crv_sgo_leggi

Legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 (BUR n. 13/1998)

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998)

Sommario: Legge Regionale 3/1998
S O M M A R I O
Legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 (BUR n. 13/1998)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1998)

Art. 1 - Rifinanziamenti.

1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell' articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come introdotto dall'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 ( 1) , sono determinati nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge. ( 2)

Art. 2 - Programma di potenziamento e sviluppo delle attività per la valutazione delle scelte regionali in materia tributaria ed economico finanziaria.

1. Al fine di promuovere le attività di sviluppo e potenziamento delle strutture regionali che attendono ai processi di previsione, gestione e controllo dei flussi finanziari e di operare adeguate valutazioni sull'impatto delle scelte finanziarie e fiscali sul sistema socio-economico regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad intraprendere le seguenti azioni:
a) acquisizione di banche dati per la migliore valutazione delle strategie e degli impatti di politica fiscale e di bilancio e ammodernamento delle attuali procedure di acquisizione, elaborazione e conservazione delle informazioni statistiche e documentali a rilevanza economico-finanziaria, ivi compresa l'acquisizione di nuovi strumenti e tecnologie per le procedure di rilevazione e di elaborazione delle operazioni di gestione;
b) realizzazione di modelli di previsione del gettito tributario regionale e di sistemi integrati telematici tra le strutture regionali per il monitoraggio delle procedure di spesa;
c) costruzione dell'anagrafe tributaria dei contribuenti regionali;
d) partecipazione finanziaria a organi di consultazione fiscale istituzionalizzati, ivi compresa l'acquisizione di consulenze specialistiche;
e) aggiornamento e formazione degli operatori degli uffici economico-finanziari che si occupano delle problematiche tributarie e di bilancio, con la realizzazione di studi e ricerche finalizzati sia alla semplificazione dei processi di attuazione delle norme tributarie, sia all'individuazione di procedure che permettano una migliore comprensione delle problematiche dell'Ente nel mercato finanziario.
2. Nell’ambito del progetto EURO, la Giunta regionale è autorizzata ad attivare presso il Ministero del tesoro le procedure per estendere ad alcuni Comuni del Veneto la sperimentazione in atto in Comuni di altre Regioni.
3. Per il finanziamento del programma di cui al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 500 milioni (capitolo n. 7028).

Art. 3 - Programma triennale di intervento per la lotta contro il colpo di fuoco batterico.

1. Al fine di fronteggiare i primi casi di colpo di fuoco batterico e di impedire l'ulteriore diffusione e l'insediamento della malattia nel territorio e gravissimi danni economici alle coltivazioni frutticole ed alla produzione vivaistica, la Giunta regionale adotta un programma triennale di intervento che comprende le seguenti azioni:
a) monitoraggio a campione di piante suscettibili alla malattia e di tutti i pereti, in una zona a ridosso del confine sud della regione, nonché controllo sistematico di vivai con piante possibili ospiti del patogeno;
b) monitoraggio delle zone di sicurezza istituite intorno ai campi dichiarati contaminati o che venissero dichiarati contaminati nella regione;
c) analisi di laboratorio;
d) formazione dei tecnici e dei rilevatori esterni addetti ai controlli e predisposizione di materiale tecnico informativo per operatori agricoli;
e) acquisizione di cartografia e trattamento informatico dei dati.
2. Per il finanziamento del programma di cui al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 450 milioni (capitolo n. 12546).

Art. 4 - Progetto ortofrutticolo regionale per il rilancio e lo sviluppo del settore ortofrutticolo in sintonia con l'applicazione della nuova organizzazione comune di mercato approvata dall'Unione Europea.

1. A seguito dell'applicazione della nuova organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli, che ha responsabilizzato maggiormente le imprese singole e associate riguardo l’adeguamento dell’offerta alla domanda, la Regione interviene con un proprio specifico progetto, che si articola nelle seguenti azioni:
a) azioni per la qualità, il controllo e l’identificazione del prodotto quali l’utilizzazione e la promozione di marchi collettivi collegati alla produzione regionale e l’adozione di sistemi di qualificazione delle produzioni ortofrutticole e l’acquisizione di attrezzature per l’identificazione del prodotto;
b) azioni per i servizi quali l’innovazione varietale, iniziative sperimentali e dimostrative, rilevazioni statistiche e monitoraggio sui residui di fitofarmaci e di qualificazione delle produzioni ortofrutticole;
c) azioni di carattere strutturale e dotazionale quali l’ammodernamento tecnologico degli impianti, l’acquisizione e l’adeguamento delle strutture di condizionamento, trasformazione e commercializzazione;
d) azioni per la produzione, quali rinnovo degli impianti frutticoli e realizzazione di sistemi di protezione e di irrigazione, apprestamenti serricoli per l’orticoltura e relative dotazioni.
2. I destinatari del sostegno pubblico regionale alle azioni suddette sono prioritariamente le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del Regolamento CE 2200/96.
3. Previo parere della Commissione consiliare competente, la Giunta regionale provvede a stabilire le condizioni e le procedure per l’esecuzione delle azioni e degli interventi previsti dal presente articolo, promuovendone la maggiore diffusione territoriale.
4. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1998, 1999 e 2000 (capitolo n. 11520).

Art. 5 - Programma di interventi per il piano pataticolo regionale.

1. In attuazione del Progetto per la pataticoltura veneta di cui al provvedimento del Consiglio regionale 7 marzo 1995, n. 1099, la Giunta regionale è autorizzata a concedere finanziamenti alle Associazioni di produttori del settore per la realizzazione di un programma di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controllo di qualità, riconversione e qualificazione della produzione della patata da seme.
2. Il contributo regionale per l’attuazione del programma di cui al comma 1 viene concesso per le azioni ammissibili ai sensi dell’ articolo 8 della legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 e nella misura prevista dal medesimo articolo.
3. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo, è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 1998, di lire 250 milioni (capitolo n. 11530). ( 3)

Art. 6 - Programma di interventi per la lotta contro il bruco americano (Infantria Americana).

1. Al fine di fronteggiare il diffondersi del bruco americano (Infantria Americana) e limitare i danni economici che ne conseguono, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare un programma di interventi comprensivo dell’attività di monitoraggio a campione delle piante suscettibili di malattia, oltreché del sostegno finanziario alle Province e agli altri enti locali direttamente impegnati nella lotta.
2. La Giunta regionale provvede a stabilire le condizioni e le procedure per l’esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo.
3. Per l’attuazione di quanto disposto dal presente articolo, è autorizzata la spesa, per l’anno 1998, di lire 500 milioni (capitolo n. 12212).

Art. 7 - Partecipazioni azionarie.

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere per il tramite della Veneto Sviluppo spa partecipazioni azionarie al capitale della società Venezia Terminal Passeggeri spa fino a lire 1.050 milioni (capitolo n. 20004) e della società Idrovie spa fino a lire 700 milioni (capitolo n. 20020).

Art. 8 - Convenzione con l'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto sull'attività di informazione alle Piccole Medie Imprese (P.M.I.) in materia di iniziative regionali e programmi comunitari svolta dall'Eurosportello. (4)

1. Al fine di promuovere le attività di informazione, con particolare riferimento alle P.M.I., sulle iniziative regionali e sui programmi comunitari, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Unione regionale delle Camere di Commercio, nella quale sono determinati criteri e modalità per lo svolgimento dell'attività informativa da parte dell’Eurosportello. ( 5)
2. Per il finanziamento del programma di cui al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 250 milioni (capitolo n. 21404).

Art. 9 - Giubileo dell'anno 2000.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a soggetti pubblici o privati per interventi nei settori di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270, sulla base di specifiche intese o accordi di programma anche con la Regione.
2. I criteri per l’ammissione degli interventi e per la determinazione della loro priorità sono approvati dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.
3. Per il finanziamento del programma di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo (capitolo n. 70220), per ciascuno degli esercizi finanziari 1998 e 1999.

Art. 10 - Contributi per l'adeguamento dei Piani Regolatori Generali ai Piani di area regionali.

1. I Comuni, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, il cui territorio rientri nei Piani di area approvati dal Consiglio regionale, possono richiedere alla Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo per la redazione di strumenti urbanistici o di loro varianti, di adeguamento ai piani di area. ( 6)
2. Le domande devono essere corredate da:
a) deliberazione comunale che conferisce l'incarico professionale;
b) preventivo analitico delle spese occorrenti per la redazione dello strumento urbanistico;
c) relazione illustrativa delle indagini, delle operazioni da compiere con riferimento al Piano di area.
3. I contributi di cui al comma 1 possono riguardare anche strumenti urbanistici già adottati, ma non già finanziati ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 . In tale caso, la domanda di contributo deve essere corredata dalla delibera del Consiglio comunale di adozione della variante di adeguamento al Piano di area.
4. I contributi sono erogati per il cinquanta per cento al momento dell'assegnazione. Il rimanente cinquanta per cento del contributo viene liquidato dopo l'approvazione dello strumento urbanistico o della variante contenente l'adeguamento ai Piani di area. Il Piano Regolatore Generale o la variante di adeguamento devono essere trasmessi in Regione, pena la decadenza del contributo stesso e l'obbligo di restituzione della parte liquidata, entro quattro ( 7) anni dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo.
5. Per l'esercizio finanziario 1998 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni (capitolo n. 43030).

Art. 11 - Disposizioni a sostegno del settore delle opere pubbliche.

1. Sino all’entrata in vigore di apposita legge regionale in materia di interventi urgenti per opere pubbliche, gli enti locali e i loro consorzi che intendono realizzare opere pubbliche di loro competenza, avvalendosi del finanziamento previsto dal presente articolo, devono presentare alla Giunta regionale una domanda intesa ad ottenere il relativo finanziamento, corredata da una relazione che illustri le motivazioni della necessità, urgenza e priorità dell’opera, secondo i criteri e i tempi che, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono adottati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
2. Entro il successivo 30 giugno la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente ed in armonia con le prescrizioni e indicazioni degli strumenti programmatici generali, formula una graduatoria delle domande ammissibili a contributo, fissando altresì la misura e le modalità di erogazione dello stesso.
3. Il finanziamento regionale può essere concesso anche nel caso in cui le opere siano già iniziate ove necessario per assicurare il completamento delle stesse.
4. Le graduatorie possono anche comprendere interventi che la Giunta regionale riconosce necessari a seguito di proprie indagini ricognitive, in armonia con gli strumenti di programmazione approvati.
5. Per fare fronte agli oneri del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l’esercizio finanziario 1998 (capitolo n. 45336).

Art. 12 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile” e successive modifiche ed integrazioni e disposizioni in materia di sistema regionale di elisoccorso per antincendio boschivo e protezione civile.

omissis ( 8)

Art. 13 - Contributi per l’acquisto di immobili dismessi dal demanio militare finalizzati all'edilizia universitaria.

1. La Giunta regionale, al fine di migliorare la dotazione di strutture residenziali per studenti universitari, è autorizzata a promuovere specifici accordi di programma con le amministrazioni pubbliche interessate, da attuarsi anche mediante il concorso nell'acquisizione di aree demaniali dello Stato (capitolo n. 3473):
a) con l'ATER di Vicenza per acquistare parte dell'immobile di proprietà dello Stato “ex Caserma Durando” sito in Vicenza, per l'importo fino a lire 500 milioni;
b) con il Comune di Verona e l'Università di Verona per acquisire il compendio denominato Caserma S. Marta del Demanio Militare dello Stato sito in Verona, per l'importo fino a lire 3 miliardi.

Art. 14 - Disposizioni in materia di oneri contributivi verso gli Istituti previdenziali ed assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani.

1. La Regione, al fine di provvedere all'estinzione degli oneri pregressi relativi al debito contributivo maturato nel corso degli anni, fino al 31 dicembre 1997, nei confronti degli Istituti previdenziali ed assicurativi (INPS e INAIL), per l'assicurazione degli apprendisti artigiani, concorre, secondo quanto stabilito dalla tabella A allegata al disegno di legge “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, al pagamento di lire 5.010 milioni (capitolo n. 72070), per dieci annualità costanti.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, la Regione concorre al pagamento degli oneri contributivi per gli apprendisti artigiani nel limite di lire 3.020 milioni (capitolo n. 72070).

Art. 15 - Abolizione di tasse sulle concessioni regionali.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 non sono più applicate le tasse sulle concessioni regionali di cui ai numeri d'ordine della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, di seguito elencati:
N. 7 Autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e vidimazione annuale dei seguenti pubblici esercizi:
1) strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive;
2) esercizi per la somministrazione di alimenti;
3) esercizi per la somministrazione di bevande.
N. 8 Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di rivendite di latte.
N. 9 Autorizzazione a produrre e mettere in commercio creme, panna montata e analoghi, yogurt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili.
N. 11 Autorizzazione per la produzione a scopo di vendita, per la preparazione per conto terzi o per la distribuzione per consumo, degli integratori e degli integratori medicati per mangimi.
N. 12 Autorizzazione per l’impianto e la gestione di stazione di fecondazione equina, pubblica o privata.
N. 13 Autorizzazione per le attività relative alla fecondazione artificiale degli animali, rilasciata:
a) per l’attivazione e l’esercizio di impianti destinati alla suddetta fecondazione;
b) per l’attivazione e l’esercizio dei sottocentri destinati alla suddetta fecondazione.
N. 14 Provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.
N. 19 Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.
N. 20 Autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con essa collegati, rilasciata agli insediamenti diversi da quelli abitativi.
N. 21 Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesce di importanza economica a norma delle vigenti leggi.
N. 22.1. Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale:
a) alberghi e ostelli per la gioventù;
b) campeggi;
c) villaggi turistici;
d) case per ferie;
e) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal RDL n. 975/1937 convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651;
f) autostelli;
g) autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante.
N. 23 Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio.
N. 24 Deliberazione relativa:
a) all'istituzione di fiere e mercati;
b) al cambiamento in modo permanente di fiere e mercati.
N. 24 bis Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
N. 25. Licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore.
N. 26 Autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la produzione e selezione dei semi ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi.
N. 34 Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata di interesse regionale.
N. 35 Concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) - di interesse regionale - in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose.
N. 39 Concessione per l'impianto e l'esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune senza rotaia - di interesse regionale.
N. 40 Concessione per servizi pubblici, di interesse regionale, di autotrasporto merci.
N. 42 Concessione per l’esercizio di servizi pubblici di linee di navigazione interna per trasporto di persone o di cose ai sensi dell’articolo 225, comma 1, del codice della navigazione.
N. 43 Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici.
N. 44 Autorizzazione per l'esercizio di servizi di navigazione interna di trasporto, di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri precedenti.
N. 45 Autorizzazione al trasporto ed al rimorchio con navi galleggianti, mediante annotazione apposta dall'ufficio di iscrizione sulla licenza di navigazione.
N. 47 Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l’esercizio di arti e mestieri.

