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Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 (BUR n. 11/1997)
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)
Sommario
“Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 (BUR n. 11/1997) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 (BUR n. 11/1997)
- PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1997)
- CAPO I Rifinanziamento di leggi regionali di spesa
- Art. 1 - Rifinanziamenti.
- Art. 2 - Contributo straordinario alla Comunità montana del Baldo.
- Art. 3 - Interventi in favore dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani.
- Art. 4 - Contributo straordinario alla società "Rocca di Monselice srl" di cui alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43.
- Art. 5 - Interventi a favore delle unioni di comuni di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 6 - Trasferimento al ruolo regionale del personale dell'ex Consorzio di Bonifica Montana Astico-Brenta-Valletta-Longhella, con sede in Vicenza.
- Art. 7 - Acquisto dell'immobile "ex asilo" del comune di Garda.
- Art. 8 - Contributo straordinario all'Azienda Regionale delle Foreste (ARF).
- Art. 9 - Interventi straordinari a favore della cunicultura.
- Art. 10 - Contributi straordinari ai produttori olivicoli.
- Art. 11 - Programma di intervento per la ricostruzione di materiale vegetale non contaminato dalla flavescenza dorata.
- Art. 12 - Programma triennale di intervento per il controllo della diffusione del virus sharka sulle drupacee.
- Art. 13 - Contributo straordinario al Centro regionale animazione economica (CREA) - Struttura strategica di Rovigo.
- Art. 14 - Contributo straordinario al comune di S. Lucia di Piave (TV).
- Art. 15 - Contributo straordinario per opere di manutenzione, restauro e risanamento conservativo di edifici adibiti al culto e modifica della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44.
- Art. 16 - Partecipazione regionale al Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.).
- Art. 17 - Contributo straordinario all'amministrazione provinciale di Rovigo.
- Art. 18 - Contributo straordinario al comune di Pieve di Cadore (BL).
- Art. 19 - Contributo straordinario per radioassistenze a voli sanitari e umanitari.
- Art. 20 - Contributo straordinario al Consorzio Servizi Integrati della Valle dell'Agno.
- Art. 21 - Contributo straordinario al Comune di Albettone (VI).
- Art. 22 - Contributo straordinario al "Consorzio Fognature Bacino del Tesina".
- Art. 23 - Contributo straordinario a favore dell'Osservatorio astrofisico di Asiago.
- Art. 24 - Consorzio per la ricerca sui trapianti di organo.
- Art. 25 - Progetto pilota Telemedicina.
- Art. 26 - Progetto pilota Carta Ottica Sanitaria.
- Art. 27 - Contributo straordinario al comune di Feltre per il teatro "La Sena" ed al comune di Vicenza per il "Teatro Olimpico".
- Art. 28 - Premio Guggenheim per le imprese.
- Art. 29 - Contributo straordinario al comune di Abano Terme per la nuova biblioteca civica.
- Art. 30 - Contributo straordinario alla Curia Vescovile di Padova.
- Art. 31 - Contributi agli Enti per il diritto allo studio universitario (ESU).
- Art. 32 - Contributo straordinario al comune di Santa Giustina in Colle (PD) per impianti sportivi.
- CAPO II Modifica di procedure di spesa
- Art. 33 - Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (legge di contabilità regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.
- Art. 34 - Semplificazione amministrativa.
- Art. 35 - Estinzione dei crediti di importo non superiore alle 20.000 lire per imposte e tasse regionali.
- Art. 36 - Ambito di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
- Art. 37 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 "Norme in materia di polizia locale".
- Art. 38 - Deleghe alle province - legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4.
- Art. 39 - Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 40 - Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 41 - Modifica della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996".
- Art. 42 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".
- Art. 43 - Modifica della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici".
- Art. 44 - Modifica alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A." e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 45 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 46 - Modifica degli articoli 5, 9 e 10 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati a imprese artigiane" e successive modifiche e integrazioni ed interpretazione autentica della lettera a) del comma 1 dell'articolo 6.
- Art. 47 - Modifica della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano".
- Art. 48 - Modifica della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 "Interventi a favore dei Consorzi Fidi tra le piccole e le medie imprese del settore secondario del Veneto".
- Art. 49 - Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica" e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 50 - Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 "Normativa regionale per l'incentivazione di interventi di interesse turistico" e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 51 - Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 52 - Modifica della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 "Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico" e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 53 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 "Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione fra piccole imprese e medie imprese del commercio e dei servizi".
- Art. 54 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 "Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione fra piccole imprese e medie imprese del commercio e dei servizi".
- Art. 55 - Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale", e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 56 - Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale", e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 57 - Disposizioni in materia di acquacoltura relative alla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 "Tutela dell'edificabilità delle zone agricole".
- Art. 58 - Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995".
- Art. 59 - Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
- Art. 60 - Modifica alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 48 "Disciplina delle procedure per il finanziamento di maggiori oneri maturati per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza regionale ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42".
- Art. 61 - Disposizioni transitorie in materia di riduzione e smaltimento dei rifiuti speciali.
- Art. 62 - Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modifiche e integrazioni, e proroga del termine di cui all'articolo 54.
- Art. 63 - Disposizioni in materia di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
- Art. 64 - Modifica della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 65 - Modifica alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina dell'attività di ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali." e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 66 - Modifica della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 "Contributo annuale in conto capitale da concedersi al comune di Chioggia nel triennio 1991-1993 per il ripristino dei pennelli stagionali alle foci dei fiumi Adige e Brenta".
- Art. 67 - Modifica della legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 "Norme di attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia sanitaria" e successive modificazioni ed integrazioni.
- Art. 68 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1993)".
- Art. 69 - Modifica dei tempi di applicazione della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 "Prevenzione dei danni derivanti dal campi elettromagnetici generati da elettrodotti".
- Art. 70 - Modifica della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".
- Art. 71 - Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" e successive modificazioni ed integrazioni.
- Art. 72 - Disposizioni relative alle nomine nelle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB).
- Art. 73 - Modifica della legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 "Disposizioni per la privatizzazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".
- Art. 74 - Modifica della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato".
- Art. 75 - Modifiche alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 "Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione".
- Art. 76 - Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 12 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, aggiunto dall'articolo 34 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6.
- Art. 77 - Modifica della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 49 "Premio letterario Leonilde e Arnaldo Settembrini, Mestre".
- Art. 78 - Contributi in materia di beni immobili non statali soggetti alle disposizioni della legge 1 gennaio 1939, n. 1089.
- Art. 79 - Modifiche alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete (IRVV)" e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 80 - Modalità particolari per l'iscrizione di poste in bilancio e per l'assunzione di impegni conseguenti all'attuazione di programmi comunitari.
- Art. 81 - Modifica della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della Cassa di Previdenza in favore dei consiglieri regionali", successive modifiche e integrazioni.
- Art. 82 - Patrocinio legale per i consiglieri regionali.
- CAPO III Disposizioni per il completamento di procedure di spesa e di modifica di leggi regionali
- Art. 83 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 24 novembre 1981, n. 63 "Interventi per lo sviluppo delle imprese artigiane in aree attrezzate", espressamente abrogata dall’articolo 9 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano".
- Art. 84 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 24 novembre 1987, n. 56 "Intervento per la qualificazione delle attività artigiane", espressamente abrogata dall’articolo 9 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano".
- Art. 85 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica".
- Art. 86 - Disposizioni transitorie relative all’articolo 8 della legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986".
- Art. 87 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 "Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace".(78)
- Art. 88 - Disposizioni in merito alla legge regionale 1 dicembre 1989, n. 50 "Finanziamento del completamento delle opere di industrializzazione nel territorio dei comuni di Canda e Villamarzana".(80)
- Art. 89 - Disposizioni in merito alla legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 "Interventi a favore dei consorzi fra Enti locali per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865".
- Art. 90 - Disposizioni in merito alla legge regionale 5 novembre 1979, n. 88 "Finanziamento straordinario di una iniziativa per la realizzazione di un insediamento produttivo".
- Art. 91 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 27 gennaio 1983, n. 4 "Contributi per la realizzazione di ripetitori radio-televisivi" e successive modifiche ed integrazioni. (81)
- Art. 92 - Disposizioni transitorie e modifica della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 "Interventi regionali di prevenzione e di soccorso per calamità naturali" e successive modificazioni e integrazioni.
- Art. 93 - Disposizioni transitorie e modifica alla legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 "Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali".
- Art. 94 - Disposizioni transitorie e modifica della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 "Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna".
- Art. 95 - Disposizioni transitorie e modifica relative alla legge 15 gennaio 1985, n. 6 "Interventi per la realizzazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi".
- Art. 96 - Disposizioni transitorie e modifica relative alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 "Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani".
- Art. 97 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 47 "Interventi a favore di consorzi e di società consortili per la commercializzazione dei prodotti".(88)
- Art. 98 - Disposizioni transitorie e modifica relative alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 "Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti".
- Art. 99 - Modifica della legge regionale 8 novembre 1988, n. 54 "Interventi per la costituzione di sistemi informativi e l'informatizzazione degli enti locali".
- Art. 100 - Modifica della legge regionale 6 giugno 1983, n. 30 "Istituzione della mediateca regionale".
- Art. 101 - Modifica della legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5 "Disciplina dell'attività d'informazione ed editoriale della Giunta regionale".
- CAPO IV Abrogazioni
- Art. 102 – Istituto superiore per l’addestramento del personale delle Regioni e degli enti locali (ISAPREL). Abrogazione della legge regionale 17 maggio 1974, n. 28.
- omissis (92)
- Art. 103 - Abrogazione di leggi regionali.
- Art. 104 - Dichiarazione d'urgenza.
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1997)
CAPO I
Rifinanziamento di leggi regionali di spesa
Art. 1 - Rifinanziamenti.
1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'
articolo 32 bis della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come introdotto dall'articolo 15 della
legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 (
1) , sono determinati nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge.(
2)
Art. 2 - Contributo straordinario alla Comunità montana del Baldo.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana del Baldo un contributo straordinario per l'anno 1997 di lire 250.000.000 per le spese di gestione (capitolo n. 3098).
Art. 3 - Interventi in favore dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani.
omissis (
3)
Art. 4 - Contributo straordinario alla società "Rocca di Monselice srl" di cui alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43 .
1. Per gli interventi connessi alla manutenzione e conservazione dei beni siti sulla Rocca di Monselice, di proprietà della Regione, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla società "Rocca di Monselice srl", costituita ai sensi della
legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43 , un contributo straordinario di lire 300.000.000 per l'anno 1997 (capitolo n. 3392).
Art. 5 - Interventi a favore delle unioni di comuni di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" e successive modifiche e integrazioni.
omissis (
4)
Art. 6 - Trasferimento al ruolo regionale del personale dell'ex Consorzio di Bonifica Montana Astico-Brenta-Valletta-Longhella, con sede in Vicenza.
1. Il personale dipendente di ruolo a tempo indeterminato dell'ex Consorzio di Bonifica Montana Astico-Brenta-Valletta-Longhella è inquadrato, a richiesta, nei corrispondenti posti vacanti del ruolo regionale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'inquadramento nelle qualifiche regionali è effettuato sulla base della tabella di equiparazione che è adottata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
3. Il trattamento economico in godimento all'atto dell'inquadramento è conservato quale retribuzione individuale riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali (capitolo n. 5010).
4. Il personale in questione è assegnato a strutture regionali che svolgono attività analoghe nell'ambito della Segreteria regionale per le attività produttive del settore primario.
4. Il personale in questione è assegnato a strutture regionali che svolgono attività analoghe nell'ambito della Segreteria regionale per le attività produttive del settore primario.
Art. 7 - Acquisto dell'immobile "ex asilo" del comune di Garda.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare l'immobile "ex asilo" di proprietà del comune di Garda, da destinare a sede dell'Azienda di Promozione Turistica n. 12 - Garda e di altri uffici di pubblica utilità (capitolo n. 5092).
Art. 8 - Contributo straordinario all'Azienda Regionale delle Foreste (ARF).
1. Per consentire l'adeguamento alle norme per la sicurezza dei fabbricati e degli impianti di proprietà della Regione Veneto ed affidati in gestione all'ARF, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Azienda Regionale delle Foreste pari a lire 500.000.000 (capitolo n. 5138). (
5)
2. Il contributo è assegnato con il provvedimento della Giunta regionale che approva il programma di interventi distinto per provincia e per destinazione d'uso dell'immobile.
2. Il contributo è assegnato con il provvedimento della Giunta regionale che approva il programma di interventi distinto per provincia e per destinazione d'uso dell'immobile.
Art. 9 - Interventi straordinari a favore della cunicultura.
1. Al fine di contenere i danni subiti dalle aziende agricole in conseguenza della crisi che ha colpito il settore della cunicultura, nonché di concorrere alla salvaguardia dei relativi assetti socio-economici, sono stabiliti interventi, a carattere straordinario ed urgente, consistenti nella concessione, a favore delle aziende danneggiate, di contributi in conto capitale, complessivamente pari a lire 1.000.000.000, fino alla misura massima del danno riconosciuto.
2. Possono essere altresì concessi, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, contributi per l'attuazione di programmi di promozione di sistemi di controllo di qualità e certificazione di conformità del prodotto, ai sensi dell'
articolo 8 della
legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 . (
6)
2 bis. La Giunta regionale è inoltre autorizzata, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, ad attuare le iniziative di promozione economica previste dalla lettera d) dell'
articolo 12 della
legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 . (
7)
3. La Giunta regionale provvede a stabilire le condizioni e le procedure per l'esecuzione delle azioni e degli interventi previsti dai commi 1 e 2 e 2 bis ( 8) , la concessione dei relativi benefici è disposta dal dirigente regionale competente per materia (capitolo n. 11486).
3. La Giunta regionale provvede a stabilire le condizioni e le procedure per l'esecuzione delle azioni e degli interventi previsti dai commi 1 e 2 e 2 bis ( 8) , la concessione dei relativi benefici è disposta dal dirigente regionale competente per materia (capitolo n. 11486).
Art. 10 - Contributi straordinari ai produttori olivicoli.
omissis (
9)
Art. 11 - Programma di intervento per la ricostruzione di materiale vegetale non contaminato dalla flavescenza dorata.
1. Al fine di fronteggiare i gravissimi danni arrecati alla coltura della vite dalla "Flavescenza dorata sensu strictu" e assicurare la moltiplicazione di materiale vegetale idoneo per la ricostituzione degli impianti viticoli, la Giunta regionale predispone un programma triennale di interventi volti a promuovere le seguenti azioni:
a) costituzione di impianti e serre per la moltiplicazione del materiale vegetativo della vite (contributi ai sensi dell'
articolo 43 della
legge regionale n. 88/1980 (
10) );
b) ricostituzione dei vigneti colpiti da Flavescenza dorata, secondo quanto previsto dal reg. CEE 458/1980;
c) intervento sulle spese di gestione degli impianti e serre per la moltiplicazione del materiale vegetativo della vite (contributi ai sensi dell'
articolo 50, primo e secondo comma della
legge regionale n. 88/1980 (
11) );
d) attuazione di programmi di ricerca, divulgazione e di controllo necessari a difendere la viticoltura veneta dallo sviluppo della "Flavescenza dorata sensu strictu". (
12)
2. Per l'anno 1997 è autorizzata la spesa di lire 700.000.000; la Giunta regionale sulla scorta del programma dispone, con propri atti, la destinazione di fondi per ciascun intervento (capitolo n. 12210)
2. Per l'anno 1997 è autorizzata la spesa di lire 700.000.000; la Giunta regionale sulla scorta del programma dispone, con propri atti, la destinazione di fondi per ciascun intervento (capitolo n. 12210)
Art. 12 - Programma triennale di intervento per il controllo della diffusione del virus sharka sulle drupacee.
1. In conseguenza dello stato di crisi causato da infezioni di un nuovo ceppo del virus Sharka che ha colpito il pesco e altre drupacee, la Giunta regionale adotta un programma triennale di intervento che comprende le seguenti azioni:
a) monitoraggio di vivaisti e di aziende agricole delle aree interessate;
b) predisposizione di un protocollo tecnico per la sorveglianza, controllo ed applicazione delle misure ufficiali (D.M. 29 novembre 1996);
c) programmazione degli interventi di lotta per l'eradicazione della malattia;
d) analisi di laboratorio e formazione dei tecnici addetti ai controlli;
e) predisposizione di materiale tecnico divulgativo per gli operatori agricoli. (
13)
2. Il programma, formulato e coordinato dal Servizio Fitosanitario Regionale, è realizzato in collaborazione con l'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (ESAV) (
14) , nonché con Istituti, Enti ed Associazioni ritenuti idonei.
3. Per l'anno 1997 è autorizzata la spesa di lire 450.000.000 per l'attuazione del primo anno di attività del programma (capitolo n. 12539).
3. Per l'anno 1997 è autorizzata la spesa di lire 450.000.000 per l'attuazione del primo anno di attività del programma (capitolo n. 12539).
Art. 13 - Contributo straordinario al Centro regionale animazione economica (CREA) - Struttura strategica di Rovigo.
Art. 14 - Contributo straordinario al comune di S. Lucia di Piave (TV).
omissis (
16)
Art. 15 - Contributo straordinario per opere di manutenzione, restauro e risanamento conservativo di edifici adibiti al culto e modifica della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 .
1. Nell'ambito delle finalità di cui alla
legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione", la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per l'anno 1997, per l'ammontare di lire 2.000.000.000, per gli interventi previsti dall'
articolo 3 della medesima legge, ivi compresa la realizzazione di sistemi di sicurezza e di antifurto negli edifici adibiti al culto (capitolo n. 43050).
2. I contributi di cui al comma 1 sono utilizzati per il finanziamento delle domande già presentate alla Regione secondo le modalità e nei termini di cui all'
articolo 2 della
legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 , ai sensi dell'
articolo 7 della
legge regionale 6 settembre 1991, n. 20 e dell'
articolo 24 della
legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 , da parte di Enti religiosi che non abbiano ottenuto finanziamenti nei precedenti riparti.
3. Al primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 sono soppresse le parole ", e, prioritariamente, ad integrazione dell'intervento disposto dal Comune,".
3. Al primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 sono soppresse le parole ", e, prioritariamente, ad integrazione dell'intervento disposto dal Comune,".
Art. 16 - Partecipazione regionale al Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.).
1. La Giunta regionale è autorizzata ad aderire al Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.) costituito per la realizzazione della nuova ferrovia del Brennero (capitolo n. 45258).
Art. 17 - Contributo straordinario all'amministrazione provinciale di Rovigo.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'amministrazione provinciale di Rovigo, un contributo straordinario di lire un miliardo, per l'anno 1997, per la realizzazione del collegamento stradale Trecenta (monoblocco ospedaliero) - Salara (Alto Polesine) (capitolo n. 45266).
2. Il contributo è erogato con le modalità previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , e successive modifiche ed integrazioni. ( 17)
2. Il contributo è erogato con le modalità previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , e successive modifiche ed integrazioni. ( 17)
Art. 18 - Contributo straordinario al comune di Pieve di Cadore (BL).
1. La Giunta regionale è autorizzata, nell'ambito delle finalità di cui all'
articolo 9 della
legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 , a concedere un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 per l'anno 1997 al comune di Pieve di Cadore, per la realizzazione di un secondo accesso viario all'Ospedale civile (capitolo n. 45268).
2. L'erogazione del contributo è effettuata in base ai criteri stabiliti dalla legge regionale di cui al comma 1.
2. L'erogazione del contributo è effettuata in base ai criteri stabiliti dalla legge regionale di cui al comma 1.
Art. 19 - Contributo straordinario per radioassistenze a voli sanitari e umanitari.
1. In considerazione del riconoscimento da parte del Ministero dei Trasporti Civilavia dell'Aereoporto di Padova come scalo di interesse sociale per voli sanitari e umanitari, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Società di Gestione un contributo straordinario di lire 250.000.000 per l'installazione, la messa a punto e attivazione delle radioassistenze che verranno fornite e gestite dall'Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV) (capitolo n. 45334).
2. L'erogazione del finanziamento è disposta secondo le modalità di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 42 ( 18) e successive modificazioni.
2. L'erogazione del finanziamento è disposta secondo le modalità di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 42 ( 18) e successive modificazioni.
Art. 20 - Contributo straordinario al Consorzio Servizi Integrati della Valle dell'Agno.
omissis (
19)
Art. 21 - Contributo straordinario al Comune di Albettone (VI).
1. A copertura delle spese conseguenti alla situazione di crisi idrica verificatasi nel corso del 1996 ed al fine di contenere la tariffa di vendita dell'acqua, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Albettone (VI) un contributo fino un massimo di lire 350.000.000 (capitolo n. 50032).
2. Al Dipartimento per i lavori pubblici sono demandate le procedure per la liquidazione del contributo al Comune di Albettone, sulla base della documentazione amministrativa presentata al comune stesso.
2. Al Dipartimento per i lavori pubblici sono demandate le procedure per la liquidazione del contributo al Comune di Albettone, sulla base della documentazione amministrativa presentata al comune stesso.
Art. 22 - Contributo straordinario al "Consorzio Fognature Bacino del Tesina".
1. Nell'ambito delle finalità disposte dalla
legge regionale 29 giugno 1981, n. 30 "Concessione di contributi ai Comuni, alle Comunità montane o a loro consorzi e alle Province per la realizzazione degli interventi di competenza nel settore delle opere fognarie e acquedottistiche, ai sensi dell'articolo 19 della legge 10 maggio 1976 n. 319 e dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650" la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 2.600.000.000 al "Consorzio Fognature Bacino del Tesina" per la realizzazione del collettore fognario di collegamento del centro abitato di Camisano Vicentino all'impianto di depurazione centralizzato di Grisignano di Zocco (capitolo n. 50100).
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato con le modalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modifiche e integrazioni. ( 20)
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato con le modalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modifiche e integrazioni. ( 20)
Art. 23 - Contributo straordinario a favore dell'Osservatorio astrofisico di Asiago.
omissis (
21)
Art. 24 - Consorzio per la ricerca sui trapianti di organo.
1. Nell'ambito di quanto previsto dall'
articolo 2 della
legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 , (Piano Socio-Sanitario regionale per il triennio 1996/1998), allo scopo di favorire la ricerca scientifica nel campo dei trapianti d'organo e di tessuto ed incrementare i trapianti medesimi, la Regione del Veneto promuove la costituzione e sostiene l'attività del Consorzio per la ricerca sui trapianti di organo fra la Fondazione per l'incremento dei trapianti d'organo (F.I.T.O.) ed altri enti pubblici e privati operanti nel settore della sanità, della ricerca scientifica e dell'assistenza sanitaria.
2. Lo Statuto del Consorzio di cui al comma 1 deve prevedere che almeno un componente del Consiglio di amministrazione sia nominato dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale assicura un contributo annuo per la realizzazione di programmi annuali o di progetti specifici presentati dal Consorzio in attuazione delle finalità di cui al comma 1 nel rispetto delle previsioni del P.S.S.R. 1996/1998; gli oneri relativi fanno carico al capitolo n. 60009 denominato "Quota del fondo sanitario regionale - Parte corrente - in gestione accentrata presso la Regione (legge 27 dicembre 1983, n. 730 e legge regionale 20 luglio 1989, n. 21 - articolo 17) realizzazione progetti obiettivo, programmi e azioni programmatiche".
3. La Giunta regionale assicura un contributo annuo per la realizzazione di programmi annuali o di progetti specifici presentati dal Consorzio in attuazione delle finalità di cui al comma 1 nel rispetto delle previsioni del P.S.S.R. 1996/1998; gli oneri relativi fanno carico al capitolo n. 60009 denominato "Quota del fondo sanitario regionale - Parte corrente - in gestione accentrata presso la Regione (legge 27 dicembre 1983, n. 730 e legge regionale 20 luglio 1989, n. 21 - articolo 17) realizzazione progetti obiettivo, programmi e azioni programmatiche".
Art. 25 - Progetto pilota Telemedicina.
(Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
Art. 26 - Progetto pilota Carta Ottica Sanitaria.
(Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
Art. 27 - Contributo straordinario al comune di Feltre per il teatro "La Sena" ed al comune di Vicenza per il "Teatro Olimpico".
omissis (
22)
Art. 28 - Premio Guggenheim per le imprese.
1. Ai sensi della
legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 "Contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale" e successive modifiche e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 100.000.000 a favore della Fondazione Peggy Guggenheim per l'organizzazione e corresponsione del "Premio Guggenheim per le imprese" istituito per segnalare aziende che operano significativi interventi per la promozione della cultura e per la salvaguardia dei beni artistici e storici (capitolo n. 70068).(
23)
Art. 29 - Contributo straordinario al comune di Abano Terme per la nuova biblioteca civica.
1. La Giunta regionale, nell'ambito degli interventi previsti all'
articolo 36, lettere a) e c) della
legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 , è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 1997 di lire 300.000.000 al comune di Abano Terme, per la sistemazione e l'arredamento della nuova biblioteca civica (capitolo n. 70202).
2. Il contributo è erogato previa presentazione della documentazione di spesa.
2. Il contributo è erogato previa presentazione della documentazione di spesa.
Art. 30 - Contributo straordinario alla Curia Vescovile di Padova.
1. Nell'ambito delle finalità della
legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 , la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 alla Curia Vescovile di Padova per il restauro, la sistemazione per l'accessibilità al pubblico, l'informatizzazione e l'ampliamento della biblioteca del seminario vescovile (capitolo n. 70204).
2. Il contributo verrà concesso su presentazione di progetto esecutivo e verrà erogato secondo le modalità previste dal terzo e quarto comma dell' articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni.( 24)
2. Il contributo verrà concesso su presentazione di progetto esecutivo e verrà erogato secondo le modalità previste dal terzo e quarto comma dell' articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni.( 24)
Art. 31 - Contributi agli Enti per il diritto allo studio universitario (ESU).
omissis (
25)
Art. 32 - Contributo straordinario al comune di Santa Giustina in Colle (PD) per impianti sportivi.
omissis (
26)
CAPO II
Modifica di procedure di spesa
Art. 33 - Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (legge di contabilità regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.
omissis (
27)
Art. 34 - Semplificazione amministrativa.
1. I soggetti interessati all'adozione di provvedimenti rientranti nella competenza regionale o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogate dalla Regione ai sensi e per effetto delle leggi regionali vigenti possono attestare quanto richiesto nelle diverse istruttorie mediante dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dal DPR 25 gennaio 1994, n. 130.
