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Legge regionale 30 luglio 1999, n. 29 (BUR n. 67/1999)

Modifica alla legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 'Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere'

Legge regionale 30 luglio 1999, n. 29 (BUR n. 67/1999) (Abrogata)

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1997, n. 26 “DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE”

Legge abrogata dall’articolo 130, comma 1, lettera f), numero 2, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 luglio 1999, n. 29 (BUR n. 67/1999) (Novellazione)

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1997, n. 26 “DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE”



Art. 1 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 “Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere”.

1. Il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 , come da ultimo modificato dal comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 , entro il quale le strutture ricettive alberghiere, che difettano di alcuni requisiti per ottenere la nuova classificazione, possono conservare provvisoriamente la classificazione precedente a condizione che provvedano a dotarsi dei requisiti mancanti, è fissato al 31 dicembre 2000.
Art. 2 - Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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