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Legge regionale 29 marzo 1999, n. 11 (BUR n. 30/1999)

Istituzione del Comune di Cavallino Treporti

Legge regionale 29 marzo 1999, n. 11 (BUR n. 30/1999)

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI (1)

Art. 1 - Istituzione.

1. É istituito nella provincia di Venezia, il comune di Cavallino-Treporti mediante scorporo di parte del territorio del Comune di Venezia.
2. Il territorio ad esso corrispondente è indicato nella cartografia e nella relazione descrittiva allegata alla presente legge.

Art. 2 - Risultati della consultazione.

1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:
- elettori aventi diritto al voto n. 10.160
- votanti n. 7.790
- voti validamente espressi n. 7.694
- voti favorevoli n. 4.690
- voti contrari n. 3.004

Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie.

1. I rapporti conseguenti alla istituzione del comune di Cavallino-Treporti ed il Comune di Venezia sono definiti ai sensi dell’ articolo 17 e seguenti della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, dalla provincia di Venezia, con deliberazione della Giunta, sulla base in particolare del criterio secondo cui il comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive del comune di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.

Art. 4 - Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATO A


Oggetto: Comune confine Cavallino - Treporti



Il territorio del Comune di Cavallino-Treporti a partire da Ovest in senso antiorario è delimitato:
- dalla linea di costa nel tratto compreso tra il faro di Punta Sabbioni fino al confine con il Comune di Jesolo;
- dal tratto di confine con il Comune di Jesolo lungo il fiume Sile, il canale Casson fino alla confluenza con il canale Pordelio, lungo il fosso o canale Arco (che costeggia la valle Falconera) fino alla confluenza del canale Caligo;
- lungo il canale Arco fino al canale dei Bari;
- lungo il canale dei Bari fino al canale di S. Felice;
- lungo il canale di S. Felice fino al Porto di Lido in corrispondenza del faro di Punta Sabbioni.

ALLEGATO B

OMISSIS


Note

( 1) La legge è stata impugnata in via incidentale dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto innanzi alla Corte Costituzionale con ordinanza n. 221/2008 (G.U. 1ª serie speciale n. 30/2008), con la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3 per contrasto con il principio di ragionevolezza enucleabile dall’articolo 3 della Costituzione, con il principio di legalità enucleabile dall’articolo 97 della Costituzione e con l’articolo 117 della Costituzione, che fissa le competenze legislative regionali. Con sentenza n. 32/2009 (G.U. 1ª serie speciale n. 6/2009) la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile, in quanto priva di motivazione, la censura basata sull’articolo 117 della Costituzione e non fondate le censure sollevate in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione. La Corte ha rilevato, infatti, che la disciplina impugnata enuncia, per quanto sinteticamente, criteri sufficienti per orientare e vincolare l’azione della pubblica amministrazione in sede di definizione dei rapporti patrimoniali tra il Comune di Venezia e il Comune di Cavallino-Treporti, di nuova istituzione, e pertanto ha ritenuto non fondate le censure relative alla violazione dei principi di legalità e di ragionevolezza.


SOMMARIO
Legge regionale 29 marzo 1999, n. 11 (BUR n. 30/1999)

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI (1)



Art. 1 - Istituzione.

1. É istituito nella provincia di Venezia, il comune di Cavallino-Treporti mediante scorporo di parte del territorio del Comune di Venezia.
2. Il territorio ad esso corrispondente è indicato nella cartografia e nella relazione descrittiva allegata alla presente legge.
Art. 2 - Risultati della consultazione.

1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:
- elettori aventi diritto al voto n. 10.160
- votanti n. 7.790
- voti validamente espressi n. 7.694
- voti favorevoli n. 4.690
- voti contrari n. 3.004
Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie.

1. I rapporti conseguenti alla istituzione del comune di Cavallino-Treporti ed il Comune di Venezia sono definiti ai sensi dell’articolo 17 e seguenti della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, dalla provincia di Venezia, con deliberazione della Giunta, sulla base in particolare del criterio secondo cui il comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive del comune di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.
Art. 4 - Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

ALLEGATO A


Oggetto: Comune confine Cavallino - Treporti



Il territorio del Comune di Cavallino-Treporti a partire da Ovest in senso antiorario è delimitato:
- dalla linea di costa nel tratto compreso tra il faro di Punta Sabbioni fino al confine con il Comune di Jesolo;
- dal tratto di confine con il Comune di Jesolo lungo il fiume Sile, il canale Casson fino alla confluenza con il canale Pordelio, lungo il fosso o canale Arco (che costeggia la valle Falconera) fino alla confluenza del canale Caligo;
- lungo il canale Arco fino al canale dei Bari;
- lungo il canale dei Bari fino al canale di S. Felice;
- lungo il canale di S. Felice fino al Porto di Lido in corrispondenza del faro di Punta Sabbioni.




ALLEGATO B

OMISSIS



Note

( 1) Con sentenza n. 32/2009 (G.U. 1ª serie speciale n. 6/2009) la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 3 sollevate in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione e inammissibile la questione di legittimità della medesima disposizione regionale sollevata in riferimento all’articolo 117 della Costituzione.


SOMMARIO