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Legge regionale 16 aprile 1998, n. 17 (BUR n. 35/1998)

Modifiche della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile”

Legge regionale 16 aprile 1998, n. 17 (BUR n. 35/1998) (Abrogata)

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, n. 58 “DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE”

Legge abrogata da lett. b) comma 2 articolo 32 della legge regionale 1 giugno 2022, n. 13


SOMMARIO
Legge regionale 16 aprile 1998, n. 17 (BUR n. 35/1998) (Novellazione)

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, n. 58 “DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE”



Art. 1 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 .
1. L'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 è così sostituito:
"Art. 1 - Finalità.
1. Al fine di prevenire, eliminare o ridurre gli effetti di eventi catastrofici, anche conseguenti all'attività umana, nonché di tutelare la vita ed i beni dei cittadini, la presente legge individua le modalità di partecipazione della Regione del Veneto e degli enti amministrativi regionali all’organizzazione nazionale della protezione civile, anche mediante la collaborazione e il concorso delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, in attuazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e nel rispetto delle disposizioni di cui alle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 11 agosto 1991, n. 266.”.
Art. 2 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 .
1. L'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 è così sostituito:
"Art. 2 - Obiettivi e attività regionali.
1. Le attività regionali in materia di protezione civile sono individuate dalla Giunta regionale in funzione dei seguenti obiettivi:
a) prevenzione e riduzione dei rischi di origine naturale e antropica;
b) miglioramento dello standard qualitativo degli interventi di emergenza;
c) efficacia nel ripristino delle normali condizioni di vita;
d) diffusione di una specifica cultura di protezione civile.
2. La Giunta regionale in particolare:
a) provvede al coordinamento delle attività di protezione civile svolte dagli enti locali, anche predisponendo appositi atti di indirizzo, direttive e linee guida;
b) approva, sentito il comitato di cui all’articolo 6, i programmi regionali di previsione e prevenzione relativi alle varie ipotesi di rischio ed il piano regionale di concorso in emergenza;
c) favorisce forme di raccordo e collaborazione, per aree omogenee di estensione anche sovracomunale, fra enti locali allo scopo di ottimizzare l’attività di prevenzione, le capacità di intervento e il rapporto con le organizzazioni di volontariato.
3. Le attività di cui al comma 1 consistono in particolare nella:
a) predisposizione di studi e progetti finalizzati alla previsione e prevenzione di calamità;
b) pianificazione degli interventi di prevenzione, emergenza e di soccorso;
c) attivazione di un centro regionale di coordinamento in emergenza dotato anche dei necessari sistemi di collegamento e informativi;
d) acquisizione di attrezzature e mezzi di soccorso per costituire una propria dotazione permanente e/o concederli in uso ad enti locali e ad altri enti pubblici, a organizzazioni di volontariato, nonché ad altri organismi facenti parte del sistema nazionale di protezione civile;
e) concessione di contributi agli enti locali, ad altri enti pubblici ed a organizzazioni di volontariato per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo;
f) adozione di provvedimenti di competenza regionale per il superamento dell’emergenza, il ripristino di beni pubblici e privati danneggiati, nonché per il ripristino di condizioni di sicurezza;
g) formazione, informazione ed educazione per la promozione e la diffusione di una specifica cultura di protezione civile.”.
Art. 3 - Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 .
1. L'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 è abrogato.
Art. 4 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 .
1. L'articolo 4 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 è così sostituito:
"Art. 4 - Struttura regionale competente.
1. In attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 12 della legge n. 225/1992, la Giunta regionale individua la struttura regionale competente per l'espletamento delle attività di protezione civile alla quale è affidato anche il coordinamento funzionale del sistema regionale di protezione civile, individuato con specifico provvedimento, composto dalle strutture regionali operanti in materie connesse alla protezione civile.
2. Il centro di coordinamento regionale in emergenza (Co.R.Em), al quale fa riferimento il sistema regionale di protezione, opera alle dipendenze della struttura di cui al comma 1.
3. Il centro di coordinamento regionale in emergenza (Co.R.Em) assicura:
a) l'acquisizione e l'aggiornamento dei dati utili alla prevenzione e alla riduzione dei rischi di origine naturale e antropica;
b) i collegamenti telefonici, via radio e telematici con tutti gli enti od organismi aventi rilevanza per l'attività di protezione civile e utili nella gestione delle situazioni di emergenza;
c) idonee e specifiche attrezzature, anche informatiche, per il trattamento, la condivisione e l'elaborazione di dati, informazioni e procedure utili per assumere le decisioni necessarie in fase di emergenza.”.
Art. 5 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 .
1. Nell’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 le parole "dell’ufficio" sono sostituite dalle seguenti parole: "della struttura regionale competente".
Art. 6 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 .
1. L'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 è così sostituito:
