crv_sgo_leggi

Legge regionale 12 aprile 1999, n. 18 (BUR n. 33/1999)

Nuove norme per l’organizzazione e il funzionamento del comitato regionale di controllo

Legge regionale 12 aprile 1999, n. 18 (BUR n. 33/1999) (Abrogata)

NUOVE NORME PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Legge abrogata dall’articolo 4, comma 4, lettera a), della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 18/1999
S O M M A R I O
Legge regionale 12 aprile 1999, n. 18 (BUR n. 33/1999)

NUOVE NORME PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO



CAPO I
Principi generali

Art. 1 - Comitato regionale di controllo.
1. La funzione regionale di controllo è ordinata secondo quanto previsto nella presente legge, nel rispetto dei principi di leale collaborazione fra tutti i soggetti delle autonomie locali e di responsabilità degli organi deliberanti circa le decisioni assunte.
2. Il comitato regionale di controllo esercita il controllo sugli atti degli enti locali e delle loro forme associate nei modi e per gli effetti stabiliti dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, come da ultimo modificata ed integrata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.
3. Il comitato regionale di controllo, organo unico, ha sede in Venezia.
Art. 2 - Competenze del comitato regionale di controllo.
1. Il comitato regionale di controllo esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti:
a) delle province e della città metropolitana se costituita;
b) dei comuni;
c) delle unioni di comuni di cui all’articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142 “Ordinamento delle autonomie locali”;
d) delle comunità montane;
e) dei consorzi costituiti ai sensi dell’articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni;
f) delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (IPAB).
2. Il comitato regionale di controllo svolge inoltre il servizio di consulenza di cui all’articolo 17, comma 35, della legge 15 maggio 1997, n. 127, su richiesta degli organi istituzionali degli enti secondo le modalità di cui all’articolo 5.
Art. 3 - Controllo di legittimità.
1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 33 della legge n. 127/1997, il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti di cui all’articolo 2 si esercita su:
a) statuti;
b) regolamenti, esclusi quelli attinenti all’autonomia organizzativa e contabile dei rispettivi organi assembleari;
c) bilanci annuali e pluriennali, e relative variazioni;
d) conti consuntivi.
2. Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che l’organo deliberante delle IPAB, di propria iniziativa e contestualmente alla approvazione dell’atto, intende sottoporre al comitato regionale di controllo.
3. Ove gli atti sottoposti a controllo presentino vizi di legittimità che investono solo una parte degli atti medesimi, senza coinvolgere le parti residue, il comitato regionale di controllo può disporne l’annullamento parziale.
Art. 4 - Ritardo od omissione nel compimento di atti obbligatori per legge. Controllo sostitutivo.
1. In attuazione del comma 45 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, quando gli enti indicati all’articolo 2 ritardano od omettono di compiere atti obbligatori per legge, il difensore civico regionale nomina un commissario ad acta che provvede ad assumere le necessarie determinazioni di norma entro il termine di sessanta giorni dal conferimento dell’incarico.
2. Per atto obbligatorio per legge si intende ogni atto per il quale la legge nazionale o regionale determina in modo perentorio l’adozione da parte degli enti elencati all’articolo 2, stabilendone i termini e le forme. Sono fatti salvi i casi per i quali la legge stabilisce diversamente le modalità di esercizio del potere sostitutivo.
3. Il Presidente del comitato regionale di controllo, accertato il ritardo o l’omissione nella adozione o nella approvazione da parte degli enti di un atto obbligatorio per legge, invita l’ente locale ad emanare l’atto fissando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta, salvo deroga per motivate ragioni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, il Presidente del comitato regionale di controllo trasmette la pratica al difensore civico regionale che provvede alla nomina del commissario ad acta tenendo conto delle competenze professionali specifiche richieste per l’adempimento.
5. Il commissario ad acta provvede ad emanare l’atto entro il termine previsto nel conferimento dell’incarico e dà notizia dell’avvenuto adempimento all’ente interessato, al comitato regionale di controllo e al difensore civico regionale.
6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri per la determinazione dei compensi dei commissari ad acta, nonché per la definizione degli aspetti organizzativi correlati all’esercizio dei compiti previsti dal presente articolo.
Art. 5 - Servizi di consulenza.
1. Gli Organi istituzionali degli enti di cui all’articolo 2 possono rivolgere al comitato regionale di controllo richieste al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all’adozione di atti o provvedimenti su argomenti non ricompresi negli atti obbligatoriamente soggetti a preventivo controllo di legittimità.
2. Il comitato regionale di controllo deve rispondere agli enti nel termine di trenta giorni e limitatamente agli aspetti relativi alla legittimità.
3. L’attività di consulenza non vincola l’attività di controllo.