Art. 16 - Rinegoziazione mutui.

1. Al fine di ridurre l'onere del debito, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi del vigente articolo 25 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 ( 9) , a rinegoziare, anche ricorrendo all'estinzione anticipata del residuo debito, tutti o parte dei mutui stipulati con oneri a carico del bilancio regionale.
2. In caso di ricorso all'estinzione anticipata, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nuovi mutui per un importo pari al debito residuo, per una durata pari alla vita residua e ad un tasso variabile annuo iniziale non superiore a quello dei mutui da estinguere.
3. Per le operazioni di cui al comma 2 è autorizzato il pagamento della penale contrattualmente prevista per l’estinzione anticipata (capitolo n. 80356). Le medesime operazioni sono subordinate alla dimostrazione della loro effettiva convenienza economica.
4. L'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 2 è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
5. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al comma 4.

Art. 17 - Deleghe alle province - legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 .

1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e come previsto dalla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 , il finanziamento da parte della Regione delle funzioni delegate alle province è effettuato, per l'anno 1998, con gli stessi criteri e modalità di cui all' articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (capitolo n. 4100).

Art. 18 - Modifiche della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane”.

omissis ( 10)

Art. 19 - Modifiche della legge regionale 31 agosto 1983, n. 45 “Nuova disciplina relativa all'albo regionale e all'attività delle associazioni Pro-loco” e successive modifiche ed integrazioni.

omissis ( 11)

Art. 20 - Modifiche degli articoli 12 e 19 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 “Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico” e successive modifiche ed integrazioni.

omissis ( 12)

Art. 21 - Modifiche degli articoli 4, 6, 7 e 8 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 “Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico” e successive modifiche ed integrazioni.

omissis ( 13)

Art. 22 - Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 “Normativa regionale per l'incentivazione di interventi di interesse turistico” e successive modifiche ed integrazioni.

1. L' articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 , come da ultimo modificato dall'articolo 50 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , è così sostituito:
omissis ( 14)

Art. 23 - Disposizioni in materia di incentivazione turistico-ricettiva.

1. Lo stanziamento iscritto al capitolo n. 31058 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1998, relativo agli interventi previsti dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 , è utilizzato con riferimento alle domande presentate, ai sensi dell’articolo 6 della medesima legge e successive modifiche ed integrazioni, nel corso dell’esercizio 1997. ( 15)

Art. 24 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 “Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere”.

omissis ( 16)

Art. 25 - Modifiche della legge regionale 6 giugno 1980, n. 87 “Interventi regionali per sostenere e favorire l'edilizia residenziale” e successive modifiche ed integrazioni.

1. Dopo il primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 87 , come da ultimo modificato dal comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 , è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 17)

Art. 26 - Modifiche della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche ed integrazioni.

omissis ( 18)

Art. 27 - Modifiche della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 “Norme per la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale” e successive modifiche ed integrazioni.

1. Il comma 2 dell' articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 , è così sostituito:
omissis ( 19)

Art. 28 - Interventi regionali nel settore dei trasporti.

1. Nel quadro degli interventi relativi all'eliminazione di passaggi a livello e all'adeguamento di sottopassi di linee ferroviarie su strade provinciali e comunali, previsti dalla legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 , la Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di lire 5 miliardi, nell'ambito degli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari 1998 e 1999, alla realizzazione degli interventi ricompresi nella tratta ferroviaria Venezia - Padova, come previsto dalla convenzione quadro stipulata con Ferrovie dello Stato spa.

Art. 29 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , “Norme per la disciplina dell'attività di cava” e successive modificazioni.

omissis ( 20)

Art. 30 - Modifiche e disposizioni transitorie della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 “Norme in materia di sport e tempo libero” e successive modificazioni.

omissis ( 21)

Art. 31 - Regime transitorio della legge regionale 18 aprile 1997, n. 10 “Interventi per l'insediamento dei giovani in agricoltura”.

Omissis ( 22)

Art. 32 - Disposizioni transitorie e modifica dell'articolo 12 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 , “Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali di spesa, nei diversi settori di intervento, contenente modifiche alle procedure e modalità di intervento, assunto in coincidenza della legge regionale di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 e pluriennale 1982-1984”.

1. Il terzo comma dell' articolo 12 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 , è sostituito dal seguente comma:
omissis ( 23)
2. Le disposizioni, di cui al comma 1, non si applicano al completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti relativi agli interventi di cui all' articolo 12 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 , cui si applica il regime precedente.

Art. 33 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 8 aprile 1986, n. 17 “Disciplina degli interventi regionali nel settore archeologico”.

1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti relativi alle azioni di cui all' articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1986, n. 17 , in relazione agli impegni assunti a tutto il 31 dicembre 1994, il termine per l'ultimazione delle azioni previste e per la rendicontazione dell'attività svolta è improrogabilmente fissato al 30 giugno 1998.
2. Alla scadenza del termine indicato al comma 1, la Giunta regionale provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate, ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono altresì disposte le procedure per il recupero delle somme già erogate.

Art. 34 - Dotazione organica del personale regionale.

1. La dotazione organica del personale del ruolo regionale di cui alla tabella “A”, allegata alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è così determinata:
a) dirigente n. 320
b) funzionario n. 494
c) istruttore direttivo n. 450
d) istruttore n. 988
e) collaboratore professionale n. 455
f) esecutore n. 307
g) operatore n. 165
h) ausiliario n. 8
TOTALE n. 3187
2. I dipendenti regionali a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la qualifica funzionale di attuale inquadramento sino all'espletamento delle procedure concorsuali e di selezione previste dall' articolo 13, comma 4, della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 .
3. Con la legge di assestamento del bilancio regionale si provvederà all'eventuale rideterminazione della dotazione organica, sulla base dell'attuazione delle leggi regionali 10 gennaio 1997, n. 1, 8 agosto 1997, n. 31, e della rilevazione dei carichi di lavoro.
4. La Giunta regionale, su conforme deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, determina la dotazione organica del personale del Consiglio regionale all'interno della dotazione organica complessiva di cui al comma 1.

Art. 35 - Interventi di manutenzione nelle lagune del Delta del Po.

1. La Giunta regionale, al fine di garantire la funzionalità delle opere realizzate nelle lagune del Delta del Po e per migliorare l'aspetto idrodinamico delle correnti di marea all'interno delle stesse, è autorizzata a finanziare specifici progetti.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'esercizio finanziario 1998 (capitolo n. 15804).

Art. 36 - Interventi a favore degli itinerari Palladiani.

1. La Giunta regionale è autorizzata a realizzare, mediante specifico accordo di programma con l’Istituto Regionale Ville Venete, un progetto unitario di studio e segnaletica degli itinerari Palladiani (patrimonio Unesco) per una spesa complessiva di lire 900 milioni (capitolo n. 70084).

Art. 37 - Legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 , “Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto”.

1. Le disposizioni dettate dall' articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 , recante norme per la tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto, sono sospese e si applicano a partire dal 1° gennaio 1999.

Art. 38 - Adempimenti programmatori delle Comunità montane.

omissis ( 24)

Art. 39 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 , “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” e successive modificazioni.

1. Il comma 1 bis dell' articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 , come introdotto dal comma 2 dell’articolo 42 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , è così sostituito:
omissis ( 25)

Art. 40 - Provvidenze straordinarie a favore di degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute e delle persone insufficienti mentali gravi e gravissimi.

omissis (26)

Art. 41 - Prevenzione e tutela della salute mentale.

1. Al fine di dare attuazione agli obiettivi della normativa statale e regionale in materia di prevenzione e tutela della salute mentale, il quattro per cento del Fondo sanitario regionale è destinato ogni anno all’erogazione delle prestazioni a favore dei malati psichiatrici. In ogni Unità locale socio sanitaria le piante organiche dei servizi psichiatrici sono definite nella misura di 1 addetto ogni 1.500 abitanti.

Art. 42 - Contributo straordinario per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese artigiane, di cui alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane” e successive modificazioni.

1. Allo scopo di favorire l'incremento dell'accesso al credito delle imprese artigiane, di cui alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , in modo uniforme su tutto il territorio regionale, i contributi concedibili agli organismi di garanzia, costituiti dopo il 1° gennaio 1987 e fino all'entrata in vigore della presente legge e che risultino consorziati in un organismo regionale di garanzia di secondo grado, in possesso delle caratteristiche indicate al comma 3, sono integrati da un contributo straordinario per gli anni 1998 e 1999 di lire 100 milioni per ciascuna cooperativa o consorzio e di lire 300 milioni per ciascun consorzio di secondo grado (capitolo n. 21016). ( 27)
2. Le cooperative artigiane di garanzia ed i consorzi fidi che non presentano i requisiti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , come sostituito dall’articolo 45 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , costituite da almeno 100 aziende, beneficiano per gli anni 1998 e 1999 di un contributo straordinario determinato dalla Giunta regionale, rapportato alla consistenza delle stesse (capitolo n. 21016). ( 28)
3. Per gli esercizi finanziari relativi agli anni 1998 e 1999, i contributi straordinari integrativi di cui al comma 1 vengono concessi ai consorzi di secondo grado, senza tener conto dei requisiti indicati alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , come sostituito dall’articolo 45 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 (capitolo n. 21016). ( 29)

Art. 43 - Soppressione dell'ex Consorzio di Bonifica Montana Astico - Brenta - Valletta Longhella e subentro della Regione nell'attività residuale .

1. In conseguenza della soppressione dell'ex Consorzio di Bonifica Montana “Astico - Brenta - Valletta Longhella”, già disposta con deliberazione della Giunta regionale n. 4892 dell'8 novembre 1996, il patrimonio dello stesso Consorzio è trasferito alla Regione ed i rapporti giuridici non ancora estinti alla data di scadenza della gestione commissariale, fissata a tutti gli effetti al 31 dicembre 1997, sono imputati alla Regione.

Art. 44 - Modifiche della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni” e successive modifiche ed integrazioni e proroga di termini.

1. Il comma 1 dell' articolo 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 , è così sostituito:
omissis ( 30)
2. Nell' articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 , come da ultimo modificato dall’articolo 32 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6
a) il comma 1 è così sostituito:
omissis ( 31)
b) il comma 2 è così sostituito:
omissis ( 32)
c) il comma 5 è così sostituito:
omissis ( 33)
3. L' articolo 4 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 , è così sostituito:
omissis ( 34)
4. L' articolo 6 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 , è così sostituito:
omissis ( 35)
5. In attesa della emanazione, d'intesa dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero della sanità e dal Ministero delle comunicazioni, dei nuovi parametri, uniformi a livello nazionale, relativi ai tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, come stabilito dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi di telecomunicazione e radiotelevisivo”, articolo 1, comma 6, lettera a), numero 15), il termine previsto dall' articolo 7 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 , è prorogato al centoventesimo giorno successivo alla data di emanazione del provvedimento ministeriale e, comunque, ad intervenuta approvazione da parte del Ministero delle comunicazioni del piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione - ubicazione delle postazioni emittenti previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 45 - Proroga del termine di cui all’articolo 54 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modifiche ed integrazioni.

1. Il termine previsto dal secondo comma dell’articolo 54 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come sostituito dall’articolo 9 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 15 e già prorogato dall’articolo 62 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , è prorogato al 31 dicembre 1998.
2. La proroga di cui al comma 1 si applica soltanto ai laboratori che hanno avviato entro il 31 dicembre 1997 la procedura di accreditamento di cui al comma 1 dell’articolo 54 della legge regionale n. 33/1985 .

Art. 46 - Proroga del termine previsto dall’articolo 16 delle norme di attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento.

1. Il termine previsto dall’articolo 16 punto 1, ultimo capoverso, delle norme di attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento, già fissato al 31 dicembre 1997 dall’ articolo 7, comma 2, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 8 , è prorogato al 31 dicembre 1998.

Art. 47 - Interpretazione autentica dell’articolo 61 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)”.

1. Le disposizioni di cui all’ articolo 61 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , relative alla realizzazione di impianti di compostaggio, non costituiscono deroga alle norme in materia di edificabilità.

Art. 48 - Modifiche della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 , è aggiunto il seguente comma 2 bis:
omissis ( 36)
omissis ( 37)
3. Alla fine del comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 , è aggiunto il seguente periodo:
omissis ( 38)

Art. 49 - Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 “Interventi regionali a favore della qualità e dell’innovazione”.

omissis ( 39)

Art. 50 - Modifiche della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 “Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali” e successive modificazioni.

1. L' articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 , è così sostituito:
omissis ( 40)

Art. 51 - Contributo straordinario all'Arena di Verona.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario fino a lire 2 miliardi a favore dell'ente autonomo Arena di Verona, finalizzato al sostegno dell’attività del teatro filarmonico (capitolo n. 70082).

Art. 52 - Interpretazione autentica dell'articolo 56 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997”. (41)

1. Il comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 , va interpretato nel senso che il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste dallo statuto dell'azienda, concerne le spese di viaggio e il trattamento di missione per l'esercizio di funzioni fuori della sede dell’azienda, da parte dei soggetti individuati nell' articolo 14, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 “Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale” e successive modificazioni.

