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Legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 (BUR n. 69/1999)

Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo

Legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 (BUR n. 69/1999)

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO

Art. 1 - Finalità e caratteristiche.

1. I Servizi di sviluppo agricolo hanno lo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione dell'innovazione, con particolare riferimento all'orientamento commerciale, al fine di sostenere l'impresa agricola nel processo di integrazione con gli altri sistemi produttivi in atto nell'Unione Europea, favorendone così l'efficienza e la competitività anche in relazione alle esigenze di salvaguardia dell’ambiente e di gestione del territorio.
2. I Servizi di cui al comma 1 costituiscono un sistema integrato che si articola nella ricerca e sperimentazione, informazione e divulgazione, consulenza all'impresa, promozione della qualità e della filiera agro-alimentare, nei servizi tecnici di supporto, nella statistica agraria, nonché nella formazione professionale e dei quadri tecnici.
3. Gli interventi in attuazione degli obiettivi e delle azioni di cui ai commi 1 e 2, sono determinati in conformità alle disposizioni della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia e del Programma nazionale dei servizi di sviluppo agricolo.

Art. 2 - Piano esecutivo dei servizi di sviluppo agricolo.

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per la concertazione in agricoltura di cui all’ articolo 3, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale, approva il piano esecutivo dei servizi di sviluppo agricolo avente valenza pluriennale, articolato per aree territoriali e settori di attività, determinando gli obiettivi.
2. L'attuazione del piano avviene attraverso progetti di durata annuale o pluriennale, presentati dai soggetti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 nei termini e con le modalità stabilite dallo stesso.
3. La Giunta regionale provvede al controllo, all’approvazione ed al coordinamento dei progetti di attuazione del piano e al loro finanziamento.
4. I progetti presentati dagli organismi di diritto pubblico di cui agli articoli 1 , lettera b) e 6 della Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, operanti nell’ambito regionale, sono finanziabili fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile sulla base di apposita convenzione stipulata con la Regione nella quale sono fissate anche le modalità e i tempi di erogazione del finanziamento.

Art. 3 - Comitato regionale per la concertazione in agricoltura. (1)

1. É istituito il Comitato regionale per la concertazione in agricoltura con il compito di contribuire, con espressione di parere, ( 2) a definire le scelte programmatiche regionali, le azioni da intraprendere per l'attuazione e la verifica dell’efficacia delle stesse.
2. Il Comitato di cui al comma 1 può costituirsi come “Tavolo verde” e “Tavolo agroalimentare”:
a) “Tavolo verde” per le questioni concernenti lo sviluppo, il rafforzamento, il rinnovamento e la valorizzazione delle imprese agricole. Al tavolo partecipano:
1) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;
2) l’Assessore all'agricoltura o un suo delegato;
2 bis) il Presidente della Commissione consiliare competente o un componente della medesima suo delegato; ( 3)
3) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.
Ciascun partecipante al “Tavolo verde” può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da un numero massimo di due persone dotate di particolare competenza sugli argomenti all’ordine del giorno;
3 bis) un rappresentante per ciascuna delle centrali cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale. ( 4)
b) “Tavolo agroalimentare”, per le questioni relative allo sviluppo dell’intera filiera agricolo-alimentare ed agroindustriale. Al tavolo partecipano:
1) l’Assessore regionale all’agricoltura o un suo delegato;
1 bis) il Presidente della Commissione consiliare competente o un componente della medesima suo delegato; ( 5)
2) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
3) un rappresentante per ciascuna delle centrali cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;
4) cinque rappresentanti designati dalle associazioni produttori regolarmente costituite ed operanti in Veneto;
5) un rappresentante dell’industria alimentare designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore a livello regionale;
6) un rappresentante degli imprenditori del commercio alimentare designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
7) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
8) un rappresentante delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
Ciascun partecipante può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da un numero massimo di due persone dotate di particolare competenza sugli argomenti all’ordine del giorno.
3. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimangono in carica per la durata della legislatura.

Art. 4 - Ricerca di interesse regionale e sperimentazione.