2. È fatto inoltre divieto agli uffici regionali di esigere atti di notorietà sostitutivi delle dichiarazioni sostitutive quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
2. È fatto inoltre divieto agli uffici regionali di esigere atti di notorietà sostitutivi delle dichiarazioni sostitutive quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
Art. 35 - Estinzione dei crediti di importo non superiore alle 20.000 lire per imposte e tasse regionali.
1. I crediti di importo non superiore a lire 20.000 per imposte e tasse regionali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede, da parte degli uffici regionali alla loro riscossione, nè a quella di interessi, pene pecuniarie e soprattasse ad essi connessi.
2. Non si procede, parimenti, al rimborso dovuto, alla data di cui al comma 1, per imposte e tasse regionali di importo non superiore a lire 20.000 nè a quello degli interessi ad esso connessi.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 36 - Ambito di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
1. Le sanzioni previste dal comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano nei confronti dei gestori di discariche o di impianti di incenerimento che abbiano provveduto, entro i termini previsti dal comma 30 dell'articolo 3 della legge citata, a versare il tributo, previsto per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, nella misura minima di lire 2 al chilogrammo, qualora gli stessi provvedano a pagare a saldo la differenza dovuta ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'Ambiente 18 luglio 1996, entro e non oltre il 31 gennaio 1997.
Art. 37 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 "Norme in materia di polizia locale".
1. Al comma 4 dell'
articolo 2 della
legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 , dopo le parole "articolo 11 e" sono soppresse le parole "sentita la competente commissione consiliare".
Art. 38 - Deleghe alle province - legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 .
1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, il finanziamento da parte della Regione delle funzioni delegate alle province è effettuato, per l'anno 1996, con gli stessi criteri e modalità di cui all'
articolo 6 della
legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (capitolo n. 4100).
Art. 39 - Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.
omissis (
28)
2. (Comma censurato dal Governo
, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
3. Al comma 1 dell' articolo 182 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, le parole "un impiegato designato" sono sostituite dalle parole "uno o più impiegati designati".
Art. 40 - Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.
1. Al comma 1 dell'
articolo 89 della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , la frase "l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale" deve essere interpretata nel senso che essa comprende anche l'apertura di un procedimento di responsabilità amministrativo-contabile.
2. Al comma 5 dell' articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è aggiunta in fine la seguente frase:
omissis ( 29)
2. Al comma 5 dell' articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è aggiunta in fine la seguente frase:
omissis ( 29)
Art. 41 - Modifica della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996".
1. Dopo la lettera c) del primo comma dell'
articolo 5 della
legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 , è aggiunta la seguente:
omissis (
30)
Art. 42 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".
1. Al comma 1 dell'
articolo 18 della
legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 , sono soppresse le parole: "nonchè l'articolo 11, commi 1 e 2".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della
legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 , è aggiunto il seguente:
omissis (
31)
Art. 43 - Modifica della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici".
1. All'
articolo 8 della
legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 , le parole "Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "Dirigente generale del Dipartimento per le foreste e l'economia montana".
Art. 44 - Modifica alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A." e successive modifiche e integrazioni.
1. Il secondo comma dell'
articolo 8 della
legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 è così sostituito:
omissis (
32)
Art. 45 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" e successive modifiche e integrazioni.
1. L'
articolo 2 della
legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , è così sostituito:
omissis (
33)
Art. 46 - Modifica degli articoli 5, 9 e 10 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati a imprese artigiane" e successive modifiche e integrazioni ed interpretazione autentica della lettera a) del comma 1 dell'articolo 6.
1. Al comma 2 dell'
articolo 5 della
legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , dopo le parole "ed i cui statuti prevedano" sono inserite le parole "al momento della liquidazione degli interventi".
2. Il comma 3 bis dell'
articolo 9 della
legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , come introdotto dall'articolo 11 della
legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 , è sostituito dal seguente:
omissis (
34)
3. Il comma 6 dell'
articolo 10 della
legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , è sostituito dal seguente:
omissis (
35)
4. Alla lettera a) del comma 1 dell' articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , l'espressione "apporti dei soci" va intesa come "apporti volontari effettuati dai soci a incremento del capitale".
4. Alla lettera a) del comma 1 dell' articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , l'espressione "apporti dei soci" va intesa come "apporti volontari effettuati dai soci a incremento del capitale".
Art. 47 - Modifica della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano".
Art. 48 - Modifica della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 "Interventi a favore dei Consorzi Fidi tra le piccole e le medie imprese del settore secondario del Veneto".
1. Al primo comma dell'
articolo 4 della
legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 , le parole "31 luglio" sono sostituite dalle parole "31 maggio".
Art. 49 - Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica" e successive modifiche e integrazioni.
1. Il numero 2 della lettera c) del secondo comma dell'
articolo 12 della
legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 , è sostituito dal seguente:
omissis (
37)
2. L'
articolo 13 della
legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 , è sostituito dal seguente:
omissis (
38)
3. L'
articolo 14 della
legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 , come modificato dalla
legge regionale 17 aprile 1990, n. 27 , è sostituito dal seguente:
omissis (
39)
4. L'
articolo 16 della
legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 , come modificato dall'articolo 8, terzo comma della
legge regionale 30 dicembre 1983, n. 66 , è sostituito dal seguente:
omissis (
40)
Art. 50 - Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 "Normativa regionale per l'incentivazione di interventi di interesse turistico" e successive modifiche e integrazioni.
omissis (
41)
Art. 51 - Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 52 - Modifica della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 "Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico" e successive modifiche e integrazioni.
omissis (
43)
Art. 53 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 "Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione fra piccole imprese e medie imprese del commercio e dei servizi".
omissis (
44)
Art. 54 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 "Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione fra piccole imprese e medie imprese del commercio e dei servizi".
omissis (
45)
Art. 55 - Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale", e successive modifiche ed integrazioni.
omissis (
46)
Art. 56 - Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale", e successive modifiche ed integrazioni.
omissis(
47)
Art. 57 - Disposizioni in materia di acquacoltura relative alla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 "Tutela dell'edificabilità delle zone agricole".
omissis (
48) .
Art. 58 - Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995".
1. L'
articolo 21 della
legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 , è così sostituito:
omissis ( 49)
2. Le norme di cui all'articolo 21 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 , come modificato dal presente articolo, perdono la loro efficacia trascorsi duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
omissis ( 49)
2. Le norme di cui all'articolo 21 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 , come modificato dal presente articolo, perdono la loro efficacia trascorsi duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 59 - Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
omissis (
50)
Art. 60 - Modifica alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 48 "Disciplina delle procedure per il finanziamento di maggiori oneri maturati per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza regionale ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 ".
1. All'
articolo 1 della
legge regionale 14 settembre 1994, n. 48 , è aggiunto, in fine, il seguente comma:
omissis ( 51)
omissis ( 51)
Art. 61 - Disposizioni transitorie in materia di riduzione e smaltimento dei rifiuti speciali.
1. Fino all'approvazione del Piano regionale di riduzione e smaltimento rifiuti speciali tossico nocivi (PRRSRSTN) è consentito, in deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 16 del Piano territoriale regionale di coordinamento, l'apertura di discariche di rifiuti speciali in conto proprio e la realizzazione di impianti di compostaggio anche al di fuori delle aree industriali (zone D) previste dai Piani regolatori generali comunali.(
52)
Art. 62 - Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modifiche e integrazioni, e proroga del termine di cui all'articolo 54.
1. La lettera b) del punto 5) del primo comma dell'
articolo 4 della
legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, è così sostituita:
omissis (
53)
2. La lettera c) del punto 2) del primo comma dell'
articolo 5 della
legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, è così sostituita:
omissis (
54)
3. Il termine previsto dall' articolo 54 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 15 , è prorogato al 1° gennaio 1998.
3. Il termine previsto dall' articolo 54 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 15 , è prorogato al 1° gennaio 1998.
Art. 63 - Disposizioni in materia di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
1. Per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 16 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 10 aprile 1987, n. 183", la Giunta regionale provvede con apposita deliberazione a determinare le modalità di esercizio delle competenze attribuite.
2. Sino alla assunzione da parte della Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), delle funzioni di cui all' articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 , l'attività istruttoria tecnico - scientifica viene svolta dal Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente.
2. Sino alla assunzione da parte della Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), delle funzioni di cui all' articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 , l'attività istruttoria tecnico - scientifica viene svolta dal Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente.
Art. 64 - Modifica della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modifiche e integrazioni.
omissis (
55)
Art. 65 - Modifica alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina dell'attività di ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali." e successive modifiche e integrazioni.
1. All'
articolo 15 della
legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , come modificato dall'articolo 21 della
legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 , sono aggiunti in fine i seguenti commi:
omissis (
56)
2. Per le concessioni in atto la convenzione prevista dall'articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , come modificata dal presente articolo, deve essere stipulata entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
2. Per le concessioni in atto la convenzione prevista dall'articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , come modificata dal presente articolo, deve essere stipulata entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Art. 66 - Modifica della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 "Contributo annuale in conto capitale da concedersi al comune di Chioggia nel triennio 1991-1993 per il ripristino dei pennelli stagionali alle foci dei fiumi Adige e Brenta".
1. Nella
legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 , le parole "nel triennio 1991-1993" sono soppresse.
2. Al comma 2 dell' articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 , le parole "per l'anno 1993" sono sostituite con le parole "per gli esercizi successivi".
2. Al comma 2 dell' articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 , le parole "per l'anno 1993" sono sostituite con le parole "per gli esercizi successivi".
Art. 67 - Modifica della legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 "Norme di attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia sanitaria" e successive modificazioni ed integrazioni.
1. La lettera a) del comma 3 dell'
articolo 3 della
legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 , è sostituita dalla seguente:
omissis (
57)
Art. 68 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1993)".
1. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'
articolo 8 della
legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 , sono abrogati.
Art. 69 - Modifica dei tempi di applicazione della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 "Prevenzione dei danni derivanti dal campi elettromagnetici generati da elettrodotti".
1. Al fine di consentire la definizione di un più adeguato, approfondito ed omogeneo quadro di riferimento sull'intero territorio nazionale in materia di tutela della salute dai danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti, la
legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 , come modificata dall'articolo 18 della
legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 , dall'articolo 1 della
legge regionale 26 gennaio 1994, n. 7 , dall'articolo 43 della
legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 e dall'articolo 32 della
legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , si applica a partire dal 1° gennaio 2000. (
58)
2. (Comma censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
3. (Comma censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
4. (Comma censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
5. omissis ( 59)
5. omissis ( 59)
Art. 70 - Modifica della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".
1. L'
articolo 7 della
legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:
omissis (
60)
2. L'
articolo 8 della
legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:
omissis (
61)
Art. 71 - Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" e successive modificazioni ed integrazioni.
1. Le disposizioni di cui all'ottavo comma dell'
articolo 3 della
legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , cessano di avere efficacia con l'esecutività di una deliberazione della Giunta regionale, adottata sentita la competente commissione consiliare, contenente le modalità e i criteri di erogazione alle strutture residenziali delle quote di rimborso spese sanitarie e di rilievo sanitario dovute agli ospiti non autosufficienti.
2. Dopo l'ottavo comma dell'
articolo 3 della
legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , viene aggiunto il seguente comma:
omissis (
62)
3. All'
articolo 3 della
legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , è aggiunto, in fine, il seguente comma:
omissis (
63)
4. L'
articolo 12 della
legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , è sostituito dal seguente:
omissis (
64)
5. Il primo comma dell'
articolo 18 della
legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , è sostituito dal seguente:
omissis (
65)
Art. 72 - Disposizioni relative alle nomine nelle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB).
1. Allo scopo di armonizzare la disciplina di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, con quella delle autonomie locali stabilita dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, le IPAB provvedono alla revisione del proprio statuto, demandando agli enti locali interessati l'individuazione dell'organo competente alle nomine, nel rispetto comunque dei contenuti delle volontà del fondatore.
2. Ai sensi dell'
articolo 12 della
legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , e successive modificazioni, la rimozione e la revoca degli amministratori rimane di esclusiva competenza dell'autorità tutoria regionale che, nel rispetto comunque delle volontà del fondatore, vi può provvedere anche su proposta dell'organo competente alle nomine.
3. In attuazione dei principi generali dell'ordinamento che prevedono l'erogazione di indennità agli amministratori pubblici e degli enti locali, è ammessa per lo svolgimento della funzione di Presidente dell'IPAB la corresponsione, con spesa da sostenersi dall'IPAB medesima, di una indennità di carica onnicomprensiva di ogni altra indennità.
4. L'indennità di cui al comma 3, ridotta del 60 per cento, è ammessa per i rimanenti amministratori.
5. L'organo regionale competente ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , e successive modificazioni, determina con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri per la corresponsione dell'indennità di cui al comma 3, tenendo a riferimento, tra l'altro, la classificazione dell'ente, gli importi gestiti al titolo primo del bilancio ed i servizi istituzionali resi dall'IPAB.
5 bis. L’importo lordo complessivo totale annuale delle indennità del Consiglio di amministrazione, oltre le spese strettamente necessarie sostenute per l’espletamento del loro incarico, non può comunque superare lo 0,6 per cento delle entrate correnti riferite all’ultimo conto consuntivo approvato e limitatamente a quelle prodotte dall’erogazione dei servizi istituzionali. ( 66)
5 ter. Per tutelare il perseguimento dell’economicità ed efficienza nelle IPAB, i compensi del personale dirigenziale e quelli del segretario-direttore, anche se titolari di più incarichi nelle istituzioni, non possono superare quelli previsti per il personale regionale avente, rispettivamente, l’incarico di direttore di unità organizzativa e di direttore di direzione, di cui agli articoli 17 e 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” e successive modificazioni. ( 67)
5. L'organo regionale competente ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , e successive modificazioni, determina con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri per la corresponsione dell'indennità di cui al comma 3, tenendo a riferimento, tra l'altro, la classificazione dell'ente, gli importi gestiti al titolo primo del bilancio ed i servizi istituzionali resi dall'IPAB.
5 bis. L’importo lordo complessivo totale annuale delle indennità del Consiglio di amministrazione, oltre le spese strettamente necessarie sostenute per l’espletamento del loro incarico, non può comunque superare lo 0,6 per cento delle entrate correnti riferite all’ultimo conto consuntivo approvato e limitatamente a quelle prodotte dall’erogazione dei servizi istituzionali. ( 66)
5 ter. Per tutelare il perseguimento dell’economicità ed efficienza nelle IPAB, i compensi del personale dirigenziale e quelli del segretario-direttore, anche se titolari di più incarichi nelle istituzioni, non possono superare quelli previsti per il personale regionale avente, rispettivamente, l’incarico di direttore di unità organizzativa e di direttore di direzione, di cui agli articoli 17 e 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” e successive modificazioni. ( 67)
Art. 73 - Modifica della legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 "Disposizioni per la privatizzazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".
1. Il comma 1 dell'
articolo 2 della
legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 , è sostituito dal seguente:
omissis (
68)
2. Nel comma 2 dell’
articolo 1 e nei commi 3 e 5 dell'
articolo 2 della
legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 , le parole "la Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "il Dirigente del dipartimento competente".
3. Nel comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 , le parole «di avvenuta esecutività della deliberazione della Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «del provvedimento».
3. Nel comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 , le parole «di avvenuta esecutività della deliberazione della Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «del provvedimento».
Art. 74 - Modifica della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato".
1. Nei commi 2 e 3 dell'
articolo 4 della
legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 , le parole "Presidente della Giunta regionale" e "Giunta regionale" sono sostituite con le parole "Dirigente del dipartimento competente".
Art. 75 - Modifiche alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 "Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione".
omissis (
69)
Art. 76 - Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 12 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, aggiunto dall'articolo 34 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 .
1. Il terzo comma dell'
articolo 12 della
legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 , aggiunto dall'articolo 34 della
legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , deve intendersi nel senso che l'espressione "mezzi di trasporto propri" si riferisce all'organizzazione del relativo servizio con mezzi di trasporto a qualunque titolo rientranti nella disponibilità dell'istituto scolastico erogatore del servizio di trasporto e con la sola esclusione dei mezzi pubblici di trasporto di linea.
Art. 77 - Modifica della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 49 "Premio letterario Leonilde e Arnaldo Settembrini, Mestre".
1. Il comma 1 dell'
articolo 3 della
legge regionale 1 dicembre 1989, n. 49 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 70)
omissis ( 70)
Art. 78 - Contributi in materia di beni immobili non statali soggetti alle disposizioni della legge 1 gennaio 1939, n. 1089.
1. La Regione Veneto, in attesa di una organica disciplina regionale della materia concede contributi in conto capitale per il finanziamento e l’attuazione di interventi di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro, nonché di impianto e dotazione di attrezzature tecniche per beni immobili non statali sottoposti alle disposizioni della legge 1 gennaio 1939, n. 1089.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per ciascun progetto.
3. Sono ammessi a contributo, dietro presentazione di idoneo progetto, i soggetti pubblici, nonché i soggetti privati, purché venga garantita una congrua fruizione pubblica del bene oggetto di intervento, la cui durata è rapportata all’ammontare del finanziamento, secondo i criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. ( 71)
3 bis. Ai fini di cui al comma 3, l’accessibilità al pubblico è regolata secondo modalità stabilite con atto pubblico stipulato tra la Regione e il proprietario del bene. L’atto è trascritto nei registri immobiliari con oneri a carico del beneficiario del contributo. ( 72)
3 ter. Il proprietario dell’immobile può estinguere l’onere di cui ai commi 3 e 3 bis previo nullaosta regionale e relativa restituzione della somma percepita a termini del comma 1, maggiorata degli interessi legali. ( 73)
4. La Giunta regionale definisce la programmazione degli interventi, le modalità per la presentazione delle istanze, nonché i criteri per la ripartizione dei contributi.
5. La documentazione relativa ai progetti presentati viene inserita, per quanto di interesse, nel sistema informativo regionale sui beni culturali.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per ciascun progetto.
3. Sono ammessi a contributo, dietro presentazione di idoneo progetto, i soggetti pubblici, nonché i soggetti privati, purché venga garantita una congrua fruizione pubblica del bene oggetto di intervento, la cui durata è rapportata all’ammontare del finanziamento, secondo i criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. ( 71)
3 bis. Ai fini di cui al comma 3, l’accessibilità al pubblico è regolata secondo modalità stabilite con atto pubblico stipulato tra la Regione e il proprietario del bene. L’atto è trascritto nei registri immobiliari con oneri a carico del beneficiario del contributo. ( 72)
3 ter. Il proprietario dell’immobile può estinguere l’onere di cui ai commi 3 e 3 bis previo nullaosta regionale e relativa restituzione della somma percepita a termini del comma 1, maggiorata degli interessi legali. ( 73)
4. La Giunta regionale definisce la programmazione degli interventi, le modalità per la presentazione delle istanze, nonché i criteri per la ripartizione dei contributi.
5. La documentazione relativa ai progetti presentati viene inserita, per quanto di interesse, nel sistema informativo regionale sui beni culturali.
Art. 79 - Modifiche alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete (IRVV)" e successive modifiche e integrazioni.
1. L'
articolo 2 della
legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 e successive modifiche e integrazioni, è sostituto dal seguente:
omissis (
74)
2. All' articolo 21 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 e successive modifiche e integrazioni, le parole "50 milioni" sono sostituite dalle parole "100 milioni".
2. All' articolo 21 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 e successive modifiche e integrazioni, le parole "50 milioni" sono sostituite dalle parole "100 milioni".
Art. 80 - Modalità particolari per l'iscrizione di poste in bilancio e per l'assunzione di impegni conseguenti all'attuazione di programmi comunitari.
1. Il cofinanziamento regionale di interventi attuativi di programmi comunitari, qualora in corso di esercizio si verifichi una carenza di disponibilità di fondi sugli specifici capitoli di spesa, può far carico sulla disponibilità dei capitoli di settore per analoghe categorie di spesa. L'atto deliberativo che provvede all'impegno, deve dar atto del programma comunitario e delle misure o azioni cui si riferisce ed essere assunto nel sistema di monitoraggio previsto dal comma 4 dell'
articolo 23 bis della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (
75) , introdotto dall'articolo 3 della
legge regionale 30 agosto 1993, n. 42 .
2. Al maggior cofinanziamento di interventi previsti da programmi comunitari, possono altresì essere destinate risorse dei capitoli di spesa di settore del bilancio regionale, purché si tratti di spese di tipologia analoga a quella per le quali sono stati costituiti.
3. Qualora nel corso dell'attuazione di programmi comunitari, dalle scadenze e procedure previste dai regolamenti e dalle disposizioni comunitarie consegua una perdita di risorse per il bilancio regionale, è consentita, con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, la revoca degli impegni assunti nella competenza di un esercizio e la contestuale reiscrizione nella competenza dell'esercizio in corso, in corrispondenti capitoli.
2. Al maggior cofinanziamento di interventi previsti da programmi comunitari, possono altresì essere destinate risorse dei capitoli di spesa di settore del bilancio regionale, purché si tratti di spese di tipologia analoga a quella per le quali sono stati costituiti.
3. Qualora nel corso dell'attuazione di programmi comunitari, dalle scadenze e procedure previste dai regolamenti e dalle disposizioni comunitarie consegua una perdita di risorse per il bilancio regionale, è consentita, con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, la revoca degli impegni assunti nella competenza di un esercizio e la contestuale reiscrizione nella competenza dell'esercizio in corso, in corrispondenti capitoli.
Art. 81 - Modifica della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della Cassa di Previdenza in favore dei consiglieri regionali", successive modifiche e integrazioni.
1. Dopo l'
articolo 6 della legge 10 marzo 1973, n. 9 è aggiunto il seguente articolo:
omissis ( 76)
omissis ( 76)
Art. 82 - Patrocinio legale per i consiglieri regionali.
omissis (
77)
CAPO III
Disposizioni per il completamento di procedure di spesa e di modifica di leggi regionali
Art. 83 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 24 novembre 1981, n. 63 "Interventi per lo sviluppo delle imprese artigiane in aree attrezzate", espressamente abrogata dall’articolo 9 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano".
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, di cui all'
articolo 9, comma 2 della
legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 , il termine ultimo per la realizzazione gli interventi previsti e per la presentazione della certificazione di regolare esecuzione o collaudo, è fissato al 31 dicembre 1998.
2. Alla scadenza del termine indicato, la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme già erogate.
2. Alla scadenza del termine indicato, la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme già erogate.
Art. 84 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 24 novembre 1987, n. 56 "Intervento per la qualificazione delle attività artigiane", espressamente abrogata dall’articolo 9 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano".
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, di cui all'
articolo 9, comma 2 della
legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 , il termine ultimo per la realizzazione degli interventi previsti è fissato al 31 dicembre 1998.
2. Alla scadenza del termine indicato, la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme già erogate.
2. Alla scadenza del termine indicato, la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme già erogate.
Art. 85 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica".
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti relativi a impegni assunti a tutto il 31 dicembre 1993 per contributi concessi ai sensi della
legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 , il termine ultimo per la rendicontazione dell’attività svolta è fissato al 30 giugno 1997.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme già erogate.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme già erogate.
Art. 86 - Disposizioni transitorie relative all’articolo 8 della legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986".
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti relativi agli interventi disposti dall’
articolo 8 della
legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 , il termine per l’ultimazione dei lavori e per la rendicontazione dell’attività è fissato al 31 dicembre 1998.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme eventualmente già erogate.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme eventualmente già erogate.
Art. 87 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 "Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace".(78)
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi ad impegni assunti fino al 31 dicembre 1995 per le iniziative di cui agli articoli 2, 3 e 4 della
legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 , il termine ultimo per la rendicontazione dell’attività svolta è fissato al 30 giugno 1997.
2. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, avviati nel corso del 1996, per le iniziative di cui agli articoli 2, 3 e 4 della
legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 , il termine ultimo per la rendicontazione dell’attività svolta è fissato al 30 giugno 1998.
3. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate entro i termini e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono altresì disposte le procedure per il recupero delle somme eventualmente già erogate.( 79)
3. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate entro i termini e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono altresì disposte le procedure per il recupero delle somme eventualmente già erogate.( 79)
Art. 88 - Disposizioni in merito alla legge regionale 1 dicembre 1989, n. 50 "Finanziamento del completamento delle opere di industrializzazione nel territorio dei comuni di Canda e Villamarzana".(80)
1. Il termine ultimo per la presentazione degli atti contabili e di collaudo, da parte del Consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Polesine, per l'erogazione del saldo del contributo di cui alla
legge regionale 1 dicembre 1989, n. 50 , è fissato al 31 dicembre 1997.
2. Alla scadenza del termine indicato, la Giunta regionale procederà alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme già erogate.
2. Alla scadenza del termine indicato, la Giunta regionale procederà alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme già erogate.
Art. 89 - Disposizioni in merito alla legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 "Interventi a favore dei consorzi fra Enti locali per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865".
1. Il termine ultimo per la presentazione degli atti contabili e di collaudo da parte dei beneficiari dei contributi di cui alla
legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 , è fissato al 31 dicembre 1997.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme già erogate.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme già erogate.
Art. 90 - Disposizioni in merito alla legge regionale 5 novembre 1979, n. 88 "Finanziamento straordinario di una iniziativa per la realizzazione di un insediamento produttivo".
1. Il termine ultimo per la presentazione degli atti contabili e di collaudo da parte del Consorzio per l'industrializzazione della Vallata del Cismon per l'erogazione del saldo dei contributi di cui alla
legge regionale 5 novembre 1979, n. 88 , è fissato al 31 dicembre 1997.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme già erogate.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme già erogate.
Art. 91 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 27 gennaio 1983, n. 4 "Contributi per la realizzazione di ripetitori radio-televisivi" e successive modifiche ed integrazioni. (81)
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, previsti dalla
legge regionale 27 gennaio 1983, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, il termine ultimo per la presentazione del certificato di regolare esecuzione, di cui all'articolo 4 della medesima legge regionale, come sostituito dall'articolo 6 della
legge regionale 27 febbraio 1987, n. 6 , è fissato al 30 giugno 1997.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia.
