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Legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 (BUR n. 40/1998)

Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 «Norme per l’assetto e l’uso del territorio» e disposizioni in materia di basi informative territoriali

Legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 (BUR n. 40/1998) (Abrogata)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1985, n. 61 "NORME PER L'ASSETTO E L'USO DEL TERRITORIO" E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASI INFORMATIVE TERRITORIALI

Abrogata dall’articolo 49, comma 1, lettera g), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , a decorrere dall’adozione e pubblicazione nel BUR dei provvedimenti previsti dall’art. 50, comma 1, della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ; i provvedimenti sono stati adottati con un’unica deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004 pubblicata nel BUR n. 105 del 22 ottobre 2004.



SOMMARIO
Legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 (BUR n. 40/1998)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1985, n. 61 "NORME PER L'ASSETTO E L'USO DEL TERRITORIO" E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASI INFORMATIVE TERRITORIALI



Art. 1 - Sostituzione dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .

1. L’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è così sostituito:
“Art. 50 - Varianti parziali.
1. Le varianti del piano regolatore generale diverse da quelle dell’articolo precedente sono parziali.
2. Le varianti generali e parziali indicano nella relazione tecnica gli obiettivi da perseguire e devono contenere l’aggiornamento dello stato di fatto, la verifica dei rapporti e limiti di dimensionamento e lo stato di attuazione del piano.
3. Le varianti parziali diverse da quelle elencate ai commi seguenti sono adottate e approvate con lo stesso procedimento del piano originario, escludendo in ogni caso l'adozione del progetto preliminare.
4. Sono adottate e approvate dal comune con la procedura prevista ai commi 6 e 7 le varianti parziali che interessano:
a) l’individuazione delle zone di degrado di cui all’articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e dei perimetri dei piani urbanistici attuativi nonché le modifiche al tipo di strumento urbanistico attuativo previsto dal piano regolatore generale purché tali modifiche rimangano all’interno di ciascuna delle categorie di cui all’articolo 11, comma 1, numeri 1 e 2;
b) le modifiche di indicazioni progettuali puntuali purché non comportino nuova edificazione o cambi di destinazioni d'uso;
c) la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica in attuazione di provvedimenti regionali e statali;
d) le modifiche alla zonizzazione connesse all'ampliamento dei cimiteri e alla ridefinizione delle fasce di rispetto;
e) la riconferma delle previsioni di piano regolatore generale relative a vincoli scaduti ai sensi dell’articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187;
f) la realizzazione di opere pubbliche ai sensi del quinto comma dell’articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, purché dette opere possano essere considerate di modesta entità sulla base degli atti di indirizzo di cui alla lettera d), del comma 1 dell’articolo 120;
g) le modifiche alle previsioni viarie purché non interferiscano con la viabilità di livello superiore;
h) l'individuazione di aree per attrezzature pubbliche, con superficie inferiore ai 10.000 mq., di cui al D.M. LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444 come modificato dall’articolo 25;
i) le trasposizioni cartografiche e la correzione di errori connessi all'assunzione di una nuova base cartografica;
l) le modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio, con esclusione degli indici di edificabilità, delle definizioni e delle modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici, nonché delle destinazioni d'uso e delle modalità di attuazione;
m) l’adeguamento dei rapporti e dei limiti di dimensionamento di cui all’articolo 25, conseguente a disposizioni statali e regionali e che non comportino modifiche agli elaborati di cui alla lettera b) del punto 2 del comma primo dell’articolo 10.
5. Le varianti parziali cui al comma 4 non possono interessare le aree circostanti gli edifici vincolati ai sensi dell’articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, per una fascia non inferiore a metri lineari 200 dai confini dell’edificio, delle sue pertinenze ed eventuali aree a parco.
