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Legge regionale 30 luglio 1999, n. 28 (BUR n. 67/1999)

Norme per l’esercizio del turismo di mare a finalità ittica

Legge regionale 30 luglio 1999, n. 28 (BUR n. 67/1999) (Abrogata)

NORME PER L’ESERCIZIO DEL TURISMO DI MARE A FINALITA’ ITTICA

Legge abrogata dall’articolo 130, comma 1, lettera h), della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 luglio 1999, n. 28 (BUR n. 67/1999)

NORME PER L’ESERCIZIO DEL TURISMO DI MARE A FINALITÀ ITTICA



Art. 1 - Finalità.

1. Al fine di arricchire e qualificare l’offerta turistica regionale, alle imprese turistiche che effettuano l’attività di trasporto in mare ai fini escursionistici e ricreativi, è consentito l’esercizio del turismo in mare a finalità ittica.
Art. 2 - Requisiti.

1. L’attività di turismo a finalità ittica può essere svolta dalle imprese turistiche nel rispetto delle norme in materia di navigazione marittima, con particolare riferimento alla sicurezza dei passeggeri e delle imbarcazioni.
2. L’impresa turistica deve essere in possesso delle autorizzazioni previste in materia di trasporto persone.
Art. 3 - Modalità.

1. L’attività di cui all’articolo 1 è finalizzata alla cattura dello sgombro e può essere effettuata esclusivamente ad unità ferma, con l’impiego dell’attrezzo denominato canna da pesca e nei limiti stabiliti dall’articolo 142 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639, concernente la disciplina della pesca marittima.
Art. 4 - Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO