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Legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 (BUR n. 33/1999)

Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali

Legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 (BUR n. 33/1999)

NORME PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE ORTO-FLORO-FRUTTICOLA E DELLE PIANTE ORNAMENTALI

Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge, nel rispetto della disciplina vigente in materia di difesa e lotta fitosanitaria detta norme per tutelare e valorizzare la produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali qualificandone il relativo materiale di propagazione. A tal fine:
a) disciplina la produzione del settore vivaistico nel comparto orto-floro-frutticolo e delle piante ornamentali e della produzione e del commercio di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; ( 1)
b) promuove la qualificazione professionale degli operatori del comparto;
c) favorisce la realizzazione di aree verdi tramite l’intervento di soggetti professionalmente qualificati.
2. Sono escluse dalla presente legge:
a) la disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269;
b) la disciplina dell’attività sementiera di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) omissis ( 2)
2 bis. L'attività di produzione e di commercio di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite è comunque sottoposta alla disciplina prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1969, n. 1164. ( 3)

Art. 2 - Autorizzazione.

1. Chiunque intenda produrre e destinare alla vendita piante e loro parti ed esercitare il commercio di piante, di parti di piante, di bulbi e sementi, nonché svolgere l’attività diretta alla realizzazione di aree verdi, deve ottenere preventiva autorizzazione.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previo riscontro del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’ articolo 3.
3. Nell’ipotesi di decesso del titolare è concessa un’autorizzazione provvisoria della durata di un anno a favore di colui che succede nell’esercizio dell’impresa e risulta essere privo dei necessari requisiti professionali.
4. L’autorizzazione provvisoria decade qualora alla scadenza del termine di cui al comma 3 il soggetto non abbia acquisito i requisiti di cui all’ articolo 3.
5. Nel primo anno di applicazione della presente legge analoga autorizzazione provvisoria viene rilasciata al coniuge o al parente entro il secondo grado che subentra al titolare che ha maturato il diritto alla pensione.
6. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono rilasciate dal servizio fitosanitario regionale.

Art. 3 - Requisiti professionali.

1. Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle attività di cui al comma 1 dell’articolo 2, il richiedente deve possedere un’adeguata capacità professionale comprovata dalla prestazione di attività lavorativa a tempo pieno per un periodo di almeno tre anni con le mansioni proprie del coadiuvante familiare ( 4) dell’operaio florovivaista specializzato o equiparato presso un’azienda che esercita le medesime attività, oppure dal possesso di un diploma di qualificazione professionale in materia orto-floro-vivaistica rilasciato da un istituto riconosciuto dallo Stato o dalla Regione. In entrambi i casi il richiedente deve essere altresì in possesso dell’attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui alla lettera a), comma 1 dell’articolo 5. La capacità professionale può essere anche provata dal possesso di uno dei seguenti titoli:
a) laurea in scienze agrarie, forestali o equipollenti;
b) diploma di perito agrario, agrotecnico o equipollenti;
c) attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui alla lettera b), comma 1 dell’articolo 5.
2. In caso di società o di ditte individuali ( 5) il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta alle attività di cui al comma 1 dell’articolo 2.
3. La domanda deve essere accompagnata da una relazione di natura tecnico-economica nella quale vengono descritte le caratteristiche tecniche e strutturali dell’azienda, gli investimenti fondiari programmati e le dotazioni iniziali previste, le superfici destinate alla produzione, suddivise in protette ed in pieno campo, i piani colturali e la tipologia delle piante coltivate, il sistema prescelto per la commercializzazione dei prodotti ottenuti dall’azienda, gli indirizzi specifici che si intendono dare all’attività secondo la classificazione di cui all’ articolo 6.
4. La relazione accompagnatoria delle domande di autorizzazione all’esercizio dell’attività diretta alla realizzazione di aree verdi deve contenere anche la descrizione dell’attrezzatura aziendale e l’indicazione della provenienza delle piante che vengono utilizzate.
5. Il richiedente deve comunque dimostrare la capacità dell’azienda di dare sostentamento ad almeno una unità lavorativa uomo.
6. Ogni variazione della superficie aziendale e delle strutture produttive che si verifica nel corso dell’esercizio dell’attività, rispetto a quanto indicato nella relazione di cui ai commi 3, 4 e 5 va comunicata al servizio fitosanitario regionale nei trenta giorni successivi.