1. I progetti di ricerca e sperimentazione, finalizzati prioritariamente all'affermazione di prodotti di qualità, possono essere presentati da istituti o dipartimenti universitari e dagli organismi di diritto pubblico di cui agli articoli 1, lettera b) e 6 della Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, operanti a livello regionale che, anche se non svolgono istituzionalmente attività di ricerca e sperimentazione, sono riconosciuti idonei dalla Giunta regionale.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi nella predisposizione e realizzazione dei programmi di ricerca e sperimentazione dei centri di consulenza di cui all’articolo 6, individuati secondo le modalità di selezione ivi previste.
2 bis. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere e sostenere interventi di ricerca a carattere interregionale, riguardanti il settore primario, attuati dai soggetti di cui al comma 1 e realizzati anche attraverso accordi di programma in collaborazione con altre Regioni. ( 6)
3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 possono essere concessi contributi nel limite massimo del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile a condizione che rispondano agli obiettivi e alle indicazioni del Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo.
4. I progetti di cui al presente articolo devono essere di interesse generale e garantire un’adeguata informazione in merito alle iniziative svolte e ai risultati ottenuti che sono messi a disposizione di tutti i potenziali utilizzatori, secondo modalità e criteri non discriminatori conformemente alla disciplina comunitaria, anche attraverso l’attività di divulgazione ed informazione di cui all’ articolo 5.
5. I progetti finanziati dal presente articolo devono comunque soddisfare le condizioni previste dai trattati internazionali e non provocare distorsioni alla concorrenza.

Art. 5 - Attività di collaudo dell'innovazione, divulgazione ed informazione.

1. Le attività di collaudo dell'innovazione, informazione e divulgazione sono realizzate direttamente dalla Regione o, tramite apposite convenzioni, dagli organismi di cui all’ articolo 4 comma 1, operanti nell’ambito regionale, esclusivamente per il tempo necessario a far conoscere agli agricoltori i risultati delle azioni di ricerca e sperimentazione.
2. L’informazione sullo stato di attuazione della ricerca e sulla possibilità di utilizzazione dei risultati avviene anche tramite pubblicazione su quotidiani e periodici tecnici aventi diffusione nazionale.

Art. 6 - Progetti integrati di consulenza all'impresa.

1. La consulenza all'impresa è attività di supporto e orientamento delle scelte imprenditoriali riguardo agli aspetti tecnici, gestionali ed economici dell'azienda agricola singola ed associata.
2. I centri di consulenza e gli organismi di diritto pubblico di cui all’ articolo 2 comma 4, esclusivamente tramite l’informazione, esercitano l’attività di cui al comma 1 ed in particolare:
a) consulenza alla gestione aziendale;
b) consulenza alla progettazione aziendale ed interaziendale;
c) consulenza tecnico-produttiva;
d) consulenza per l’attivazione e la messa a livello dei sistemi di qualità;
e) formazione professionale in collaborazione con gli enti di formazione riconosciuti.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono finanziate dalla Giunta regionale sulla base di specifici progetti fino al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
4. I progetti presentati dagli organismi di diritto pubblico di cui al comma 2 sono finanziabili sino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile e vengono affidati dalla Giunta regionale con le modalità previste dall’ articolo 2, comma 4.
5. I centri di consulenza devono avere capacità operativa su tutto il territorio regionale e possedere i seguenti requisiti:
a) essere costituiti sotto forma di società o di associazione;
b) avere autonomia patrimoniale.
6. I centri di consulenza vengono individuati tramite pubblica gara da esperirsi, secondo le modalità di cui alla Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, come modificata dalla Direttiva 97/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
7. I centri di cui al presente articolo presentano progetti integrati di consulenza all’impresa che possono avere valenza annuale o pluriennale.
8. I centri di consulenza individuati secondo le modalità di cui al comma 6, possono costituirsi in consorzio per la realizzazione dei progetti ad essi affidati.
9. Per la realizzazione dei progetti di cui al presente articolo, i centri di consulenza e i loro consorzi devono impiegare assistenti tecnici iscritti nel registro di cui all' articolo 9, nella misura di almeno il cinquanta per cento del personale.

