche, sindacali, religiose, sportive e ricreative che senza scopo di lucro organizzano viaggi e gite occasionali fra i loro aderenti, non sono soggetti ad alcuna iscrizione.
5. Gli organismi di cui al comma 4 devono comunque stipulare una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti ai viaggi ed alle gite occasionali.
6. Gli enti locali, fatto salve le attività istituzionali svolte ad esclusivo favore di anziani, minori e portatori di handicap, regolarmente assicurate, devono avvalersi, per l'organizzazione tecnica di viaggi, di agenzie che risultino in possesso di autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 2.
7. Le scuole e gli istituti che intendono svolgere, nel contesto dei propri ordinamenti, viaggi di durata superiore a un giorno, devono attenersi, oltre alle disposizioni impartite dai singoli provveditorati e dal ministero, anche alle disposizioni della presente legge, ovvero devono avvalersi dell'organizzazione tecnica di agenzie che risultino in possesso di autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 2.
8. In tutti gli altri casi, la organizzazione tecnica e realizzazione di viaggi è di competenza delle agenzie di viaggi e turismo.

TITOLO III
Procedure per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo

Art. 5 - Richiesta di autorizzazione.
1. La richiesta di autorizzazione all'apertura di un'agenzia di viaggio e turismo è presentata al Presidente della Giunta provinciale, nel cui territorio s'intende porre la sede principale oppure sedi operative dell'agenzia di viaggio e turismo, indicando:
a) le generalità e la cittadinanza del richiedente e, ove si tratti di società, del suo legale rappresentante;
b) le generalità e la cittadinanza del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal richiedente;
c) la denominazione dell'agenzia;
d) l'ubicazione e la descrizione dei locali in cui l'agenzia avrà sede;
e) l'attività che l'agenzia intende svolgere e il periodo d'apertura;
f) l'organizzazione e le attrezzature dell'impresa;
g) la consistenza patrimoniale dell'impresa.
2. La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti in carta legale:
a) il certificato di cittadinanza italiana del richiedente o, qualora il richiedente sia persona fisica o giuridica non appartenente a Stato membro dell'Unione Europea, il nulla-osta, di cui all'articolo 58 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;
b) il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti e il certificato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, tutti di data non anteriore ai tre mesi, riguardanti il titolare ovvero il legale rappresentante e i componenti del consiglio di amministrazione della società nonché il direttore tecnico, qualora trattasi di persona diversa dal richiedente;
c) certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;
d) il certificato d'iscrizione del direttore tecnico all'albo dei direttori tecnici, di cui all'articolo 17;
e) la copia autenticata dell'atto costitutivo della persona giuridica quando sia tale il richiedente.
Art. 6 - Autorizzazione all'apertura.
1. Ai fini della istruttoria della richiesta dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 la Provincia:
a) inoltra all'autorità di pubblica sicurezza l'istanza di accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del TULPS approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;
b) accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiani;
2. La Provincia completata l'istruttoria ne comunica il risultato al richiedente che entro il termine di centottanta giorni deve:
a) effettuare il versamento del deposito cauzionale di cui all'articolo 11;
b) provvedere al pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 12;
c) trasmettere copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'articolo 10;
d) trasmettere una dichiarazione che assicura la prestazione del direttore tecnico, in una sola agenzia, a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività, specificando le modalità di assunzione e il tipo di contratto previsto;
e) trasmettere un documento da cui risulta la disponibilità dei locali e la relativa pianta planimetrica dalla quale risulti la piena indipendenza da ogni altro ambiente commerciale e un autonomo accesso alla via pubblica, una superficie minima di mq 50, nonché la disponibilità dei servizi igienico sanitari;
f) produrre copia autenticata del certificato di agibilità dei locali.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che il richiedente l'autorizzazione abbia ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione decade.
4. La Provincia, a seguito dell'istruttoria di cui ai commi 1 e 2, rilascia l'autorizzazione all'apertura dell'agenzia. L'agenzia di viaggio e turismo deve essere aperta entro centottanta giorni dalla data di rilascio della autorizzazione, decorsi i quali la autorizzazione decade.
5. L'autorizzazione ha validità di un anno e si intende automaticamente rinnovata mediante il pagamento nei termini prescritti della tassa di cui all'articolo 12. In caso contrario il mancato pagamento entro trenta giorni comporta la sospensione automatica dell'autorizzazione ed entro novanta giorni, la sua decadenza.
Art. 7 - Contenuto dell'autorizzazione.