Art. 4 - Obblighi del titolare dell’autorizzazione.

1. Fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria per i soggetti iscritti al registro dei produttori di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, il titolare della autorizzazione deve:
a) tenere presso la sede aziendale una planimetria da cui sia desumibile l’ubicazione dei terreni destinati a vivaio o al commercio secondo le modalità tecniche previste dal servizio fitosanitario regionale;
b) tenere a disposizione per i relativi controlli la documentazione concernente gli acquisti dei prodotti disciplinati dalla presente legge e i passaporti delle piante quando sono prescritti;
c) controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture e comunicare immediatamente al servizio fitosanitario regionale la comparsa o la sospetta presenza di organismi nocivi oggetto della direttiva 77/93/CEE e successive modifiche ed integrazioni o di organismi nocivi non conosciuti;
d) evitare di commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
e) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza il libero accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento e deposito dei vegetali e dei loro prodotti;
f) adempiere alle disposizioni impartite dal servizio fitosanitario regionale.

Art. 5 - Formazione professionale.

1. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 dell’articolo 3 si distinguono in:
a) corsi per soggetti già qualificati;
b) corsi per principianti.
2. I corsi di cui al comma 1 sono predisposti ed attuati sulla base del programma annuale di formazione professionale in agricoltura di cui al comma 6 dell’articolo 25 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 .

Art. 6 - Elenco regionale.

1. Fermo restando l’obbligo di iscrizione nel registro dei produttori di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 , coloro che sono autorizzati ai sensi dell’ articolo 2 sono iscritti d’ufficio in un elenco tenuto dal servizio fitosanitario regionale.
2. L’elenco di cui al comma 1 è diviso nelle sezioni riguardanti le attività di:
a) vivaista: chi produce i materiali di propagazione, fa acclimatamento di materiale micropropagato e provvede alla loro commercializzazione;
b) produttore: chi coltiva le piante e provvede alla loro commercializzazione;
c) realizzatore di aree verdi: chi provvede alla realizzazione di aree verdi pubbliche e private.

Art. 7 - Vigilanza e controlli.

1. Ai fini della presente legge il servizio fitosanitario regionale provvede alla vigilanza e ai controlli in conformità al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.
2. Per le finalità di cui al comma 1 in particolare il servizio fitosanitario regionale:
a) esegue i controlli e la vigilanza sui vegetali e prodotti vegetali oggetto della presente legge nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione;
b) esegue analisi specialistiche avvalendosi anche di istituti di ricerca e sperimentazione agraria nonché di laboratori accreditati con specifiche competenze fitosanitarie;
c) detta disposizioni di attuazione ai fini della certificazione volontaria genetico sanitaria per le specie di maggiore interesse del vivaismo veneto;
d) prescrive tutte le misure necessarie ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti ai fini della protezione fitosanitaria in applicazione delle normative nazionali e comunitarie in materia;
e) fornisce assistenza tecnica al fine di favorire il miglioramento fitosanitario e la valorizzazione delle produzioni agricole.

Art. 8 - Sanzioni amministrative.

1. Chiunque esercita le attività di cui al comma 1 dell’articolo 2 senza l’autorizzazione è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire e la chiusura immediata dell’attività intrapresa.
2. L’autorizzazione è revocata qualora il titolare della medesima non risulti in possesso dei requisiti professionali previsti ai commi 1, 3, 4 e 5 dell’ articolo 3.
3. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all’ articolo 4 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentomila a tremilioni di lire.
4. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dal servizio fitosanitario regionale di cui all’ articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentocinquantamila a un milione e cinquecentomila lire.
5. Ogni altra violazione alla presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentomila a un milione di lire.
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 sono accertate dagli incaricati del servizio fitosanitario regionale ed applicate secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
7. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie affluiscono nel bilancio regionale.

