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Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (BUR n. 6/1999)

Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio

Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (BUR n. 6/1999)

INTERVENTI REGIONALI PER AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO NEL SETTORE DEL COMMERCIO

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, con la presente legge, promuove l'associazionismo e la cooperazione creditizia e agevola gli investimenti nei settori del commercio e dei servizi limitatamente alle piccole e medie imprese di cui al comma 2, allo scopo di:
a) favorire la razionale evoluzione dell'apparato distributivo regionale;
b) agevolare l'ammodernamento delle strutture di somministrazione di alimenti e bevande;
c) concorrere allo sviluppo delle imprese dei servizi di cui all'allegato A che costituisce parte integrante della presente legge.
2. Sono beneficiari degli interventi di cui alla presente legge le piccole e medie imprese come definite dai decreti del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 1997 n. 229 e 23 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1998 n. 34, aventi sede operativa nel Veneto. ( 1)

CAPO II
Promozione dell'associazionismo e della cooperazione creditizia

Art. 2 - Soggetti beneficiari e iniziative finanziabili.

1. Per le finalità di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a) e per favorire l'accesso dei soci al sistema creditizio e di finanziamento bancario, la Giunta regionale è autorizzata a concedere agli organismi di garanzia a livello provinciale e regionale, iscritti all’apposita sezione dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC), costituiti prevalentemente fra le piccole e medie imprese di cui all' articolo 1, comma 2, contributi destinati alla formazione o alla integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia.
2. Agli organismi di garanzia costituiti prevalentemente fra operatori economici di cui all'articolo 1, possono partecipare imprese turistiche, con le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 3 - Condizioni per l’ammissione ai contributi regionali.

1. Hanno titolo a chiedere i benefici previsti dalla presente legge gli organismi di garanzia di cui all' articolo 2 composti da almeno 400 imprese e aventi sede legale nel territorio della Regione. ( 2)
1 bis. Per gli organismi di garanzia già destinatari di contributi regionali, il requisito numerico di cui al comma 1 non si applica fino al 31 dicembre 2004. ( 3)
2. Negli statuti degli organismi di garanzia deve essere previsto che:
a) le prestazioni di garanzia sono concesse indipendentemente dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
b) l'impresa socia o consorziata viene esonerata dal pagamento, a favore degli organismi di garanzia, di qualsiasi diritto o provvigione commisurati all’importo del finanziamento ottenuto, ad eccezione dei costi di istruttoria e delle commissioni di garanzia addebitati dagli istituti di credito convenzionati;
c) in caso di liquidazione degli organismi di garanzia le cause di scioglimento devono essere preventivamente comunicate alla Giunta regionale che stabilisce la destinazione dei fondi regionali disponibili, non utilizzati a copertura di perdite;
d) ove sia consentita la restituzione delle quote sociali e consortili versate dalle imprese aderenti, non deve essere comunque prevista la distribuzione di contributi regionali a fondo perduto;
e) il collegio sindacale è composto in conformità alle norme del codice civile. ( 4)
3. Il presidente del collegio sindacale deve annualmente predisporre una relazione attestante la regolarità dell'utilizzo dei finanziamenti regionali, il corretto espletamento delle operazioni di garanzia e l'osservanza delle disposizioni della presente legge.
4. Con atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dal legale rappresentante, gli organismi di garanzia debbono dichiarare l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
a) gli interessi maturati sui contributi concessi dalla Regione per la costituzione o per l’incremento dei fondi rischi o dei patrimoni di garanzia possono essere utilizzati dagli organismi di garanzia per la copertura delle spese di gestione; ( 5)
b) la garanzia prestata non può superare di norma il cinquanta per cento del prestito ottenuto dal socio, fatta salva la possibilità da parte del consiglio di amministrazione di autorizzare volta per volta l'aumento di tale limite fino ad un massimo dell'ottanta per cento.
5. Le convenzioni tra gli istituti di credito e gli organismi di garanzia devono contenere specifiche clausole con le quali sia previsto che, in caso di insolvenza del socio, l'utilizzo del fondo, a favore del beneficiario, possa avvenire solo dopo che siano state espletate tutte le azioni di rivalsa nei riguardi della ditta insolvente.

Art. 4 - Criteri per l’erogazione dei contributi alle cooperative e ai consorzi di garanzia.

1. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale provvede al riparto fra gli organismi di garanzia dei contributi destinati alla formazione ed all’integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia in base ai seguenti criteri:
a) in proporzione diretta alla media dell’importo globale delle garanzie prestate su operazioni di finanziamento a medio-lungo termine e su affidamenti ordinari e straordinari a breve termine, effettivamente erogati dagli istituti convenzionati ed in essere alla data di chiusura dei tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo;
b) in proporzione all’incremento del numero delle nuove imprese aderenti agli organismi di garanzia, alla chiusura dell’esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della domanda in base ai dati contenuti nelle relazioni che corredano il bilancio o attraverso dichiarazione del legale rappresentante controfirmata dal presidente del collegio sindacale. ( 6)

Art. 5 - Presentazione delle domande di contributo.

1. Entro il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno, pena la decadenza, gli organismi di garanzia presentano al Presidente della Giunta regionale la domanda per la concessione dei contributi corredata dei seguenti documenti:
a) copia dello statuto in vigore autenticata;
b) copia conforme del bilancio o della situazione patrimoniale dell'organismo di garanzia relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente, riportante gli estremi dell'avvenuto deposito alla camera di commercio competente per territorio;
c) relazione tecnica sull'attività svolta dall’organismo di garanzia nell'esercizio precedente, corredata dalla documentazione comprovante la composizione dei fondi rischi, delle riserve e dei fondi fidejussori di garanzia;
d) elenco delle imprese socie o aderenti, con l'indicazione delle quote del capitale o del fondo consortile sottoscritte e versate, nonché dei fondi fidejussori, dei depositi cauzionali o degli altri fondi integrativi eventualmente costituiti;
e) dichiarazione attestante l'ammontare globale delle operazioni garantite nell'ultimo esercizio, corredata dalle certificazioni bancarie attestanti l'ammontare dei finanziamenti effettivamente erogati ed in essere alla data di chiusura dell'esercizio;
f) copia conforme delle convenzioni stipulate fra l’organismo di garanzia e gli istituti di credito convenzionati e di ogni successiva modificazione;
g) copia della relazione del collegio dei revisori dei conti.
2. Ove lo statuto vigente sia depositato presso gli uffici regionali e non abbia subito variazioni la presentazione dello statuto è sostituita da una attestazione del legale rappresentante dell’organismo di garanzia.
3. Quanto previsto al comma 2 si applica anche alle convenzioni stipulate con gli istituti bancari.
4. La domanda di contributo, le relazioni concernenti la qualità degli interventi proposti, le dichiarazioni e gli elenchi devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'organismo di garanzia.
5. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge emana le disposizioni esecutive di attuazione del presente capo.

CAPO III
Agevolazioni degli investimenti delle piccole e medie imprese

Art. 6 - Istituzione del fondo di rotazione. (7)

1. È istituito presso la Veneto Sviluppo spa, di cui alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 e successive modificazioni, un fondo di rotazione per agevolare gli investimenti delle piccole e medie imprese per le finalità e con le caratteristiche previste all' articolo 1.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 viene alimentato dagli stanziamenti disposti annualmente dal bilancio regionale nonché da eventuali interessi maturati sul fondo stesso.
3. La Veneto Sviluppo spa può integrare il fondo di rotazione con proprie risorse e/o con eventuali apporti di istituti di credito o di enti pubblici, in base ad apposite convenzioni stipulate tra i soggetti interessati.

Art. 7 - Compiti della Veneto Sviluppo spa.

1. La Veneto Sviluppo spa, nel rispetto dei criteri e delle direttive fissati dalla Giunta regionale, esercita l'attività istruttoria e amministrativa relativa alla formazione delle graduatorie dei beneficiari, all’erogazione dei finanziamenti nonché alla vigilanza sul corretto utilizzo degli stessi, con il conseguente obbligo della revoca o riduzione in caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative ammesse.
2. Le graduatorie dei beneficiari vengono approvate dalla Veneto Sviluppo spa entro trenta giorni dal parere del comitato tecnico di cui all' articolo 12. Copia del provvedimento è inviato alla Giunta regionale.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Veneto Sviluppo spa presenta alla Giunta regionale una relazione dettagliata sullo stato di applicazione della presente legge, con particolare riferimento al numero delle domande pervenute e finanziate e delle iniziative realizzate nonché ai provvedimenti di revoca. La Giunta regionale trasmette entro il 31 gennaio dell’anno successivo tale relazione alla commissione consiliare competente con eventuali proposte di modifica della presente legge.

Art. 8 - Compiti della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale determina, sentite le associazioni di categoria, i criteri di priorità e le modalità che devono essere osservati per la presentazione delle domande e per la predisposizione delle graduatorie.
2. I criteri di cui al comma 1 sono determinati tenuto conto dei seguenti elementi:
a) tipologia dell'iniziativa;
b) programma dell’iniziativa in coerenza con gli indirizzi programmatici territoriali e di settore definiti dalla Regione;
c) ripartizione territoriale dei fondi avuto riguardo all'attività svolta dagli organismi di garanzia nell’anno precedente come prevista all' articolo 4.
3. La Giunta regionale promuove azioni di coordinamento e di informazione dell’operatività del fondo di rotazione di cui all’ articolo 6, secondo le modalità previste nel provvedimento di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale attua altresì specifiche azioni di monitoraggio, ispezione e controllo sullo stato di attuazione degli interventi finanziari ed in particolare sulla puntuale osservanza dei termini, ai fini della tempestività nell’erogazione dei finanziamenti.
5. In sede di prima applicazione la Giunta regionale determina i criteri di cui al comma 1 entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 9 - Ammissibilità delle iniziative.

