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Legge regionale 3 dicembre 1998, n. 30 (BUR n. 109/1998)

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998

Legge regionale 3 dicembre 1998, n. 30 (BUR n. 109/1998) (Bilancio) (Abrogata)

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1998.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 3 dicembre 1998, n. 30 (BUR n. 109/1998) (Bilancio)

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1998



Articolo 1

1. A norma dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , e successive modificazioni, il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli stanziamenti attivi e passivi in conto residui, iscritti in via presuntiva nel bilancio di previsione per l'esercizio 1998, sono aggiornati negli ammontari singoli e complessivi indicati nell'allegata Tabella A in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1997.
Articolo 2

1. Il saldo finanziario positivo presunto di lire 1.846.122.000.000 applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 1998, è definitivamente accertato in lire 2.261.162.591.999 ed analiticamente esposto nell'elenco 1 allegato alla presente legge.
2. La differenza positiva di lire 415.040.591.999 è riportata nel bilancio di previsione 1998 per la copertura delle seguenti spese:
a) quanto a complessive lire 335.051.591.999 per il trasferimento all’esercizio finanziario 1998 di spese vincolate (assegnazioni statali, riproposizione di residui perenti eliminati a seguito di ricognizione straordinaria) a seguito del loro mancato impegno, a norma di legge, nell’esercizio 1997;
b) quanto alla rimanente quota positiva di lire 79.989.000.000 per la copertura di spese non specificatamente individuate.
Articolo 3

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1998, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla legge regionale 3 febbraio 1998, n. 4 , sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella B:

Competenza
Cassa
Variazioni in aumento:
882.194.807.999
4.083.001.879.150
Variazioni in diminuzione:
406.564.642.000
620.538.041.146
Variazione netta:
475.630.165.999
3.462.463.838.004
Articolo 4

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla legge regionale 3 febbraio 1998, n. 4 , sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella C:

Competenza
Cassa
Variazioni in aumento:
1.080.658.557.350
4.700.686.489.839
Variazioni in diminuzione:
605.028.391.351
1.238.222.651.835
Variazione netta:
475.630.165.999
3.462.463.838.004
Articolo 5

1. L’importo iscritto per l’anno 1998 nel fondo globale per le spese correnti di cui all’articolo 10 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 4 e modificato per effetto delle seguenti variazioni:

Variazioni in aumento (in milioni):
Partita n. 1
Fondo per le funzioni delegate
770
Partita n. 11
Interventi per il diritto allo studio
1.500

Variazioni in diminuzione (in milioni):
Partita n. 3
Interventi nel settore dell’immigrazione
400
Articolo 6

1. L'importo iscritto per l'anno 1998 nel fondo globale per le spese in conto capitale di cui all'articolo 10 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 4 è modificato per effetto delle seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione (in milioni):
Partita n. 3
Fondo per la riqualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica
4.600
Partita n. 7
Acquisizione aree demaniali dello Stato ex Forte Briccio
1.500
Articolo 7

1. Al bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000, approvato dall’articolo 18 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 4 , sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione dell’entrata
1999
2000

Variazioni in aumento (in milioni):
Cap. 3030
Assegnazione f.e.a.o.g. per la realizzazione del programma di cui al reg. ce n.2081/93 - obiettivo 5a, al reg. ce n. 3669/93 e ai reg. ce n. 866 e 867/1990
2.900


Cap. 3034

Assegnazione del f.d.r. per la realizzazione dei programmi di cui ai regolamenti ce 866/90,867/90, 2157/92, 2158/92, 2081/93 - obiettivo 5a- e al reg. ce 3669/93

2.093


Cap. 8500

“Accensione di nuovi mutui per estinzione anticipata di mutui già stipulati”

500.000




Stato di previsione della spesa
1999
2000

Variazioni in aumento (in milioni):
Cap. 5030
Stipendi per divise al personale (legge regionale 10/6/91, n. 12)
835


Cap. 30030

Contributi ad associazioni ed imprese per la promozione della qualità e dell'innovazione ai sensi degli articoli 3,4, e 8, per la divulgazione informativa e per l'accesso ai servizi di consulenza, assistenza tecnica e di prova e certificazione ( legge regionale n. 3/1997 )

3.000

3.000

Cap. 60105

Sviluppo sistema di accreditamento del servizio sanitario regionale

1.000


Cap. 60107

Rapporti con l’organizzazione mondiale della sanità, programmi Comunità Europea e cooperazione sanitaria internazionale

1.000


Cap. 84750

Interventi per la realizzazione del programma operativo di cui ai regolamenti ce 867/90, 2081/93 - obiettivo 5a - e al regolamento ce 3669/93 - somma finanziata con il f.e.a.o.g.

2.900


Cap. 84752

Interventi per la realizzazione dei programmi operativi di cui ai regolamenti ce 866/90, 867/90, 2157/92, 2158/92, 2081/93 - ob. 5a - e al reg. ce 3669/93 - somma finanziata con il f.d.r.

2.093


Cap. 80356

“Penali connesse alla ricontrattazione dei mutui con oneri a carico della Regione”

6.100


Cap. 80500

“Estinzione anticipata di mutui”

500.000


Variazioni in diminuzione (in milioni):
Cap. 30032
Fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica ( legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 )
3.000
3.000

Cap. 60009

Quota del fondo sanitario regionale - parte corrente - in gestione accentrata presso la regione (legge 27 dicembre 1983, n. 730 e legge regionale 20 luglio 1989, n. 21 , articolo 17) realizzazione progetti obiettivo, programmi e azioni programmatiche

2.000


Cap. 80010

Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (articolo 16 legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 )

835


Cap. 86100

“Interessi passivi su mutui contratti dalla Regione per finanziamento di interventi diversi”

6.100

Articolo 8

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SI OMETTONO GLI ALLEGATI



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