Art. 9 - Costruzione di serre.

1. L’imprenditore agricolo, munito dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cui alla presente legge, può installare serre, sia fisse che mobili, con l’obbligo di presentazione della dichiarazione inizio attività (DIA) per le serre fisse, nel rispetto dei limiti di cui al comma 6 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”e successive modificazioni. ( 6)

Art. 10 - Attività complementari

1. L’imprenditore agricolo munito dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cui al comma 1 dell’articolo 2 può vendere al dettaglio i prodotti che completano ed integrano quelli provenienti dall’azienda orto-floro-vivaistica a condizione che:
a) la superficie massima destinata alla vendita dei prodotti di complemento, da svolgersi in strutture agricole produttive, quali serre ed annessi rustici e insistente su un unico corpo fondiario, non superi il 10 per cento della superficie totale dell’azienda in cui si svolge la attività orto-floro-vivaistica e comunque non ecceda il limite di 1.000 mq”; ( 7)
b) il volume massimo dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti di complemento non superi i limiti entro i quali tale attività possa configurarsi, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile quale connessa e non prevalente rispetto a quella principale di orto-floro-vivaismo . ( 8)
1 bis. Nel caso in cui l’imprenditore agricolo di cui al comma 1 eserciti l’impresa agricola in forma di società semplice, l’impresa commerciale di vendita al dettaglio di prodotti di complemento può assumere la forma di società in nome collettivo, a condizione che i soci di quest’ultima e le rispettive quote di partecipazione siano gli stessi della società semplice che esercita esclusivamente attività agricola. ( 9)
2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1 il comune competente per territorio rilascia la relativa autorizzazione commerciale qualora prevista dalla normativa vigente in materia.
3. L’elenco dei prodotti di complemento merceologico orto-floro-vivaistico di cui al comma 1, deve rientrare nelle seguenti tipologie:
a) piante in genere a radice nuda e in contenitore, comprese le piante acquatiche, da idrocoltura, i bonsai e le piante grasse;
b) fronde e fiori recisi;
c) sementi, bulbi, rizomi, tuberi seme;
d) prodotti per la cura del verde quali confezioni da banco di humus, ammendanti, concimi, correttivi, lucidanti, prodotti fitosanitari definiti dall’articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997);
e) substrati colturali e di abbellimento, quali ad esempio terricci, torbe, cortecce, ciottoli, rocce, pomice ed argille;
f) vasi, sottovasi, portavasi, coprivasi, fioriere, divisori, blocchi di materiale vario, pavimenti, grigliati e altro materiale di arredamento e ornamento da giardino;
g) materiali per confezioni, allestimenti e cerimonie, quali ad esempio nastri, fiori di diverso materiale, spugne, addobbi, nonché decorazioni per il Natale e per le festività in genere;
h) attrezzatura per l’irrigazione dei giardini, quali ad esempio: tubi, raccordi, irrigatori di vario genere e loro accessori, carrelli avvolgitubo;
i) attrezzi per la cura hobbistica del verde e loro accessori, come ad esempio: vanghe, zappe, rastrelli, forbici per la potatura, pompe irroratrici, indumenti per il lavoro e la sicurezza, seminatrici, tagliaerba, piccoli attrezzi;
l) reti, teli di protezione e loro sostegni e accessori, miniserre;
m) prodotti ed accessori per l’arredo della casa nel verde (accessori per il fai da te, libri, ecc.);
n) animali da compagnia e da cortile, prodotti ed accessori ad essi dedicati. ( 10)

Art. 11 - Norma finanziaria.

omissis ( 11)

Art. 12 - Abrogazione.

Art. 13 - Norme transitorie.