1. Sono ammissibili a finanziamento una o più delle seguenti iniziative tra loro coordinate riguardanti strutture ubicate nel territorio regionale:
a) acquisizione, costruzione, rinnovo, trasformazione, ampliamento, adeguamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività dell'impresa, compresa l'acquisizione delle aree;
b) acquisizione delle attrezzature necessarie per l'esercizio e l'attività dell'impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno od interno, escluse le autovetture, anche se munite di autorizzazione per il trasporto di cose in conto proprio, ad eccezione di quelle utilizzate da agenti di commercio;
c) formazione delle scorte necessarie alla realizzazione di programmi d'investimento, entro il limite massimo del venti per cento del totale degli investimenti;
d) sostenimento dei costi di commercializzazione, dei costi per l’attività di promozione, consulenza ed assistenza tecnica finalizzati alla innovazione tecnica ed organizzativa, entro il limite massimo del dieci per cento del totale degli investimenti previsti per la realizzazione delle iniziative.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere realizzate entro dodici mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di ammissione al finanziamento agevolato, pena la cancellazione dalla graduatoria.
3. Possono essere finanziate anche iniziative con spese sostenute dal primo gennaio dell’anno solare precedente a quello in cui è stata presentata la domanda.
4. Nel primo biennio di applicazione sono ammissibili esclusivamente le iniziative previste dalle lettere a), b) e c) del comma 1.

Art. 10 - Misura dei benefici.

1. Alle imprese beneficiarie sono concessi finanziamenti a tasso agevolato, fissato dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all’ articolo 8, comma 1.
2. Con il provvedimento di cui all’articolo 8 comma 1 la Giunta regionale indica altresì la percentuale di finanziabilità dell’investimento ammesso, nonché l’importo massimo e la durata del finanziamento.
3. Le agevolazioni previste dalla presente legge per i soggetti di cui all'articolo 2 sono concesse, nel rispetto della regola denominata de minimis di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni.

Art. 11 - Presentazione delle domande.

1. Le domande devono essere presentate alla Veneto Sviluppo spa dagli interessati, tramite gli organismi di garanzia e debitamente validate dagli stessi, entro le date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ogni anno e devono essere corredate dalla lettera di disponibilità dell’istituto di credito alla concessione del finanziamento richiesto.
2. Gli organismi di garanzia provvedono a fornire assistenza per la predisposizione e presentazione delle domande, nonché alla validazione delle stesse e al rilascio di garanzia a supporto del finanziamento, se richiesto dall’istituto di credito indicato dal socio richiedente.
3. La Giunta regionale stabilisce l’entità dei costi di validazione nonché le modalità del loro inserimento nell’ambito dei programmi di investimento.
4. Le domande presentate dopo i termini fissati dal comma 1, oppure non accolte per carenza di fondi, sono valide per le scadenze successive.
5. Entro trenta giorni dalle date indicate al comma 1, la Veneto Sviluppo spa verifica la regolarità delle domande e della documentazione allegata; predispone specifiche graduatorie dei beneficiari sulla base di quanto disposto all’articolo 8 e le sottopone al comitato tecnico di cui all’ articolo 12 per il parere da esprimere nei trenta giorni successivi. Trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
6. Entro i trenta giorni successivi all’acquizione del parere di cui al comma 5, la Veneto Sviluppo spa approva le graduatorie dei beneficiari e provvede a:
a) trasmettere alla Giunta regionale copia del provvedimento di approvazione che deve contenere oltre alla graduatoria dei beneficiari anche l’elenco degli esclusi con le specifiche motivazioni;
b) comunicare all’azienda richiedente, all’organismo di garanzia e all’istituto di credito l’esito della domanda autorizzando il predetto istituto all’erogazione del finanziamento dopo la presentazione da parte del richiedente, per il tramite dell’organismo di garanzia, della documentazione comprovante la realizzazione dell’investimento ammesso.

Art. 12 - Comitato tecnico.

1. È istituito il comitato tecnico per la formulazione dei pareri sulla ammissibilità delle domande di finanziamento.
2. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
a) il direttore della Veneto Sviluppo spa o un suo delegato che lo presiede;
b) due dipendenti regionali in servizio con qualifica funzionale non inferiore all'ottava, designati in qualità di esperti dalla Giunta regionale;
c) tre rappresentanti dei commercianti, designati dalle associazioni di categoria.
3. Con i componenti titolari sono nominati anche i componenti supplenti.
4. Il comitato tecnico di cui al comma 1 resta in carica per la durata della legislatura.
5. In sede di prima applicazione della presente legge, le designazioni di cui al comma 2, lettera c) devono essere richieste entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed effettuate entro i successivi trenta giorni. In caso di mancate o incomplete designazioni, il comitato è istituito egualmente e funziona con i componenti già insediati.
6. I componenti del comitato possono essere sostituiti in caso di assenza o impedimento da supplenti nominati con le stesse modalità dei titolari.
7. Funge da segretario del comitato un funzionario della Veneto Sviluppo spa.
8. La convocazione deve essere inviata ai componenti almeno sette giorni prima di ciascuna seduta.
9. Il comitato esprime validamente i propri pareri con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal presidente.
10. Ad ogni componente spetta un gettone di presenza determinato ai sensi dell' articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modificazioni.
11. Le spese di funzionamento del comitato sono a carico della gestione del fondo di cui all’ articolo 6.

Art. 13 - Abrogazione.

