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Legge regionale 10 aprile 1998, n. 11 (BUR n. 33/1998)

Interventi a favore della nutrizione artificiale domiciliare

Legge regionale 10 aprile 1998, n. 11 (BUR n. 33/1998)

INTERVENTI A FAVORE DELLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE DOMICILIARE


Art. 1 - Finalità.

1. Con la presente legge la Regione del Veneto disciplina la nutrizione artificiale domiciliare al fine di mantenere nel contesto extra ospedaliero, ed eventualmente di reinserire nell’attività lavorativa i pazienti che necessitano della nutrizione artificiale per periodi prolungati o in via definitiva.
2. Ai fini della presente legge per nutrizione artificiale domiciliare (NAD) si intende la nutrizione artificiale sia di tipo parenterale (NP), che di tipo enterale (NE), somministrata presso la dimora delle persone per le quali tale nutrizione è indispensabile per sopravvivere.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

1. La Giunta regionale approva apposite linee guida che individuano i fruitori della nutrizione artificiale domiciliare.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono predisposte dalla Commissione regionale per la NAD prevista dall' articolo 3 tenuto conto, tra l'altro, delle seguenti condizioni:
a) malnutrizione;
b) ipermetabolismo;
c) insufficienza d'organo primaria o secondaria;
d) rischio nutrizionale nel bambino o nell'adulto.

Art. 3 - Commissione regionale per la nutrizione artificiale domiciliare.

1. È istituita la Commissione regionale per la NAD, presieduta dall’Assessore regionale alle politiche sanitarie, o da un suo delegato, composta da:
a) medici esperti in NAD;
b) medici di medicina generale;
c) farmacisti;
d) dietisti;
e) pediatri;
f) responsabili di distretto socio-sanitario.
2. La Commissione prevista al comma 1 è nominata, in deroga alle disposizioni previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 , dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle politiche sanitarie.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina le modalità di funzionamento e la durata della Commissione.

Art. 4 - Funzioni della Commissione per la nutrizione artificiale domiciliare (NAD).

1. La Commissione per la NAD svolge le seguenti funzioni:
a) predispone le linee guida previste dall'articolo 2;
b) fornisce indirizzi ed indicazioni operative alle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), in particolare per la predisposizione dei protocolli previsti all'articolo 5;
c) collabora con l'Osservatorio epidemiologico previsto dall' articolo 22 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 , in relazione alla NAD;
d) cura il monitoraggio delle attività di NAD a livello regionale sulla base dei dati forniti dalle aziende ULSS;
e) svolge attività di consulenza e di proposta in materia di NAD a favore del Servizio Sanitario Regionale.

Art. 5 - Modalità di erogazione della nutrizione artificiale domiciliare (NAD).

1. L’erogazione delle prestazioni previste per la NAD viene assicurata sulla base di una integrazione tra servizi distrettuali ed in particolare servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) con il presidio ospedaliero di riferimento.
2. I direttori generali delle aziende ULSS, avvalendosi dei direttori sanitari e dei responsabili dei distretti socio-sanitari, sulla base delle linee guida di cui all’ articolo 2, definiscono i protocolli operativi per l'attuazione della NAD specificando in particolare:
a) le condizioni ed i requisiti necessari per fruire della NAD;
b) le modalità di assunzione in carico del fruitore della NAD;
c) i criteri per la stesura del piano di assistenza individuale;
d) la definizione delle responsabilità assistenziali di tutti gli operatori sanitari coinvolti, oltre a quella del medico di medicina generale, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali;
e) le modalità di erogazione dei presidi diagnostico-terapeutici previsti nel piano di assistenza di cui alla lettera c);
f) le modalità di predisposizione della documentazione clinica;
g) le modalità di verifica dell'efficacia dell'intervento.
3. La Giunta regionale, sulla base di una valutazione, da effettuare dopo i primi dodici mesi di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, definisce, sentita la competente commissione consiliare, il modello organizzativo per la NAD nell’ambito dei livelli uniformi di assistenza previsti dal piano sanitario nazionale e dal piano socio-sanitario regionale.

Art. 6 - Norma finale.

1. La Commissione regionale per la NAD, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, predispone le linee guida, gli indirizzi e le indicazioni operative previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell' articolo 4, che trasmette alla Giunta regionale per l’approvazione nei trenta giorni successivi.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, alla predisposizione delle linee guida provvede la Giunta regionale nei sessanta giorni successivi.
3. I direttori generali sono tenuti a predisporre i protocolli operativi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 entro trenta giorni dal ricevimento delle linee guida di cui all' articolo 2.

Art. 7 - Norma finanziaria.

omissis ( 1)





Note

( 1) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 10 aprile 1998, n. 11 (BUR n. 33/1998)

INTERVENTI A FAVORE DELLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE DOMICILIARE



Art. 1 - Finalità.