Art. 53 - Benefici in materia di interventi in favore dell’esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni montani, nonché dei Comuni non montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

omissis ( 42)

Art. 54 - Modifiche della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni ed integrazioni.

omissis ( 43)

Art. 55 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 , “Norme per la razionalizzazione della rete distributiva di carburanti”, come modificata dalla legge regionale 5 settembre 1997, n. 34 . (44)

omissis ( 45)

Art. 56 - Disposizioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro.

1. L’erogazione di finanziamenti regionali in materia di opere pubbliche di interesse regionale a soggetti pubblici o privati è condizionata, a pena di revoca, al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di trattamento economico e contributivo dei lavoratori, nonché di sicurezza del lavoro, documentato con autocertificazione.

Art. 57 - Modifica dell’articolo 21 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , viene inserito il seguente comma:
omissis ( 46)

Art. 58 - Modifiche della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 , “Contributo annuale in conto capitale da concedersi al Comune di Chioggia per il ripristino dei pennelli stagionali alle foci dei fiumi Adige e Brenta” come da ultimo modificata dall’articolo 66 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .

1. Nel testo della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 , le parole “annuale” e “stagionali” sono soppresse.
2. L’ articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 , come modificato dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , è così sostituito:
omissis ( 47)

Art. 59 - Partecipazione della Regione alla Società Cooperativa “Verso la Banca Etica”.

1. La Regione Veneto, al fine di assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche tramite il sostegno al volontariato ed alla cooperativa sociale, è autorizzata, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 dello Statuto regionale, a partecipare alla Società Cooperativa a responsabilità limitata “Verso la Banca Etica Soc. Coop. a r.l.”, con sede legale in Padova.
2. La Regione è autorizzata ad acquistare n. 5000 quote sociali della Cooperativa “Verso la Banca Etica Soc. Coop. a r.l.”, del valore unitario di lire 100.000 per un valore complessivo di lire 500.000.000 secondo le modalità di cui ai successivi commi (capitolo n. 61480).
3. La sottoscrizione delle quote di cui al comma 2 avviene nel rispetto del limite alla partecipazione del capitale sociale previsto nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in tempi successivi non oltre tre anni, nei limiti via via concessi dal capitale sociale. La prima sottoscrizione avviene per lire 100.000.000 entro il 1998.
4. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione di cui al comma 1 e con la gradualità di cui al comma 3.
5. La responsabilità della Regione è in ogni caso limitata alla quota effettivamente conferita. In caso di modifica dell'attuale atto costitutivo, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2514 c.c., la Regione recede dalla qualità di socio.
6. I diritti societari conseguenti alla partecipazione della Regione alla cooperativa “Verso la Banca Etica Soc. Coop. a r.l.” sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore dallo stesso delegato.
7. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione della partecipazione della Regione alla società cooperativa “Verso la Banca Etica” in presenza di modificazioni concernenti lo statuto o l'atto costitutivo fatta salva la trasformazione in Banca popolare Soc. Coop. a r.l. “Banca Etica” come previsto dallo statuto della Cooperativa Verso la Banca Etica.

Art. 60 - Modifiche della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 “Istituzione del Difensore Civico” e della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 “Istituzione dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori”. (48)

1. L’ articolo 15 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 , da ultimo modificato dall’articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1996, n. 33 , è così sostituito:
omissis ( 49)
2. L’ articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 , come da ultimo modificato dall’articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1996, n. 33 , è così sostituito:
omissis ( 50)

Art. 61 - Modifiche della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 “Norme per l’istituzione del Parco regionale del Delta del Po”.

omissis ( 51)
2. Dopo l’ articolo 28 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 , è inserito il seguente articolo:
omissis ( 52)

Art. 62 - Modifiche della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 : “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”.

1. (omissis) (Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)

Art. 63 - Erogazione specialità medicinali previste dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale 23 luglio 1997.

1. (omissis) (Comma censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per l’erogazione delle specialità medicinali di cui al comma 1.

Art. 64 - Modifiche della legge regionale 29 dicembre 1988, n. 62 : “Interventi in favore dell’aereoportualità turistica nel Veneto”.

1. Nel primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1988, n. 62 , viene aggiunto l’aeroporto turistico di Montagnana.

Art. 65 - Modifiche della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 : “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica”.

omissis ( 53)

Art. 66 - Interventi di incentivazione turistico-ricettiva già ammessi al finanziamento delle misure 4.3 e 4.4 dei bandi approvati con DGR n. 1461 del 21 marzo 1995 ob. 5b 1994/1999.

1. La Regione assume a proprio carico una quota degli oneri conseguenti ai contributi corrisposti o da corrispondere ai beneficiari ammessi a contributo in attuazione dei bandi relativi al Reg. CE n. 2081/1993, ob. 5b 1994/1999, misure 4.3 e 4.4, approvati con DGR n. 6227 del 5 dicembre 1995 preventivati in lire 3100 milioni.
2. La misura del contributo a carico della Regione, da erogarsi ai beneficiari nei limiti degli aiuti de minimis di cui alla comunicazione della Commissione 96/C 68/06 per le iniziative non rientranti nelle zone “art. 92 3c” del Trattato CE, è pari alla quota massima del cinque per cento della spesa riconosciuta ammissibile eccedente il quindici per cento del contributo assegnato.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la Giunta regionale, definiti criteri e modalità di concessione dell’aiuto de minimis e individuati gli interventi, è autorizzata a deliberare l’accreditamento alle Province interessate, che operano in partenariato con la Regione, delle relative somme.

Art. 67 - Campionati Mondiali di ciclismo su strada 1999.

1. La Giunta regionale è autorizzata a contribuire alle attività del Comitato organizzatore dei Campionati Mondiali di Ciclismo su Strada che si terranno nelle province di Treviso e Verona nel 1999.
2. Il Comitato organizzatore di cui al comma 1 deve presentare, entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, il programma di attività comprensivo di eventuali iniziative già assunte che è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
3. Con apposita deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione degli stessi.
4. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata per l’anno 1998 la spesa di lire 750 milioni e per l’anno 1999 la spesa di lire 750 milioni (capitolo n. 73052).

Art. 68 - Interventi a favore di aggregazioni e fusioni di territori comunali.

1. Nell’ambito di quanto previsto dalla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni, la Regione del Veneto intende promuovere e sostenere un consapevole processo di aggregazione dei Comuni.
2. Per le finalità previste dal comma 1, è istituito presso la Segreteria Generale per la programmazione un gruppo tecnico interdisciplinare formato da personale delle strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
3. Il gruppo tecnico interdisciplinare svolge in particolare le seguenti attività:
a) fornisce ai Comuni che ne facciano richiesta ogni ausilio tecnico-professionale sulle proposte di variazioni, fusioni e unioni comunali;
b) compie ricerche, anche in collaborazione con gli istituti universitari del Veneto, e analisi territoriali volte ad elaborare previsioni sugli effetti di eventuali processi di aggregazione in relazione all’esercizio di funzioni e alla gestione di servizi.
4. La Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, individua la composizione e le modalità di organizzazione e di funzionamento del gruppo tecnico interdisciplinare.
5. Per l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l’esercizio finanziario 1998 (capitolo n. 3476).

Art. 69 - Interventi urgenti di attuazione del Piano regionale antincendi boschivi.

1. Al fine di garantire l’incolumità e la sicurezza del personale volontario che partecipa alle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, nonché di qualificare gli interventi medesimi attraverso l’uso di attrezzature e mezzi adeguati e garantire nel contempo la funzionalità delle associazioni e gruppi di volontariato che operano nello spegnimento degli incendi, la Giunta regionale è autorizzata, secondo le modalità stabilite nel Piano regionale antincendi boschivi previsto dall’ articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 :
a) a stipulare apposite convenzioni con le associazioni ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 , con l’erogazione di un contributo annuale per il funzionamento delle squadre;
b) a fornire alle squadre convenzionate gli equipaggiamenti di protezione individuale specifici per le operazioni di spegnimento boschivo e le attrezzature ed i mezzi necessari.
2. Per l’attuazione di quanto disposto dal presente articolo, è autorizzata la spesa, per l’esercizio finanziario 1998, di lire 500 milioni (capitolo n. 13076).

Art. 70 - Modifiche della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 “Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo-didattici”.

1. L’ articolo 11 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 , è così sostituito:
omissis ( 54)
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 , è così sostituita:
omissis ( 55)
3. All’ articolo 13 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 , è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 56)
omissis ( 57)
omissis ( 58)

Art. 71 - Modifica dell’articolo 4 bis della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale”.

1. Al comma 1 dell’articolo 4 bis della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 come introdotto dall’articolo 53 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , le parole “delle sedi universitarie venete” sono sostituite con le parole “delle università venete e di altre università con esse convenzionate”.

Art. 72 - Contributo straordinario al Comune di Arsiè (Belluno).

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arsiè un contributo straordinario di lire 300 milioni per la realizzazione della sala consiliare comunale (capitolo n. 44008).

Art. 73 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73 “Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto”.

omissis ( 59)
2. Dopo la lettera d) dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73 è aggiunta la seguente lettera:
omissis ( 60)

Art. 74 - Modifica dell’articolo 68 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”.

1. All’ articolo 68 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , viene aggiunto il seguente comma:
omissis ( 61)

Art. 75 - Disposizioni in materia di acquacoltura relative alla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 “Tutela ed edificabilità delle zone agricole”.

1. Fino all’approvazione della nuova legge regionale di disciplina della pesca e, comunque, non oltre il 30 giugno 1998, il rilascio delle concessioni edilizie per la costruzione di impianti di acquacoltura, con esclusione degli impianti realizzati fuori terra, previsti dal decimo comma dell’articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 , è sospeso. ( 62)

Art. 76 - Candidatura veneta per le Olimpiadi invernali 2006.

1. Al fine di sostenere la candidatura veneta per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2006, la Giunta regionale è autorizzata a contribuire all’attività del Comitato Promotore.
2. Il Comitato Promotore deve presentare, entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, il programma di attività, complessivo di eventuali iniziative già assunte, che è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
3. Con apposita deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione dell’utilizzo degli stessi.
4. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata per l’anno 1998 la spesa di lire. 2 miliardi e per l’anno 1999 la spesa di lire 1 miliardo (capitolo n. 73090).

Art. 77 - Intervento straordinario a favore dell’ULSS n. 20 di Verona per il rimborso degli oneri di ospitalità dei minori ruandesi presso il CERRIS di Verona.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare all’ULSS n. 20 di Verona la somma di lire 1.500 milioni quale intervento straordinario a copertura degli oneri sostenuti dalla stessa ULSS per l’ospitalità, su richiesta della Regione Veneto, di bambini ruandesi nel periodo 28 aprile 1994 - 26 ottobre 1995 presso il CERRIS di Verona (capitolo n. 61370).

Art. 78 - Disposizioni in materia di consultori familiari di cui alla legge regionale 25 marzo 1977, n. 28 “Disciplina dei consultori familiari”.

1. Il contributo annuo previsto dal quinto comma dell’articolo 15 della legge regionale 25 marzo 1977, n. 28 , come modificato dalla legge regionale 30 maggio 1984, n. 25 , è quantificato in lire 24 milioni.

Art. 79 - Disposizioni in materia di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

1. Al fine di assicurare la pronta assunzione e lo svolgimento tempestivo da parte dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) dell’attività istruttoria di natura tecnico scientifica, relativa alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, di cui agli articoli 6 e 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la Giunta regionale provvede alla stipula di specifica convenzione con l’ARPAV medesima.
2. La convenzione di cui al comma 1 prevede, tra l’altro, la formulazione e la realizzazione da parte dell’ARPAV di un programma straordinario che comprende anche le seguenti azioni:
a) censimento, mappatura e valutazione dei rischi presenti nel territorio regionale;
b) predisposizione di un protocollo tecnico per il monitoraggio e la vigilanza dei rischi;
c) predisposizione di un piano per l’informazione della popolazione interessata ai rischi.
3. Per l’attuazione del programma di cui al comma 2 e delle altre attività eventualmente definite nella convenzione di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere all’ARPAV un contributo straordinario di lire 500 milioni per l’anno 1998 (capitolo n. 50268).

Art. 80 - Modifica dell’articolo 64 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione”.

1. (omissis) (Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)

Art. 81 - Contributo straordinario per la conservazione ed il restauro della Chiesa degli Eremitani di Padova.

1. Nell’ambito degli interventi di ripristino di beni immobili non statali, le cui competenze sono state trasferite alle Regioni dal comma 1 dell’articolo 12 della legge 24 dicembre 1994, n. 537, per opere di restauro e ristrutturazione, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 500 milioni alla Parrocchia di SS. Filippo e Giacomo degli Eremitani di Padova per gli scopi di conservazione e restauro della Chiesa degli Eremitani, con le modalità stabilite dalle leggi regionali (capitolo n. 70026).

Art. 82 - Contributo straordinario al Comune di Bassano del Grappa (Vicenza).

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bassano del Grappa un contributo straordinario di lire 1.200 milioni per l’anno 1998 per le celebrazioni del millennio della città. ( 63)

Art. 83 - Programmazione pluriennale straordinaria degli investimenti ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. La programmazione pluriennale straordinaria degli investimenti, di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (seconda fase), è subordinata al parere della Conferenza dei Sindaci di ciascuna Unità locale socio sanitaria.
2. Il parere di cui al comma 1 è richiesto dopo l’approvazione definitiva della nuova programmazione regionale adottata anche in attuazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguardante la dotazione dei posti letto (ospedaliera, disabili, anziani, psichiatria, riabilitazione).

Art. 84 - Contributo straordinario all’Accademia Olimpica di Vicenza.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Accademia Olimpica di Vicenza un contributo straordinario per l’anno 1998 di lire 200 milioni per la ristrutturazione e l’adeguamento di Villa Morosini di Altavilla Vicentina (capitolo n. 70086).

Art. 85 - Contributo straordinario ad associazioni che perseguono finalità sociali.

