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Legge regionale 7 aprile 1998, n. 9 (BUR n. 32/1998)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 'Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali'

Legge regionale 7 aprile 1998, n. 9 (BUR n. 32/1998) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 1997, n. 20 “RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E PRINCIPI IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE E DI DELEGA AGLI ENTI LOCALI”.

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 .


SOMMARIO
Legge regionale 7 aprile 1998, n. 9 (BUR n. 32/1998) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 1997, n. 20 “RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E PRINCIPI IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE E DI DELEGA AGLI ENTI LOCALI”



Art. 1 - Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 relativo alla composizione della Conferenza permanente.
1. All’articolo 10, comma 1, lettera f) aggiungere:
“ e tre rappresentanti designati dalle Associazioni delle Autonomie del Veneto”.
Art. 2 - Introduzione dell’articolo 12 bis nella legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 .
1. Dopo l’articolo 12 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 aggiungere il seguente articolo:
“Articolo 12 bis - Contributi.
1. La Regione Veneto eroga un contributo annuale al Coordinamento delle Autonomie locali per favorirne l’unità d’azione, la formazione di uffici di rappresentanza per lo svolgimento di attività riguardanti in particolare l’informazione, i servizi e la formazione.
2. Il contributo è unitario e viene erogato dalla Giunta regionale sulla base di un programma annuale coerente con le intese sottoscritte tra Regione e Associazioni delle autonomie locali.
3. La determinazione del contributo è effettuata annualmente con legge di bilancio.”.
Art. 3 - Norma transitoria.
1. Nella fase di prima applicazione della presente legge di modifica il Presidente della Regione provvede alla integrazione della Conferenza di cui all’articolo 1 comma 1, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.



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