1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 "Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione fra piccole e medie imprese del commercio e dei servizi";
b) l’articolo 11 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 e gli articoli 53 e 54 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 ;
c) la legge regionale 14 settembre 1994, n. 45 “Interventi urgenti a salvaguardia dell’occupazione nel settore del commercio”.
2. I procedimenti previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 come da ultimo modificata dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 e quelli previsti dalla legge regionale 14 settembre 1994, n. 45 non conclusi all'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati e conclusi secondo le disposizioni contenute nelle leggi di cui al comma 1.

Art. 14 - Norma transitoria.

1. Gli statuti dei consorzi e delle cooperative di garanzia fidi e le convenzioni con gli istituti di credito non in contrasto con le norme della presente legge, ove non modificati, non devono essere ripresentati alla Regione secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell’articolo 5.

Art. 15 - Norma finanziaria.

1. omissis ( 8)
2. omissis ( 9)
3. omissis ( 10)
4. Il saldo liquido del fondo di rotazione e gli importi reintroitati a valere sulle operazioni attivate dalla legge regionale 14 settembre 1994, n. 45 vengono trattenuti dalla Veneto Sviluppo spa ed utilizzate ad incremento del fondo di rotazione di cui all’ articolo 6 della presente legge.



ALLEGATO "A"

IMPRESE DEL SETTORE DEI SERVIZI AMMESSE
(CLASSIFICAZIONE ISTAT DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ANNO 1991)

SEZIONE "I" TRASPORTI MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI
63.30 Agenzie di viaggio e di altri operatori turistici
63.40 Spedizionieri e intermediari dei trasporti
64.12 Attività di corriere diverse da quelle postali nazionali (pony express)
64.20.02 Trasmissioni radiofoniche e televisive

SEZIONE "J" INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA
67 Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria (agenti di cambio, promotori finanziari, agenzie di assicurazioni, brokers assicurativi, periti)
SEZIONE "K" ATTIVITÀ IMMOBILIARI, NOLEGGIO,
INFORMATICA, RICERCA, ALTRE ATTIVITÀ
PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI
70 Attività immobiliari (tutte le classi)
71 Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni per uso personale e domestico (tutte le classi e le categorie)
72 Informatica e attività connesse (tutte le classi)
74.12 Contabilità, consulenza societaria, consulenza in materia fiscale
74.13 Studi di mercato e sondaggi di opinione
74.14 Consulenza amministrativo-gestionale
74.20 Attività in materia di architettura, di ingegneria e altre attività tecniche
74.30.2 Controllo di qualità e certificazione dei prodotti
74.40 Pubblicità (studi e agenzie)
74.50 Servizi di ricerca, selezione e fornitura del personale
74.60 Servizi di investigazione e vigilanza
74.70 Servizi di pulizie e disinfestazione
74.81 Attività inerenti la fotografia
74.82 Servizi di imballaggio, confezionamento
74.83 Servizi congressuali, di segreteria e traduzione
74.84 Altre attività di servizi n.c.a.

SEZIONE "M" ISTRUZIONE
80 Istruzione (tutte le classi limitatamente all'istruzione privata)

SEZIONE "O" ALTRI SERVIZI PUBBLICI SOCIALI E PERSONALI
90.00.1 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi (limitatamente all'attività privata)
92.12 Distribuzione cinematografiche e video
92.20 Attività radio televisive
92.34 Altre attività di intrattenimento e di spettacolo n.c.a. (discoteche, sale da ballo, sale giochi, circhi ed altre attività)
92.61 Gestione di stadi e di altri impianti sportivi
92.62 Altre attività sportive
92.7 Altre attività ricreative (totoricevitorie, agenzie ippiche, stabilimenti balneari, attività connesse alla pesca)
93.01 Servizi di lavanderia, pulitura a secco e tintura tessili e pellicce
93.03 Servizi di pompe funebri
93.04 Centri e stabilimenti per il benessere fisico
93.31.08 Organizzazione di spettacoli, concerti, ecc.


Note

( 1) Comma così sostituito da art. 22, della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 .
( 2) Comma così sostituito da art. 23, comma 1, della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 .
( 3) Comma aggiunto da art. 23, comma 2, della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 .
( 4) Lettera così sostituita da art. 1, della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 2 .
( 5) Lettera così sostituita da art. 23, comma 3, della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 .
( 6) Articolo sostituito da art. 4, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2002, n. 26 .
( 7) Il fondo di rotazione, per effetto dell’articolo 1 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 “Norme relative all’unificazione dei fondi di rotazione regionali” confluisce nel fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese di cui all’articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)”. Per effetto dell’articolo 3 recante norma transitoria, nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per la individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione, al fine di garantire la continuità dell’operatività del fondo, continua ad operare l’attuale gestore.
Vedi anche:
a) ai sensi dell’articolo 78 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 le disponibilità del fondo per un ammontare di 3 milioni di euro sono introitate nel bilancio regionale e destinate a favorire lo sviluppo del sistema produttivo mediante il finanziamento di interventi previsti dal POR FESA 2014-2020;
b) ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 le disponibilità del fondo per l’anno 2019 e per un ammontare di euro 5 milioni sono introitate al bilancio regionale e sono destinate al cofinanziamento di progetti da realizzarsi nell’ambito dei distretti del commercio di cui all’art. 14 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 .
( 8) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 9) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 10) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (BUR n. 6/1999)