CAPO II
Composizione e funzionamento del
Comitato regionale di controllo

Art. 6 - Composizione e durata del comitato regionale di controllo.
1. Il comitato regionale di controllo è composto da cinque componenti effettivi, di cui quattro esperti eletti dal Consiglio regionale e uno designato dal Commissario del Governo, e da tre supplenti, di cui due eletti dal Consiglio regionale e uno designato dal Commissario del Governo.
2. L’elezione dei componenti effettivi e supplenti di competenza del Consiglio regionale avviene con votazioni separate per ciascuna categoria; risultano eletti i candidati che hanno riportato il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Gli ordini professionali del Veneto, d’intesa tra loro, inviano le terne di esperti di cui all’articolo 42, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 al Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta formulata dal Presidente della Giunta regionale. Decorso inutilmente il termine, il Consiglio regionale provvede direttamente alla elezione, nell’osservanza dei requisiti di iscrizione agli albi professionali.
4. Il comitato regionale di controllo è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed insediato entro trenta giorni dalla data del decreto medesimo; dura in carica quanto il Consiglio regionale ed esercita le proprie funzioni fino all’insediamento del nuovo comitato regionale di controllo, che deve avvenire non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale.
Art. 7 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente del comitato regionale di controllo.
1. Nella seduta di insediamento, presieduta dal componente effettivo eletto più anziano di età, il comitato regionale di controllo elegge, con distinte votazioni, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, il Presidente e il Vicepresidente scegliendoli tra i componenti effettivi eletti dal Consiglio regionale.
2. Qualora dopo due votazioni nessuno dei componenti abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti è eletto chi nella seconda votazione ha riportato il maggior numero di voti e, nel caso di parità, il più anziano di età.
Art. 8 - Funzioni del Presidente e del Vicepresidente.
1. Il Presidente rappresenta il comitato regionale di controllo, lo convoca e lo presiede, fissal’ordine del giorno, esercita le altre funzioni previste dalla presente legge e dalle leggi statali e regionali.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
3. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, assume le funzioni di Presidente il componente effettivo elettivo più anziano di età.
Art. 9 - Componenti supplenti.
1. I componenti supplenti partecipano alle sedute anche con funzioni di relatore; in caso di assenza del componente effettivo della corrispondente categoria, concorrono a formare il numero legale e a partecipare alle decisioni con voto deliberativo. Ai fini della sostituzione dei componenti effettivi, fra i due supplenti eletti dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha la precedenza il più anziano di età.
Art. 10 - Incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei componenti.
1. I casi di incompatibilità e di ineleggibilità con la funzione di componente del comitato regionale di controllo sono indicati dalle leggi che disciplinano la materia.
2. Le cause sopravvenute di ineleggibilità comportano la decadenza di diritto, con effetto immediato.
3. Le cause sopravvenute di incompatibilità nonché l’assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del collegio comportano la decadenza.
4. Le cause di decadenza sono contestate per iscritto entro quindici giorni dalla conoscenza delle stesse dal Presidente della Giunta regionale all’interessato, il quale ha facoltà di controdedurre nei dieci giorni successivi.
5. Qualora l’interessato non abbia prodotto le controdeduzioni richieste ovvero non abbia rimosso le cause della incompatibilità sopravvenuta, la decadenza è dichiarata dal Consiglio regionale, su proposta motivata del Presidente della Giunta regionale.
Art. 11 - Dimissioni dei componenti.
1. Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, sono presentate per il tramite del Presidente del comitato regionale di controllo al Presidente della Giunta regionale che provvede ai conseguenti adempimenti.
2. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla data della loro presentazione; i componenti dimissionari restano in carica sino alla loro sostituzione.
Art. 12 - Sostituzione dei componenti.
1. I componenti del comitato regionale di controllo dimissionari e quelli che abbiano cessato di farne parte per qualsiasi motivo sono sostituiti nei modi seguiti per la nomina entro il termine di sessanta giorni, rispettivamente, dalla presentazione delle dimissioni o dalla cessazione.
Art. 13 - Sospensione e decadenza dei componenti del comitato regionale di controllo sottoposti a procedimento penale.
1. Il Presidente della Giunta regionale provvede agli adempimenti connessi all’applicazione ai componenti del comitato regionale di controllo delle disposizioni di cui all’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificato dall’articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 “Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali”.
Art. 14 - Scioglimento e ricostituzione del comitato regionale di controllo.
1. Il comitato regionale di controllo può essere sciolto quando, per accertato e duraturo impedimento, si trovi nella impossibilità di funzionare o quando, malgrado diffida del Presidente della Giunta regionale, adotti reiteratamente provvedimenti in contrasto con le disposizioni di legge.
2. Il provvedimento di scioglimento è adottato con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, su conforme parere del Consiglio regionale.
3. In caso di scioglimento del Comitato regionale di controllo la Giunta regionale subentra nell’attività di controllo.
4. La ricostituzione del Comitato regionale di controllo è effettuata nei modi previsti dall’articolo 6, entro il termine di sessanta giorni dal decreto di scioglimento.
Art. 15 - Indennità ai componenti del comitato regionale di controllo.
1. Le giornate di seduta del comitato regionale di controllo sono retribuite fino a un massimo di centoventi per anno.
2. Al Presidente è corrisposta una indennità mensile di carica di lire 2.500.000.
3. Agli altri componenti è corrisposta, per ogni giornata di seduta, una indennità di presenza di lire 150.000.
4. La misura dell’indennità di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata all’inizio di ogni biennio, con deliberazione della Giunta regionale, entro i limiti delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatisi nel biennio precedente.
5. Al Presidente e ai componenti del comitato regionale di controllo si applicano le norme previste per gli amministratori locali relativamente ai permessi e alle aspettative.
6. Al Presidente e ai componenti del comitato regionale di controllo che risiedono o che hanno abituale dimora in località che dista non meno di quindici chilometri dalla sede del comitato, quando partecipano alle sedute del comitato, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute oppure, quando si servono del proprio automezzo, il rimborso, per ogni chilometro di percorrenza, di una somma pari a un quinto del costo della benzina super.
7. Al Presidente e ai componenti del comitato regionale di controllo che, fuori dei casi previsti dal comma 6, si recano, per motivi inerenti la funzione, fuori dalla località dove risiedono o hanno abituale dimora, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e di quelle eventualmente anticipate per vitto e/o pernottamento nelle misure e con i criteri previsti dall’articolo 1 del DPCM 16 marzo 1990 e successive modificazioni.
Art. 16 - Uffici e personale del comitato regionale di controllo.
1. Il comitato regionale di controllo è dotato di una struttura operativa che ne garantisce l’autonomia funzionale.
2. la Giunta regionale provvede all’organizzazione e alla dotazione organica della struttura operativa del comitato regionale di controllo.
Art. 17 - Calendario delle sedute.
1. Il comitato regionale di controllo stabilisce il calendario delle sedute che hanno luogo durante l’orario di lavoro degli uffici. Il calendario è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. É comunque in facoltà del Presidente, qualora ne ravvisi la necessità, convocare il comitato regionale di controllo in giorni diversi da quelli prestabiliti, mediante avviso ai componenti comunicato con mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento almeno il giorno lavorativo precedente la seduta.
Art. 18 - Ordine del giorno.
1. L’ordine del giorno degli argomenti da trattare nelle sedute viene depositato, con relativa documentazione, presso la sede del comitato regionale di controllo, almeno il giorno lavorativo precedente la seduta.
