crv_sgo_leggi

Legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (BUR n. 9/1998)

Iniziative culturali per il centocinquantesimo anniversario dei moti del 1848-1849

Legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (BUR n. 9/1998) (Abrogata)

INIZIATIVE CULTURALI PER IL CENTOCINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DEI MOTI DEL 1848-1849

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (BUR n. 9/1998)

INIZIATIVE CULTURALI PER IL CENTOCINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DEI MOTI DEL 1848-1849


Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, in coerenza con i principi fondamentali del proprio Statuto, promuove una serie di manifestazioni culturali inserite in un programma organico da realizzarsi in relazione agli avvenimenti ed ai luoghi che caratterizzarono i fatti avvenuti negli anni 1848 e 1849.

Art. 2 - Programma.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce con proprio atto, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri generali e le modalità di presentazione delle iniziative, nonché le modalità di erogazione, esecuzione e rendicontazione dei progetti approvati.
2. Gli enti locali, le università degli studi, le istituzioni e associazioni culturali interessate, debbono far pervenire alla Giunta regionale i propri progetti corredati da una dettagliata relazione in conformità ai criteri generali di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale ha comunque facoltà di presentare propri progetti.
4. Il programma biennale delle iniziative culturali è predisposto dal Comitato di cui all'articolo 3 e approvato dalla Giunta regionale.
5. Le iniziative di cui al comma 1 devono privilegiare il carattere interdisciplinare ed essere mirate anche alla divulgazione didattica nelle scuole nonché al coinvolgimento degli studenti delle università del Veneto.
6. In particolare le iniziative di cui al comma 1 consistono in:
a) mostre, convegni, seminari di studio, rassegne, ricerche, produzioni teatrali e musicali;
b) sostegno alle attività editoriali di pubblicazione libraria, di materiale afferente ad iniziative e produzioni di cui alla lettera a), con prevalente destinazione alle biblioteche, alle scuole, alle università della regione ed alle comunità dei veneti all'estero.

Art. 3 - Comitato per le iniziative culturali per il centocinquantesimo anniversario dei moti del 1848-1849.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito il Comitato per le iniziative storico culturali per il centocinquantesimo anniversario dei moti del 1848-1849.
2. Il Comitato esamina e valuta in modo comparato i progetti culturali attinenti alle iniziative e predispone il relativo programma biennale di cui all'articolo 2.
3. Il Comitato è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato che lo presiede;
b) i consiglieri regionali assegnati alla commissione consiliare competente ad esclusione di quelli nominati ai sensi del comma 6 dell’articolo 16 del Regolamento del Consiglio regionale;
c) un rappresentante dell'ANCI;
d) due docenti universitari di storia dell’ottocento designati dalla Giunta regionale.
4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione.
5. Assiste ai lavori del Comitato il dirigente della struttura competente per le attività culturali della Regione e funge da segretario un funzionario della medesima.
6. Per gli adempimenti connessi alla realizzazione del programma delle iniziative di cui alla presente legge il Comitato si avvale di strutture, personale e mezzi dell'amministrazione regionale.
7. La struttura regionale ha il compito di:
a) coadiuvare il Comitato nell'espletamento delle sue funzioni;
b) procedere ad ogni adempimento amministrativo, finanziario e di controllo, provvedendo ad accertare la puntuale realizzazione di ogni singola iniziativa finanziata dalla presente legge e a richiedere la relativa rendicontazione.
8. Ai componenti il Comitato di cui alle lettere c), e d) del comma 3 è corrisposta un'indennità di partecipazione alle sedute nella misura prevista dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni; agli stessi è altresì corrisposto, ove spettante, il rimborso delle spese nella misura e secondo le modalità previste dalla vigente normativa per i dirigenti delle segreterie regionali.

Art. 4 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in lire 1.000.000.000 per il biennio 1998-1999, si fa fronte, per l’anno 1998, mediante la riduzione di lire 500.000.000, in termini di competenza e cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 80210, denominato “Fondo globale per le spese correnti”, partita n. 6, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l’anno 1998. Quanto all’onere di lire 500.000.000 per l’anno 1999, si fa fronte mediante la riduzione per 500.000.000 di lire dello stanziamento di cui al capitolo n. 80210, partita n. 6, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l’anno 1999.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l’anno 1998 e 1999 è istituito il capitolo n. 70128 denominato “Iniziative culturali per il centocinquantesimo anniversario dei moti del 1848-1849”, con stanziamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e cassa quanto all’esercizio 1998 e di lire 500.000.000 in termini di sola competenza quanto all’esercizio 1999.

Struttura responsabile degli adempimenti procedimentali:
Direzione regionale cultura, informazione, flussi migratori


SOMMARIO