INTERVENTI REGIONALI PER AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO NEL SETTORE DEL COMMERCIO



CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, con la presente legge, promuove l'associazionismo e la cooperazione creditizia e agevola gli investimenti nei settori del commercio e dei servizi limitatamente alle piccole e medie imprese di cui al comma 2, allo scopo di:
a) favorire la razionale evoluzione dell'apparato distributivo regionale;
b) agevolare l'ammodernamento delle strutture di somministrazione di alimenti e bevande;
c) concorrere allo sviluppo delle imprese dei servizi di cui all'allegato A che costituisce parte integrante della presente legge.
2. Sono beneficiari degli interventi di cui alla presente legge le piccole e medie imprese come definite dai decreti del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 1997 n. 229 e 23 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1998 n. 34, aventi sede legale nel Veneto.

CAPO II
Promozione dell'associazionismo e della cooperazione creditizia

Art. 2 - Soggetti beneficiari e iniziative finanziabili.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e per favorire l'accesso dei soci al sistema creditizio e di finanziamento bancario, la Giunta regionale è autorizzata a concedere agli organismi di garanzia a livello provinciale e regionale, iscritti all’apposita sezione dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC), costituiti prevalentemente fra le piccole e medie imprese di cui all'articolo 1, comma 2, contributi destinati alla formazione o alla integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia.
2. Agli organismi di garanzia costituiti prevalentemente fra operatori economici di cui all'articolo 1, possono partecipare imprese turistiche, con le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2.
Art. 3 - Condizioni per l’ammissione ai contributi regionali.

1. Hanno titolo a chiedere i benefici previsti dalla presente legge gli organismi di garanzia di cui all'articolo 2 composti da almeno 150 imprese e aventi sede legale nel territorio della Regione.
2. Negli statuti degli organismi di garanzia deve essere previsto che:
a) le prestazioni di garanzia sono concesse indipendentemente dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
b) l'impresa socia o consorziata viene esonerata dal pagamento, a favore degli organismi di garanzia, di qualsiasi diritto o provvigione commisurati all’importo del finanziamento ottenuto, ad eccezione dei costi di istruttoria e delle commissioni di garanzia addebitati dagli istituti di credito convenzionati;
c) in caso di liquidazione degli organismi di garanzia le cause di scioglimento devono essere preventivamente comunicate alla Giunta regionale che stabilisce la destinazione dei fondi regionali disponibili, non utilizzati a copertura di perdite;
d) ove sia consentita la restituzione delle quote sociali e consortili versate dalle imprese aderenti, non deve essere comunque prevista la distribuzione di contributi regionali a fondo perduto;
e) l'istituzione del collegio sindacale e l'attribuzione alla Giunta regionale della nomina del presidente dello stesso.
3. Il presidente del collegio sindacale deve annualmente predisporre una relazione attestante la regolarità dell'utilizzo dei finanziamenti regionali, il corretto espletamento delle operazioni di garanzia e l'osservanza delle disposizioni della presente legge.
4. Con atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dal legale rappresentante, gli organismi di garanzia debbono dichiarare l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
a) gli interessi maturati sui contributi concessi dalla Regione per la costituzione o per l’incremento dei fondi rischi o dei patrimoni di garanzia mantengono la loro destinazione, salvo che il consiglio di amministrazione degli organismi di garanzia disponga che una quota non superiore al cinquanta per cento degli interessi annualmente maturati venga destinata alla copertura di spese di gestione;
b) la garanzia prestata non può superare di norma il cinquanta per cento del prestito ottenuto dal socio, fatta salva la possibilità da parte del consiglio di amministrazione di autorizzare volta per volta l'aumento di tale limite fino ad un massimo dell'ottanta per cento.
5. Le convenzioni tra gli istituti di credito e gli organismi di garanzia devono contenere specifiche clausole con le quali sia previsto che, in caso di insolvenza del socio, l'utilizzo del fondo, a favore del beneficiario, possa avvenire solo dopo che siano state espletate tutte le azioni di rivalsa nei riguardi della ditta insolvente.
Art. 4 - Criteri per l’erogazione dei contributi alle cooperative e ai consorzi di garanzia.

1. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale provvede al riparto fra gli organismi di garanzia dei contributi destinati alla formazione e all'integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia in base ai seguenti criteri:
a) in proporzione diretta all'importo globale delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, erogate nelle varie forme tecniche in uso presso gli istituti bancari convenzionati, con durata minima di trentasei mesi, salvo rinnovo, garantite dagli organismi di garanzia ed effettivamente erogate, in essere alla chiusura dei due ultimi esercizi;
b) in proporzione all'importo globale delle operazioni ordinarie e straordinarie di finanziamento, erogate tramite apertura di credito in conto corrente od altra forma tecnica similare in uso presso l'istituto convenzionato, garantite dagli organismi di garanzia ed in essere alla data di chiusura dei due esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo;
c) in proporzione all'incremento del numero delle imprese aderenti agli organismi di garanzia, alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della domanda rispetto al numero delle imprese socie dell'esercizio precedente;
d) in proporzione all'incremento del capitale sociale o del fondo consortile, esistenti alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della domanda di contributo rispetto all'esercizio precedente.
Art. 5 - Presentazione delle domande di contributo.