1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:
a) la denominazione e l'ubicazione dell'agenzia di viaggio;
b) il titolare, e nel caso di società, il legale rappresentante;
c) il direttore tecnico.
2. Nella autorizzazione viene altresì annotato il carattere di agenzia principale, ovvero di filiale o succursale. La Provincia dà notizia dell'avvenuta apertura di un'agenzia succursale o filiale alla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia principale per la relativa annotazione sulla autorizzazione della agenzia principale. ( 4)
3. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1 relativa al titolare, alla denominazione o ragione sociale della società comporta il rilascio di una nuova autorizzazione; le altre modificazioni, comprese quelle di cui al comma 2, comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione.
4. Nella agenzia di viaggio deve essere esposta in modo ben visibile copia dell'autorizzazione all'esercizio.
Art. 8 - I periodi di apertura.
1. Le agenzie di viaggio e turismo hanno periodi di apertura annuali o stagionali.
2. Il periodo stagionale non può essere inferiore a sei mesi per anno.
Art. 9 - Redazione e diffusione dei programmi.
1. I programmi concernenti l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni diversi dagli inserti pubblicitari di cui al comma 3, diffusi da agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale, configurano a tutti gli effetti offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1336 del codice civile e devono contenere indicazioni precise su:
a) il soggetto produttore o organizzatore;
b) le date di svolgimento;
c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;
d) le quote di partecipazione con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione, nonché delle scadenze per il versamento del saldo;
e) la qualità e quantità dei servizi con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatore e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori e, per quanto concerne l'albergo o alloggio devono essere indicate l'ubicazione, la categoria e la sua approvazione e classificazione dello Stato di ospitante;
f) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;
g) le condizioni di rimborso di quote pagate sia per rinuncia o per recesso del cliente, che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
h) il periodo di validità del programma;
i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'articolo 10 con l'indicazione dei rischi coperti;
l) il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione dell'utente dei servizi turistici in caso di annullamento;
m) gli estremi dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività;
n) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio;
o) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della Convenzione Internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e del decreto legislativo n. 111/1995;
p) l'obbligo di comunicare, al più presto per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, al prestatore dei servizi nonché all'organizzatore ogni mancanza nell'esecuzione del contratto rilevata in loco dal consumatore.
2. Nei documenti di viaggio è fatto riferimento al programma di viaggio ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento degli impegni assunti.
3. Gli inserti pubblicitari, diffusi attraverso giornali, trasmissioni radio televisive o altro mezzo di comunicazione, non possono contenere informazioni difformi dal contenuto dei programmi autorizzati e devono raccomandare la presa di visione del programma completo presso le agenzie.
4. I programmi nella parte relativa al regolamento di partecipazione sono redatti in conformità alla Convenzione Internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 nonché al decreto legislativo n. 111/1995.
5. I programmi, prima della stampa e della diffusione, vengono comunicati alla provincia e di detta comunicazione si fa espresso riferimento nel programma.
6. Gli obblighi di cui al presente articolo operano anche per le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4.
7. Nei programmi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo per conto delle associazioni ed organismi di cui all'articolo 4, sono evidenziati, nel frontespizio, la denominazione dell'associazione/organismo e dell'agenzia.
Art. 10 - Obbligo di assicurazione.
1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, ferme restando le disposizioni previste in materia dalla relativa Convenzione Internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e dal decreto legislativo n. 111/1995 .
2. L'agenzia deve inviare, annualmente, alla Provincia territorialmente competente, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio.
3. La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa accertata in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza, comporta la immediata revoca della autorizzazione.
Art. 11 - Deposito cauzionale.
1. Il richiedente l’autorizzazione di cui all’articolo 6, deve versare presso la tesoreria dell’Amministrazione provinciale un deposito cauzionale stabilito nell’ammontare di lire 40.000.000.
2. Il deposito cauzionale di cui al comma 1, è istituito a garanzia del ristoro delle sanzioni amministrative pecuniarie non corrisposte ed a garanzia di tasse di concessione non pagate.
