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Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 (BUR n. 10/1997)

Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali

Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 (BUR n. 10/1997)

TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Art. 1 - Indennità dei consiglieri. (1)

1. L’indennità di carica lorda spettante ai componenti del Consiglio regionale è pari a euro 6.600,00.
2. Spetta ai consiglieri regionali che svolgono le funzioni sottoelencate una indennità lorda di funzione così determinata:
a) euro 2.700,00 per i presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale;
b) euro 2.400,00 per i vicepresidenti del Consiglio regionale, per il vicepresidente e gli altri membri della Giunta regionale, per i consiglieri segretari del Consiglio regionale, per i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, dei gruppi consiliari e per il portavoce dell’opposizione;
c) euro 2.100,00 per i vicepresidenti dei gruppi consiliari, per i vicepresidenti e i consiglieri segretari delle commissioni consiliari permanenti e per i consiglieri revisori dei conti.
3. L'indennità mensile lorda di cui al comma 2 è corrisposta ad ogni consigliere per una sola delle funzioni ricoperte e per l'incarico con percentuale più alta.
4. Al consigliere regionale che nel corso del mandato sia proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale o europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data di proclamazione in altra assemblea sino alla eventuale opzione per la carica regionale.
5. Al membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo che sia proclamato consigliere regionale e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale od europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data della proclamazione fino alla eventuale opzione per la carica regionale.
6. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità previste dalla vigente normativa statale e regionale, nonché la normativa statale in materia di disciplina del cumulo per la elezione o nomina in organi appartenenti a diversi livelli di governo o di previsione di carattere onorifico delle relative cariche, è vietato il cumulo di indennità o emolumenti, comunque denominati, per la partecipazione a commissioni od organi collegiali derivante dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, ivi comprese le partecipazioni previste di diritto in ragione della carica ricoperta; nelle more della comunicazione della opzione per il trattamento indennitario di cui al presente articolo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non è corrisposto.

Art. 2 - Decorrenza delle indennità.

1. La corresponsione dell'indennità prevista per i consiglieri regionali decorre dalla data di proclamazione.
2. Le indennità di cui al comma 2 dell'articolo 1 decorrono dalla data di assunzione della funzione.

Art. 3 - Rimborso delle spese per l’esercizio del mandato. (2)

1. Ai consiglieri regionali è corrisposto un rimborso forfettario delle spese per l’esercizio del mandato, ivi comprese le spese sostenute per la partecipazione ai lavori degli organi consiliari e ad ogni altra attività istituzionale nell’ambito del territorio regionale.
2. La partecipazione dei consiglieri regionali ai lavori delle commissioni permanenti e speciali è gratuita, con l’esclusione di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati.
3. L’importo del rimborso di cui al comma 1 è pari a euro 4.500,00.
4. L’importo del rimborso di cui al comma 1 è ridotto del dieci per cento per i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, per i vicepresidenti del Consiglio regionale e per gli altri membri della Giunta regionale che per le loro funzioni usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione per raggiungere le sedi regionali e per gli altri spostamenti per l’esercizio del mandato.
5. L’importo del rimborso di cui al comma 1 è ridotto in ragione dell’uno per cento per ogni giornata per la quale i consiglieri, in missione per la partecipazione ad attività istituzionali nel territorio regionale su mandato formale del Presidente del Consiglio regionale, usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione.
6. L’Ufficio di presidenza emana, d’intesa con la Giunta regionale, disposizioni attuative delle norme di cui ai commi 4 e 5.

Art. 4 - Servizi logistici e di trasporto per l’accesso alle sedi istituzionali della Regione del Veneto. (3)

1. In ragione della unicità delle caratteristiche del centro storico di Venezia, capoluogo regionale e sede delle istituzioni della Regione del Veneto e delle conseguenti particolari difficoltà di accesso, l’Ufficio di presidenza assicura i servizi logistici e di trasporto necessari per l’accesso alle sedi del Consiglio regionale del Veneto ubicate nel centro storico di Venezia.