1. Entro il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno, pena la decadenza, gli organismi di garanzia presentano al Presidente della Giunta regionale la domanda per la concessione dei contributi corredata dei seguenti documenti:
a) copia dello statuto in vigore autenticata;
b) copia conforme del bilancio o della situazione patrimoniale dell'organismo di garanzia relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente, riportante gli estremi dell'avvenuto deposito alla camera di commercio competente per territorio;
c) relazione tecnica sull'attività svolta dall’organismo di garanzia nell'esercizio precedente, corredata dalla documentazione comprovante la composizione dei fondi rischi, delle riserve e dei fondi fidejussori di garanzia;
d) elenco delle imprese socie o aderenti, con l'indicazione delle quote del capitale o del fondo consortile sottoscritte e versate, nonché dei fondi fidejussori, dei depositi cauzionali o degli altri fondi integrativi eventualmente costituiti;
e) dichiarazione attestante l'ammontare globale delle operazioni garantite nell'ultimo esercizio, corredata dalle certificazioni bancarie attestanti l'ammontare dei finanziamenti effettivamente erogati ed in essere alla data di chiusura dell'esercizio;
f) copia conforme delle convenzioni stipulate fra l’organismo di garanzia e gli istituti di credito convenzionati e di ogni successiva modificazione;
g) copia della relazione del collegio dei revisori dei conti.
2. Ove lo statuto vigente sia depositato presso gli uffici regionali e non abbia subito variazioni la presentazione dello statuto è sostituita da una attestazione del legale rappresentante dell’organismo di garanzia.
3. Quanto previsto al comma 2 si applica anche alle convenzioni stipulate con gli istituti bancari.
4. La domanda di contributo, le relazioni concernenti la qualità degli interventi proposti, le dichiarazioni e gli elenchi devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'organismo di garanzia.
5. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge emana le disposizioni esecutive di attuazione del presente capo.

CAPO III
Agevolazioni degli investimenti delle piccole e medie imprese

Art. 6 - Istituzione del fondo di rotazione.

1. È istituito presso la Veneto Sviluppo spa, di cui alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 e successive modificazioni, un fondo di rotazione per agevolare gli investimenti delle piccole e medie imprese per le finalità e con le caratteristiche previste all'articolo 1.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 viene alimentato dagli stanziamenti disposti annualmente dal bilancio regionale nonché da eventuali interessi maturati sul fondo stesso.
3. La Veneto Sviluppo spa può integrare il fondo di rotazione con proprie risorse e/o con eventuali apporti di istituti di credito o di enti pubblici, in base ad apposite convenzioni stipulate tra i soggetti interessati.
Art. 7 - Compiti della Veneto Sviluppo spa.

1. La Veneto Sviluppo spa, nel rispetto dei criteri e delle direttive fissati dalla Giunta regionale, esercita l'attività istruttoria e amministrativa relativa alla formazione delle graduatorie dei beneficiari, all’erogazione dei finanziamenti nonché alla vigilanza sul corretto utilizzo degli stessi, con il conseguente obbligo della revoca o riduzione in caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative ammesse.
2. Le graduatorie dei beneficiari vengono approvate dalla Veneto Sviluppo spa entro trenta giorni dal parere del comitato tecnico di cui all'articolo 12. Copia del provvedimento è inviato alla Giunta regionale.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Veneto Sviluppo spa presenta alla Giunta regionale una relazione dettagliata sullo stato di applicazione della presente legge, con particolare riferimento al numero delle domande pervenute e finanziate e delle iniziative realizzate nonché ai provvedimenti di revoca. La Giunta regionale trasmette entro il 31 gennaio dell’anno successivo tale relazione alla commissione consiliare competente con eventuali proposte di modifica della presente legge.
Art. 8 - Compiti della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale determina, sentite le associazioni di categoria, i criteri di priorità e le modalità che devono essere osservati per la presentazione delle domande e per la predisposizione delle graduatorie.
2. I criteri di cui al comma 1 sono determinati tenuto conto dei seguenti elementi:
a) tipologia dell'iniziativa;
b) programma dell’iniziativa in coerenza con gli indirizzi programmatici territoriali e di settore definiti dalla Regione;
c) ripartizione territoriale dei fondi avuto riguardo all'attività svolta dagli organismi di garanzia nell’anno precedente come prevista all'articolo 4.
3. La Giunta regionale promuove azioni di coordinamento e di informazione dell’operatività del fondo di rotazione di cui all’articolo 6, secondo le modalità previste nel provvedimento di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale attua altresì specifiche azioni di monitoraggio, ispezione e controllo sullo stato di attuazione degli interventi finanziari ed in particolare sulla puntuale osservanza dei termini, ai fini della tempestività nell’erogazione dei finanziamenti.
5. In sede di prima applicazione la Giunta regionale determina i criteri di cui al comma 1 entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 9 - Ammissibilità delle iniziative.