"Art. 6 - Comitato regionale di protezione civile.
1. È istituito il Comitato regionale di protezione civile (CRPC) quale organo consultivo della Regione.
2. Il Comitato in particolare:
a) fornisce pareri alla Giunta regionale in ordine alla predisposizione dei programmi regionali di previsione e prevenzione, redatti ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e del piano regionale di concorso in emergenza, redatto per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo;
b) opera quale sede di raccordo istituzionale per lo svolgimento coordinato dei programmi e delle attività degli enti operanti in materia di protezione civile;
c) per le finalità della lettera b) esprime, su richiesta della Giunta regionale o di una Provincia, pareri su documenti di programmazione e di pianificazione redatti dagli enti di cui all'articolo 1.
3. Per la validità delle riunioni del CRPC è necessaria la presenza della maggioranza dei soggetti invitati, tra quelli individuati nell’articolo 6 bis.
4. Le spese di funzionamento del CRPC sono a carico della Regione; le eventuali indennità di missione e di trasferta sono a carico delle amministrazioni di appartenenza dei singoli componenti.”.(1)
Art. 7 - Aggiunta dell’articolo 6 bis alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 .
1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 è inserito il seguente articolo:
"Art. 6 bis - Composizione del Comitato regionale di protezione civile.
1. Il Comitato regionale di protezione civile è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;
b) l'Assessore regionale con delega alla protezione civile, con funzioni di Vicepresidente;
c) il segretario generale della programmazione, cui possono essere delegate le funzioni di Vicepresidente;
d) il segretario regionale nella cui area è compresa la materia della protezione civile, cui possono essere delegate le funzioni di Vicepresidente;
e) un componente indicato dall'URPV tra i Presidenti delle Province del Veneto;
f) un componente indicato dall'UNCEM tra i presidenti delle Comunità montane del Veneto;
g) un componente indicato dall'ANCI tra i sindaci dei Comuni del Veneto;
h) un componente, individuato dalla Giunta regionale, in rappresentanza delle organizzazioni comunali di volontariato di protezione civile del Veneto;
i) un componente, individuato dalla Giunta regionale, in rappresentanza delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilevanza regionale;
j) un componente, individuato dalla Giunta regionale, in rappresentanza delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilevanza nazionale.
2. Per l’esame dei piani di settore, a livello regionale, provinciale o intercomunale nonché di questioni legate a situazioni di emergenza, il Comitato è integrato da:
a) i Prefetti, o loro delegati, delle province interessate;
b) l’Ispettore interregionale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
c) i sindaci dei Comuni interessati, limitatamente all’esame dei piani di settore a livello intercomunale nonché di questioni legate a situazioni di emergenza.
3. In relazione agli argomenti trattati, il presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni dello stesso:
a) gli assessori regionali competenti in materie connesse alla protezione civile;
b) i segretari regionali competenti in materie connesse alla protezione civile;
c) i Presidenti delle Province territorialmente competenti, se l’argomento rientra nella competenza della Provincia;
d) i Presidenti delle Comunità montane territorialmente competenti, se l’argomento rientra nella competenza della Comunità montana;
e) il capo del dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
f) il Comandante della Regione militare nord-est;
g) il direttore generale dell'ARPAV;
h) il direttore generale dell'ULSS competente in relazione all'argomento trattato;
i) il responsabile della centrale operativa di emergenza sanitaria competente;
j) il segretario generale dell'autorità di bacino prevista dalla legge n. 183/1989 territorialmente competenti, se l’argomento rientra nella competenza dell’autorità medesima;
k) il presidente del consorzio di bonifica competente per territorio;
l)i rappresentanti di altri enti ed organismi la cui presenza è ritenuta opportuna.
4. I componenti indicati al comma 3 possono delegare loro sostituti a presenziare alle riunioni del CRPC.
5. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e dura in carica tre anni.
6. Per l’approfondimento di questioni specifiche, il CRPC può avvalersi del comitato scientifico operante in seno al Centro di studio e formazione in materia di protezione civile istituito con legge regionale 26 febbraio 1994, n. 5 (1) .
7. Il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di protezione civile assiste alle riunioni del CRPC, assicurando le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo.”.
Art. 8 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 .
1. Il punto 6 del primo comma dell’articolo 8 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 è abrogato.
Art. 9 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 .
1. L'articolo 9 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 è così sostituito:
"Art. 9 - Finalità e requisiti del volontariato.
1. La Regione riconosce e valorizza la specifica funzione sociale del volontariato nelle attività di protezione civile, favorendone la partecipazione alle finalità della presente legge.
2. Fanno parte del volontariato di protezione civile le organizzazioni e le associazioni che, per fini di solidarietà sociale, prestano gratuitamente la propria opera nelle attività di previsione e prevenzione, di soccorso in emergenza e, in generale, in ogni altra attività di protezione civile, secondo le direttive e con il coordinamento dell'autorità competente.