Art. 5 - Esclusioni.

omissis ( 4)

Art. 5 bis - Limite di spesa per il trattamento indennitario.

omissis ( 5)

Art. 6 - Rimborso spese. (6)

1. Ai consiglieri regionali inviati in missione fuori del territorio regionale, per l’espletamento delle funzioni esercitate o in ragione della carica ricoperta, spettano:
a) il rimborso delle spese di alloggio, vitto e di trasporto effettivamente sostenute e documentate;
b) il rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alle tariffe ACI secondo le modalità stabilite con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza e l’eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale, qualora facciano uso del loro mezzo di trasporto;
c) le spese di taxi, nell’ambito della località di missione, quando particolari esigenze di servizio lo richiedano.
2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.

Art. 7 - Commisurazione del trattamento indennitario all’effettiva partecipazione alle attività istituzionali. (7)

1. Il rimborso di cui all’articolo 3 è ridotto in caso di assenza dalle sedute degli organi cui appartengono i consiglieri e gli assessori.
2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica ai consiglieri e agli assessori in missione, su mandato formale, rispettivamente del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale.
3. In caso di mancata partecipazione del consigliere regionale nella percentuale e nelle modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza alle votazioni consiliari è operata una trattenuta stabilita dall’Ufficio di presidenza medesimo.
4. La trattenuta di cui al comma 3 non si applica al Presidente della Giunta regionale, al Presidente e ai vicepresidenti del Consiglio regionale.
5. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Giunta regionale, emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.

Art. 8 - Variazioni.

omissis ( 8)

Art. 8 bis – Componenti della Giunta regionale non Consiglieri regionali. (9)

1. I componenti della Giunta regionale nominati al di fuori dei componenti del Consiglio regionale devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Consiglieri regionali.
2. A decorrere dalla nona legislatura ai soggetti di cui al comma 1 sono corrisposti, dalla data della nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, i medesimi emolumenti spettanti ai consiglieri regionali ( 10). Non sono estese in particolare le disposizioni in materia di assegno vitalizio, di assegno di reversibilità e di assegno di fine mandato, di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo e secondo comma dell’articolo 15 della legge regionale n. 9/1973 si applicano anche in caso di cessazione dalla carica di componente della Giunta regionale e successiva elezione dello stesso soggetto alla carica di consigliere regionale. ( 11)

Art. 8 ter - Devoluzione degli emolumenti.

1. I consiglieri e gli assessori regionali possono delegare rispettivamente l’Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale a devolvere alla Regione una percentuale degli emolumenti spettanti fino al limite dell’intera somma al netto delle ritenute obbligatorie. ( 12)

Art. 9 - Organo competente alla liquidazione dei trattamenti economici.

1. Alla liquidazione dei trattamenti economici di cui alla presente legge provvedono l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale a seconda se trattasi di membri del Consiglio o della Giunta regionale.
1 bis. Le somme di cui all’articolo 3 rientrano tra i rimborsi spese di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b), primo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e successive modificazioni. ( 13)

Art. 9 bis - Patrocinio legale.

1. La disciplina prevista dall' articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni si applica al Presidente della Giunta regionale e agli assessori nonché ai consiglieri regionali per fatti o atti connessi all'espletamento del mandato. ( 14)

Art. 10 - Applicazione dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 8 gennaio 1992, n. 16 e 12 gennaio 1994, n. 30.

1. Al Presidente della Giunta regionale, agli altri membri della Giunta regionale e ai consiglieri regionali, sospesi di diritto dalla carica ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e sostituito dall'articolo 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, è corrisposto, per il periodo della sospensione, un assegno pari all'indennità di cui al comma 1 dell' articolo 1 della presente legge, ridotta di un quinto.

Art. 11 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con i fondi annualmente iscritti nei capitoli n. 10 e n. 2100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1997 ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 12 - Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti leggi:
a) legge regionale 21 gennaio 1972, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
b) legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

Art. 13 - Termine di decorrenza.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997.