1. I titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge regionale 6 maggio 1985, n. 48 , entro il 31 marzo 2001 devono presentare al Servizio fitosanitario regionale domanda di iscrizione nell’elenco regionale di cui all’ articolo 6. ( 12)
2. L’iscrizione alle sezioni a) e b) dell’elenco regionale è condizionata alla sola dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 5 dell’articolo 3; l’iscrizione alla sezione c) è condizionata alla presentazione della relazione di cui al comma 4 dell’articolo 3 e al risarcimento dell’idoneità dei mezzi e dell’organizzazione a disposizione per l’esercizio dell’attività relativa.
3. La mancata presentazione della domanda di cui al comma 1 o l’assenza dei requisiti di cui al comma 2 comportano la revoca dell’autorizzazione rilasciata ai sensi della legge regionale 6 maggio 1985, n. 48 .
4. Relativamente alle domande di autorizzazione presentate in vigenza della legge regionale 6 maggio 1985, n. 48 , e per le quali il procedimento non è stato concluso, sulla base delle disposizioni della presente legge il Servizio fitosanitario regionale, qualora ai richiedenti difetti unicamente il requisito, laddove previsto, della partecipazione ai corsi di formazione professionale di cui all’ articolo 5, rilascia una autorizzazione provvisoria. Tale autorizzazione è revocata qualora gli interessati non dimostrino, entro il 31 marzo 2001, l’acquisizione del requisito di cui sopra. ( 13)




Note

( 1) Lettera così modificata da comma 1 art. 12 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
( 2) Lettera abrogata da comma 2 art. 12 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
( 3) Comma aggiunto da comma 3 art. 12 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
( 4) Comma modificato da comma 1 art. 11 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 , che ha aggiunto le parole "del coadiuvante familiare".
( 5) Inserite le parole “o di ditte individuali” dopo le parole “In caso di società” da comma 1 art. 7 legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 .
( 6) Articolo così sostituito da art. 48 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
( 7) Lettera così sostituita da lett. a), comma 1, art. 30, della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 .
( 8) Lettera così sostituita da lett. b), comma 1, art. 30, della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 .
( 9) Comma aggiunto da comma 2 art. 11 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 .
( 10) Comma sostituito da comma 1 art. 51 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
( 11) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 12) Comma modificato da comma 1 dell'art. 36 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 che ha prorogato il termine del 30 settembre 2000 al 31 marzo 2001.
( 13) Comma modificato da comma 2 dell'art. 36 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 che ha prorogato il termine del 30 settembre al 31 marzo 2001. In precedenza l'intero articolo era stato sostituito da comma 3 art. 11 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 .


SOMMARIO
Legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 (BUR n. 33/1999)

NORME PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE ORTO-FLORO-FRUTTICOLA E DELLE PIANTE ORNAMENTALI



Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge, nel rispetto della disciplina vigente in materia di difesa e lotta fitosanitaria detta norme per tutelare e valorizzare la produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali qualificandone il relativo materiale di propagazione. A tal fine:
a) disciplina la produzione del settore vivaistico nel comparto orto-floro-frutticolo e delle piante ornamentali;
b) promuove la qualificazione professionale degli operatori del comparto;
c) favorisce la realizzazione di aree verdi tramite l’intervento di soggetti professionalmente qualificati.
2. Sono escluse dalla presente legge:
a) la disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269;
b) la disciplina dell’attività sementiera di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) la disciplina della produzione e del commercio di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1969, n. 1164.
Art. 2 - Autorizzazione.

1. Chiunque intenda produrre e destinare alla vendita piante e loro parti ed esercitare il commercio di piante, di parti di piante, di bulbi e sementi, nonché svolgere l’attività diretta alla realizzazione di aree verdi, deve ottenere preventiva autorizzazione.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previo riscontro del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 3.
3. Nell’ipotesi di decesso del titolare è concessa un’autorizzazione provvisoria della durata di un anno a favore di colui che succede nell’esercizio dell’impresa e risulta essere privo dei necessari requisiti professionali.
4. L’autorizzazione provvisoria decade qualora alla scadenza del termine di cui al comma 3 il soggetto non abbia acquisito i requisiti di cui all’articolo 3.
5. Nel primo anno di applicazione della presente legge analoga autorizzazione provvisoria viene rilasciata al coniuge o al parente entro il secondo grado che subentra al titolare che ha maturato il diritto alla pensione.
6. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono rilasciate dal servizio fitosanitario regionale.
Art. 3 - Requisiti professionali.

1. Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle attività di cui al comma 1 dell’articolo 2, il richiedente deve possedere un’adeguata capacità professionale comprovata dalla prestazione di attività lavorativa a tempo pieno per un periodo di almeno tre anni con le mansioni proprie dell'operaio florovivaista specializzato o equiparato presso un’azienda che esercita le medesime attività, oppure dal possesso di un diploma di qualificazione professionale in materia orto-floro-vivaistica rilasciato da un istituto riconosciuto dallo Stato o dalla Regione. In entrambi i casi il richiedente deve essere altresì in possesso dell’attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui alla lettera a), comma 1 dell’articolo 5. La capacità professionale può essere anche provata dal possesso di uno dei seguenti titoli:
a) laurea in scienze agrarie, forestali o equipollenti;
b) diploma di perito agrario, agrotecnico o equipollenti;
c) attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui alla lettera b), comma 1 dell’articolo 5.
2. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta alle attività di cui al comma 1 dell’articolo 2.
3. La domanda deve essere accompagnata da una relazione di natura tecnico-economica nella quale vengono descritte le caratteristiche tecniche e strutturali dell’azienda, gli investimenti fondiari programmati e le dotazioni iniziali previste, le superfici destinate alla produzione, suddivise in protette ed in pieno campo, i piani colturali e la tipologia delle piante coltivate, il sistema prescelto per la commercializzazione dei prodotti ottenuti dall’azienda, gli indirizzi specifici che si intendono dare all’attività secondo la classificazione di cui all’articolo 6.
4. La relazione accompagnatoria delle domande di autorizzazione all’esercizio dell’attività diretta alla realizzazione di aree verdi deve contenere anche la descrizione dell’attrezzatura aziendale e l’indicazione della provenienza delle piante che vengono utilizzate.
5. Il richiedente deve comunque dimostrare la capacità dell’azienda di dare sostentamento ad almeno una unità lavorativa uomo.
6. Ogni variazione della superficie aziendale e delle strutture produttive che si verifica nel corso dell’esercizio dell’attività, rispetto a quanto indicato nella relazione di cui ai commi 3, 4 e 5 va comunicata al servizio fitosanitario regionale nei trenta giorni successivi.
Art. 4 - Obblighi del titolare dell’autorizzazione.

1. Fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria per i soggetti iscritti al registro dei produttori di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, il titolare della autorizzazione deve:
a) tenere presso la sede aziendale una planimetria da cui sia desumibile l’ubicazione dei terreni destinati a vivaio o al commercio secondo le modalità tecniche previste dal servizio fitosanitario regionale;
b) tenere a disposizione per i relativi controlli la documentazione concernente gli acquisti dei prodotti disciplinati dalla presente legge e i passaporti delle piante quando sono prescritti;
c) controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture e comunicare immediatamente al servizio fitosanitario regionale la comparsa o la sospetta presenza di organismi nocivi oggetto della direttiva 77/93/CEE e successive modifiche ed integrazioni o di organismi nocivi non conosciuti;
d) evitare di commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
e) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza il libero accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento e deposito dei vegetali e dei loro prodotti;
f) adempiere alle disposizioni impartite dal servizio fitosanitario regionale.
Art. 5 - Formazione professionale.

1. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 dell’articolo 3 si distinguono in:
a) corsi per soggetti già qualificati;
b) corsi per principianti.
2. I corsi di cui al comma 1 sono predisposti ed attuati sulla base del programma annuale di formazione professionale in agricoltura di cui al comma 6 dell’articolo. 25 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 .
Art. 6 - Elenco regionale.

1. Fermo restando l’obbligo di iscrizione nel registro dei produttori di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 , coloro che sono autorizzati ai sensi dell’articolo 2 sono iscritti d’ufficio in un elenco tenuto dal servizio fitosanitario regionale.
2. L’elenco di cui al comma 1 è diviso nelle sezioni riguardanti le attività di:
a) vivaista: chi produce i materiali di propagazione, fa acclimatamento di materiale micropropagato e provvede alla loro commercializzazione;
b) produttore: chi coltiva le piante e provvede alla loro commercializzazione;
c) realizzatore di aree verdi: chi provvede alla realizzazione di aree verdi pubbliche e private.
Art. 7 - Vigilanza e controlli.