Art. 7 - Attività di consulenza al mercato e di prodotto.

1. Le associazioni tra produttori, i consorzi di tutela operanti nel settore vitivinicolo ( 7) e le cooperative agricole, nei limiti dei propri fini istituzionali, possono svolgere tramite la sola informazione attività di:
a) consulenza tecnica di prodotto anche connessa alle attività di trasformazione e commercializzazione;
b) consulenza di mercato;
c) orientamento commerciale;
d) consulenza per l'attivazione e la messa a livello dei sistemi di qualità.
2. I progetti relativi alle attività di cui al comma 1 devono essere coerenti con il piano esecutivo dei servizi di sviluppo agricolo previsto all' articolo 2 e sono finanziabili fino al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. I progetti di cui al presente articolo possono essere affidati dalla Giunta regionale agli organismi di diritto pubblico di cui agli articoli 1, lettera b) e 6 della Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, operanti nell’ambito regionale, con le modalità previste dall’ articolo 2, comma 4.
4. I progetti presentati dagli organismi di cui al comma 3 sono finanziabili sino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 8 - Tenuta della contabilità aziendale.

1. La Giunta regionale promuove, anche ai fini della rilevazione statistica e della programmazione degli interventi in agricoltura, la tenuta della contabilità nelle aziende agricole, in collaborazione con l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) .
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può prevedere la realizzazione di progetti specifici di consulenza finanziati secondo le modalità previste dall' articolo 6.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 consistono esclusivamente in attività di consulenza ed informazione al fine di facilitare la tenuta della contabilità da parte delle imprese agricole.
4. I Centri contabili riconosciuti ai sensi dell' articolo 17 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 ( 8) sono soppressi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9 - Registro regionale dei tecnici agricoli

1. É istituito il registro regionale dei tecnici di cui devono avvalersi i centri di consulenza e loro consorzi al fine di beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge.
2. Per essere iscritti al registro di cui al comma 1, i tecnici devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) laurea in scienze agrarie e forestali, in medicina veterinaria o altre lauree equipollenti;
b) diploma di perito agrario, agrotecnico od equipollenti.
3. I tecnici e i divulgatori agricoli di cui al Regolamento (CEE) del Consiglio n. 270 del 6 febbraio 1979, iscritti nel registro regionale di cui all' articolo 21 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , sono iscritti d'ufficio al registro regionale dei tecnici di cui al comma 1.

Art. 10 - Formazione professionale e di aggiornamento (9) .

1. In armonia con la normativa comunitaria vigente in materia, l'attività di formazione professionale e di aggiornamento ( 10) si articola in corsi o tirocini diretti alla formazione ed aggiornamento:
a) degli imprenditori agricoli, coadiuvanti, partecipi familiari e salariati agricoli, che hanno superato l'età della scuola dell'obbligo;
b) dei quadri direttivi e degli amministratori delle associazioni di produttori e delle cooperative agricole.
c) degli assistenti tecnici e delle altre professionalità operanti nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo.
2. L'attività di formazione e aggiornamento professionale di cui al comma 1 viene svolta ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, sentita la struttura regionale competente per i servizi di sviluppo agricolo.
3. I corsi di formazione attivati all'interno dei progetti integrati di consulenza all'impresa di cui all' articolo 6 hanno priorità di finanziamento nell'ambito dei fondi destinati dalla Regione Veneto alla formazione professionale.
3 bis. In presenza di esigenze di formazione e di aggiornamento nei settori agroambientale ed agroalimentare, rese necessarie da adempimenti disposti dalla normativa nazionale o comunitaria successivamente all’adozione della programmazione formativa della Regione, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione delle relative iniziative formative e di aggiornamento, destinate anche ai tecnici ed operatori che interagiscono con il sistema agricolo-ambientale e per lo sviluppo rurale. ( 11)
3 ter. La Giunta regionale, nella definizione delle procedure di assegnazione dei finanziamenti, nell’individuazione della tipologia delle spese inerenti l’organizzazione e la realizzazione di progetti di formazione e aggiornamento nonché nella concessione dei relativi contributi, applica il regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 3 gennaio 2004 e il regolamento (CE) n. 68 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 gennaio 2001 e successive modificazioni. ( 12)
3 quater. Per i progetti di cui al comma 3 bis possono essere concesse, su richiesta, successivamente all’inizio delle attività di formazione ed aggiornamento programmate, anticipazioni fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, previa costituzione di una garanzia bancaria o garanzia equivalente rilasciata da un istituto bancario o istituzione finanziaria autorizzata, corrispondente al 110 per cento dell’importo anticipato.” ( 13)