3. Le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività di volontariato di protezione civile, qualora abbiano i requisiti previsti dalla legge, possono chiedere l’iscrizione al registro regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 .”.
Art. 10 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 .
1. L'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 è così sostituito:
"Art. 10 - Albo dei gruppi volontari di protezione civile.
1. È istituito l’“Albo dei gruppi volontari di protezione civile” nella regione Veneto.
2. Le organizzazioni ed i gruppi comunali iscritti all'albo di cui al comma 1 fanno parte del sistema regionale di protezione civile e, secondo le direttive dell’autorità competente, svolgono funzioni nell'ambito di:
a) formazione di colonne mobili di pronto intervento in situazione di emergenza;
b) attività di raccolta dati, di indagine e studio, di intervento e soccorso, in collaborazione con gli enti competenti;
c) corsi di istruzione, formazione e qualificazione per il volontariato.
3. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 viene disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di protezione civile a seguito di istanza presentata dall'organizzazione sulla base della valutazione dei seguenti requisiti:
a)struttura organizzativa;
b) capacità logistica e affidabilità;
c) specifica esperienza e attività svolte;
d) reperibilità;
e) rapporti formalizzati con Regione od enti locali di riferimento;
f) specializzazione operativa;
g) qualificazione dei componenti e delle dotazioni in uso;
h) partecipazione a corsi di formazione qualificati.
4. L'istanza può essere motivatamente respinta.
5. La Giunta regionale definisce le modalità per la tenuta dell'albo di cui al comma 1.
6. La Regione contribuisce annualmente, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, all'acquisto di mezzi, attrezzature e dotazioni di protezione civile da assegnare ai gruppi iscritti all'albo di cui al comma 1.
7. La Regione può inoltre contribuire al finanziamento delle attività di formazione dei volontari nonché allo svolgimento di esercitazioni e manifestazioni con finalità di protezione civile.”.
Art. 11 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 , come modificato dall’articolo 12 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 .
1. L'articolo 12 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 , come modificato dall’articolo n. 12 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 è così sostituito:
"Art. 12 - Acquisto e custodia di materiali.
1. La Giunta regionale è autorizzata a dotarsi di attrezzature, macchine, mezzi ed equipaggiamenti di soccorso, rilevamento e telecomunicazione.
2. La dotazione permanente di cui al comma 1 costituisce parte integrante del sistema regionale di protezione civile finalizzato alle attività di soccorso nonché di previsione, prevenzione, esercitazione, didattica e informazione.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con i fondi annualmente previsti nel bilancio regionale, su apposito capitolo.
4. La Giunta regionale può autorizzare spese inerenti la gestione, la manutenzione, l’allestimento ed il rimessaggio delle dotazioni e dei mezzi regionali di protezione civile, ovvero dei mezzi di protezione civile acquisiti con contributo regionale dagli enti e dalle organizzazioni di volontariato qualora impiegati in coordinamento con la Regione del Veneto.
5. La custodia e il mantenimento in prontezza operativa di materiali, attrezzature e mezzi di proprietà regionale che per particolare natura tecnica richiedono disponibilità di personale specialistico, nonché di specifiche strutture, possono essere demandati ad aziende speciali, a società concessionarie di pubblici servizi, o a organizzazioni di volontariato, mediante apposite convenzioni che prevedano l’abbattimento dei costi di custodia e manutenzione, da stipularsi anche con il concorso di enti locali o di altri soggetti privati.”.
Art. 12 - Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e disposizioni transitorie.
1. L'articolo 22 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 è così sostituito:
"Art. 22 - Disposizioni transitorie.
1. Fino all'entrata in vigore del programma regionale di previsione e prevenzione, la Giunta regionale individua specifici progetti finalizzati per lo studio, la determinazione e la conseguente riduzione di rischi, ovvero destinati a porre preventivo rimedio a preannunciate situazioni di emergenza di rilevanza sovracomunale.
2. Per l'attuazione dei progetti finalizzati di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere studi e indagini, a procedere all'acquisto di idonee dotazioni e apparecchiature, a provvedere all'esecuzione di interventi di carattere preventivo, anche disponendo l'erogazione di contributi a favori degli enti locali interessati o degli enti dipendenti dalla Regione competenti.
3. La Giunta regionale con proprio provvedimento precisa le modalità per la formazione dell'albo di cui all’articolo 10.
4. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce le modalità di trasferimento, su domanda, dei gruppi già iscritti agli elenchi del volontariato di protezione civile nel registro di cui all’articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 .”.
2. I provvedimenti previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 22 della legge regionale n. 58/1984 come sostituito dal comma 1 sono assunti dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.



Note

(1) La numerazione dei commi qui riportata è effetto di una errata corrige pubblicata sul BUR n. 59/1998 che ha rinumerato nella sequenza corretta i commi.
( 1) Trattasi di errore materiale la data è 26 gennaio.


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