1. Tenuto conto delle finalità sociali che perseguono, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario alle seguenti associazioni:
a) all’associazione AGARAS di Verona lire 100 milioni;
b) all’associazione ANFASS regionale lire 240 milioni;
c) all’associazione IRPEA di Padova lire 100 milioni;
d) all’associazione AGAPE di Venezia lire 295 milioni.
2. Con apposita deliberazione la Giunta regionale determina le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. Per l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata la spesa, per l’esercizio finanziario 1998, di lire 735 milioni (capitolo n. 61490)

Art. 86 - Dichiarazione d’urgenza.

(Articolo per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione per mancanza del consenso governativo)



SI OMETTONO GLI ALLEGATI


Note

( 1) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 2) Tabella allegata omessa. Modificata da art. 1 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 .
( 3) Articolo così sostituito da art. 33 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 .
( 4) Rubrica modificata da commi 1 e 2 dell'art. 3 legge regionale 3 ottobre 2002, n. 32 .
( 5) Comma modificato da commi 3 e 4 dell'art. 3 legge regionale 3 ottobre 2002, n. 32 .
( 6) L'art. 36 comma 1 legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 dispone che per l'anno 2003 "...i contributi di cui all'articolo 10 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria 1998) e all'articolo 12 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 (legge finanziaria 2002) vengono erogati anche ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il cui territorio rientri negli ambiti dei Piani di Area, secondo il Piano territoriale regionale di coordinamento, non inseriti al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 approvati dal Consiglio regionale, per la redazione di strumenti urbanistici non già finanziati ai sensi delle precedenti leggi regionali".
( 7) Comma modificato da comma 1 art. 32 legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 , il comma 2 dell'art. 32 ha altresì disposto che il termine di 4 anni si applica anche alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge e finanziate ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria 1998), dell'art. 1 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 (legge finanziaria 1999), dell'art. 1 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 (legge finanziaria 2000) e dell'art. 1 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 (legge finanziaria 2001). Tale termine si applica altresì alle procedure per le quali siano già scaduti i termini per la trasmissione alla Regione degli strumenti urbanistici di adeguamento ai Piani di area. Vedi inoltre per l'anno 2003 le disposizioni di cui all'art. 36 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 .
( 8) Articolo abrogato da lett a) comma 2 articolo 32 della legge regionale 1 giugno 2022, n. 13 .
( 9) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 10) Articolo abrogato da comma 2 lett. e) art. 18 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 in precedenza testo riportato nella legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 .
( 11) Articolo abrogato da n. 2 lett. a) comma 1 art. 130 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
( 12) Articolo abrogato da lett. e) comma 1 art. 18 legge regionale 7 aprile 2000, n. 13 .
( 13) Articolo abrogato da lett. e) comma 1 art. 18 legge regionale 7 aprile 2000, n. 13 .
( 14) La legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 è stata abrogata dall'art. 18 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 abrogata dall'art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia.
( 15) La legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 è stata abrogata dall'art. 18 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 abrogata dall'art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia.
( 16) Articolo abrogato da n. 1) lett. f) comma 1 art. 130 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
( 17) Testo riportato nell’art. 2 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 87
( 18) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 54 legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della medesima legge. In precedenza il testo era stato riportato nell’art. 6 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 .
( 19) Testo riportato nell’art.2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41
( 20) Articolo abrogato da lett. k) comma 4 dell’articolo 36 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .
( 21) Articolo abrogato da lettera h), comma 1, articolo 29 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
( 22) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 23) Testo riportato nell’art. 12 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48
( 24) Articolo abrogato da comma 2 lett. e) art. 18 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 .
( 25) Testo riportato nell’art. 18 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23
( 26) Articolo abrogato da comma 5 art. 55 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 .
( 27) Comma così modificato da comma 1 dell’art. 13 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 .
( 28) Comma così modificato da comma 2 dell’art. 13 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29
( 29) Il comma 3 dell’art. 13 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 stabilisce il nuovo termine per l’accesso ai contributi straordinari previsti dal medesimo art. 42 per l’anno 1998 in trenta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 medesima.
( 30) Testo riportato nell’art. 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29
( 31) Testo riportato nell’art. 3 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29
( 32) Testo riportato nell’art. 3 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29
( 33) Testo riportato nell’art. 3 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29
( 34) Testo riportato nella legge regionale 9 luglio 1993, n. 29
( 35) Testo riportato nella legge regionale 9 luglio 1993, n. 29
( 36) Testo riportato nell’art. 23 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32
( 37) Testo riportato nell’art. 25 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32
( 38) Testo riportato nell’art. 26 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32
( 39) Testo riportato nell’art. 8 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3
( 40) Testo riportato nella legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6
( 41) Norma da ritenersi ormai priva di efficacia in quanto l‘articolo 56 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 , che aveva sostituito l’articolo 55 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , è stato abrogato dal comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 13 che ha abrogato anche l’articolo 14 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 .
( 42) Articolo abrogato da lett. c) comma 4 art. 5 legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 .
( 43) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 54 legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della medesima legge. In precedenza il testo era stato riportato nell’art. 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 .
( 44) La legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 è stata abrogata dall'art. 22 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 33 che ha ridisciplinato la materia.
( 45) Articolo abrogato da comma 4 dell’art. 44 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29
( 46) Testo riportato nell’art. 21 della legge regionale 14 settembre 1994,. n. 56
( 47) Testo riportato nella legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7
( 48) Articolo abrogato da lett. f) comma 1 art. 17 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 , con decorrenza di effetti dalla X° legislatura regionale.
( 49) Testo riportato nella legge regionale 6 giugno 1988, n. 28
( 50) Testo riportato nella legge regionale 9 agosto 1988, n. 42
( 51) Testo riportato nell’art. 5 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36
( 52) Testo riportato nella legge regionale 8 settembre 1997, n. 36
( 53) Articolo abrogato da punto 1, lett. a), comma 1, art. 31 legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 che ha ridisciplinato la materia.
( 54) Testo riportato nella legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 .
( 55) Testo riportato nell’art. 12 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21
( 56) Testo riportato nell’art. 13 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21
( 57) Testo riportato nell’art. 13 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21
( 58) Testo riportato nell’art. 13 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21
( 59) Testo riportato nell’art. 3 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73
( 60) Testo riportato nell’art. 3 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73
( 61) Testo riportato nell’art. 68 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
( 62) Disposizione ad efficacia esaurita.
( 63) Comma così sostituito da comma 1 dell’art. 43 delle legge regionale 3 febbraio 1998, n. 29 . Il comma 2 del medesimo art. 43 stabilisce che il contributo è erogato su rendicontazione delle spese sostenute.


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 3/1998
S O M M A R I O
Legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 (BUR n. 13/1998)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1998)