3. I titoli validi per il riconoscimento della cauzione, affinché sia garantita l’immediata disponibilità delle somme, oltre al deposito in contanti, possono essere:
a) titoli di rendita pubblica esenti da vincoli;
b) titoli al portatore;
c) certificazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa.
4. Il deposito cauzionale è vincolato per tutto il periodo di esercizio della agenzia. Lo svincolo, su domanda dell'interessato, viene disposto non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione della attività dell'agenzia.
5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le agenzie di viaggio e turismo già autorizzate provvedono ad integrare la differenza.
6. La Giunta regionale può con proprio provvedimento modificare l'ammontare del deposito cauzionale.
Art. 12 - Tassa regionale.
1. L'autorizzazione all'apertura e conduzione delle agenzie di viaggio e turismo è soggetta alla tassa sulle concessioni regionali in base alle leggi regionali vigenti.
Art. 13 - Sospensione e cessazione.
1. L'attività dell'agenzia di viaggio e turismo, per un periodo non superiore ai centottanta giorni, può essere sospesa:
a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione al Presidente della Giunta provinciale immediatamente dopo l'evento; in tale ipotesi la sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi;
b) per iniziativa del Presidente della Giunta provinciale, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria.
2. In caso di sospensione non consentita o prolungata oltre i termini previsti, l'autorizzazione si intende decaduta.
3. La cessazione dell'attività può avvenire prima della scadenza del periodo di apertura stabilito:
a) per iniziativa dell'avente titolo quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione al Presidente della Giunta provinciale immediatamente dopo l'evento;
b) per revoca o decadenza pronunciata dal Presidente della Giunta provinciale, quando si tratti, rispettivamente, di gravi motivi di interesse pubblico o di misura sanzionatoria.
Art. 14 - Elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo.
1. Le agenzie di viaggio e turismo, autorizzate ai sensi dell'articolo 6, sono iscritte d'ufficio nell'elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo istituito in ciascuna Provincia.
2. Nell'elenco sono indicati la denominazione e la ragione sociale di ciascuna agenzia, le generalità e il domicilio del titolare e del direttore tecnico, qualora quest'ultimo non sia titolare, nonché gli estremi e la data di rilascio dell'autorizzazione e il periodo di apertura; sono altresì annotati i successivi rinnovi e le eventuali sospensioni.
3. La decadenza e la revoca dell'autorizzazione comportano d'ufficio la cancellazione dall'elenco delle agenzie di viaggio e turismo.
4. L'elenco, posto a disposizione del pubblico, è tenuto a cura di ciascuna Provincia che provvede, altresì, alle comunicazioni relative all'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
5. Le risultanze dell'elenco provinciale sono pubblicate, annualmente, entro il mese di febbraio, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Art. 15 - Elenco speciale degli organismi di promozione turistica senza fini di lucro.
1. Presso ciascuna Provincia è tenuto un elenco speciale delle associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4.
2. L'iscrizione nell'elenco e l'eventuale cancellazione avvengono a richiesta dell'organismo interessato.
3. Le associazioni devono possedere, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti. Alla domanda di iscrizione nell'elenco speciale deve essere allegata la seguente documentazione:
a) certificato di cittadinanza e di residenza del rappresentante legale, certificato generale del casellario giudiziario e dei carichi pendenti;
b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
c) atto sostitutivo di notorietà a firma del legale rappresentante nel quale sia espressamente indicato il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 4 che costituiscono titolo per l'iscrizione all'albo;
d) polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione Internazionale (CCV) di cui alla legge n. 1084/1977, nonché del D.Lgs. n. 111/1995. Annualmente va inviata documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio;
e) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione, concernente l'indicazione per ogni sede operativa dell'associazione del responsabile delegato per le attività turistiche svolte dall'associazione, che deve risultare iscritto all'albo dei direttori tecnici di cui all'articolo 17.
4. L'iscrizione all'elenco consente lo svolgimento delle attività finalizzate al conseguimento dello scopo sociale nei limiti e secondo le modalità indicate nell'articolo 4.
5. Per la violazione reiterata delle norme di cui all'articolo 4 o per gravi motivi di interesse pubblico, il Presidente della Giunta provinciale pronuncia, rispettivamente, la decadenza o la revoca dell'iscrizione dall'elenco.
6. L'elenco, posto a disposizione del pubblico, è tenuto a cura di ciascuna Provincia.
7. Le risultanze dell'elenco provinciale sono pubblicate annualmente, entro il mese di febbraio, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