1. Sono ammissibili a finanziamento una o più delle seguenti iniziative tra loro coordinate riguardanti strutture ubicate nel territorio regionale:
a) acquisizione, costruzione, rinnovo, trasformazione, ampliamento, adeguamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività dell'impresa, compresa l'acquisizione delle aree;
b) acquisizione delle attrezzature necessarie per l'esercizio e l'attività dell'impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno od interno, escluse le autovetture, anche se munite di autorizzazione per il trasporto di cose in conto proprio, ad eccezione di quelle utilizzate da agenti di commercio;
c) formazione delle scorte necessarie alla realizzazione di programmi d'investimento, entro il limite massimo del venti per cento del totale degli investimenti;
d) sostenimento dei costi di commercializzazione, dei costi per l’attività di promozione, consulenza ed assistenza tecnica finalizzati alla innovazione tecnica ed organizzativa, entro il limite massimo del dieci per cento del totale degli investimenti previsti per la realizzazione delle iniziative.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere realizzate entro dodici mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di ammissione al finanziamento agevolato, pena la cancellazione dalla graduatoria.
3. Possono essere finanziate anche iniziative con spese sostenute dal primo gennaio dell’anno solare precedente a quello in cui è stata presentata la domanda.
4. Nel primo biennio di applicazione sono ammissibili esclusivamente le iniziative previste dalle lettere a), b) e c) del comma 1.
Art. 10 - Misura dei benefici.

1. Alle imprese beneficiarie sono concessi finanziamenti a tasso agevolato, fissato dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all’articolo 8, comma 1.
2. Con il provvedimento di cui all’articolo 8 comma 1 la Giunta regionale indica altresì la percentuale di finanziabilità dell’investimento ammesso, nonché l’importo massimo e la durata del finanziamento.
3. Le agevolazioni previste dalla presente legge per i soggetti di cui all'articolo 2 sono concesse, nel rispetto della regola denominata de minimis di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni.
Art. 11 - Presentazione delle domande.

1. Le domande devono essere presentate alla Veneto Sviluppo spa dagli interessati, tramite gli organismi di garanzia e debitamente validate dagli stessi, entro le date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ogni anno e devono essere corredate dalla lettera di disponibilità dell’istituto di credito alla concessione del finanziamento richiesto.
2. Gli organismi di garanzia provvedono a fornire assistenza per la predisposizione e presentazione delle domande, nonché alla validazione delle stesse e al rilascio di garanzia a supporto del finanziamento, se richiesto dall’istituto di credito indicato dal socio richiedente.
3. La Giunta regionale stabilisce l’entità dei costi di validazione nonché le modalità del loro inserimento nell’ambito dei programmi di investimento.
4. Le domande presentate dopo i termini fissati dal comma 1, oppure non accolte per carenza di fondi, sono valide per le scadenze successive.
5. Entro trenta giorni dalle date indicate al comma 1, la Veneto Sviluppo spa verifica la regolarità delle domande e della documentazione allegata; predispone specifiche graduatorie dei beneficiari sulla base di quanto disposto all’articolo 8 e le sottopone al comitato tecnico di cui all’articolo 12 per il parere da esprimere nei trenta giorni successivi. Trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
6. Entro i trenta giorni successivi all’acquizione del parere di cui al comma 5, la Veneto Sviluppo spa approva le graduatorie dei beneficiari e provvede a:
a) trasmettere alla Giunta regionale copia del provvedimento di approvazione che deve contenere oltre alla graduatoria dei beneficiari anche l’elenco degli esclusi con le specifiche motivazioni;
b) comunicare all’azienda richiedente, all’organismo di garanzia e all’istituto di credito l’esito della domanda autorizzando il predetto istituto all’erogazione del finanziamento dopo la presentazione da parte del richiedente, per il tramite dell’organismo di garanzia, della documentazione comprovante la realizzazione dell’investimento ammesso.
Art. 12 - Comitato tecnico.

1. È istituito il comitato tecnico per la formulazione dei pareri sulla ammissibilità delle domande di finanziamento.
2. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
a) il direttore della Veneto Sviluppo spa o un suo delegato che lo presiede;
b) due dipendenti regionali in servizio con qualifica funzionale non inferiore all'ottava, designati in qualità di esperti dalla Giunta regionale;
c) tre rappresentanti dei commercianti, designati dalle associazioni di categoria.
3. Con i componenti titolari sono nominati anche i componenti supplenti.
4. Il comitato tecnico di cui al comma 1 resta in carica per la durata della legislatura.
5. In sede di prima applicazione della presente legge, le designazioni di cui al comma 2, lettera c) devono essere richieste entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed effettuate entro i successivi trenta giorni. In caso di mancate o incomplete designazioni, il comitato è istituito egualmente e funziona con i componenti già insediati.
6. I componenti del comitato possono essere sostituiti in caso di assenza o impedimento da supplenti nominati con le stesse modalità dei titolari.
7. Funge da segretario del comitato un funzionario della Veneto Sviluppo spa.
8. La convocazione deve essere inviata ai componenti almeno sette giorni prima di ciascuna seduta.
9. Il comitato esprime validamente i propri pareri con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal presidente.
10. Ad ogni componente spetta un gettone di presenza determinato ai sensi dell'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modificazioni.
11. Le spese di funzionamento del comitato sono a carico della gestione del fondo di cui all’articolo 6.
Art. 13 - Abrogazione.