Art. 1 - Rifinanziamenti.
1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come introdotto dall'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , sono determinati nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge.
Art. 2 - Programma di potenziamento e sviluppo delle attività per la valutazione delle scelte regionali in materia tributaria ed economico finanziaria.
1. Al fine di promuovere le attività di sviluppo e potenziamento delle strutture regionali che attendono ai processi di previsione, gestione e controllo dei flussi finanziari e di operare adeguate valutazioni sull'impatto delle scelte finanziarie e fiscali sul sistema socio-economico regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad intraprendere le seguenti azioni:
a) acquisizione di banche dati per la migliore valutazione delle strategie e degli impatti di politica fiscale e di bilancio e ammodernamento delle attuali procedure di acquisizione, elaborazione e conservazione delle informazioni statistiche e documentali a rilevanza economico-finanziaria, ivi compresa l'acquisizione di nuovi strumenti e tecnologie per le procedure di rilevazione e di elaborazione delle operazioni di gestione;
b) realizzazione di modelli di previsione del gettito tributario regionale e di sistemi integrati telematici tra le strutture regionali per il monitoraggio delle procedure di spesa;
c) costruzione dell'anagrafe tributaria dei contribuenti regionali;
d) partecipazione finanziaria a organi di consultazione fiscale istituzionalizzati, ivi compresa l'acquisizione di consulenze specialistiche;
e) aggiornamento e formazione degli operatori degli uffici economico-finanziari che si occupano delle problematiche tributarie e di bilancio, con la realizzazione di studi e ricerche finalizzati sia alla semplificazione dei processi di attuazione delle norme tributarie, sia all'individuazione di procedure che permettano una migliore comprensione delle problematiche dell'Ente nel mercato finanziario.
2. Nell’ambito del progetto EURO, la Giunta regionale è autorizzata ad attivare presso il Ministero del tesoro le procedure per estendere ad alcuni Comuni del Veneto la sperimentazione in atto in Comuni di altre Regioni.
3. Per il finanziamento del programma di cui al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 500 milioni (capitolo n. 7028).
Art. 3 - Programma triennale di intervento per la lotta contro il colpo di fuoco batterico.
1. Al fine di fronteggiare i primi casi di colpo di fuoco batterico e di impedire l'ulteriore diffusione e l'insediamento della malattia nel territorio e gravissimi danni economici alle coltivazioni frutticole ed alla produzione vivaistica, la Giunta regionale adotta un programma triennale di intervento che comprende le seguenti azioni:
a) monitoraggio a campione di piante suscettibili alla malattia e di tutti i pereti, in una zona a ridosso del confine sud della regione, nonché controllo sistematico di vivai con piante possibili ospiti del patogeno;
b) monitoraggio delle zone di sicurezza istituite intorno ai campi dichiarati contaminati o che venissero dichiarati contaminati nella regione;
c) analisi di laboratorio;
d) formazione dei tecnici e dei rilevatori esterni addetti ai controlli e predisposizione di materiale tecnico informativo per operatori agricoli;
e) acquisizione di cartografia e trattamento informatico dei dati.
2. Per il finanziamento del programma di cui al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 450 milioni (capitolo n. 12546).
Art. 4 - Progetto ortofrutticolo regionale per il rilancio e lo sviluppo del settore ortofrutticolo in sintonia con l'applicazione della nuova organizzazione comune di mercato approvata dall'Unione Europea.
1. A seguito dell'applicazione della nuova organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli, che ha responsabilizzato maggiormente le imprese singole e associate riguardo l’adeguamento dell’offerta alla domanda, la Regione interviene con un proprio specifico progetto, che si articola nelle seguenti azioni:
a) azioni per la qualità, il controllo e l’identificazione del prodotto quali l’utilizzazione e la promozione di marchi collettivi collegati alla produzione regionale e l’adozione di sistemi di qualificazione delle produzioni ortofrutticole e l’acquisizione di attrezzature per l’identificazione del prodotto;
b) azioni per i servizi quali l’innovazione varietale, iniziative sperimentali e dimostrative, rilevazioni statistiche e monitoraggio sui residui di fitofarmaci e di qualificazione delle produzioni ortofrutticole;
c) azioni di carattere strutturale e dotazionale quali l’ammodernamento tecnologico degli impianti, l’acquisizione e l’adeguamento delle strutture di condizionamento, trasformazione e commercializzazione;
d) azioni per la produzione, quali rinnovo degli impianti frutticoli e realizzazione di sistemi di protezione e di irrigazione, apprestamenti serricoli per l’orticoltura e relative dotazioni.
2. I destinatari del sostegno pubblico regionale alle azioni suddette sono prioritariamente le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del Regolamento CE 2200/96.
3. Previo parere della Commissione consiliare competente, la Giunta regionale provvede a stabilire le condizioni e le procedure per l’esecuzione delle azioni e degli interventi previsti dal presente articolo, promuovendone la maggiore diffusione territoriale.
4. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1998, 1999 e 2000 (capitolo n. 11520).
Art. 5 - Programma di interventi per il piano pataticolo regionale.
1. Al fine di ridurre la dipendenza della produzione di patate dalle importazioni del materiale di moltiplicazione, la Regione intende intervenire a favore della produzione di patate da seme in areali idonei del Veneto, per realizzare un programma di produzione specifica in pianura e in montagna, con varietà testate di nuova costituzione, migliorando le tecniche di raccolta e adeguando le strutture di stoccaggio.
2. I destinatari dell'intervento sono le imprese singole e associate del settore.
3. La Giunta regionale provvede, sentita la Commissione consiliare competente, a stabilire le condizioni e le procedure per l'esecuzione delle azioni e degli interventi previsti dal presente articolo.
4. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo, è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 1998, di lire 250 milioni (capitolo n. 11530).
Art. 6 - Programma di interventi per la lotta contro il bruco americano (Infantria Americana).
1. Al fine di fronteggiare il diffondersi del bruco americano (Infantria Americana) e limitare i danni economici che ne conseguono, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare un programma di interventi comprensivo dell’attività di monitoraggio a campione delle piante suscettibili di malattia, oltreché del sostegno finanziario alle Province e agli altri enti locali direttamente impegnati nella lotta.
2. La Giunta regionale provvede a stabilire le condizioni e le procedure per l’esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo.
3. Per l’attuazione di quanto disposto dal presente articolo, è autorizzata la spesa, per l’anno 1998, di lire 500 milioni (capitolo n. 12212).
Art. 7 - Partecipazioni azionarie.
1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere per il tramite della Veneto Sviluppo spa partecipazioni azionarie al capitale della società Venezia Terminal Passeggeri spa fino a lire 1.050 milioni (capitolo n. 20004) e della società Idrovie spa fino a lire 700 milioni (capitolo n. 20020).
Art. 8 - Convenzione con il Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto sull'attività di informazione alle Piccole Medie Imprese (P.M.I.) in materia di iniziative e programmi comunitari svolta dall'Eurosportello.
1. Al fine di promuovere le attività di informazione, con particolare riferimento alle P.M.I., sulle iniziative e sui programmi comunitari, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con il Centro-Estero delle Camere di Commercio, nella quale sono determinati criteri e modalità per lo svolgimento dell'attività informativa da parte dell’Eurosportello.
2. Per il finanziamento del programma di cui al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 250 milioni (capitolo n. 21404).
Art. 9 - Giubileo dell'anno 2000.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a soggetti pubblici o privati per interventi nei settori di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270, sulla base di specifiche intese o accordi di programma anche con la Regione.
2. I criteri per l’ammissione degli interventi e per la determinazione della loro priorità sono approvati dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.
3. Per il finanziamento del programma di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo (capitolo n. 70220), per ciascuno degli esercizi finanziari 1998 e 1999.
Art. 10 - Contributi per l'adeguamento dei Piani Regolatori Generali ai Piani di area regionali.
1. I Comuni, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, il cui territorio rientri nei Piani di area approvati dal Consiglio regionale, possono richiedere alla Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo per la redazione di strumenti urbanistici o di loro varianti, di adeguamento ai piani di area.
2. Le domande devono essere corredate da:
a) deliberazione comunale che conferisce l'incarico professionale;
b) preventivo analitico delle spese occorrenti per la redazione dello strumento urbanistico;
c) relazione illustrativa delle indagini, delle operazioni da compiere con riferimento al Piano di area.
3. I contributi di cui al comma 1 possono riguardare anche strumenti urbanistici già adottati, ma non già finanziati ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 . In tale caso, la domanda di contributo deve essere corredata dalla delibera del Consiglio comunale di adozione della variante di adeguamento al Piano di area.
4. I contributi sono erogati per il cinquanta per cento al momento dell'assegnazione. Il rimanente cinquanta per cento del contributo viene liquidato dopo l'approvazione dello strumento urbanistico o della variante contenente l'adeguamento ai Piani di area. Il Piano Regolatore Generale o la variante di adeguamento devono essere trasmessi in Regione, pena la decadenza del contributo stesso e l'obbligo di restituzione della parte liquidata, entro due anni dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo.
5. Per l'esercizio finanziario 1998 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni (capitolo n. 43030).
Art. 11 - Disposizioni a sostegno del settore delle opere pubbliche.
1. Sino all’entrata in vigore di apposita legge regionale in materia di interventi urgenti per opere pubbliche, gli enti locali e i loro consorzi che intendono realizzare opere pubbliche di loro competenza, avvalendosi del finanziamento previsto dal presente articolo, devono presentare alla Giunta regionale una domanda intesa ad ottenere il relativo finanziamento, corredata da una relazione che illustri le motivazioni della necessità, urgenza e priorità dell’opera, secondo i criteri e i tempi che, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono adottati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
2. Entro il successivo 30 giugno la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente ed in armonia con le prescrizioni e indicazioni degli strumenti programmatici generali, formula una graduatoria delle domande ammissibili a contributo, fissando altresì la misura e le modalità di erogazione dello stesso.
3. Il finanziamento regionale può essere concesso anche nel caso in cui le opere siano già iniziate ove necessario per assicurare il completamento delle stesse.
4. Le graduatorie possono anche comprendere interventi che la Giunta regionale riconosce necessari a seguito di proprie indagini ricognitive, in armonia con gli strumenti di programmazione approvati.
5. Per fare fronte agli oneri del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l’esercizio finanziario 1998 (capitolo n. 45336).
Art. 12 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile” e successive modifiche ed integrazioni e disposizioni in materia di sistema regionale di elisoccorso per antincendio boschivo e protezione civile.
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 , è aggiunto il seguente comma:
“La custodia e il mantenimento in prontezza operativa di materiale ed attrezzature di cui alle lettere a) e b) del primo comma, che per particolare natura tecnica richiedono disponibilità di personale specializzato o abilitato, nonché di specifiche strutture, possono essere demandati ad aziende speciali o a società concessionarie di pubblici servizi, mediante apposite convenzioni che prevedano l'abbattimento dei costi di custodia e manutenzione, da stipularsi anche con il concorso di enti locali o associazioni di volontariato.”.
2. Nell'ambito delle finalità di cui alle leggi regionali 27 novembre 1984, n. 58, “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile” e 24 gennaio 1992, n. 6, “Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi”, la Giunta regionale promuove una azione di sinergia per l'uso degli elicotteri di soccorso per interventi di protezione civile e di antincendio boschivo.
3. Gli oneri relativi all'attivazione ed alla gestione operativa del Sistema regionale di elisoccorso di cui al comma 2, sono imputabili, per l'esercizio finanziario 1998, per lire 400 milioni al capitolo n. 53008 e al capitolo n. 13076.
4. La Giunta regionale stipula, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, apposita convenzione con il corpo dei Vigili del fuoco, al fine di utilizzare le eliambulanze in dotazione al corpo nei servizi di urgenza emergenza (SUEM) riducendo in modo opportuno il ricorso a servizi analoghi forniti da terzi.
Art. 13 - Contributi per l’acquisto di immobili dismessi dal demanio militare finalizzati all'edilizia universitaria.
1. La Giunta regionale, al fine di migliorare la dotazione di strutture residenziali per studenti universitari, è autorizzata a promuovere specifici accordi di programma con le amministrazioni pubbliche interessate, da attuarsi anche mediante il concorso nell'acquisizione di aree demaniali dello Stato (capitolo n. 3473):
a) con l'ATER di Vicenza per acquistare parte dell'immobile di proprietà dello Stato “ex Caserma Durando” sito in Vicenza, per l'importo fino a lire 500 milioni;
b) con il Comune di Verona e l'Università di Verona per acquisire il compendio denominato Caserma S. Marta del Demanio Militare dello Stato sito in Verona, per l'importo fino a lire 3 miliardi.
Art. 14 - Disposizioni in materia di oneri contributivi verso gli Istituti previdenziali ed assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani.
1. La Regione, al fine di provvedere all'estinzione degli oneri pregressi relativi al debito contributivo maturato nel corso degli anni, fino al 31 dicembre 1997, nei confronti degli Istituti previdenziali ed assicurativi (INPS e INAIL), per l'assicurazione degli apprendisti artigiani, concorre, secondo quanto stabilito dalla tabella A allegata al disegno di legge “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, al pagamento di lire 5.010 milioni (capitolo n. 72070), per dieci annualità costanti.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, la Regione concorre al pagamento degli oneri contributivi per gli apprendisti artigiani nel limite di lire 3.020 milioni (capitolo n. 72070).
Art. 15 - Abolizione di tasse sulle concessioni regionali.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 non sono più applicate le tasse sulle concessioni regionali di cui ai numeri d'ordine della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, di seguito elencati:
N. 7 Autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e vidimazione annuale dei seguenti pubblici esercizi:
1) strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive;
2) esercizi per la somministrazione di alimenti;
3) esercizi per la somministrazione di bevande.
N. 8 Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di rivendite di latte.
N. 9 Autorizzazione a produrre e mettere in commercio creme, panna montata e analoghi, yogurt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili.
N. 11 Autorizzazione per la produzione a scopo di vendita, per la preparazione per conto terzi o per la distribuzione per consumo, degli integratori e degli integratori medicati per mangimi.
N. 12 Autorizzazione per l’impianto e la gestione di stazione di fecondazione equina, pubblica o privata.
N. 13 Autorizzazione per le attività relative alla fecondazione artificiale degli animali, rilasciata:
a) per l’attivazione e l’esercizio di impianti destinati alla suddetta fecondazione;
b) per l’attivazione e l’esercizio dei sottocentri destinati alla suddetta fecondazione.
N. 14 Provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.
N. 19 Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.
N. 20 Autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con essa collegati, rilasciata agli insediamenti diversi da quelli abitativi.
N. 21 Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesce di importanza economica a norma delle vigenti leggi.
N. 22.1. Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale:
a) alberghi e ostelli per la gioventù;
b) campeggi;
c) villaggi turistici;
d) case per ferie;
e) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal RDL n. 975/1937 convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651;
f) autostelli;
g) autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante.
N. 23 Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio.
N. 24 Deliberazione relativa:
a) all'istituzione di fiere e mercati;
b) al cambiamento in modo permanente di fiere e mercati.
N. 24 bis Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
N. 25. Licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore.
N. 26 Autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la produzione e selezione dei semi ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi.