Art. 92 - Disposizioni transitorie e modifica della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 "Interventi regionali di prevenzione e di soccorso per calamità naturali" e successive modificazioni e integrazioni.
1. Per il completamento dei procedimenti ancora pendenti, riferiti al periodo 1° gennaio 1986 - 31 dicembre 1992 e relativi ai contributi concessi ai sensi degli
articoli 4 e
5 della
legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 , il termine ultimo per la rendicontazione dei lavori eseguiti è fissato al 31 agosto 1997.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati qualora non sia stata presentata la rendicontazione dei lavori secondo le modalità indicate dall'
articolo 58 della
legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , come modificata dall'articolo 29 della
legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 e dall'articolo 24 della
legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 , le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono altresì disposte le procedure per il recupero delle somme già erogate.
3. All'
articolo 7 della
legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 , dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:
omissis (
82)
Art. 93 - Disposizioni transitorie e modifica alla legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 "Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali".
1. I progetti selezionati e approvati, ai sensi della
legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 , relativi al periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1992, in relazione ai quali è ancora pendente il procedimento di erogazione dei contributi, devono essere ultimati e rendicontati entro il 31 dicembre 1997.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per i progetti che non sono stati realizzati e rendicontati e le relative somme sono poste in economia.
3. Nel caso di parziale realizzazione e rendicontazione dei progetti ammessi a contributo, la revoca di cui al comma 2 è proporzionalmente applicata.
4. Dopo il terzo comma dell’
articolo 4 della
legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 , è aggiunto il seguente comma:
omissis (
83)
Art. 94 - Disposizioni transitorie e modifica della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 "Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna".
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, disciplinati dalla
legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 , il termine ultimo per la realizzazione gli interventi e per la presentazione della certificazione di regolare esecuzione o collaudo, di cui alla lettera d) del terzo comma dell’
articolo 4, è fissato al 31 dicembre 1998. (
84)
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono altresì disposte le procedure per il recupero delle somme già erogate.
3. Dopo la lettera d), al terzo comma dell’
articolo 4 della
legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 , è aggiunta la seguente lettera:
omissis (
85)
Art. 95 - Disposizioni transitorie e modifica relative alla legge 15 gennaio 1985, n. 6 "Interventi per la realizzazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi".
omissis (
86)
Art. 96 - Disposizioni transitorie e modifica relative alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 "Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani".
omissis (
87)
Art. 97 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 47 "Interventi a favore di consorzi e di società consortili per la commercializzazione dei prodotti".(88)
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti relativi ai contributi concessi ai sensi della
legge regionale 6 settembre 1988, n. 47 , il termine ultimo per la trasmissione alla Regione della documentazione ai fini della liquidazione, di cui all’articolo 7 della medesima legge, è fissato al 30 giugno 1997.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono altresì disposte le procedure per il recupero delle somme già erogate.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono altresì disposte le procedure per il recupero delle somme già erogate.
Art. 98 - Disposizioni transitorie e modifica relative alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 "Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti".
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti relativi ai progetti ed alle iniziative disciplinate dalla
legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 , il termine ultimo per la rendicontazione dell’attività svolta, ai sensi dell’
articolo 9, commi 2 e 3, della medesima legge, è fissato al 30 giugno 1997.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono altresì disposte le procedure per il recupero delle somme già erogate.
3. All’
articolo 9 della
legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 , è aggiunto, in fine, il seguente comma:
omissis (
89)
Art. 99 - Modifica della legge regionale 8 novembre 1988, n. 54 "Interventi per la costituzione di sistemi informativi e l'informatizzazione degli enti locali".
1. All’
articolo 4 della
legge regionale 8 novembre 1988, n. 54 , è aggiunto, in fine, il seguente comma:
omissis (
90)
Art. 100 - Modifica della legge regionale 6 giugno 1983, n. 30 "Istituzione della mediateca regionale".
1. All'
articolo 2 della
legge regionale 6 giugno 1983, n. 30 , è aggiunto, in fine, il seguente comma:
omissis (
91)
Art. 101 - Modifica della legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5 "Disciplina dell'attività d'informazione ed editoriale della Giunta regionale".
1. Alla lettera d) del primo comma dell'
articolo 2 della
legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5 , dopo la parola "realizzazione", sono inserite le seguenti "con la specificazione dei termini perentori per il compimento dell'iniziativa editoriale,".
Art. 102 – Istituto superiore per l’addestramento del personale delle Regioni e degli enti locali (ISAPREL). Abrogazione della legge regionale 17 maggio 1974, n. 28 .
omissis (92)
Art. 103 - Abrogazione di leggi regionali.
1. Le leggi regionali di cui all’allegato 1 sono abrogate. (
93)
2. Le leggi regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle leggi regionali medesime.
2. Le leggi regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle leggi regionali medesime.
Art. 104 - Dichiarazione d'urgenza.
1. (Articolo per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione per mancanza del consenso governativo).
ALLEGATO 1 DI CUI ALL’ARTICOLO 36 (94) - ABROGAZIONE
DI LEGGI REGIONALI
"Interventi di rimboschimento e di sistemazione idraulico - forestale nell'ambito del territorio regionale."
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"Finanziamento per la manutenzione e sistemazione di opere pubbliche di interesse regionale."
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"Intervento regionale per il potenziamento del porto di Chioggia."
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"Interventi straordinari favore dei territori dichiarati depressi dell'Italia settentrionale e centrale. Finanziamento superstrada "Transpolesana" in provincia di Rovigo. Completamento I e II stralcio e collegamento alla SS. n. 16 "Adriatica". "
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"Acquisizione del complesso dei beni siti sulla Rocca di Monselice, appartenenti alla Fondazione Cini."
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"Intervento regionale per favorire la costituzione di un parco naturale nell'area dei Colli Euganei."
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"Contributi per la costruzione di una rete informatica intercomunale."
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Anticipazione regionale degli oneri di ammortamento dei prestiti contratti dal Consorzio per lo sviluppo di Canda e Villamarzana, in provincia di Rovigo.
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"Contributi per la realizzazione di ripetitori radiotelevisivi."
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"Legge speciale per il Delta Polesano."
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"Interventi straordinari per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie."
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"Modifica della
legge regionale 23 dicembre 1983, n. 62 "Interventi straordinari per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie."
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"Valorizzazione della produzione del vino veneto."
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"Celebrazione del 40° anniversario della Resistenza e della fine della II guerra mondiale."
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Modifica alla
legge regionale 4 maggio 1979, n. 33 "Intervento regionale per il potenziamento del porto di Chioggia"
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"Interventi urgenti in favore degli enti locali per agevolare l'accesso ai mutui della Cassa depositi e prestiti per opere pubbliche di interesse regionale nell'anno 1986."
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Riapertura dei termini di cui all'articolo 69 - primo comma - della
legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 : "Norme per la tutela dell'ambiente".
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"Finanziamenti straordinari a favore dei Comuni per alloggi da destinare alla locazione."
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"Interventi urgenti a sostegno dell'attività culturale della nastroteca "Piero Bigini" dell'Unione Italiana Ciechi."
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"Intervento per la realizzazione del Museo dell'Occhialeria a Pieve di Cadore."
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"Concessione di un contributo straordinario al comune di Sappada per la ristrutturazione del municipio."
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"Assegnazione di contributi agli enti locali per la esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale finanziate con mutui della Cassa depositi e prestiti."
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"Fondo per fidejussioni nel settore commercio."
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"Interventi regionali per l'adeguamento strutturale e funzionale alle norme di sicurezza delle sale cinematografiche e teatrali" e successive modifiche e integrazioni
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"Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali."
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"Realizzazione di Europa Genti-Giornate delle Genti e delle Regioni d'Europa" e successive modifiche e integrazioni
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"Iniziative per l'accertamento della fattibilità del progetto di candidatura di Venezia e del Veneto per l'Esposizione universale dell'anno 2000."
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"Interventi a favore di consorzi e di società consortili per la commercializzazione dei prodotti."
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"Contributi straordinari per la realizzazione di iniziative artistiche e culturali."
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"Intervento straordinario a favore dell'Azienda di promozione turistica di Padova per il 650° anniversario della morte di Giotto."
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"Interventi per la formazione e l'incremento del verde ambientale."
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"Istituzione di un fondo di interventi per le popolazioni colpite dal terremoto dell'Armenia."
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"Interventi per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale del quartiere fieristico di Vicenza."
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"Associazione culturale "Le Venezie" - Centro Triveneto per la cultura e le arti visive".
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"Intervento straordinario per la realizzazione dei pennelli sperimentali in destra alle foci dei fiumi Adige e Brenta." e successive modifiche e integrazioni
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"Interventi per la tutela dell'artigianato artistico."
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"Interventi per favorire il processo di innovazione nelle imprese artigiane."
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"Studio preliminare di fattibilità di un collegamento ferroviario Calalzo di Cadore-Dobbiaco."
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"Concessione di un contributo straordinario di lire 100 milioni alla Comunità ebraica di Venezia per la biblioteca-archivio ebraico di Venezia."
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"Finanziamento del completamento delle opere di industrializzazione nel territorio dei comuni di Canda e Villamarzana."
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"Concessione di un contributo straordinario al Consorzio acquedotto "Basso Tagliamento" con sede in Fossalta di Portogruaro (VE)."
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"Contributi straordinari per interventi di interesse turistico nelle aree costiere marittime della Regione."
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"Modifica alla
legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6 : "Interventi regionali per l'adeguamento strutturale e funzionale alle norme di sicurezza delle sale cinematografiche."
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"Contributo straordinario a favore dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Vicenza per l'acquisto delle case operaie Rossi. "
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"Interventi a favore del popolo rumeno."
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"Finanziamento di una campagna scientifica sulla qualità delle acque dell'Alto Adriatico. "
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"Modifica e integrazione alla
legge regionale 10 agosto 1989, n. 28 "intervento straordinario per la realizzazione dei pennelli sperimentali in destra alle foci dei fiumi Adige e Brenta per la stagione 1989"
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"Contributo straordinario in favore delle aziende di trasporto pubblico locale per i minori introiti derivanti da agevolazioni tariffarie."
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"Concessione di un contributo straordinario all'Associazione bellunesi nel mondo di Belluno per la realizzazione di una biblioteca museo dell'emigrazione"
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"Acquisto immobile da destinare a sede unificata degli uffici regionali di Padova. "
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"Partecipazione alle celebrazioni per il bicentenario del Teatro La Fenice di Venezia."
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"Partecipazione alle celebrazioni del IV centenario della chiamata a Padova di Galileo."
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"Partecipazione alle celebrazioni per il IV centenario della morte di Jacopo da Ponte detto il Bassano."
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"Intervento regionale a favore dell'Opera Pia Istituto per ciechi Luigi Configliachi."
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"Sostituzione dell'articolo 3 della
legge regionale 8 gennaio 1993, n. 4 "Intervento regionale a favore dell'Opera Pia Istituto per ciechi Luigi Configliachi"."
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"Celebrazione nel Veneto de 50° anniversario della liberazione nazionale."
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"Contributo straordinario al CUOA."
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"Contributo straordinario alla società "Rocca di Monselice srl" costituita ai sensi della
legge regionale 10 ottobre 1989, n. 30 ."
|
Note
(
1) La
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
(
2) Si omette la tabella A allegata. La tabella è stata modificata da art. 1
legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 .
(
3) Articolo abrogato da lett. a) comma 4 art. 5
legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 .
(
4) Articolo abrogato da lett. a) comma 5 art. 4
legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
(
5) L’Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa dall’art. 1, comma 1 della
legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 che ha istituito l’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare “Veneto Agricoltura”.
(
6) La
legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 è stata abrogata dall’art. 1, comma 1 della
legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 con la decorrenza ivi prevista.
(
7) Comma aggiunto da art. 21 comma 1
legge regionale 12 settembre 1997, n. 37
(
8) Comma modificato da art. 21 comma 2 legge regionale 12 settembre 1997, 37
(
9) Articolo, riferito ad art. 43
legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , da considerare tacitamente abrogato per effetto dell’abrogazione dell’art. 43 operata dall’art. 1, comma 1 della
legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 con la decorrenza ivi prevista. In precedenza l’articolo è stato sostituito da art. 21 comma 3
legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 .
(
10) L’art. 43 della
legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 è stato abrogato da art. 1 comma 1
legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 con la decorrenza ivi prevista.
(
11) L’art. 50 della
legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 è stato abrogato da art. 1 comma 1
legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 con la decorrenza ivi prevista.
(
12) L’articolo 5 della
legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 ha autorizzato la prosecuzione di un programma triennale degli interventi di cui alle lettere a), b) e d) prevedendo per l’anno 2000 un importo di lire 500 milioni.
(
13) L’articolo 6 della
legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 ha autorizzato la prosecuzione di un programma triennale di interventi prevedendo per l’anno 2000 un importo di lire 300 milioni.
(
14) L’ESAV è stato soppresso da art. 1, comma 1 della
legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 che ha istituito l’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare “Veneto Agricoltura”.
(
15) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(
16) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(
17) La
legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della
legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
(
18) Per errore materiale la data pubblicata sul BUR, 16 agosto, è errata perché trattasi della
legge regionale 14 settembre 1994, n. 42
(
19) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(
20) La
legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della
legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
(
21) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la
legge regionale 25 giugno 1987, n. 33 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall’art. 1, comma 1 della
legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
(
22) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(
23) La
legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 ha disciplinato la partecipazione della Regione al Premio.
(
24) La
legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della
legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
(
25) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la
legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 39 della
legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 che ha trasformato gli ESU in aziende regionali per il diritto allo studio.
(
26) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(
27) Articolo abrogato da art. 62 comma 1
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 dal 1 gennaio 2002.
(
28) Comma che modificava l’art. 50 della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , abrogato per effetto della abrogazione dell’art. 50 operata dall’art. 18, comma 1 della
legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 , con la decorrenza ivi prevista.
(
29) Testo riportato nell’art.89
legge regionale 10 giungo 1991, n. 12
(
30) Testo riportato nell’art. 5
legge regionale 23 agosto 1996, n. 28
(
31) Testo riportato nell’art. 18
legge regionale 19 agosto 1996, n. 23
(
32) Testo riportato nell’art. 8
legge regionale 3 maggio 1975, n. 47
(
33) Testo riportato nell’art. 2
legge regionale 6 settembre 1993, n. 48
(
34) Testo riportato nell’art. 9
legge regionale 6 settembre 1993, n. 48
(
35) Testo riportato nell’art. 10
legge regionale 6 settembre 1993, n. 48
(
36) Articolo abrogato da lett. j) comma 1 art. 27
legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
(
37) Testo riportato nell’art. 12
legge regionale 14 marzo 1980, n. 16
(
38) Testo riportato nell’art. 13
legge regionale 14 marzo 1980, n. 16
(
39) Testo riportato nell’art. 14
legge regionale 14 marzo 1980, n. 16
(
40) Testo riportato nell’art. 16
legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 .
(
41) Articolo che modificava gli articoli 1, 2, 3 e 6 della
legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 abrogato per effetto della abrogazione della
legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 operata dall'art. 18 della
legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 abrogata dall'art. 130 comma 1 della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , che ha ridisciplinato la materia.
(
42) Articolo abrogato da n. 7) lett. d) comma 1 art. 130
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , che ha ridisciplinato la materia.
(
43) Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 18
legge regionale 7 aprile 2000, n. 13 , a sua volta abrogata da art. 130, comma 1, lett. n) della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , che ha ridisciplinato la materia.
(
44) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 13
legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 , che nella lett. a) del comma 1 ha abrogato la
legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 .
(
45) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 13
legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 , che nella lett. a) del comma 1 ha abrogato la
legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 .
(
46) Articolo abrogato da comma 1 art. 9
legge regionale 28 giugno 2013, n. 13 , in precedenza articolo sostituito da comma 1 art. 56
legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 .
(
47) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 54
legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della medesima legge.
(
48) Articolo abrogato da art. 36
legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
(
49) Testo riportato nell’art. 21
legge regionale 7 settembre 1995, n. 41
(
50) Articolo che modificava gli articoli 28 e 49 della
legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 abrogato per effetto dell’abrogazione della
legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 . La
legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della
legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
(
51) Testo riportato nell’art. 1
legge regionale 14 settembre 1994, n. 48
(
52) L’art. 47
legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 reca interpetazione autentica stabilendo che le disposizioni dell’art. 61 non costituiscono deroga alle norme in materia di edificabilità.
(
53) Testo riportato nell’art. 4
legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
(
54) Testo riportato nell’art. 5
legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
(
55) Articolo abrogato da lett. j) comma 4 dell’articolo 36 della
legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .
(
56) Testo riportato nell’art. 15
legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
(
57) Testo riportato nell’art. 3
legge regionale 30 agosto 1993, n. 39
(
58) La disciplina del regime transitorio nell’applicazione della
legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 prevista nei commi successivi e censurata dal Governo è stata oggetto di un autonomo progetto di legge anch’esso rinviato, riapprovato dal Consiglio regionale e impugnato dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale; a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 382/1999 che ha respinto le eccezioni di incostituzionalità il progetto di legge è diventato la
legge regionale 22 ottobre 1999, n. 48 cui si rinvia.
(
59) Comma abrogato da comma 5 art. 1
legge regionale 22 ottobre 1999, n. 48 .
(
60) Testo riportato nell’art. 7
legge regionale 9 luglio 1993, n. 29
(
61) Testo riportato nell’art. 8
legge regionale 9 luglio 1993, n. 29
(
62) Testo riportato nell’art. 3
legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55
(
63) Testo riportato nell’art. 3
legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55
(
64) Testo riportato nell’art. 12
legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55
(
65) Testo riportato nell’art. 18
legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55
(
66) Comma aggiunto da comma 1 art. 60
legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .
(
67) Comma sostituito da comma 17 art. 56 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 . In precedenza comma aggiunto da comma 1 art. 60
legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .
(
68) Testo riportato nell’art. 2
legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 .
(
69) Articolo che modificava l’articolo 11 della
legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 abrogato per effetto dell’abrogazione della
legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 operata dall’art. 28 comma 1 lett. a) della
legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 che ha ridisciplinato la materia.
(
70) Testo riportato nell’art. 3
legge regionale 1 dicembre 1989, n. 49 .
(
71) Comma così modificato da comma 1 art. 27
legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 che ha aggiunto alla fine le parole “, la cui durata è rapportata all’ammontare del finanziamento, secondo i criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare”. Il comma 2 dell’art. 27
legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 dispone che “L’articolo 78 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , come modificato dal comma 1, si applica ai procedimenti di contributo i cui bandi siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.”.
(
72) Comma inserito da comma 1 art. 9
legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 .
(
73) Comma inserito da comma 1 art. 9
legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 .
(
74) Testo riportato nell’art. 2
legge regionale 24 agosto 1979, n. 63
(
75) La
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
(
76) Testo riportato nell’art. 6 bis
legge regionale 10 marzo 1973, n. 9
(
77) Articolo abrogato da comma 2 art. 5
legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 .
(
78) La
legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 è stata abrogata dall'art. 22 della
legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 .
(
79) La
legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 è stata abrogata da art. 22 comma 1 della
legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 , che ha ridisciplinato la materia.
(
80) La
legge regionale 1 dicembre 1989, n. 50 è stata abrogata dall'art. 103 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
(
81) La
legge regionale 27 gennaio 1983, n. 4 è stata abrogata dall’art. 103 della presente
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
(
82) Testo riportato nell’art. 7
legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1
(
83) Testo riportato nell’art. 4
legge regionale 8 novembre 1983, n. 54
(
84) Comma modificato da art. 1
legge regionale 3 giugno 1997, n. 19
(
85) Testo riportato nell’art. 4
legge regionale 6 giugno 1983, n. 29
(
86) Articolo da considerarsi tacitamente abrogato per effetto dell’abrogazione della
legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 operata dalla
legge regionale 30 settembre 2011, n. 18 .
(
87) Articolo abrogato da comma 1 art. 9
legge regionale 14 novembre 2008, n. 17 , che ha ridisciplinato la materia.
(
88) La
legge regionale 6 settembre 1988, n. 47 è stata abrogata dall’art. 103 della presente
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
(
89) Testo riportato nell’art. 9
legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 .
(
90) Testo riportato nell’art. 4
legge regionale 8 novembre 1988, n. 54 .
(
91) Testo riportato nell’art. 2
legge regionale 6 giugno 1983, n. 30 .
(
92) Articolo abrogato da art. 58
legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 .
(
93) L’allegato per errore fa riferimento all’art. 36.
(
94) Il riferimento corretto è l’art. 103.
SOMMARIO
- Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 (BUR n. 11/1997)
- PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1997)
-
- CAPO I Rifinanziamento di leggi regionali di spesa
- Art. 1 - Rifinanziamenti.
- Art. 2 - Contributo straordinario alla Comunità montana del Baldo.
- Art. 3 - Interventi in favore dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani.
- Art. 4 - Contributo straordinario alla società "Rocca di Monselice srl" di cui alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43 .
- Art. 5 - Interventi a favore delle unioni di comuni di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 6 - Trasferimento al ruolo regionale del personale dell'ex Consorzio di Bonifica Montana Astico-Brenta-Valletta-Longhella, con sede in Vicenza.
- Art. 7 - Acquisto dell'immobile "ex asilo" del comune di Garda.
- Art. 8 - Contributo straordinario all'Azienda Regionale delle Foreste (ARF).
- Art. 9 - Interventi straordinari a favore della cunicultura.
- Art. 10 - Contributi straordinari ai produttori olivicoli.
- Art. 11 - Programma di intervento per la ricostruzione di materiale vegetale non contaminato dalla flavescenza dorata.
- Art. 12 - Programma triennale di intervento per il controllo della diffusione del virus sharka sulle drupacee.
- Art. 13 - Contributo straordinario al Centro regionale animazione economica (CREA) - Struttura strategica di Rovigo.
- Art. 14 - Contributo straordinario al comune di S. Lucia di Piave (TV).
- Art. 15 - Contributo straordinario per opere di manutenzione, restauro e risanamento conservativo di edifici adibiti al culto e modifica della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 .
- Art. 16 - Partecipazione regionale al Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.).
- Art. 17 - Contributo straordinario all'amministrazione provinciale di Rovigo.
- Art. 18 - Contributo straordinario al comune di Pieve di Cadore (BL).
- Art. 19 - Contributo straordinario per radioassistenze a voli sanitari e umanitari.
- Art. 20 - Contributo straordinario al Consorzio Servizi Integrati della Valle dell'Agno.
- Art. 21 - Contributo straordinario al Comune di Albettone (VI).
- Art. 22 - Contributo straordinario al "Consorzio Fognature Bacino del Tesina".
- Art. 23 - Contributo straordinario a favore dell'Osservatorio astrofisico di Asiago.
- Art. 24 - Consorzio per la ricerca sui trapianti di organo.
- Art. 25 - Progetto pilota Telemedicina.
- Art. 26 - Progetto pilota Carta Ottica Sanitaria.
- Art. 27 - Contributo straordinario al comune di Feltre per il teatro "La Sena" ed al comune di Vicenza per il "Teatro Olimpico".
- Art. 28 - Premio Guggenheim per le imprese.
- Art. 29 - Contributo straordinario al comune di Abano Terme per la nuova biblioteca civica.
- Art. 30 - Contributo straordinario alla Curia Vescovile di Padova.
- Art. 31 - Contributi agli Enti per il diritto allo studio universitario (ESU).
- Art. 32 - Contributo straordinario al comune di Santa Giustina in Colle (PD) per impianti sportivi.
- CAPO II Modifica di procedure di spesa
- Art. 33 - Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (legge di contabilità regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.
- Art. 34 - Semplificazione amministrativa.
- Art. 35 - Estinzione dei crediti di importo non superiore alle 20.000 lire per imposte e tasse regionali.
- Art. 36 - Ambito di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
- Art. 37 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 "Norme in materia di polizia locale".
- Art. 38 - Deleghe alle province - legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 .
- Art. 39 - Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 40 - Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 41 - Modifica della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996".
- Art. 42 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".
- Art. 43 - Modifica della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici".
- Art. 44 - Modifica alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A." e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 45 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 46 - Modifica degli articoli 5, 9 e 10 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati a imprese artigiane" e successive modifiche e integrazioni ed interpretazione autentica della lettera a) del comma 1 dell'articolo 6.
- Art. 47 - Modifica della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano".
- Art. 48 - Modifica della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 "Interventi a favore dei Consorzi Fidi tra le piccole e le medie imprese del settore secondario del Veneto".
- Art. 49 - Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica" e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 50 - Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 "Normativa regionale per l'incentivazione di interventi di interesse turistico" e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 51 - Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 52 - Modifica della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 "Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico" e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 53 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 "Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione fra piccole imprese e medie imprese del commercio e dei servizi".
- Art. 54 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 "Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione fra piccole imprese e medie imprese del commercio e dei servizi".
- Art. 55 - Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale", e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 56 - Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale", e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 57 - Disposizioni in materia di acquacoltura relative alla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 "Tutela dell'edificabilità delle zone agricole".
- Art. 58 - Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995".
- Art. 59 - Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
- Art. 60 - Modifica alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 48 "Disciplina delle procedure per il finanziamento di maggiori oneri maturati per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza regionale ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 ".
- Art. 61 - Disposizioni transitorie in materia di riduzione e smaltimento dei rifiuti speciali.
- Art. 62 - Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modifiche e integrazioni, e proroga del termine di cui all'articolo 54.
- Art. 63 - Disposizioni in materia di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
- Art. 64 - Modifica della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 65 - Modifica alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina dell'attività di ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali." e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 66 - Modifica della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 "Contributo annuale in conto capitale da concedersi al comune di Chioggia nel triennio 1991-1993 per il ripristino dei pennelli stagionali alle foci dei fiumi Adige e Brenta".
- Art. 67 - Modifica della legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 "Norme di attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia sanitaria" e successive modificazioni ed integrazioni.
- Art. 68 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1993)".
- Art. 69 - Modifica dei tempi di applicazione della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 "Prevenzione dei danni derivanti dal campi elettromagnetici generati da elettrodotti".
- Art. 70 - Modifica della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".
- Art. 71 - Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" e successive modificazioni ed integrazioni.
- Art. 72 - Disposizioni relative alle nomine nelle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB).