1. Con la presente legge la Regione del Veneto disciplina la nutrizione artificiale domiciliare al fine di mantenere nel contesto extra ospedaliero, ed eventualmente di reinserire nell’attività lavorativa i pazienti che necessitano della nutrizione artificiale per periodi prolungati o in via definitiva.
2. Ai fini della presente legge per nutrizione artificiale domiciliare (NAD) si intende la nutrizione artificiale sia di tipo parenterale (NP), che di tipo enterale (NE), somministrata presso la dimora delle persone per le quali tale nutrizione è indispensabile per sopravvivere.
Art. 2 - Ambito di applicazione.

1. La Giunta regionale approva apposite linee guida che individuano i fruitori della nutrizione artificiale domiciliare.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono predisposte dalla Commissione regionale per la NAD prevista dall'articolo 3 tenuto conto, tra l'altro, delle seguenti condizioni:
a) malnutrizione;
b) ipermetabolismo;
c) insufficienza d'organo primaria o secondaria;
d) rischio nutrizionale nel bambino o nell'adulto.
Art. 3 - Commissione regionale per la nutrizione artificiale domiciliare.

1. È istituita la Commissione regionale per la NAD, presieduta dall’Assessore regionale alle politiche sanitarie, o da un suo delegato, composta da:
a) medici esperti in NAD;
b) medici di medicina generale;
c) farmacisti;
d) dietisti;
e) pediatri;
f) responsabili di distretto socio-sanitario.
2. La Commissione prevista al comma 1 è nominata, in deroga alle disposizioni previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 , dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle politiche sanitarie.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina le modalità di funzionamento e la durata della Commissione.
Art. 4 - Funzioni della Commissione per la nutrizione artificiale domiciliare (NAD).

1. La Commissione per la NAD svolge le seguenti funzioni:
a) predispone le linee guida previste dall'articolo 2;
b) fornisce indirizzi ed indicazioni operative alle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), in particolare per la predisposizione dei protocolli previsti all'articolo 5;
c) collabora con l'Osservatorio epidemiologico previsto dall'articolo 22 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 , in relazione alla NAD;
d) cura il monitoraggio delle attività di NAD a livello regionale sulla base dei dati forniti dalle aziende ULSS;
e) svolge attività di consulenza e di proposta in materia di NAD a favore del Servizio Sanitario Regionale.
Art. 5 - Modalità di erogazione della nutrizione artificiale domiciliare (NAD).

1. L’erogazione delle prestazioni previste per la NAD viene assicurata sulla base di una integrazione tra servizi distrettuali ed in particolare servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) con il presidio ospedaliero di riferimento.
2. I direttori generali delle aziende ULSS, avvalendosi dei direttori sanitari e dei responsabili dei distretti socio-sanitari, sulla base delle linee guida di cui all’articolo 2, definiscono i protocolli operativi per l'attuazione della NAD specificando in particolare:
a) le condizioni ed i requisiti necessari per fruire della NAD;
b) le modalità di assunzione in carico del fruitore della NAD;
c) i criteri per la stesura del piano di assistenza individuale;
d) la definizione delle responsabilità assistenziali di tutti gli operatori sanitari coinvolti, oltre a quella del medico di medicina generale, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali;
e) le modalità di erogazione dei presidi diagnostico-terapeutici previsti nel piano di assistenza di cui alla lettera c);
f) le modalità di predisposizione della documentazione clinica;
g) le modalità di verifica dell'efficacia dell'intervento.
3. La Giunta regionale, sulla base di una valutazione, da effettuare dopo i primi dodici mesi di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, definisce, sentita la competente commissione consiliare, il modello organizzativo per la NAD nell’ambito dei livelli uniformi di assistenza previsti dal piano sanitario nazionale e dal piano socio-sanitario regionale.
Art. 6 - Norma finale.

1. La Commissione regionale per la NAD, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, predispone le linee guida, gli indirizzi e le indicazioni operative previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 4, che trasmette alla Giunta regionale per l’approvazione nei trenta giorni successivi.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, alla predisposizione delle linee guida provvede la Giunta regionale nei sessanta giorni successivi.
3. I direttori generali sono tenuti a predisporre i protocolli operativi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 entro trenta giorni dal ricevimento delle linee guida di cui all'articolo 2.
Art. 7 - Norma finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione per la Nutrizione Artificiale Domiciliare (NAD), quantificabili in lire 40 milioni, sono a carico del capitolo n. 3002 “Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese” dello stato di previsione della spesa del bilancio dell’esercizio 1998.
2. Gli oneri derivanti dalle prestazioni assistenziali di Nutrizione Artificiale Domiciliare fanno carico ai capitoli del fondo sanitario regionale, corrispondenti per funzione, iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio dell’esercizio 1998.



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