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Legge regionale 3 febbraio 1998, n. 2 (BUR n. 13/1998)

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1996

Legge regionale 3 febbraio 1998, n. 2 (BUR n. 13/1998) (Bilancio) (Abrogata)

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1996.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 3 febbraio 1998, n. 2 (BUR n. 13/1998) (Bilancio)

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1996



Art. 1 - Conto finanziario.

1. Il conto finanziario della Regione Veneto per l'esercizio 1996 è approvato secondo le risultanze indicate negli articoli seguenti.
Art. 2 - Entrate di competenza dell'esercizio 1996.

1. Le entrate derivanti:
- da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote da esso devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 6 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni;
- da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal Bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione;
- da rendite patrimoniali, da utili di Enti o Aziende regionali;
- da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti;
- da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;
- da contabilità speciali;
accertate nell'esercizio finanziario 1996 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano complessivamente stabilite
in L. 35.071.910.389.491
delle quali sono state riscosse L. 31.166.142.530.166
e sono rimaste da riscuotere L. 3.905.767.859.325
Art. 3 - Spese di competenza dell'esercizio 1996.

1. Le spese per:
- gli organi, le strutture ed i servizi dell'amministrazione generale;
- il sostegno del settore primario, secondario ed energetico;
- la razionalizzazione del settore terziario;
- gli interventi nel campo delle abitazioni;
- il potenziamento delle strutture e delle attività a servizio del territorio;
- la difesa del suolo e la tutela dell'ambiente;
- la riqualificazione dei sistemi di protezione sociale e sanitaria dei cittadini;
- le strutture ed i servizi per la cultura, la scuola, la formazione professionale ed il tempo libero;
- gli oneri non ripartibili e per le contabilità speciali;
impegnate nell'esercizio finanziario 1996 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano complessivamente stabilite
in L. 34.762.269.118.279
delle quali sono state pagate L. 31.710.539.413.165
e sono rimaste da pagare L. 3.051.729.705.114
Art. 4 - Residui attivi dell'esercizio 1995 e precedenti.

1. I Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1995 e precedenti risultavano stabiliti
in L. 4.697.710.829.392
dei quali nell'esercizio 1996 sono stati riscossi L. 2.170.913.214.199
sono stati riaccertati in meno L. 293.671.573.151
e sono rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1996 L. 2.233.126.042.042
Art. 5 - Residui passivi dell'esercizio 1995 e precedenti.

1. I Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1995 e precedenti risultavano stabiliti
in L. 3.259.603.245.056
dei quali nell'esercizio 1996 sono stati pagati L. 1.597.474.569.448
sono stati eliminati L. 418.868.968.444
e sono rimasti da pagare al 31 dicembre 1996 L. 1.243.259.707.164
Art. 6 - Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1996.

1. I Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1996 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
- somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per
la competenza propria dell'esercizio 1996 (articolo 2) L. 3.905.767.859.325
- somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi
precedenti (articolo 4) L. 2.233.126.042.042

Totale Residui attivi al 31 dicembre 1996 L. 6.138.893.901.367
Art. 7 - Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1996.

1. I Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1996 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
- somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per
la competenza propria dell'esercizio 1996 (articolo 3) L. 3.051.729.705.114
- somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi
precedenti (articolo 5) L. 1.243.259.707.164

Totale Residui passivi al 31 dicembre 1996 L. 4.294.989.412.278
Art. 8 - Situazione di cassa.

1. La situazione di cassa dell'esercizio 1996 è determinata come segue:
- Fondo di cassa al 31 dicembre 1995 L. 44.629.331.673
- Riscossioni dell'esercizio 1996:
in conto residui L. 2.170.913.214.199
in conto competenza L. 31.166.142.530.166 L. 33.337.055.744.365
sommano L. 33.381.685.076.038
- Pagamenti dell'esercizio 1996:
in conto residui L. 1.597.474.569.448
in conto competenza L. 31.710.539.413.165 L. 33.308.013.982.613
Fondo di cassa al 31 dicembre 1996 L. 73.671.093.425
Art. 9 - Situazione amministrativa.

1. É accertato nella somma di lire 1.917.575.582.514 il Saldo finanziario positivo alla fine dell'esercizio 1996, come risulta dai seguenti dati:
ATTIVO
- Saldo finanziario positivo accertato alla
chiusura dell'esercizio 1995 L. 1.482.736.916.009
- Entrate accertate nell'esercizio 1996 L. 35.071.910.389.491
- Diminuzione residui attivi provenienti dall'esercizio 1995 e precedenti:
- accertati al 01 gennaio 1996 L. 4.697.710.829.392
- accertati al 31 dicembre 1996 L. 4.404.039.256.241
in meno L. 293.671.573.151
Totale dell'Attivo L. 36.260.975.732.349

PASSIVO
- Spese impegnate nell'esercizio 1996 L. 34.762.269.118.279
- Diminuzione residui passivi provenienti dall'esercizio 1995 e precedenti:
- accertati al 1° gennaio 1996 L. 3.259.603.245.056
- accertati al 31 dicembre 1996 L. 2.840.734.276.612
in meno L. 418.868.968.444
Totale del Passivo L. 34.343.400.149.835
Saldo finanziario positivo L. 1.917.575.582.514
Totale a pareggio dell'Attivo L. 36.260.975.732.349
Art. 10 - Variazioni di bilancio.

1. É approvata la variazione di cassa di lire 1.704.803.828 apportata in aumento allo stanziamento di cassa autorizzato al capitolo n. 60011 "Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente da assegnare alle ULSS", mediante riduzione per pari importo dello stanziamento autorizzato al capitolo n. 80030 "Fondo di riserva di cassa" - che presenta la sufficiente disponibilità - al fine di consentire la regolazione contabile di somme corrisposte alle ULSS del Veneto, a titolo di quota regionale del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per il terzo trimestre 1996.
2. É approvata la variazione di competenza e di cassa di lire 218.705.000.000 apportata nelle "Partite di Giro" in aumento agli stanziamenti del capitolo di entrata n. 9815 "Prelievo somme dal c/c acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato" ed al corrispondente capitolo di spesa n. 91000 "Versamenti nel c/c acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato", al fine di consentire la regolazione contabile delle somme complessivamente versate e prelevate sul conto corrente n. 22717, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, la cui entità eccedeva gli stanziamenti iscritti ai relativi capitoli di bilancio.
3. É approvata la variazione di competenza e di cassa di lire 88.896.873 apportata in aumento agli stanziamenti del capitolo di spesa n. 5200 "Imposte, tasse e contributi", mediante riduzione per pari importo dello stanziamento autorizzato al capitolo n. 80010 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" - che presenta la sufficiente disponibilità -, al fine di provvedere entro il 31 dicembre 1996 alle ingiunzioni di pagamento (pervenute oltre il termine di legge consentito per apportare le necessarie variazioni al Bilancio 1996), di cartelle esattoriali relative al tributo per asporto rifiuti, nonché per saldo imposte ILOR dovute dal soppresso Ente nazionale per le Tre Venezie, alle cui situazioni attive e passive è subentrata, a suo tempo, la Regione Veneto.
4 . La numerazione del capitolo di spesa n. 70050 denominato "Celebrazioni del secondo centenario della caduta della Repubblica di Venezia", istituito con legge regionale 12 novembre 1996, n. 37 è sostituita dal n. 70056.
Art. 11 - Conto patrimoniale.

1. É approvato il conto generale del patrimonio per l'anno finanziario 1996 di cui all'articolo 104 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , e successive modificazioni ed integrazioni, allegato alla presente legge.


SI OMETTE ALLEGATO



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