N. 34 Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata di interesse regionale.
N. 35 Concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) - di interesse regionale - in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose.
N. 39 Concessione per l'impianto e l'esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune senza rotaia - di interesse regionale.
N. 40 Concessione per servizi pubblici, di interesse regionale, di autotrasporto merci.
N. 42 Concessione per l’esercizio di servizi pubblici di linee di navigazione interna per trasporto di persone o di cose ai sensi dell’articolo 225, comma 1, del codice della navigazione.
N. 43 Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici.
N. 44 Autorizzazione per l'esercizio di servizi di navigazione interna di trasporto, di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri precedenti.
N. 45 Autorizzazione al trasporto ed al rimorchio con navi galleggianti, mediante annotazione apposta dall'ufficio di iscrizione sulla licenza di navigazione.
N. 47 Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l’esercizio di arti e mestieri.
Art. 16 - Rinegoziazione mutui.
1. Al fine di ridurre l'onere del debito, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi del vigente articolo 25 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , a rinegoziare, anche ricorrendo all'estinzione anticipata del residuo debito, tutti o parte dei mutui stipulati con oneri a carico del bilancio regionale.
2. In caso di ricorso all'estinzione anticipata, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nuovi mutui per un importo pari al debito residuo, per una durata pari alla vita residua e ad un tasso variabile annuo iniziale non superiore a quello dei mutui da estinguere.
3. Per le operazioni di cui al comma 2 è autorizzato il pagamento della penale contrattualmente prevista per l’estinzione anticipata (capitolo n. 80356). Le medesime operazioni sono subordinate alla dimostrazione della loro effettiva convenienza economica.
4. L'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 2 è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
5. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al comma 4.
Art. 17 - Deleghe alle province - legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 .
1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e come previsto dalla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 , il finanziamento da parte della Regione delle funzioni delegate alle province è effettuato, per l'anno 1998, con gli stessi criteri e modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (capitolo n. 4100).
Art. 18 - Modifiche della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane”.
1. L'articolo 17 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 è così sostituito:
“Art. 17 - Fondo regionale per la montagna.
1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 31 gennaio 1994 n. 97 “Nuove disposizioni per le zone montane”, è istituito il “fondo regionale per la montagna” alimentato da:
a) trasferimenti dal “fondo nazionale per la montagna” di cui all'articolo 2 della legge n. 97/1994, da allocarsi al capitolo n. 3109;
b) finanziamenti a carico del bilancio regionale da determinarsi annualmente con il provvedimento di rifinanziamento di cui all'articolo 32 bis della legge regionale di contabilità, da allocarsi al capitolo n. 3110;
c) altri trasferimenti comunitari, dello Stato e di altri enti pubblici destinati allo sviluppo della montagna, da allocarsi al capitolo n. 3116.
2. Il totale dei finanziamenti di cui al comma 1 viene ripartito fra le Comunità montane secondo i seguenti criteri:
a) venti per cento in proporzione alla superficie territoriale;
b) venti per cento in rapporto alla popolazione residente nel territorio;
c) venti per cento in rapporto allo stato di dissesto idrogeologico;
d) venti per cento in rapporto alle condizioni economico sociali determinate dal grado di spopolamento registrato nell'ultimo biennio;
e) venti per cento in base all'altimetria media dei centri abitati compresi nel territorio della Comunità.
3. Le Comunità montane possono utilizzare lo stanziamento del fondo di cui al comma 1, lettera a), nel limite massimo del venti per cento per la copertura degli oneri connessi all'attuazione dei progetti speciali di cui all'articolo 1 della legge n. 97/1994, ivi compresa la quota parte relativa al personale.
4. Le ripartizioni del comma 1 sono effettuate esclusivamente tra le Comunità montane che hanno adottato i programmi annuali nei termini previsti dall’articolo 14.”.
2. L'articolo 15 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 è abrogato.
Art. 19 - Modifiche della legge regionale 31 agosto 1983, n. 45 “Nuova disciplina relativa all'albo regionale e all'attività delle associazioni Pro-loco” e successive modifiche ed integrazioni.
1. L'articolo 8 della legge regionale 31 agosto 1983, n. 45 , è così sostituito:
“Articolo 8
1. Il riparto dei contributi a favore delle associazioni Pro-loco iscritte all'albo regionale e degli organismi di cui all'articolo 7, sentiti gli organi associativi regionali delle Pro-loco, viene disposto con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, entro il mese di ottobre di ogni anno.”.
Art. 20 - Modifiche degli articoli 12 e 19 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 “Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico” e successive modifiche ed integrazioni.
1. Il quarto comma dell'articolo 12 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 , è così sostituito:
“A decorrere dall'anno 1998, la licenza ha validità quinquennale.”.
2. Il secondo comma dell'articolo 19 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 , è così sostituito:
“Chiunque, in possesso della licenza comunale, non provvede entro il 31 dicembre, dell’anno precedente alla scadenza, al rinnovo della stessa od omette di far porre sulla tessera di riconoscimento la vidimazione, è soggetto a sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000.”.
Art. 21 - Modifiche degli articoli 4, 6, 7 e 8 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 “Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico” e successive modifiche ed integrazioni.
1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 , è così sostituito:
“In particolare esprime parere in materia:
1) di composizione qualitativa per specializzazione linguistica degli elenchi di cui all’articolo 6;
2) di reclami;
3) di corsi di aggiornamento professionale di cui all’articolo 11;
4) di proposte circa le tariffe e la loro applicazione.”.
2. All'articolo 6 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 , è aggiunto il seguente comma:
“Le guide, gli interpreti e gli accompagnatori turistici che abbiano già conseguito l’idoneità a seguito del superamento dell’esame di cui all’articolo 8, sono iscritti d’ufficio nell’elenco regionale e hanno titolo al rilascio della licenza.”.
3. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 , dopo le parole “negli elenchi regionali” sono aggiunte le parole “e hanno titolo alle licenze”.
4. Il primo comma dell'articolo 8, come da ultimo modificato dall’articolo 52 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 , è così sostituito:
“La Giunta regionale, di norma ogni due anni entro il mese di marzo, sentita la Consulta di cui all’articolo 4, comma 1, definisce la composizione qualitativa per specializzazione linguistica degli elenchi di cui all’articolo 6.”.
Art. 22 - Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 “Normativa regionale per l'incentivazione di interventi di interesse turistico” e successive modifiche ed integrazioni.
1. L'articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 , come da ultimo modificato dall'articolo 50 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , è così sostituito:
“Art. 2 - Iniziative ammesse a contributo.
1. I contributi sono accordati per l'ampliamento e la riqualificazione della capacità ricettiva e dei servizi delle strutture individuate dalla presente legge, con esclusione degli alberghi classificati di lusso e con priorità agli ambiti territoriali non inclusi nei territori destinatari, sia della legge n. 424/1989 e successive modifiche ed integrazioni, sia delle decisioni della Commissione C(94) 3790 del 23 dicembre 1994 e C(97) 2203 del 24 luglio 1997, relative all'approvazione dei documenti unici di programmazione a titolo dell'obiettivo 5b e dell'obiettivo 2.
2. I contributi di cui alla presente legge sono concessi prioritariamente per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della qualità del servizio ed all'adeguamento delle strutture turistico-ricettive agli adempimenti previsti dalla normativa vigente ivi compresa quella comunitaria.
3. I contributi per i soggetti di cui alle tipologie dell'articolo 1, comma 2, lettera b), sono accordati prioritariamente per adeguare i requisiti tecnici delle strutture alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione, igiene, barriere architettoniche, norme antisismiche e per il rinnovamento tecnologico degli impianti e dei servizi.”.
Art. 23- Disposizioni in materia di incentivazione turistico-ricettiva.
1. Lo stanziamento iscritto al capitolo n. 31058 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1998, relativo agli interventi previsti dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 , è utilizzato con riferimento alle domande presentate, ai sensi dell’articolo 6 della medesima legge e successive modifiche ed integrazioni, nel corso dell’esercizio 1997.
Art. 24 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 “Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere”.
1. Il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 , entro il quale l’Amministrazione provinciale deve provvedere alla nuova classificazione delle strutture ricettive alberghiere, è prorogato al 31 dicembre 1998 ed è valevole per il quinquennio 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2002.
2. Il termine previsto dal comma 3 dell’articolo 22 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 , entro il quale le strutture ricettive alberghiere, che difettano di alcuni requisiti per ottenere la nuova classificazione, possono conservare provvisoriamente la classificazione precedente a condizione che provvedano a dotarsi dei requisiti mancanti, è prorogato al 30 giugno 1999.
Art. 25 - Modifiche della legge regionale 6 giugno 1980, n. 87 “Interventi regionali per sostenere e favorire l'edilizia residenziale” e successive modifiche ed integrazioni.
1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 87 , come da ultimo modificato dal comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 , è aggiunto il seguente comma:
“Il fondo regionale di rotazione di cui al primo comma è utilizzato anche per l'erogazione a favore dei Comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale senza interessi, per l'acquisto di aree edificate da recuperare.”.
Art. 26 - Modifiche della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche ed integrazioni.
1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , è sostituita dalla seguente lettera a):
“a) un magistrato ordinario o amministrativo, anche in quiescenza, designato dal Presidente della Corte d'Appello o dal Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ovvero da un funzionario regionale o degli Enti locali, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata, designato dalla Giunta regionale, con funzioni di presidente;”.
Art. 27 - Modifiche della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 “Norme per la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale” e successive modifiche ed integrazioni.
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 , è così sostituito:
“2. In assenza di piani estrattivi ovvero nelle more della loro approvazione, il limite è abbassato a tremila metri cubi e le autorizzazioni sono soggette al parere favorevole, rispettivamente, della Commissione consultiva in materia di lavori pubblici di cui all’articolo 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , e della Commissione tecnica regionale, di cui all’articolo 23 della stessa legge, nonché, in ogni caso, della competente Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale delle difese del suolo” e successive modifiche ed integrazioni. La validità delle norme transitorie cessa con l'approvazione dei piani di bacino da parte delle competenti Autorità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.”.
Art. 28 - Interventi regionali nel settore dei trasporti.
1. Nel quadro degli interventi relativi all'eliminazione di passaggi a livello e all'adeguamento di sottopassi di linee ferroviarie su strade provinciali e comunali, previsti dalla legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 , la Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di lire 5 miliardi, nell'ambito degli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari 1998 e 1999, alla realizzazione degli interventi ricompresi nella tratta ferroviaria Venezia - Padova, come previsto dalla convenzione quadro stipulata con Ferrovie dello Stato spa.
Art. 29 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , “Norme per la disciplina dell'attività di cava” e successive modificazioni.
1. La lettera c) del settimo comma dell'articolo 18 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , è così sostituita:
“c) l'ammontare del deposito cauzionale da prestarsi nelle forme ammesse dalle leggi a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione. L'entità del deposito è adeguata, a cura del titolare, ogni due anni, alla intervenuta variazione nell'indice Istat del costo della vita. La certificazione comprovante l'intervenuto adeguamento deve essere depositata entro sessanta giorni presso la struttura regionale competente;”.
Art. 30 - Modifiche e disposizioni transitorie della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 “Norme in materia di sport e tempo libero” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 come da ultimo modificato dall’articolo 47 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , le parole “agli articoli 15 e 16” sono sostituite con le parole “all’articolo 15 ed ai commi 1 e 2 dell’articolo 16”.
2. Per l'anno 1998, i termini di cui al comma 1 dell'articolo 4 e di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 , sono fissati rispettivamente al 31 marzo e al 31 luglio.
Art. 31 - Regime transitorio della legge regionale 18 aprile 1997, n. 10 “Interventi per l'insediamento dei giovani in agricoltura”.
1. In fase di prima applicazione della legge regionale 18 aprile 1997, n. 10 , l'articolo 5 della stessa si applica alle domande presentate sotto il regime della legge regionale 5 marzo 1987, n. 14 .
Art. 32 - Disposizioni transitorie e modifica dell'articolo 12 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 , “Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali di spesa, nei diversi settori di intervento, contenente modifiche alle procedure e modalità di intervento, assunto in coincidenza della legge regionale di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 e pluriennale 1982-1984”.
1. Il terzo comma dell'articolo 12 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 , è sostituito dal seguente comma:
“L'erogazione dei contributi è disposta sulla base della disciplina stabilita dall'articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .”.
2. Le disposizioni, di cui al comma 1, non si applicano al completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti relativi agli interventi di cui all'articolo 12 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 , cui si applica il regime precedente.
Art. 33 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 8 aprile 1986, n. 17 “Disciplina degli interventi regionali nel settore archeologico”.
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti relativi alle azioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1986, n. 17 , in relazione agli impegni assunti a tutto il 31 dicembre 1994, il termine per l'ultimazione delle azioni previste e per la rendicontazione dell'attività svolta è improrogabilmente fissato al 30 giugno 1998.
2. Alla scadenza del termine indicato al comma 1, la Giunta regionale provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate, ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono altresì disposte le procedure per il recupero delle somme già erogate.
Art. 34 - Dotazione organica del personale regionale.
1. La dotazione organica del personale del ruolo regionale di cui alla tabella “A”, allegata alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è così determinata:
a) dirigente n. 320
b) funzionario n. 494
c) istruttore direttivo n. 450
d) istruttore n. 988
e) collaboratore professionale n. 455
f) esecutore n. 307
g) operatore n. 165
h) ausiliario n. 8
TOTALE n. 3187
2. I dipendenti regionali a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la qualifica funzionale di attuale inquadramento sino all'espletamento delle procedure concorsuali e di selezione previste dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 .
3. Con la legge di assestamento del bilancio regionale si provvederà all'eventuale rideterminazione della dotazione organica, sulla base dell'attuazione delle leggi regionali 10 gennaio 1997, n. 1, 8 agosto 1997, n. 31, e della rilevazione dei carichi di lavoro.
4. La Giunta regionale, su conforme deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, determina la dotazione organica del personale del Consiglio regionale all'interno della dotazione organica complessiva di cui al comma 1.
Art. 35 - Interventi di manutenzione nelle lagune del Delta del Po.
1. La Giunta regionale, al fine di garantire la funzionalità delle opere realizzate nelle lagune del Delta del Po e per migliorare l'aspetto idrodinamico delle correnti di marea all'interno delle stesse, è autorizzata a finanziare specifici progetti.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'esercizio finanziario 1998 (capitolo n. 15804).
Art. 36 - Interventi a favore degli itinerari Palladiani.