- Art. 73 - Modifica della legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 "Disposizioni per la privatizzazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".
- Art. 74 - Modifica della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato".
- Art. 75 - Modifiche alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 "Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione".
- Art. 76 - Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 12 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, aggiunto dall'articolo 34 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 .
- Art. 77 - Modifica della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 49 "Premio letterario Leonilde e Arnaldo Settembrini, Mestre".
- Art. 78 - Contributi in materia di beni immobili non statali soggetti alle disposizioni della legge 1 gennaio 1939, n. 1089.
- Art. 79 - Modifiche alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete (IRVV)" e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 80 - Modalità particolari per l'iscrizione di poste in bilancio e per l'assunzione di impegni conseguenti all'attuazione di programmi comunitari.
- Art. 81 - Modifica della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della Cassa di Previdenza in favore dei consiglieri regionali", successive modifiche e integrazioni.
- Art. 82 - Patrocinio legale per i consiglieri regionali.
- CAPO III Disposizioni per il completamento di procedure di spesa e di modifica di leggi regionali
- Art. 83 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 24 novembre 1981, n. 63 "Interventi per lo sviluppo delle imprese artigiane in aree attrezzate", espressamente abrogata dall’articolo 9 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano".
- Art. 84 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 24 novembre 1987, n. 56 "Intervento per la qualificazione delle attività artigiane", espressamente abrogata dall’articolo 9 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano".
- Art. 85 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica".
- Art. 86 - Disposizioni transitorie relative all’articolo 8 della legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986".
- Art. 87 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 "Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace".(78)
- Art. 88 - Disposizioni in merito alla legge regionale 1 dicembre 1989, n. 50 "Finanziamento del completamento delle opere di industrializzazione nel territorio dei comuni di Canda e Villamarzana".(80)
- Art. 89 - Disposizioni in merito alla legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 "Interventi a favore dei consorzi fra Enti locali per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865".
- Art. 90 - Disposizioni in merito alla legge regionale 5 novembre 1979, n. 88 "Finanziamento straordinario di una iniziativa per la realizzazione di un insediamento produttivo".
- Art. 91 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 27 gennaio 1983, n. 4 "Contributi per la realizzazione di ripetitori radio-televisivi" e successive modifiche ed integrazioni. (81)
- Art. 92 - Disposizioni transitorie e modifica della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 "Interventi regionali di prevenzione e di soccorso per calamità naturali" e successive modificazioni e integrazioni.
- Art. 93 - Disposizioni transitorie e modifica alla legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 "Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali".
- Art. 94 - Disposizioni transitorie e modifica della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 "Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna".
- Art. 95 - Disposizioni transitorie e modifica relative alla legge 15 gennaio 1985, n. 6 "Interventi per la realizzazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi".
- Art. 96 - Disposizioni transitorie e modifica relative alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 "Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani".
- Art. 97 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 47 "Interventi a favore di consorzi e di società consortili per la commercializzazione dei prodotti".(88)
- Art. 98 - Disposizioni transitorie e modifica relative alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 "Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti".
- Art. 99 - Modifica della legge regionale 8 novembre 1988, n. 54 "Interventi per la costituzione di sistemi informativi e l'informatizzazione degli enti locali".
- Art. 100 - Modifica della legge regionale 6 giugno 1983, n. 30 "Istituzione della mediateca regionale".
- Art. 101 - Modifica della legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5 "Disciplina dell'attività d'informazione ed editoriale della Giunta regionale".
- CAPO IV Abrogazioni
- Art. 102 – Istituto superiore per l’addestramento del personale delle Regioni e degli enti locali (ISAPREL). Abrogazione della legge regionale 17 maggio 1974, n. 28 .
- omissis (92)
- Art. 103 - Abrogazione di leggi regionali.
- Art. 104 - Dichiarazione d'urgenza.
Sommario
“Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 (BUR n. 11/1997) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 (BUR n. 11/1997)
- PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1997)
- CAPO I Rifinanziamento di leggi regionali di spesa
- Art. 1 - Rifinanziamenti.
- Art. 2 - Contributo straordinario alla Comunità montana del Baldo.
- Art. 3 - Interventi in favore dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani.
- Art. 4 - Contributo straordinario alla società "Rocca di Monselice srl" di cui alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43.
- Art. 5 - Interventi a favore delle unioni di comuni di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 6 - Trasferimento al ruolo regionale del personale dell'ex Consorzio di Bonifica Montana Astico-Brenta-Valletta-Longhella, con sede in Vicenza.
- Art. 7 - Acquisto dell'immobile "ex asilo" del comune di Garda.
- Art. 8 - Contributo straordinario all'Azienda Regionale delle Foreste (ARF).
- Art. 9 - Interventi straordinari a favore della cunicultura.
- Art. 10 - Contributi straordinari ai produttori olivicoli.
- Art. 11 - Programma di intervento per la ricostruzione di materiale vegetale non contaminato dalla flavescenza dorata.
- Art. 12 - Programma triennale di intervento per il controllo della diffusione del virus sharka sulle drupacee.
- Art. 13 - Contributo straordinario al Centro regionale animazione economica (CREA) - Struttura strategica di Rovigo.
- Art. 14 - Contributo straordinario al comune di S. Lucia di Piave (TV).
- Art. 15 - Contributo straordinario per opere di manutenzione, restauro e risanamento conservativo di edifici adibiti al culto e modifica della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44.
- Art. 16 - Partecipazione regionale al Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.).
- Art. 17 - Contributo straordinario all'amministrazione provinciale di Rovigo.
- Art. 18 - Contributo straordinario al comune di Pieve di Cadore (BL).
- Art. 19 - Contributo straordinario per radioassistenze a voli sanitari e umanitari.
- Art. 20 - Contributo straordinario al Consorzio Servizi Integrati della Valle dell'Agno.
- Art. 21 - Contributo straordinario al Comune di Albettone (VI).
- Art. 22 - Contributo straordinario al "Consorzio Fognature Bacino del Tesina"
- Art. 23 - Contributo straordinario a favore dell'Osservatorio astrofisico di Asiago.
- Art. 24 - Consorzio per la ricerca sui trapianti di organo.
- Art. 25 - Progetto pilota Telemedicina.
- Art. 26 - Progetto pilota Carta Ottica Sanitaria.
- Art. 27 - Contributo straordinario al comune di Feltre per il teatro "La Sena" ed al comune di Vicenza per il "Teatro Olimpico".
- Art. 28 - Premio Guggenheim per le imprese.
- Art. 29 - Contributo straordinario al comune di Abano Terme per la nuova biblioteca civica.
- Art. 30 - Contributo straordinario alla Curia Vescovile di Padova.
- Art. 31 - Contributi agli Enti per il diritto allo studio universitario (ESU).
- Art. 32 - Contributo straordinario al comune di Santa Giustina in Colle (PD) per impianti sportivi.
- CAPO II Modifica di procedure di spesa
- Art. 33 - Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (legge di contabilità regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.
- Art. 34 - Semplificazione amministrativa.
- Art. 35 - Estinzione dei crediti di importo non superiore alle 20.000 lire per imposte e tasse regionali.
- Art. 36 - Ambito di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
- Art. 37 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 "Norme in materia di polizia locale".
- Art. 38 - Deleghe alle province - legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4.
- Art. 39 - Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 40 - Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 41 - Modifica della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996".
- Art. 42 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".
- Art. 43 - Modifica della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici".
- Art. 44 - Modifica alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A." e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 45 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 46 - Modifica degli articoli 5, 9 e 10 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati a imprese artigiane" e successive modifiche e integrazioni ed interpretazione autentica della lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 .
- Art. 47 - Modifica della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano".
- Art. 48 - Modifica della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 "Interventi a favore dei Consorzi Fidi tra le piccole e le medie imprese del settore secondario del Veneto".
- Art. 49 - Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica" e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 50 - Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 "Normativa regionale per l'incentivazione di interventi di interesse turistico" e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 51 - Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 52 - Modifica della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 "Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico" e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 53 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 "Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione fra piccole imprese e medie imprese del commercio e dei servizi".
- Art. 54 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 "Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione fra piccole imprese e medie imprese del commercio e dei servizi".
- Art. 55 - Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale", e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 56 - Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale", e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 57 - Disposizioni in materia di acquacoltura relative alla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 "Tutela dell'edificabilità delle zone agricole".
- Art. 58 - Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995".
- Art. 59 - Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
- Art. 60 - Modifica alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 48 "Disciplina delle procedure per il finanziamento di maggiori oneri maturati per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza regionale ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42".
- Art. 61 - Disposizioni transitorie in materia di riduzione e smaltimento dei rifiuti speciali.
- Art. 62 - Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modifiche e integrazioni, e proroga del termine di cui all'articolo 54.
- Art. 63 - Disposizioni in materia di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
- Art. 64 - Modifica della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 65 - Modifica alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina dell'attività di ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali." e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 66 - Modifica della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 "Contributo annuale in conto capitale da concedersi al comune di Chioggia nel triennio 1991-1993 per il ripristino dei pennelli stagionali alle foci dei fiumi Adige e Brenta".
- Art. 67 - Modifica della legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 "Norme di attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia sanitaria" e successive modificazioni ed integrazioni.
- Art. 68 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1993)".
- Art. 69 - Modifica dei tempi di applicazione della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 "Prevenzione dei danni derivanti dal campi elettromagnetici generati da elettrodotti".
- Art. 70 - Modifica della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".
- Art. 71 - Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" e successive modificazioni ed integrazioni.
- Art. 72 - Disposizioni relative alle nomine nelle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB).
- Art. 73 - Modifica della legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 "Disposizioni per la privatizzazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".
- Art. 74 - Modifica della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato".
- Art. 75 - Modifiche alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 "Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione".
- Art. 76 - Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 12 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, aggiunto dall'articolo 34 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6.
- Art. 77 - Modifica della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 49 "Premio letterario Leonilde e Arnaldo Settembrini, Mestre".
- Art. 78 - Contributi in materia di beni immobili non statali soggetti alle disposizioni della legge 1 gennaio 1939, n. 1089.
- Art. 79 - Modifiche alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete (IRVV)" e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 80 - Modalità particolari per l'iscrizione di poste in bilancio e per l'assunzione di impegni conseguenti all'attuazione di programmi comunitari.
- Art. 81 - Modifica della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della Cassa di Previdenza in favore dei consiglieri regionali", successive modifiche e integrazioni.
- Art. 82 - Patrocinio legale per i consiglieri regionali.
- CAPO III Disposizioni per il completamento di procedure di spesa e di modifica di leggi regionali
- Art. 83 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 24 novembre 1981, n. 63 "Interventi per lo sviluppo delle imprese artigiane in aree attrezzate", espressamente abrogata dall’articolo 9 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano".
- Art. 84 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 24 novembre 1987, n. 56 "Intervento per la qualificazione delle attività artigiane", espressamente abrogata dall’articolo 9 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano".
- Art. 85 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica".
- Art. 86 - Disposizioni transitorie relative all’articolo 8 della legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986".
- Art. 87 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 "Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace".
- Art. 88 - Disposizioni in merito alla legge regionale 1 dicembre 1989, n. 50 "Finanziamento del completamento delle opere di industrializzazione nel territorio dei comuni di Canda e Villamarzana".
- Art. 89 - Disposizioni in merito alla legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 "Interventi a favore dei consorzi fra Enti locali per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865".
- Art. 90 - Disposizioni in merito alla legge regionale 5 novembre 1979, n. 88 "Finanziamento straordinario di una iniziativa per la realizzazione di un insediamento produttivo".
- Art. 91 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 27 gennaio 1983, n. 4 "Contributi per la realizzazione di ripetitori radio-televisivi" e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 92 - Disposizioni transitorie e modifica della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 "Interventi regionali di prevenzione e di soccorso per calamità naturali" e successive modificazioni e integrazioni.
- Art. 93 - Disposizioni transitorie e modifica alla legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 "Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali".
- Art. 94 - Disposizioni transitorie e modifica della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 "Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna".
- Art. 95 - Disposizioni transitorie e modifica relative alla legge 15 gennaio 1985, n. 6 "Interventi per la realizzazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi".
- Art. 96 - Disposizioni transitorie e modifica relative alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 "Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani".
- Art. 97 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 47 "Interventi a favore di consorzi e di società consortili per la commercializzazione dei prodotti".
- Art. 98 - Disposizioni transitorie e modifica relative alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 "Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti".
- Art. 99 - Modifica della legge regionale 8 novembre 1988, n. 54 "Interventi per la costituzione di sistemi informativi e l'informatizzazione degli enti locali".
- Art. 100 - Modifica della legge regionale 6 giugno 1983, n. 30 "Istituzione della mediateca regionale".
- Art. 101 - Modifica della legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5 "Disciplina dell'attività d'informazione ed editoriale della Giunta regionale".
- CAPO IV Abrogazioni
- CAPO I Rifinanziamento di leggi regionali di spesa
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1997)
CAPO I
Rifinanziamento di leggi regionali di spesa
Art. 1 - Rifinanziamenti.
1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'articolo 32 bis della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come introdotto dall'articolo 15 della
legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , sono determinati nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge.
Art. 2 - Contributo straordinario alla Comunità montana del Baldo.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana del Baldo un contributo straordinario per l'anno 1997 di lire 250.000.000 per le spese di gestione (capitolo n. 3098).
Art. 3 - Interventi in favore dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani.
1. Al fine di promuovere l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai comuni montani, che deliberino l'affidamento alla Comunità montana territorialmente competente di funzioni e servizi propri, da determinare sulla base del programma presentato, un contributo una tantum non superiore al sessanta per cento della spesa dagli stessi sostenuta nel biennio immediatamente precedente a quello di affidamento (capitolo n. 3112).
2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'affidamento della funzione o servizio alla Comunità montana, per un periodo non inferiore ad anni dieci, l'accettazione da parte di quest'ultima nonché la spesa sostenuta dal comune nei due esercizi finanziari precedenti per le funzioni o servizi affidati.
3. Qualora la gestione associata cessi per qualsiasi motivo dipendente dalle parti, prima dei termini di cui al comma 2, il contributo erogato deve essere restituito alla Regione entro 90 giorni dalla cessazione della gestione associata.
2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'affidamento della funzione o servizio alla Comunità montana, per un periodo non inferiore ad anni dieci, l'accettazione da parte di quest'ultima nonché la spesa sostenuta dal comune nei due esercizi finanziari precedenti per le funzioni o servizi affidati.
3. Qualora la gestione associata cessi per qualsiasi motivo dipendente dalle parti, prima dei termini di cui al comma 2, il contributo erogato deve essere restituito alla Regione entro 90 giorni dalla cessazione della gestione associata.
Art. 4 - Contributo straordinario alla società "Rocca di Monselice srl" di cui alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43 .
1. Per gli interventi connessi alla manutenzione e conservazione dei beni siti sulla Rocca di Monselice, di proprietà della Regione, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla società "Rocca di Monselice srl", costituita ai sensi della
legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43 , un contributo straordinario di lire 300.000.000 per l'anno 1997 (capitolo n. 3392).
Art. 5 - Interventi a favore delle unioni di comuni di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" e successive modifiche e integrazioni.
1. Al fine di promuovere le unioni di comuni di cui all'articolo 10 della
legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, e nelle more della predisposizione ed approvazione del programma di cui al Capo II, Sezione III, della stessa legge, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, ai comuni che abbiano specificamente deliberato l'unione, un contributo pari al sessanta per cento della spesa dagli stessi sostenuta per la riorganizzazione ed il primo impianto delle strutture e servizi necessari per l'esercizio comune delle funzioni o servizi. Il suddetto contributo non potrà, comunque, superare, per ogni unione, la somma di complessive lire 2.000.000.000 (capitolo n. 3474).
Art. 6 - Trasferimento al ruolo regionale del personale dell'ex Consorzio di Bonifica Montana Astico-Brenta-Valletta-Longhella, con sede in Vicenza.
1. Il personale dipendente di ruolo a tempo indeterminato dell'ex Consorzio di Bonifica Montana Astico-Brenta-Valletta-Longhella è inquadrato, a richiesta, nei corrispondenti posti vacanti del ruolo regionale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'inquadramento nelle qualifiche regionali è effettuato sulla base della tabella di equiparazione che è adottata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
3. Il trattamento economico in godimento all'atto dell'inquadramento è conservato quale retribuzione individuale riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali (capitolo n. 5010).
4. Il personale in questione è assegnato a strutture regionali che svolgono attività analoghe nell'ambito della Segreteria regionale per le attività produttive del settore primario.
2. L'inquadramento nelle qualifiche regionali è effettuato sulla base della tabella di equiparazione che è adottata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
3. Il trattamento economico in godimento all'atto dell'inquadramento è conservato quale retribuzione individuale riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali (capitolo n. 5010).
4. Il personale in questione è assegnato a strutture regionali che svolgono attività analoghe nell'ambito della Segreteria regionale per le attività produttive del settore primario.
Art. 7 - Acquisto dell'immobile "ex asilo" del comune di Garda.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare l'immobile "ex asilo" di proprietà del comune di Garda, da destinare a sede dell'Azienda di Promozione Turistica n. 12 - Garda e di altri uffici di pubblica utilità (capitolo n. 5092).
Art. 8 - Contributo straordinario all'Azienda Regionale delle Foreste (ARF).
1. Per consentire l'adeguamento alle norme per la sicurezza dei fabbricati e degli impianti di proprietà della Regione Veneto ed affidati in gestione all'ARF, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Azienda Regionale delle Foreste pari a lire 500.000.000 (capitolo n. 5138).
2. Il contributo è assegnato con il provvedimento della Giunta regionale che approva il programma di interventi distinto per provincia e per destinazione d'uso dell'immobile.
2. Il contributo è assegnato con il provvedimento della Giunta regionale che approva il programma di interventi distinto per provincia e per destinazione d'uso dell'immobile.
Art. 9 - Interventi straordinari a favore della cunicultura.
1. Al fine di contenere i danni subiti dalle aziende agricole in conseguenza della crisi che ha colpito il settore della cunicultura, nonché di concorrere alla salvaguardia dei relativi assetti socio-economici, sono stabiliti interventi, a carattere straordinario ed urgente, consistenti nella concessione, a favore delle aziende danneggiate, di contributi in conto capitale, complessivamente pari a lire 1.000.000.000, fino alla misura massima del danno riconosciuto.
2. Possono essere altresì concessi, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, contributi per l'attuazione di programmi di promozione di sistemi di controllo di qualità e certificazione di conformità del prodotto, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 .
3. La Giunta regionale provvede a stabilire le condizioni e le procedure per l'esecuzione delle azioni e degli interventi previsti dai commi 1 e 2, la concessione dei relativi benefici è disposta dal dirigente regionale competente per materia (capitolo n. 11486).
2. Possono essere altresì concessi, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, contributi per l'attuazione di programmi di promozione di sistemi di controllo di qualità e certificazione di conformità del prodotto, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 .
3. La Giunta regionale provvede a stabilire le condizioni e le procedure per l'esecuzione delle azioni e degli interventi previsti dai commi 1 e 2, la concessione dei relativi benefici è disposta dal dirigente regionale competente per materia (capitolo n. 11486).
Art. 10 - Contributi straordinari ai produttori olivicoli.
1. Per gli interventi previsti dall'articolo 43, lettera A, punto 3, della
legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e successive modifiche e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere specifici contributi ai produttori olivicoli, anche in forma consorziata, secondo le modalità previste dalla medesima legge (capitolo n. 11550).
Art. 11 - Programma di intervento per la ricostruzione di materiale vegetale non contaminato dalla flavescenza dorata.
1. Al fine di fronteggiare i gravissimi danni arrecati alla coltura della vite dalla "Flavescenza dorata sensu strictu" e assicurare la moltiplicazione di materiale vegetale idoneo per la ricostituzione degli impianti viticoli, la Giunta regionale predispone un programma triennale di interventi volti a promuovere le seguenti azioni:
a) costituzione di impianti e serre per la moltiplicazione del materiale vegetativo della vite (contributi ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale n. 88/1980 );
b) ricostituzione dei vigneti colpiti da Flavescenza dorata, secondo quanto previsto dal reg. CEE 458/1980;
c) intervento sulle spese di gestione degli impianti e serre per la moltiplicazione del materiale vegetativo della vite (contributi ai sensi dell'articolo 50, primo e secondo comma della legge regionale n. 88/1980 );
d) attuazione di programmi di ricerca, divulgazione e di controllo necessari a difendere la viticoltura veneta dallo sviluppo della "Flavescenza dorata sensu strictu".
2. Per l'anno 1997 è autorizzata la spesa di lire 700.000.000; la Giunta regionale sulla scorta del programma dispone, con propri atti, la destinazione di fondi per ciascun intervento (capitolo n. 12210).
a) costituzione di impianti e serre per la moltiplicazione del materiale vegetativo della vite (contributi ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale n. 88/1980 );
b) ricostituzione dei vigneti colpiti da Flavescenza dorata, secondo quanto previsto dal reg. CEE 458/1980;
c) intervento sulle spese di gestione degli impianti e serre per la moltiplicazione del materiale vegetativo della vite (contributi ai sensi dell'articolo 50, primo e secondo comma della legge regionale n. 88/1980 );
d) attuazione di programmi di ricerca, divulgazione e di controllo necessari a difendere la viticoltura veneta dallo sviluppo della "Flavescenza dorata sensu strictu".
2. Per l'anno 1997 è autorizzata la spesa di lire 700.000.000; la Giunta regionale sulla scorta del programma dispone, con propri atti, la destinazione di fondi per ciascun intervento (capitolo n. 12210).
Art. 12 - Programma triennale di intervento per il controllo della diffusione del virus sharka sulle drupacee.
1. In conseguenza dello stato di crisi causato da infezioni di un nuovo ceppo del virus Sharka che ha colpito il pesco e altre drupacee, la Giunta regionale adotta un programma triennale di intervento che comprende le seguenti azioni:
a) monitoraggio di vivaisti e di aziende agricole delle aree interessate;
b) predisposizione di un protocollo tecnico per la sorveglianza, controllo ed applicazione delle misure ufficiali (D.M. 29 novembre 1996);
c) programmazione degli interventi di lotta per l'eradicazione della malattia;
d) analisi di laboratorio e formazione dei tecnici addetti ai controlli;
e) predisposizione di materiale tecnico divulgativo per gli operatori agricoli.
2. Il programma, formulato e coordinato dal Servizio Fitosanitario Regionale, è realizzato in collaborazione con l'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (ESAV), nonché con Istituti, Enti ed Associazioni ritenuti idonei.
3. Per l'anno 1997 è autorizzata la spesa di lire 450.000.000 per l'attuazione del primo anno di attività del programma (capitolo n. 12539).
a) monitoraggio di vivaisti e di aziende agricole delle aree interessate;
b) predisposizione di un protocollo tecnico per la sorveglianza, controllo ed applicazione delle misure ufficiali (D.M. 29 novembre 1996);
c) programmazione degli interventi di lotta per l'eradicazione della malattia;
d) analisi di laboratorio e formazione dei tecnici addetti ai controlli;
e) predisposizione di materiale tecnico divulgativo per gli operatori agricoli.
2. Il programma, formulato e coordinato dal Servizio Fitosanitario Regionale, è realizzato in collaborazione con l'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (ESAV), nonché con Istituti, Enti ed Associazioni ritenuti idonei.
3. Per l'anno 1997 è autorizzata la spesa di lire 450.000.000 per l'attuazione del primo anno di attività del programma (capitolo n. 12539).
Art. 13 - Contributo straordinario al Centro regionale animazione economica (CREA) - Struttura strategica di Rovigo.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Centro regionale animazione economica (CREA) - Struttura strategica di Rovigo, costituito dall'Associazione provinciale artigiani Rovigo (APAR), Centro promozionale sistema moda Rovigo, Confederazione nazionale per l'artigianato (CNA) provinciale Rovigo, Centro servizi artigiani polesano (CESAP) Rovigo, CREA Venezia, un contributo straordinario per l'anno 1997 di lire 200.000.000, finalizzato alla realizzazione di una banca dati regionale delle aziende subfornitrici dei settori tessile, calzaturiero e metalmeccanico (capitolo n. 21468).
Art. 14 - Contributo straordinario al comune di S. Lucia di Piave (TV).
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di S. Lucia di Piave (TV) un contributo straordinario di lire 900.000.000 per la realizzazione di un programma di sviluppo delle Fiere di S. Lucia di Piave (capitolo n. 30086).
2. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 15 - Contributo straordinario per opere di manutenzione, restauro e risanamento conservativo di edifici adibiti al culto e modifica della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 .
1. Nell'ambito delle finalità di cui alla
legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione", la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per l'anno 1997, per l'ammontare di lire 2.000.000.000, per gli interventi previsti dall'articolo 3 della medesima legge, ivi compresa la realizzazione di sistemi di sicurezza e di antifurto negli edifici adibiti al culto (capitolo n. 43050).
2. I contributi di cui al comma 1 sono utilizzati per il finanziamento delle domande già presentate alla Regione secondo le modalità e nei termini di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 , ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 20 e dell'articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 , da parte di Enti religiosi che non abbiano ottenuto finanziamenti nei precedenti riparti.
3. Al primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 sono soppresse le parole ", e, prioritariamente, ad integrazione dell'intervento disposto dal Comune,".
2. I contributi di cui al comma 1 sono utilizzati per il finanziamento delle domande già presentate alla Regione secondo le modalità e nei termini di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 , ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 20 e dell'articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 , da parte di Enti religiosi che non abbiano ottenuto finanziamenti nei precedenti riparti.
3. Al primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 sono soppresse le parole ", e, prioritariamente, ad integrazione dell'intervento disposto dal Comune,".
Art. 16 - Partecipazione regionale al Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.).
1. La Giunta regionale è autorizzata ad aderire al Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.) costituito per la realizzazione della nuova ferrovia del Brennero (capitolo n. 45258).
Art. 17 - Contributo straordinario all'amministrazione provinciale di Rovigo.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'amministrazione provinciale di Rovigo, un contributo straordinario di lire un miliardo, per l'anno 1997, per la realizzazione del collegamento stradale Trecenta (monoblocco ospedaliero) - Salara (Alto Polesine) (capitolo n. 45266).
2. Il contributo è erogato con le modalità previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il contributo è erogato con le modalità previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 18 - Contributo straordinario al comune di Pieve di Cadore (BL).
