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Legge regionale 16 novembre 1998, n. 26 (BUR n. 104/1998)

Interpretazione autentica e modifica della legge regionale 6 maggio 1985, n. 52 'Norme in materia di controllo dell'attività edilizia urbanistica. Sanzioni e recupero delle opere abusive'

Legge regionale 16 novembre 1998, n. 26 (BUR n. 104/1998) (Abrogata)

INTERPRETAZIONE AUTENTICA E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 6 MAGGIO 1985, n. 52 “NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA URBANISTICA. SANZIONI E RECUPERO DELLE OPERE ABUSIVE.”

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2009, n. 19 .


SOMMARIO
Legge regionale 16 novembre 1998, n. 26 (BUR n. 104/1998) (Novellazione)

INTERPRETAZIONE AUTENTICA E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 6 MAGGIO 1985, n. 52 “NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA URBANISTICA. SANZIONI E RECUPERO DELLE OPERE ABUSIVE.”



Art. 1 - Interpretazione autentica della legge regionale 6 maggio 1985, n. 52 .

1. Nella legge regionale 6 maggio 1985, n. 52 ogni rinvio alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 40 , è da intendersi riferito alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, che ha sostituito la legge regionale n. 40/1980 .
Art. 2 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 52 .

1. L’articolo 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 52 è così sostituito:
“Art. 1 - Oggetto.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano in armonia con i principi previsti dagli articoli 29 e 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, nonché dall’articolo 2, comma 54, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”.
Art. 3 - Modificazioni dell’articolo 2 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 52 .

1. Il primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 52 è così sostituito:
“I comuni adottano, con le modalità di cui al Capo III del Titolo IV della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, apposite varianti dei propri strumenti urbanistici generali per classificare aree del proprio territorio, interessate dalla presenza di insediamenti abusivi esistenti al 31 dicembre 1993, con la destinazione di zona, indici e distanze corrispondenti agli stessi.”.
2. L’ottavo comma dell’articolo 2 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 52 è così sostituito:
“I termini previsti dall’articolo 42 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, sono ridotti della metà.”.
3. Il nono comma dell’articolo 2 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 52 è così sostituito:
“La variante è approvata dalla Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato tecnico regionale previsto al capo primo della legge regionale 1 settembre 1993, n. 47 , entro sessanta giorni dalla sua trasmissione, decorsi i quali si intende approvata.”.
Art. 4 Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 52 .

1. Il primo comma dell’articolo 4 della legge regionale 5 maggio 1985, n. 52 è così sostituito:
“Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificata ed integrata dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, nonché dall’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”.
Art. 5 - Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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