Note

( 1) Articolo così sostituito, con decorrenza di effetti dal 1° gennaio 2013, da comma 1 art. 2 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 , in precedenza modificato da art. 6 legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 .
( 2) Articolo così sostituito, con decorrenza di effetti dal 1° gennaio 2013, da comma 1 art. 3 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 , in precedenza modificato dall’art. 7 legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 .
( 3) Articolo così sostituito, con decorrenza di effetti dal 1° gennaio 2013, da comma 1 art. 4 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 .
( 4) Articolo abrogato da lett. c) comma 1 art. 12 legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 .
( 5) Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 12 legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 , in precedenza articolo aggiunto da art. 5 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 .
( 6) Rubrica sostituita da comma 1 art. 8 legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 , in precedenza articolo sostituito da art. 6 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 . Con l’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 era stato abrogato tra l’altro il comma 3 bis dell’articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 che dettava disposizioni in materia di rimborso spese di trasporto.
( 7) Articolo così sostituito, con decorrenza di effetti dal 1° gennaio 2013, da comma 1 art. 5 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 , in precedenza modificato da art. 9 legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 . Come precisato dall’articolo 5 comma 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 , il presente articolo dà attuazione alle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, in ordine alla commisurazione del trattamento economico dei consiglieri regionali all’effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale.
( 8) Articolo abrogato da lett. e) comma 1 art. 12 legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 .
( 9) Ai componenti della Giunta regionale, ivi inclusi quelli che non rivestono la carica di consiglieri regionali, si applica a decorrere dalla decima legislatura ed ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 la disciplina del sistema previdenziale contributivo.
( 10) Soppresse le parole “ad esclusione dell’indennità di carica di cui all’articolo 1, comma 1” da comma 1 art. 9 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 . L’articolo 8 bis, così come modificato, si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge (1 maggio 2012).
( 11) Articolo sostituito da art. 14 comma 1 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 . In precedenza introdotto dall'art. 1 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 18 che nell'art. 2 ha stabilito che gli oneri fanno capo ai capitoli 10 e 2100 del bilancio regionale.
( 12) Articolo aggiunto da art. 13 comma 1 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19
( 13) Comma sostituito da comma 1 art. 10 legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 , in precedenza comma inserito da comma 1 art. 37 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 .
( 14) Articolo aggiunto da comma 1 art. 5 legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 (BUR n. 10/1997)

TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI



Art. 1 - Indennità dei consiglieri.

1. L'indennità di carica lorda spettante ai componenti del Consiglio regionale è rapportata al sessantacinque per cento dell'indennità lorda spettante ai componenti del Parlamento nazionale ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.
2. Spetta ai consiglieri che svolgono le funzioni sottoelencate una indennità lorda aggiuntiva, rapportata all'indennità lorda spettante ai componenti del Parlamento nazionale, così determinata:
a) trentacinque per cento per i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale;
b) venticinque per cento per i Vicepresidenti del Consiglio regionale e per il Vicepresidente della Giunta regionale;
c) venti per cento per gli altri membri della Giunta regionale;
d) quindici per cento per i Consiglieri Segretari del Consiglio regionale, per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, per i Presidenti delle Commissioni temporanee per lo studio di problemi speciali e i Presidenti delle speciali Commissioni, istituite, rispettivamente ai sensi dell'articolo 21, quarto comma e dell'articolo 24 dello Statuto e per i Presidenti dei Gruppi consiliari;
e) dieci per cento per i Vicepresidenti e i Consiglieri Segretari delle Commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali di cui alla lettera d), per i revisori dei conti del Consiglio regionale e per i Vicepresidenti dei gruppi consiliari.
3. L'indennità mensile lorda è corrisposta ad ogni consigliere per una sola delle funzioni ricoperte e per l'incarico con percentuale più alta.
Art. 2 - Decorrenza delle indennità.

1. La corresponsione dell'indennità prevista per i consiglieri regionali decorre dalla data di proclamazione.
2. Le indennità di cui al comma 2 dell'articolo 1 decorrono dalla data di assunzione della funzione.
Art. 3 - Diaria a titolo di rimborso spese.

1. Ai consiglieri regionali è corrisposta una diaria, a titolo di rimborso spese, pari al sessantacinque per cento delle indennità corrispondenti spettanti ai componenti del Parlamento nazionale.
Art. 4 - Rimborso spese di trasporto.

