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Legge regionale 1 giugno 1999, n. 24 (BUR n. 49/1999)

Disposizioni transitorie in materia di trasporto pubblico non di linea disciplinato dalla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 e successive modificazioni

Legge regionale 1 giugno 1999, n. 24 (BUR n. 49/1999) (Abrogata)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA DISCIPLINATO DALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, n. 63 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 1 giugno 1999, n. 24 (BUR n. 49/1999)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA DISCIPLINATO DALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, n. 63 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI



Art. 1 - Disposizioni transitorie in materia di trasporto pubblico non di linea disciplinato dalla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 e successive modificazioni.

1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 bis dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 , introdotto dall’articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 , sino all’espletamento di tutte le procedure relative alle nuove autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale, 30 dicembre 1993, n. 63, e comunque non oltre il 31 ottobre 1999, ai soggetti che svolgono servizi di trasporto pubblico non di linea con imbarcazioni di stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate privi della licenza o dell’autorizzazione di cui agli articoli 4 e 5 legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 , si applicano le disposizioni di cui al comma 1 ter dell’articolo 1 medesimo .
Art. 2 - Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto .



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