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Legge regionale 6 aprile 1999, n. 14 (BUR n. 32/1999)

Contributo regionale straordinario per l’integrazione di borse di studio regionali concesse agli studenti degli atenei veneti nell’anno accademico 1997/1998

Legge regionale 6 aprile 1999, n. 14 (BUR n. 32/1999) (Abrogata)

CONTRIBUTO REGIONALE STRAORDINARIO PER L’INTEGRAZIONE DI BORSE DI STUDIO REGIONALI CONCESSE AGLI STUDENTI DEGLI ATENEI VENETI NELL’ANNO ACCADEMICO 1997/1998

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 6 aprile 1999, n. 14 (BUR n. 32/1999)

CONTRIBUTO REGIONALE STRAORDINARIO PER L’INTEGRAZIONE DI BORSE DI STUDIO REGIONALI CONCESSE AGLI STUDENTI DEGLI ATENEI VENETI NELL’ANNO ACCADEMICO 1997/1998



Articolo 1

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 1.500.000.000, al fine di integrare le borse di studio regionali erogate agli studenti in sede, degli Atenei veneti, nell’anno accademico 1997/1998, a valere sul bilancio di previsione per l’esercizio 1999.
Articolo 2

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificabili in lire 1.500 milioni per l’anno 1999, si fa fronte mediante prelevamento, dello stesso importo, in termini di competenza e di cassa, di pari importo dal capitolo n. 80210 denominato “Fondo globale spese correnti”, partita n. 9, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio 1999 e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa, del capitolo n. 71228, denominato “Contributo straordinario per borse di studio regionali agli studenti degli atenei veneti”, con lo stanziamento di lire 1.500 milioni in termini di competenza e di cassa.

Articolo 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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