1. La Giunta regionale è autorizzata, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 9 della
legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 , a concedere un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 per l'anno 1997 al comune di Pieve di Cadore, per la realizzazione di un secondo accesso viario all'Ospedale civile (capitolo n. 45268).
2. L'erogazione del contributo è effettuata in base ai criteri stabiliti dalla legge regionale di cui al comma 1.
2. L'erogazione del contributo è effettuata in base ai criteri stabiliti dalla legge regionale di cui al comma 1.
Art. 19 - Contributo straordinario per radioassistenze a voli sanitari e umanitari.
1. In considerazione del riconoscimento da parte del Ministero dei Trasporti Civilavia dell'Aereoporto di Padova come scalo di interesse sociale per voli sanitari e umanitari, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Società di Gestione un contributo straordinario di lire 250.000.000 per l'installazione, la messa a punto e attivazione delle radioassistenze che verranno fornite e gestite dall'Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV) (capitolo n. 45334).
2. L'erogazione del finanziamento è disposta secondo le modalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1994, n. 42 ( 1) e successive modificazioni.
2. L'erogazione del finanziamento è disposta secondo le modalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1994, n. 42 ( 1) e successive modificazioni.
Art. 20 - Contributo straordinario al Consorzio Servizi Integrati della Valle dell'Agno.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 200.000.000 al Consorzio Servizi Integrati della Valle dell'Agno per spese di progettazione esecutiva relative alla realizzazione delle opere di captazione in quota nell'Alta Val Torrazzo (capitolo n. 50030).
Art. 21 - Contributo straordinario al Comune di Albettone (VI).
1. A copertura delle spese conseguenti alla situazione di crisi idrica verificatasi nel corso del 1996 ed al fine di contenere la tariffa di vendita dell'acqua, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Albettone (VI) un contributo fino un massimo di lire 350.000.000 (capitolo n. 50032).
2. Al Dipartimento per i lavori pubblici sono demandate le procedure per la liquidazione del contributo al Comune di Albettone, sulla base della documentazione amministrativa presentata al comune stesso.
2. Al Dipartimento per i lavori pubblici sono demandate le procedure per la liquidazione del contributo al Comune di Albettone, sulla base della documentazione amministrativa presentata al comune stesso.
Art. 22 - Contributo straordinario al "Consorzio Fognature Bacino del Tesina"
1. Nell'ambito delle finalità disposte dalla
legge regionale 29 giugno 1981, n. 30 "Concessione di contributi ai Comuni, alle Comunità montane o a loro consorzi e alle Province per la realizzazione degli interventi di competenza nel settore delle opere fognarie e acquedottistiche, ai sensi dell'articolo 19 della legge 10 maggio 1976 n. 319 e dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650" la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 2.600.000.000 al "Consorzio Fognature Bacino del Tesina" per la realizzazione del collettore fognario di collegamento del centro abitato di Camisano Vicentino all'impianto di depurazione centralizzato di Grisignano di Zocco (capitolo n. 50100).
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato con le modalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato con le modalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 23 - Contributo straordinario a favore dell'Osservatorio astrofisico di Asiago.
1. A integrazione degli interventi previsti dalla
legge regionale 25 giugno 1987, n. 33 "Concessione di un contributo regionale all'Osservatorio astronomico di Padova per la costruzione di una cupola astronomica in comune di Asiago", la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'anno 1997 un contributo straordinario di lire 150.000.000 all'Osservatorio astronomico di Padova per la ristrutturazione a sala polivalente per convegni scientifici e divulgazione in campo astronomico, della cupola "ex SCHMIDT" in località Pennar dell'Osservatorio astrofisico di Asiago (capitolo n. 53420).
2. Il contributo è erogato in un'unica soluzione, previa presentazione della documentazione di spesa.
2. Il contributo è erogato in un'unica soluzione, previa presentazione della documentazione di spesa.
Art. 24 - Consorzio per la ricerca sui trapianti di organo.
1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 2 della
legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 , (Piano Socio-Sanitario regionale per il triennio 1996/1998), allo scopo di favorire la ricerca scientifica nel campo dei trapianti d'organo e di tessuto ed incrementare i trapianti medesimi, la Regione del Veneto promuove la costituzione e sostiene l'attività del Consorzio per la ricerca sui trapianti di organo fra la Fondazione per l'incremento dei trapianti d'organo (F.I.T.O.) ed altri enti pubblici e privati operanti nel settore della sanità, della ricerca scientifica e dell'assistenza sanitaria.
2. Lo Statuto del Consorzio di cui al comma 1 deve prevedere che almeno un componente del Consiglio di amministrazione sia nominato dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale assicura un contributo annuo per la realizzazione di programmi annuali o di progetti specifici presentati dal Consorzio in attuazione delle finalità di cui al comma 1 nel rispetto delle previsioni del P.S.S.R. 1996/1998; gli oneri relativi fanno carico al capitolo n. 60009 denominato "Quota del fondo sanitario regionale - Parte corrente - in gestione accentrata presso la Regione (legge 27 dicembre 1983, n. 730 e legge regionale 20 luglio 1989, n. 21 - articolo 17) realizzazione progetti obiettivo, programmi e azioni programmatiche".
2. Lo Statuto del Consorzio di cui al comma 1 deve prevedere che almeno un componente del Consiglio di amministrazione sia nominato dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale assicura un contributo annuo per la realizzazione di programmi annuali o di progetti specifici presentati dal Consorzio in attuazione delle finalità di cui al comma 1 nel rispetto delle previsioni del P.S.S.R. 1996/1998; gli oneri relativi fanno carico al capitolo n. 60009 denominato "Quota del fondo sanitario regionale - Parte corrente - in gestione accentrata presso la Regione (legge 27 dicembre 1983, n. 730 e legge regionale 20 luglio 1989, n. 21 - articolo 17) realizzazione progetti obiettivo, programmi e azioni programmatiche".
Art. 25 - Progetto pilota Telemedicina.
(Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promozione e pubblicazione)
Art. 26 - Progetto pilota Carta Ottica Sanitaria.
(Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
Art. 27 - Contributo straordinario al comune di Feltre per il teatro "La Sena" ed al comune di Vicenza per il "Teatro Olimpico".
1. Nell'ambito degli interventi di ripristino di beni immobili non statali, le cui competenze sono state trasferite alle Regioni dal comma 1 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per opere di restauro e ristrutturazione, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 700 milioni al comune di Feltre e di lire 900 milioni al comune di Vicenza, per le opere da realizzare rispettivamente sul teatro "La Sena" e sul Teatro Olimpico, con le modalità stabilite dalle leggi regionali (capitolo n. 70026).
Art. 28 - Premio Guggenheim per le imprese.
1. Ai sensi della
legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 "Contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale" e successive modifiche e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 100.000.000 a favore della Fondazione Peggy Guggenheim per l'organizzazione e corresponsione del "Premio Guggenheim per le imprese" istituito per segnalare aziende che operano significativi interventi per la promozione della cultura e per la salvaguardia dei beni artistici e storici (capitolo n. 70068).
Art. 29 - Contributo straordinario al comune di Abano Terme per la nuova biblioteca civica.
1. La Giunta regionale, nell'ambito degli interventi previsti all'articolo 36, lettere a) e c) della
legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 , è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 1997 di lire 300.000.000 al comune di Abano Terme, per la sistemazione e l'arredamento della nuova biblioteca civica (capitolo n. 70202).
2. Il contributo è erogato previa presentazione della documentazione di spesa.
2. Il contributo è erogato previa presentazione della documentazione di spesa.
Art. 30 - Contributo straordinario alla Curia Vescovile di Padova.
1. Nell'ambito delle finalità della
legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 , la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 alla Curia Vescovile di Padova per il restauro, la sistemazione per l'accessibilità al pubblico, l'informatizzazione e l'ampliamento della biblioteca del seminario vescovile (capitolo n. 70204).
2. Il contributo verrà concesso su presentazione di progetto esecutivo e verrà erogato secondo le modalità previste dal terzo e quarto comma dell'articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il contributo verrà concesso su presentazione di progetto esecutivo e verrà erogato secondo le modalità previste dal terzo e quarto comma dell'articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 31 - Contributi agli Enti per il diritto allo studio universitario (ESU).
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario sulle spese di gestione all'Ente per il diritto allo studio universitario (ESU) di Venezia per l'anno 1997 pari a lire 500.000.000 (capitolo n. 71204).
2. L'assegnazione regionale agli Enti per il diritto allo studio universitario (ESU) per l'anno 1997, di cui all'articolo 40 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 "Criteri di assegnazione di fondi per investimenti" e successive modifiche e integrazioni, è finalizzata prioritariamente alla messa a norma degli edifici di loro proprietà (capitolo n. 71206).
2. L'assegnazione regionale agli Enti per il diritto allo studio universitario (ESU) per l'anno 1997, di cui all'articolo 40 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 "Criteri di assegnazione di fondi per investimenti" e successive modifiche e integrazioni, è finalizzata prioritariamente alla messa a norma degli edifici di loro proprietà (capitolo n. 71206).
Art. 32 - Contributo straordinario al comune di Santa Giustina in Colle (PD) per impianti sportivi.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Santa Giustina in Colle (PD) un contributo di lire 300.000.000 per il completamento degli impianti sportivi comunali (capitolo n. 73028).
CAPO II
Modifica di procedure di spesa
Art. 33 - Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (legge di contabilità regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.
1. Dopo l'ottavo comma dell'articolo 25 della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
"La Giunta regionale può essere autorizzata con legge di bilancio e con legge di variazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, della legge n. 281/1970, ad emettere prestiti obbligazionari, finalizzati esclusivamente al finanziamento di spese per investimenti e all'assunzione di partecipazioni in società.
Il rimborso del prestito emesso dalla Regione viene assicurato mediante iscrizione in bilancio di apposito capitolo di spesa con impegno a dare mandato al tesoriere ad accantonare le somme necessarie.
Si autorizzano le emissioni di prestiti obbligazionari a condizione che l'Ente non abbia proceduto al ripiano di disavanzi di amministrazione ai sensi dell'articolo 20 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
I prestiti obbligazionari non sono soggetti alle disposizioni sulla tesoreria unica.".
2. Il quarto comma dell'articolo 31 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 , è abrogato.
"La Giunta regionale può essere autorizzata con legge di bilancio e con legge di variazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, della legge n. 281/1970, ad emettere prestiti obbligazionari, finalizzati esclusivamente al finanziamento di spese per investimenti e all'assunzione di partecipazioni in società.
Il rimborso del prestito emesso dalla Regione viene assicurato mediante iscrizione in bilancio di apposito capitolo di spesa con impegno a dare mandato al tesoriere ad accantonare le somme necessarie.
Si autorizzano le emissioni di prestiti obbligazionari a condizione che l'Ente non abbia proceduto al ripiano di disavanzi di amministrazione ai sensi dell'articolo 20 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
I prestiti obbligazionari non sono soggetti alle disposizioni sulla tesoreria unica.".
2. Il quarto comma dell'articolo 31 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 , è abrogato.
Art. 34 - Semplificazione amministrativa.
1. I soggetti interessati all'adozione di provvedimenti rientranti nella competenza regionale o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogate dalla Regione ai sensi e per effetto delle leggi regionali vigenti possono attestare quanto richiesto nelle diverse istruttorie mediante dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dal DPR 25 gennaio 1994, n. 130.
2. È fatto inoltre divieto agli uffici regionali di esigere atti di notorietà sostitutivi delle dichiarazioni sostitutive quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
2. È fatto inoltre divieto agli uffici regionali di esigere atti di notorietà sostitutivi delle dichiarazioni sostitutive quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
Art. 35 - Estinzione dei crediti di importo non superiore alle 20.000 lire per imposte e tasse regionali.
1. I crediti di importo non superiore a lire 20.000 per imposte e tasse regionali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede, da parte degli uffici regionali alla loro riscossione, nè a quella di interessi, pene pecuniarie e soprattasse ad essi connessi.
2. Non si procede, parimenti, al rimborso dovuto, alla data di cui al comma 1, per imposte e tasse regionali di importo non superiore a lire 20.000 nè a quello degli interessi ad esso connessi.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Non si procede, parimenti, al rimborso dovuto, alla data di cui al comma 1, per imposte e tasse regionali di importo non superiore a lire 20.000 nè a quello degli interessi ad esso connessi.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 36 - Ambito di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
1. Le sanzioni previste dal comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano nei confronti dei gestori di discariche o di impianti di incenerimento che abbiano provveduto, entro i termini previsti dal comma 30 dell'articolo 3 della legge citata, a versare il tributo, previsto per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, nella misura minima di lire 2 al chilogrammo, qualora gli stessi provvedano a pagare a saldo la differenza dovuta ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'Ambiente 18 luglio 1996, entro e non oltre il 31 gennaio 1997.
Art. 37 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 "Norme in materia di polizia locale".
1. Al comma 4 dell'articolo 2 della
legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 , dopo le parole "articolo 11 e" sono soppresse le parole "sentita la competente commissione consiliare".
Art. 38 - Deleghe alle province - legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 .
1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, il finanziamento da parte della Regione delle funzioni delegate alle province è effettuato, per l'anno 1996, con gli stessi criteri e modalità di cui all'articolo 6 della
legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (capitolo n. 4100).
Art. 39 - Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.
1. Al comma 17 dell'articolo 50 della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, è aggiunta in fine la seguente frase: "La graduatoria del concorso può essere utilizzata anche per il reclutamento del personale a tempo parziale; il rifiuto dell'assunzione non determina l'esclusione dalla graduatoria degli idonei.".
2. (Comma censurato dal Governo , per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
3. Al comma 1 dell'articolo 182 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, le parole "un impiegato designato" sono sostituite dalle parole "uno o più impiegati designati".
2. (Comma censurato dal Governo , per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
3. Al comma 1 dell'articolo 182 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, le parole "un impiegato designato" sono sostituite dalle parole "uno o più impiegati designati".
Art. 40 - Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.
1. Al comma 1 dell'articolo 89 della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , la frase "l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale" deve essere interpretata nel senso che essa comprende anche l'apertura di un procedimento di responsabilità amministrativo-contabile.
2. Al comma 5 dell'articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è aggiunta in fine la seguente frase: "In caso di motivata richiesta la Regione può anticipare le suddette spese sin dall'apertura del procedimento con espressa riserva di ripetizione delle medesime qualora il giudizio non dovesse concludersi con esito favorevole per il dipendente.".
2. Al comma 5 dell'articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è aggiunta in fine la seguente frase: "In caso di motivata richiesta la Regione può anticipare le suddette spese sin dall'apertura del procedimento con espressa riserva di ripetizione delle medesime qualora il giudizio non dovesse concludersi con esito favorevole per il dipendente.".
Art. 41 - Modifica della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996".
1. Dopo la lettera c) del primo comma dell'articolo 5 della
legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 , è aggiunta la seguente:
"c bis) contributi per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e promozione economica ai sensi della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 .".
"c bis) contributi per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e promozione economica ai sensi della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 .".
Art. 42 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della
legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 , sono soppresse le parole: "nonchè l'articolo 11, commi 1 e 2".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 , è aggiunto il seguente:
"1 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, si applicano a partire dal 31 marzo 1998.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 , è aggiunto il seguente:
"1 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, si applicano a partire dal 31 marzo 1998.".
Art. 43 - Modifica della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici".
1. All'articolo 8 della
legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 , le parole "Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "Dirigente generale del Dipartimento per le foreste e l'economia montana".
Art. 44 - Modifica alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A." e successive modifiche e integrazioni.
1. Il secondo comma dell'articolo 8 della
legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 è così sostituito:
"La Regione del Veneto concorre alle spese di funzionamento della Veneto Sviluppo S.p.A. nei limiti delle assegnazioni stabilite annualmente dalla legge di bilancio:
a) per le spese generali, non afferenti alla gestione di fondi di rotazione: con provvedimento della Giunta regionale sulla base del programma annuale di attività di cui al precedente articolo 5 che in ogni caso non potrà superare il quarto dello stanziamento annuale;
b) per le spese relative alla specifica gestione di fondi di rotazione, assegnati sulla base di leggi regionali: con provvedimento della Giunta regionale in ragione delle seguenti percentuali di impiego di ciascun fondo nell'esercizio precedente, e comunque non oltre lo stanziamento di bilancio regionale:
1) 3,0 per mille nel caso di utilizzo inferiore al 50 per cento;
2) 4,5 per mille nel caso di utilizzo inferiore al 75 per cento;
3) 6,0 per mille nel caso di utilizzo superiore al 75 per cento.".
"La Regione del Veneto concorre alle spese di funzionamento della Veneto Sviluppo S.p.A. nei limiti delle assegnazioni stabilite annualmente dalla legge di bilancio:
a) per le spese generali, non afferenti alla gestione di fondi di rotazione: con provvedimento della Giunta regionale sulla base del programma annuale di attività di cui al precedente articolo 5 che in ogni caso non potrà superare il quarto dello stanziamento annuale;
b) per le spese relative alla specifica gestione di fondi di rotazione, assegnati sulla base di leggi regionali: con provvedimento della Giunta regionale in ragione delle seguenti percentuali di impiego di ciascun fondo nell'esercizio precedente, e comunque non oltre lo stanziamento di bilancio regionale:
1) 3,0 per mille nel caso di utilizzo inferiore al 50 per cento;
2) 4,5 per mille nel caso di utilizzo inferiore al 75 per cento;
3) 6,0 per mille nel caso di utilizzo superiore al 75 per cento.".
Art. 45 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" e successive modifiche e integrazioni.
1. L'articolo 2 della
legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , è così sostituito:
"Art. 2 - Beneficiari.
1. Sono destinatari degli interventi regionali i seguenti soggetti:
a) le imprese nonchè le cooperative, i consorzi e le società consortili riconosciute artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) le cooperative artigiane di garanzia costituite da almeno 400 imprese artigiane ed aventi un patrimonio sociale di almeno 250 milioni;
c) i consorzi fidi costituiti da almeno 250 imprese artigiane ed aventi un patrimonio sociale di almeno 200 milioni;
d) gli organismi di garanzia derivanti da accorpamenti delle strutture tra di loro e che abbiano i requisiti di cui alle lettere b) e c);
e) i consorzi regionali costituiti, anche in forma di società cooperativa a responsabilità limitata, da almeno 7 cooperative artigiane di garanzia o da almeno 7 consorzi fidi o da organismi di cui alla lettera d) che operino in ciascuna delle 7 provincie della Regione;
2. Per le cooperative artigiane di garanzia e i consorzi fidi aventi sede nei territori di comuni montani individuati dalla legge regionale 27 marzo 1973, n. 10 , i limiti numerici di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono ridotti alla metà.".
"Art. 2 - Beneficiari.
1. Sono destinatari degli interventi regionali i seguenti soggetti:
a) le imprese nonchè le cooperative, i consorzi e le società consortili riconosciute artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) le cooperative artigiane di garanzia costituite da almeno 400 imprese artigiane ed aventi un patrimonio sociale di almeno 250 milioni;
c) i consorzi fidi costituiti da almeno 250 imprese artigiane ed aventi un patrimonio sociale di almeno 200 milioni;
d) gli organismi di garanzia derivanti da accorpamenti delle strutture tra di loro e che abbiano i requisiti di cui alle lettere b) e c);
e) i consorzi regionali costituiti, anche in forma di società cooperativa a responsabilità limitata, da almeno 7 cooperative artigiane di garanzia o da almeno 7 consorzi fidi o da organismi di cui alla lettera d) che operino in ciascuna delle 7 provincie della Regione;
2. Per le cooperative artigiane di garanzia e i consorzi fidi aventi sede nei territori di comuni montani individuati dalla legge regionale 27 marzo 1973, n. 10 , i limiti numerici di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono ridotti alla metà.".
Art. 46 - Modifica degli articoli 5, 9 e 10 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati a imprese artigiane" e successive modifiche e integrazioni ed interpretazione autentica della lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 .
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della
legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , dopo le parole "ed i cui statuti prevedano" sono inserite le parole "al momento della liquidazione degli interventi".
2. Il comma 3 bis dell'articolo 9 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , come introdotto dall'articolo 11 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 , è sostituito dal seguente:
"3 bis. Ogni impresa può essere ammessa a uno o più contributi previsti dal presente articolo. Non possono essere assegnati contributi per finanziamenti inferiori a 50.000.000 o, singolarmente o cumulativamente, superiori a 500.000.000.".
3. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , è sostituito dal seguente:
"6. Le domande di ammissione al credito agevolato di cui alla lettera d) dell'articolo 4 e quelle di cui all'articolo 9 sono presentate alla Giunta regionale entro il 31 marzo ed entro il 31 ottobre di ogni anno per il tramite degli organismi di cui all'articolo 2 che verificano la congruenza delle medesime con i requisiti e le priorità stabiliti dalla Giunta regionale.".
4. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , l'espressione "apporti dei soci" va intesa come "apporti volontari effettuati dai soci a incremento del capitale".
2. Il comma 3 bis dell'articolo 9 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , come introdotto dall'articolo 11 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 , è sostituito dal seguente:
"3 bis. Ogni impresa può essere ammessa a uno o più contributi previsti dal presente articolo. Non possono essere assegnati contributi per finanziamenti inferiori a 50.000.000 o, singolarmente o cumulativamente, superiori a 500.000.000.".
3. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , è sostituito dal seguente:
"6. Le domande di ammissione al credito agevolato di cui alla lettera d) dell'articolo 4 e quelle di cui all'articolo 9 sono presentate alla Giunta regionale entro il 31 marzo ed entro il 31 ottobre di ogni anno per il tramite degli organismi di cui all'articolo 2 che verificano la congruenza delle medesime con i requisiti e le priorità stabiliti dalla Giunta regionale.".
4. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , l'espressione "apporti dei soci" va intesa come "apporti volontari effettuati dai soci a incremento del capitale".
Art. 47 - Modifica della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano".
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della
legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 , è sostituito dal seguente:
"1. I contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono erogati con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento per l'Artigianato secondo i seguenti stati di avanzamento dei lavori:
a) erogazione di un primo acconto pari al 40 per cento del contributo concesso, ad inizio lavori;
b) un'ulteriore acconto pari al 40 per cento del contributo concesso ad acquisizione dei documenti di spesa quietanzati per almeno il 50 per cento della spesa complessivamente ammessa a contributo;
c) saldo del 20 per cento previa acquisizione dei documenti di spesa quietanzati per l'intero investimento previsto, accompagnati dal collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 , è inserito il seguente:
"1 bis. Qualora nei termini definiti nel provvedimento di concessione non sia fornita dimostrazione della spesa effettivamente sostenuta, il contributo è revocato e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono altresì disposte le procedure per il recupero delle somme già erogate.".
"1. I contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono erogati con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento per l'Artigianato secondo i seguenti stati di avanzamento dei lavori:
a) erogazione di un primo acconto pari al 40 per cento del contributo concesso, ad inizio lavori;
b) un'ulteriore acconto pari al 40 per cento del contributo concesso ad acquisizione dei documenti di spesa quietanzati per almeno il 50 per cento della spesa complessivamente ammessa a contributo;
c) saldo del 20 per cento previa acquisizione dei documenti di spesa quietanzati per l'intero investimento previsto, accompagnati dal collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 , è inserito il seguente:
"1 bis. Qualora nei termini definiti nel provvedimento di concessione non sia fornita dimostrazione della spesa effettivamente sostenuta, il contributo è revocato e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono altresì disposte le procedure per il recupero delle somme già erogate.".
Art. 48 - Modifica della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 "Interventi a favore dei Consorzi Fidi tra le piccole e le medie imprese del settore secondario del Veneto".
1. Al primo comma dell'articolo 4 della
legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 , le parole "31 luglio" sono sostituite dalle parole "31 maggio".
Art. 49 - Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica" e successive modifiche e integrazioni.
1. Il numero 2 della lettera c) del secondo comma dell'articolo 12 della
legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 , è sostituito dal seguente:
"2) in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero, con il Centro estero delle Camere di commercio del Veneto, con le singole Camere di commercio del Veneto, con gli organismi fieristici del Veneto e con gli organismi associativi artigiani;".
2. L'articolo 13 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 , è sostituito dal seguente:
"Art. 13 - Domande di contributo.
1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente gli Enti e organismi interessati devono far pervenire al Presidente della Giunta regionale, nei termini stabiliti nel programma di promozione delle produzioni venete, settori primario e secondario, di cui all’articolo 12, primo comma, la seguente documentazione:
a) domanda in carta legale;
b) preventivo delle entrate e delle spese delle iniziative con la specificazione dei contributi di altri organismi pubblici o privati;
c) altra documentazione stabilita nel programma promozionale.".
3. L'articolo 14 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 , come modificato dalla legge regionale 17 aprile 1990, n. 27 , è sostituito dal seguente:
"Art. 14 - Ammontare dei contributi.
1. L'ammontare dei contributi di cui all'articolo 12, è stabilito annualmente nel programma di promozione delle produzioni venete, settori primario e secondario, di cui all’articolo 12, primo comma.".
4. L'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 , come modificato dall'articolo 8, terzo comma della legge regionale 30 dicembre 1983, n. 66 , è sostituito dal seguente:
"Art. 16 - Disposizioni per l'erogazione dei contributi.
1. La documentazione da presentare da parte dei beneficiari dei finanziamenti è stabilita nel programma di promozione delle produzioni venete, settori primario e secondario, di cui all’articolo 12, primo comma.".
"2) in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero, con il Centro estero delle Camere di commercio del Veneto, con le singole Camere di commercio del Veneto, con gli organismi fieristici del Veneto e con gli organismi associativi artigiani;".
2. L'articolo 13 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 , è sostituito dal seguente:
"Art. 13 - Domande di contributo.
1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente gli Enti e organismi interessati devono far pervenire al Presidente della Giunta regionale, nei termini stabiliti nel programma di promozione delle produzioni venete, settori primario e secondario, di cui all’articolo 12, primo comma, la seguente documentazione:
a) domanda in carta legale;
b) preventivo delle entrate e delle spese delle iniziative con la specificazione dei contributi di altri organismi pubblici o privati;
c) altra documentazione stabilita nel programma promozionale.".
3. L'articolo 14 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 , come modificato dalla legge regionale 17 aprile 1990, n. 27 , è sostituito dal seguente:
"Art. 14 - Ammontare dei contributi.