6. Le varianti parziali di cui al comma 4 sono adottate dal consiglio comunale ed entro cinque giorni sono depositate a disposizione del pubblico per dieci giorni presso la segreteria del comune e della provincia; dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all’albo del comune e della provincia e mediante l’affissione di manifesti, nonché attraverso altre eventuali forme di pubblicità deliberate dal comune. Nei successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata.
7. Il consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, approva la variante apportando le eventuali modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni pertinenti e la trasmette alla Regione per la pubblicazione.
8. La variante approvata acquista efficacia trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
9. I comuni dotati di strumento urbanistico generale adeguato alle leggi regionali 31 maggio 1980, n. 80 e 5 marzo 1985, n. 24, nonché ai rapporti e ai limiti di dimensionamento di cui agli articoli 22 e 25, adottano ed approvano, con la procedura prevista ai commi 10, 11, 12 e 13, le varianti parziali che:
a) prevedono ampliamenti finalizzati esclusivamente al completamento delle zone territoriali omogenee esistenti a destinazione residenziale, ovvero modifiche ai parametri urbanistici delle zone stesse secondo gli indirizzi di cui all’articolo 120 corrispondenti ad un numero di abitanti teorici, calcolati sui residenti insediati e rilevati alla data di adozione dello strumento urbanistico generale, come di seguito indicato:
1) non superiore al cinque per cento per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti
2) non superiore al quattro per cento per i comuni con popolazione compresa tra i 3.001 e i 5.000 abitanti;
3) non superiore al tre per cento per i comuni con popolazione compresa tra i 5.001 e i 10.000 abitanti;
4) non superiore al due per cento per i comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e i 15.000 abitanti;
5) non superiore all’uno per cento per i comuni con popolazione compresa tra i 15.001 e i 50.000 abitanti;
6) non superiore al 0,5 per cento per gli altri comuni.
In tali casi deve essere previsto il conseguente adeguamento della dotazione di aree per servizi;
b) prevedono ampliamenti delle superfici territoriali esistenti e incrementi agli indici di edificabilità nelle zone a destinazione produttiva, commerciale, direzionale e turistico ricettiva in misura non superiore al due per cento, delle aree rilevate alla data di adozione dello strumento urbanistico generale, purché detti ampliamenti non comportino nuovi accessi alla viabilità esistente e comunque secondo gli indirizzi di cui all’articolo 120;
c) determinano l'adeguamento del piano regolatore generale alle previsioni degli strumenti urbanistici di livello superiore.
10. Le varianti parziali di cui al comma 9 sono adottate e pubblicate con la procedura prevista al comma 6.
11. Il consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, si pronuncia sulla variante confermandola o apportando le modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni pertinenti e, senza necessità di procedere alla ripubblicazione degli atti, trasmette la variante in Regione per l’acquisizione del parere previsto al comma 12.
12. Il dirigente responsabile della struttura regionale competente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della variante e accertata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 9, esprime un parere relativamente ai punti 1, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 45, nonché sulla pertinenza delle osservazioni accolte e sulla congruenza della variante rispetto agli atti di indirizzo previsti dall’articolo 120. Trascorso detto termine senza che il dirigente si sia espresso, il consiglio comunale procede all’approvazione della variante prescindendo dal parere.
13. Il consiglio comunale approva la variante urbanistica in conformità al parere del dirigente responsabile della struttura regionale competente, ovvero formula, entro sessanta giorni dal ricevimento del parere, opposizione alla Giunta regionale che, nei successivi novanta giorni, decide definitivamente, approvando o restituendo la variante.
14. La variante approvata, acquista efficacia trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
15. Le percentuali relative agli ampliamenti ed incrementi di cui alle lettere a) e b) del comma 9 non possono essere superate attraverso la predisposizione di varianti successive.
16. Le varianti parziali elencate ai commi 4 e 9, non possono incidere sulle caratteristiche essenziali e sui criteri informatori del piano regolatore generale, né porsi in contrasto con la pianificazione di livello superiore.”.
Art. 2 - Sostituzione dell’articolo 120 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .

1. L’articolo 120 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è così sostituito:
“Art. 120 - Attività di indirizzo.
1. La Giunta regionale approva atti di indirizzo relativi a:
a) criteri ed indirizzi riguardanti le caratteristiche e le modalità del completamento di cui all’articolo 50 comma 9 lettere a) e b);
b) criteri ed indirizzi per la redazione dei regolamenti edilizi comunali;
c) specifiche tecniche per la redazione delle varianti parziali allo strumento urbanistico generale;
d) criteri per la individuazione delle opere pubbliche di modesta entità previsti dalla lettera f), comma 4, dell’articolo 50;
e) criteri per la revisione delle grafie e simbologie unificate al fine di semplificare la raccolta e la valutazione delle analisi dei piani regolatori generali e degli strumenti di pianificazione territoriale, nonché criteri per correlare le previsioni degli strumenti urbanistici generali dei singoli comuni con le previsioni urbanistiche degli altri comuni;
f) modalità tecniche di coordinamento per l’adeguamento dei piani regolatori generali alle previsioni degli strumenti urbanistici di livello superiore;
g) criteri per la verifica dimensionale degli strumenti urbanistici generali in applicazione del piano territoriale regionale di coordinamento anche al fine di assicurare uniformità di proposta e di valutazione;
h) condizioni e modalità per l’integrazione dei servizi informativi territoriali anche al fine della costituzione dell’osservatorio urbanistico regionale.”.
Art. 3 - Costituzione delle basi informative territoriali elementari.

1. I comuni provvedono alla realizzazione di una base dati alfanumerica contenente le informazioni associate al proprio strumento urbanistico generale aggiornato ai sensi del comma 2 dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , come sostituito dall’articolo 1.
2. A tal fine la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le specifiche tecniche per la costituzione della base dati prevista al comma 1.
3. I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti possono chiedere un contributo per la realizzazione della base dati di cui al comma 1, secondo i termini e le modalità che la Giunta regionale approva contestualmente alle specifiche tecniche.
4. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, quantificati in lire un miliardo per l’esercizio 1998, si fa fronte in termini di competenza e di cassa mediante prelevamento dal fondo globale, capitolo n. 80210, partita n. 1.
5. Nello stato di previsione della spesa è istituito il capitolo n. 43032, denominato “Contributi ai comuni per la costituzione di basi informative territoriali elementari”, con lo stanziamento di un miliardo per competenza e per cassa relativamente all’anno 1998.
Art. 4 - Norme transitorie e finali.

1. Gli atti di indirizzo di cui all’articolo 120 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 come sostituito dall’articolo 2, sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le procedure per l’approvazione delle varianti parziali disciplinate dall’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , come sostituito dall’articolo 1, si applicano:
a) alle varianti adottate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora le stesse rientrino in una delle fattispecie previste dal medesimo articolo 50, comma 4, con esclusione della lettera f);
b) alle varianti adottate successivamente all’approvazione degli atti di indirizzo previsti dalle lettere a), c), d) ed f) dell’articolo 120 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , come sostituito dall’articolo 2, qualora le stesse rientrino in una delle fattispecie previste dall’articolo 50, comma 4, lettera f) e comma 9.
3. Per gli interventi di cui alla lettera a), comma 9 dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , come sostituito dall’articolo 1, non si applica quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 come modificato dalla legge regionale 1 settembre 1993, n. 47 .
4. Nelle more dell’applicazione delle procedure per le varianti parziali di cui al comma 2, si continua ad applicare la procedura prevista dagli articoli 44, 45, 46 e 47 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .
5. Trascorso un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sulla base di una dettagliata ricognizione delle varianti adottate dai comuni ai sensi dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , come sostituito dall’articolo 1, presenta al Consiglio regionale, tramite la competente Commissione consiliare, una relazione sull’efficacia della presente legge anche al fine di sue eventuali modificazioni ed integrazioni.



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