2. Il comitato regionale di controllo può trattare anche argomenti non iscritti all’ordine del giorno, con la presenza e il consenso unanime dei componenti effettivi o dei loro rispettivi supplenti.
Art. 19 - Sedute del comitato regionale di controllo.
1. Le sedute del comitato regionale di controllo non sono pubbliche.
2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno quattro componenti aventi diritto di voto.
3. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto e con voto palese; non è consentita l’astensione.
4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. I voti negativi devono essere sempre, singolarmente o congiuntamente, motivati.
6. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
7. Le decisioni circa gli incidenti procedurali e le questioni istruttorie sono deliberate per alzata di mano.
8. In deroga a quanto previsto dal comma 3, i componenti del comitato regionale di controllo devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione sugli atti ai quali siano direttamente o indirettamente interessati, o ai quali siano interessati il coniuge o il convivente abituale, i parenti o gli affini entro il quarto grado e le persone legate da vincoli di adozione o di affiliazione. Il divieto comporta anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala durante la trattazione degli affari.
Art. 20 - Verbale delle sedute.
1. Il verbale della seduta deve contenere i nomi dei componenti presenti e del relatore di ciascuna pratica, un cenno sommario dei provvedimenti esaminati e delle decisioni adottate, nonché l’indicazione dei voti negativi e delle relative motivazioni.
Art. 21 - Relazione annuale.
1. Per consentire alla Giunta regionale l’esame dei risultati raggiunti nell’esercizio dell’attività di controllo, il comitato regionale di controllo approva e trasmette entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sull’attività svolta durante l’anno precedente.
2. Nella relazione, oltre ai criteri adottati nell’esercizio del controllo, sono indicati, in particolare:
a) il numero delle sedute del collegio;
b) il numero degli atti ricevuti, suddivisi per categorie di enti controllati;
c) il numero degli atti sottoposti a controllo;
d) il numero degli atti dichiarati nulli e di quelli dichiarati decaduti;
e) il numero degli atti annullati, suddivisi per materia e motivo di annullamento;
f) il numero e l’esito degli atti per i quali sono stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio;
g) una valutazione in merito alla attività di controllo e alla normativa in vigore nella materia, alla adeguatezza della sede, alle attrezzature tecniche, alla dotazione di personale, nonché le eventuali proposte ai fini di un migliore svolgimento della funzione di controllo;
h) le eventuali osservazioni o relazioni presentate anche da singoli componenti.
3. La relazione è pubblicata, anche in sintesi, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 22 - Collaborazione con gli Organi della Regione.
1. Il comitato regionale di controllo è tenuto a fornire al Presidente del Consiglio e della Giunta regionale le informazioni, i dati e i chiarimenti richiesti sullo svolgimento della sua attività.
Art. 23 - Collaborazione con gli uffici regionali.
1. Nell’esercizio delle proprie funzioni e per la migliore valutazione degli aspetti tecnici relativi ad atti sottoposti al controllo, il comitato regionale di controllo può chiedere la collaborazione dei competenti uffici regionali.
Art. 24 - Modalità dell’attività di controllo.
1. Gli atti soggetti al controllo devono essere trasmessi al comitato regionale di controllo in duplice copia autentica e, a pena di decadenza, entro il quinto giorno successivo all’adozione.
2. Il comitato regionale di controllo, al ricevimento dell’atto, vi appone il timbro-data restituendone copia all’ente interessato, a titolo di ricezione.
3. L’invio al comitato regionale di controllo degli atti e la loro restituzione possono avvenire anche a mezzo di strumenti informatici e telematici a norma dell’articolo 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59 e del DPR 10 novembre 1997, n. 513.
4. Il comitato regionale di controllo ha facoltà e, se richiesto, l’obbligo di convocare i rappresentanti degli enti interessati, per avere delucidazioni sugli atti sottoposti al controllo. I rappresentanti possono farsi assistere da funzionari dell’ente o da esperti; della audizione viene fatta menzione nel processo verbale.
5. Chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può presentare al comitato regionale di controllo osservazioni, esposti e reclami sull’atto sottoposto a controllo i quali vengono allegati al fascicolo dell’atto da esaminare. Qualora il comitato regionale di controllo li ritenga rilevanti ai fini della decisione, chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all’ente interessato.
Art. 25 - Forma e pubblicità dei provvedimenti del comitato regionale di controllo.
1. I provvedimenti del comitato regionale di controllo sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario e allegati al verbale della relativa seduta.
2. Un estratto del verbale di ciascuna seduta, da cui deve essere omesso ogni riferimento al nominativo del relatore e alle modalità di voto dei singoli componenti, è pubblicato mediante affissione all’albo, nella sede del comitato regionale di controllo, per cinque giorni consecutivi.
3. Le principali decisioni del comitato regionale di controllo, con le relative motivazioni di riferimento, sono pubblicate periodicamente a cura della Giunta regionale nel Commentario di cui all’articolo 16 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 “Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Veneto” e successive modificazioni.
Art. 26 - Archiviazione degli atti.
1. I verbali delle sedute del comitato regionale di controllo e i relativi allegati sono conservati in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni degli enti sottoposti a controllo sono conservate per la durata di anni cinque.
3. Al termine del periodo di conservazione di cui al comma 2, si procede alla eliminazione degli atti mediante scarto ai sensi degli articoli 30 e 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
Art. 27 - Impugnativa dei provvedimenti del comitato regionale di controllo e rappresentanza in giudizio.
1. La rappresentanza in giudizio per l’attività del comitato regionale di controllo spetta al Presidente della Giunta regionale.
2. Il comitato regionale di controllo trasmette al Presidente della Giunta regionale gli atti relativi ai provvedimenti di controllo impugnati con ricorso per via giurisdizionale o amministrativa e fornisce ogni elemento utile ai fini della difesa degli interessi della Regione.
Art. 28 - Rappresentanza in giudizio del Difensore civico.
1. La rappresentanza in giudizio per le attività del difensore civico regionale previste dall’articolo 4, spetta al Presidente della Giunta regionale.
2. Il difensore civico regionale trasmette al Presidente della Giunta regionale gli atti impugnati con ricorso in via giurisdizionale o amministrativa e fornisce ogni elemento utile ai fini della difesa degli interessi della Regione.

CAPO III
Disposizioni finali e transitorie

Art. 29 - Abrogazione di disposizioni.
1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con la presente legge ed in particolare:
a) gli articoli 15 comma 4, 16, 170 e 171 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 ;
b) la legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 come novellata da:
2) la legge regionale 28 dicembre 1993, n. 59 ;
3) la legge regionale 13 aprile 1995, n. 20 ;
4) l’articolo 6 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 ;
5) l’articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 .
Art. 30 - Norma transitoria.
1. Le sezioni provinciali del comitato regionale di controllo cessano alla data di entrata in vigore della presente legge. La sede centrale del comitato regionale di controllo nell’attuale composizione continua ad esercitare la funzione di controllo fino alla fine della legislatura, applicando le disposizioni della presente legge.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta gli atti di riordino organizzativo e ogni altro provvedimento necessario all’applicazione della presente legge.
Art. 31 - Norma finanziaria.
1. Le spese per il funzionamento del comitato regionale di controllo di cui alla presente legge fanno carico al capitolo 1010 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999 che assume la nuova denominazione “Indennità e rimborso spese di viaggio ai componenti del comitato regionale di controllo”.
2. Per gli esercizi successivi si provvederà ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.




SOMMARIO