1. L'ammontare dei contributi di cui all'articolo 12, è stabilito annualmente nel programma di promozione delle produzioni venete, settori primario e secondario, di cui all’articolo 12, primo comma.".
4. L'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 , come modificato dall'articolo 8, terzo comma della legge regionale 30 dicembre 1983, n. 66 , è sostituito dal seguente:
"Art. 16 - Disposizioni per l'erogazione dei contributi.
1. La documentazione da presentare da parte dei beneficiari dei finanziamenti è stabilita nel programma di promozione delle produzioni venete, settori primario e secondario, di cui all’articolo 12, primo comma.".
Art. 50 - Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 "Normativa regionale per l'incentivazione di interventi di interesse turistico" e successive modifiche e integrazioni.
1. L'articolo 1, secondo comma, della
legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, è così sostituito:
"I destinatari dei contributi di cui alla presente legge sono i proprietari e/o i gestori delle strutture organizzate per l'esercizio dell'attività alberghiera, così come definita dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 "Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere" e successive modifiche e integrazioni, ovvero le imprese individuali, le società, le cooperative e le società consortili ed inoltre anche le imprese individuali, le società, le cooperative e le società consortili che gestiscono le strutture ricettive di proprietà altrui, in possesso di assenso del proprietario debitamente certificato nelle forme di legge.".
2. L'articolo 2, primo comma, della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, è così sostituito:
"I contributi sono accordati per l'ampliamento e riqualificazione della capacità ricettiva e dei servizi a disposizione degli ospiti degli alberghi, con esclusione degli alberghi classificati di lusso e degli ambiti territoriali individuati dalla legge n. 424/1989 e successive modifiche ed integrazioni e dalla decisione della Commissione C (94) 3790 del 23.12.1994 C(94) 3411 del 16.12.1994 relative all'approvazione del documento unico di programmazione a titolo dell'obiettivo 5b e dell'obiettivo 2.".
3. L'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, è così sostituito:
"I contributi di cui alla presente legge sono concessi prioritariamente per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della qualità del servizio ed all'adeguamento delle strutture turistico-ricettive agli adempimenti previsti dalla normativa vigente ivi compresa quella comunitaria.".
4. L'articolo 3, primo comma, della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 , come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 18 aprile 1995, n. 24 , è così sostituito:
"I contributi regionali sono concessi in conto capitale nella misura massima del 15 per cento della spesa ammessa a contributo".
5. L'articolo 3, secondo comma, legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, è così sostituito:
"Sono ammissibili a contributo esclusivamente opere ed iniziative per importi superiori a 100 milioni di lire della spesa ritenuta ammissibile e non superiori ad 1 miliardo.".
6. All'articolo 6, primo comma, della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, le parole "La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, determina entro il mese di marzo di ogni anno" sono sostituite dalle parole "La Giunta regionale determina entro il mese di giugno di ogni anno".
"I destinatari dei contributi di cui alla presente legge sono i proprietari e/o i gestori delle strutture organizzate per l'esercizio dell'attività alberghiera, così come definita dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 "Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere" e successive modifiche e integrazioni, ovvero le imprese individuali, le società, le cooperative e le società consortili ed inoltre anche le imprese individuali, le società, le cooperative e le società consortili che gestiscono le strutture ricettive di proprietà altrui, in possesso di assenso del proprietario debitamente certificato nelle forme di legge.".
2. L'articolo 2, primo comma, della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, è così sostituito:
"I contributi sono accordati per l'ampliamento e riqualificazione della capacità ricettiva e dei servizi a disposizione degli ospiti degli alberghi, con esclusione degli alberghi classificati di lusso e degli ambiti territoriali individuati dalla legge n. 424/1989 e successive modifiche ed integrazioni e dalla decisione della Commissione C (94) 3790 del 23.12.1994 C(94) 3411 del 16.12.1994 relative all'approvazione del documento unico di programmazione a titolo dell'obiettivo 5b e dell'obiettivo 2.".
3. L'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, è così sostituito:
"I contributi di cui alla presente legge sono concessi prioritariamente per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della qualità del servizio ed all'adeguamento delle strutture turistico-ricettive agli adempimenti previsti dalla normativa vigente ivi compresa quella comunitaria.".
4. L'articolo 3, primo comma, della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 , come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 18 aprile 1995, n. 24 , è così sostituito:
"I contributi regionali sono concessi in conto capitale nella misura massima del 15 per cento della spesa ammessa a contributo".
5. L'articolo 3, secondo comma, legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, è così sostituito:
"Sono ammissibili a contributo esclusivamente opere ed iniziative per importi superiori a 100 milioni di lire della spesa ritenuta ammissibile e non superiori ad 1 miliardo.".
6. All'articolo 6, primo comma, della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, le parole "La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, determina entro il mese di marzo di ogni anno" sono sostituite dalle parole "La Giunta regionale determina entro il mese di giugno di ogni anno".
Art. 51 - Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.
1. Al comma 1 bis dell'articolo 6 della
legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 , come modificato dall’articolo 12, comma 1, della
legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 , dopo la parola "autorizzata" è aggiunta l'espressione ", limitatamente all'esercizio 1997,".
2. Al comma 1 ter dell'articolo 6, come modificato dall’articolo 20 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , dopo la parola "APT" è aggiunta l'espressione ", limitatamente all'esercizio 1997,".
3. L'articolo 20 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 20 - Direttore.
1. A ciascuna Azienda è preposto un direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto:
a) (Lettera censurata dal Governo , per la quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione);
b) tra le persone che per lo svolgimento a livello direzionale di attività, incarichi o funzioni presso lo Stato, enti pubblici, aziende pubbliche o private, abbiano esperienza e capacità di organizzazione e direzione.
2. Il direttore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non superiore a 60 anni;
b) buona conoscenza di una lingua straniera;
c) attività professionale svolta per almeno 2 anni nell'ultimo quinquennio, con qualifica dirigenziale o con funzioni di direzione;
d) diploma di laurea; in mancanza del quale l'attività professionale di cui alla lettera c) dovrà essere stata maturata nel settore turistico.
3. L'incarico di direttore termina inderogabilmente alla scadenza del sesto mese successivo alla data di cessazione delle funzioni del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
4. I direttori delle aziende, scelti tra le persone di cui alla lettera b) del comma 1, durante l'incarico, non possono partecipare a concorsi per l'accesso al ruolo regionale o degli enti strumentali della Regione, né essere titolari o conservare un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato con una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il trattamento giuridico ed economico del direttore è disciplinato:
a) per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1, dal contratto collettivo nazionale di lavoro, area della dirigenza, del comparto Regioni-Enti locali;
b) per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, da contratto di lavoro di diritto privato, a tempo determinato, con trattamento economico stabilito in analogia con quello fissato dal contratto collettivo nazionale di cui alla lettere a).
6. Il direttore ha la responsabilità dell'attività diretta al perseguimento degli obiettivi indicati nei programmi di attività e in particolare:
a) formula al consiglio di amministrazione le proposte inerenti le materie oggetto di deliberazione;
b) rappresenta, se autorizzato dal consiglio di amministrazione, l'azienda in giudizio;
c) adotta gli atti di gestione del personale secondo quanto stabilito dai contratti collettivi vigenti;
d) organizza e coordina l'attività degli uffici e dei servizi;
e) adotta atti che comportano impegni di spesa a carattere non pluriennale;
f) assume tutti gli atti necessari al regolare funzionamento dell'azienda e comunque ogni atto non espressamente attribuito alla competenza degli altri organi.".
2. Al comma 1 ter dell'articolo 6, come modificato dall’articolo 20 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , dopo la parola "APT" è aggiunta l'espressione ", limitatamente all'esercizio 1997,".
3. L'articolo 20 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 20 - Direttore.
1. A ciascuna Azienda è preposto un direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto:
a) (Lettera censurata dal Governo , per la quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione);
b) tra le persone che per lo svolgimento a livello direzionale di attività, incarichi o funzioni presso lo Stato, enti pubblici, aziende pubbliche o private, abbiano esperienza e capacità di organizzazione e direzione.
2. Il direttore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non superiore a 60 anni;
b) buona conoscenza di una lingua straniera;
c) attività professionale svolta per almeno 2 anni nell'ultimo quinquennio, con qualifica dirigenziale o con funzioni di direzione;
d) diploma di laurea; in mancanza del quale l'attività professionale di cui alla lettera c) dovrà essere stata maturata nel settore turistico.
3. L'incarico di direttore termina inderogabilmente alla scadenza del sesto mese successivo alla data di cessazione delle funzioni del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
4. I direttori delle aziende, scelti tra le persone di cui alla lettera b) del comma 1, durante l'incarico, non possono partecipare a concorsi per l'accesso al ruolo regionale o degli enti strumentali della Regione, né essere titolari o conservare un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato con una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il trattamento giuridico ed economico del direttore è disciplinato:
a) per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1, dal contratto collettivo nazionale di lavoro, area della dirigenza, del comparto Regioni-Enti locali;
b) per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, da contratto di lavoro di diritto privato, a tempo determinato, con trattamento economico stabilito in analogia con quello fissato dal contratto collettivo nazionale di cui alla lettere a).
6. Il direttore ha la responsabilità dell'attività diretta al perseguimento degli obiettivi indicati nei programmi di attività e in particolare:
a) formula al consiglio di amministrazione le proposte inerenti le materie oggetto di deliberazione;
b) rappresenta, se autorizzato dal consiglio di amministrazione, l'azienda in giudizio;
c) adotta gli atti di gestione del personale secondo quanto stabilito dai contratti collettivi vigenti;
d) organizza e coordina l'attività degli uffici e dei servizi;
e) adotta atti che comportano impegni di spesa a carattere non pluriennale;
f) assume tutti gli atti necessari al regolare funzionamento dell'azienda e comunque ogni atto non espressamente attribuito alla competenza degli altri organi.".
Art. 52 - Modifica della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 "Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico" e successive modifiche e integrazioni.
1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 8 della
legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 , come modificato dall'articolo 11 della
legge regionale 28 dicembre 1993, n. 61 , è sostituita dalla seguente:
"d) un rappresentante o esperto designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.".
2. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 , come modificato dall'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 61 , è sostituito dal seguente:
"4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale.".
3. L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 , è abrogato.
4. Il secondo comma dell'articolo 15 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 , è sostituito dal seguente:
"La proposta della Consulta per l'anno successivo è inoltrata alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. La Giunta regionale decide in materia entro il 28 febbraio.".
"d) un rappresentante o esperto designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.".
2. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 , come modificato dall'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 61 , è sostituito dal seguente:
"4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale.".
3. L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 , è abrogato.
4. Il secondo comma dell'articolo 15 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 , è sostituito dal seguente:
"La proposta della Consulta per l'anno successivo è inoltrata alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. La Giunta regionale decide in materia entro il 28 febbraio.".
Art. 53 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 "Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione fra piccole imprese e medie imprese del commercio e dei servizi".
1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1 della
legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 , sono sostituite dalle seguenti lettere:
"a) favorire la razionale evoluzione dell'apparato distributivo regionale e dei servizi connessi;
b) promuovere l'ammodernamento delle strutture di somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi connessi;".
"a) favorire la razionale evoluzione dell'apparato distributivo regionale e dei servizi connessi;
b) promuovere l'ammodernamento delle strutture di somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi connessi;".
Art. 54 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 "Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione fra piccole imprese e medie imprese del commercio e dei servizi".
1. All'articolo 3, comma 1, della
legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 , le parole "composti da almeno 100 imprese" sono sostituite dalle parole "composti da almeno 50 imprese.".
Art. 55 - Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale", e successive modifiche ed integrazioni.
1. All'articolo 14, comma 3 della
legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 , le parole "Spetta inoltre il rimborso delle spese viaggio nei limiti stabilii per i dirigenti regionali generali" sono sostituite con le parole "Spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste dallo statuto dell'azienda".
Art. 56 - Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale", e successive modifiche ed integrazioni.
1. Al comma 1 dell'articolo 21 della
legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 , già modificato dall'articolo 33 della
legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , e dalla
legge regionale 12 novembre 1996, n. 34 le parole "entro e non oltre il 31 dicembre 1996" sono sostituite con le parole "entro e non oltre il 30 giugno 1997".
Art. 57 - Disposizioni in materia di acquacoltura relative alla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 "Tutela dell'edificabilità delle zone agricole".
1. Il rilascio delle concessioni edilizie per la costruzione di impianti di acquacoltura previsti al decimo comma dell'articolo 6 della
legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 , è sospeso fino al 31 dicembre 1997.
Art. 58 - Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995".
1. L'articolo 21 della
legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 , è così sostituito:
"Art. 21 - Norme per lo snellimento delle procedure di varianti parziali ai piani regolatori comunali per l'applicazione del regolamento CEE n. 2081/1993.
1. Le varianti parziali agli strumenti urbanistici vigenti, necessarie ai fini della cantierabilità dei progetti di Comuni e Province che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento CEE n. 201/1993 obiettivi 2 e 5b, sono approvate con le seguenti procedure:
a) i termini previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 42 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , sono ridotti della metà;
b) il parere è reso dal Comitato tecnico regionale di cui alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 47 , entro e non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta di variante.
2. Ai fini della cantierabilità dei progetti di Comuni e Province finanziabili ai sensi del regolamento CEE n. 2081/1993 obiettivi 2 e 5b è richiesta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
3. Per l'ammissibilità ai benefici la documentazione attestante la conformità di cui al comma 2 deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.".
2. Le norme di cui all'articolo 21 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 , come modificato dal presente articolo, perdono la loro efficacia trascorsi duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
"Art. 21 - Norme per lo snellimento delle procedure di varianti parziali ai piani regolatori comunali per l'applicazione del regolamento CEE n. 2081/1993.
1. Le varianti parziali agli strumenti urbanistici vigenti, necessarie ai fini della cantierabilità dei progetti di Comuni e Province che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento CEE n. 201/1993 obiettivi 2 e 5b, sono approvate con le seguenti procedure:
a) i termini previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 42 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , sono ridotti della metà;
b) il parere è reso dal Comitato tecnico regionale di cui alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 47 , entro e non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta di variante.
2. Ai fini della cantierabilità dei progetti di Comuni e Province finanziabili ai sensi del regolamento CEE n. 2081/1993 obiettivi 2 e 5b è richiesta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
3. Per l'ammissibilità ai benefici la documentazione attestante la conformità di cui al comma 2 deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.".
2. Le norme di cui all'articolo 21 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 , come modificato dal presente articolo, perdono la loro efficacia trascorsi duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 59 - Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
1. L'articolo 28 della
legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 28 (Commissione consultiva).
1. Presso ogni ufficio del Genio Civile è istituita una Commissione consultiva in materia di lavori pubblici.
2. La Commissione è composta da:
a) il dirigente dell'ufficio regionale del Genio civile che la presiede;
b) l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico dell'Amministrazione Provinciale quale vicepresidente;
c) il responsabile del dipartimento di prevenzione dell'ULSS competente per territorio in relazione agli oggetti da trattare;
d) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
e) il dirigente del Servizio forestale regionale competente per territorio;
f) un tecnico laureato del Dipartimento per i lavori pubblici;
g) un tecnico laureato del Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali.
3. Qualora la Commissione tratti progetti riguardanti strutture e impianti per la produzione, la trasformazione e trasporto di fonti energetiche, essa è integrata da un tecnico laureato del Dipartimento per l'industria e l'energia.
4. Qualora la Commissione tratti progetti riguardanti i trasporti essa è integrata con un tecnico laureato del Dipartimento per la viabilità e i trasporti.
5. Qualora la Commissione tratti progetti riguardanti miniere, essa è integrata con un tecnico laureato del Dipartimento per la geologia e le attività estrattive.
6. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Commissione per le sole materie di competenza e senza diritto di voto funzionari di altri uffici statali e regionali.
7. I tecnici laureati dipendenti della Regione, sono designati dal Segretario Regionale per il Territorio. Funge da segretario un dipendente dell'Ufficio regionale del Genio civile nominato dal Presidente della Commissione.
8. Ogni componente che faccia parte della Commissione può essere sostituito da un altro membro dello stesso ufficio di volta in volta a ciò designato.
9. I rappresentanti degli enti interessati devono essere invitati a loro richiesta, alle riunioni della Commissione.
10. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.".
2. Il secondo comma dell'articolo 49 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, è così sostituito:
"Per le opere pubbliche di cui all'articolo 1, il termine indicato negli articoli 33, secondo comma; 35, primo e secondo comma; 36, terzo comma, del DPR 16 luglio 1962, n. 1063, è fissato in 90 giorni.".
"Art. 28 (Commissione consultiva).
1. Presso ogni ufficio del Genio Civile è istituita una Commissione consultiva in materia di lavori pubblici.
2. La Commissione è composta da:
a) il dirigente dell'ufficio regionale del Genio civile che la presiede;
b) l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico dell'Amministrazione Provinciale quale vicepresidente;
c) il responsabile del dipartimento di prevenzione dell'ULSS competente per territorio in relazione agli oggetti da trattare;
d) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
e) il dirigente del Servizio forestale regionale competente per territorio;
f) un tecnico laureato del Dipartimento per i lavori pubblici;
g) un tecnico laureato del Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali.
3. Qualora la Commissione tratti progetti riguardanti strutture e impianti per la produzione, la trasformazione e trasporto di fonti energetiche, essa è integrata da un tecnico laureato del Dipartimento per l'industria e l'energia.
4. Qualora la Commissione tratti progetti riguardanti i trasporti essa è integrata con un tecnico laureato del Dipartimento per la viabilità e i trasporti.
5. Qualora la Commissione tratti progetti riguardanti miniere, essa è integrata con un tecnico laureato del Dipartimento per la geologia e le attività estrattive.
6. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Commissione per le sole materie di competenza e senza diritto di voto funzionari di altri uffici statali e regionali.
7. I tecnici laureati dipendenti della Regione, sono designati dal Segretario Regionale per il Territorio. Funge da segretario un dipendente dell'Ufficio regionale del Genio civile nominato dal Presidente della Commissione.
8. Ogni componente che faccia parte della Commissione può essere sostituito da un altro membro dello stesso ufficio di volta in volta a ciò designato.
9. I rappresentanti degli enti interessati devono essere invitati a loro richiesta, alle riunioni della Commissione.
10. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.".
2. Il secondo comma dell'articolo 49 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, è così sostituito:
"Per le opere pubbliche di cui all'articolo 1, il termine indicato negli articoli 33, secondo comma; 35, primo e secondo comma; 36, terzo comma, del DPR 16 luglio 1962, n. 1063, è fissato in 90 giorni.".
Art. 60 - Modifica alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 48 "Disciplina delle procedure per il finanziamento di maggiori oneri maturati per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza regionale ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 ".
1. All'articolo 1 della
legge regionale 14 settembre 1994, n. 48 , è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1 bis. Le procedure di cui alla presente legge si applicano altresì per le opere date in concessione ai Consorzi di bonifica della Regione, in deroga a eventuali clausole ostative contenute nei relativi disciplinari concessori.".
"1 bis. Le procedure di cui alla presente legge si applicano altresì per le opere date in concessione ai Consorzi di bonifica della Regione, in deroga a eventuali clausole ostative contenute nei relativi disciplinari concessori.".
Art. 61 - Disposizioni transitorie in materia di riduzione e smaltimento dei rifiuti speciali.
1. Fino all'approvazione del Piano regionale di riduzione e smaltimento rifiuti speciali tossico nocivi (PRRSRSTN) è consentito, in deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 16 del Piano territoriale regionale di coordinamento, l'apertura di discariche di rifiuti speciali in conto proprio e la realizzazione di impianti di compostaggio anche al di fuori delle aree industriali (zone D) previste dai Piani regolatori generali comunali.
Art. 62 - Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modifiche e integrazioni, e proroga del termine di cui all'articolo 54.
1. La lettera b) del punto 5) del primo comma dell'articolo 4 della
legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, è così sostituita:
"b) approva i progetti relativi agli impianti di prima categoria di cui all'articolo 35, nonché le loro eventuali modifiche per ampliamento o ristrutturazione o trasferimento in altre località; approva altresì i progetti relativi ad impianti di stoccaggio di olii usati, come definiti dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95, nonché le modifiche o gli adeguamenti degli impianti esistenti e di nuova realizzazione.".
2. La lettera c) del punto 2) del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, è così sostituita:
"c) rilasciando l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani e speciali non tossici e nocivi prodotti da terzi, nonché rilasciando l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto degli olii usati così come definiti dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 e dal relativo Regolamento emanato con Decreto Ministeriale 16 maggio 1996, n. 392. Per le imprese di trasporto rimane valida l'autorizzazione rilasciata dalla Regione competente per territorio;".
3. Il termine previsto dall'articolo 54 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 15 , è prorogato al 1° gennaio 1998.
"b) approva i progetti relativi agli impianti di prima categoria di cui all'articolo 35, nonché le loro eventuali modifiche per ampliamento o ristrutturazione o trasferimento in altre località; approva altresì i progetti relativi ad impianti di stoccaggio di olii usati, come definiti dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95, nonché le modifiche o gli adeguamenti degli impianti esistenti e di nuova realizzazione.".
2. La lettera c) del punto 2) del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, è così sostituita:
"c) rilasciando l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani e speciali non tossici e nocivi prodotti da terzi, nonché rilasciando l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto degli olii usati così come definiti dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 e dal relativo Regolamento emanato con Decreto Ministeriale 16 maggio 1996, n. 392. Per le imprese di trasporto rimane valida l'autorizzazione rilasciata dalla Regione competente per territorio;".
3. Il termine previsto dall'articolo 54 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 15 , è prorogato al 1° gennaio 1998.
Art. 63 - Disposizioni in materia di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
1. Per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 16 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 10 aprile 1987, n. 183", la Giunta regionale provvede con apposita deliberazione a determinare le modalità di esercizio delle competenze attribuite.
2. Sino alla assunzione da parte della Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 , l'attività istruttoria tecnico - scientifica viene svolta dal Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente.
2. Sino alla assunzione da parte della Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 , l'attività istruttoria tecnico - scientifica viene svolta dal Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente.
Art. 64 - Modifica della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modifiche e integrazioni.
1. La lettera a) del quarto comma dell'articolo 39 della
legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
"a) dal Presidente della Giunta regionale o da un membro della Giunta dallo stesso designato, che la presiede; in caso di assenza del Presidente della Giunta regionale o del membro della Giunta dallo stesso designato, le funzioni di presidente della Commissione sono svolte dal Segretario per il territorio o, in subordine, dal Dirigente regionale generale del Dipartimento per la geologia e le attività estrattive; in tale ultimo caso la rappresentanza di cui alla lettera l) è assicurata ai sensi dell’ottavo comma;".
"a) dal Presidente della Giunta regionale o da un membro della Giunta dallo stesso designato, che la presiede; in caso di assenza del Presidente della Giunta regionale o del membro della Giunta dallo stesso designato, le funzioni di presidente della Commissione sono svolte dal Segretario per il territorio o, in subordine, dal Dirigente regionale generale del Dipartimento per la geologia e le attività estrattive; in tale ultimo caso la rappresentanza di cui alla lettera l) è assicurata ai sensi dell’ottavo comma;".
Art. 65 - Modifica alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina dell'attività di ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali." e successive modifiche e integrazioni.
1. All'articolo 15 della
legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , come modificato dall'articolo 21 della
legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 , sono aggiunti in fine i seguenti commi:
"3 bis. I concessionari sono tenuti a contribuire agli oneri diretti e indiretti sostenuti dai comuni in conseguenza delle opere e attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali emunte nel loro territorio.
3 ter. La quantificazione dell'importo dovuto, sulla base dell'ammontare effettivo dell'onere sulle specifiche situazioni, è stabilita in apposita convenzione da stipularsi tra il concessionario e il comune interessato , nella quale sono altresì stabiliti i termini e le modalità di pagamento.".
2. Per le concessioni in atto la convenzione prevista dall'articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , come modificata dal presente articolo, deve essere stipulata entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
"3 bis. I concessionari sono tenuti a contribuire agli oneri diretti e indiretti sostenuti dai comuni in conseguenza delle opere e attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali emunte nel loro territorio.
3 ter. La quantificazione dell'importo dovuto, sulla base dell'ammontare effettivo dell'onere sulle specifiche situazioni, è stabilita in apposita convenzione da stipularsi tra il concessionario e il comune interessato , nella quale sono altresì stabiliti i termini e le modalità di pagamento.".
2. Per le concessioni in atto la convenzione prevista dall'articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , come modificata dal presente articolo, deve essere stipulata entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Art. 66 - Modifica della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 "Contributo annuale in conto capitale da concedersi al comune di Chioggia nel triennio 1991-1993 per il ripristino dei pennelli stagionali alle foci dei fiumi Adige e Brenta".
1. Nella
legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 , le parole "nel triennio 1991-1993" sono soppresse.
2. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 , le parole "per l'anno 1993" sono sostituite con le parole "per gli esercizi successivi".
2. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 , le parole "per l'anno 1993" sono sostituite con le parole "per gli esercizi successivi".
Art. 67 - Modifica della legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 "Norme di attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia sanitaria" e successive modificazioni ed integrazioni.
1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 della
legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 , è sostituita dalla seguente:
"a) 5,5 posti letto per 1.000 abitanti comprensivi dei posti letto per la riabilitazione e lungodegenza post acuzie per una quota pari a 1 posto letto per mille abitanti.".
"a) 5,5 posti letto per 1.000 abitanti comprensivi dei posti letto per la riabilitazione e lungodegenza post acuzie per una quota pari a 1 posto letto per mille abitanti.".
Art. 68 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1993)".
1. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 8 della
legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 , sono abrogati.
Art. 69 - Modifica dei tempi di applicazione della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 "Prevenzione dei danni derivanti dal campi elettromagnetici generati da elettrodotti".
1. Al fine di consentire la definizione di un più adeguato, approfondito ed omogeneo quadro di riferimento sull'intero territorio nazionale in materia di tutela della salute dai danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti, la
legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 , come modificata dall'articolo 18 della
legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 , dall'articolo 1 della
legge regionale 26 gennaio 1994, n. 7 , dall'articolo 43 della
legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 e dall'articolo 32 della
legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , si applica a partire dal 1 gennaio 2000.