1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 "Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione fra piccole e medie imprese del commercio e dei servizi";
b) l’articolo 11 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 e gli articoli 53 e 54 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 ;
c) la legge regionale 14 settembre 1994, n. 45 “Interventi urgenti a salvaguardia dell’occupazione nel settore del commercio”.
2. I procedimenti previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 come da ultimo modificata dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 e quelli previsti dalla legge regionale 14 settembre 1994, n. 45 non conclusi all'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati e conclusi secondo le disposizioni contenute nelle leggi di cui al comma 1.
Art. 14 - Norma transitoria.

1. Gli statuti dei consorzi e delle cooperative di garanzia fidi e le convenzioni con gli istituti di credito non in contrasto con le norme della presente legge, ove non modificati, non devono essere ripresentati alla Regione secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell’articolo 5.
Art. 15 - Norma finanziaria.

1. All’onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l’anno 1999 si provvede:

a) per lire 10 miliardi mediante utilizzo, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall’articcolo 2 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42 , dell’importo accantonato nella partita n. 2 del fondo globale per le spese di investimento (cap. 80230) per l’anno 1998;
b) per lire 10 miliardi mediante prelevamento di pari importo dalla medesima partita n. 2 del fondo globale di cui al cap. 80230 per l’anno 1999.
2. Nello stato di previsione della spesa sono istituiti per l’anno 1999 i seguenti capitoli:
a) n. 32034, denominato “Contributi alla cooperazione e consorzi di garanzia del settore commercio” con lo stanziamento di lire 2 miliardi;
b) n. 32036, denominato “Fondo di rotazione per gli investimenti delle piccole e medie imprese commerciali”, con lo stanziamento di lire 18 miliardi.
3. Per gli esercizi successivi al 1999, lo stanziamento dei capitoli di cui al comma 2 sarà determinato ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.
4. Il saldo liquido del fondo di rotazione e gli importi reintroitati a valere sulle operazioni attivate dalla legge regionale 14 settembre 1994, n. 45 vengono trattenuti dalla Veneto Sviluppo spa ed utilizzate ad incremento del fondo di rotazione di cui all’articolo 6 della presente legge.


ALLEGATO "A"

IMPRESE DEL SETTORE DEI SERVIZI AMMESSE
(CLASSIFICAZIONE ISTAT DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ANNO 1991)

SEZIONE "I" TRASPORTI MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI
63.30 Agenzie di viaggio e di altri operatori turistici
63.40 Spedizionieri e intermediari dei trasporti
64.12 Attività di corriere diverse da quelle postali nazionali (pony express)
64.20.02 Trasmissioni radiofoniche e televisive

SEZIONE "J" INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA
67 Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria (agenti di cambio, promotori finanziari, agenzie di assicurazioni, brokers assicurativi, periti)

SEZIONE "K" ATTIVITÀ IMMOBILIARI, NOLEGGIO,
INFORMATICA, RICERCA, ALTRE ATTIVITÀ
PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI
70 Attività immobiliari (tutte le classi)
71 Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni per uso personale e domestico (tutte le classi e le categorie)
72 Informatica e attività connesse (tutte le classi)
74.12 Contabilità, consulenza societaria, consulenza in materia fiscale
74.13 Studi di mercato e sondaggi di opinione
74.14 Consulenza amministrativo-gestionale
74.20 Attività in materia di architettura, di ingegneria e altre attività tecniche
74.30.2 Controllo di qualità e certificazione dei prodotti
74.40 Pubblicità (studi e agenzie)
74.50 Servizi di ricerca, selezione e fornitura del personale
74.60 Servizi di investigazione e vigilanza
74.70 Servizi di pulizie e disinfestazione
74.81 Attività inerenti la fotografia
74.82 Servizi di imballaggio, confezionamento
74.83 Servizi congressuali, di segreteria e traduzione
74.84 Altre attività di servizi n.c.a.

SEZIONE "M" ISTRUZIONE
80 Istruzione (tutte le classi limitatamente all'istruzione privata)

SEZIONE "O" ALTRI SERVIZI PUBBLICI SOCIALI E PERSONALI
90.00.1 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi (limitatamente all'attività privata)
92.12 Distribuzione cinematografiche e video
92.20 Attività radio televisive
92.34 Altre attività di intrattenimento e di spettacolo n.c.a. (discoteche, sale da ballo, sale giochi, circhi ed altre attività)
92.61 Gestione di stadi e di altri impianti sportivi
92.62 Altre attività sportive
92.7 Altre attività ricreative (totoricevitorie, agenzie ippiche, stabilimenti balneari, attività connesse alla pesca)
93.01 Servizi di lavanderia, pulitura a secco e tintura tessili e pellicce
93.03 Servizi di pompe funebri
93.04 Centri e stabilimenti per il benessere fisico
93.31.08 Organizzazione di spettacoli, concerti, ecc.



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