TITOLO IV
Direttore tecnico

Art. 16 - Esame di idoneità per direttore tecnico.
1. La Giunta provinciale, di norma ogni due anni, indice l'esame per direttore tecnico cui possono presentare domanda di partecipazione coloro che, residenti nella Provincia, siano in possesso di:
a) diploma di scuola secondaria superiore;
b) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto o superiori presso agenzie di viaggio e turismo per almeno due anni documentato dall'Ispettorato del lavoro.
2. L'esercizio dell'attività lavorativa di cui alla lettera b) del comma 1 è ridotto a sei mesi per coloro che siano in possesso di diploma universitario in economia del turismo; nessun periodo è richiesto per chi è in possesso di attestato relativo a corsi di specializzazione post-universitaria in economia e gestione del turismo.
3. La commissione esaminatrice è così composta:
a) un dirigente della Provincia con funzioni di Presidente;
b) uno o più docenti o esperti nelle materie d'esame;
c) uno o più docenti o esperti nelle lingue straniere scelte dal candidato come oggetto d'esame.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente provinciale.
5. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente.
6. Ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice è corrisposto un compenso e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 38 e dell'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
7. Le prove sono finalizzate a verificare il possesso delle seguenti caratteristiche professionali:
a) la conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione alle attività previste dall'articolo 3;
b) la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico;
c) la conoscenza di due tra le principali lingue estere europee.
Art. 17 - Albo provinciale dei direttori tecnici.
1. Sono iscritti all'albo provinciale dei direttori tecnici:
a) coloro che hanno superato l'esame di cui all'articolo 16;
b) i direttori tecnici che hanno conseguito l'abilitazione in altre province o in altre regioni e operano presso agenzie di viaggio aventi sede nella provincia;
c) i cittadini di tutti gli stati membri dell'Unione Europea, residenti in una provincia del Veneto, in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392;
d) i direttori tecnici, cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dalla presente legge.
2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 392/1991, in funzione della richiesta dell'apertura di una nuova agenzia o di variazioni successive della persona che ha la direzione tecnica della stessa, i titolari individuali di agenzie di viaggio e i loro institori, ovvero i loro soci o rappresentanti legali che abbiano prestato effettive attività lavorativa in agenzie di viaggio in modo continuativo, sono equiparati ai dirigenti o ai loro dipendenti di cui al decreto legislativo n. 392/1991 sulla base dell'attività svolta e per i periodi di tempo ivi previsti.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 i lavoratori subordinati che abbiano operato presso agenzia di viaggio e turismo con responsabilità di almeno un reparto, inquadrati nella posizione di quadri o di un primo o secondo livello in base al contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, sono equiparati ai dirigenti di cui al decreto legislativo n. 392/1991.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità e la documentazione necessarie a comprovare le situazioni di cui ai commi 2 e 3.
5. L'albo è posto a disposizione del pubblico. Le risultanze dell'albo provinciale sono pubblicate, annualmente, entro il mese di febbraio, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

TITOLO V
Vigilanza e sanzioni

Art. 18 - La vigilanza.
1. Ferme restando le competenze dell'autorità di Pubblica Sicurezza, la vigilanza sulle norme della presente legge è esercitata dalla Giunta provinciale, tramite gli uffici e i dipendenti appositamente incaricati.
Art. 19 - Le sanzioni.
1. Chiunque intraprenda o svolga l'attività di cui all'articolo 3 anche in modo occasionale, senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione, salvo quanto previsto dall'articolo 4, è soggetto a una sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 30 milioni; la sanzione è raddoppiata in caso di recidività.
2. Quando siano violate le condizioni autorizzative o quando comunque siano violate le norme di cui agli articoli 8, 10, e 11, si procede alla diffida ad ottemperare entro un mese. Decorso inutilmente tale termine, è disposta la sospensione ai sensi dell'articolo 13, comma 1. In caso di perduranza dell'inosservanza della prescrizione si pronuncia la decadenza.
3. La formulazione di programmi di viaggio in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 comporta una sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 3 milioni.
4. Il titolare che, con qualsiasi mezzo di comunicazione attribuisca alla propria agenzia una denominazione diversa da quella autorizzata è soggetto a una sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 4 milioni.
5. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione comporta il pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire 2 milioni.
6. Quando le associazioni e gli organismi di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 4 esercitano la loro attività in difformità alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 9 e 15 sono soggetti a sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 30 milioni.
7. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo, comporta, per le associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 4 comma 1, la sospensione dell'iscrizione dall'elenco speciale di cui all'articolo 15; per le agenzie di viaggio e turismo la rivalsa sul deposito cauzionale. In tale ultima ipotesi il mancato reintegro del deposito entro il termine annuale di scadenza dell'autorizzazione, ha gli stessi effetti del mancato pagamento della tassa, di cui al comma 5 dell'articolo 6.
8. Le sanzioni sono comminate dal Presidente della Giunta provinciale e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente per l'esercizio delle funzioni delegate.
9. Per l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute si osservano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 20 - I reclami.
1. I clienti delle agenzie di viaggio e turismo e i soci delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 4, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite, esperito quanto richiesto dal comma 1, lettera p) dell'articolo 9, possono presentare, entro trenta giorni dal rientro del viaggio, documentato reclamo al Presidente della Giunta provinciale, inviandone contemporaneamente copia all'agenzia interessata.
2. Il Presidente della Giunta provinciale, nei successivi trenta giorni, assegna al titolare dell'agenzia e al rappresentante legale delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 4 un termine di trenta giorni per presentare eventuali osservazioni.
3. Il Presidente della Giunta provinciale, nel caso in cui il reclamo risulti fondato, dà corso al procedimento relativo all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 19 e comunica ai soggetti interessati le determinazioni assunte.