2. (Comma censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
3. (Comma censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
4. (Comma censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
5. La determinazione delle distanze di cui ai commi 2 e 3 e i controlli relativi vengono effettuati dall'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).
2. (Comma censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
3. (Comma censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
4. (Comma censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
5. La determinazione delle distanze di cui ai commi 2 e 3 e i controlli relativi vengono effettuati dall'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).
Art. 70 - Modifica della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".
1. L'articolo 7 della
legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 7 - Norma transitoria.
1. Fermo restando, per tutti gli impianti disciplinati dalla presente legge, l'obbligo della comunicazione prevista dall'articolo 2, i titolari o i legali rappresentanti degli impianti per teleradiocomunicazioni indicati nell'articolo 3, che risultino operanti nel territorio regionale alla data del 31 dicembre 1996, devono, entro i termini di cui all'articolo 31 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , richiedere la prescritta autorizzazione.
2. Il Presidente della Giunta regionale, nei casi di accertato superamento dei limiti massimi ammissibili di esposizione della popolazione di cui all'articolo 5, segnalato dalle competenti Sezioni di Fisica dei Presidi Multizonali di Prevenzione, impone, sentito il Sindaco del comune ove è installato l'impianto e con le modalità indicate nel comma 2 dell'articolo 6, agli esercenti gli impianti che concorrono a detto superamento secondo le vigenti disposizioni regionali, l'adozione di immediate misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa e, all'occorrenza, vieta l'utilizzo dell'impianto per il tempo necessario per le azioni di risanamento.".
2. L'articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 8 - Sanzioni.
1. È applicata una sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 10 milioni, a carico del titolare o rappresentante legale dell'impianto, nei seguenti casi:
a) mancanza della comunicazione prevista dall'articolo 2;
b) installazione dell'impianto senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3, ovvero in difformità dalla stessa;
c) modifica dell'impianto, intesa come spostamento dello stesso in altro sito, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3;
d) modifiche dell'impianto, non consistenti nella sola riduzione di potenza, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3, ovvero in difformità dalla stessa.
2. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente, da esercitarsi ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, sono delegate ai comuni ove sono installati gli impianti.
3. Le spese per l'esercizio della delega sono stabilite, forfettariamente, in misura pari al cinquanta per cento dell'importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse da ciascun comune.
4. La restante quota del cinquanta per cento viene versata al bilancio regionale dove è istituito, nello stato di previsione dell'entrata, il capitolo n. 7946 denominato "Proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di tutela igienico sanitaria dall'esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".
5. Oltre alle sanzioni amministrative previste dal comma 1, il Presidente della Giunta regionale dispone, nei casi previsti dalle lettere b), c) e d), con spesa a carico del titolare dell'impianto o del legale rappresentante, la demolizione dell'impianto installato.".
"Art. 7 - Norma transitoria.
1. Fermo restando, per tutti gli impianti disciplinati dalla presente legge, l'obbligo della comunicazione prevista dall'articolo 2, i titolari o i legali rappresentanti degli impianti per teleradiocomunicazioni indicati nell'articolo 3, che risultino operanti nel territorio regionale alla data del 31 dicembre 1996, devono, entro i termini di cui all'articolo 31 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , richiedere la prescritta autorizzazione.
2. Il Presidente della Giunta regionale, nei casi di accertato superamento dei limiti massimi ammissibili di esposizione della popolazione di cui all'articolo 5, segnalato dalle competenti Sezioni di Fisica dei Presidi Multizonali di Prevenzione, impone, sentito il Sindaco del comune ove è installato l'impianto e con le modalità indicate nel comma 2 dell'articolo 6, agli esercenti gli impianti che concorrono a detto superamento secondo le vigenti disposizioni regionali, l'adozione di immediate misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa e, all'occorrenza, vieta l'utilizzo dell'impianto per il tempo necessario per le azioni di risanamento.".
2. L'articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 8 - Sanzioni.
1. È applicata una sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 10 milioni, a carico del titolare o rappresentante legale dell'impianto, nei seguenti casi:
a) mancanza della comunicazione prevista dall'articolo 2;
b) installazione dell'impianto senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3, ovvero in difformità dalla stessa;
c) modifica dell'impianto, intesa come spostamento dello stesso in altro sito, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3;
d) modifiche dell'impianto, non consistenti nella sola riduzione di potenza, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3, ovvero in difformità dalla stessa.
2. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente, da esercitarsi ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, sono delegate ai comuni ove sono installati gli impianti.
3. Le spese per l'esercizio della delega sono stabilite, forfettariamente, in misura pari al cinquanta per cento dell'importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse da ciascun comune.
4. La restante quota del cinquanta per cento viene versata al bilancio regionale dove è istituito, nello stato di previsione dell'entrata, il capitolo n. 7946 denominato "Proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di tutela igienico sanitaria dall'esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".
5. Oltre alle sanzioni amministrative previste dal comma 1, il Presidente della Giunta regionale dispone, nei casi previsti dalle lettere b), c) e d), con spesa a carico del titolare dell'impianto o del legale rappresentante, la demolizione dell'impianto installato.".
Art. 71 - Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" e successive modificazioni ed integrazioni.
1. Le disposizioni di cui all'ottavo comma dell'articolo 3 della
legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , cessano di avere efficacia con l'esecutività di una deliberazione della Giunta regionale, adottata sentita la competente commissione consiliare, contenente le modalità e i criteri di erogazione alle strutture residenziali delle quote di rimborso spese sanitarie e di rilievo sanitario dovute agli ospiti non autosufficienti.
2. Dopo l'ottavo comma dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , viene aggiunto il seguente comma:
"Entro il periodo di vigenza del Piano socio sanitario regionale per il triennio 1996/1998, la Regione sostiene i piani di riorganizzazione degli enti gestori di strutture residenziali per non autosufficienti finalizzati al rientro nello standard regionale; a tal fine la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina annualmente le risorse, i criteri e le modalità di intervento.".
3. All'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per l'anno 1997, alle persone non autosufficienti con domicilio presso comunità religiose è riconosciuto il concorso regionale alle spese per le prestazioni assistenziali. A tal fine la Giunta regionale individua i criteri e le modalità di finanziamento e formula proposte entro il 30 giugno per gli anni successivi, con oneri a carico del Fondo regionale per i servizi sociali di cui all'articolo 15, ed eroga i relativi contributi.".
4. L'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , è sostituito dal seguente:
"Art. 12 - Compiti della Regione.
1. Spettano alla Regione la programmazione, l'indirizzo, la vigilanza ed il coordinamento dei servizi sociali e socio-sanitari in conformità alle leggi di settore.
2. Spettano al Dirigente del dipartimento competente:
a) il riconoscimento giuridico, la classificazione, il controllo e la vigilanza sugli organi, le modifiche statutarie, le fusioni, le trasformazioni nonché le estinzioni e la conseguente devoluzione del patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni e che operino nell'ambito della Regione;
b) il riconoscimento giuridico delle fondazioni di cui all'articolo 12 del codice civile, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione ed operano nella materia di cui all'articolo 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed il controllo e la vigilanza sugli organi, le modifiche statutarie, il coordinamento, la fusione, la trasformazione, l'estinzione e la conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 31 del codice civile, nonché l'adozione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
c) il riconoscimento giuridico delle associazioni di cui all'articolo 12 del codice civile, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione ed operano nella materia di cui all'articolo 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le modifiche statutarie, il coordinamento, la fusione, la trasformazione, l'estinzione e la conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 31 del codice civile, nonché l'adozione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
d) l'adozione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato.".
5. Il primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , è sostituito dal seguente:
"I beni destinati ai servizi socio-assistenziali conservano la loro originaria destinazione ed ogni eventuale diversa loro utilizzazione è sottoposta al controllo di legittimità nelle forme previste dalla legge.".
2. Dopo l'ottavo comma dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , viene aggiunto il seguente comma:
"Entro il periodo di vigenza del Piano socio sanitario regionale per il triennio 1996/1998, la Regione sostiene i piani di riorganizzazione degli enti gestori di strutture residenziali per non autosufficienti finalizzati al rientro nello standard regionale; a tal fine la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina annualmente le risorse, i criteri e le modalità di intervento.".
3. All'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per l'anno 1997, alle persone non autosufficienti con domicilio presso comunità religiose è riconosciuto il concorso regionale alle spese per le prestazioni assistenziali. A tal fine la Giunta regionale individua i criteri e le modalità di finanziamento e formula proposte entro il 30 giugno per gli anni successivi, con oneri a carico del Fondo regionale per i servizi sociali di cui all'articolo 15, ed eroga i relativi contributi.".
4. L'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , è sostituito dal seguente:
"Art. 12 - Compiti della Regione.
1. Spettano alla Regione la programmazione, l'indirizzo, la vigilanza ed il coordinamento dei servizi sociali e socio-sanitari in conformità alle leggi di settore.
2. Spettano al Dirigente del dipartimento competente:
a) il riconoscimento giuridico, la classificazione, il controllo e la vigilanza sugli organi, le modifiche statutarie, le fusioni, le trasformazioni nonché le estinzioni e la conseguente devoluzione del patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni e che operino nell'ambito della Regione;
b) il riconoscimento giuridico delle fondazioni di cui all'articolo 12 del codice civile, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione ed operano nella materia di cui all'articolo 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed il controllo e la vigilanza sugli organi, le modifiche statutarie, il coordinamento, la fusione, la trasformazione, l'estinzione e la conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 31 del codice civile, nonché l'adozione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
c) il riconoscimento giuridico delle associazioni di cui all'articolo 12 del codice civile, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione ed operano nella materia di cui all'articolo 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le modifiche statutarie, il coordinamento, la fusione, la trasformazione, l'estinzione e la conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 31 del codice civile, nonché l'adozione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
d) l'adozione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato.".
5. Il primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , è sostituito dal seguente:
"I beni destinati ai servizi socio-assistenziali conservano la loro originaria destinazione ed ogni eventuale diversa loro utilizzazione è sottoposta al controllo di legittimità nelle forme previste dalla legge.".
Art. 72 - Disposizioni relative alle nomine nelle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB).
1. Allo scopo di armonizzare la disciplina di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, con quella delle autonomie locali stabilita dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, le IPAB provvedono alla revisione del proprio statuto, demandando agli enti locali interessati l'individuazione dell'organo competente alle nomine, nel rispetto comunque dei contenuti delle volontà del fondatore.
2. Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , e successive modificazioni, la rimozione e la revoca degli amministratori rimane di esclusiva competenza dell'autorità tutoria regionale che, nel rispetto comunque delle volontà del fondatore, vi può provvedere anche su proposta dell'organo competente alle nomine.
3. In attuazione dei principi generali dell'ordinamento che prevedono l'erogazione di indennità agli amministratori pubblici e degli enti locali, è ammessa per lo svolgimento della funzione di Presidente dell'IPAB la corresponsione, con spesa da sostenersi dall'IPAB medesima, di una indennità di carica onnicomprensiva di ogni altra indennità.
4. L'indennità di cui al comma 3, ridotta del 60 per cento, è ammessa per i rimanenti amministratori.
5. L'organo regionale competente ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , e successive modificazioni, determina con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri per la corresponsione dell'indennità di cui al comma 3, tenendo a riferimento, tra l'altro, la classificazione dell'ente, gli importi gestiti al titolo primo del bilancio ed i servizi istituzionali resi dall'IPAB.
2. Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , e successive modificazioni, la rimozione e la revoca degli amministratori rimane di esclusiva competenza dell'autorità tutoria regionale che, nel rispetto comunque delle volontà del fondatore, vi può provvedere anche su proposta dell'organo competente alle nomine.
3. In attuazione dei principi generali dell'ordinamento che prevedono l'erogazione di indennità agli amministratori pubblici e degli enti locali, è ammessa per lo svolgimento della funzione di Presidente dell'IPAB la corresponsione, con spesa da sostenersi dall'IPAB medesima, di una indennità di carica onnicomprensiva di ogni altra indennità.
4. L'indennità di cui al comma 3, ridotta del 60 per cento, è ammessa per i rimanenti amministratori.
5. L'organo regionale competente ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , e successive modificazioni, determina con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri per la corresponsione dell'indennità di cui al comma 3, tenendo a riferimento, tra l'altro, la classificazione dell'ente, gli importi gestiti al titolo primo del bilancio ed i servizi istituzionali resi dall'IPAB.
Art. 73 - Modifica della legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 "Disposizioni per la privatizzazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della
legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 , è sostituito dal seguente:
"1. L'istanza volta a ottenere il riconoscimento è presentata al Dirigente del dipartimento competente."
2. Nel comma 2 dell’articolo 1 e nei commi 3 e 5 dell'articolo 2 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 , le parole "la Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "il Dirigente del dipartimento competente".
3. Nel comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 , le parole “di avvenuta esecutività della deliberazione della Giunta regionale” sono sostituite dalle parole “del provvedimento”.
"1. L'istanza volta a ottenere il riconoscimento è presentata al Dirigente del dipartimento competente."
2. Nel comma 2 dell’articolo 1 e nei commi 3 e 5 dell'articolo 2 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 , le parole "la Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "il Dirigente del dipartimento competente".
3. Nel comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 , le parole “di avvenuta esecutività della deliberazione della Giunta regionale” sono sostituite dalle parole “del provvedimento”.
Art. 74 - Modifica della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato".
1. Nei commi 2 e 3 dell'articolo 4 della
legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 , le parole "Presidente della Giunta regionale" e "Giunta regionale" sono sostituite con le parole "Dirigente del dipartimento competente".
Art. 75 - Modifiche alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 "Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione".
1. Il comma 2 dell'articolo 11 della
legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 , è così sostituito:
"2. Per l'acquisto e la posa in opera di ausili e attrezzature, come definiti al comma 1, con i fondi regionali possono essere concessi contributi ad enti e soggetti pubblici e privati in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a lire 20.000.000 per ogni singolo intervento.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 , è aggiunto il seguente:
"2 bis. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina i criteri per l'assegnazione dei contributi al comma 2, prima della apertura dei termini per la presentazione delle domande.".
"2. Per l'acquisto e la posa in opera di ausili e attrezzature, come definiti al comma 1, con i fondi regionali possono essere concessi contributi ad enti e soggetti pubblici e privati in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a lire 20.000.000 per ogni singolo intervento.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 , è aggiunto il seguente:
"2 bis. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina i criteri per l'assegnazione dei contributi al comma 2, prima della apertura dei termini per la presentazione delle domande.".
Art. 76 - Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 12 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, aggiunto dall'articolo 34 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 .
1. Il terzo comma dell'articolo 12 della
legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 , aggiunto dall'articolo 34 della
legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , deve intendersi nel senso che l'espressione "mezzi di trasporto propri" si riferisce all'organizzazione del relativo servizio con mezzi di trasporto a qualunque titolo rientranti nella disponibilità dell'istituto scolastico erogatore del servizio di trasporto e con la sola esclusione dei mezzi pubblici di trasporto di linea.
Art. 77 - Modifica della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 49 "Premio letterario Leonilde e Arnaldo Settembrini, Mestre".
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della
legge regionale 1 dicembre 1989, n. 49 , è sostituito dal seguente:
"1. É istituito un comitato presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e composto da:
a) il dirigente del Dipartimento per le attività culturali;
b) sette componenti così indicati nel lascito testamentario:
1) quattro congiunti del disponente e loro discendenti;
2) il prosindaco di Mestre;
3) pretore di Mestre;
4) arciprete del Duomo di San Lorenzo di Mestre.".
"1. É istituito un comitato presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e composto da:
a) il dirigente del Dipartimento per le attività culturali;
b) sette componenti così indicati nel lascito testamentario:
1) quattro congiunti del disponente e loro discendenti;
2) il prosindaco di Mestre;
3) pretore di Mestre;
4) arciprete del Duomo di San Lorenzo di Mestre.".
Art. 78 - Contributi in materia di beni immobili non statali soggetti alle disposizioni della legge 1 gennaio 1939, n. 1089.
1. La Regione Veneto, in attesa di una organica disciplina regionale della materia concede contributi in conto capitale per il finanziamento e l’attuazione di interventi di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro, nonché di impianto e dotazione di attrezzature tecniche per beni immobili non statali sottoposti alle disposizioni della legge 1 gennaio 1939, n. 1089.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per ciascun progetto.
3. Sono ammessi a contributo, dietro presentazione di idoneo progetto, i soggetti pubblici, nonché i soggetti privati, purché venga garantita una congrua fruizione pubblica del bene oggetto di intervento.
4. La Giunta regionale definisce la programmazione degli interventi, le modalità per la presentazione delle istanze, nonché i criteri per la ripartizione dei contributi.
5. La documentazione relativa ai progetti presentati viene inserita, per quanto di interesse, nel sistema informativo regionale sui beni culturali.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per ciascun progetto.
3. Sono ammessi a contributo, dietro presentazione di idoneo progetto, i soggetti pubblici, nonché i soggetti privati, purché venga garantita una congrua fruizione pubblica del bene oggetto di intervento.
4. La Giunta regionale definisce la programmazione degli interventi, le modalità per la presentazione delle istanze, nonché i criteri per la ripartizione dei contributi.
5. La documentazione relativa ai progetti presentati viene inserita, per quanto di interesse, nel sistema informativo regionale sui beni culturali.
Art. 79 - Modifiche alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete (IRVV)" e successive modifiche e integrazioni.
1. L'articolo 2 della
legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 e successive modifiche e integrazioni, è sostituto dal seguente:
"Articolo 2
1. L'Istituto ha lo scopo di provvedere, in concorso con il proprietario o sostituendosi ad esso, al consolidamento, al restauro, alla promozione ed alla miglior utilizzazione, anche mediante studi e ricerche, delle Ville Venete soggette alle disposizioni di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089.".
2. All'articolo 21 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 e successive modifiche e integrazioni, le parole "50 milioni" sono sostituite dalle parole "100 milioni".
"Articolo 2
1. L'Istituto ha lo scopo di provvedere, in concorso con il proprietario o sostituendosi ad esso, al consolidamento, al restauro, alla promozione ed alla miglior utilizzazione, anche mediante studi e ricerche, delle Ville Venete soggette alle disposizioni di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089.".
2. All'articolo 21 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 e successive modifiche e integrazioni, le parole "50 milioni" sono sostituite dalle parole "100 milioni".
Art. 80 - Modalità particolari per l'iscrizione di poste in bilancio e per l'assunzione di impegni conseguenti all'attuazione di programmi comunitari.
1. Il cofinanziamento regionale di interventi attuativi di programmi comunitari, qualora in corso di esercizio si verifichi una carenza di disponibilità di fondi sugli specifici capitoli di spesa, può far carico sulla disponibilità dei capitoli di settore per analoghe categorie di spesa. L'atto deliberativo che provvede all'impegno, deve dar atto del programma comunitario e delle misure o azioni cui si riferisce ed essere assunto nel sistema di monitoraggio previsto dal comma 4 dell'articolo 23 bis della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , introdotto dall'articolo 3 della
legge regionale 30 agosto 1993, n. 42 .
2. Al maggior cofinanziamento di interventi previsti da programmi comunitari, possono altresì essere destinate risorse dei capitoli di spesa di settore del bilancio regionale, purché si tratti di spese di tipologia analoga a quella per le quali sono stati costituiti.
3. Qualora nel corso dell'attuazione di programmi comunitari, dalle scadenze e procedure previste dai regolamenti e dalle disposizioni comunitarie consegua una perdita di risorse per il bilancio regionale, è consentita, con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, la revoca degli impegni assunti nella competenza di un esercizio e la contestuale reiscrizione nella competenza dell'esercizio in corso, in corrispondenti capitoli.
2. Al maggior cofinanziamento di interventi previsti da programmi comunitari, possono altresì essere destinate risorse dei capitoli di spesa di settore del bilancio regionale, purché si tratti di spese di tipologia analoga a quella per le quali sono stati costituiti.
3. Qualora nel corso dell'attuazione di programmi comunitari, dalle scadenze e procedure previste dai regolamenti e dalle disposizioni comunitarie consegua una perdita di risorse per il bilancio regionale, è consentita, con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, la revoca degli impegni assunti nella competenza di un esercizio e la contestuale reiscrizione nella competenza dell'esercizio in corso, in corrispondenti capitoli.
Art. 81 - Modifica della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della Cassa di Previdenza in favore dei consiglieri regionali", successive modifiche e integrazioni.
1. Dopo l'articolo 6 della legge 10 marzo 1973, n. 9 è aggiunto il seguente articolo:
"Articolo 6 bis
1. L'Ufficio di Presidenza stipula, a favore dei consiglieri regionali assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato e assicurazione per l'assistenza sanitaria integrativa.
2. La relativa convenzione con istituto assicurativo di comprovata solidità è stipulata dal Presidente del Consiglio regionale previa approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza.
3. Il relativo onere è posto per il 30 per cento a carico dei consiglieri regionali e per il 70 per cento a carico del bilancio del Consiglio.".
"Articolo 6 bis
1. L'Ufficio di Presidenza stipula, a favore dei consiglieri regionali assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato e assicurazione per l'assistenza sanitaria integrativa.
2. La relativa convenzione con istituto assicurativo di comprovata solidità è stipulata dal Presidente del Consiglio regionale previa approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza.
3. Il relativo onere è posto per il 30 per cento a carico dei consiglieri regionali e per il 70 per cento a carico del bilancio del Consiglio.".
Art. 82 - Patrocinio legale per i consiglieri regionali.
1. La disciplina prevista dall'articolo 89 della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni si applica ai consiglieri regionali per fatti o atti connessi all'espletamento del mandato.
CAPO III
Disposizioni per il completamento di procedure di spesa e di modifica di leggi regionali
Art. 83 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 24 novembre 1981, n. 63 "Interventi per lo sviluppo delle imprese artigiane in aree attrezzate", espressamente abrogata dall’articolo 9 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano".
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, di cui all'articolo 9, comma 2 della
legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 , il termine ultimo per la realizzazione gli interventi previsti e per la presentazione della certificazione di regolare esecuzione o collaudo, è fissato al 31 dicembre 1998.
2. Alla scadenza del termine indicato, la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme già erogate.
2. Alla scadenza del termine indicato, la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme già erogate.
Art. 84 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 24 novembre 1987, n. 56 "Intervento per la qualificazione delle attività artigiane", espressamente abrogata dall’articolo 9 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano".
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, di cui all'articolo 9, comma 2 della
legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 , il termine ultimo per la realizzazione degli interventi previsti è fissato al 31 dicembre 1998.
2. Alla scadenza del termine indicato, la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme già erogate.
2. Alla scadenza del termine indicato, la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme già erogate.
Art. 85 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica".
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti relativi a impegni assunti a tutto il 31 dicembre 1993 per contributi concessi ai sensi della
legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 , il termine ultimo per la rendicontazione dell’attività svolta è fissato al 30 giugno 1997.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme già erogate.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme già erogate.
Art. 86 - Disposizioni transitorie relative all’articolo 8 della legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986".
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti relativi agli interventi disposti dall’articolo 8 della
legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 , il termine per l’ultimazione dei lavori e per la rendicontazione dell’attività è fissato al 31 dicembre 1998.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme eventualmente già erogate.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme eventualmente già erogate.
Art. 87 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 "Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace".
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi ad impegni assunti fino al 31 dicembre 1995 per le iniziative di cui agli articoli 2, 3 e 4 della
legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 , il termine ultimo per la rendicontazione dell’attività svolta è fissato al 30 giugno 1997.
2. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, avviati nel corso del 1996, per le iniziative di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 , il termine ultimo per la rendicontazione dell’attività svolta è fissato al 30 giugno 1998.
3. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate entro i termini e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono altresì disposte le procedure per il recupero delle somme eventualmente già erogate.
2. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, avviati nel corso del 1996, per le iniziative di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 , il termine ultimo per la rendicontazione dell’attività svolta è fissato al 30 giugno 1998.
3. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate entro i termini e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono altresì disposte le procedure per il recupero delle somme eventualmente già erogate.
Art. 88 - Disposizioni in merito alla legge regionale 1 dicembre 1989, n. 50 "Finanziamento del completamento delle opere di industrializzazione nel territorio dei comuni di Canda e Villamarzana".
1. Il termine ultimo per la presentazione degli atti contabili e di collaudo, da parte del Consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Polesine, per l'erogazione del saldo del contributo di cui alla
legge regionale 1 dicembre 1989, n. 50 , è fissato al 31 dicembre 1997.
2. Alla scadenza del termine indicato, la Giunta regionale procederà alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme già erogate.
2. Alla scadenza del termine indicato, la Giunta regionale procederà alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme già erogate.
Art. 89 - Disposizioni in merito alla legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 "Interventi a favore dei consorzi fra Enti locali per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865".
1. Il termine ultimo per la presentazione degli atti contabili e di collaudo da parte dei beneficiari dei contributi di cui alla
legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 , è fissato al 31 dicembre 1997.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme già erogate.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme già erogate.
Art. 90 - Disposizioni in merito alla legge regionale 5 novembre 1979, n. 88 "Finanziamento straordinario di una iniziativa per la realizzazione di un insediamento produttivo".
1. Il termine ultimo per la presentazione degli atti contabili e di collaudo da parte del Consorzio per l'industrializzazione della Vallata del Cismon per l'erogazione del saldo dei contributi di cui alla
legge regionale 5 novembre 1979, n. 88 , è fissato al 31 dicembre 1997.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme già erogate.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme già erogate.
Art. 91 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 27 gennaio 1983, n. 4 "Contributi per la realizzazione di ripetitori radio-televisivi" e successive modifiche ed integrazioni.
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, previsti dalla
legge regionale 27 gennaio 1983, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, il termine ultimo per la presentazione del certificato di regolare esecuzione, di cui all'articolo 4 della medesima legge regionale, come sostituito dall'articolo 6 della
legge regionale 27 febbraio 1987, n. 6 , è fissato al 30 giugno 1997.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia.
Art. 92 - Disposizioni transitorie e modifica della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 "Interventi regionali di prevenzione e di soccorso per calamità naturali" e successive modificazioni e integrazioni.
1. Per il completamento dei procedimenti ancora pendenti, riferiti al periodo 1° gennaio 1986 - 31 dicembre 1992 e relativi ai contributi concessi ai sensi degli articoli 4 e 5 della
legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 , il termine ultimo per la rendicontazione dei lavori eseguiti è fissato al 31 agosto 1997.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati qualora non sia stata presentata la rendicontazione dei lavori secondo le modalità indicate dall'articolo 58 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , come modificata dall'articolo 29 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 e dall'articolo 24 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 , le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono altresì disposte le procedure per il recupero delle somme già erogate.