1. Competono ai consiglieri regionali:
a) un rimborso spese calcolato in base alle tariffe ACI secondo le modalità stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza connesso alla percorrenza determinato moltiplicando il doppio della distanza chilometrica tra il luogo di residenza e la sede della Regione;
b) l'abbonamento autostradale sulla rete ricadente nell'ambito del territorio della Regione del Veneto e il parcheggio a Venezia, in autorimessa, della autovettura propria, con spese a carico dei fondi di bilancio per il funzionamento del Consiglio regionale.
2. Le distanze chilometriche di cui al comma 1, lettera a) sono determinate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in base al percorso stradale più breve risultante dallo stradario esistente.
3. Il rimborso spese di cui al comma 1 lettera a) va liquidato forfettariamente su quindici presenze mensili, elevate a venti per i soggetti individuati al comma 2 dell'articolo 1.
Art. 5 - Esclusioni.

1. Sono esclusi dal rimborso di cui al comma 1, lettera a) e al comma 3 dell'articolo 4 i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, gli altri membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e gli altri membri della Giunta regionale che per le loro funzioni usufruiscono in via permanente di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.
Art. 6 - Trattamento di missione.

1. Ai consiglieri regionali inviati, in missione fuori del territorio regionale, per l'espletamento delle funzioni esercitate o in ragione della carica ricoperta spettano:
a) per le missioni all'estero una indennità giornaliera di trasferta pari a quella stabilita per il personale dello Stato compreso nel gruppo 2 della tabella A) allegata al decreto del Ministro del tesoro 24 maggio 1990 e successive modificazioni;
b) per le missioni nel territorio nazionale una indennità giornaliera di trasferta pari a quella stabilita per il personale dello Stato di cui alla lettera a);
c) sia per le missioni all'estero che nel territorio nazionale il rimborso delle spese di alloggio, vitto e di trasporto effettivamente sostenute e documentate, previa contestuale riduzione dell'indennità giornaliera di trasferta di cui alle lettere a) e b) da determinarsi dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
d) il rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alle tariffe ACI secondo le modalità stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e l'eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale, qualora facciano uso del loro mezzo di trasporto;
e) le spese di taxi, nell'ambito della località di missione, quando particolari esigenze di servizio lo richiedano.
2. Al consigliere regionale, per missioni nel territorio regionale, per le quali è autorizzato di diritto, in funzione dell'espletamento del mandato, è corrisposto mensilmente un rimborso spese onnicomprensivo pari al venticinque per cento dell'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 1.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.
Art. 7 - Riduzioni.

1. La diaria di cui all'articolo 3, comma 1 ed il rimborso di cui all'articolo 4 sono ridotti, in caso di assenza ingiustificata dalle sedute degli organi cui appartengono i consiglieri, di 1/20 per i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 e di 1/15 negli altri casi.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.
Art. 8 - Variazioni.

1. Al variare delle indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale, con la medesima decorrenza variano proporzionalmente l'indennità di cui all'articolo 1 e la diaria a titolo di rimborso spese di cui all'articolo 3.
2. Il rimborso spese di cui all'articolo 6 comma 2 varia proporzionalmente al variare dell'importo della indennità di cui al comma 1 dell'articolo 1.
Art. 9 - Organo competente alla liquidazione dei trattamenti economici.

1. Alla liquidazione dei trattamenti economici di cui alla presente legge provvedono l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale a seconda se trattasi di membri del Consiglio o della Giunta regionale.
Art. 10 - Applicazione dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 8 gennaio 1992, n. 16 e 12 gennaio 1994, n. 30.

1. Al Presidente della Giunta regionale, agli altri membri della Giunta regionale e ai consiglieri regionali, sospesi di diritto dalla carica ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e sostituito dall'articolo 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, è corrisposto, per il periodo della sospensione, un assegno pari all'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, ridotta di un quinto.
Art. 11 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con i fondi annualmente iscritti nei capitoli n. 10 e n. 2100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1997 ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.
Art. 12 - Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti leggi:
a) legge regionale 21 gennaio 1972, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
b) legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
c) legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6 ;
d) legge regionale 6 settembre 1988, n. 48 ;
e) legge regionale 12 aprile 1994, n. 22 .
Art. 13 - Termine di decorrenza.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997.



SOMMARIO