Art. 11 - Disposizioni applicative

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana, ai sensi dell' articolo 32, lettera g) dello Statuto, disposizioni applicative della presente legge.

Art. 12 - Abrogazione articoli della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono abrogati i seguenti articoli della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 :
a) l’ articolo 20;
b) l’ articolo 21;
c) l’ articolo 22;
d) i commi 5 e 6 dell’ articolo 23, come modificato ed integrato dall’articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 ;
e) i commi 1 e 2 dell’ articolo 24, come modificato ed integrato dall’articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 ;
f) i commi 1 e 2 dell’ articolo 25;
g) l’ articolo 26.
2. Le norme di cui al comma 1 continuano comunque a trovare applicazione sino all’emanazione delle disposizioni applicative previste all’articolo 11.

Art. 13 - Norma finanziaria

omissis ( 14)


Note

( 1) L'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" prevede che la concertazione con le parti economiche e sociali nel settore agricolo sia attuata mediante la consultazione del Comitato di cui al presente articolo.
( 2) Comma così modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 06 dicembre 2016, n. 26 che ha inserito dopo le parole “con il compito di contribuire” le parole “,con espressione di parere,”.
( 3) Numero aggiunto da comma 1 dell'art. 32 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 .
( 4) Punto aggiunto da comma 2 art. 1 legge regionale 06 dicembre 2016, n. 26 .
( 5) Numero aggiunto da comma 2 dell'art. 32 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 .
( 6) Comma inserito da art. 2 comma 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
( 7) Comma così modificato da art. 1 legge regionale 16 novembre 2000, n. 21 . In realtà nella legge regionale 16 novembre 2000, n. 21 per mero errore materiale si dice di aggiungere le parole "i consorzi di tutela operanti nel settore vitivinicolo" dopo le parole "associazioni dei produttori" laddove nel testo è scritto "associazioni tra produttori".
( 8) La legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 è stata abrogata dall’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 9) Soppresse le parole “dei quadri tecnici” da art. 3 comma 1 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
( 10) Soppresse le parole “dei quadri tecnici” da art. 3 comma 2 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
( 11) Comma aggiunto da art. 3 comma 3 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
( 12) Comma aggiunto da art. 3 comma 3 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
( 13) Comma aggiunto da art. 3 comma 3 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
( 14) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 (BUR n. 69/1999)

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO



Art. 1 - Finalità e caratteristiche.

1. I Servizi di sviluppo agricolo hanno lo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione dell'innovazione, con particolare riferimento all'orientamento commerciale, al fine di sostenere l'impresa agricola nel processo di integrazione con gli altri sistemi produttivi in atto nell'Unione Europea, favorendone così l'efficienza e la competitività anche in relazione alle esigenze di salvaguardia dell’ambiente e di gestione del territorio.
2. I Servizi di cui al comma 1 costituiscono un sistema integrato che si articola nella ricerca e sperimentazione, informazione e divulgazione, consulenza all'impresa, promozione della qualità e della filiera agro-alimentare, nei servizi tecnici di supporto, nella statistica agraria, nonché nella formazione professionale e dei quadri tecnici.
3. Gli interventi in attuazione degli obiettivi e delle azioni di cui ai commi 1 e 2, sono determinati in conformità alle disposizioni della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia e del Programma nazionale dei servizi di sviluppo agricolo.
Art. 2 - Piano esecutivo dei servizi di sviluppo agricolo.