TITOLO VI
Norme transitorie e finali

Art. 21 - Disposizioni transitorie.
1. Le agenzie di viaggio e turismo incluse nel registro regionale di cui all'articolo 13 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 46 , sono iscritte d'ufficio, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nell'elenco della Provincia nel cui territorio sono situate la sede principale o le sedi operative delle agenzie di viaggio e turismo.
2. I direttori tecnici inclusi nell'albo regionale, di cui all'articolo 15 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 46 , sono iscritti d'ufficio entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nell'albo della Provincia nel cui ambito territoriale sono residenti o nel cui ambito ha sede l'agenzia presso cui operano. Tale accertamento è compiuto dalla Provincia.
3. Le domande che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano state presentate alla Regione per l'autorizzazione alla divulgazione di programmi di viaggio, o per l'iscrizione nell'albo regionale dei direttori tecnici di cui all'articolo 15 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 46 , o per l'iscrizione nel registro speciale degli organismi di promozione turistica senza fini di lucro di cui all'articolo 14 della citata legge, sono trasmesse d'ufficio alla Provincia competente per territorio.
4. Gli organismi senza scopo di lucro inseriti nel registro speciale degli organismi di promozione turistica senza fini di lucro, di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 46 , sono iscritti d'ufficio nell'elenco della Provincia nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'ente ed entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge devono possedere i requisiti di cui agli articoli 4 e 15, documentati da apposita certificazione, pena la cancellazione dall'elenco stesso.
5. Agli esami per l'idoneità a direttore tecnico eventualmente banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 agosto 1986, n. 46 e successive modificazioni.
6. Il piano regionale di distribuzione delle agenzie di viaggio e turismo previsto all'articolo 12 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 46 , approvato dal Consiglio regionale con provvedimento 6 marzo 1995, n. 1086, continua ad avere validità sino al 31 dicembre 1997.
Art. 22 - Personale.
1. In relazione all'esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale provvede altresì, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, all'assegnazione agli enti locali interessati del personale necessario.

Art. 23 - Norma finanziaria.
1. Per il rimborso delle spese relative all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, la Giunta regionale ripartisce tra le Province un fondo la cui entità è stabilita annualmente con legge di bilancio.
Art. 24 - Abrogazioni.
Art. 25 - Dichiarazione d'urgenza. 5
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.







Note

( 1) Con sentenza n. 365/1997 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 2.
( 2) Con sentenza n. 339/2001 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, nella parte in cui subordina ad autorizzazione della Provincia competente per territorio anche le singole sedi operative di una stessa impresa, organizzate per lo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio e turismo sotto forma di filiale, di succursale o di rappresentanza e dell’articolo 7, comma 2, nella parte in cui prevede l'obbligo di annotare, nell'autorizzazione, il carattere di agenzia principale ovvero di filiale o succursale.
( 3) Con sentenza n. 339/2001 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, nella parte in cui subordina ad autorizzazione della Provincia competente per territorio anche le singole sedi operative di una stessa impresa, organizzate per lo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio e turismo sotto forma di filiale, di succursale o di rappresentanza
( 4) Con sentenza n. 339/2001 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 2, nella parte in cui prevede l'obbligo di annotare, nell'autorizzazione, il carattere di agenzia principale ovvero di filiale o succursale.
5 Articolo sprovvisto di efficacia giuridica per mancanza del consenso governativo espressamente previsto dall’art. 127, comma terzo della Costituzione


SOMMARIO