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Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (BUR n. 6/1999)

Interpretazione autentica e modifica dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 «Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia»

Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (BUR n. 6/1999)

INTERPRETAZIONE AUTENTICA E MODIFICA DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, n. 63 “NORME PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTÀ DI VENEZIA”

Art. 1 - Interpretazione autentica del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .

1. Per la laguna di Venezia, come delimitata dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, la legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 , si applica limitatamente alle acque di navigazione interna, con esclusione delle acque portuali e marittime individuate dalle competenti autorità.

Art. 2 - Modifica dell’articolo 1, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .

1. Dopo il comma 1, dell’articolo 1, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 , sono aggiunti i seguenti commi:
“1 bis (omissis) ( 1)
1 ter (omissis) ( 2)

Art. 3 - Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Testo riportato nell’art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .
( 2) Testo riportato nell’art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .


SOMMARIO
Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (BUR n. 6/1999)

INTERPRETAZIONE AUTENTICA E MODIFICA DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, n. 63 “NORME PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTÀ DI VENEZIA”



Art. 1 - Interpretazione autentica del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .

1. Per la laguna di Venezia, come delimitata dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, la legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 , si applica limitatamente alle acque di navigazione interna, con esclusione delle acque portuali e marittime individuate dalle competenti autorità.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 1, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .

1. Dopo il comma 1, dell’articolo 1, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 , sono aggiunti i seguenti commi:
“1 bis Per la laguna di Venezia, nell’ipotesi di navigazione promiscua di cui agli articoli 24 del codice della navigazione e 4 del regolamento per la navigazione interna approvato con DPR 28.6.1949, n. 361, i soggetti che svolgono servizi di trasporto di persone nei canali lagunari di navigazione interna con imbarcazioni di stazza lorda inferiore alle 10 tonellate, devono comunque essere provvisti della licenza o della autorizzazione di cui agli articoli 4 e 5.
1 ter I soggetti che svolgono l’attività di noleggio con conducente con imbarcazioni di stazza lorda superiore alle 10 tonellate, privi dell’autorizzazione di cui all’articolo 5, comma 5, nei canali lagunari di navigazione interna:
a) non possono imbarcare passeggeri o iniziare viaggi;
b) nell’ipotesi di navigazione promiscua di cui agli articoli 24 del codice della navigazione e 4 del regolamento per la navigazione interna approvato con DPR 28.6.1949, n.361 e con l’osservanza delle vigenti norme di polizia del traffico, possono:
1) sbarcare i passeggeri imbarcati in canali e bacini di navigazione marittima;
2) reimbarcare i passeggeri precedentemente imbarcati in canali e bacini di navigazione marittima da cui il viaggio ha avuto origine.”
Art. 3 - Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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