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Legge regionale 8 aprile 1997, n. 8 (BUR n. 32/1997)

Disposizioni per l'utilizzazione del fondo regionale di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27

Legge regionale 8 aprile 1997, n. 8 (BUR n. 32/1997) (Abrogata)

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZAZIONE DEL FONDO REGIONALE DI CUI AL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996, n. 27


Legge abrogata dall’articolo 61, comma 1, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3


SOMMARIO
Legge regionale 8 aprile 1997, n. 8 (BUR n. 30/1997)

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZAZIONE DEL FONDO REGIONALE DI CUI AL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996, n. 27



Art. 1 - Finalità e obiettivi.

1. Il fondo di cui al comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27 è impiegato per la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati, oltre che per interventi d’iniziativa della Regione, nell’ambito delle destinazioni di cui al comma 27 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Il fondo è impiegato, in particolare, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) costruzione di impianti per il recupero, la valorizzazione e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, nonché di impianti di depurazione;
b) realizzazione di interventi di bonifica di siti inquinati e di recupero di aree degradate;
c) istituzione di un fondo di rotazione per la progettazione degli impianti di cui alla lettera a) e la redazione di progetti di bonifica ambientale di cui alla lettera b);
d) predisposizione e aggiornamento dei piani regionali ambientali di settore previsti dalla vigente legislazione;
e) attuazione di iniziative concernenti la raccolta differenziata dei rifiuti, ivi comprese l’acquisto di attrezzature e di mezzi di raccolta e trasporto e la realizzazione di centri di stoccaggio provvisorio, recupero e commercializzazione dei materiali recuperati;
f) individuazione e classificazione delle aree di maggior inquinamento ambientale cui riconoscere la massima priorità negli interventi di tutela ambientale;
g) istituzione e manutenzione delle aree naturali protette;
h) attivazione di adeguati servizi che consentano a chiunque l’accesso alle informazioni sullo stato dell’ambiente in ambito regionale;
i) finanziamento di pubblicazioni e di campagne promozionali utili per la salvaguardia dell'ambiente;
l) effettuazione di iniziative di ricerca, comprese quelle a carattere sperimentale, utili ai fini della tutela dell’ambiente e del recupero, valorizzazione e sfruttamento delle materie prime, anche mediante l’istituzione di borse di studio a favore di giovani laureati in discipline riguardanti il settore ambientale per l’effettuazione di stages di formazione presso strutture pubbliche o private.
Art. 2 - Programma annuale e modalità per la concessione di contributi.

1. La Giunta regionale predispone annualmente un programma che individua:
a) gli obiettivi prioritari, tra quelli indicati al comma 2 dell’articolo 1;
b) gli interventi e le iniziative che la Regione intende realizzare direttamente;
c) gli interventi e le iniziative di altri soggetti pubblici e privati che la Regione intende prioritariamente finanziare parzialmente o interamente;
d) l’ammontare delle risorse disponibili per la concessione di contributi ad altri soggetti pubblici e privati.
2. Qualora il programma preveda la concessione dei contributi di cui alla lettera d) del comma 1, lo stesso comprende i bandi indicanti le categorie dei possibili beneficiari, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare, i criteri per la valutazione delle domande medesime e per la formulazione delle graduatorie, nonché le percentuali massime di contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile.
3. Il programma ed i bandi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati dalla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta; trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente.
Art. 3 - Concessione e liquidazione dei contributi.

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 2 dell’articolo 2, la Giunta regionale approva le graduatorie, individua gli interventi ammessi a contributo e ne approva il piano di riparto; con il medesimo provvedimento è precisata l’eventuale ulteriore documentazione da presentare a cura dei soggetti beneficiari.
2. La liquidazione dei contributi di cui al comma 1 è disposta dal dirigente responsabile della competente struttura regionale con le modalità stabilite ai commi 3, 4 e 5.
3. Qualora il beneficiario sia soggetto privato, la liquidazione è subordinata alla presentazione di polizza fidejussoria di importo pari al contributo concesso.
4. L’erogazione dei contributi prevede:
a) un’anticipazione del cinquanta per cento del contributo, liquidata all’atto dell’avvio dell’iniziativa o, nel caso trattasi di lavori, dell’inizio degli stessi, comprovati da idonea documentazione;
b) un ulteriore acconto del quaranta per cento, liquidato su presentazione della documentazione attestante l’utilizzazione di almeno i due terzi dell’anticipazione;
c) il saldo, liquidato su presentazione dei documenti giustificativi delle spese sostenute o, nel caso trattasi di lavori, del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
5. Il contributo può essere ridotto, in sede di liquidazione a saldo, proporzionalmente alla minore entità della spesa sostenuta dal beneficiario, rispetto al costo dell’intervento ammesso al finanziamento.
6. Qualora il beneficiario non provveda all’invio della prescritta documentazione entro il termine fissato con la deliberazione di cui al comma 2 dell’articolo 2 ovvero nel termine prescritto per l’inizio dell’attività o dei lavori, la revoca del contributo è disposta entro sessanta giorni dal dirigente responsabile della struttura regionale competente.
7. I fondi resisi disponibili a seguito delle riduzioni di cui al comma 5 e delle revoche di cui al comma 6 sono impiegati dalla Giunta regionale, all’interno dell’esercizio di assunzione dell’impegno di spesa, per la concessione di contributi ad altri soggetti aventi diritto sulla base delle graduatorie approvate.
8. I finanziamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 2 sono liquidati dal dirigente responsabile della struttura regionale competente con le modalità stabilite dalla Giunta regionale nel provvedimento di concessione del finanziamento medesimo.
Art. 4 - Impiego della quota spettante da parte delle Province.

1. Le Province dispongono l’impiego della quota loro spettante del tributo di cui al comma 27 dell’articolo 3 della legge n. 549/1995 nell’ambito delle finalità e degli obiettivi di cui all’articolo 1.
Art. 5 - Maggiorazione delle tariffe di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il finanziamento degli enti responsabili di bacino.

1. Gli enti responsabili di bacino di cui all’articolo 11 delle norme generali di prima attuazione del Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 1988, n. 785, per far fronte alle proprie spese di funzionamento, nonché per finanziare interventi volti ad incentivare la raccolta differenziata ed il recupero dai rifiuti solidi urbani di materiali o energia, sono autorizzati a maggiorare le tariffe di smaltimento dei rifiuti solidi urbani di un’aliquota da determinarsi in sede di approvazione del bilancio dell’ente medesimo.
Art. 6 - Norme finali.

1. Sono abrogate le leggi regionali 22 maggio 1984, n. 22 e 23 aprile 1990, n. 31.
2. È abrogato il comma 6 dell’articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27 .
Art. 7 - Norma transitoria.

1. Per l’anno 1997 il termine di cui al comma 3 dell’articolo 2 è fissato al 30 giugno.
2. Il termine previsto dall'articolo 16 punto 1, ultimo capoverso, delle norme di attuazione del piano territoriale regionale di coordinamento è fissato al 31 dicembre 1997.
Art. 8 - Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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