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Legge regionale 9 agosto 1999, n. 35 (BUR n. 69/1999)

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49 'Abolizione della navigazione a motore sui laghi compresi nel territorio della Regione Veneto'

Legge regionale 9 agosto 1999, n. 35 (BUR n. 69/1999) (Novellazione)

MODIFICA DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 6 MAGGIO 1985, n. 49 “ABOLIZIONE DELLA NAVIGAZIONE A MOTORE SUI LAGHI COMPRESI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO”

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 6 maggio 1985, n. 49 .


SOMMARIO
Legge regionale 9 agosto 1999, n. 35 (BUR n. 69/1999) (Novellazione)

MODIFICA DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 6 MAGGIO 1985, n. 49 “ABOLIZIONE DELLA NAVIGAZIONE A MOTORE SUI LAGHI COMPRESI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO”



Art. 1 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49 .

1. L’articolo 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49 è così sostituito:
“Articolo 1
1. Per la difesa dell’ambiente naturale e dei piccoli laghi in particolare, è fatto divieto a chiunque di condurre e stazionare natanti con motore di qualunque specie (elettrico e a combustione interna) e potenza nelle acque dei laghi compresi nel territorio della Regione Veneto, a eccezione delle acque del lago di Garda per il quale sono previsti appositi divieti e regolamentazioni e delle acque del lago di Santa Croce (BL) per il quale, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento adottato dalla Provincia di Belluno, è concessa la navigazione con natanti a motore alimentati con batterie elettriche.”.



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