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per la concertazione in agricoltura di cui all’articolo 3, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale, approva il piano esecutivo dei servizi di sviluppo agricolo avente valenza pluriennale, articolato per aree territoriali e settori di attività, determinando gli obiettivi.
2. L'attuazione del piano avviene attraverso progetti di durata annuale o pluriennale, presentati dai soggetti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 nei termini e con le modalità stabilite dallo stesso.
3. La Giunta regionale provvede al controllo, all’approvazione ed al coordinamento dei progetti di attuazione del piano e al loro finanziamento.
4. I progetti presentati dagli organismi di diritto pubblico di cui agli articoli 1 , lettera b) e 6 della Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, operanti nell’ambito regionale, sono finanziabili fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile sulla base di apposita convenzione stipulata con la Regione nella quale sono fissate anche le modalità e i tempi di erogazione del finanziamento.
Art. 3 - Comitato regionale per la concertazione in agricoltura.

1. É istituito il Comitato regionale per la concertazione in agricoltura con il compito di contribuire a definire le scelte programmatiche regionali, le azioni da intraprendere per l'attuazione e la verifica dell’efficacia delle stesse.
2. Il Comitato di cui al comma 1 può costituirsi come “Tavolo verde” e “Tavolo agroalimentare”:
a) “Tavolo verde” per le questioni concernenti lo sviluppo, il rafforzamento, il rinnovamento e la valorizzazione delle imprese agricole. Al tavolo partecipano:
1) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;
2) l’Assessore all'agricoltura o un suo delegato;
3) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.
Ciascun partecipante al “Tavolo verde” può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da un numero massimo di due persone dotate di particolare competenza sugli argomenti all’ordine del giorno.
b) “Tavolo agroalimentare”, per le questioni relative allo sviluppo dell’intera filiera agricolo-alimentare ed agroindustriale. Al tavolo partecipano:
1) l’Assessore regionale all’agricoltura o un suo delegato;
2) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
3) un rappresentante per ciascuna delle centrali cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;
4) cinque rappresentanti designati dalle associazioni produttori regolarmente costituite ed operanti in Veneto;
5) un rappresentante dell’industria alimentare designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore a livello regionale;
6) un rappresentante degli imprenditori del commercio alimentare designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
7) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
8) un rappresentante delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
Ciascun partecipante può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da un numero massimo di due persone dotate di particolare competenza sugli argomenti all’ordine del giorno.
3. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimangono in carica per la durata della legislatura.
Art. 4 - Ricerca di interesse regionale e sperimentazione.

1. I progetti di ricerca e sperimentazione, finalizzati prioritariamente all'affermazione di prodotti di qualità, possono essere presentati da istituti o dipartimenti universitari e dagli organismi di diritto pubblico di cui agli articoli 1, lettera b) e 6 della Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, operanti a livello regionale che, anche se non svolgono istituzionalmente attività di ricerca e sperimentazione, sono riconosciuti idonei dalla Giunta regionale.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi nella predisposizione e realizzazione dei programmi di ricerca e sperimentazione dei centri di consulenza di cui all’articolo 6, individuati secondo le modalità di selezione ivi previste.
3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 possono essere concessi contributi nel limite massimo del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile a condizione che rispondano agli obiettivi e alle indicazioni del Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo.
4. I progetti di cui al presente articolo devono essere di interesse generale e garantire un’adeguata informazione in merito alle iniziative svolte e ai risultati ottenuti che sono messi a disposizione di tutti i potenziali utilizzatori, secondo modalità e criteri non discriminatori conformemente alla disciplina comunitaria, anche attraverso l’attività di divulgazione ed informazione di cui all’articolo 5.
5. I progetti finanziati dal presente articolo devono comunque soddisfare le condizioni previste dai trattati internazionali e non provocare distorsioni alla concorrenza.
Art. 5 - Attività di collaudo dell'innovazione, divulgazione ed informazione.

