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Legge regionale 16 aprile 1998, n. 18 (BUR n. 35/1998)

Proroga di termini e integrazioni alla legge 23 dicembre 1994, n. 74 in tema di contributi alle amministrazioni pubbliche che impiegano lavoratori in progetti di lavori socialmente utili

Legge regionale 16 aprile 1998, n. 18 (BUR n. 35/1998) (Abrogata)

PROROGA DI TERMINI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N. 74 IN TEMA DI CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CHE IMPIEGANO LAVORATORI IN PROGETTI DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2009, n. 19 .


SOMMARIO
Legge regionale 16 aprile 1998, n. 18 (BUR n. 35/1998) (Novellazione)

PROROGA DI TERMINI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N. 74 IN TEMA DI CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CHE IMPIEGANO LAVORATORI IN PROGETTI DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI



Art. 1 - Proroga di termini e procedure in tema di contributi per i lavori socialmente utili per l’anno 1998.

1. Per l’esercizio finanziario 1998 il termine del 31 marzo fissato dalla legge regionale 23 dicembre 1994, n. 74 per la presentazione da parte delle amministrazioni pubbliche delle domande di contributo per progetti di lavoro socialmente utili è prorogato al 30 settembre 1998.
2. Ai fini della erogazione del contributo limitatamente all’esercizio finanziario 1998 sono ammessi all’istruttoria i progetti approvati dalla Commissione regionale per l’impiego in data successiva al 1° gennaio 1998.
Art. 2 - Utilizzo dei fondi.

1. In caso di non completa utilizzazione dei fondi stanziati dalla legge di bilancio al capitolo n. 72082 per l’anno 1998 le risorse disponibili possono essere destinate a finanziare, in ragione del numero dei lavoratori impiegati, i progetti le cui istanze sono pervenute alla Giunta regionale entro il 31 marzo 1997 e non esaminate per carenze di stanziamento nell’esercizio 1997.
Art. 3 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 74 .

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 74 sono aggiunti i seguenti commi:
“1 bis. Dall’esercizio finanziario 1999 in poi i contributi regionali in favore delle amministrazioni pubbliche che impiegano lavoratori in progetti di lavori socialmente utili, vengono erogati nei limiti fissati dallo specifico stanziamento di bilancio, secondo criteri definiti dalla Giunta regionale con deliberazione adottata entro il 31 marzo di ogni anno sentita la competente Commissione consiliare.
1 ter. La Giunta regionale fissa i criteri di cui al comma 1 bis con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, ed agli indirizzi conseguentemente assunti dalla Commissione regionale per l’impiego del Veneto.”.
Art. 4 - Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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