1. La Giunta regionale è autorizzata a realizzare, mediante specifico accordo di programma con l’Istituto Regionale Ville Venete, un progetto unitario di studio e segnaletica degli itinerari Palladiani (patrimonio Unesco) per una spesa complessiva di lire 900 milioni (capitolo n. 70084).
Art. 37 - Legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 , “Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto”.
1. Le disposizioni dettate dall'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 , recante norme per la tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto, sono sospese e si applicano a partire dal 1° gennaio 1999.
Art. 38 - Adempimenti programmatori delle Comunità montane.
1. Gli adempimenti programmatori delle Comunità montane previsti dall’articolo 34 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , dall’articolo 46 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , dagli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 , dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97 relativamente alle previsioni da effettuarsi sul Fondo regionale per la montagna, nonché dal Decreto Legislativo n. 504/1992, vengono ricompresi nel programma annuale approvato in conformità al Piano pluriennale di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione ed il funzionamento delle comunità montane”.
2. Il termine del 31 gennaio previsto al primo comma dell’articolo 34 della legge regionale n. 52/1978 è prorogato al 30 marzo.
3. Costituiscono parte integrante del programma di cui al comma 1 anche le indicazioni prioritarie delle Comunità montane finalizzate alla pianificazione degli interventi di difesa idrogeologica di cui all'articolo 8 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 .
Art. 39 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 , “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” e successive modificazioni.
1. Il comma 1 bis dell'articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 , come introdotto dal comma 2 dell’articolo 42 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , è così sostituito:
“1 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, si applicano a partire dal 31 marzo 1999.”.
Art. 40 - Provvidenze straordinarie a favore di degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute e delle persone insufficienti mentali gravi e gravissimi.
1. Le persone dimesse da ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute, ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le persone presenti alla data del 31 dicembre 1995 negli ex Istituti di riabilitazione riconvertiti in residenza sanitaria assistenziale (RSA), in attuazione della legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 e successive modifiche, e della deliberazione della Giunta regionale n. 2223/1995, sono tenute, per l’ospitalità presso strutture socio sanitarie, ad un concorso delle spese di residenzialità, come previsto dal comma 5 dell’articolo 27 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 “Piano socio sanitario regionale per il triennio 1996/1998”. La Regione concorre alla spesa di residenzialità con oneri a carico del proprio bilancio 1998 fino ad un importo complessivo massimo di lire 13 miliardi (capitolo n. 61412).
2. Le spese per il trasporto ed il vitto a carico delle persone disabili gravi e gravissimi frequentanti il Centro educativo occupazionale diurno (CEOD) sono a carico del fondo sociale regionale nel limite complessivo massimo di lire 4.500 milioni. La Giunta regionale determina annualmente i criteri e le modalità di erogazione del contributo regionale alle Unità locali socio sanitarie.
3. Le Unità locali socio sanitarie interessate sono tenute a certificare ad ogni effetto di legge lo stato di beneficiario di cui ai commi 1 e 2, a redigere un elenco nominativo delle persone beneficiarie e ad aggiornarlo a seguito di qualunque variazione.
Art. 41 - Prevenzione e tutela della salute mentale.
1. Al fine di dare attuazione agli obiettivi della normativa statale e regionale in materia di prevenzione e tutela della salute mentale, il quattro per cento del Fondo sanitario regionale è destinato ogni anno all’erogazione delle prestazioni a favore dei malati psichiatrici. In ogni Unità locale socio sanitaria le piante organiche dei servizi psichiatrici sono definite nella misura di 1 addetto ogni 1.500 abitanti.
Art. 42 - Contributo straordinario per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese artigiane, di cui alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane” e successive modificazioni.
1. Allo scopo di favorire l'incremento dell'accesso al credito delle imprese artigiane, di cui alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , in modo uniforme su tutto il territorio regionale, i contributi concedibili agli organismi di garanzia, costituiti dopo il 1° gennaio 1987 e fino all'entrata in vigore della presente legge e che risultino consorziati in un organismo regionale di garanzia di secondo grado, sono integrati da un contributo straordinario per gli anni 1998 e 1999 di lire 100 milioni per ciascuna cooperativa o consorzio e di lire 300 milioni per ciascun consorzio di secondo grado (capitolo n. 21016).
2. Le cooperative artigiane di garanzia ed i consorzi fidi che non presentano i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , come sostituito dall'articolo 45 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , costituite da almeno 100 aziende, beneficiano per gli anni 1998 e 1999 di un contributo straordinario determinato dalla Giunta regionale, rapportato alla consistenza delle stesse (capitolo n. 21016).
3. Per gli esercizi finanziari relativi agli anni 1998 e 1999, i contributi straordinari integrativi di cui al comma 1 vengono concessi ai consorzi di secondo grado, senza tener conto dei requisiti indicati alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , come sostituito dall’articolo 45 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 (capitolo n. 21016).
Art. 43 - Soppressione dell'ex Consorzio di Bonifica Montana Astico - Brenta - Valletta Longhella e subentro della Regione nell'attività residuale .
1. In conseguenza della soppressione dell'ex Consorzio di Bonifica Montana “Astico - Brenta - Valletta Longhella”, già disposta con deliberazione della Giunta regionale n. 4892 dell'8 novembre 1996, il patrimonio dello stesso Consorzio è trasferito alla Regione ed i rapporti giuridici non ancora estinti alla data di scadenza della gestione commissariale, fissata a tutti gli effetti al 31 dicembre 1997, sono imputati alla Regione.
Art. 44 - Modifiche della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni” e successive modifiche ed integrazioni e proroga di termini.
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 , è così sostituito:
“1. I titolari o i legali rappresentanti degli impianti indicati nel comma 2 dell'articolo 1, entro trenta giorni dall'entrata in possesso della sorgente di radiazione non ionizzante, devono comunicare al dipartimento provinciale dell'ARPAV competente per territorio, le caratteristiche tecniche dell'apparato. Lo stesso dipartimento provinciale trasmette copia della comunicazione al Presidente della Provincia competente per territorio.”.
2. Nell'articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 , come da ultimo modificato dall’articolo 32 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6
a) il comma 1 è così sostituito:
“1. L'installazione o la modifica di impianti per teleradiocomunicazioni, con potenza efficace massima totale all'antenna superiore a 150 watt, sono subordinate all'autorizzazione da parte del Presidente della Provincia competente per territorio.”;
b) il comma 2 è così sostituito:
“2. L'istanza di autorizzazione, in carta legale, deve essere inoltrata al Presidente della Provincia tramite il dipartimento provinciale dell'ARPAV competente per territorio.”;
c) il comma 5 è così sostituito:
“5. L'istruttoria tecnica è espletata dalla struttura dell'ARPAV competente per territorio.”.
3. L'articolo 4 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 , è così sostituito:
“Art. 4 - Istruttoria.
1. Sulla base della documentazione ricevuta la competente struttura dell'ARPAV territorialmente competente effettua il calcolo previsionale dei parametri rappresentativi del rischio sanitario associato e formula, sulla base dei limiti ammissibili descritti all'articolo 5, il prescritto parere di cui al comma 5 dell'articolo 3 ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
2. Gli oneri derivanti dall'attività prestata dalla competente struttura dell'ARPAV sono a carico del titolare dell'impianto o del legale rappresentante, e sono liquidati con le procedure e le modalità di cui al tariffario unico regionale, predisposto ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 , come modificata dall'articolo 8 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 21 .”.
4. L'articolo 6 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 , è così sostituito:
“Art. 6 - Verifiche dei limiti massimi di esposizione.
1. Al fine di verificare il limite massimo di esposizione di cui all'articolo 5, e per il rispetto delle condizioni alle quali è stata subordinata l'autorizzazione regionale, la competente struttura dell'ARPAV, per conto della Provincia competente e nell'ambito della programmazione fissata all'interno del Comitato provinciale di coordinamento di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 32/1996 , procede a periodici controlli dei campi elettromagnetici generati dagli impianti.
2. Nel caso di superamento dei limiti fissati dall'articolo 5, ai titolari o ai legali rappresentanti degli impianti il Presidente della Provincia assegna un termine di trenta giorni per la regolarizzazione dell'impianto.
3. Scaduto il termine della diffida, ed in presenza di un limite non consentito, entro trenta giorni dalla scadenza del termine stesso il Presidente della Provincia procede alla revoca dell'autorizzazione.”.
5. In attesa della emanazione, d'intesa dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero della sanità e dal Ministero delle comunicazioni, dei nuovi parametri, uniformi a livello nazionale, relativi ai tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, come stabilito dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi di telecomunicazione e radiotelevisivo”, articolo 1, comma 6, lettera a), numero 15), il termine previsto dall'articolo 7 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 , è prorogato al centoventesimo giorno successivo alla data di emanazione del provvedimento ministeriale e, comunque, ad intervenuta approvazione da parte del Ministero delle comunicazioni del piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione - ubicazione delle postazioni emittenti previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 45 - Proroga del termine di cui all’articolo 54 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modifiche ed integrazioni.
1. Il termine previsto dal secondo comma dell’articolo 54 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come sostituito dall’articolo 9 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 15 e già prorogato dall’articolo 62 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , è prorogato al 31 dicembre 1998.
2. La proroga di cui al comma 1 si applica soltanto ai laboratori che hanno avviato entro il 31 dicembre 1997 la procedura di accreditamento di cui al comma 1 dell’articolo 54 della legge regionale n. 33/1985 .
Art. 46 - Proroga del termine previsto dall’articolo 16 delle norme di attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento.
1. Il termine previsto dall’articolo 16 punto 1, ultimo capoverso, delle norme di attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento, già fissato al 31 dicembre 1997 dall’articolo 7, comma 2, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 8 , è prorogato al 31 dicembre 1998.
Art. 47 - Interpretazione autentica dell’articolo 61 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)”.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 61 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , relative alla realizzazione di impianti di compostaggio, non costituiscono deroga alle norme in materia di edificabilità.
Art. 48 - Modifiche della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 , è aggiunto il seguente comma 2 bis:
“2 bis. Per esigenze specifiche dell’ARPAV è consentito il comando presso l’agenzia stessa di personale dipendente degli enti previsti dal comma 1 dell’articolo 136 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 come modificato dall’articolo 10 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , con le modalità relative al periodo di utilizzo e al trattamento economico di missione previsti dal comma 7 bis del medesimo articolo 136.”.
2. Il comma 10 dell’articolo 25 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 , è così sostituito:
“10. Fino alla organizzazione delle strutture amministrative dell’ARPAV e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, gli enti pubblici già titolari delle funzioni e dell’attività di cui all’articolo 3, attribuite all’agenzia stessa, continuano nella gestione amministrativa del personale che dal 1° gennaio 1998 viene funzionalmente comandato presso l’ARPAV, nonché nella provvista di beni e servizi e nella manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei beni mobili ed immobili. A tal fine l’ARPAV provvederà a disciplinare i rapporti con gli enti interessati per le prestazioni dei servizi e delle attività in questione mediante la stipula di atti convenzionali.”.
3. Alla fine del comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 , è aggiunto il seguente periodo:
“É fatta salva l’opzione di iscrizione all’INPS, già esercitata in base alla precedente normativa nazionale.”.
Art. 49 - Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 “Interventi regionali a favore della qualità e dell’innovazione”.
1. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 , è così sostituito:
“3. Per poter beneficiare dei contributi i laboratori devono impegnarsi a conseguire l’accreditamento presso i Ministeri competenti o presso organismi a loro volta accreditati operanti in conformità alla norma UNI CEI EN 45003. Qualora tale impegno non venga mantenuto entro il termine di tre anni dalla concessione del contributo, la Regione provvede al recupero dello stesso maggiorato degli interessi legali.”.
Art. 50 - Modifiche della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 “Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali” e successive modificazioni.
1. L'articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 , è così sostituito:
“Art. 4 - Competenza a effettuare acquisti.
1. Agli acquisti aventi carattere saltuario o che non possono comunque formare oggetto di piani di approvvigionamento o che non siano compresi in detti piani, ovvero la cui previsione nei piani medesimi si sia rivelata insufficiente, sulla base di specifica richiesta motivata dei dirigenti interessati provvede la struttura regionale competente.”.
Art. 51 - Contributo straordinario all'Arena di Verona.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario fino a lire 2 miliardi a favore dell'ente autonomo Arena di Verona, finalizzato al sostegno dell’attività del teatro filarmonico (capitolo n. 70082).
Art. 52 - Interpretazione autentica dell'articolo 56 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997”.
1. Il comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 , va interpretato nel senso che il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste dallo statuto dell'azienda, concerne le spese di viaggio e il trattamento di missione per l'esercizio di funzioni fuori della sede dell’azienda, da parte dei soggetti individuati nell'articolo 14, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 “Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale” e successive modificazioni.
Art. 53 - Benefici in materia di interventi in favore dell’esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni montani, nonché dei Comuni non montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.
1. É ridotto da dieci a cinque anni il periodo di tempo per l’esercizio in forma associata di funzioni o servizi dei Comuni montani , nonché dei Comuni non montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, di cui all’articolo 3, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 e di cui all’articolo 23, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 .
2. Qualora l’esercizio in forma associata cessi, per qualsivoglia motivo dipendente dalle parti, prima del termine di cui al comma 1, è restituita alla Regione una quota parte del contributo erogato, in proporzione al tempo mancante al compimento dell’intero periodo di 5 anni.
Art. 54 - Modifiche della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni ed integrazioni.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , così come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1997, n. 14 , è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. In deroga al disposto di cui al comma 1, lettera b), gli appartenenti alle forze dell’ordine possono partecipare al bando di concorso purché risiedano e prestino servizio nella provincia del comune cui si riferisce il bando, ovvero risiedano nella provincia del comune cui si riferisce il bando, ma prestino servizio in altra provincia della Regione del Veneto e la distanza tra la sede di servizio ed il comune cui si riferisce il bando non superi, in quest’ultima ipotesi, i novanta chilometri.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , così come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 16 maggio 1997, n. 14 , le parole “In tal caso” sono sostituite dalle parole “Nell’ipotesi di avvalimento delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale”.
Art. 55 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 , “Norme per la razionalizzazione della rete distributiva di carburanti”, come modificata dalla legge regionale 5 settembre 1997, n. 34 .

1. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 26 bis della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 , come introdotto dall'articolo 10 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 34 , sono applicabili a partire dal centoventunesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. I titolari degli impianti ad uso privato, attualmente in esercizio senza la prescritta autorizzazione, devono presentare, al Comune nel cui territorio ha sede l'impianto, domanda di rilascio dell'autorizzazione medesima entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. La presentazione nei termini della domanda di autorizzazione di cui al comma 2, per gli esercizi già in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, comporta l'inapplicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 26 bis della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 , come introdotto dall'articolo 10 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 34 .
Art. 56 - Disposizioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro.
1. L’erogazione di finanziamenti regionali in materia di opere pubbliche di interesse regionale a soggetti pubblici o privati è condizionata, a pena di revoca, al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di trattamento economico e contributivo dei lavoratori, nonché di sicurezza del lavoro, documentato con autocertificazione.
Art. 57 - Modifica dell’articolo 21 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , viene inserito il seguente comma:
“1 bis. Per la conservazione e per la valorizzazione del patrimonio di ciascuna Unità locale socio sanitaria o Azienda ospedaliera, per l’attività di supporto tecnico alle competenti Direzioni regionali e per raggiungere l’obiettivo di ottenere la massima sicurezza degli operatori e degli utenti del Servizio Sanitario Regionale, le Unità locali socio sanitarie e le Aziende ospedaliere attivano un’area tecnica, comprendente le professionalità relative alle attività di edilizia ospedaliera, ingegneria impiantistica, ingegneria clinica. Al personale dell’area tecnica sono assicurate le specifiche forme di incentivazione di cui all’articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni e all’articolo 6, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per funzioni multidisciplinari in relazione ad alte tecnologie, ovvero per omogeneizzare gli interventi nel campo della sicurezza, la Giunta regionale può individuare appositi Servizi Multizonali.”.
Art. 58 - Modifiche della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 , “Contributo annuale in conto capitale da concedersi al Comune di Chioggia per il ripristino dei pennelli stagionali alle foci dei fiumi Adige e Brenta” come da ultimo modificata dall’articolo 66 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
1. Nel testo della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 , le parole “annuale” e “stagionali” sono soppresse.
2. L’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 , come modificato dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , è così sostituito:
“Art. 2 - Modalità di intervento.
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di importo pari o superiore a 500 milioni mediante legge di bilancio.
2. Il contributo è concesso in conformità alle norme della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni.”.
Art. 59 - Partecipazione della Regione alla Società Cooperativa “Verso la Banca Etica”.
1. La Regione Veneto, al fine di assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche tramite il sostegno al volontariato ed alla cooperativa sociale, è autorizzata, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 dello Statuto regionale, a partecipare alla Società Cooperativa a responsabilità limitata “Verso la Banca Etica Soc. Coop. a r.l.”, con sede legale in Padova.
2. La Regione è autorizzata ad acquistare n. 5000 quote sociali della Cooperativa “Verso la Banca Etica Soc. Coop. a r.l.”, del valore unitario di lire 100.000 per un valore complessivo di lire 500.000.000 secondo le modalità di cui ai successivi commi (capitolo n. 61480).
3. La sottoscrizione delle quote di cui al comma 2 avviene nel rispetto del limite alla partecipazione del capitale sociale previsto nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in tempi successivi non oltre tre anni, nei limiti via via concessi dal capitale sociale. La prima sottoscrizione avviene per lire 100.000.000 entro il 1998.
4. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione di cui al comma 1 e con la gradualità di cui al comma 3.
5. La responsabilità della Regione è in ogni caso limitata alla quota effettivamente conferita. In caso di modifica dell'attuale atto costitutivo, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2514 c.c., la Regione recede dalla qualità di socio.
6. I diritti societari conseguenti alla partecipazione della Regione alla cooperativa “Verso la Banca Etica Soc. Coop. a r.l.” sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore dallo stesso delegato.
7. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione della partecipazione della Regione alla società cooperativa “Verso la Banca Etica” in presenza di modificazioni concernenti lo statuto o l'atto costitutivo fatta salva la trasformazione in Banca popolare Soc. Coop. a r.l. “Banca Etica” come previsto dallo statuto della Cooperativa Verso la Banca Etica.
Art. 60 - Modifiche della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 “Istituzione del Difensore Civico” e della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 “Istituzione dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori”.
1. L’articolo 15 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 , da ultimo modificato dall’articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1996, n. 33 , è così sostituito:
“Art. 15 - Trattamento economico.
1. Al Difensore Civico spettano l’indennità, la diaria a titolo di rimborso spese, il rimborso spese di trasporto e il trattamento di missione previsti dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 per i membri della Giunta regionale e secondo le modalità per gli stessi previsti.”.
2. L’articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 , come da ultimo modificato dall’articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1996, n. 33 , è così sostituito:
“Art. 7 - Trattamento economico.
1. Al titolare dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori spettano l’indennità, la diaria a titolo di rimborso spese, il rimborso spese di trasporto e il trattamento di missione previsti dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , per i consiglieri regionali e secondo le modalità previste per gli stessi previste.”.
Art. 61 - Modifiche della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 “Norme per l’istituzione del Parco regionale del Delta del Po”.
1. La lettera r) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 , è così sostituita:
“r) lo sviluppo dell’agricoltura, della pesca professionale, dell’acquacoltura e della vallicoltura, attività considerate compatibili e necessarie per le finalità del parco, tenendo conto che nelle oasi, così come definite e delimitate nel Piano faunistico venatorio, può essere esercitata l’attività di vallicoltura;”.
2. Dopo l’articolo 28 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 , è inserito il seguente articolo:
“Art. 28 bis - Rapporti con il Consorzio per l’ecologia e l’acquacoltura costiera di Rovigo (CEAC).
1. Per le finalità di ricerca, studio e promozione connesse alla tutela delle acque vallive, interne e costiere, con particolare attenzione alla valorizzazione del settore della pesca, l’Ente Parco può avvalersi del Consorzio per l’ecologia e l’Acquacoltura Costiera di Rovigo.”.
Art. 62 - Modifiche della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 : “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”.
1. (omissis) (Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
Art. 63 - Erogazione specialità medicinali previste dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale 23 luglio 1997.
1. (omissis) (Comma censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per l’erogazione delle specialità medicinali di cui al comma 1.
Art. 64 - Modifiche della legge regionale 29 dicembre 1988, n. 62 : “Interventi in favore dell’aereoportualità turistica nel Veneto”.
1. Nel primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1988, n. 62 , viene aggiunto l’aeroporto turistico di Montagnana.
Art. 65 - Modifiche della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 : “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica”.
1. Il comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 è così sostituito:
“5. Per l’iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici di cui all’articolo 9, è richiesta l’iscrizione ad un corso formativo per operatori agrituristici di almeno cento ore organizzato su base provinciale o interprovinciale dalle associazioni agrituristiche riconosciute a livello nazionale o dagli enti formativi riconosciuti a livello regionale.”.
2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 è così sostituita:
“a) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 nel caso di violazione delle norme contenute alle lettere c) e d), comma 2 dell’articolo 2;”.
Art. 66 - Interventi di incentivazione turistico-ricettiva già ammessi al finanziamento delle misure 4.3 e 4.4 dei bandi approvati con DGR n. 1461 del 21 marzo 1995 ob. 5b 1994/1999.
1. La Regione assume a proprio carico una quota degli oneri conseguenti ai contributi corrisposti o da corrispondere ai beneficiari ammessi a contributo in attuazione dei bandi relativi al Reg. CE n. 2081/1993, ob. 5b 1994/1999, misure 4.3 e 4.4, approvati con DGR n. 6227 del 5 dicembre 1995 preventivati in lire 3100 milioni.
2. La misura del contributo a carico della Regione, da erogarsi ai beneficiari nei limiti degli aiuti de minimis di cui alla comunicazione della Commissione 96/C 68/06 per le iniziative non rientranti nelle zone “art. 92 3c” del Trattato CE, è pari alla quota massima del cinque per cento della spesa riconosciuta ammissibile eccedente il quindici per cento del contributo assegnato.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la Giunta regionale, definiti criteri e modalità di concessione dell’aiuto de minimis e individuati gli interventi, è autorizzata a deliberare l’accreditamento alle Province interessate, che operano in partenariato con la Regione, delle relative somme.
Art. 67 - Campionati Mondiali di ciclismo su strada 1999.
1. La Giunta regionale è autorizzata a contribuire alle attività del Comitato organizzatore dei Campionati Mondiali di Ciclismo su Strada che si terranno nelle province di Treviso e Verona nel 1999.
2. Il Comitato organizzatore di cui al comma 1 deve presentare, entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, il programma di attività comprensivo di eventuali iniziative già assunte che è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
3. Con apposita deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione degli stessi.
4. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata per l’anno 1998 la spesa di lire 750 milioni e per l’anno 1999 la spesa di lire 750 milioni (capitolo n. 73052).
5. L’articolo 37 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 , è abrogato.
Art. 68 - Interventi a favore di aggregazioni e fusioni di territori comunali.
1. Nell’ambito di quanto previsto dalla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni, la Regione del Veneto intende promuovere e sostenere un consapevole processo di aggregazione dei Comuni.
2. Per le finalità previste dal comma 1, è istituito presso la Segreteria Generale per la programmazione un gruppo tecnico interdisciplinare formato da personale delle strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
3. Il gruppo tecnico interdisciplinare svolge in particolare le seguenti attività:
a) fornisce ai Comuni che ne facciano richiesta ogni ausilio tecnico-professionale sulle proposte di variazioni, fusioni e unioni comunali;
b) compie ricerche, anche in collaborazione con gli istituti universitari del Veneto, e analisi territoriali volte ad elaborare previsioni sugli effetti di eventuali processi di aggregazione in relazione all’esercizio di funzioni e alla gestione di servizi.
4. La Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, individua la composizione e le modalità di organizzazione e di funzionamento del gruppo tecnico interdisciplinare.
5. Per l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l’esercizio finanziario 1998 (capitolo n. 3476).
Art. 69 - Interventi urgenti di attuazione del Piano regionale antincendi boschivi.
1. Al fine di garantire l’incolumità e la sicurezza del personale volontario che partecipa alle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, nonché di qualificare gli interventi medesimi attraverso l’uso di attrezzature e mezzi adeguati e garantire nel contempo la funzionalità delle associazioni e gruppi di volontariato che operano nello spegnimento degli incendi, la Giunta regionale è autorizzata, secondo le modalità stabilite nel Piano regionale antincendi boschivi previsto dall’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 :
a) a stipulare apposite convenzioni con le associazioni ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 , con l’erogazione di un contributo annuale per il funzionamento delle squadre;
b) a fornire alle squadre convenzionate gli equipaggiamenti di protezione individuale specifici per le operazioni di spegnimento boschivo e le attrezzature ed i mezzi necessari.
2. Per l’attuazione di quanto disposto dal presente articolo, è autorizzata la spesa, per l’esercizio finanziario 1998, di lire 500 milioni (capitolo n. 13076).
Art. 70 - Modifiche della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 “Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo-didattici”.
1. L’articolo 11 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 , è così sostituito:
“Art. 11 - Contributi regionali per la realizzazione di opere necessarie per l'attivazione di aree da attrezzare per il campeggio mobile.
1. Sono concessi contributi in conto capitale a comuni e ai proprietari di terreni e alle associazioni giovanili che gestiscono terreni di proprietà altrui, in possesso di assenso del proprietario certificato nelle forme di legge, che intendono destinare aree per il campeggio mobile di cui alla presente legge, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) le aree siano di almeno 5.000 mq. di superficie utilizzabile per il campeggio;
b) le opere per le quali si richiede il contributo siano relative all'acquisto e l'installazione di:
1) prese idriche;
2) vasche per la raccolta e depurazione di liquami civili;
3) piazzole protette per l'accensione di fuochi a fiamma libera;
4) installazioni mobili o fisse di strutture per il lavaggio, per docce e per WC;
5) installazioni mobili o fisse per cucine da campo e tavoli mensa;
6) impianti mobili antincendio (estintori);
c) le opere fisse siano state autorizzate dal comune competente per territorio.”.
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 , è così sostituita:
“b) relazione tecnica, anche di massima, delle opere che si intendono realizzare;”.
3. All’articolo 13 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 , è aggiunto il seguente comma:
“3 bis. Il finanziamento regionale può essere concesso anche nel caso in cui le opere siano già iniziate ove necessario per assicurare il completamento delle stesse.”.
4. Il comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 , è così sostituito:
“4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei sei mesi successivi alla scadenza di cui alla lettera c) del successivo comma 5, o la totale difformità delle opere realizzate come previste dalla lettera b) dell’articolo 12, comporta la decadenza e la revoca dei benefici concessi.”.
5. La lettera b) del comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 , è così sostituita:
“b) le opere siano state realizzate in modo parzialmente difforme dalla documentazione prevista dall'articolo 12, lettere b) e c);”.
Art. 71 - Modifica dell’articolo 4 bis della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale”.
1. Al comma 1 dell’articolo 4 bis della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 come introdotto dall’articolo 53 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , le parole “delle sedi universitarie venete” sono sostituite con le parole “delle università venete e di altre università con esse convenzionate”.
Art. 72 - Contributo straordinario al Comune di Arsiè (Belluno).
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arsiè un contributo straordinario di lire 300 milioni per la realizzazione della sala consiliare comunale (capitolo n. 44008).
Art. 73 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73 “Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto”.
1. La lettera d) dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73 , è così sostituita:
“d) un comitato rappresentativo delle associazioni culturali friulane del portogruarese regolarmente costituite;”.
2. Dopo la lettera d) dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73 è aggiunta la seguente lettera:
“d bis) associazioni culturali regolarmente costituite di eventuali comunità etniche e linguistiche storicamente presenti nel Veneto diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d) prevalenti in un determinato territorio.”.
Art. 74 - Modifica dell’articolo 68 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”.
1. All’articolo 68 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , viene aggiunto il seguente comma:
“La progettazione degli strumenti urbanistici di pianificazione, generali ed attuativi, deve essere fatta all’interno della struttura pubblica; in assenza di una struttura idonea, gli incarichi sono conferiti a consulenti esterni scelti tra i liberi professionisti laureati in urbanistica, in architettura e in ingegneria.”.
Art. 75 - Disposizioni in materia di acquacoltura relative alla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 “Tutela ed edificabilità delle zone agricole”.
1. Fino all’approvazione della nuova legge regionale di disciplina della pesca e, comunque, non oltre il 30 giugno 1998, il rilascio delle concessioni edilizie per la costruzione di impianti di acquacoltura, con esclusione degli impianti realizzati fuori terra, previsti dal decimo comma dell’articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 , è sospeso.
Art. 76 - Candidatura veneta per le Olimpiadi invernali 2006.
1. Al fine di sostenere la candidatura veneta per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2006, la Giunta regionale è autorizzata a contribuire all’attività del Comitato Promotore.
2. Il Comitato Promotore deve presentare, entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, il programma di attività, complessivo di eventuali iniziative già assunte, che è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
3. Con apposita deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione dell’utilizzo degli stessi.
4. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata per l’anno 1998 la spesa di lire. 2 miliardi e per l’anno 1999 la spesa di lire 1 miliardo (capitolo n. 73090).
Art. 77 - Intervento straordinario a favore dell’ULSS n. 20 di Verona per il rimborso degli oneri di ospitalità dei minori ruandesi presso il CERRIS di Verona.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare all’ULSS n. 20 di Verona la somma di lire 1.500 milioni quale intervento straordinario a copertura degli oneri sostenuti dalla stessa ULSS per l’ospitalità, su richiesta della Regione Veneto, di bambini ruandesi nel periodo 28 aprile 1994 - 26 ottobre 1995 presso il CERRIS di Verona (capitolo n. 61370).
Art. 78 - Disposizioni in materia di consultori familiari di cui alla legge regionale 25 marzo 1977, n. 28 “Disciplina dei consultori familiari”.
1. Il contributo annuo previsto dal quinto comma dell’articolo 15 della legge regionale 25 marzo 1977, n. 28 , come modificato dalla legge regionale 30 maggio 1984, n. 25 , è quantificato in lire 24 milioni.
Art. 79 - Disposizioni in materia di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
1. Al fine di assicurare la pronta assunzione e lo svolgimento tempestivo da parte dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) dell’attività istruttoria di natura tecnico scientifica, relativa alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, di cui agli articoli 6 e 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la Giunta regionale provvede alla stipula di specifica convenzione con l’ARPAV medesima.
2. La convenzione di cui al comma 1 prevede, tra l’altro, la formulazione e la realizzazione da parte dell’ARPAV di un programma straordinario che comprende anche le seguenti azioni:
a) censimento, mappatura e valutazione dei rischi presenti nel territorio regionale;
b) predisposizione di un protocollo tecnico per il monitoraggio e la vigilanza dei rischi;
c) predisposizione di un piano per l’informazione della popolazione interessata ai rischi.
3. Per l’attuazione del programma di cui al comma 2 e delle altre attività eventualmente definite nella convenzione di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere all’ARPAV un contributo straordinario di lire 500 milioni per l’anno 1998 (capitolo n. 50268).
Art. 80 - Modifica dell’articolo 64 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione”.
1. (omissis) (Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
Art. 81 - Contributo straordinario per la conservazione ed il restauro della Chiesa degli Eremitani di Padova.
1. Nell’ambito degli interventi di ripristino di beni immobili non statali, le cui competenze sono state trasferite alle Regioni dal comma 1 dell’articolo 12 della legge 24 dicembre 1994, n. 537, per opere di restauro e ristrutturazione, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 500 milioni alla Parrocchia di SS. Filippo e Giacomo degli Eremitani di Padova per gli scopi di conservazione e restauro della Chiesa degli Eremitani, con le modalità stabilite dalle leggi regionali (capitolo n. 70026).
Art. 82 - Contributo straordinario al Comune di Bassano del Grappa (Vicenza).
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bassano del Grappa un contributo straordinario per l'anno 1998 di lire 1.200 milioni per il rifacimento di Piazza Libertà, con riordino dei sottoservizi, in occasione del millennio della città (capitolo n. 44010)
Art. 83 - Programmazione pluriennale straordinaria degli investimenti ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
1. La programmazione pluriennale straordinaria degli investimenti, di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (seconda fase), è subordinata al parere della Conferenza dei Sindaci di ciascuna Unità locale socio sanitaria.
2. Il parere di cui al comma 1 è richiesto dopo l’approvazione definitiva della nuova programmazione regionale adottata anche in attuazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguardante la dotazione dei posti letto (ospedaliera, disabili, anziani, psichiatria, riabilitazione).
Art. 84 - Contributo straordinario all’Accademia Olimpica di Vicenza.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Accademia Olimpica di Vicenza un contributo straordinario per l’anno 1998 di lire 200 milioni per la ristrutturazione e l’adeguamento di Villa Morosini di Altavilla Vicentina (capitolo n. 70086).
Art. 85 - Contributo straordinario ad associazioni che perseguono finalità sociali.
1. Tenuto conto delle finalità sociali che perseguono, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario alle seguenti associazioni:
a) all’associazione AGARAS di Verona lire 100 milioni;
b) all’associazione ANFASS regionale lire 240 milioni;
c) all’associazione IRPEA di Padova lire 100 milioni;
d) all’associazione AGAPE di Venezia lire 295 milioni.
2. Con apposita deliberazione la Giunta regionale determina le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. Per l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata la spesa, per l’esercizio finanziario 1998, di lire 735 milioni (capitolo n. 61490)
Art. 86 - Dichiarazione d’urgenza.
(Articolo per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione per mancanza del consenso governativo)


SI OMETTONO GLI ALLEGATI



SOMMARIO