1. Le attività di collaudo dell'innovazione, informazione e divulgazione sono realizzate direttamente dalla Regione o, tramite apposite convenzioni, dagli organismi di cui all’articolo 4 comma 1, operanti nell’ambito regionale, esclusivamente per il tempo necessario a far conoscere agli agricoltori i risultati delle azioni di ricerca e sperimentazione.
2. L’informazione sullo stato di attuazione della ricerca e sulla possibilità di utilizzazione dei risultati avviene anche tramite pubblicazione su quotidiani e periodici tecnici aventi diffusione nazionale.
Art. 6 - Progetti integrati di consulenza all'impresa.

1. La consulenza all'impresa è attività di supporto e orientamento delle scelte imprenditoriali riguardo agli aspetti tecnici, gestionali ed economici dell'azienda agricola singola ed associata.
2. I centri di consulenza e gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 2 comma 4, esclusivamente tramite l’informazione, esercitano l’attività di cui al comma 1 ed in particolare:
consulenza alla gestione aziendale;
consulenza alla progettazione aziendale ed interaziendale;
consulenza tecnico-produttiva;
consulenza per l’attivazione e la messa a livello dei sistemi di qualità;
formazione professionale in collaborazione con gli enti di formazione riconosciuti.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono finanziate dalla Giunta regionale sulla base di specifici progetti fino al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
4. I progetti presentati dagli organismi di diritto pubblico di cui al comma 2 sono finanziabili sino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile e vengono affidati dalla Giunta regionale con le modalità previste dall’articolo 2, comma 4.
5. I centri di consulenza devono avere capacità operativa su tutto il territorio regionale e possedere i seguenti requisiti:
essere costituiti sotto forma di società o di associazione;
avere autonomia patrimoniale.
6. I centri di consulenza vengono individuati tramite pubblica gara da esperirsi, secondo le modalità di cui alla Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, come modificata dalla Direttiva 97/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
7. I centri di cui al presente articolo presentano progetti integrati di consulenza all’impresa che possono avere valenza annuale o pluriennale.
8. I centri di consulenza individuati secondo le modalità di cui al comma 6, possono costituirsi in consorzio per la realizzazione dei progetti ad essi affidati.
9. Per la realizzazione dei progetti di cui al presente articolo, i centri di consulenza e i loro consorzi devono impiegare assistenti tecnici iscritti nel registro di cui all'articolo 9, nella misura di almeno il cinquanta per cento del personale.
Art. 7 - Attività di consulenza al mercato e di prodotto.

1. Le associazioni tra produttori e le cooperative agricole, nei limiti dei propri fini istituzionali, possono svolgere tramite la sola informazione attività di:
consulenza tecnica di prodotto anche connessa alle attività di trasformazione e commercializzazione;
consulenza di mercato;
orientamento commerciale;
consulenza per l'attivazione e la messa a livello dei sistemi di qualità.
2. I progetti relativi alle attività di cui al comma 1 devono essere coerenti con il piano esecutivo dei servizi di sviluppo agricolo previsto all'articolo 2 e sono finanziabili fino al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. I progetti di cui al presente articolo possono essere affidati dalla Giunta regionale agli organismi di diritto pubblico di cui agli articoli 1, lettera b) e 6 della Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, operanti nell’ambito regionale, con le modalità previste dall’articolo 2, comma 4.
4. I progetti presentati dagli organismi di cui al comma 3 sono finanziabili sino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 8 - Tenuta della contabilità aziendale.

1. La Giunta regionale promuove, anche ai fini della rilevazione statistica e della programmazione degli interventi in agricoltura, la tenuta della contabilità nelle aziende agricole, in collaborazione con l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) .
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può prevedere la realizzazione di progetti specifici di consulenza finanziati secondo le modalità previste dall'articolo 6.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 consistono esclusivamente in attività di consulenza ed informazione al fine di facilitare la tenuta della contabilità da parte delle imprese agricole.
4. I Centri contabili riconosciuti ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 sono soppressi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 9 - Registro regionale dei tecnici agricoli.