1. Ai fini della presente legge il servizio fitosanitario regionale provvede alla vigilanza e ai controlli in conformità al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.
2. Per le finalità di cui al comma 1 in particolare il servizio fitosanitario regionale:
a) esegue i controlli e la vigilanza sui vegetali e prodotti vegetali oggetto della presente legge nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione;
b) esegue analisi specialistiche avvalendosi anche di istituti di ricerca e sperimentazione agraria nonché di laboratori accreditati con specifiche competenze fitosanitarie;
c) detta disposizioni di attuazione ai fini della certificazione volontaria genetico sanitaria per le specie di maggiore interesse del vivaismo veneto;
d) prescrive tutte le misure necessarie ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti ai fini della protezione fitosanitaria in applicazione delle normative nazionali e comunitarie in materia;
e) fornisce assistenza tecnica al fine di favorire il miglioramento fitosanitario e la valorizzazione delle produzioni agricole.
Art. 8 - Sanzioni amministrative.

1. Chiunque esercita le attività di cui al comma 1 dell’articolo 2 senza l’autorizzazione è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire e la chiusura immediata dell’attività intrapresa.
2. L’autorizzazione è revocata qualora il titolare della medesima non risulti in possesso dei requisiti professionali previsti ai commi 1, 3, 4 e 5 dell’articolo 3.
3. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all’articolo 4 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentomila a tremilioni di lire.
4. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dal servizio fitosanitario regionale di cui all’articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentocinquantamila a un milione e cinquecentomila lire.
5. Ogni altra violazione alla presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentomila a un milione di lire.
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 sono accertate dagli incaricati del servizio fitosanitario regionale ed applicate secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
7. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie affluiscono nel bilancio regionale.
Art. 9 - Costruzione di serre.

1. L’imprenditore agricolo munito della autorizzazione all’esercizio dell’attività di cui alla presente legge, può installare serre, sia mobili che fisse, volte esclusivamente alla protezione e copertura delle colture, senza obbligo di concessione ed autorizzazione edilizia, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 9, 10 e 11 dell’articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 .
Art. 10 - Attività complementari.

1. L’imprenditore agricolo munito dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cui al comma 1 dell’articolo 2 può vendere al dettaglio i prodotti che completano ed integrano quelli provenienti dall’azienda orto-floro-vivaistica a condizione che:
a) la superficie massima destinata alla vendita dei prodotti di complemento non superi il dieci per cento della superficie totale delle strutture aziendali adibite all’attività orto-floro-vivaistica e comunque non ecceda il limite di 250 mq;
b) il volume massimo dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti di complemento non superi il trentacinque per cento del totale dei ricavi dell’azienda orto-floro-vivaistica.
2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1 il comune competente per territorio rilascia la relativa autorizzazione commerciale qualora prevista dalla normativa vigente in materia.
3. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta l’elenco dei prodotti di complemento merceologico orto-floro-vivaistico di cui al comma 1.
Art. 11 - Norma finanziaria.

1 Agli oneri derivanti dall’articolo 5 della presente legge si fa fronte con le somme annualmente stanziate sui capitoli di spesa n. 72040 e n. 72042 del bilancio di previsione 1999 e successivi.
Art. 12 - Abrogazione.
Art. 13 - Norma transitoria.

1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge regionale 6 maggio 1985, n. 48 , continua ad avere validità purchè i titolari siano in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 3, con esonero dall'obbligo di frequenza ai corsi di formazione professionale di cui alle lettere a) e b), comma 1 dell'articolo 5.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 i titolari dell'autorizzazione di cui alla legge regionale n. 48/1985 devono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, presentare un'autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1998, n. 403.
3. Il servizio fitosanitario regionale provvede altresì all'iscrizione d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 6 dei titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge regionale n. 48/1985 che, in relazione a quanto previsto ai commi 1 e 2, risultano essere conformi alle disposizioni della presente legge.



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