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Legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 (BUR n. 33/1999)

Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati

Legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 (BUR n. 33/1999)

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER IL TRASFERIMENTO ED IL CONSOLIDAMENTO DEGLI ABITATI (1)


Art. 1 - Finalità.

1. La Regione provvede, a tutela della pubblica incolumità, al finanziamento degli interventi per il consolidamento o il trasferimento di abitati minacciati da movimenti franosi o da altri fenomeni naturali.
2. La Regione, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, determina di volta in volta quali abitati o frazioni di essi siano da classificare o da declassificare ai fini del consolidamento o del trasferimento.
3. La Giunta regionale entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge approva le norme e le procedure per la classificazione degli abitati da consolidare o da trasferire, nonché individua i criteri per la definizione delle priorità, privilegiando i nuclei familiari ivi insediati in modo continuativo.
4. I piani di trasferimento o le loro modifiche predisposti con le modalità previste dalle norme della legge 9 luglio 1908, n. 445, sono approvati con le procedure dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni. Per detti Piani si applicano le norme di cui alle leggi 9 luglio 1908 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni e 23 dicembre 1966, n. 1142.
5. Ai fini della presente legge è da intendersi per centro abitato, suscettibile di consolidamento o trasferimento, un agglomerato di edifici, delimitato ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, interessato a fenomeni franosi o di dissesto idrogeologico.

Art. 2 - Programmi di intervento.

omissis ( 2)

Art. 3 - Esecuzione degli interventi.

omissis ( 3)

Art. 4 - Norma finanziaria.

omissis. ( 4)

Art. 5 - Abrogazioni.



Note

( 1) L'art. 85, comma 1 lett. b) e lett. c) legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 attribuisce alle province la programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi di cui alla presente legge nei limiti delle linee guida della Regione, nonché il pronto intervento su tali opere, e l'art. 83 comma 3 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 stabilisce che una quota non inferiore al 10% dei canoni dovuti per l'utilizzazione del demanio idrico siano destinati agli interventi previsti dalla presente legge.
( 2) Articolo abrogato da comma 2 art. 85 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 3) Articolo abrogato da comma 2 art. 85 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 4) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 citata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.


SOMMARIO
Legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 (BUR n. 33/1999)

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER IL TRASFERIMENTO ED IL CONSOLIDAMENTO DEGLI ABITATI



Art. 1 - Finalità.

1. La Regione provvede, a tutela della pubblica incolumità, al finanziamento degli interventi per il consolidamento o il trasferimento di abitati minacciati da movimenti franosi o da altri fenomeni naturali.
2. La Regione, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, determina di volta in volta quali abitati o frazioni di essi siano da classificare o da declassificare ai fini del consolidamento o del trasferimento.
3. La Giunta regionale entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge approva le norme e le procedure per la classificazione degli abitati da consolidare o da trasferire, nonché individua i criteri per la definizione delle priorità, privilegiando i nuclei familiari ivi insediati in modo continuativo.
4. I piani di trasferimento o le loro modifiche predisposti con le modalità previste dalle norme della legge 9 luglio 1908, n. 445, sono approvati con le procedure dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni. Per detti Piani si applicano le norme di cui alle leggi 9 luglio 1908 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni e 23 dicembre 1966, n. 1142.
5. Ai fini della presente legge è da intendersi per centro abitato, suscettibile di consolidamento o trasferimento, un agglomerato di edifici, delimitato ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, interessato a fenomeni franosi o di dissesto idrogeologico.
Art. 2 - Programmi di intervento.

1. Gli interventi per il consolidamento degli abitati e per l'attuazione dei Piani di trasferimento sono finanziati in base ad un programma approvato con deliberazione della Giunta regionale.
2. Sono ammessi interventi per la difesa e la sistemazione di frane recenti, frane di crollo, colate di fango recente e, in generale, processi di dissesto che minacciano abitati, ancorché questi non siano ricompresi in quelli da consolidare.
3. Gli interventi per il consolidamento degli abitati ammessi al finanziamento regionale riguardano opere necessarie alla difesa dai movimenti franosi, o da altri fenomeni geologici e idrogeologici, nonché studi ed indagini atti a determinare le cause del fenomeno e le modalità di intervento.
4. Sono altresì ammesse a finanziamento le opere per il consolidamento delle strutture di fabbricati privati ed il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture, reti tecnologiche ed edifici pubblici danneggiati in conseguenza dei fenomeni sopraindicati.
5. Nelle zone soggette a consolidamento, ai sensi della presente legge si applicano le norme di cui all'articolo 2 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Art. 3 - Esecuzione degli interventi.

1. Salvo diversa espressa previsione stabilita dall’accordo in programma di cui al comma 4 dell’articolo 1, gli interventi previsti nei programmi sono eseguiti a cura degli Uffici del Genio Civile regionale competente o possono essere affidati in concessione ai Comuni che ne facciano richiesta e siano dotati di ufficio tecnico comunale.
2. Per l’esecuzione degli interventi di cui al comma 1 si applicano le norme di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni.
Art. 4 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si fa fronte, a partire dall’esercizio 1999, con le somme annualmente autorizzate ai sensi dell’articolo 32 bis della legge regionale di contabilità, 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni sul capitolo n. 52202 iscritto nello stato di previsione della spesa di bilancio.
Art. 5 - Abrogazioni.


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