3. All'articolo 7 della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 , dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:
"L'iter per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5, compresa la rendicontazione secondo le modalità indicate dall'articolo 58 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , come modificata dall'articolo 29 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 e dall'articolo 24 della legge 23 agosto 1996, n. 28, deve trovare compimento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di assegnazione del contributo, fatto salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 31 bis della legge di contabilità regionale.
L'inosservanza del termine di cui al comma precedente comporta la decadenza del contributo e la conseguente revoca, con l'obbligo di restituzione delle somme già erogate.".
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati qualora non sia stata presentata la rendicontazione dei lavori secondo le modalità indicate dall'articolo 58 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , come modificata dall'articolo 29 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 e dall'articolo 24 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 , le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono altresì disposte le procedure per il recupero delle somme già erogate.
3. All'articolo 7 della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 , dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:
"L'iter per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5, compresa la rendicontazione secondo le modalità indicate dall'articolo 58 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , come modificata dall'articolo 29 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 e dall'articolo 24 della legge 23 agosto 1996, n. 28, deve trovare compimento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di assegnazione del contributo, fatto salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 31 bis della legge di contabilità regionale.
L'inosservanza del termine di cui al comma precedente comporta la decadenza del contributo e la conseguente revoca, con l'obbligo di restituzione delle somme già erogate.".
Art. 93 - Disposizioni transitorie e modifica alla legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 "Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali".
1. I progetti selezionati e approvati, ai sensi della
legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 , relativi al periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1992, in relazione ai quali è ancora pendente il procedimento di erogazione dei contributi, devono essere ultimati e rendicontati entro il 31 dicembre 1997.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per i progetti che non sono stati realizzati e rendicontati e le relative somme sono poste in economia.
3. Nel caso di parziale realizzazione e rendicontazione dei progetti ammessi a contributo, la revoca di cui al comma 2 è proporzionalmente applicata.
4. Dopo il terzo comma dell’articolo 4 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 , è aggiunto il seguente comma:
“I contributi assegnati devono essere rendicontati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla data di assegnazione degli stessi.”.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per i progetti che non sono stati realizzati e rendicontati e le relative somme sono poste in economia.
3. Nel caso di parziale realizzazione e rendicontazione dei progetti ammessi a contributo, la revoca di cui al comma 2 è proporzionalmente applicata.
4. Dopo il terzo comma dell’articolo 4 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 , è aggiunto il seguente comma:
“I contributi assegnati devono essere rendicontati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla data di assegnazione degli stessi.”.
Art. 94 - Disposizioni transitorie e modifica della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 "Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna".
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, disciplinati dalla
legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 , il termine ultimo per la realizzazione gli interventi e per la presentazione della certificazione di regolare esecuzione o collaudo, di cui alla lettera d) del terzo comma dell’articolo 4, è fissato al 30 giugno 1997.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono altresì disposte le procedure per il recupero delle somme già erogate.
3. Dopo la lettera d), al terzo comma dell’articolo 4 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 , è aggiunta la seguente lettera:
“d bis) il termine ultimo per la realizzazione del progetto esecutivo e per la presentazione della certificazione di regolare esecuzione o collaudo, di cui alla lettera d,) è fissato al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di assegnazione del contributo e la sua inosservanza comporta la revoca dello stesso e l’obbligo di restituzione delle somme già erogate.”.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono altresì disposte le procedure per il recupero delle somme già erogate.
3. Dopo la lettera d), al terzo comma dell’articolo 4 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 , è aggiunta la seguente lettera:
“d bis) il termine ultimo per la realizzazione del progetto esecutivo e per la presentazione della certificazione di regolare esecuzione o collaudo, di cui alla lettera d,) è fissato al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di assegnazione del contributo e la sua inosservanza comporta la revoca dello stesso e l’obbligo di restituzione delle somme già erogate.”.
Art. 95 - Disposizioni transitorie e modifica relative alla legge 15 gennaio 1985, n. 6 "Interventi per la realizzazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi".
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi ai progetti di cui all’articolo 2 della
legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 , in relazione ad impegni assunti a tutto il 31 dicembre 1993, il termine ultimo per l’ultimazione dei lavori e per la rendicontazione dell’attività svolta, di cui al secondo e sesto comma dell’articolo 6 della medesima legge, è fissato al 30 giugno 1997.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono altresì disposte le procedure per il recupero delle somme già erogate.
3. Al primo comma dell’articolo 7 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 , la parola "possono" è sostituita dalla parola "sono".
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono altresì disposte le procedure per il recupero delle somme già erogate.
3. Al primo comma dell’articolo 7 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 , la parola "possono" è sostituita dalla parola "sono".
Art. 96 - Disposizioni transitorie e modifica relative alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 "Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani".
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti relativi ai progetti di cui al comma 1 dell’articolo 6 della
legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 , il termine ultimo per la rendicontazione dell’attività svolta, di cui al comma 3 del medesimo articolo, è fissato al 30 giugno 1997.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia.
3. All’articolo 6 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 , è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“3 bis. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 3 è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di assegnazione del contributo e la sua inosservanza comporta la revoca dello stesso e l’obbligo di restituzione delle somme già erogate.”.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia.
3. All’articolo 6 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 , è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“3 bis. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 3 è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di assegnazione del contributo e la sua inosservanza comporta la revoca dello stesso e l’obbligo di restituzione delle somme già erogate.”.
Art. 97 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 47 "Interventi a favore di consorzi e di società consortili per la commercializzazione dei prodotti".
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti relativi ai contributi concessi ai sensi della
legge regionale 6 settembre 1988, n. 47 , il termine ultimo per la trasmissione alla Regione della documentazione ai fini della liquidazione, di cui all’articolo 7 della medesima legge, è fissato al 30 giugno 1997.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono altresì disposte le procedure per il recupero delle somme già erogate.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono altresì disposte le procedure per il recupero delle somme già erogate.
Art. 98 - Disposizioni transitorie e modifica relative alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 "Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti".
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti relativi ai progetti ed alle iniziative disciplinate dalla
legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 , il termine ultimo per la rendicontazione dell’attività svolta, ai sensi dell’articolo 9, commi 2 e 3, della medesima legge, è fissato al 30 giugno 1997.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono altresì disposte le procedure per il recupero delle somme già erogate.
3. All’articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 , è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“4 bis. Il termine per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, di cui agli articoli 6 e 8, e per la presentazione del consuntivo, di cui al comma 3, è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di assegnazione del contributo e la sua inosservanza comporta la decadenza dallo stesso e la conseguente revoca, con l’obbligo di restituzione delle somme già erogate. La contabilità finale, la documentazione delle spese sostenute in economia e l'eventuale certificato di collaudo degli interventi di cui alla lettera a) dell'articolo 8 dovranno essere prodotti all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, congiuntamente alla richiesta di erogazione del contributo, entro trentasei mesi dalla data di approvazione del programma di riparto, pena la decadenza del contributo stesso.”.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono altresì disposte le procedure per il recupero delle somme già erogate.
3. All’articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 , è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“4 bis. Il termine per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, di cui agli articoli 6 e 8, e per la presentazione del consuntivo, di cui al comma 3, è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di assegnazione del contributo e la sua inosservanza comporta la decadenza dallo stesso e la conseguente revoca, con l’obbligo di restituzione delle somme già erogate. La contabilità finale, la documentazione delle spese sostenute in economia e l'eventuale certificato di collaudo degli interventi di cui alla lettera a) dell'articolo 8 dovranno essere prodotti all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, congiuntamente alla richiesta di erogazione del contributo, entro trentasei mesi dalla data di approvazione del programma di riparto, pena la decadenza del contributo stesso.”.
Art. 99 - Modifica della legge regionale 8 novembre 1988, n. 54 "Interventi per la costituzione di sistemi informativi e l'informatizzazione degli enti locali".
1. All’articolo 4 della
legge regionale 8 novembre 1988, n. 54 , è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“7 bis. Il termine per la realizzazione del progetto di informatizzazione e per la presentazione della documentazione di cui al comma 7 è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di assegnazione del contributo e la sua inosservanza comporta la revoca dello stesso.”.
“7 bis. Il termine per la realizzazione del progetto di informatizzazione e per la presentazione della documentazione di cui al comma 7 è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di assegnazione del contributo e la sua inosservanza comporta la revoca dello stesso.”.
Art. 100 - Modifica della legge regionale 6 giugno 1983, n. 30 "Istituzione della mediateca regionale".
1. All'articolo 2 della
legge regionale 6 giugno 1983, n. 30 , è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Gli accordi e le convenzioni di cui al secondo comma devono espressamente stabilire i termini perentori per il compimento delle iniziative di cui al primo comma, pena la risoluzione della convenzione e l'obbligo di restituzione delle somme già assegnate.".
"Gli accordi e le convenzioni di cui al secondo comma devono espressamente stabilire i termini perentori per il compimento delle iniziative di cui al primo comma, pena la risoluzione della convenzione e l'obbligo di restituzione delle somme già assegnate.".
Art. 101 - Modifica della legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5 "Disciplina dell'attività d'informazione ed editoriale della Giunta regionale".
1. Alla lettera d) del primo comma dell'articolo 2 della
legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5 , dopo la parola "realizzazione", sono inserite le seguenti "con la specificazione dei termini perentori per il compimento dell'iniziativa editoriale,".
CAPO IV
Abrogazioni
Art. 102 - Istituto superiore per l'addestramento del personale delle Regioni e degli enti locali (ISAPREL). Abrogazione della legge regionale 17 maggio 1974, n. 28 .
1. La Regione del Veneto cessa di partecipare, quale socio fondatore, all'Istituto superiore per l'addestramento del personale delle Regioni e degli Enti locali 8ISAPREL), costituito a norma della
legge regionale 17 maggio 1974, n. 28 e successive modifiche e integrazioni.
2. La Giunta regionale è autorizzata all'assunzione dei conseguenti provvedimenti ed alla regolarizzazione dei relativi rapporti giuridici con l'Istituto.
3. La legge regionale 17 maggio 1974, n. 28 e l'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 20 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1998.
2. La Giunta regionale è autorizzata all'assunzione dei conseguenti provvedimenti ed alla regolarizzazione dei relativi rapporti giuridici con l'Istituto.
3. La legge regionale 17 maggio 1974, n. 28 e l'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 20 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1998.
Art. 103 - Abrogazione di leggi regionali.
1. Le leggi regionali di cui all’allegato 1 sono abrogate.
2. Le leggi regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle leggi regionali medesime.
2. Le leggi regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle leggi regionali medesime.
Art. 104 - Dichiarazione d'urgenza.
1. (Articolo per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione per mancanza del consenso governativo).
ALLEGATO 1 DI CUI ALL’ARTICOLO 36 - ABROGAZIONE
DI LEGGI REGIONALI
ALLEGATO 1 DI CUI ALL’ARTICOLO 36 - ABROGAZIONE
DI LEGGI REGIONALI
"Interventi di rimboschimento e di sistemazione idraulico - forestale nell'ambito del territorio regionale."
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"Finanziamento per la manutenzione e sistemazione di opere pubbliche di interesse regionale."
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"Intervento regionale per il potenziamento del porto di Chioggia."
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"Interventi straordinari favore dei territori dichiarati depressi dell'Italia settentrionale e centrale. Finanziamento superstrada "Transpolesana" in provincia di Rovigo. Completamento I e II stralcio e collegamento alla SS. n. 16 "Adriatica". "
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"Acquisizione del complesso dei beni siti sulla Rocca di Monselice, appartenenti alla Fondazione Cini."
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"Intervento regionale per favorire la costituzione di un parco naturale nell'area dei Colli Euganei."
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"Contributi per la costruzione di una rete informatica intercomunale."
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Anticipazione regionale degli oneri di ammortamento dei prestiti contratti dal Consorzio per lo sviluppo di Canda e Villamarzana, in provincia di Rovigo.
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"Contributi per la realizzazione di ripetitori radiotelevisivi."
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"Legge speciale per il Delta Polesano."
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"Interventi straordinari per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie."
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"Modifica della
legge regionale 23 dicembre 1983, n. 62 "Interventi straordinari per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie."
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"Valorizzazione della produzione del vino veneto."
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"Celebrazione del 40° anniversario della Resistenza e della fine della II guerra mondiale."
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Modifica alla
legge regionale 4 maggio 1979, n. 33 "Intervento regionale per il potenziamento del porto di Chioggia"
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"Interventi urgenti in favore degli enti locali per agevolare l'accesso ai mutui della Cassa depositi e prestiti per opere pubbliche di interesse regionale nell'anno 1986."
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Riapertura dei termini di cui all'articolo 69 - primo comma - della
legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 : "Norme per la tutela dell'ambiente".
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"Finanziamenti straordinari a favore dei Comuni per alloggi da destinare alla locazione."
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"Interventi urgenti a sostegno dell'attività culturale della nastroteca "Piero Bigini" dell'Unione Italiana Ciechi."
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"Intervento per la realizzazione del Museo dell'Occhialeria a Pieve di Cadore."
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"Concessione di un contributo straordinario al comune di Sappada per la ristrutturazione del municipio."
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"Assegnazione di contributi agli enti locali per la esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale finanziate con mutui della Cassa depositi e prestiti."
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"Fondo per fidejussioni nel settore commercio."
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"Interventi regionali per l'adeguamento strutturale e funzionale alle norme di sicurezza delle sale cinematografiche e teatrali" e successive modifiche e integrazioni
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"Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali."
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"Realizzazione di Europa Genti-Giornate delle Genti e delle Regioni d'Europa" e successive modifiche e integrazioni
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"Iniziative per l'accertamento della fattibilità del progetto di candidatura di Venezia e del Veneto per l'Esposizione universale dell'anno 2000."
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"Interventi a favore di consorzi e di società consortili per la commercializzazione dei prodotti."
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"Contributi straordinari per la realizzazione di iniziative artistiche e culturali."
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"Intervento straordinario a favore dell'Azienda di promozione turistica di Padova per il 650° anniversario della morte di Giotto."
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"Interventi per la formazione e l'incremento del verde ambientale."
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"Istituzione di un fondo di interventi per le popolazioni colpite dal terremoto dell'Armenia."
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"Interventi per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale del quartiere fieristico di Vicenza."
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"Associazione culturale "Le Venezie" - Centro Triveneto per la cultura e le arti visive".
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"Intervento straordinario per la realizzazione dei pennelli sperimentali in destra alle foci dei fiumi Adige e Brenta." e successive modifiche e integrazioni
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"Interventi per la tutela dell'artigianato artistico."
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"Interventi per favorire il processo di innovazione nelle imprese artigiane."
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"Studio preliminare di fattibilità di un collegamento ferroviario Calalzo di Cadore-Dobbiaco."
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"Concessione di un contributo straordinario di lire 100 milioni alla Comunità ebraica di Venezia per la biblioteca-archivio ebraico di Venezia."
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"Finanziamento del completamento delle opere di industrializzazione nel territorio dei comuni di Canda e Villamarzana."
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"Concessione di un contributo straordinario al Consorzio acquedotto "Basso Tagliamento" con sede in Fossalta di Portogruaro (VE)."
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"Contributi straordinari per interventi di interesse turistico nelle aree costiere marittime della Regione."
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"Modifica alla
legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6 : "Interventi regionali per l'adeguamento strutturale e funzionale alle norme di sicurezza delle sale cinematografiche."
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"Contributo straordinario a favore dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Vicenza per l'acquisto delle case operaie Rossi. "
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"Interventi a favore del popolo rumeno."
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"Finanziamento di una campagna scientifica sulla qualità delle acque dell'Alto Adriatico. "
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"Modifica e integrazione alla
legge regionale 10 agosto 1989, n. 28 "intervento straordinario per la realizzazione dei pennelli sperimentali in destra alle foci dei fiumi Adige e Brenta per la stagione 1989"
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"Contributo straordinario in favore delle aziende di trasporto pubblico locale per i minori introiti derivanti da agevolazioni tariffarie."
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"Concessione di un contributo straordinario all'Associazione bellunesi nel mondo di Belluno per la realizzazione di una biblioteca museo dell'emigrazione"
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"Acquisto immobile da destinare a sede unificata degli uffici regionali di Padova. "
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"Partecipazione alle celebrazioni per il bicentenario del Teatro La Fenice di Venezia."
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"Partecipazione alle celebrazioni del IV centenario della chiamata a Padova di Galileo."
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"Partecipazione alle celebrazioni per il IV centenario della morte di Jacopo da Ponte detto il Bassano."
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"Intervento regionale a favore dell'Opera Pia Istituto per ciechi Luigi Configliachi."
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"Sostituzione dell'articolo 3 della
legge regionale 8 gennaio 1993, n. 4 "Intervento regionale a favore dell'Opera Pia Istituto per ciechi Luigi Configliachi"."
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"Celebrazione nel Veneto de 50° anniversario della liberazione nazionale."
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"Contributo straordinario al CUOA."
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"Contributo straordinario alla società "Rocca di Monselice srl" costituita ai sensi della
legge regionale 10 ottobre 1989, n. 30 ."
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SI OMETTE TABELLA A
Note
(
1) Trattasi di errore materiale la data è 14 settembre.
SOMMARIO
- Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 (BUR n. 11/1997)
- PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1997)
-
- CAPO I Rifinanziamento di leggi regionali di spesa
-
- Art. 1 - Rifinanziamenti.
- Art. 2 - Contributo straordinario alla Comunità montana del Baldo.
- Art. 3 - Interventi in favore dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani.
- Art. 4 - Contributo straordinario alla società "Rocca di Monselice srl" di cui alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43 .
- Art. 5 - Interventi a favore delle unioni di comuni di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 6 - Trasferimento al ruolo regionale del personale dell'ex Consorzio di Bonifica Montana Astico-Brenta-Valletta-Longhella, con sede in Vicenza.
- Art. 7 - Acquisto dell'immobile "ex asilo" del comune di Garda.
- Art. 8 - Contributo straordinario all'Azienda Regionale delle Foreste (ARF).
- Art. 9 - Interventi straordinari a favore della cunicultura.
- Art. 10 - Contributi straordinari ai produttori olivicoli.
- Art. 11 - Programma di intervento per la ricostruzione di materiale vegetale non contaminato dalla flavescenza dorata.
- Art. 12 - Programma triennale di intervento per il controllo della diffusione del virus sharka sulle drupacee.
- Art. 13 - Contributo straordinario al Centro regionale animazione economica (CREA) - Struttura strategica di Rovigo.
- Art. 14 - Contributo straordinario al comune di S. Lucia di Piave (TV).
- Art. 15 - Contributo straordinario per opere di manutenzione, restauro e risanamento conservativo di edifici adibiti al culto e modifica della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 .
- Art. 16 - Partecipazione regionale al Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.).
- Art. 17 - Contributo straordinario all'amministrazione provinciale di Rovigo.
- Art. 18 - Contributo straordinario al comune di Pieve di Cadore (BL).
- Art. 19 - Contributo straordinario per radioassistenze a voli sanitari e umanitari.
- Art. 20 - Contributo straordinario al Consorzio Servizi Integrati della Valle dell'Agno.
- Art. 21 - Contributo straordinario al Comune di Albettone (VI).
- Art. 22 - Contributo straordinario al "Consorzio Fognature Bacino del Tesina"
- Art. 23 - Contributo straordinario a favore dell'Osservatorio astrofisico di Asiago.
- Art. 24 - Consorzio per la ricerca sui trapianti di organo.
- Art. 25 - Progetto pilota Telemedicina.
- Art. 26 - Progetto pilota Carta Ottica Sanitaria.
- Art. 27 - Contributo straordinario al comune di Feltre per il teatro "La Sena" ed al comune di Vicenza per il "Teatro Olimpico".
- Art. 28 - Premio Guggenheim per le imprese.
- Art. 29 - Contributo straordinario al comune di Abano Terme per la nuova biblioteca civica.
- Art. 30 - Contributo straordinario alla Curia Vescovile di Padova.
- Art. 31 - Contributi agli Enti per il diritto allo studio universitario (ESU).
- Art. 32 - Contributo straordinario al comune di Santa Giustina in Colle (PD) per impianti sportivi.
- CAPO II Modifica di procedure di spesa
-
- Art. 33 - Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (legge di contabilità regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.
- Art. 34 - Semplificazione amministrativa.
- Art. 35 - Estinzione dei crediti di importo non superiore alle 20.000 lire per imposte e tasse regionali.
- Art. 36 - Ambito di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
- Art. 37 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 "Norme in materia di polizia locale".
- Art. 38 - Deleghe alle province - legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 .
- Art. 39 - Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 40 - Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 41 - Modifica della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996".
- Art. 42 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".
- Art. 43 - Modifica della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici".
- Art. 44 - Modifica alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A." e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 45 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 46 - Modifica degli articoli 5, 9 e 10 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati a imprese artigiane" e successive modifiche e integrazioni ed interpretazione autentica della lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 .
- Art. 47 - Modifica della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano".
- Art. 48 - Modifica della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 "Interventi a favore dei Consorzi Fidi tra le piccole e le medie imprese del settore secondario del Veneto".
- Art. 49 - Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica" e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 50 - Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 "Normativa regionale per l'incentivazione di interventi di interesse turistico" e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 51 - Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 52 - Modifica della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 "Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico" e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 53 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 "Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione fra piccole imprese e medie imprese del commercio e dei servizi".
- Art. 54 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 "Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione fra piccole imprese e medie imprese del commercio e dei servizi".
- Art. 55 - Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale", e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 56 - Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale", e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 57 - Disposizioni in materia di acquacoltura relative alla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 "Tutela dell'edificabilità delle zone agricole".
- Art. 58 - Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995".
- Art. 59 - Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
- Art. 60 - Modifica alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 48 "Disciplina delle procedure per il finanziamento di maggiori oneri maturati per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza regionale ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 ".
- Art. 61 - Disposizioni transitorie in materia di riduzione e smaltimento dei rifiuti speciali.
- Art. 62 - Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modifiche e integrazioni, e proroga del termine di cui all'articolo 54.
- Art. 63 - Disposizioni in materia di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
- Art. 64 - Modifica della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 65 - Modifica alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina dell'attività di ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali." e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 66 - Modifica della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 "Contributo annuale in conto capitale da concedersi al comune di Chioggia nel triennio 1991-1993 per il ripristino dei pennelli stagionali alle foci dei fiumi Adige e Brenta".
- Art. 67 - Modifica della legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 "Norme di attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia sanitaria" e successive modificazioni ed integrazioni.
- Art. 68 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1993)".
- Art. 69 - Modifica dei tempi di applicazione della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 "Prevenzione dei danni derivanti dal campi elettromagnetici generati da elettrodotti".
- Art. 70 - Modifica della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".
- Art. 71 - Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" e successive modificazioni ed integrazioni.
- Art. 72 - Disposizioni relative alle nomine nelle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB).
- Art. 73 - Modifica della legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 "Disposizioni per la privatizzazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".
- Art. 74 - Modifica della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato".
- Art. 75 - Modifiche alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 "Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione".
- Art. 76 - Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 12 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, aggiunto dall'articolo 34 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 .
- Art. 77 - Modifica della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 49 "Premio letterario Leonilde e Arnaldo Settembrini, Mestre".
- Art. 78 - Contributi in materia di beni immobili non statali soggetti alle disposizioni della legge 1 gennaio 1939, n. 1089.
- Art. 79 - Modifiche alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete (IRVV)" e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 80 - Modalità particolari per l'iscrizione di poste in bilancio e per l'assunzione di impegni conseguenti all'attuazione di programmi comunitari.
- Art. 81 - Modifica della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della Cassa di Previdenza in favore dei consiglieri regionali", successive modifiche e integrazioni.
- Art. 82 - Patrocinio legale per i consiglieri regionali.
- CAPO III Disposizioni per il completamento di procedure di spesa e di modifica di leggi regionali
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- Art. 83 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 24 novembre 1981, n. 63 "Interventi per lo sviluppo delle imprese artigiane in aree attrezzate", espressamente abrogata dall’articolo 9 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano".
- Art. 84 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 24 novembre 1987, n. 56 "Intervento per la qualificazione delle attività artigiane", espressamente abrogata dall’articolo 9 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano".
- Art. 85 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica".
- Art. 86 - Disposizioni transitorie relative all’articolo 8 della legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986".
- Art. 87 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 "Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace".
- Art. 88 - Disposizioni in merito alla legge regionale 1 dicembre 1989, n. 50 "Finanziamento del completamento delle opere di industrializzazione nel territorio dei comuni di Canda e Villamarzana".
- Art. 89 - Disposizioni in merito alla legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 "Interventi a favore dei consorzi fra Enti locali per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865".
- Art. 90 - Disposizioni in merito alla legge regionale 5 novembre 1979, n. 88 "Finanziamento straordinario di una iniziativa per la realizzazione di un insediamento produttivo".
- Art. 91 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 27 gennaio 1983, n. 4 "Contributi per la realizzazione di ripetitori radio-televisivi" e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 92 - Disposizioni transitorie e modifica della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 "Interventi regionali di prevenzione e di soccorso per calamità naturali" e successive modificazioni e integrazioni.
- Art. 93 - Disposizioni transitorie e modifica alla legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 "Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali".
- Art. 94 - Disposizioni transitorie e modifica della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 "Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna".
- Art. 95 - Disposizioni transitorie e modifica relative alla legge 15 gennaio 1985, n. 6 "Interventi per la realizzazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi".
- Art. 96 - Disposizioni transitorie e modifica relative alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 "Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani".
- Art. 97 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 47 "Interventi a favore di consorzi e di società consortili per la commercializzazione dei prodotti".
- Art. 98 - Disposizioni transitorie e modifica relative alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 "Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti".
- Art. 99 - Modifica della legge regionale 8 novembre 1988, n. 54 "Interventi per la costituzione di sistemi informativi e l'informatizzazione degli enti locali".
- Art. 100 - Modifica della legge regionale 6 giugno 1983, n. 30 "Istituzione della mediateca regionale".
- Art. 101 - Modifica della legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5 "Disciplina dell'attività d'informazione ed editoriale della Giunta regionale".
- CAPO IV Abrogazioni