1. É istituito il registro regionale dei tecnici di cui devono avvalersi i centri di consulenza e loro consorzi al fine di beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge.
2. Per essere iscritti al registro di cui al comma 1, i tecnici devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) laurea in scienze agrarie e forestali, in medicina veterinaria o altre lauree equipollenti;
b) diploma di perito agrario, agrotecnico od equipollenti.
3. I tecnici e i divulgatori agricoli di cui al Regolamento (CEE) del Consiglio n. 270 del 6 febbraio 1979, iscritti nel registro regionale di cui all'articolo 21 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , sono iscritti d'ufficio al registro regionale dei tecnici di cui al comma 1.
Art. 10 - Formazione professionale e di aggiornamento dei quadri tecnici.

1. In armonia con la normativa comunitaria vigente in materia, l'attività di formazione professionale e di aggiornamento dei quadri tecnici si articola in corsi o tirocini diretti alla formazione ed aggiornamento:
a) degli imprenditori agricoli, coadiuvanti, partecipi familiari e salariati agricoli, che hanno superato l'età della scuola dell'obbligo;
b) dei quadri direttivi e degli amministratori delle associazioni di produttori e delle cooperative agricole.
c)degli assistenti tecnici e delle altre professionalità operanti nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo.
2. L'attività di formazione e aggiornamento professionale di cui al comma 1 viene svolta ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, sentita la struttura regionale competente per i servizi di sviluppo agricolo.
3. I corsi di formazione attivati all'interno dei progetti integrati di consulenza all'impresa di cui all'articolo 6 hanno priorità di finanziamento nell'ambito dei fondi destinati dalla Regione Veneto alla formazione professionale.
Art. 11 - Disposizioni applicative.

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana, ai sensi dell'articolo 32, lettera g) dello Statuto, disposizioni applicative della presente legge.
Art. 12 - Abrogazione articoli della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 .

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono abrogati i seguenti articoli della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 :
a) l’articolo 20;
b) l’articolo 21;
c) l’articolo 22;
d) i commi 5 e 6 dell’articolo 23, come modificato ed integrato dall’articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 ;
e) i commi 1 e 2 dell’articolo 24, come modificato ed integrato dall’articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 ;
f) i commi 1 e 2 dell’articolo 25;
g) l’articolo 26.
2. Le norme di cui al comma 1 continuano comunque a trovare applicazione sino all’emanazione delle disposizioni applicative previste all’articolo 11.
Art. 13 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, decorrenti dall’esercizio finanziario 2000 e quantificabili in lire 8.000 milioni per il medesimo esercizio, si fa fronte mediante riduzione di lire 3.000 milioni e di lire 4.300 milioni rispettivamente dai capitoli n. 12530 e n. 12532 e mediante prelevamento di lire 700 milioni dal capitolo n. 80230 denominato “Fondo globale spese d’investimento”, partita n. 1, in termini di competenza per l’anno 2000, iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001.
2. Nel medesimo stato di previsione della spesa sono istituiti i seguenti capitoli:
a) capitolo n. 12600 denominato "Interventi regionali per favorire la ricerca e la sperimentazione nel settore primario (articolo 4)" con lo stanziamento di lire 500 milioni in termini di competenza per l’esercizio 2000;
b) capitolo n. 12602 denominato "Interventi regionali per il collaudo dell'innovazione, divulgazione ed informazione (articolo 5)” con lo stanziamento di lire 500 milioni in termini di competenza per l’esercizio 2000;
c) capitolo n. 12604 denominato "Interventi regionali per la realizzazione di progetti integrati di consulenza all'impresa (articolo 6)” con lo stanziamento di lire 4.500 milioni in termini di competenza per l’esercizio 2000;
d) capitolo n. 12606 denominato "Interventi per la realizzazione di progetti integrati di consulenza al mercato e al prodotto (articolo 7)” con lo stanziamento di lire 2.000 milioni in termini di competenza per l’esercizio 2000;
e) capitolo n. 12608 denominato "Interventi regionali per favorire la tenuta della contabilità aziendale (articolo 8)" con lo stanziamento di lire 500 milioni in termini di competenza per l’esercizio 2000.
3. Per gli anni successivi al 2000 si procede ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive integrazioni e modificazioni.



SOMMARIO